CA
Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 09/01/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Catania
Prima Sezione Civile
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Dott. Nicola La Mantia Presidente rel/est
Dott. Marcella Murana Consigliere
Dott. Antonio Caruso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n.707/23 RG tra
Parte_1
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. DI TRAPANI FRANCESCO
[...] P.IVA_1
PAOLO, giusta procura in atti. appellante e
(C.F. ), assistito e difeso dall'avv. BARBIERA CP_1 P.IVA_2
ANTONINO e dall'avv. MONACA GIOVANNI, giusta procura in atti e
CP_2
appellati
All'udienza del 27.11.2024 le parti precisavano le conclusioni come riportate nel verbale in atti.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
Con atto ritualmente notificato la Parte_2
[... ha proposto appello avverso la sentenza n. 2238/2022 emessa dal Tribunale di
Siracusa il 18.11.2022, pubblicata il 21.11.2022 e non notificata, con la quale il Giudice di prime cure ha accolto l'opposizione proposta dal avverso il d.i. CP_1 n.1147/17 con il quale gli era stato ingiunto il pagamento in favore dell'odierna appellante della somma di € 220.000,00, oltre interessi e spese, ed ha revocato il decreto ingiuntivo opposto, condannando l'opposta al pagamento delle spese processuali.
L'appellante ha articolato un unico motivo di gravame con il quale ha censurato la sentenza di primo grado per manifesta illogicità e contraddittorietà delle motivazioni;
erronea ricostruzione del fatto storico e delle fonti di prova documentali da parte del giudice di primo grado;
violazione di norme di legge ed in particolare dell'art. 1270 c.c.; ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di
Catania, contrariis rejectis, in riforma della sentenza n.2238/2022 emessa dal Tribunale di Siracusa il 18.11.2022, pubblicata il 21.11.2022 e non notificata - Accogliere per la forma il presente appello;
- In riforma della sentenza appellata: - nel merito, confermare il d.i. n. 1147/2017(R.G. n. 2073/2017) emesso dal Tribunale di Siracusa che ha ingiunto al di pagare alla CP_1 Parte_1 [...]
la somma di € 220.000,00, oltre interessi legali dalla Parte_3
data di messa in mora (23.06.2015); oltre le spese del procedimento monitorio, liquidate in euro 2.135,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 %, €
406,50 per esborsi, oltre IVA e CPA;
- in subordine, nella denegata ma non temuta ipotesi in cui Codesta Ecc.ma Corte di Appello dovesse ritenere che il CP_1 abbia pagato parzialmente il corrispettivo dell'appalto in favore della per CP_2
l'effetto, condannare il a corrispondere alla CP_1 [...]
la complessiva somma di € 5.760,70, Parte_4 oltre interessi legali e moratori dal 23.06.2015, pari alla differenza tra l'importo di €
220.000,00 richiesto dalla e quello di € 214.239,30 corrisposto dal Parte_1 CP_1
alla - sempre nel merito, condannare il al
[...] CP_2 CP_1 pagamento delle spese di lite di primo grado, stante l'evidente fondatezza della presente impugnazione, con conseguente diritto dell'odierno appellante alla restituzione delle somme medio tempore versate, ovvero, in subordine, dichiarare le suddette spese compensate tra le Parti, ovvero ancora, in ulteriore subordine, dichiarare la sensibile riduzione di quelle a carico di , anche nella denegata ma non temuta ipotesi di Parte_1
pag. 2/7 soccombenza nel presente giudizio;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio di appello, oltre quelle del primo grado”.
Si è costituito il per contestare la fondatezza del proposto appello, del CP_1
quale ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
La società pur ritualmente citata, non si è costituita. CP_2
All'udienza del 27.11.2024 la causa, introdotta dopo l'entrata in vigore del D. L.vo
149/22, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art.281 sexies cpc richiamato dall'art.350 bis cpc.
-----------------
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della società non CP_2
costituita seppure ritualmente citata.
