Cass. civ., sez. I, sentenza 09/05/1985, n. 2882
CASS
Sentenza 9 maggio 1985

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Massime2

In tema di provvedimenti riguardanti la prole di genitori separati, il diritto del coniuge non affidatario di vedersi assicurata una sufficiente possibilità di rapporti con il figlio (cosiddetto diritto di visita), in correlazione della sua potestà di controllarne l'educazione ed istruzione, se non può essere negato per considerazioni di tipo sanzionatorio attinenti alla responsabilità della separazione, ne' per mere valutazioni di opportunità relative al coniuge affidatario, è suscettibile di esclusione o limitazione alla stregua dei preminenti interessi del minore, alla cui tutela i suddetti provvedimenti devono essere essenzialmente rivolti, come nel caso nel quale i frequenti incontri del minore stesso con il genitore non affidatario, indipendentemente da un comportamento censurabile di quest'ultimo, possano implicare pregiudizio al suo sviluppo fisico e psichico (nella specie, in considerazione di una esasperata conflittualità esistente fra i coniugi). ( V 6446/80, mass n 410203).*

L'attività lavorativa, che venga espletata da uno dei coniugi (nella specie, la moglie) senza il gradimento dell'altro, non può di per sè costituire motivo di addebito della separazione, quando oggettivamente non contrasti con i fondamentali obblighi coniugali e familiari, ma può essere valutata al fine della suddetta addebitabilità solo ove sia stata intrapresa con il rifiuto di sottostare al metodo dell'accordo, fissato dall'art. 144 cod. civ. in tema d'indirizzo della vita familiare, in relazione cioè alla violazione dell'ampio dovere di collaborazione gravante su entrambi i coniugi.*

Commentario1

  • 1Separazione e tenore di vita (Cass., 17199/2013)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 18 maggio 2018

    Non può costituire motivo di addebito della separazione la circostanza che uno dei coniugi, pur non avendone la necessità, abbia voluto dedicarsi ad un'attività lavorativa retribuita purché tale decisione non comporti una violazione dell'ampio dovere di collaborazione gravante su entrambi i coniugi, in quanto contrastante con l'indirizzo della vita familiare da essi concordato prima o dopo il matrimonio, e non pregiudichi l'unità della famiglia, in quanto incompatibile con l'adempimento dei fondamentali doveri coniugali e familiari. La conservazione di un tenore di vita analogo a quello goduto nel corso della convivenza, che costituisce la finalità precipua dell'assegno di cui l'art. 156 …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 09/05/1985, n. 2882
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2882
Data del deposito : 9 maggio 1985

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