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Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/06/2025, n. 4777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4777 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Francesco Armato, preso atto della comparizione delle parti, mediante deposito di note di “trattazione scritta” nel termine scaduto il 15-5-2025 e verificata la regolarità della comunicazione dell'avviso emesso in data 9-4-
2025, in data 13 giugno 2025 ha adottato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 13582/2024 del Ruolo Generale Previdenza
T R A
C.F. residente a[...] C.F._1
Marmolito 7 in Quarto (NA), elettivamente domiciliato in Quarto alla Via Cicori 107, presso lo studio dell'Avv. Domenico Fruttaldo, che lo rapp.ta e difende giusta procura in calce al ricorso Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso giusta procura generale in atti dall'Avv. Anna di Stefano, con cui elettivamente domicilia in Napoli alla Via A. De Gasperi 55
E
, con sede in Roma alla Via Grezar n.14, in Controparte_2 persona del procuratore Dott. in virtù dei poteri conferiti per atto notarile, rapp.ta Controparte_3 e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Ciro Luigi Di Fiore, con cui elett.te domicilia in Ercolano (NA) alla Via Panoramica 85
Convenuti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 10-6-2024 presso la Cancelleria, sezione lavoro, del Tribunale di Napoli, la parte ricorrente ha proposto opposizione avverso la intimazione di pagamento recante n. 0712023 90342814 34/000 notificata dall' in data 6-5-2024, Controparte_2 limitatamente ai seguenti n. 4 avvisi di addebito relativi a contributi : CP_1
1) Avviso di addebito n. 37120180012522554000 recante data di notifica 12-11-2018, riguardante l'iscrizione a ruolo Contributi e spese di notifica anni 2016/2018 dell'ente Controparte_4 CP_
– Sede di Pozzuoli per un importo pari a euro 10.264,91; 2) Avviso di addebito n. 37120200001148519000 recante data di notifica 24-3-2020, riguardante l'iscrizione a ruolo Contributi e spese di notifica anni 2018/2019 dell'ente Controparte_4 CP_
– Sede di Pozzuoli per un importo pari a euro 6.738,37; 3) Avviso di addebito n. 37120210009857645000 recante data di notifica 23-12-2021, riguardante l'iscrizione a ruolo Contributi I.V.S. e spese di notifica anni 2019/2020 dell'ente Controparte_4 CP_
– Sede di Pozzuoli per un importo pari a euro 1.300,89; 4) Avviso di addebito n. 37120220007324687000 recante data di notifica 2-8-2022, riguardante CP_ l'iscrizione a ruolo Contributi I.V.S. somme aggiuntive e spese di notifica anno 2020 dell'ente
– Sede di Pozzuoli per un importo pari a euro 4.373,41.
1 Ha eccepito la nullità dell'intimazione di pagamento opposta per effetto della omessa notifica degli AVA presupposti nonché la prescrizione dei contributi IVS ivi riportati. Indi, previa richiesta di sospensione dell'esecuzione, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“1) In via preliminare ed assorbente, accertare e dichiarare la nullità dei 4 avvisi di addebito in contestazione, sopra dettagliatamente elencati, di cui all'atto opposto, per inesistenza giuridica dei detti titoli previdenziali legittimanti l'iscrizione a ruolo e per l'effetto, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa previdenziale in essi incorporata (ex art. 3 co. 9 L.335/95 ed art. 25 D.Lvo 46/99), come sopra meglio argomentato ed eccepito;
2) Per l'effetto, annullare l'intimazione di pagamento opposta n. 071 2023 90342814 34/000 (relativamente agli antescritti 4 avvisi di addebito relativi a contributi previdenziali, di competenza di questo ufficio), illegittima ed infondata, per inesistenza giuridica dei detti titoli previdenziali legittimanti l'iscrizione a ruolo, e per intervenuta prescrizione dei crediti ingiunti, riconoscendo il contribuente estraneo ad ogni contestazione e pretesa di credito azionata, e, pertanto, condannare, parti convenute, ognuna nella propria competenze, alla cancellazione delle somme previdenziali ingiunte, ed inibire così qualsiasi ulteriore atto/esecuzione da parte del concessionario in danno del ricorrente;
3) Condannare, parti convenute, in solido, alla refusione delle spese, diritti e competenze professionali del presente giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”. Con decreto del 21-6-2024 il Tribunale ha fissato udienza di discussione al 21-11-2024 e ha disatteso la richiesta di sospensione, in mancanza di prova della sussistenza dei presupposti di legge.
Si sono costituite le amministrazioni convenute, che hanno resistito al ricorso chiedendone il rigetto. In particolare, l' ha contestato l'ammissibilità dell'opposizione ad estratto di ruolo per difetto di CP_1 interesse ad agire come sancito da Cassazione S.U. n. 26283/2022 (richiamata anche Cass. n. 7348/2023), nonché la tardività dell'odierna impugnativa, non avendo il ricorrente all'epoca proposto opposizione avverso i singoli avvisi di addebito entro il termine perentorio di cui al D.Lgs. n. 46/1999.
Ha rappresentato che comunque il termine prescrizionale era stato utilmente interrotto dalla regolare notifica dei n. 4 AVA in oggetto, tenuto conto anche del periodo di sospensione dei termini di cui alla normativa emergenziale da Covid, segnatamente del disposto dell'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020 e dell'articolo 11 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183. Su tali premesse ha rassegnato le seguenti conclusioni: “a) Dichiarare l'inammissibilità dell'azione giudiziaria perché generica e per carenza di interesse QUALIFICATO ad agire ex art. 100 c.p.c, (cfr varie sent CdA Na e Trib, in all.to), nonché per tardività della odierna impugnazione;
b) rigetti nel merito l'opposizione, in quanto tardiva ed infondata in fatto ed in diritto, condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite”. Si è costituita che ha eccepito preliminarmente la propria carenza Controparte_2 di legittimazione processuale e sostanziale in relazione agli avvisi di addebito, atti di esclusiva competenza dell'Ente impositore;
nel merito ha eccepito in ogni caso il mancato decorso del termine prescrizionale quinquennale, poiché la prescrizione risultava interrotta dagli atti allegati, avverso i quali peraltro alcuna opposizione era mai pervenuta. Ha quindi concluso: “1) In via preliminare dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' e di conseguenza Controparte_2 estrometterla dal Giudizio 2) Dichiarare inammissibile e improcedibile la domanda del ricorrente 3)
Nel merito rigettare la domanda del ricorrente, perché inammissibile ed infondata in fatto e in diritto 4) Condannare il ricorrente al pagamento delle spese, diritti ed onorario del presente giudizio”. La causa veniva rinviata per discussione all'udienza del 15-5-2025, con concessione di termine per il deposito di note illustrative.