Nel merito, l'appello risulta infondato e deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza di primo grado, seppure sulla base delle diverse motivazioni di seguito esposte.
Muovendo dalla ricostruzione della vicenda per cui è causa, per come emerge dalla documentazione in atti e siccome non contestato dalle parti, va evidenziato quanto segue:
- con contratto del 3.10.2007 il comune di sottoscriveva con la società Layer spa il CP_1 contratto di appalto per l'esecuzione dei lavori di impianti di pubblica illuminazione della zona A 2° stralcio, via Cavour;
- con successivo contratto la Layer spa subappaltava alla società cooperativa Parte_1
di produzione e lavoro edile a r.l. i lavori pubblici aggiudicati dal comune di , il CP_1
quale rilasciava apposita autorizzazione;
- in corso di appalto, la Layer s.p.a. cedeva, con atto notarile registrato a Catania il
1/8/2009, il proprio ramo di azienda riguardante i lavori pubblici alla CP_2
dandone pronta comunicazione al comune di in data 14.10.2009; CP_1
pag. 3/7 - nel corso dell' esecuzione dell'appalto la su espressa richiesta della CP_2
cooperativa subappaltatrice, che a ciò aveva condizionato la ripresa delle lavorazioni ed il loro completamento, rilasciava in data 30.11.2009 “nulla osta” a che il pagamento dell'importo residuo, stimato in €.220.000,00, venisse effettuato dalla stazione appaltante direttamente alla;
Parte_1 Parte_1
- il comune di con nota prot . 291 del 22.1.2010 concedeva il nulla osta al CP_1
pagamento diretto nei confronti dell'impresa subappaltatrice;
- successivamente la con diffida datata 3 marzo 2013, in revoca della CP_2
precedente delegazione, intimava al comune di di effettuare il pagamento dei CP_1
lavori direttamente in proprio favore sulla base delle fatture emesse e non nei confronti della subappaltatrice;
- a seguito dei ritardi dell'ente nell'eseguire il detto pagamento, la otteneva CP_2
dal Tribunale di Siracusa, il decreto ingiuntivo n. 496/13, non opposto dall'ente, con cui veniva ingiunto al il pagamento di €.214.000,00 circa;
CP_1
- visto il perdurare dell'inadempimento la società appaltatrice adiva il Tar di CP_2
Catania depositando ricorso in ottemperanza ed il Giudice amministrativo, con sentenza n 2125 del 20 luglio 2016, passata in giudicato, condannava il comune al pagamento delle somme dell'appalto di cui al decreto ingiuntivo n. 496/13 e nominava il commissario ad acta per procedere al pagamento, che veniva successivamente eseguito dal comune appellato.
Così ricostruiti i fatti, è opinione di questa Corte che l'appello non possa essere accolto seppure sulla base di motivazioni diverse da quelle esposte dal primo Giudice, il quale, dopo avere correttamente inquadrato il rapporto intercorso tra l'appaltatore e la stazione appaltante in termini di delegazione di pagamento, ha affermato che: “In atti abbiamo una delegazione di pagamento da parte in data 22.01.2010 e contestuale CP_2
nulla osta rilasciato dal Comune di . Tale delegazione è da ritenersi una CP_1
delegazione semplice non supportata dal regime della irrevocabilità, che avrebbe reso non più revocabile l'ordine di pagamento. Pertanto, appare legittima la revoca della delega di pagamento formulata dalla che ha revocato la predetta nota CP_2
pag. 4/7 prot. 291 del 22.1.2010 sia formalmente – con nota datata 6 marzo 2013 ( l prot. n.
8336) che per facta concludentia, a seguito della notifica del decreto ingiuntivo n.
496/13 . Essendo stato effettuato il pagamento delle somme dovute alla a CP_2
seguito di revoca della delega e prima di un eventuale pagamento al delegatario, peraltro in ottemperanza ad un ordine del Giudice amministrativo, la stazione appaltante, ha legittimamente pagato, con effetto liberatorio da ogni obbligazione contratta nei confronti dell'aggiudicatario per quanto attiene le opere oggetto di delegazione di pagamento, revocandosi, pertanto il concesso decreto ingiuntivo opposto”.
