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Sentenza 5 marzo 2026
Sentenza 5 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, sentenza 05/03/2026, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00841/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 05/03/2026
N. 00566 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00841/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 841 del 2024, proposto dalla società Edil Planet
s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Vittorio Fiasconaro e Antonino Cannizzo, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia;
contro il Comune di Cerda, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marlene Giuliani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia e con domicilio fisico eletto presso il suo studio, sito in Palermo, via Nicolò
Turrisi, n. 59;
per l'annullamento N. 00841/2024 REG.RIC.
dell'ordinanza n. 23, notificata il 3.4.2024, con la quale l'intimato Comune ha disposto lo sgombero dell'area antistante il bar Diamond, gestito dalla ricorrente nonché- ove occorra - delle diffide notificate il 12.4.2024 e il 23.4.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'intimato Comune;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2026 il dott. Fabrizio
LO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La ricorrente società ha impugnato l'ordinanza in epigrafe sulla scorta di doglianze così rubricate:
- Vizio di incompetenza relativa;
- Mancata comunicazione di avvio del procedimento – Violazione del principio di partecipazione – Violazione dell'art. 23 comma 3 del regolamento comunale per
l'installazione e gestione di dehors e chioschi con strutture precarie;
- Eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto dei presupposti – Eccesso di potere per contraddittorietà – Motivazione errata – Violazione del principio dell'autovincolo;
- Violazione dei principi in materia di autotutela;
- Violazione del principio di buona fede e correttezza;
- Vizio di illegittimità derivata.
2. Si è costituito l'intimato Comune che, con memoria depositata in prossimità dell'udienza di discussione, ha chiesto di rigettare il ricorso. N. 00841/2024 REG.RIC.
3. Il 4.2.2026 parte ricorrente ha comunicato di aver ottenuto, nelle more del giudizio, una concessione per l'occupazione di suolo pubblico, con conseguente venir meno dell'interesse alla definizione nel merito del giudizio. Ha chiesto la compensazione delle spese di lite.
4. All'udienza pubblica indicata in epigrafe:
- la società ricorrente ha ribadito di non avere più interesse alla definizione nel merito del ricorso ed ha nuovamente istato per la compensazione delle spese di lite;
- il resistente Comune ha preso atto della suddetta dichiarazione, chiedendo il favore delle spese;
- la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, tenuto conto della sopravvenienza rappresentata dalla ricorrente, nonché di quanto da quest'ultima dichiarato anche in udienza.
Costituisce, com'è noto, jus receptum nella giurisprudenza amministrativa il principio secondo il quale, nel caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere di ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa; nel processo amministrativo, in assenze di repliche e/o diverse richieste ex adverso, vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d'atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere di ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione N. 00841/2024 REG.RIC.
dell'interesse ad agire, non può che dichiarare l'improcedibilità del ricorso (Cons. St., sez. IV, 6 luglio 2023, n. 6612 e giurisprudenza ivi citata).
2. Stante quanto precede:
- il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
- le spese possono trovare compensazione tra le parti, tenuto conto del complessivo andamento della vicenda e della definizione in rito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OR NE, Presidente
Francesco Mulieri, Consigliere
Fabrizio LO, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Fabrizio LO OR NE N. 00841/2024 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 05/03/2026
N. 00566 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00841/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 841 del 2024, proposto dalla società Edil Planet
s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Vittorio Fiasconaro e Antonino Cannizzo, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia;
contro il Comune di Cerda, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marlene Giuliani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia e con domicilio fisico eletto presso il suo studio, sito in Palermo, via Nicolò
Turrisi, n. 59;
per l'annullamento N. 00841/2024 REG.RIC.
dell'ordinanza n. 23, notificata il 3.4.2024, con la quale l'intimato Comune ha disposto lo sgombero dell'area antistante il bar Diamond, gestito dalla ricorrente nonché- ove occorra - delle diffide notificate il 12.4.2024 e il 23.4.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'intimato Comune;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2026 il dott. Fabrizio
LO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La ricorrente società ha impugnato l'ordinanza in epigrafe sulla scorta di doglianze così rubricate:
- Vizio di incompetenza relativa;
- Mancata comunicazione di avvio del procedimento – Violazione del principio di partecipazione – Violazione dell'art. 23 comma 3 del regolamento comunale per
l'installazione e gestione di dehors e chioschi con strutture precarie;
- Eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto dei presupposti – Eccesso di potere per contraddittorietà – Motivazione errata – Violazione del principio dell'autovincolo;
- Violazione dei principi in materia di autotutela;
- Violazione del principio di buona fede e correttezza;
- Vizio di illegittimità derivata.
2. Si è costituito l'intimato Comune che, con memoria depositata in prossimità dell'udienza di discussione, ha chiesto di rigettare il ricorso. N. 00841/2024 REG.RIC.
3. Il 4.2.2026 parte ricorrente ha comunicato di aver ottenuto, nelle more del giudizio, una concessione per l'occupazione di suolo pubblico, con conseguente venir meno dell'interesse alla definizione nel merito del giudizio. Ha chiesto la compensazione delle spese di lite.
4. All'udienza pubblica indicata in epigrafe:
- la società ricorrente ha ribadito di non avere più interesse alla definizione nel merito del ricorso ed ha nuovamente istato per la compensazione delle spese di lite;
- il resistente Comune ha preso atto della suddetta dichiarazione, chiedendo il favore delle spese;
- la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, tenuto conto della sopravvenienza rappresentata dalla ricorrente, nonché di quanto da quest'ultima dichiarato anche in udienza.
Costituisce, com'è noto, jus receptum nella giurisprudenza amministrativa il principio secondo il quale, nel caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere di ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa; nel processo amministrativo, in assenze di repliche e/o diverse richieste ex adverso, vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d'atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere di ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione N. 00841/2024 REG.RIC.
dell'interesse ad agire, non può che dichiarare l'improcedibilità del ricorso (Cons. St., sez. IV, 6 luglio 2023, n. 6612 e giurisprudenza ivi citata).
2. Stante quanto precede:
- il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
- le spese possono trovare compensazione tra le parti, tenuto conto del complessivo andamento della vicenda e della definizione in rito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OR NE, Presidente
Francesco Mulieri, Consigliere
Fabrizio LO, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Fabrizio LO OR NE N. 00841/2024 REG.RIC.
IL SEGRETARIO