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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 19/03/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Stefano Billet - Presidente
2) Giulia Gargiulo - Giudice
3) Nicola Latour - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta a ruolo n.r.g. 2391/2023, vertente
TRA
nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
Terme (PT) alla via Francesco Petrarca n. 25, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Elisabetta Severi, presso lo studio della quale elegge domicilio in ON Terme (PT) alla via Luciano Lama n. 101;
Ricorrente
E
nato a [...] il [...] e residente in [...]e Cozzile Controparte_1
(PT) alla via Macchino n. 12, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Anna Mallozzi, presso lo studio della quale elegge domicilio in
Castelfranco di Sotto (PI) alla via Calatafimi n. 17/b;
Resistente
1 RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 20.10.2023, premetteva di Parte_1
avere contratto matrimonio in MO Terme (PT) il 26.6.2010 con
[...]
e che dalla loro unione nasceva il figlio (nato il [...]). CP_1 R_
Parte ricorrente ripercorreva l'iter del procedimento di separazione, che si concludeva con la sentenza n. 1086/2022 del 29.12.2022, la quale accoglieva la domanda di addebito della ricorrente, stanti i problemi di dipendenza da sostanze stupefacenti del resistente, disponeva l'affido esclusivo del figlio minore alla madre, e determinava in € 600 mensili il contributo dovuto dal padre.
Rispetto alla separazione, la ricorrente deduceva che il padre non vede il figlio dalla primavera del 2021, in quanto quest'ultimo rifiuta ogni contatto con il padre e la famiglia paterna;
il resistente, dopo un periodo di circa due anni presso comunità di recupero, ricadeva, durante l'estate 2023, nelle dipendenze;
lo stesso, difatti, in preda al delirio, spaccava oggetti presso un bar di
MO, e veniva, altresì, indagato per la morte di una persona per overdose.
Pertanto, la ricorrente concludeva così:
1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato a MO
Terme (PT) il 26/06/2010 tra la Sig.ra ed il Sig. Parte_1 CP_1
, iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di
[...]
MO Terme, Atto n. 20, Parte I, Anno 2010 con ordine ai competenti ufficiali dello stato civile di procedere alle annotazioni e trascrizioni di legge.
2. Affidare il figlio minore alla madre in regime di affidamento R_
esclusivo con collocamento presso la madre stessa.
3. Determinare in euro 600,00 (seicento/00) il contributo mensile dovuto dal
Sig. per il mantenimento del figlio , da Controparte_1 R_
corrispondere alla Sig.ra mediante bonifico bancario entro Parte_1
il giorno venti (20) di ogni mese con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, oltre al
50% delle spese straordinarie previste dal Protocollo del Tribunale di Pistoia del 01/10/2018.
2
4. Disporre che la Sig.ra percepisca integralmente l'importo Parte_1 dell'Assegno Unico per il figlio minore . R_
5. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 22.12.2023, si costituiva in giudizio il quale deduceva di avere intrapreso, a Controparte_1 partire dal 15.4.2022, percorso presso comunità di recupero;
nell'ambito di tale percorso, il resistente procedeva a iscrivere la propria residenza anagrafica presso la sede residenziale della comunità, e si occupava di coadiuvare gli operatori nelle attività di sostegno per i ragazzi che intraprendono il percorso riabilitativo;
il 15.9.2023, terminava il proprio programma riabilitativo positivamente;
lo stesso intraprendeva anche un percorso di psicoterapia, che aveva esito positivo. Egli, quindi, negava fermamente di essere ricaduto nella dipendenza da sostanze, avendo avuto il suo percorso esito positivo;
negava, altresì, di essere coinvolto nella morte per overdose di una persona.
Il resistente deduceva di non vedere il figlio da settembre 2021, atteso che quest'ultimo rifiuta ogni contatto con lui.
Il resistente, quindi, richiedeva l'affidamento condiviso del figlio minore, in considerazione del percorso riabilitativo da lui svolto.
In merito alla propria condizione economica, deduceva di non lavorare nei locali di proprietà della famiglia dal 2019 e che, dall'ottobre 2021, interrompeva ogni prestazione lavorativa;
deduceva che il proprio reddito proviene dalla sua partecipazione alle attività familiari facenti capo alle società di proprietà dei genitori, da cui, però, non ricavava sostanzialmente nulla, come si evince dalle dichiarazioni dei redditi.
Il resistente, quindi, concludeva così:
1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in data
26/06/2010 tra il Sig. e la Sig.ra ed iscritto Controparte_1 Parte_1
nel registro degli atti di matrimonio del comune di MO Terme, Atto n.
20, parte 1, Anno 2010 con ordine ai competenti ufficiali dello stato civile di procedere alle annotazioni e trascrizioni di legge;
2. Disporre l'affidamento condiviso del figlio minore ad Persona_2
entrambi i genitori con collocazione presso la madre per tutti i motivi esposti in premesso, disponendo altresì la frequentazione padre -figlio da attuarsi al momento in cui , con il supporto del Servizio sociale e della psicologa, R_
3 manifesterà la volontà di riprendere le stesse con le seguenti modalità: due volte alla settimana e per almeno due ore, secondo il calendario da definirsi con i Servizi Sociali, con facoltà e tenendo conto della volontà manifestata dal minore in tali occasioni, di concordare con gli operatori le modalità organizzative degli incontri ed i luoghi di incontro, ma alla presenza dell'educatore, con facoltà dei servizi di non prevedere, in tutto o in parte, la presenza dell'operatore, così come di ampliare il tempo delle frequentazioni, in assenza di criticità e tenendo conto della volontà del minore, fermo restando il pernotto presso il domicilio materno.
3. Determinare in € 300,00 mensili il contributo al mantenimento del figlio minore da corrispondere alla Sig.ra Persona_2 Parte_1
mediante bonifico bancario entro il giorno 20 di ogni mese oltre a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT oltre il 50% delle spese straordinarie da concordarsi tra i genitori secondo il protocollo del Tribunale di Pistoia.
Con Vittoria di spese e competenze.
In data 23.1.2024, le parti comparivano dinanzi al Giudice designato, il quale, dopo avere ascoltato il figlio minore, assumeva i provvedimenti provvisori e urgenti.
La causa giungeva, quindi, all'udienza del 4.3.2025, nella quale, all'esito del deposito delle memorie ex art. 473 bis 28 c.p.c., veniva riservata in decisione.
2. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, va accolta.
Dalle risultanze di causa emerge che si è realizzata la fattispecie di cui all'art 3,
n.2, lett. b) della L. 898/1970 così come mod. dalla L. n 74/ 1987 e dalla L. n.
55/2015, atteso il decorso di oltre dodici mesi dalla separazione giudiziale.
L'indifferenza delle parti alla prosecuzione della convivenza rende evidente la sussistenza dei presupposti per pronunciare lo scioglimento del matrimonio.
3. In merito all'affidamento del figlio minore, la ricorrente richiede l'affidamento esclusivo, mentre il resistente domanda l'affidamento condiviso.
Va osservato come l'art. 337 ter c.c. stabilisce che, in ordine ai provvedimenti riguardanti i figli, il giudice valuta prioritariamente la possibilità che gli stessi restino affidati ad entrambi i genitori;
difatti, ex art. 337 quater c.c. il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori, solamente quando ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
4 Alla regola dell'affidamento condiviso, quindi, può derogarsi solamente ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale (Cass. Civ.,
18 giugno 2008, n. 16593). Affinché possa, quindi, derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore
(Cass. Civ., 17 dicembre 2009, n. 26587).
Nel caso di specie, occorre premettere che la sentenza di separazione, pubblicata il 29.12.2022 e passata in giudicato, accertava la sussistenza di profili di inidoneità genitoriale nei confronti del padre, tali da legittimare un affidamento esclusivo del minore alla madre; tale decisione era assunta sulla scorta della dipendenza da sostanze stupefacenti del sig. nella quale CP_1
era caduto più volte nel corso degli anni (anche durante il giudizio di separazione), rendendo necessaria la sua permanenza in comunità di recupero.