Questa Corte, invero, è dell'opinione che nella specie non si ponga un problema di legittimità e validità della revoca della delegazione disposta dalla CP_2
(delegante) con nota del 6.3.2013 diretta al comune di Noto (delegato) e, p.c., anche all'appellante (delegatario), quanto, piuttosto, una questione di carenza di legittimazione ad agire in capo alla nei confronti del . Parte_2 CP_1
Con la sentenza n.7945/20 la Corte di cassazione ha affermato che “E' opportuno richiamare in limine alcuni principi di legittimità sulla distinzione tra delegazione di debito ex art. 1268 c.c. e delegazione di pagamento ex art. 1269 c.c., e sulla classificazione della fattispecie concreta nell'uno o nell'altro paradigma normativo, questi essendo gli aspetti centrali della lite. La delegazione di debito ha funzione creditoria (delegatio promittendi), aggiungendo un nuovo debitore (delegato) con posizione di obbligato principale accanto al debitore originario (delegante) sì da rafforzare la posizione del creditore delegatario, mentre la delegazione di pagamento ha funzione solutoria (delegatio solvendi), prevedendo che l'obbligazione sia adempiuta da un terzo (delegato) anzichè dal debitore (delegante), senza per ciò solo aumentare gli obbligati verso il creditore delegatario (Cass. 12 marzo 1973, n. 676).
L'assunzione dell'obbligo da parte del delegato, a norma dell'art. 1268 c.c., non esige speciali requisiti di forma e può avvenire anche per fatti concludenti e in via progressiva (Cass. 11 settembre 2007, n. 19090; Cass. 19 febbraio 2019, n. 4852); tuttavia, stabilire se trattasi in concreto di delegatio promittendi ex art. 1268 c.c., quindi se il delegato sia direttamente obbligato verso il delegatario e questi possa agire
pag. 5/7 direttamente verso il delegato, o si tratti invece di mera delegatio solvendi ex art. 1269
c.c., senza azione diretta del delegatario verso il delegato, è valutazione di fatto, rientrante nella discrezionalità del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, ove non risultino violati i criteri legali di ermeneutica negoziale (Cass. 9 dicembre 2003, n. 18735)”. Sempre in motivazione la Corte di legittimità ha aggiunto che “A norma dell'art. 1269 c.c., il terzo delegato per eseguire il pagamento, ancorchè sia debitore del delegante, “non è tenuto ad accettare l'incarico” (comma 2); egli, salvo che il debitore l'abbia vietato, “può obbligarsi verso il creditore” (comma 1).
L'accettazione della delegazione di pagamento da parte del delegato ha rilievo unicamente nel rapporto interno col delegante, nel quale l'incarico di pagamento potrebbe essere rifiutato anche ove vi fosse provvista;
con ogni evidenza, quindi,
l'assunzione da parte del delegato di un obbligo esterno, verso il creditore delegatario, richiede un quid pluris rispetto all'accettazione dell'incarico di pagamento nel rapporto interno di delegazione. Per quanto concerne l'adesione del delegatario, questa, se accompagnata da espressa liberatoria del debitore originario, ha l'effetto di rendere privativa la delegazione di debito (art. 1268 c.c., comma 1); nella delegazione di debito cumulativa, essa ha l'effetto di postergare il debito originario rispetto al nuovo, obbligando il delegatario a rivolgersi prima al delegato che al delegante (art.
1268 c.c., comma 2). Contrariamente ai motivi del ricorso (pag. 63), la disciplina degli effetti dell'adesione del delegatario nella delegazione di debito non è applicabile per analogia all'adesione del delegatario nella delegazione di pagamento, essendo le due fattispecie di delegazione passiva analoghe sul piano strutturale, ma eterogenee sul piano funzionale”.
