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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/07/2025, n. 2744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2744 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Gennaro Iacone Presidente dott. Maria Chiodi Consigliere rel. dott. Chiara De Franco Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza dell'8.07.2025
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2636/2024 del Ruolo generale lavoro
T R A
IE , in persona del Parte_1
Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. R. D'Antonio
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. C. Napolitano Controparte_1
APPELLATO
In fatto e diritto
Con ricorso depositato il 7.10.2024 la in epigrafe indicata ha proposto appello avverso la sentenza n. Pt_2
5692/2024 del Tribunale di Napoli con la quale è stato accolto il ricorso di e condannata Controparte_1
l' al pagamento delle somme richieste con il ricorso introduttivo a titolo di straordinario festivo Pt_2
(1938,99) ai sensi dell'art. 9 del CCNL 20.09.2001 per avere lavorato in giorni festivi infrasettimanali nel periodo 2019 – 2021.
La sentenza è censurata sostenendosi che nel caso di specie alla parte appellata non spetterebbe l'indennità invocata in quanto lavoratore non è un turnista;
non sarebbe stato comunque superato il monte ore ordinario né vi sarebbe stata autorizzazione per lo straordinario. Part La ha quindi richiesto, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento dell'appello proposto ed il rigetto delle domande formulate da controparte in prime cure, con vittoria di spese del doppio grado.
L'appellato, costituitosi in giudizio, ha eccepito la cessata materia del contendere giusto verbale di conciliazione versato in atti.
All'odierna udienza, all'esito della camera di consiglio, è stata decisa come da dispositivo con contestuale motivazione.
Ritiene il Collegio di dover dichiarare, conformemente a quanto richiesto dalle parti in causa, cessata la materia del contendere. Invero con il verbale di conciliazione redatto e sottoscritto davanti a questa Corte in data odierna le parti costituite hanno regolato i loro rapporti diversamente da quanto stabilito dalla sentenza impugnata, rinunziando alle reciproche impugnazioni.
In tal modo si è verificato il venir meno della materia del contendere, poiché alla situazione controversa che ha dato origine al giudizio si sostituisce la disciplina negoziale voluta dalle parti, che ha eliminato ogni interesse alla decisione.
Venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia, viene meno anche il dovere del giudice di appello di pronunciare sul merito, restando in vita solo l'obbligo di chiudere il giudizio con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere.
Il provvedimento processuale che definisce la controversia non può essere, tuttavia, una semplice declaratoria di inammissibilità o di improcedibilità dell'appello, ma deve consistere in una pronuncia sull'impugnazione che, pur senza decidere sul merito a causa del venir meno del corrispondente interesse delle parti, rimuova la sentenza pronunciata nel precedente grado di giudizio, eliminando ogni decisione sulla fondatezza della domanda (cfr.
Cass., sez. III sent. n. 12887 del 4-6-2009: “La pronuncia di "cessazione della materia del contendere" costituisce, in seno al rito contenzioso ordinario, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale. Ad essa, pertanto, consegue, da un canto, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, dall'altro, la sua assoluta inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi tale efficacia di giudicato al solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio, ove la relativa pronuncia non sia impugnata con i mezzi propri del grado in cui risulta emessa”).
Tale declaratoria, poi, obbliga il Giudice a provvedere sulle spese del giudizio solo quando sul punto permanga contrasto tra le parti, dovendosi in tale ipotesi valutare se sussistano giusti motivi di totale o parziale compensazione, ovvero le spese debbano essere addebitate all'una o all'altra parte secondo il criterio della soccombenza virtuale.
Nella fattispecie in esame, dalle dichiarazioni delle parti si evince la volontà di eliminare qualsiasi contenzioso anche riguardo alle spese processuali, sulle quali pertanto non vi è luogo a provvedere.
P. Q. M.
La Corte così provvede: in riforma della impugnata sentenza, dichiara cessata la materia del contendere anche in ordine alle spese di lite.