Tale vissuto del sig. ha, senz'altro, segnato profondamento il figlio CP_1 minore, , come da quest'ultimo riferito in sede di ascolto, all'udienza R_
del 7.3.2024. In quella sede, difatti, il minore dichiarava di avere assistito all'assunzione di sostanze stupefacenti da parte del padre (Ricordo che una notte, io ero molto piccolo, avevo 7 o 8 o 9 anni, mi sono svegliato e l'ho trovato da solo in cucina con un quadro, non so di preciso cosa stesse facendo, ma mi sembra stesse usando una cannuccia e c'era della polvere su questo quadro, e penso che stava facendo uso di droghe), e di essere stato testimone di comportamenti paterni presumibilmente dovuti all'utilizzo di sostanze o di alcol
(Un'altra volta, era una domenica mattina, era estate, a casa dei nonni c'era una piscina, e lui vestito si è buttato in piscina, e poi uscito dalla piscina si è chiuso dentro una stanza dove c'era la lavatrice, lui si è chiuso là dentro, diceva parolacce e bestemmie e cose che non avevano senso (…) Un'altra volta ricordo che io avevo una partita, mi ci aveva portato mamma, lui alla fine della
5 partita mi è venuto a riprendere, e all'inizio stava andando bene. Poi dovevamo andare ai con un mio amico, ma siamo partiti in auto, e lui diceva che Per_3
non vedeva bene, aveva la vista annebbiata. Quindi siamo tornati a casa e lui si è messo a dormire. Io mi ricordavo il numero del bar della nonna paterna,
l'ho chiamata e le ho chiesto se veniva a casa, perché io non avevo neppure mangiato (…) Un'altra volta con la mia nonna – che ha origini della Valtellina
– siamo andati nella Valtellina per un matrimonio, e io in quella settimana non ho ricordi di mio padre, perché è stato una settimana nel letto a dormire, penso di averlo visto solo una volta perché era andato in bagno).
ha precisato che tali esperienze lo hanno segnato, al punto che, quando R_
si trova in centro a MO, evita di passare davanti ai bar di titolarità della famiglia paterna (A MO cerco di evitare di passare dove si trovano i bar dei nonni (…) Il bar del babbo è sempre aperto, ci passo in macchina, ma
a piedi non ci passo mai. A piedi non ci passo perché preferirei non avere un incontro né con mio padre, né coi miei nonni); il minore è, difatti, fermo nella decisione di non volere alcun contatto con il padre e con la famiglia paterna
(Lui non è stato bravo con me, non avevo piacere a frequentare quella casa, mio padre e i miei nonni. Era tanto che non ci volevo andare più, ma ci andavo perché dovevo (…) Io mio padre non voglio rivederlo, sento di non avere niente
a che fare con lui. Io sto bene così, sto molto meglio da quando non vado più là, nella casa dei nonni e da mio padre (…) PÀ non lo voglio rivedere per tutto quello che è successo. Non c'è niente che lui potrebbe fare per riacquistare la mia fiducia, o per rincontrarmi. Non ho piacere neanche a ricevere cose scritte da lui. Nei due compleanni in cui non l'ho visto, lui mi ha scritto gli auguri con il numero di qualcun altro e io non ho avuto piacere di ricevere questi messaggi. Delle notti a volte sogno delle cose che sono successe degli episodi che raccontavo prima).
Tale fermo rifiuto di avere contatti con il padre è stato confermato dal minore anche ai Servizi Sociali, i quali hanno, altresì, rappresentato che rifiuta R_
la prosecuzione di un percorso psicologico (cfr. relazione dei Servizi Sociali della Valdinievole del 25.9.2024, Si rammenta che aveva già R_
intrapreso un percorso psicologico con la dr.ssa della Per_4
U.F.S.M.I.A., tuttavia, il minore aveva mostrato una forte resistenza ai colloqui
e rifiutava il supporto psicologico in generale. Per queste ragioni, e in
6 considerazione che dal minore non emergevano criticità comportamentali,
l'equipe multidisciplinare, ritenne di non forzare ulteriori interventi e lasciare la situazione invariata (…) Si conferma che il minore ha manifestato una netta opposizione a qualsiasi forma di intervento psicologico. Alla luce della persistente resistenza di nel ripristinare un rapporto con il padre, R_ congiuntamente all'assenza di criticità comportamenti rilevabili, si ritiene che allo stato attuale non ricorrano i presupposti per disporre un intervento finalizzato al sostegno alla genitorialità del sig. ). CP_1
Ciò rilevato circa l'attuale volere del minore in merito ai rapporti con il padre, va evidenziato che quest'ultimo ha documentato di avere portato a compimento un percorso di recupero.
Il sig. difatti, ha avviato, il 15.4.2022, un programma di riabilitazione CP_1
di tipo residenziale presso il Gruppo Valdinievole Associazione Famiglie lotta alla droga, arrivando a iscrivere la propria residenza anagrafica presso la sede residenziale della comunità, e portando a termine positivamente il programma il 15.9.2023 (cfr. doc. 4 allegato alla comparsa di costituzione e risposta, relazione nella quale si dà atto che il sig. ha raggiunto quell'equilibrio CP_1
necessario che gli possa permettere di vivere in modo equilibrato e responsabile); il resistente ha, altresì, intrapreso un percorso psicologico individuale (cfr. doc. 6 allegato alla comparsa di costituzione e risposta, ovvero relazione del 21.11.2023); dall'esito degli esami tossicologici in atti, lo stesso non risulta essere ricaduto nella assunzione di sostanze (cfr. docc. 5 e 5 bis allegati alla comparsa di costituzione e risposta, ovvero esiti negativi dei test tossicologici eseguiti tra il settembre 2022 e il dicembre 2023; doc. depositato il 22.10.2024, relazione del SERD del 13.9.2024, da cui risulta che gli esami tossicologici sono negativi da novembre 2023, che l'esame su matrice cheratinica del 28.8.2024 è anch'esso negativo, e che vi è diagnosi di disturbo da uso di cocaina in remissione protratta;
docc. A e G allegati alle note di precisazione delle conclusioni, ovvero relazioni del SERD del 7.6.2024 e del
23.12.2024, da cui si evince, parimenti, l'esito negativo degli esami tossicologici); risulta, altresì, che il resistente si impegna nell'attività presso la comunità (cfr. doc. 4 allegato alla comparsa di costituzione e risposta, da cui risulta che il resistente assumeva il ruolo di responsabile di struttura, diventando punto di riferimento dei ragazzi e dell'organizzazione della struttura;
cfr. doc.
7 5 bis, da cui risulta che il sig. è stato referente della comunità nella CP_1
organizzazione di eventi e visite guidate presso la struttura). Il resistente, attualmente, presta attività proprio per la comunità Gruppo Valdinievole, dietro compenso di € 700 mensili.
La circostanza che il sig. abbia portato a compimento un percorso di CP_1 recupero è, senz'altro, un dato positivo, ma non consente di superare la valutazione, che era già stata compiuta dal Tribunale poco più di due anni fa, di opportunità dell'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre.
Rispetto a quanto accaduto successivamente alla definizione del procedimento di separazione, si riporta quanto riferito dal minore in merito ad un episodio in cui il padre si sarebbe presentato ad una sua partita di calcio.
riferiva: “Io ci tengo molto a giocare a calcio, e recentemente, verso R_
novembre/dicembre scorso, durante una partita, ricordo che mi sono girato e ho visto lui (ovvero il padre) e il nonno, e da quel momento sono andato in crisi perché non riuscivo più a giocare. Tenevo sempre girati gli occhi verso di loro,
e mi sentivo impaurito. Questo è successo nel primo tempo, e nel secondo tempo sono stato sostituito perché non riuscivo più a giocare (…) Un'altra volta, è successo qualche domenica dopo, ho visto sempre qualcuno, che era nella tribuna, che guardava la partita, era il babbo o lo zio, non so dirlo con precisione perché sono molto simili. La volta precedente era sicuramente il babbo, questa volta non sono sicuro perché era più lontano”. Anche la madre del minore ha confermato che, in quella occasione, si era presentato sul luogo della partita di calcio il resistente (cfr. verbale d'udienza del 24.10.2024, La sig.ra dichiara che si è immobilizzato in mezzo al campo, ha Pt_1 R_
smesso di giocare, ed è andato dal mister dicendo di chiamare la mamma.