Ciò chiarito, va rilevato che nella specie non appare dubitabile, per essere stata così prospettata anche dall'appellante, che la delegazione di pagamento disposta dalla nei confronti del comune di debba essere qualificata come mera CP_2 CP_1
“delegatio solvendi” ex art.1269 cc, con la conseguenza che il delegatario (l'odierna appellante) difetta di azione diretta verso il delegato e può rivolgere le proprie richieste soltanto nei confronti del proprio originario debitore (il delegante). Peraltro,
l'accettazione della delegazione di pagamento da parte del delegato (comune di ) CP_1
pag. 6/7 manifestata attraverso il “nulla osta” del 22.1.2010 ha rilievo unicamente nel rapporto interno col delegante e non comporta l'assunzione da parte del delegato di un obbligo esterno verso il creditore delegatario, che invece richiede – siccome segnalato dal supremo Collegio – un quid pluris rispetto all'accettazione dell'incarico di pagamento nel rapporto interno di delegazione. Non risulta, infine, adesione alcuna da parte del delegatario, al quale sono state trasmesse p.c. sia la comunicazione della del CP_2
30.11.2009, sia la citata nota del comune di del 22.1.2010. CP_1
La cooperativa ha quindi errato, in quanto sprovvista di legittimazione, Parte_2
ad agire nei confronti del difettando di azione diretta nei suoi CP_1
confronti, mentre avrebbe dovuto rivolgersi esclusivamente all'appaltatore.
Per tali motivi l'appello deve essere rigettato.
Le spese nei confronti del seguono la soccombenza. CP_1
Nulla sulle spese nei confronti della CP_2
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.13, c. 1 quater,
DPR 115/02.
P.Q.M.
La Corte di appello di Catania, prima sezione civile, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto avverso la sentenza n.2238/22 del Tribunale di Siracusa.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali nei confronti del CP_1
liquidate in €.14.300,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA.
[...]
Nulla sulle spese nei confronti della CP_2
Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.13, c. 1 quater, DPR
115/02.
Così deciso in Catania il 18.12.2024
Il Presidente rel/est
Dott. Nicola La Mantia
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Catania
Prima Sezione Civile
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Dott. Nicola La Mantia Presidente rel/est
Dott. Marcella Murana Consigliere
Dott. Antonio Caruso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n.707/23 RG tra
Parte_1
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. DI TRAPANI FRANCESCO
[...] P.IVA_1
PAOLO, giusta procura in atti. appellante e
(C.F. ), assistito e difeso dall'avv. BARBIERA CP_1 P.IVA_2
ANTONINO e dall'avv. MONACA GIOVANNI, giusta procura in atti e
CP_2
appellati
All'udienza del 27.11.2024 le parti precisavano le conclusioni come riportate nel verbale in atti.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
Con atto ritualmente notificato la Parte_2
[... ha proposto appello avverso la sentenza n. 2238/2022 emessa dal Tribunale di
Siracusa il 18.11.2022, pubblicata il 21.11.2022 e non notificata, con la quale il Giudice di prime cure ha accolto l'opposizione proposta dal avverso il d.i. CP_1 n.1147/17 con il quale gli era stato ingiunto il pagamento in favore dell'odierna appellante della somma di € 220.000,00, oltre interessi e spese, ed ha revocato il decreto ingiuntivo opposto, condannando l'opposta al pagamento delle spese processuali.
L'appellante ha articolato un unico motivo di gravame con il quale ha censurato la sentenza di primo grado per manifesta illogicità e contraddittorietà delle motivazioni;
erronea ricostruzione del fatto storico e delle fonti di prova documentali da parte del giudice di primo grado;
violazione di norme di legge ed in particolare dell'art. 1270 c.c.; ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di
Catania, contrariis rejectis, in riforma della sentenza n.2238/2022 emessa dal Tribunale di Siracusa il 18.11.2022, pubblicata il 21.11.2022 e non notificata - Accogliere per la forma il presente appello;
- In riforma della sentenza appellata: - nel merito, confermare il d.i. n. 1147/2017(R.G. n. 2073/2017) emesso dal Tribunale di Siracusa che ha ingiunto al di pagare alla CP_1 Parte_1 [...]