In applicazione del disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note, preso atto della comparizione delle parti con la modalità indicata, la causa è stata decisa con deposito della presente sentenza, eseguite le
2 verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze.
*****
Preliminarmente va accolta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall' CP_2 convenuta.
E, invero, secondo l'orientamento più recente della S.C. di Cassazione, in tema di riscossione dei contributi previdenziali mediante iscrizione a ruolo, nel giudizio proposto dal debitore con le forme dell'opposizione all'esecuzione per l'accertamento negativo del credito risultante dall'estratto di ruolo, qualora l'opponente lamenti la mancata notifica della cartella esattoriale (o dell'avviso di addebito) senza, tuttavia, far valere vizi dell'azione esecutiva, non è configurabile un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra l'ente creditore e il concessionario del servizio di riscossione, dovendosi attribuire alla chiamata in causa del concessionario prevista dall'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999- il valore di una mera "litis denuntiatio" intesa a rendere nota la pendenza della controversia ed estendere gli effetti del futuro giudicato;
né trova applicazione l'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, trattandosi di norma eccezionale che prevede a carico del concessionario l'onere di chiamare in causa l'ente creditore solo quando si discuta di vizi formali degli atti esecutivi e, al contempo, del merito della pretesa creditoria. In tali casi, quindi, il destinatario dell'azione quale legittimato passivo (rectius titolare del rapporto sotto il profilo passivo) è solo l'ente creditore (in specie l' ), e non l'esattore, CP_1 versandosi in una fase prodromica alla riscossione degli importi indicati nella cartella demandata a quest'ultimo (Cass. sentenza n. 16425/2019).
Diversamente, qualora, nel giudizio di opposizione si deduce un vizio di notifica delle cartelle, il concessionario per la riscossione è legittimato passivo, oltre che litisconsorte necessario, anche per gli innegabili riflessi che un eventuale accoglimento dell'opposizione potrebbe comportare nei rapporti con l'ente che ha provveduto a inserire la sanzione nei ruoli trasmessi (Cass. 21 maggio 2013,
n. 12385; Cass. 20 novembre 2007, n. 24154).
Tuttavia, nel caso che ci occupa, la parte ricorrente propone opposizione avverso Avvisi di Addebito
– contenuti in una Intimazione di pagamento - e non già cartelle di pagamento;
come è noto, a decorrere dal 1° gennaio 2011, ai sensi dell'art. 30 D.L. n. 78/2010 convertito con modificazioni nella
L. n. 125/2010, l'Avviso di Addebito ha sostituito per i crediti il precedente sistema di CP_1 riscossione a mezzo del ruolo e la novella prevede che l'ente previdenziale provvede non solo alla formazione dell'atto ma anche alla sua notifica, anche a mezzo del servizio postale, in luogo del concessionario per la riscossione.
Ne consegue la legittimazione passiva del solo Ente impositore. Sussistono giusti motivi per la compensazione per intero delle spese di lite, tra ricorrente e convenuta, in considerazione CP_2 dell'incertezza determinata in argomento da talune oscillazioni giurisprudenziali e per la diversa qualità delle parti in causa. Ciò detto, in ordine all'interesse di agire deve rilevarsi come oggetto dell'impugnazione sia una intimazione ad adempiere - ossia un atto con cui l'ente concessionario invita la parte a regolarizzare il debito derivante da precedenti cartelle esattoriali o avvisi di addebito, che, come si è già rilevato, costituisce mera comunicazione amministrativa della sussistenza di un debito rimasto inevaso, dovuta per legge nel caso in cui l'esecuzione debba iniziare oltre un anno dopo la notifica della cartella esattoriale. Premesso, quindi, che l'intimazione di pagamento non può avere alcuna portata lesiva per il contribuente, costituendo mera comunicazione dell'esistenza di un debito e non atto della procedura esecutiva, deve escludersi che il contribuente abbia un qualche interesse ad agire avverso la stessa non potendo trarre alcun vantaggio dal suo annullamento.
Svolta questa premessa, ritiene il giudicante che il ricorso vada dichiarato inammissibile per carenza di interesse ad agire, in adesione all'orientamento ripetuto in plurime sentenze dalla suprema Corte.