Arrivata sul luogo ha trovato il sig. e suo padre. Il bimbo è andato in CP_1
panchina terrorizzato e lei gli ha detto di non avere paura).
Il sig. nega fermamente di essersi presentato, quel giorno, durante la CP_1 partita del bambino (cfr. verbale d'udienza del 24.10.2024, Il sig. CP_1
nega di essere mai andato al campo del figlio e di avere anche presentato denuncia per diffamazione per questo), e ha dichiarato che il figlio è stato, probabilmente, spinto dalla madre a dire che lui era presente. Il resistente, anzi, ha affermato che il figlio non vorrebbe più incontrarlo a causa della madre, la quale lo ha accusato ingiustamente di vari reati (cfr. verbale d'udienza del
8 24.10.2024, il sig. dichiara che è naturale che il figlio non lo voglia CP_1
più vedere in quanto lui è stato accusato ingiustamente dalla ricorrente. Ha ricevuto più di dieci denunce tutte archiviate (…) Rileva che alle partite del bimbo non è mai andato e che forse è stato spinto dalla madre a dire che era lui a essere presente).
Laddove il resistente si fosse, davvero, presentato alla partita del figlio, sarebbe senz'altro grave, da parte sua, negarlo, e sarebbe, altresì, grave l'avere cagionato il turbamento che ha rappresentato, in conseguenza di ciò, R_
in sede di ascolto.
A prescindere, però, da questo episodio - non avendo il Tribunale elementi precisi per potere dire che il sig. fosse realmente presente alla partita CP_1
del figlio - va osservato come sia dagli atti che dalle parole del resistente non emergano una effettiva presa di coscienza del proprio ruolo genitoriale ed una assunzione di responsabilità rispetto alla profonda sofferenza generata in
. R_
Il minore, come sopra riportato, ha rappresentato al Giudice un vissuto per lui estremamente doloroso, interamente riconducibile alla figura paterna, tale da portarlo a rifiutare qualsiasi contatto, anche indiretto, con lui (vedi, ad esempio, la sua abitudine di evitare di passare davanti ai bar della famiglia paterna), e tale da impaurirlo anche la sola prospettiva di vedere il padre in lontananza
(vedi l'episodio della partita, il quale – pur ammesso non fosse realmente presente il padre – ha comunque turbato il minore).
Non emerge, però, né dalle parole del sig. (vedi quanto da lui CP_1 dichiarato all'udienza del 24.10.2024 circa le presunte responsabilità materne in merito al rifiuto manifestato da;
vedi, ancora, quanto risultante dalla R_
querela da lui sporta di cui al doc. F allegato alla nota di precisazione delle conclusioni, ove si legge che egli non incontra il figlio a causa dell'ostruzionismo materno, e che è la madre a non condurre il figlio dagli assistenti sociali trincerata dietro “ non vuole vedere il padre”), né da R_
quanto risultante dagli atti, una consapevole assunzione di responsabilità rispetto a quanto vissuto dal minore, il quale ha affermato che il padre assumeva sostanze stupefacenti in sua presenza e si è presentato, ai suoi occhi, svariate volte in condizioni di alterazione.
9 Ciò induce il Tribunale a ritenere, ancora oggi, necessario prevedere l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, atteso che, seppure il resistente ha avviato un percorso di recupero dalla dipendenza sicuramente per lui positivo, ciò non si valuta sia stato sufficiente a colmare del tutto le carenze genitoriali già rilevate nella sentenza di separazione.
Invero, l'assenza di adeguata presa di coscienza da parte del resistente degli effetti negativi del proprio pregresso comportamento sui rapporti con il figlio,
e la narrazione sul punto di una situazione in realtà non corrispondente a quanto emerge dagli atti, evidenzia tutt'ora una condizione di inidoneità genitoriale del resistente, che non comprende il disagio del figlio per quanto a causa propria verificatosi -riconducendolo non tanto ai propri comportamenti, ma esclusivamente alla ex moglie, secondo una rappresentazione mistificatoria dei fatti;
situazione che certamente costituisce ad avviso del Tribunale ragione idonea per derogare all'affidamento condiviso, la cui applicazione risulterebbe allo stato pregiudizievole per l'interesse del minore, in relazione al quale il padre non risulta aver operato un percorso di presa di coscienza e interiorizzazione del pregiudizio arrecato nei relativi rapporti per effetto dei propri trascorsi comportamentali, e della conseguente situazione di disagio psicologico del figlio nel rapportarsi a lui.
Quanto ai rapporti padre/figlio, ad oggi non è possibile prevedere alcun tipo di frequentazione, rifiutando il minore fermamente qualsiasi contatto col padre
(non vi sono incontri dal settembre 2021).
Sul punto, quindi, si può unicamente mantenere il monitoraggio del Servizio
Sociale (con relazioni semestrali da inoltrare al Giudice Tutelare), con l'incarico di favorire, tramite periodici incontri, lo scambio di informazioni tra genitori in merito al minore. La sig.ra è, in questo senso, invitata a Pt_1
informare, periodicamente, il padre in merito a tutto ciò che riguarda la vita del minore (ad es. stato di salute, andamento scolastico, sport).
Il Servizio Sociale tenterà, altresì, di favorire i contatti tra il padre e il minore
(anche soltanto indiretti, tramite lettere o messaggi). Nell'ambito di tale monitoraggio del nucleo, laddove il minore dovesse aprirsi alla prospettiva di incontrare il padre, ciò avverrà inizialmente in modalità osservata, così da potere favorire la ricostituzione del rapporto genitoriale.
10 4. La ricorrente domanda contributo di mantenimento per il figlio minore pari ad € 600 mensili, mentre il resistente richiede di corrispondere € 300 mensili.
Anche al fine di valutare tale domanda, è necessario prendere le mosse dalla pronuncia di separazione del 29.12.2022, la quale, disponendo l'obbligo paterno di versare la somma di € 600 mensili, valorizzava le circostanze che il resistente trae reddito dalle attività svolte nei due esercizi commerciali di famiglia, che è supportato economicamente dai propri genitori e che aveva da poco venduto il proprio immobile per € 250.000 circa.
A ben vedere, in questo giudizio, il resistente non ha allegato circostanze nuove in merito alla propria condizione economica.
Il resistente, difatti, ha dedotto di avere interrotto la propria attività presso i locali di proprietà dei genitori nel mese di ottobre 2021 (circostanza antecedente oltre un anno la sentenza di separazione); di essere finanziariamente esposto verso le società di famiglia tramite garanzie (cfr. doc. 16 allegato alla comparsa di costituzione e risposta), le quali sono senz'altro antecedenti la sentenza di separazione, essendo il resoconto di Monte dei Paschi di Siena relativo al periodo sino al 31.12.2022; di avere debiti verso l'Agenzia delle Entrate (cfr. doc. 17 allegato alla comparsa di costituzione e risposta), ma trattasi di avvisi di addebito relativi agli anni 2018 e 2019; di avere sottoscritto due piani di investimento (cfr. doc. 18 allegato alla comparsa di costituzione e risposta), i quali risalgono al 2015; ha prodotto le dichiarazioni dei redditi per gli anni di imposta 2020, 2021 e 2022, tutti periodi antecedenti la sentenza di separazione
(cfr. doc. 15 allegato alla comparsa di costituzione e risposta, e doc. depositato il 27.2.2024); nulla di nuovo, rispetto alle precedenti dichiarazioni, emerge dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 2023 (cfr. doc. H allegato alla memoria ex art. 473 bis 28 c.p.c. del 31.1.2025).
Ciò sarebbe, invero, già sufficiente per confermare il contributo previsto in sede di separazione, considerato che, rispetto a quanto riportato nella motivazione di quella sentenza, il resistente non ha sottoposto all'attenzione del Tribunale alcun nuovo elemento.