la somma di € 220.000,00, oltre interessi legali dalla Parte_3
data di messa in mora (23.06.2015); oltre le spese del procedimento monitorio, liquidate in euro 2.135,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 %, €
406,50 per esborsi, oltre IVA e CPA;
- in subordine, nella denegata ma non temuta ipotesi in cui Codesta Ecc.ma Corte di Appello dovesse ritenere che il CP_1 abbia pagato parzialmente il corrispettivo dell'appalto in favore della per CP_2
l'effetto, condannare il a corrispondere alla CP_1 [...]
la complessiva somma di € 5.760,70, Parte_4 oltre interessi legali e moratori dal 23.06.2015, pari alla differenza tra l'importo di €
220.000,00 richiesto dalla e quello di € 214.239,30 corrisposto dal Parte_1 CP_1
alla - sempre nel merito, condannare il al
[...] CP_2 CP_1 pagamento delle spese di lite di primo grado, stante l'evidente fondatezza della presente impugnazione, con conseguente diritto dell'odierno appellante alla restituzione delle somme medio tempore versate, ovvero, in subordine, dichiarare le suddette spese compensate tra le Parti, ovvero ancora, in ulteriore subordine, dichiarare la sensibile riduzione di quelle a carico di , anche nella denegata ma non temuta ipotesi di Parte_1
pag. 2/7 soccombenza nel presente giudizio;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio di appello, oltre quelle del primo grado”.
Si è costituito il per contestare la fondatezza del proposto appello, del CP_1
quale ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
La società pur ritualmente citata, non si è costituita. CP_2
All'udienza del 27.11.2024 la causa, introdotta dopo l'entrata in vigore del D. L.vo
149/22, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art.281 sexies cpc richiamato dall'art.350 bis cpc.
-----------------
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della società non CP_2
costituita seppure ritualmente citata.
Nel merito, l'appello risulta infondato e deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza di primo grado, seppure sulla base delle diverse motivazioni di seguito esposte.
Muovendo dalla ricostruzione della vicenda per cui è causa, per come emerge dalla documentazione in atti e siccome non contestato dalle parti, va evidenziato quanto segue:
- con contratto del 3.10.2007 il comune di sottoscriveva con la società Layer spa il CP_1 contratto di appalto per l'esecuzione dei lavori di impianti di pubblica illuminazione della zona A 2° stralcio, via Cavour;
- con successivo contratto la Layer spa subappaltava alla società cooperativa Parte_1
di produzione e lavoro edile a r.l. i lavori pubblici aggiudicati dal comune di , il CP_1
quale rilasciava apposita autorizzazione;
- in corso di appalto, la Layer s.p.a. cedeva, con atto notarile registrato a Catania il
1/8/2009, il proprio ramo di azienda riguardante i lavori pubblici alla CP_2
dandone pronta comunicazione al comune di in data 14.10.2009; CP_1
pag. 3/7 - nel corso dell' esecuzione dell'appalto la su espressa richiesta della CP_2
cooperativa subappaltatrice, che a ciò aveva condizionato la ripresa delle lavorazioni ed il loro completamento, rilasciava in data 30.11.2009 “nulla osta” a che il pagamento dell'importo residuo, stimato in €.220.000,00, venisse effettuato dalla stazione appaltante direttamente alla;
Parte_1 Parte_1
- il comune di con nota prot . 291 del 22.1.2010 concedeva il nulla osta al CP_1
pagamento diretto nei confronti dell'impresa subappaltatrice;
- successivamente la con diffida datata 3 marzo 2013, in revoca della CP_2
precedente delegazione, intimava al comune di di effettuare il pagamento dei CP_1
lavori direttamente in proprio favore sulla base delle fatture emesse e non nei confronti della subappaltatrice;
- a seguito dei ritardi dell'ente nell'eseguire il detto pagamento, la otteneva CP_2
dal Tribunale di Siracusa, il decreto ingiuntivo n. 496/13, non opposto dall'ente, con cui veniva ingiunto al il pagamento di €.214.000,00 circa;
CP_1
- visto il perdurare dell'inadempimento la società appaltatrice adiva il Tar di CP_2
Catania depositando ricorso in ottemperanza ed il Giudice amministrativo, con sentenza n 2125 del 20 luglio 2016, passata in giudicato, condannava il comune al pagamento delle somme dell'appalto di cui al decreto ingiuntivo n. 496/13 e nominava il commissario ad acta per procedere al pagamento, che veniva successivamente eseguito dal comune appellato.
