Ordinanza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, ordinanza 20/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
n. 200/2025 r.g.a.c.
Tribunale Ordinario di Treviso
Procedimenti Speciali CIVILE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 200/2025 il Giudice dott. Deli Luca, a scioglimento della riserva assunta all'udienza ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Parte ricorrente chiede un accertamento per accertare
- gli errori professionali asseritamente commessi dai convenuti , liberi professionsiti, geom.
e geom. , nello svolgimento di un incarico di Consulenza per redazione CP_1 CP_2 studio di fattibilità, Progettazione interventi migliorativi con relazione di qualificazione energetica, L. 10/91 da depositare agli atti, Eventuale variante alla relazione di qualificazione energetica L. 10-91 da depositare agli atti, Asseverazione dell'intervento (stato finale), Pratica Enea (presentazione telematica)”
- -il conseguente danno economico prodottosi in capo alla ricorrente ( pari alla mancata fruizione dei benefici fiscali)
Il ricorso ex art 696 cp è inammissibile perché manca il presupposto dell'urgenza richiesto per il procedimento ordinario di ATP;
non è stata invero addotta da CE alcuna ragione di urgenza, né rappresentata alcuna situazione che possieda quei caratteri di mutabilità che valgono a rendere effettiva la necessità di scongiurare il pericolo di dispersione delle fonti di prova di fatti rilevanti ai fini della decisione di un'eventuale causa di merito, o comunque quello di una effettiva difficoltà di compiere il controllo qualora venga differito nel tempo, con conseguente minor grado di attendibilità dello stesso .
Condivisibile sul tema risultano i rilevi di parte convenuta sulla mancata tempestività CP_2 dall'azione cautelare laddove essa rileva che
“ le fatture di cui assume la ricorrente di non poter usufruire la cessione del credito risalgono una al 29.09.2022 (la n. 36 in relazione alla quale viene eccepita la mancanza di un SAL al 31.12.2022, il mancato invio della relativa asseverazione Enea entro il 16.03.2023 e l'invio entro detta data della comunicazione dell'opzione “sconto in fattura” all'Agenzia delle Entrate ) e l'altra al 29.09.2023 (la n.
28, in relazione alla quale detta fattura sarebbe stata emessa da C.E.T. solo dopo aver ricevuto dal
Geom. , in data 28.09.2023, il computo finale dei lavori, dichiarati terminati al 27.09.2023; CP_2 motivo per cui CE avrebbe perso l'agevolazione fiscale del 110% con riferimento alle opere trainate in quanto fatturate successivamente alla fine dei lavori).
…………..la conoscenza dell'impossibilità di poter favorire della cessione del credito per le suddette fatture dalla comunicazione di Intesa San Paolo del 03.11.2023, che riportava pedissequamente la
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Ebbene, dal novembre 2023, C.E.T. ha atteso ben 15 mesi circa prima di decidere di depositare il ricorso per ATP
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Altri profili di inammissibilità sono da ravvisarsi, sussistono invece per la contestuale richiesta di consulenza a fini conciliativi.
Il procedimento ex art 696 bis, esperibile certamente anche in assenza dei presupposti cautelari di cui all'art. 696 c.p.c .c. è invero finalizzato essenzialmente all'accertamento e determinazione dei crediti derivanti da un inadempimento o da un atto illecito.
La consulenza de qua ( 696 bis) può essere disposta anche a fronte di contestazioni circa l' an della pretesa, se dunque non sono necessari preventivi accertamenti istruttori in punto an .
L'ATP ex art 696 bis , deve infatti essere volto ad acquisire elementi tecnici di fatto in sé risolutivi sia ai fini dell'accertamento del credito che della quantificazione ( id est: liquidazione).
Tuttavia parte ricorrente nelle sue richieste rivela una marcata finalità esplorativa, in quanto diretto ad accertare “SE” nelle attività svolta dai professionisti convenuti alle agevolazioni fiscali/Superbonus 110% “siano stati commessi degli errori” (i lamentati errori), prima ancora che a determinare il “quanto”. Errori che - si noti – sono fermamente contestati da entrambi i convenuti e con inequivoca puntualizzazione dalla convenuta laddove essa rileva senza contestazioni tra le molte Pt_2 censure che solo nei primi giorni del mese di settembre 2023 C.E.T., dopo mesi di silenzio, comunicava ai tecnici incaricati (Geom. e Geom. di aver rinvenuto un Istituto bancario cui cedere il credito CP_2 CP_1 fiscale, e di avere la necessità di concludere i lavori ed avere l'Asseverazione Enea entro il 30/09/2023. Ed è sulla scorta di tale richiesta tutt'altro che tempestiva che la Geom. attestava la fine dei CP_2 lavori al 27/09/2023 e comunicava in data 28.09.2023 a C.E.T. il computo finale dei lavori (cfr. all. j) al doc. 11 parte ricorrente).
Sugli altri numerosi puntuali rilievi della convenuta è sufficiente un rinvio al contenuto CP_2 della sua comparsa Orbene per il il ricorso di cui all'art 696 bis cpc è opportuno ricordare in via di principio che questo giudice condivide quell'orientamento giurisprudenziale secondo cui il presupposto per l'applicabilità dell'Istituto previsto dall' articolo 696 bis cpc è quello che la controversia tra le parti abbia come unico punto di dissenso ciò che, in sede di processo di cognizione, può costituire oggetto di consulenza tecnica, acquisita la quale, secondo le preventivamente dichiarate intenzione delle parti appare assai probabile che esse si concilieranno, non residuando - con valutazione da compiersi ex ante - altre questioni controverse ( cfr. Tribunale Parma 22.9.2014 , Tribunale Di
Milano 17-4-2007 , Tribunale Rimini 11-7-2010)
Pagina 2 In questa prospettiva il ricorso ex articolo 696 bis c.p.c non è , pertanto, ammissibile laddove, come nella vicenda, sia necessario in primis un accertamento sulla effettiva sussistenza dell'obbligazione, sulla individuazione del soggetto ad essa eventualmente tenuto, sul nesso di causa ovvero su circostanze che condizionano la decisione della causa di merito e che comportano la soluzione di questioni giuridiche, anche complesse o l'accertamento di fatti che esulino dall'ambito di indagini di natura tecnica (quali il contenuto e l'oggetto dell'incarico professionale, l'eventuale inadempimento delle obbligazioni della ricorrente come ritardo nell'esecuzione dei lavori o della consegna dei documenti, e/ o il mancato pagamento del compenso professionale, ect..)
Atteso il perdurante contrasto di giurisprudenza in tema di ammissibilità LLTP , sussistono giusti motivi per compensare le spese.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso.
Spese compensate.
Treviso 19-3.-2025 Il giudice
Dr. DELI LUCA
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