3 In particolare, con recente pronuncia (cfr. n. 26275 dell'11.9.2023), la Suprema Corte in fattispecie analoga a quella in oggetto (cfr. “la Corte d'appello di Milano, con la sentenza in atti, ha respinto il gravame proposto da vverso la sentenza del tribunale che aveva rigettato il ricorso avente Pt_2 ad oggetto la dichiarazione di nullità, illegittimità e inesistenza per mancata notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito identificati attraverso gli estratti di ruolo, in conseguenza della notifica di preavviso di ipoteca;
nonché per la dichiarazione di prescrizione dei crediti di cui alle cartelle ivi indicate”), richiamando l'orientamento da ultimo seguito (ordinanze nn. Cassazione 16269/23, 16244/23, 2617/23, 10777/23) in materia di impugnazioni di estratti di ruolo, ha osservato:
“risulta infatti preliminare, ad ogni profilo controverso, la questione dell'interesse ad agire in relazione all'azione proposta, come individuata in apertura dello svolgimento dei fatti di causa;
il ricorrente ha originariamente proposto un'azione volta ad ottenere tutela immediata avverso un ruolo ed una serie di cartelle di pagamento/avvisi di addebito di cui ha dedotto la mancanza di una valida notifica;
il Collegio giudica una siffatta azione inammissibile perché non sorretta da un interesse ad agire. Tanto assorbe ogni altra questione;
nelle more del giudizio è intervenuto il D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, conv. dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, che, all'art. 3 bis, ha modificato del
D.P.R. 29 settembre 1973, art. 12, mediante l'aggiunta, a tale norma, del comma 4-bis, che testualmente dispone: "L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma
4, del codice dei contratti pubblici, di cui al D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), del regolamento di cui al D.M. Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
7.- la norma in questione ha limitato l'accesso alla tutela immediata avverso il ruolo e la cartella di pagamento non notificata, superando l'elaborazione giurisprudenziale al riguardo formatasi sulla scia di Cass., sez. un., n. 19704 del 2015;
8.- il problema che, dunque, si pone è quello di stabilire se la nuova norma si applichi anche ai giudizi pendenti, qual è il presente, e se quindi essa vada ad incidere sull'ammissibilità dell'odierno ricorso, nel quale non risulta allegato un concreto pregiudizio in merito alla partecipazione ad appalti pubblici, ovvero alla riscossione di somme dovute da soggetti pubblici o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con la p.a.; sul punto, sono intervenute, di recente, le sezioni unite di questa Corte, le quali, con sentenza n. 26283 del 6 settembre 2022, hanno affermato i seguenti principi di diritto: a) "In tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 4 bis (introdotto del D.L. n. 146 del 2021, art.
3-bis, come convertito dalla L. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU
e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione"; b) "in tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 4 bis (...), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione;
la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c.,
4 o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio";
9. osserva la Corte che, in base ai principi esposti, riferibili anche alla fattispecie di causa, va dichiarata l'inammissibilità dell'odierno ricorso, relativo ad un'azione che, alla stregua della indicata disciplina, non è giustificata da un interesse ad agire. Parte ricorrente, infatti, non ne ha dimostrato la sussistenza nei termini delineati dalla nuova normativa;
10. l'esito del giudizio è, peraltro, coerente con il controllo di legittimità. Quest'ultimo, infatti, è un controllo non sull'operato del giudice, ma sulla conformità della decisione adottata all'ordinamento giuridico, definito dalle norme applicabili quando la sentenza è resa (Cass. sez. un. 21691 del 2016, punto 16);
11.- va solo aggiunto che alcun rilievo può assumere, ai fini della presente decisione, il fatto che il ricorrente sia stato raggiunto dalla notifica di un preavviso di iscrizione ipotecaria, atteso che la stessa comunicazione preventiva di ipoteca, oltre a non essere un atto con natura esecutiva (cfr. Sez. un. sentenza n. 19667 del 18/09/2014), non rientra nel novero dei tre casi che consentono l'impugnazione del ruolo, secondo la nuova normativa appena citata;
Nella specie parte ricorrente non ha dedotto la sussistenza dello specifico interesse ad agire richiesto dalla richiamata disposizione.
Alla luce dei richiamati principi, il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, ritenendo il giudicante di doversi conformare a detto orientamento nella decisione della causa in oggetto, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., non essendovi valide ragioni per doversi distaccare dall'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità da ultimo ricordata.
Peraltro e in ogni caso, non muterebbe il segno della decisione, anche a voler seguire il tradizionale principio (al quale questo giudicante aveva aderito in passato) in relazione all'impugnazione dell'estratto di ruolo, secondo cui l'impugnazione diretta del ruolo esattoriale da parte del debitore che chieda procedersi ad un accertamento negativo del credito dell'amministrazione in esso risultante,
è inammissibile per difetto di interesse soltanto se le cartelle esattoriali siano state regolarmente notificate o portate a conoscenza del contribuente, nel loro significato, non prospettandosi tale accertamento come unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva dell'amministrazione, alla quale, invece, il debitore può rivolgersi in via amministrativa, domandando l'eliminazione del credito in autotutela mediante il c.d. sgravio (così Cass. nn. 20618 e 22946 del 2016, cui hanno dato seguito, tra le altre, Cass. nn. 5443 e 6166 del 2019).
E, invero, nella specie, parte ricorrente ha contestato la esistenza/regolarità delle notificazioni. Dal contenuto della documentazione prodotta dall' si evince, a parere del giudicante, il CP_1 perfezionamento della notificazione di tre dei quattro avvisi di addebito richiamati nell'intimazione ad adempiere oggi impugnata. Le notifiche dei seguenti Avvisi di Addebito sono state ritualmente effettuate e ricevute: l'Avviso di addebito n. 37120200001148519000 risulta notificato al ricorrente in data 24-3-2020 a mezzo del servizio postale con racc. a.r.; l'Avviso di addebito n. 37120210009857645000 risulta notificato al ricorrente in data 23-12-2021 a mezzo del servizio postale con racc. a.r. (come riconosciuto dallo stesso ricorrente nelle note illustrative); l'Avviso di addebito n. 37120220007324687000, come riconosciuto da parte ricorrente, risulta ritualmente notificato in data 2-8-2022 a mezzo racc. a.r..