Così ricostruiti i fatti, è opinione di questa Corte che l'appello non possa essere accolto seppure sulla base di motivazioni diverse da quelle esposte dal primo Giudice, il quale, dopo avere correttamente inquadrato il rapporto intercorso tra l'appaltatore e la stazione appaltante in termini di delegazione di pagamento, ha affermato che: “In atti abbiamo una delegazione di pagamento da parte in data 22.01.2010 e contestuale CP_2
nulla osta rilasciato dal Comune di . Tale delegazione è da ritenersi una CP_1
delegazione semplice non supportata dal regime della irrevocabilità, che avrebbe reso non più revocabile l'ordine di pagamento. Pertanto, appare legittima la revoca della delega di pagamento formulata dalla che ha revocato la predetta nota CP_2
pag. 4/7 prot. 291 del 22.1.2010 sia formalmente – con nota datata 6 marzo 2013 ( l prot. n.
8336) che per facta concludentia, a seguito della notifica del decreto ingiuntivo n.
496/13 . Essendo stato effettuato il pagamento delle somme dovute alla a CP_2
seguito di revoca della delega e prima di un eventuale pagamento al delegatario, peraltro in ottemperanza ad un ordine del Giudice amministrativo, la stazione appaltante, ha legittimamente pagato, con effetto liberatorio da ogni obbligazione contratta nei confronti dell'aggiudicatario per quanto attiene le opere oggetto di delegazione di pagamento, revocandosi, pertanto il concesso decreto ingiuntivo opposto”.
Questa Corte, invero, è dell'opinione che nella specie non si ponga un problema di legittimità e validità della revoca della delegazione disposta dalla CP_2
(delegante) con nota del 6.3.2013 diretta al comune di Noto (delegato) e, p.c., anche all'appellante (delegatario), quanto, piuttosto, una questione di carenza di legittimazione ad agire in capo alla nei confronti del . Parte_2 CP_1
Con la sentenza n.7945/20 la Corte di cassazione ha affermato che “E' opportuno richiamare in limine alcuni principi di legittimità sulla distinzione tra delegazione di debito ex art. 1268 c.c. e delegazione di pagamento ex art. 1269 c.c., e sulla classificazione della fattispecie concreta nell'uno o nell'altro paradigma normativo, questi essendo gli aspetti centrali della lite. La delegazione di debito ha funzione creditoria (delegatio promittendi), aggiungendo un nuovo debitore (delegato) con posizione di obbligato principale accanto al debitore originario (delegante) sì da rafforzare la posizione del creditore delegatario, mentre la delegazione di pagamento ha funzione solutoria (delegatio solvendi), prevedendo che l'obbligazione sia adempiuta da un terzo (delegato) anzichè dal debitore (delegante), senza per ciò solo aumentare gli obbligati verso il creditore delegatario (Cass. 12 marzo 1973, n. 676).
