TRIB
Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 30/07/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
N. 238/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati: Dott.ssa Laura Cantore Presidente Dott.ssa Sandra Moselli Giudice Dott.ssa Concetta Race Giudice rel. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 238 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, riservata in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 26/6/2025, avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Matera Rosalinda presso il cui studio, Parte_1 sito in Andria alla via Bonomo n. 51, elettivamente domicilia;
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Matera Rosalinda presso il cui studio, sito in Andria CP_1 alla via Bonomo n. 51, elettivamente domicilia;
RICORRENTI NONCHÉ Il P.M. presso il Tribunale di Trani;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come in atti. MOTIVI DELLA DECISIONE I coniugi hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Andria il 28/08/1998 (reg. atto n. 443 parte II serie A anno 1998) e, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 06/02/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni indicate in ricorso. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate. Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso in data 3/3/2025. La domanda è fondata e va, pertanto, accolta. Ciò posto, va detto che si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Trani nel procedimento avente ad oggetto la separazione dei coniugi, omologata con decreto del 18/10/2022, e tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Quanto alle statuizioni accessorie, anche nell'interesse dei figli e , maggiorenni ma Per_1 Per_2 economicamente non autosufficienti, le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui al ricorso, che devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte Cass. Sez. U, Sentenza n. 642 del 16/01/2015; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22562 del 07/11/2016). Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione. Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c. Trattandosi di procedura su domanda congiunta in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Andria il 28/08/1998 tra e alle condizioni indicate in Parte_1 CP_1 ricorso che si dichiarano efficaci;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Nulla sulle spese;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Andria, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (atto n. 443 parte II serie A anno 1998). Così deciso in Trani, il 24/07/2025 Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott.ssa Concetta Race Dott.ssa Laura Cantore
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati: Dott.ssa Laura Cantore Presidente Dott.ssa Sandra Moselli Giudice Dott.ssa Concetta Race Giudice rel. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 238 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, riservata in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 26/6/2025, avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Matera Rosalinda presso il cui studio, Parte_1 sito in Andria alla via Bonomo n. 51, elettivamente domicilia;
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Matera Rosalinda presso il cui studio, sito in Andria CP_1 alla via Bonomo n. 51, elettivamente domicilia;
RICORRENTI NONCHÉ Il P.M. presso il Tribunale di Trani;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come in atti. MOTIVI DELLA DECISIONE I coniugi hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Andria il 28/08/1998 (reg. atto n. 443 parte II serie A anno 1998) e, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 06/02/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni indicate in ricorso. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate. Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso in data 3/3/2025. La domanda è fondata e va, pertanto, accolta. Ciò posto, va detto che si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Trani nel procedimento avente ad oggetto la separazione dei coniugi, omologata con decreto del 18/10/2022, e tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Quanto alle statuizioni accessorie, anche nell'interesse dei figli e , maggiorenni ma Per_1 Per_2 economicamente non autosufficienti, le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui al ricorso, che devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte Cass. Sez. U, Sentenza n. 642 del 16/01/2015; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22562 del 07/11/2016). Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione. Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c. Trattandosi di procedura su domanda congiunta in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Andria il 28/08/1998 tra e alle condizioni indicate in Parte_1 CP_1 ricorso che si dichiarano efficaci;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Nulla sulle spese;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Andria, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (atto n. 443 parte II serie A anno 1998). Così deciso in Trani, il 24/07/2025 Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott.ssa Concetta Race Dott.ssa Laura Cantore