Passando a quanto emerge dalla documentazione bancaria in atti, dall'esame degli estratti del conto SA SA LO (cfr. doc. 12 allegato alla comparsa di costituzione e risposta) risulta che il resistente, nel corso dell'intero anno 2021, ha avuto accrediti solamente per € 1.251,63 (nel terzo trimestre, di cui € 1.000
11 depositati in contanti il 2.8.2021); sempre nell'anno 2021, dagli estratti del conto DE (cfr. doc. 11 allegato alla comparsa di costituzione e risposta), risultano versamenti in contanti per € 9.410.
Nel 2021, come dichiarato dal resistente, questi lavorava ancora presso le attività dei genitori (sino all'ottobre 2021) e appare singolare che lo stesso disponesse unicamente di somme in contanti, che depositava sui suoi conti corrente per € 10.410 (principalmente al fine di corrispondere il mantenimento, all'epoca dovuto per € 400 mensili, e le spese straordinarie, come emerge dagli estratti conto DE). Appare poco credibile che il resistente, nel corso dell'anno 2021, percepisse unicamente € 867,50 mensili (peraltro integralmente in contanti), dei quali € 400 mensili (oltre le spese straordinarie) destinati al mantenimento del figlio minore. Sembra potersi, invece, ritenere che il resistente si mantenesse tramite anche ulteriori introiti, non dichiarati, come desumibile dalla ampia disponibilità di contanti.
Nel corso del 2022, le entrate fisse sui conti corrente sono piuttosto esigue
(nessuna entrata sul conto DE, sporadiche entrate sul conto SA), e vi sono, però, il deposito di un assegno per € 20.000 il 17.3.2022 (probabilmente un prestito del padre, poi restituito il 3.2.2023 come risulta dall'estratto del conto SA, ma non vi sono specifiche deduzioni sul punto), e di un assegno circolare per € 144.350,18 del 12.10.2022 (verosimilmente derivante dalla vendita della casa cui si fa riferimento nella sentenza di separazione e riportata anche in sede di comparsa, ma non vi sono specifiche deduzioni sul punto).
Nel corso del 2023, non risulta alcuna entrata sul conto SA (salvo pochi introiti), e lo stesso attinge alla somma di cui all'assegno circolare sopra indicato, della quale, a fine 2023, residuavano poco meno di € 100.000.
Nulla è stato depositato e provato quanto all'anno 2024, salvo il contratto di lavoro intercorso con la comunità (cfr. doc. depositato il 27.2.2024) da cui il resistente ha dichiarato di percepire € 700 mensili.
Si ritiene che il resistente abbia offerto una fotografia della propria situazione economica non del tutto corrispondente alla realtà, potendo lo stesso, senz'altro, usufruire dell'aiuto della propria famiglia (come già riconosciuto nella sentenza di separazione) ed avendo, presumibilmente, disponibilità economiche che non vengono dichiarate.
12 Ciò posto, e tenuto conto che, rispetto al dicembre 2022 (data della pronuncia della separazione), non è stata dedotta alcuna valida circostanza nuova (anzi, stando alle allegazioni del resistente, egli all'epoca non lavorava già dall'ottobre 2021, mentre oggi lavora presso la comunità dietro € 700 mensili), si ritiene di confermare il contributo di € 600 mensili già previsto in sede di separazione, anche considerato il documentato patrimonio residuo di quasi €
100.000 di cui dispone il resistente, e valutato ulteriormente che il figlio è integralmente a carico della madre.
Le spese straordinarie sono poste al 50% a carico di ciascun genitore.
L'assegno unico sarà corrisposto integralmente alla madre, genitore collocatario esclusivo del minore.
5. Le spese di lite sono poste a carico del resistente, secondo soccombenza, e sono liquidate secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014, giudizi di cognizione dinanzi al Tribunale, scaglione indeterminabile – complessità bassa, parametri medi per le fasi di studio e introduttiva, parametri minimi per la fase istruttoria/trattazione, considerato il mancato deposito delle memorie ex art. 473 bis. 17 c.p.c., e per la fase decisionale, considerata l'esigua attività svolta in questa fase.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in MO Terme
(PT) il 26.6.2010 tra nata a [...] il [...], e Parte_1
nato a [...] il [...]; Controparte_1
2) dispone l'affidamento esclusivo di alla madre, con collocamento R_
presso di lei;
3) conferisce incarico di monitoraggio al Servizio Sociale con le finalità indicate in motivazione, con inoltro di relazioni semestrali al Giudice Tutelare;
4) dispone l'obbligo di di versare a a titolo Controparte_1 Parte_1 di mantenimento del figlio minore, la somma di € 600,00 mensili, oltre rivalutazione Istat, entro il giorno 20 di ogni mese;
5) le spese straordinarie, così come individuate dal protocollo 2018 stipulato tra il COA ed il Tribunale di Pistoia, sono poste al 50% a carico di ciascun genitore:
13 Spese straordinarie che non richiedono il preventivo accordo a) sanitarie di necessità ed urgenza;
esami e visite specialistiche da pediatra o medico di base, effettuate nell'ambito S.S.N., compresi i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche conseguenziali (per impianti di ausilio sanitario, ortodontiche, oculistiche, compresi gli occhiali da vista e lenti a contatto, ortopediche ed acustiche);
b) scolastiche: iscrizione e retta dell'asilo infantile;
tasse universitarie;
libri di testo della scuola dell'obbligo fino al diploma e universitari;
tablet e p.c. per uso scolastico;
c) extrascolastiche: spese per l'attività sportiva (compreso abbigliamento); spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria per meccanica e/o carrozzeria) relative ai mezzi di locomozione: bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto) acquistati d'accordo dai genitori e relative spese connesse (bollo, assicurazione, corso patente di guida);
Spese straordinarie che richiedono il consenso espresso o tacito di entrambi i genitori a) sanitarie: visite mediche;
esami diagnostici ed analisi cliniche;
spese per interventi chirurgici;
spese odontoiatriche, oculistiche e prestazioni sanitarie erogate da strutture privato non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica;
apparecchi sanitari e ortodontici;
cicli di psicoterapia e logopedia;
b) scolastiche: ripetizioni;
gite scolastiche con pernottamento;
iscrizioni e rette di scuole private;
lezioni private;
stages; corsi di lingua;
corsi di musica ed acquisto strumento musicale;
corsi di preparazione e selezione per ingresso nell'Università, la formazione o specializzazione universitaria o l'avvio nel mondo del lavoro;
Università all'estero e alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche;
corsi di formazione post-universitari (specializzazioni o master); viaggi di studio all'estero; scuole e università private;
prescuola e doposcuola a causa della separazione con copertura dell'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
c) extrascolastiche: baby sitter dopo la separazione;
viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
attività sportiva agonistica, comprensiva dell'attrezzatura ed il necessario per partecipazione a gare e tornei (comprese spese di trasporto e stages); attività ludico-ricreative (centri estivi); acquisto cellulare;
acquisto di mezzi di locomozione (bicicletta e bici elettrica,
14 ciclomotore, motociclo, mini-car, auto) e casco;
corso patente di guida;
attività artistiche, culturali e ricreative (acquisto strumenti musicali, corsi di informatica, etc.); festeggiamenti dedicati ai figli;
- per le spese straordinarie da concordare, il genitore, a seguito di formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e-mail, fax, pec, etc.) dovrà manifestare un motivato dissenso scritto, entro 20gg. dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio è inteso come consenso alla spesa;
ove sia addossato ad un solo genitore l'anticipazione della quota spettante all'altro, il genitore anticipatario, entro 15 giorni dalla effettuazione della spesa, dovrà richiedere il rimborso pro quota previa esibizione e consegna di idonea documentazione (fattura, ricevuta, scontrino) e l'altro dovrà provvedere entro 15 giorni dalla richiesta;
6) dispone che l'assegno unico sarà percepito integralmente da Parte_1
[...]
7) condanna alla refusione delle spese di lite in favore di Controparte_1
liquidate in € 5.261,00 per compensi di avvocato, oltre Parte_1
rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
8) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MO Terme
(PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 20, Parte I, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010).
Si comunichi ai Servizi Sociali della Valdinievole.