L'assunzione dell'obbligo da parte del delegato, a norma dell'art. 1268 c.c., non esige speciali requisiti di forma e può avvenire anche per fatti concludenti e in via progressiva (Cass. 11 settembre 2007, n. 19090; Cass. 19 febbraio 2019, n. 4852); tuttavia, stabilire se trattasi in concreto di delegatio promittendi ex art. 1268 c.c., quindi se il delegato sia direttamente obbligato verso il delegatario e questi possa agire
pag. 5/7 direttamente verso il delegato, o si tratti invece di mera delegatio solvendi ex art. 1269
c.c., senza azione diretta del delegatario verso il delegato, è valutazione di fatto, rientrante nella discrezionalità del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, ove non risultino violati i criteri legali di ermeneutica negoziale (Cass. 9 dicembre 2003, n. 18735)”. Sempre in motivazione la Corte di legittimità ha aggiunto che “A norma dell'art. 1269 c.c., il terzo delegato per eseguire il pagamento, ancorchè sia debitore del delegante, “non è tenuto ad accettare l'incarico” (comma 2); egli, salvo che il debitore l'abbia vietato, “può obbligarsi verso il creditore” (comma 1).
L'accettazione della delegazione di pagamento da parte del delegato ha rilievo unicamente nel rapporto interno col delegante, nel quale l'incarico di pagamento potrebbe essere rifiutato anche ove vi fosse provvista;
con ogni evidenza, quindi,
l'assunzione da parte del delegato di un obbligo esterno, verso il creditore delegatario, richiede un quid pluris rispetto all'accettazione dell'incarico di pagamento nel rapporto interno di delegazione. Per quanto concerne l'adesione del delegatario, questa, se accompagnata da espressa liberatoria del debitore originario, ha l'effetto di rendere privativa la delegazione di debito (art. 1268 c.c., comma 1); nella delegazione di debito cumulativa, essa ha l'effetto di postergare il debito originario rispetto al nuovo, obbligando il delegatario a rivolgersi prima al delegato che al delegante (art.
1268 c.c., comma 2). Contrariamente ai motivi del ricorso (pag. 63), la disciplina degli effetti dell'adesione del delegatario nella delegazione di debito non è applicabile per analogia all'adesione del delegatario nella delegazione di pagamento, essendo le due fattispecie di delegazione passiva analoghe sul piano strutturale, ma eterogenee sul piano funzionale”.
Ciò chiarito, va rilevato che nella specie non appare dubitabile, per essere stata così prospettata anche dall'appellante, che la delegazione di pagamento disposta dalla nei confronti del comune di debba essere qualificata come mera CP_2 CP_1
“delegatio solvendi” ex art.1269 cc, con la conseguenza che il delegatario (l'odierna appellante) difetta di azione diretta verso il delegato e può rivolgere le proprie richieste soltanto nei confronti del proprio originario debitore (il delegante). Peraltro,
l'accettazione della delegazione di pagamento da parte del delegato (comune di ) CP_1
pag. 6/7 manifestata attraverso il “nulla osta” del 22.1.2010 ha rilievo unicamente nel rapporto interno col delegante e non comporta l'assunzione da parte del delegato di un obbligo esterno verso il creditore delegatario, che invece richiede – siccome segnalato dal supremo Collegio – un quid pluris rispetto all'accettazione dell'incarico di pagamento nel rapporto interno di delegazione. Non risulta, infine, adesione alcuna da parte del delegatario, al quale sono state trasmesse p.c. sia la comunicazione della del CP_2
30.11.2009, sia la citata nota del comune di del 22.1.2010. CP_1
La cooperativa ha quindi errato, in quanto sprovvista di legittimazione, Parte_2
ad agire nei confronti del difettando di azione diretta nei suoi CP_1
confronti, mentre avrebbe dovuto rivolgersi esclusivamente all'appaltatore.
Per tali motivi l'appello deve essere rigettato.
Le spese nei confronti del seguono la soccombenza. CP_1
Nulla sulle spese nei confronti della CP_2
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.13, c. 1 quater,
DPR 115/02.
P.Q.M.
La Corte di appello di Catania, prima sezione civile, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto avverso la sentenza n.2238/22 del Tribunale di Siracusa.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali nei confronti del CP_1
liquidate in €.14.300,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA.
[...]
Nulla sulle spese nei confronti della CP_2
Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.13, c. 1 quater, DPR
115/02.
Così deciso in Catania il 18.12.2024
Il Presidente rel/est
Dott. Nicola La Mantia
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