Priva di rilievo risulta la contestazione attorea circa la mancata osservanza della procedura notificatoria di cui all'art. 108 DL n. 18/2020 in relazione all'AVA n. 37120200001148519000, condividendo questo giudice il principio interpretativo ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo il quale «la lettera raccomandata – anche in mancanza dell'avviso di ricevimento
– costituisce prova certa della spedizione attestata dall'ufficio postale attraverso la ricevuta, da cui consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale, di arrivo dell'atto al destinatario e di conoscenza ex art. 1335 c.c. dello stesso, per cui spetta al destinatario l'onere di dimostrare di essersi trovato senza
5 sua colpa nell'impossibilità di acquisire la conoscenza dell'atto» (da ultima Cass. ord.335/2018, nonché fra le tante Cass. 19 agosto 2016, n. 17204 e Cass. 22 ottobre 2013, n. 23920). Ne consegue che una volta che il mittente abbia correttamente indicato nell'atto spedito il luogo di residenza, assunto dalla dichiarazione del destinatario e dal documento esibito, non può ricadere su di lui la circostanza che il destinatario non dia la possibilità di rendersi reperibile volontariamente e involontariamente e nessun suo familiare, vicino o portiere accetti la consegna, né si preoccupi di ritirare il plico in giacenza. Pertanto, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R.655 del 29.5.1982 e dell'art.1335 c.c., nel caso di raccomandata che non sia stato possibile consegnare al destinatario per sua assenza nel domicilio, l'atto resta in giacenza per un massimo di 30 giorni e la comunicazione dell'atto si perfeziona per fictio iuris al momento della scadenza del termine di compiuta giacenza, a prescindere dall'effettivo ritiro dell'atto. Ciò premesso, nel caso delle obbligazioni contributive iscritte a ruolo sebbene l'avviso di pagamento non opposto possa essere equiparato ad un titolo giudiziale, deve ritenersi che (così Cass. Sez. lav. 23.10.2012 n. 18145) lo strumento previsto dall'ordinamento perché sia evitata la definitività del titolo e l'incontestabilità della pretesa contributiva sia costituito dalla opposizione ex art. 24 del D. lvo 46/1999.
In tutti i casi, dunque, in cui il debitore è posto in condizione di contestare la pretesa contributiva con il mezzo tipico previsto dalla legge non potrà fare valere in altra sede le censure non sollevate nel termine di cui all'art. 24 citato, dovendosi escludere l'autonoma impugnabilità, da parte del debitore, dell'estratto di ruolo (nel caso in esame dell'intimazione di pagamento e del preavviso di iscrizione ipotecaria), relativo alle cartelle notificate, in difetto di una procedura esecutiva attivata dall'amministrazione per il recupero del credito stesso (cfr. in tal senso anche Cass. n. 20618/2016 e
Cass. n.6034/2017. Ne consegue, quindi, l'inammissibilità del ricorso. Per quanto riguarda l'AVA n. 37120180012522554000, anche a voler seguire altro orientamento e ritenere l'ammissibilità del ricorso in parte qua, non essendovi prova della avvenuta notificazione del predetto Ava al ricorrente, che ha contestato il fatto, purtuttavia l'opposizione in ogni caso risulta infondata. Nel merito, deve affermarsi infatti che parte ricorrente non contesta l'esistenza della pretesa contributiva azionata (contributi IVS) ma solo la esistenza della notificazione del predetto Avviso di addebito sotteso all'Atto di intimazione impugnato e la conseguente prescrizione dei contributi IVS ivi riportati e riferiti alle annualità 2016, 2017 e 2018.
I contributi IVS dovuti per i redditi prodotti dai liberi professionisti iscritti o iscrivibili alla Gestione separata nonché quelli di artigiani e commercianti anch'essi iscritti alle relative gestioni separate devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi.
La legge dispone che i contributi obbligatori si prescrivono in 5 anni dal giorno in cui devono essere versati (art. 3, comma 9, legge 335/1995).
In base a Cass. n. 27950/2018, bisogna considerare quale dies a quo della prescrizione la data di versamento del saldo dei contributi (“In proposito vale la regola, fissata dal D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 18, comma 4, secondo cui "i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi… il versamento del saldo, che è il termine più avanzato da cui, non considerando gli acconti, si può ipotizzare la decorrenza della prescrizione…”). Tale principio è stato confermato dalla più recente giurisprudenza di legittimità (vd. sentenze n. 18567 del 09.06.2022, n. 1293/2022, n. 11345 del 07.04.2022, n. 27359 del 19.09.2022, n. 33169 del
10.11.2022, n. 32682 del 07.11.2022 nonché n. 36941 del 16.12.2022), che ha parimenti individuato il dies a quo nel termine di scadenza per il pagamento, inclusi eventuali differimenti, non dalla data di presentazione della dichiarazione, laddove l'elemento costitutivo dell'obbligazione contributiva consiste nella produzione di un certo reddito da parte dell'obbligato; invece, la dichiarazione dei
6 redditi è una mera dichiarazione di scienza che non costituisce il presupposto del credito contributivo
(Cass. 10273/2021; Cass. 17970/2022).
Nel caso di specie: in relazione ai contributi IVS del 2016 va quindi individuato il termine del luglio
2017 per il saldo delle relative imposte e da tale data decorre il dies a quo della prescrizione quinquennale;
analogamente per i contributi del 2017 va considerato quale dies a quo il termine del luglio 2018 per il saldo delle relative imposte;
per i contributi del 2018 va individuato il termine del luglio 2019 per il saldo delle relative imposte. Tenuto di quanto esposto il termine di prescrizione quinquennale dei contributi di cui all'AVA n. 37120180012522554000 non risulta decorso alla data della notifica della Intimazione di pagamento opposta (6-5-2024), risultando la prescrizione interrotta da precedente Intimazione di pagamento n.
07120229014227217000 (contenente il predetto AVA) notificata da in data 6-9-2022 (ved. CP_5 doc. relata2 caradente allegato alla memoria di costituzione di ). Controparte_2 Ne consegue la infondatezza dell'eccezione di prescrizione, e quindi, in mancanza di ulteriori motivi di doglianza sollevati da parte ricorrente, l'infondatezza del ricorso. Le spese possono essere compensate per intero, attesa la complessità dell'accertamento e la sussistenza di diversi orientamenti giurisprudenziali in materia di impugnativa dell'intimazione ad adempiere.
Della presente sentenza, redatta a seguito di comparizione delle parti costituite mediante deposito di note di trattazione scritta, va data comunicazione alle stesse a cura della Cancelleria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nell'intestata composizione, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede: 1) dichiara la carenza di legittimazione passiva dell' ; Controparte_2
b) rigetta il ricorso;
c) compensa le spese di lite.