Così deciso in Pistoia nella camera di consiglio del 13.3.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Nicola Latour Stefano Billet
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Stefano Billet - Presidente
2) Giulia Gargiulo - Giudice
3) Nicola Latour - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta a ruolo n.r.g. 2391/2023, vertente
TRA
nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
Terme (PT) alla via Francesco Petrarca n. 25, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Elisabetta Severi, presso lo studio della quale elegge domicilio in ON Terme (PT) alla via Luciano Lama n. 101;
Ricorrente
E
nato a [...] il [...] e residente in [...]e Cozzile Controparte_1
(PT) alla via Macchino n. 12, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Anna Mallozzi, presso lo studio della quale elegge domicilio in
Castelfranco di Sotto (PI) alla via Calatafimi n. 17/b;
Resistente
1 RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 20.10.2023, premetteva di Parte_1
avere contratto matrimonio in MO Terme (PT) il 26.6.2010 con
[...]
e che dalla loro unione nasceva il figlio (nato il [...]). CP_1 R_
Parte ricorrente ripercorreva l'iter del procedimento di separazione, che si concludeva con la sentenza n. 1086/2022 del 29.12.2022, la quale accoglieva la domanda di addebito della ricorrente, stanti i problemi di dipendenza da sostanze stupefacenti del resistente, disponeva l'affido esclusivo del figlio minore alla madre, e determinava in € 600 mensili il contributo dovuto dal padre.
Rispetto alla separazione, la ricorrente deduceva che il padre non vede il figlio dalla primavera del 2021, in quanto quest'ultimo rifiuta ogni contatto con il padre e la famiglia paterna;
il resistente, dopo un periodo di circa due anni presso comunità di recupero, ricadeva, durante l'estate 2023, nelle dipendenze;
lo stesso, difatti, in preda al delirio, spaccava oggetti presso un bar di
MO, e veniva, altresì, indagato per la morte di una persona per overdose.
Pertanto, la ricorrente concludeva così:
1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato a MO
Terme (PT) il 26/06/2010 tra la Sig.ra ed il Sig. Parte_1 CP_1
, iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di
[...]
MO Terme, Atto n. 20, Parte I, Anno 2010 con ordine ai competenti ufficiali dello stato civile di procedere alle annotazioni e trascrizioni di legge.
2. Affidare il figlio minore alla madre in regime di affidamento R_
esclusivo con collocamento presso la madre stessa.
3. Determinare in euro 600,00 (seicento/00) il contributo mensile dovuto dal
Sig. per il mantenimento del figlio , da Controparte_1 R_
corrispondere alla Sig.ra mediante bonifico bancario entro Parte_1
il giorno venti (20) di ogni mese con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, oltre al
50% delle spese straordinarie previste dal Protocollo del Tribunale di Pistoia del 01/10/2018.
2
4. Disporre che la Sig.ra percepisca integralmente l'importo Parte_1 dell'Assegno Unico per il figlio minore . R_
5. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 22.12.2023, si costituiva in giudizio il quale deduceva di avere intrapreso, a Controparte_1 partire dal 15.4.2022, percorso presso comunità di recupero;
nell'ambito di tale percorso, il resistente procedeva a iscrivere la propria residenza anagrafica presso la sede residenziale della comunità, e si occupava di coadiuvare gli operatori nelle attività di sostegno per i ragazzi che intraprendono il percorso riabilitativo;
il 15.9.2023, terminava il proprio programma riabilitativo positivamente;
lo stesso intraprendeva anche un percorso di psicoterapia, che aveva esito positivo. Egli, quindi, negava fermamente di essere ricaduto nella dipendenza da sostanze, avendo avuto il suo percorso esito positivo;
negava, altresì, di essere coinvolto nella morte per overdose di una persona.
Il resistente deduceva di non vedere il figlio da settembre 2021, atteso che quest'ultimo rifiuta ogni contatto con lui.
Il resistente, quindi, richiedeva l'affidamento condiviso del figlio minore, in considerazione del percorso riabilitativo da lui svolto.
In merito alla propria condizione economica, deduceva di non lavorare nei locali di proprietà della famiglia dal 2019 e che, dall'ottobre 2021, interrompeva ogni prestazione lavorativa;
deduceva che il proprio reddito proviene dalla sua partecipazione alle attività familiari facenti capo alle società di proprietà dei genitori, da cui, però, non ricavava sostanzialmente nulla, come si evince dalle dichiarazioni dei redditi.
Il resistente, quindi, concludeva così:
1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in data
26/06/2010 tra il Sig. e la Sig.ra ed iscritto Controparte_1 Parte_1
nel registro degli atti di matrimonio del comune di MO Terme, Atto n.
20, parte 1, Anno 2010 con ordine ai competenti ufficiali dello stato civile di procedere alle annotazioni e trascrizioni di legge;
2. Disporre l'affidamento condiviso del figlio minore ad Persona_2
entrambi i genitori con collocazione presso la madre per tutti i motivi esposti in premesso, disponendo altresì la frequentazione padre -figlio da attuarsi al momento in cui , con il supporto del Servizio sociale e della psicologa, R_
3 manifesterà la volontà di riprendere le stesse con le seguenti modalità: due volte alla settimana e per almeno due ore, secondo il calendario da definirsi con i Servizi Sociali, con facoltà e tenendo conto della volontà manifestata dal minore in tali occasioni, di concordare con gli operatori le modalità organizzative degli incontri ed i luoghi di incontro, ma alla presenza dell'educatore, con facoltà dei servizi di non prevedere, in tutto o in parte, la presenza dell'operatore, così come di ampliare il tempo delle frequentazioni, in assenza di criticità e tenendo conto della volontà del minore, fermo restando il pernotto presso il domicilio materno.
3. Determinare in € 300,00 mensili il contributo al mantenimento del figlio minore da corrispondere alla Sig.ra Persona_2 Parte_1
mediante bonifico bancario entro il giorno 20 di ogni mese oltre a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT oltre il 50% delle spese straordinarie da concordarsi tra i genitori secondo il protocollo del Tribunale di Pistoia.
Con Vittoria di spese e competenze.
In data 23.1.2024, le parti comparivano dinanzi al Giudice designato, il quale, dopo avere ascoltato il figlio minore, assumeva i provvedimenti provvisori e urgenti.
La causa giungeva, quindi, all'udienza del 4.3.2025, nella quale, all'esito del deposito delle memorie ex art. 473 bis 28 c.p.c., veniva riservata in decisione.
2. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, va accolta.
Dalle risultanze di causa emerge che si è realizzata la fattispecie di cui all'art 3,
n.2, lett. b) della L. 898/1970 così come mod. dalla L. n 74/ 1987 e dalla L. n.
55/2015, atteso il decorso di oltre dodici mesi dalla separazione giudiziale.
L'indifferenza delle parti alla prosecuzione della convivenza rende evidente la sussistenza dei presupposti per pronunciare lo scioglimento del matrimonio.
3. In merito all'affidamento del figlio minore, la ricorrente richiede l'affidamento esclusivo, mentre il resistente domanda l'affidamento condiviso.
Va osservato come l'art. 337 ter c.c. stabilisce che, in ordine ai provvedimenti riguardanti i figli, il giudice valuta prioritariamente la possibilità che gli stessi restino affidati ad entrambi i genitori;
difatti, ex art. 337 quater c.c. il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori, solamente quando ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
4 Alla regola dell'affidamento condiviso, quindi, può derogarsi solamente ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale (Cass. Civ.,
18 giugno 2008, n. 16593). Affinché possa, quindi, derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore
(Cass. Civ., 17 dicembre 2009, n. 26587).
Nel caso di specie, occorre premettere che la sentenza di separazione, pubblicata il 29.12.2022 e passata in giudicato, accertava la sussistenza di profili di inidoneità genitoriale nei confronti del padre, tali da legittimare un affidamento esclusivo del minore alla madre; tale decisione era assunta sulla scorta della dipendenza da sostanze stupefacenti del sig. nella quale CP_1
era caduto più volte nel corso degli anni (anche durante il giudizio di separazione), rendendo necessaria la sua permanenza in comunità di recupero.