Il Consigliere estensore
Dott. Maria Chiodi Il Presidente
Dott. Gennaro Iacone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Gennaro Iacone Presidente dott. Maria Chiodi Consigliere rel. dott. Chiara De Franco Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza dell'8.07.2025
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2636/2024 del Ruolo generale lavoro
T R A
IE , in persona del Parte_1
Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. R. D'Antonio
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. C. Napolitano Controparte_1
APPELLATO
In fatto e diritto
Con ricorso depositato il 7.10.2024 la in epigrafe indicata ha proposto appello avverso la sentenza n. Pt_2
5692/2024 del Tribunale di Napoli con la quale è stato accolto il ricorso di e condannata Controparte_1
l' al pagamento delle somme richieste con il ricorso introduttivo a titolo di straordinario festivo Pt_2
(1938,99) ai sensi dell'art. 9 del CCNL 20.09.2001 per avere lavorato in giorni festivi infrasettimanali nel periodo 2019 – 2021.
La sentenza è censurata sostenendosi che nel caso di specie alla parte appellata non spetterebbe l'indennità invocata in quanto lavoratore non è un turnista;
non sarebbe stato comunque superato il monte ore ordinario né vi sarebbe stata autorizzazione per lo straordinario. Part La ha quindi richiesto, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento dell'appello proposto ed il rigetto delle domande formulate da controparte in prime cure, con vittoria di spese del doppio grado.
L'appellato, costituitosi in giudizio, ha eccepito la cessata materia del contendere giusto verbale di conciliazione versato in atti.
All'odierna udienza, all'esito della camera di consiglio, è stata decisa come da dispositivo con contestuale motivazione.
Ritiene il Collegio di dover dichiarare, conformemente a quanto richiesto dalle parti in causa, cessata la materia del contendere. Invero con il verbale di conciliazione redatto e sottoscritto davanti a questa Corte in data odierna le parti costituite hanno regolato i loro rapporti diversamente da quanto stabilito dalla sentenza impugnata, rinunziando alle reciproche impugnazioni.
In tal modo si è verificato il venir meno della materia del contendere, poiché alla situazione controversa che ha dato origine al giudizio si sostituisce la disciplina negoziale voluta dalle parti, che ha eliminato ogni interesse alla decisione.
Venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia, viene meno anche il dovere del giudice di appello di pronunciare sul merito, restando in vita solo l'obbligo di chiudere il giudizio con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere.
Il provvedimento processuale che definisce la controversia non può essere, tuttavia, una semplice declaratoria di inammissibilità o di improcedibilità dell'appello, ma deve consistere in una pronuncia sull'impugnazione che, pur senza decidere sul merito a causa del venir meno del corrispondente interesse delle parti, rimuova la sentenza pronunciata nel precedente grado di giudizio, eliminando ogni decisione sulla fondatezza della domanda (cfr.
Cass., sez. III sent. n. 12887 del 4-6-2009: “La pronuncia di "cessazione della materia del contendere" costituisce, in seno al rito contenzioso ordinario, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale. Ad essa, pertanto, consegue, da un canto, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, dall'altro, la sua assoluta inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi tale efficacia di giudicato al solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio, ove la relativa pronuncia non sia impugnata con i mezzi propri del grado in cui risulta emessa”).
Tale declaratoria, poi, obbliga il Giudice a provvedere sulle spese del giudizio solo quando sul punto permanga contrasto tra le parti, dovendosi in tale ipotesi valutare se sussistano giusti motivi di totale o parziale compensazione, ovvero le spese debbano essere addebitate all'una o all'altra parte secondo il criterio della soccombenza virtuale.
Nella fattispecie in esame, dalle dichiarazioni delle parti si evince la volontà di eliminare qualsiasi contenzioso anche riguardo alle spese processuali, sulle quali pertanto non vi è luogo a provvedere.
P. Q. M.
La Corte così provvede: in riforma della impugnata sentenza, dichiara cessata la materia del contendere anche in ordine alle spese di lite.
Il Consigliere estensore
Dott. Maria Chiodi Il Presidente
Dott. Gennaro Iacone