Si comunichi
Napoli, 13 giugno 2025
Il giudice Dr. Francesco Armato
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Francesco Armato, preso atto della comparizione delle parti, mediante deposito di note di “trattazione scritta” nel termine scaduto il 15-5-2025 e verificata la regolarità della comunicazione dell'avviso emesso in data 9-4-
2025, in data 13 giugno 2025 ha adottato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 13582/2024 del Ruolo Generale Previdenza
T R A
C.F. residente a[...] C.F._1
Marmolito 7 in Quarto (NA), elettivamente domiciliato in Quarto alla Via Cicori 107, presso lo studio dell'Avv. Domenico Fruttaldo, che lo rapp.ta e difende giusta procura in calce al ricorso Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso giusta procura generale in atti dall'Avv. Anna di Stefano, con cui elettivamente domicilia in Napoli alla Via A. De Gasperi 55
E
, con sede in Roma alla Via Grezar n.14, in Controparte_2 persona del procuratore Dott. in virtù dei poteri conferiti per atto notarile, rapp.ta Controparte_3 e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Ciro Luigi Di Fiore, con cui elett.te domicilia in Ercolano (NA) alla Via Panoramica 85
Convenuti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 10-6-2024 presso la Cancelleria, sezione lavoro, del Tribunale di Napoli, la parte ricorrente ha proposto opposizione avverso la intimazione di pagamento recante n. 0712023 90342814 34/000 notificata dall' in data 6-5-2024, Controparte_2 limitatamente ai seguenti n. 4 avvisi di addebito relativi a contributi : CP_1
1) Avviso di addebito n. 37120180012522554000 recante data di notifica 12-11-2018, riguardante l'iscrizione a ruolo Contributi e spese di notifica anni 2016/2018 dell'ente Controparte_4 CP_
– Sede di Pozzuoli per un importo pari a euro 10.264,91; 2) Avviso di addebito n. 37120200001148519000 recante data di notifica 24-3-2020, riguardante l'iscrizione a ruolo Contributi e spese di notifica anni 2018/2019 dell'ente Controparte_4 CP_
– Sede di Pozzuoli per un importo pari a euro 6.738,37; 3) Avviso di addebito n. 37120210009857645000 recante data di notifica 23-12-2021, riguardante l'iscrizione a ruolo Contributi I.V.S. e spese di notifica anni 2019/2020 dell'ente Controparte_4 CP_
– Sede di Pozzuoli per un importo pari a euro 1.300,89; 4) Avviso di addebito n. 37120220007324687000 recante data di notifica 2-8-2022, riguardante CP_ l'iscrizione a ruolo Contributi I.V.S. somme aggiuntive e spese di notifica anno 2020 dell'ente
– Sede di Pozzuoli per un importo pari a euro 4.373,41.
1 Ha eccepito la nullità dell'intimazione di pagamento opposta per effetto della omessa notifica degli AVA presupposti nonché la prescrizione dei contributi IVS ivi riportati. Indi, previa richiesta di sospensione dell'esecuzione, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“1) In via preliminare ed assorbente, accertare e dichiarare la nullità dei 4 avvisi di addebito in contestazione, sopra dettagliatamente elencati, di cui all'atto opposto, per inesistenza giuridica dei detti titoli previdenziali legittimanti l'iscrizione a ruolo e per l'effetto, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa previdenziale in essi incorporata (ex art. 3 co. 9 L.335/95 ed art. 25 D.Lvo 46/99), come sopra meglio argomentato ed eccepito;
2) Per l'effetto, annullare l'intimazione di pagamento opposta n. 071 2023 90342814 34/000 (relativamente agli antescritti 4 avvisi di addebito relativi a contributi previdenziali, di competenza di questo ufficio), illegittima ed infondata, per inesistenza giuridica dei detti titoli previdenziali legittimanti l'iscrizione a ruolo, e per intervenuta prescrizione dei crediti ingiunti, riconoscendo il contribuente estraneo ad ogni contestazione e pretesa di credito azionata, e, pertanto, condannare, parti convenute, ognuna nella propria competenze, alla cancellazione delle somme previdenziali ingiunte, ed inibire così qualsiasi ulteriore atto/esecuzione da parte del concessionario in danno del ricorrente;
3) Condannare, parti convenute, in solido, alla refusione delle spese, diritti e competenze professionali del presente giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”. Con decreto del 21-6-2024 il Tribunale ha fissato udienza di discussione al 21-11-2024 e ha disatteso la richiesta di sospensione, in mancanza di prova della sussistenza dei presupposti di legge.
Si sono costituite le amministrazioni convenute, che hanno resistito al ricorso chiedendone il rigetto. In particolare, l' ha contestato l'ammissibilità dell'opposizione ad estratto di ruolo per difetto di CP_1 interesse ad agire come sancito da Cassazione S.U. n. 26283/2022 (richiamata anche Cass. n. 7348/2023), nonché la tardività dell'odierna impugnativa, non avendo il ricorrente all'epoca proposto opposizione avverso i singoli avvisi di addebito entro il termine perentorio di cui al D.Lgs. n. 46/1999.
Ha rappresentato che comunque il termine prescrizionale era stato utilmente interrotto dalla regolare notifica dei n. 4 AVA in oggetto, tenuto conto anche del periodo di sospensione dei termini di cui alla normativa emergenziale da Covid, segnatamente del disposto dell'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020 e dell'articolo 11 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183. Su tali premesse ha rassegnato le seguenti conclusioni: “a) Dichiarare l'inammissibilità dell'azione giudiziaria perché generica e per carenza di interesse QUALIFICATO ad agire ex art. 100 c.p.c, (cfr varie sent CdA Na e Trib, in all.to), nonché per tardività della odierna impugnazione;
b) rigetti nel merito l'opposizione, in quanto tardiva ed infondata in fatto ed in diritto, condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite”. Si è costituita che ha eccepito preliminarmente la propria carenza Controparte_2 di legittimazione processuale e sostanziale in relazione agli avvisi di addebito, atti di esclusiva competenza dell'Ente impositore;
nel merito ha eccepito in ogni caso il mancato decorso del termine prescrizionale quinquennale, poiché la prescrizione risultava interrotta dagli atti allegati, avverso i quali peraltro alcuna opposizione era mai pervenuta. Ha quindi concluso: “1) In via preliminare dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' e di conseguenza Controparte_2 estrometterla dal Giudizio 2) Dichiarare inammissibile e improcedibile la domanda del ricorrente 3)
Nel merito rigettare la domanda del ricorrente, perché inammissibile ed infondata in fatto e in diritto 4) Condannare il ricorrente al pagamento delle spese, diritti ed onorario del presente giudizio”. La causa veniva rinviata per discussione all'udienza del 15-5-2025, con concessione di termine per il deposito di note illustrative.