Tale vissuto del sig. ha, senz'altro, segnato profondamento il figlio CP_1 minore, , come da quest'ultimo riferito in sede di ascolto, all'udienza R_
del 7.3.2024. In quella sede, difatti, il minore dichiarava di avere assistito all'assunzione di sostanze stupefacenti da parte del padre (Ricordo che una notte, io ero molto piccolo, avevo 7 o 8 o 9 anni, mi sono svegliato e l'ho trovato da solo in cucina con un quadro, non so di preciso cosa stesse facendo, ma mi sembra stesse usando una cannuccia e c'era della polvere su questo quadro, e penso che stava facendo uso di droghe), e di essere stato testimone di comportamenti paterni presumibilmente dovuti all'utilizzo di sostanze o di alcol
(Un'altra volta, era una domenica mattina, era estate, a casa dei nonni c'era una piscina, e lui vestito si è buttato in piscina, e poi uscito dalla piscina si è chiuso dentro una stanza dove c'era la lavatrice, lui si è chiuso là dentro, diceva parolacce e bestemmie e cose che non avevano senso (…) Un'altra volta ricordo che io avevo una partita, mi ci aveva portato mamma, lui alla fine della
5 partita mi è venuto a riprendere, e all'inizio stava andando bene. Poi dovevamo andare ai con un mio amico, ma siamo partiti in auto, e lui diceva che Per_3
non vedeva bene, aveva la vista annebbiata. Quindi siamo tornati a casa e lui si è messo a dormire. Io mi ricordavo il numero del bar della nonna paterna,
l'ho chiamata e le ho chiesto se veniva a casa, perché io non avevo neppure mangiato (…) Un'altra volta con la mia nonna – che ha origini della Valtellina
– siamo andati nella Valtellina per un matrimonio, e io in quella settimana non ho ricordi di mio padre, perché è stato una settimana nel letto a dormire, penso di averlo visto solo una volta perché era andato in bagno).
ha precisato che tali esperienze lo hanno segnato, al punto che, quando R_
si trova in centro a MO, evita di passare davanti ai bar di titolarità della famiglia paterna (A MO cerco di evitare di passare dove si trovano i bar dei nonni (…) Il bar del babbo è sempre aperto, ci passo in macchina, ma
a piedi non ci passo mai. A piedi non ci passo perché preferirei non avere un incontro né con mio padre, né coi miei nonni); il minore è, difatti, fermo nella decisione di non volere alcun contatto con il padre e con la famiglia paterna
(Lui non è stato bravo con me, non avevo piacere a frequentare quella casa, mio padre e i miei nonni. Era tanto che non ci volevo andare più, ma ci andavo perché dovevo (…) Io mio padre non voglio rivederlo, sento di non avere niente
a che fare con lui. Io sto bene così, sto molto meglio da quando non vado più là, nella casa dei nonni e da mio padre (…) PÀ non lo voglio rivedere per tutto quello che è successo. Non c'è niente che lui potrebbe fare per riacquistare la mia fiducia, o per rincontrarmi. Non ho piacere neanche a ricevere cose scritte da lui. Nei due compleanni in cui non l'ho visto, lui mi ha scritto gli auguri con il numero di qualcun altro e io non ho avuto piacere di ricevere questi messaggi. Delle notti a volte sogno delle cose che sono successe degli episodi che raccontavo prima).
Tale fermo rifiuto di avere contatti con il padre è stato confermato dal minore anche ai Servizi Sociali, i quali hanno, altresì, rappresentato che rifiuta R_
la prosecuzione di un percorso psicologico (cfr. relazione dei Servizi Sociali della Valdinievole del 25.9.2024, Si rammenta che aveva già R_
intrapreso un percorso psicologico con la dr.ssa della Per_4
U.F.S.M.I.A., tuttavia, il minore aveva mostrato una forte resistenza ai colloqui
e rifiutava il supporto psicologico in generale. Per queste ragioni, e in
6 considerazione che dal minore non emergevano criticità comportamentali,
l'equipe multidisciplinare, ritenne di non forzare ulteriori interventi e lasciare la situazione invariata (…) Si conferma che il minore ha manifestato una netta opposizione a qualsiasi forma di intervento psicologico. Alla luce della persistente resistenza di nel ripristinare un rapporto con il padre, R_ congiuntamente all'assenza di criticità comportamenti rilevabili, si ritiene che allo stato attuale non ricorrano i presupposti per disporre un intervento finalizzato al sostegno alla genitorialità del sig. ). CP_1
Ciò rilevato circa l'attuale volere del minore in merito ai rapporti con il padre, va evidenziato che quest'ultimo ha documentato di avere portato a compimento un percorso di recupero.
Il sig. difatti, ha avviato, il 15.4.2022, un programma di riabilitazione CP_1
di tipo residenziale presso il Gruppo Valdinievole Associazione Famiglie lotta alla droga, arrivando a iscrivere la propria residenza anagrafica presso la sede residenziale della comunità, e portando a termine positivamente il programma il 15.9.2023 (cfr. doc. 4 allegato alla comparsa di costituzione e risposta, relazione nella quale si dà atto che il sig. ha raggiunto quell'equilibrio CP_1
necessario che gli possa permettere di vivere in modo equilibrato e responsabile); il resistente ha, altresì, intrapreso un percorso psicologico individuale (cfr. doc. 6 allegato alla comparsa di costituzione e risposta, ovvero relazione del 21.11.2023); dall'esito degli esami tossicologici in atti, lo stesso non risulta essere ricaduto nella assunzione di sostanze (cfr. docc. 5 e 5 bis allegati alla comparsa di costituzione e risposta, ovvero esiti negativi dei test tossicologici eseguiti tra il settembre 2022 e il dicembre 2023; doc. depositato il 22.10.2024, relazione del SERD del 13.9.2024, da cui risulta che gli esami tossicologici sono negativi da novembre 2023, che l'esame su matrice cheratinica del 28.8.2024 è anch'esso negativo, e che vi è diagnosi di disturbo da uso di cocaina in remissione protratta;
docc. A e G allegati alle note di precisazione delle conclusioni, ovvero relazioni del SERD del 7.6.2024 e del
23.12.2024, da cui si evince, parimenti, l'esito negativo degli esami tossicologici); risulta, altresì, che il resistente si impegna nell'attività presso la comunità (cfr. doc. 4 allegato alla comparsa di costituzione e risposta, da cui risulta che il resistente assumeva il ruolo di responsabile di struttura, diventando punto di riferimento dei ragazzi e dell'organizzazione della struttura;
cfr. doc.
7 5 bis, da cui risulta che il sig. è stato referente della comunità nella CP_1
organizzazione di eventi e visite guidate presso la struttura). Il resistente, attualmente, presta attività proprio per la comunità Gruppo Valdinievole, dietro compenso di € 700 mensili.
La circostanza che il sig. abbia portato a compimento un percorso di CP_1 recupero è, senz'altro, un dato positivo, ma non consente di superare la valutazione, che era già stata compiuta dal Tribunale poco più di due anni fa, di opportunità dell'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre.
Rispetto a quanto accaduto successivamente alla definizione del procedimento di separazione, si riporta quanto riferito dal minore in merito ad un episodio in cui il padre si sarebbe presentato ad una sua partita di calcio.
riferiva: “Io ci tengo molto a giocare a calcio, e recentemente, verso R_
novembre/dicembre scorso, durante una partita, ricordo che mi sono girato e ho visto lui (ovvero il padre) e il nonno, e da quel momento sono andato in crisi perché non riuscivo più a giocare. Tenevo sempre girati gli occhi verso di loro,
e mi sentivo impaurito. Questo è successo nel primo tempo, e nel secondo tempo sono stato sostituito perché non riuscivo più a giocare (…) Un'altra volta, è successo qualche domenica dopo, ho visto sempre qualcuno, che era nella tribuna, che guardava la partita, era il babbo o lo zio, non so dirlo con precisione perché sono molto simili. La volta precedente era sicuramente il babbo, questa volta non sono sicuro perché era più lontano”. Anche la madre del minore ha confermato che, in quella occasione, si era presentato sul luogo della partita di calcio il resistente (cfr. verbale d'udienza del 24.10.2024, La sig.ra dichiara che si è immobilizzato in mezzo al campo, ha Pt_1 R_
smesso di giocare, ed è andato dal mister dicendo di chiamare la mamma.