In applicazione del disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note, preso atto della comparizione delle parti con la modalità indicata, la causa è stata decisa con deposito della presente sentenza, eseguite le
2 verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze.
*****
Preliminarmente va accolta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall' CP_2 convenuta.
E, invero, secondo l'orientamento più recente della S.C. di Cassazione, in tema di riscossione dei contributi previdenziali mediante iscrizione a ruolo, nel giudizio proposto dal debitore con le forme dell'opposizione all'esecuzione per l'accertamento negativo del credito risultante dall'estratto di ruolo, qualora l'opponente lamenti la mancata notifica della cartella esattoriale (o dell'avviso di addebito) senza, tuttavia, far valere vizi dell'azione esecutiva, non è configurabile un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra l'ente creditore e il concessionario del servizio di riscossione, dovendosi attribuire alla chiamata in causa del concessionario prevista dall'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999- il valore di una mera "litis denuntiatio" intesa a rendere nota la pendenza della controversia ed estendere gli effetti del futuro giudicato;
né trova applicazione l'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, trattandosi di norma eccezionale che prevede a carico del concessionario l'onere di chiamare in causa l'ente creditore solo quando si discuta di vizi formali degli atti esecutivi e, al contempo, del merito della pretesa creditoria. In tali casi, quindi, il destinatario dell'azione quale legittimato passivo (rectius titolare del rapporto sotto il profilo passivo) è solo l'ente creditore (in specie l' ), e non l'esattore, CP_1 versandosi in una fase prodromica alla riscossione degli importi indicati nella cartella demandata a quest'ultimo (Cass. sentenza n. 16425/2019).
Diversamente, qualora, nel giudizio di opposizione si deduce un vizio di notifica delle cartelle, il concessionario per la riscossione è legittimato passivo, oltre che litisconsorte necessario, anche per gli innegabili riflessi che un eventuale accoglimento dell'opposizione potrebbe comportare nei rapporti con l'ente che ha provveduto a inserire la sanzione nei ruoli trasmessi (Cass. 21 maggio 2013,
n. 12385; Cass. 20 novembre 2007, n. 24154).
Tuttavia, nel caso che ci occupa, la parte ricorrente propone opposizione avverso Avvisi di Addebito
– contenuti in una Intimazione di pagamento - e non già cartelle di pagamento;
come è noto, a decorrere dal 1° gennaio 2011, ai sensi dell'art. 30 D.L. n. 78/2010 convertito con modificazioni nella
L. n. 125/2010, l'Avviso di Addebito ha sostituito per i crediti il precedente sistema di CP_1 riscossione a mezzo del ruolo e la novella prevede che l'ente previdenziale provvede non solo alla formazione dell'atto ma anche alla sua notifica, anche a mezzo del servizio postale, in luogo del concessionario per la riscossione.
Ne consegue la legittimazione passiva del solo Ente impositore. Sussistono giusti motivi per la compensazione per intero delle spese di lite, tra ricorrente e convenuta, in considerazione CP_2 dell'incertezza determinata in argomento da talune oscillazioni giurisprudenziali e per la diversa qualità delle parti in causa. Ciò detto, in ordine all'interesse di agire deve rilevarsi come oggetto dell'impugnazione sia una intimazione ad adempiere - ossia un atto con cui l'ente concessionario invita la parte a regolarizzare il debito derivante da precedenti cartelle esattoriali o avvisi di addebito, che, come si è già rilevato, costituisce mera comunicazione amministrativa della sussistenza di un debito rimasto inevaso, dovuta per legge nel caso in cui l'esecuzione debba iniziare oltre un anno dopo la notifica della cartella esattoriale. Premesso, quindi, che l'intimazione di pagamento non può avere alcuna portata lesiva per il contribuente, costituendo mera comunicazione dell'esistenza di un debito e non atto della procedura esecutiva, deve escludersi che il contribuente abbia un qualche interesse ad agire avverso la stessa non potendo trarre alcun vantaggio dal suo annullamento.
Svolta questa premessa, ritiene il giudicante che il ricorso vada dichiarato inammissibile per carenza di interesse ad agire, in adesione all'orientamento ripetuto in plurime sentenze dalla suprema Corte.
3 In particolare, con recente pronuncia (cfr. n. 26275 dell'11.9.2023), la Suprema Corte in fattispecie analoga a quella in oggetto (cfr. “la Corte d'appello di Milano, con la sentenza in atti, ha respinto il gravame proposto da vverso la sentenza del tribunale che aveva rigettato il ricorso avente Pt_2 ad oggetto la dichiarazione di nullità, illegittimità e inesistenza per mancata notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito identificati attraverso gli estratti di ruolo, in conseguenza della notifica di preavviso di ipoteca;
nonché per la dichiarazione di prescrizione dei crediti di cui alle cartelle ivi indicate”), richiamando l'orientamento da ultimo seguito (ordinanze nn. Cassazione 16269/23, 16244/23, 2617/23, 10777/23) in materia di impugnazioni di estratti di ruolo, ha osservato:
“risulta infatti preliminare, ad ogni profilo controverso, la questione dell'interesse ad agire in relazione all'azione proposta, come individuata in apertura dello svolgimento dei fatti di causa;
il ricorrente ha originariamente proposto un'azione volta ad ottenere tutela immediata avverso un ruolo ed una serie di cartelle di pagamento/avvisi di addebito di cui ha dedotto la mancanza di una valida notifica;
il Collegio giudica una siffatta azione inammissibile perché non sorretta da un interesse ad agire. Tanto assorbe ogni altra questione;
nelle more del giudizio è intervenuto il D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, conv. dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, che, all'art. 3 bis, ha modificato del
D.P.R. 29 settembre 1973, art. 12, mediante l'aggiunta, a tale norma, del comma 4-bis, che testualmente dispone: "L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma
4, del codice dei contratti pubblici, di cui al D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), del regolamento di cui al D.M. Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
7.- la norma in questione ha limitato l'accesso alla tutela immediata avverso il ruolo e la cartella di pagamento non notificata, superando l'elaborazione giurisprudenziale al riguardo formatasi sulla scia di Cass., sez. un., n. 19704 del 2015;
8.- il problema che, dunque, si pone è quello di stabilire se la nuova norma si applichi anche ai giudizi pendenti, qual è il presente, e se quindi essa vada ad incidere sull'ammissibilità dell'odierno ricorso, nel quale non risulta allegato un concreto pregiudizio in merito alla partecipazione ad appalti pubblici, ovvero alla riscossione di somme dovute da soggetti pubblici o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con la p.a.; sul punto, sono intervenute, di recente, le sezioni unite di questa Corte, le quali, con sentenza n. 26283 del 6 settembre 2022, hanno affermato i seguenti principi di diritto: a) "In tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 4 bis (introdotto del D.L. n. 146 del 2021, art.
3-bis, come convertito dalla L. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU
e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione"; b) "in tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 4 bis (...), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione;
la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c.,
4 o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio";
9. osserva la Corte che, in base ai principi esposti, riferibili anche alla fattispecie di causa, va dichiarata l'inammissibilità dell'odierno ricorso, relativo ad un'azione che, alla stregua della indicata disciplina, non è giustificata da un interesse ad agire. Parte ricorrente, infatti, non ne ha dimostrato la sussistenza nei termini delineati dalla nuova normativa;
10. l'esito del giudizio è, peraltro, coerente con il controllo di legittimità. Quest'ultimo, infatti, è un controllo non sull'operato del giudice, ma sulla conformità della decisione adottata all'ordinamento giuridico, definito dalle norme applicabili quando la sentenza è resa (Cass. sez. un. 21691 del 2016, punto 16);
11.- va solo aggiunto che alcun rilievo può assumere, ai fini della presente decisione, il fatto che il ricorrente sia stato raggiunto dalla notifica di un preavviso di iscrizione ipotecaria, atteso che la stessa comunicazione preventiva di ipoteca, oltre a non essere un atto con natura esecutiva (cfr. Sez. un. sentenza n. 19667 del 18/09/2014), non rientra nel novero dei tre casi che consentono l'impugnazione del ruolo, secondo la nuova normativa appena citata;
Nella specie parte ricorrente non ha dedotto la sussistenza dello specifico interesse ad agire richiesto dalla richiamata disposizione.
Alla luce dei richiamati principi, il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, ritenendo il giudicante di doversi conformare a detto orientamento nella decisione della causa in oggetto, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., non essendovi valide ragioni per doversi distaccare dall'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità da ultimo ricordata.
Peraltro e in ogni caso, non muterebbe il segno della decisione, anche a voler seguire il tradizionale principio (al quale questo giudicante aveva aderito in passato) in relazione all'impugnazione dell'estratto di ruolo, secondo cui l'impugnazione diretta del ruolo esattoriale da parte del debitore che chieda procedersi ad un accertamento negativo del credito dell'amministrazione in esso risultante,
è inammissibile per difetto di interesse soltanto se le cartelle esattoriali siano state regolarmente notificate o portate a conoscenza del contribuente, nel loro significato, non prospettandosi tale accertamento come unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva dell'amministrazione, alla quale, invece, il debitore può rivolgersi in via amministrativa, domandando l'eliminazione del credito in autotutela mediante il c.d. sgravio (così Cass. nn. 20618 e 22946 del 2016, cui hanno dato seguito, tra le altre, Cass. nn. 5443 e 6166 del 2019).
E, invero, nella specie, parte ricorrente ha contestato la esistenza/regolarità delle notificazioni. Dal contenuto della documentazione prodotta dall' si evince, a parere del giudicante, il CP_1 perfezionamento della notificazione di tre dei quattro avvisi di addebito richiamati nell'intimazione ad adempiere oggi impugnata. Le notifiche dei seguenti Avvisi di Addebito sono state ritualmente effettuate e ricevute: l'Avviso di addebito n. 37120200001148519000 risulta notificato al ricorrente in data 24-3-2020 a mezzo del servizio postale con racc. a.r.; l'Avviso di addebito n. 37120210009857645000 risulta notificato al ricorrente in data 23-12-2021 a mezzo del servizio postale con racc. a.r. (come riconosciuto dallo stesso ricorrente nelle note illustrative); l'Avviso di addebito n. 37120220007324687000, come riconosciuto da parte ricorrente, risulta ritualmente notificato in data 2-8-2022 a mezzo racc. a.r..