Arrivata sul luogo ha trovato il sig. e suo padre. Il bimbo è andato in CP_1
panchina terrorizzato e lei gli ha detto di non avere paura).
Il sig. nega fermamente di essersi presentato, quel giorno, durante la CP_1 partita del bambino (cfr. verbale d'udienza del 24.10.2024, Il sig. CP_1
nega di essere mai andato al campo del figlio e di avere anche presentato denuncia per diffamazione per questo), e ha dichiarato che il figlio è stato, probabilmente, spinto dalla madre a dire che lui era presente. Il resistente, anzi, ha affermato che il figlio non vorrebbe più incontrarlo a causa della madre, la quale lo ha accusato ingiustamente di vari reati (cfr. verbale d'udienza del
8 24.10.2024, il sig. dichiara che è naturale che il figlio non lo voglia CP_1
più vedere in quanto lui è stato accusato ingiustamente dalla ricorrente. Ha ricevuto più di dieci denunce tutte archiviate (…) Rileva che alle partite del bimbo non è mai andato e che forse è stato spinto dalla madre a dire che era lui a essere presente).
Laddove il resistente si fosse, davvero, presentato alla partita del figlio, sarebbe senz'altro grave, da parte sua, negarlo, e sarebbe, altresì, grave l'avere cagionato il turbamento che ha rappresentato, in conseguenza di ciò, R_
in sede di ascolto.
A prescindere, però, da questo episodio - non avendo il Tribunale elementi precisi per potere dire che il sig. fosse realmente presente alla partita CP_1
del figlio - va osservato come sia dagli atti che dalle parole del resistente non emergano una effettiva presa di coscienza del proprio ruolo genitoriale ed una assunzione di responsabilità rispetto alla profonda sofferenza generata in
. R_
Il minore, come sopra riportato, ha rappresentato al Giudice un vissuto per lui estremamente doloroso, interamente riconducibile alla figura paterna, tale da portarlo a rifiutare qualsiasi contatto, anche indiretto, con lui (vedi, ad esempio, la sua abitudine di evitare di passare davanti ai bar della famiglia paterna), e tale da impaurirlo anche la sola prospettiva di vedere il padre in lontananza
(vedi l'episodio della partita, il quale – pur ammesso non fosse realmente presente il padre – ha comunque turbato il minore).
Non emerge, però, né dalle parole del sig. (vedi quanto da lui CP_1 dichiarato all'udienza del 24.10.2024 circa le presunte responsabilità materne in merito al rifiuto manifestato da;
vedi, ancora, quanto risultante dalla R_
querela da lui sporta di cui al doc. F allegato alla nota di precisazione delle conclusioni, ove si legge che egli non incontra il figlio a causa dell'ostruzionismo materno, e che è la madre a non condurre il figlio dagli assistenti sociali trincerata dietro “ non vuole vedere il padre”), né da R_
quanto risultante dagli atti, una consapevole assunzione di responsabilità rispetto a quanto vissuto dal minore, il quale ha affermato che il padre assumeva sostanze stupefacenti in sua presenza e si è presentato, ai suoi occhi, svariate volte in condizioni di alterazione.
9 Ciò induce il Tribunale a ritenere, ancora oggi, necessario prevedere l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, atteso che, seppure il resistente ha avviato un percorso di recupero dalla dipendenza sicuramente per lui positivo, ciò non si valuta sia stato sufficiente a colmare del tutto le carenze genitoriali già rilevate nella sentenza di separazione.
Invero, l'assenza di adeguata presa di coscienza da parte del resistente degli effetti negativi del proprio pregresso comportamento sui rapporti con il figlio,
e la narrazione sul punto di una situazione in realtà non corrispondente a quanto emerge dagli atti, evidenzia tutt'ora una condizione di inidoneità genitoriale del resistente, che non comprende il disagio del figlio per quanto a causa propria verificatosi -riconducendolo non tanto ai propri comportamenti, ma esclusivamente alla ex moglie, secondo una rappresentazione mistificatoria dei fatti;
situazione che certamente costituisce ad avviso del Tribunale ragione idonea per derogare all'affidamento condiviso, la cui applicazione risulterebbe allo stato pregiudizievole per l'interesse del minore, in relazione al quale il padre non risulta aver operato un percorso di presa di coscienza e interiorizzazione del pregiudizio arrecato nei relativi rapporti per effetto dei propri trascorsi comportamentali, e della conseguente situazione di disagio psicologico del figlio nel rapportarsi a lui.
Quanto ai rapporti padre/figlio, ad oggi non è possibile prevedere alcun tipo di frequentazione, rifiutando il minore fermamente qualsiasi contatto col padre
(non vi sono incontri dal settembre 2021).
Sul punto, quindi, si può unicamente mantenere il monitoraggio del Servizio
Sociale (con relazioni semestrali da inoltrare al Giudice Tutelare), con l'incarico di favorire, tramite periodici incontri, lo scambio di informazioni tra genitori in merito al minore. La sig.ra è, in questo senso, invitata a Pt_1
informare, periodicamente, il padre in merito a tutto ciò che riguarda la vita del minore (ad es. stato di salute, andamento scolastico, sport).
Il Servizio Sociale tenterà, altresì, di favorire i contatti tra il padre e il minore
(anche soltanto indiretti, tramite lettere o messaggi). Nell'ambito di tale monitoraggio del nucleo, laddove il minore dovesse aprirsi alla prospettiva di incontrare il padre, ciò avverrà inizialmente in modalità osservata, così da potere favorire la ricostituzione del rapporto genitoriale.
10 4. La ricorrente domanda contributo di mantenimento per il figlio minore pari ad € 600 mensili, mentre il resistente richiede di corrispondere € 300 mensili.
Anche al fine di valutare tale domanda, è necessario prendere le mosse dalla pronuncia di separazione del 29.12.2022, la quale, disponendo l'obbligo paterno di versare la somma di € 600 mensili, valorizzava le circostanze che il resistente trae reddito dalle attività svolte nei due esercizi commerciali di famiglia, che è supportato economicamente dai propri genitori e che aveva da poco venduto il proprio immobile per € 250.000 circa.
A ben vedere, in questo giudizio, il resistente non ha allegato circostanze nuove in merito alla propria condizione economica.
Il resistente, difatti, ha dedotto di avere interrotto la propria attività presso i locali di proprietà dei genitori nel mese di ottobre 2021 (circostanza antecedente oltre un anno la sentenza di separazione); di essere finanziariamente esposto verso le società di famiglia tramite garanzie (cfr. doc. 16 allegato alla comparsa di costituzione e risposta), le quali sono senz'altro antecedenti la sentenza di separazione, essendo il resoconto di Monte dei Paschi di Siena relativo al periodo sino al 31.12.2022; di avere debiti verso l'Agenzia delle Entrate (cfr. doc. 17 allegato alla comparsa di costituzione e risposta), ma trattasi di avvisi di addebito relativi agli anni 2018 e 2019; di avere sottoscritto due piani di investimento (cfr. doc. 18 allegato alla comparsa di costituzione e risposta), i quali risalgono al 2015; ha prodotto le dichiarazioni dei redditi per gli anni di imposta 2020, 2021 e 2022, tutti periodi antecedenti la sentenza di separazione
(cfr. doc. 15 allegato alla comparsa di costituzione e risposta, e doc. depositato il 27.2.2024); nulla di nuovo, rispetto alle precedenti dichiarazioni, emerge dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 2023 (cfr. doc. H allegato alla memoria ex art. 473 bis 28 c.p.c. del 31.1.2025).
Ciò sarebbe, invero, già sufficiente per confermare il contributo previsto in sede di separazione, considerato che, rispetto a quanto riportato nella motivazione di quella sentenza, il resistente non ha sottoposto all'attenzione del Tribunale alcun nuovo elemento.