Priva di rilievo risulta la contestazione attorea circa la mancata osservanza della procedura notificatoria di cui all'art. 108 DL n. 18/2020 in relazione all'AVA n. 37120200001148519000, condividendo questo giudice il principio interpretativo ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo il quale «la lettera raccomandata – anche in mancanza dell'avviso di ricevimento
– costituisce prova certa della spedizione attestata dall'ufficio postale attraverso la ricevuta, da cui consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale, di arrivo dell'atto al destinatario e di conoscenza ex art. 1335 c.c. dello stesso, per cui spetta al destinatario l'onere di dimostrare di essersi trovato senza
5 sua colpa nell'impossibilità di acquisire la conoscenza dell'atto» (da ultima Cass. ord.335/2018, nonché fra le tante Cass. 19 agosto 2016, n. 17204 e Cass. 22 ottobre 2013, n. 23920). Ne consegue che una volta che il mittente abbia correttamente indicato nell'atto spedito il luogo di residenza, assunto dalla dichiarazione del destinatario e dal documento esibito, non può ricadere su di lui la circostanza che il destinatario non dia la possibilità di rendersi reperibile volontariamente e involontariamente e nessun suo familiare, vicino o portiere accetti la consegna, né si preoccupi di ritirare il plico in giacenza. Pertanto, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R.655 del 29.5.1982 e dell'art.1335 c.c., nel caso di raccomandata che non sia stato possibile consegnare al destinatario per sua assenza nel domicilio, l'atto resta in giacenza per un massimo di 30 giorni e la comunicazione dell'atto si perfeziona per fictio iuris al momento della scadenza del termine di compiuta giacenza, a prescindere dall'effettivo ritiro dell'atto. Ciò premesso, nel caso delle obbligazioni contributive iscritte a ruolo sebbene l'avviso di pagamento non opposto possa essere equiparato ad un titolo giudiziale, deve ritenersi che (così Cass. Sez. lav. 23.10.2012 n. 18145) lo strumento previsto dall'ordinamento perché sia evitata la definitività del titolo e l'incontestabilità della pretesa contributiva sia costituito dalla opposizione ex art. 24 del D. lvo 46/1999.
In tutti i casi, dunque, in cui il debitore è posto in condizione di contestare la pretesa contributiva con il mezzo tipico previsto dalla legge non potrà fare valere in altra sede le censure non sollevate nel termine di cui all'art. 24 citato, dovendosi escludere l'autonoma impugnabilità, da parte del debitore, dell'estratto di ruolo (nel caso in esame dell'intimazione di pagamento e del preavviso di iscrizione ipotecaria), relativo alle cartelle notificate, in difetto di una procedura esecutiva attivata dall'amministrazione per il recupero del credito stesso (cfr. in tal senso anche Cass. n. 20618/2016 e
Cass. n.6034/2017. Ne consegue, quindi, l'inammissibilità del ricorso. Per quanto riguarda l'AVA n. 37120180012522554000, anche a voler seguire altro orientamento e ritenere l'ammissibilità del ricorso in parte qua, non essendovi prova della avvenuta notificazione del predetto Ava al ricorrente, che ha contestato il fatto, purtuttavia l'opposizione in ogni caso risulta infondata. Nel merito, deve affermarsi infatti che parte ricorrente non contesta l'esistenza della pretesa contributiva azionata (contributi IVS) ma solo la esistenza della notificazione del predetto Avviso di addebito sotteso all'Atto di intimazione impugnato e la conseguente prescrizione dei contributi IVS ivi riportati e riferiti alle annualità 2016, 2017 e 2018.
I contributi IVS dovuti per i redditi prodotti dai liberi professionisti iscritti o iscrivibili alla Gestione separata nonché quelli di artigiani e commercianti anch'essi iscritti alle relative gestioni separate devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi.
La legge dispone che i contributi obbligatori si prescrivono in 5 anni dal giorno in cui devono essere versati (art. 3, comma 9, legge 335/1995).
In base a Cass. n. 27950/2018, bisogna considerare quale dies a quo della prescrizione la data di versamento del saldo dei contributi (“In proposito vale la regola, fissata dal D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 18, comma 4, secondo cui "i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi… il versamento del saldo, che è il termine più avanzato da cui, non considerando gli acconti, si può ipotizzare la decorrenza della prescrizione…”). Tale principio è stato confermato dalla più recente giurisprudenza di legittimità (vd. sentenze n. 18567 del 09.06.2022, n. 1293/2022, n. 11345 del 07.04.2022, n. 27359 del 19.09.2022, n. 33169 del
10.11.2022, n. 32682 del 07.11.2022 nonché n. 36941 del 16.12.2022), che ha parimenti individuato il dies a quo nel termine di scadenza per il pagamento, inclusi eventuali differimenti, non dalla data di presentazione della dichiarazione, laddove l'elemento costitutivo dell'obbligazione contributiva consiste nella produzione di un certo reddito da parte dell'obbligato; invece, la dichiarazione dei
6 redditi è una mera dichiarazione di scienza che non costituisce il presupposto del credito contributivo
(Cass. 10273/2021; Cass. 17970/2022).
Nel caso di specie: in relazione ai contributi IVS del 2016 va quindi individuato il termine del luglio
2017 per il saldo delle relative imposte e da tale data decorre il dies a quo della prescrizione quinquennale;
analogamente per i contributi del 2017 va considerato quale dies a quo il termine del luglio 2018 per il saldo delle relative imposte;
per i contributi del 2018 va individuato il termine del luglio 2019 per il saldo delle relative imposte. Tenuto di quanto esposto il termine di prescrizione quinquennale dei contributi di cui all'AVA n. 37120180012522554000 non risulta decorso alla data della notifica della Intimazione di pagamento opposta (6-5-2024), risultando la prescrizione interrotta da precedente Intimazione di pagamento n.
07120229014227217000 (contenente il predetto AVA) notificata da in data 6-9-2022 (ved. CP_5 doc. relata2 caradente allegato alla memoria di costituzione di ). Controparte_2 Ne consegue la infondatezza dell'eccezione di prescrizione, e quindi, in mancanza di ulteriori motivi di doglianza sollevati da parte ricorrente, l'infondatezza del ricorso. Le spese possono essere compensate per intero, attesa la complessità dell'accertamento e la sussistenza di diversi orientamenti giurisprudenziali in materia di impugnativa dell'intimazione ad adempiere.
Della presente sentenza, redatta a seguito di comparizione delle parti costituite mediante deposito di note di trattazione scritta, va data comunicazione alle stesse a cura della Cancelleria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nell'intestata composizione, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede: 1) dichiara la carenza di legittimazione passiva dell' ; Controparte_2
b) rigetta il ricorso;
c) compensa le spese di lite.
Si comunichi
Napoli, 13 giugno 2025
Il giudice Dr. Francesco Armato
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