Passando a quanto emerge dalla documentazione bancaria in atti, dall'esame degli estratti del conto SA SA LO (cfr. doc. 12 allegato alla comparsa di costituzione e risposta) risulta che il resistente, nel corso dell'intero anno 2021, ha avuto accrediti solamente per € 1.251,63 (nel terzo trimestre, di cui € 1.000
11 depositati in contanti il 2.8.2021); sempre nell'anno 2021, dagli estratti del conto DE (cfr. doc. 11 allegato alla comparsa di costituzione e risposta), risultano versamenti in contanti per € 9.410.
Nel 2021, come dichiarato dal resistente, questi lavorava ancora presso le attività dei genitori (sino all'ottobre 2021) e appare singolare che lo stesso disponesse unicamente di somme in contanti, che depositava sui suoi conti corrente per € 10.410 (principalmente al fine di corrispondere il mantenimento, all'epoca dovuto per € 400 mensili, e le spese straordinarie, come emerge dagli estratti conto DE). Appare poco credibile che il resistente, nel corso dell'anno 2021, percepisse unicamente € 867,50 mensili (peraltro integralmente in contanti), dei quali € 400 mensili (oltre le spese straordinarie) destinati al mantenimento del figlio minore. Sembra potersi, invece, ritenere che il resistente si mantenesse tramite anche ulteriori introiti, non dichiarati, come desumibile dalla ampia disponibilità di contanti.
Nel corso del 2022, le entrate fisse sui conti corrente sono piuttosto esigue
(nessuna entrata sul conto DE, sporadiche entrate sul conto SA), e vi sono, però, il deposito di un assegno per € 20.000 il 17.3.2022 (probabilmente un prestito del padre, poi restituito il 3.2.2023 come risulta dall'estratto del conto SA, ma non vi sono specifiche deduzioni sul punto), e di un assegno circolare per € 144.350,18 del 12.10.2022 (verosimilmente derivante dalla vendita della casa cui si fa riferimento nella sentenza di separazione e riportata anche in sede di comparsa, ma non vi sono specifiche deduzioni sul punto).
Nel corso del 2023, non risulta alcuna entrata sul conto SA (salvo pochi introiti), e lo stesso attinge alla somma di cui all'assegno circolare sopra indicato, della quale, a fine 2023, residuavano poco meno di € 100.000.
Nulla è stato depositato e provato quanto all'anno 2024, salvo il contratto di lavoro intercorso con la comunità (cfr. doc. depositato il 27.2.2024) da cui il resistente ha dichiarato di percepire € 700 mensili.
Si ritiene che il resistente abbia offerto una fotografia della propria situazione economica non del tutto corrispondente alla realtà, potendo lo stesso, senz'altro, usufruire dell'aiuto della propria famiglia (come già riconosciuto nella sentenza di separazione) ed avendo, presumibilmente, disponibilità economiche che non vengono dichiarate.
12 Ciò posto, e tenuto conto che, rispetto al dicembre 2022 (data della pronuncia della separazione), non è stata dedotta alcuna valida circostanza nuova (anzi, stando alle allegazioni del resistente, egli all'epoca non lavorava già dall'ottobre 2021, mentre oggi lavora presso la comunità dietro € 700 mensili), si ritiene di confermare il contributo di € 600 mensili già previsto in sede di separazione, anche considerato il documentato patrimonio residuo di quasi €
100.000 di cui dispone il resistente, e valutato ulteriormente che il figlio è integralmente a carico della madre.
Le spese straordinarie sono poste al 50% a carico di ciascun genitore.
L'assegno unico sarà corrisposto integralmente alla madre, genitore collocatario esclusivo del minore.
5. Le spese di lite sono poste a carico del resistente, secondo soccombenza, e sono liquidate secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014, giudizi di cognizione dinanzi al Tribunale, scaglione indeterminabile – complessità bassa, parametri medi per le fasi di studio e introduttiva, parametri minimi per la fase istruttoria/trattazione, considerato il mancato deposito delle memorie ex art. 473 bis. 17 c.p.c., e per la fase decisionale, considerata l'esigua attività svolta in questa fase.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in MO Terme
(PT) il 26.6.2010 tra nata a [...] il [...], e Parte_1
nato a [...] il [...]; Controparte_1
2) dispone l'affidamento esclusivo di alla madre, con collocamento R_
presso di lei;
3) conferisce incarico di monitoraggio al Servizio Sociale con le finalità indicate in motivazione, con inoltro di relazioni semestrali al Giudice Tutelare;
4) dispone l'obbligo di di versare a a titolo Controparte_1 Parte_1 di mantenimento del figlio minore, la somma di € 600,00 mensili, oltre rivalutazione Istat, entro il giorno 20 di ogni mese;
5) le spese straordinarie, così come individuate dal protocollo 2018 stipulato tra il COA ed il Tribunale di Pistoia, sono poste al 50% a carico di ciascun genitore:
13 Spese straordinarie che non richiedono il preventivo accordo a) sanitarie di necessità ed urgenza;
esami e visite specialistiche da pediatra o medico di base, effettuate nell'ambito S.S.N., compresi i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche conseguenziali (per impianti di ausilio sanitario, ortodontiche, oculistiche, compresi gli occhiali da vista e lenti a contatto, ortopediche ed acustiche);
b) scolastiche: iscrizione e retta dell'asilo infantile;
tasse universitarie;
libri di testo della scuola dell'obbligo fino al diploma e universitari;
tablet e p.c. per uso scolastico;
c) extrascolastiche: spese per l'attività sportiva (compreso abbigliamento); spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria per meccanica e/o carrozzeria) relative ai mezzi di locomozione: bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto) acquistati d'accordo dai genitori e relative spese connesse (bollo, assicurazione, corso patente di guida);
Spese straordinarie che richiedono il consenso espresso o tacito di entrambi i genitori a) sanitarie: visite mediche;
esami diagnostici ed analisi cliniche;
spese per interventi chirurgici;
spese odontoiatriche, oculistiche e prestazioni sanitarie erogate da strutture privato non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica;
apparecchi sanitari e ortodontici;
cicli di psicoterapia e logopedia;
b) scolastiche: ripetizioni;
gite scolastiche con pernottamento;
iscrizioni e rette di scuole private;
lezioni private;
stages; corsi di lingua;
corsi di musica ed acquisto strumento musicale;
corsi di preparazione e selezione per ingresso nell'Università, la formazione o specializzazione universitaria o l'avvio nel mondo del lavoro;
Università all'estero e alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche;
corsi di formazione post-universitari (specializzazioni o master); viaggi di studio all'estero; scuole e università private;
prescuola e doposcuola a causa della separazione con copertura dell'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
c) extrascolastiche: baby sitter dopo la separazione;
viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
attività sportiva agonistica, comprensiva dell'attrezzatura ed il necessario per partecipazione a gare e tornei (comprese spese di trasporto e stages); attività ludico-ricreative (centri estivi); acquisto cellulare;
acquisto di mezzi di locomozione (bicicletta e bici elettrica,
14 ciclomotore, motociclo, mini-car, auto) e casco;
corso patente di guida;
attività artistiche, culturali e ricreative (acquisto strumenti musicali, corsi di informatica, etc.); festeggiamenti dedicati ai figli;
- per le spese straordinarie da concordare, il genitore, a seguito di formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e-mail, fax, pec, etc.) dovrà manifestare un motivato dissenso scritto, entro 20gg. dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio è inteso come consenso alla spesa;
ove sia addossato ad un solo genitore l'anticipazione della quota spettante all'altro, il genitore anticipatario, entro 15 giorni dalla effettuazione della spesa, dovrà richiedere il rimborso pro quota previa esibizione e consegna di idonea documentazione (fattura, ricevuta, scontrino) e l'altro dovrà provvedere entro 15 giorni dalla richiesta;
6) dispone che l'assegno unico sarà percepito integralmente da Parte_1
[...]
7) condanna alla refusione delle spese di lite in favore di Controparte_1
liquidate in € 5.261,00 per compensi di avvocato, oltre Parte_1
rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
8) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MO Terme
(PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 20, Parte I, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010).
Si comunichi ai Servizi Sociali della Valdinievole.
Così deciso in Pistoia nella camera di consiglio del 13.3.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Nicola Latour Stefano Billet
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