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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/10/2025, n. 7466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7466 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Federico Bile acquisite le note sostitutive dell'udienza del 9.10.2025 depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 10020/2025 RG Previdenza vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F.: , in Parte_1 C.F._1 proprio e n,q. di l.r.p.t. della società (C.F.: , con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Napoli, alla Via Duomo, 290 rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. Ivan Illiano presso il cui studio in Torre del Greco, alla Via Marconi, 27, elettivamente domicilia (pec: ) Email_1
- ricorrente -
E
(C.F.: Controparte_2
) -P.I. in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 P.IVA_3 elettivamente domiciliato in Napoli alla via A. De Gasperi n. 55 (Sede ), presso l'avv. CP_2
ES AR LA ( ) che lo rappresenta e difende giusta C.F._2 procura in atti (PEC t) Email_2
- convenuto -
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO Con ricorso depositato in data 18.4.2025 la ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 0I - 000767416 (Protocollo n. CP_2
5100.13/03/2025.0190873), notificata in data 20.03.2025, con la quale era stato richiesto di pagare a ed alla società quale obbligato in solido la Parte_1 Controparte_1 somma di euro 1.428,99 a titolo di sanzione amministrativa per mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali in riferimento all'annualità 2020. Deduceva che tale ingiunzione aveva ad oggetto la sanzione amministrativa ex L. 689/81 per la violazione della seguente disposizione di legge: articolo 2, comma 1 bis, del decreto- legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre
1983, n. 638, e ss.mm.ii. (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali).
Eccepiva la maturata decadenza dalla potestà sanzionatoria ex art. 14 l. 689/81, non essendo stata la violazione oggetto di notificazione da parte dell'ente previdenziale nel termine di novanta giorni. Ciò premesso, rassegnava le seguenti conclusioni: “accertare la nullità, e/o l'illegittimità e/o l'inefficacia di: n. 0I - 000767416 (Protocollo n. 5100.13/03/2025.0190873)
CP_2 notificata in data 20.03.2025 e dichiarare l'illegittimità e/o infondatezza della pretesa creditoria asseritamente vantata dall' per intervenuta decadenza dell'ente
CP_2 previdenziale dal potere di irrogare la sanzione ex art 14 L. 689/81 e conseguente estinzione dell'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione. Condannare l' al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari del presente giudizio in favore
CP_2 dello scrivente procuratore antistatario”. Si è costituito, in data 28.7.2025 l' convenuto che, opponendosi al ricorso, ha,
CP_2 tuttavia, rilevato che, a seguito di attività istruttoria interna, l' in data 30.5.2025, ha
CP_2 provveduto in autotutela ad annullare l'ordinanza ingiunzione, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere. All'udienza del 9.10.2025, concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza, la causa è stata assegnata in riserva, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze, e poi decisa, con il deposito in data odierna, della motivazione.
*****
In considerazione del contenuto dei documenti e delle note depositate va dichiarata la cessazione della materia del contendere, conformemente con la richiesta formulata dalle parti. Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075;
Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614;
Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, nel caso di specie risulta annullato in autotutela il provvedimento sanzionatorio emesso a carico della ricorrente, come dimostrato dagli atti allegati alla memoria difensiva dell' . CP_2 Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass.,
28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923). Nel caso, si ritiene di dover procedere alla compensazione delle spese di lite, dato che la vicenda processuale è stata definita a seguito dell'intervento normativo già richiamato.
P. Q. M.
a) dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
b) compensa le spese. Si comunichi.
Napoli, 17.10.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Federico Bile
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Federico Bile acquisite le note sostitutive dell'udienza del 9.10.2025 depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 10020/2025 RG Previdenza vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F.: , in Parte_1 C.F._1 proprio e n,q. di l.r.p.t. della società (C.F.: , con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Napoli, alla Via Duomo, 290 rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. Ivan Illiano presso il cui studio in Torre del Greco, alla Via Marconi, 27, elettivamente domicilia (pec: ) Email_1
- ricorrente -
E
(C.F.: Controparte_2
) -P.I. in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 P.IVA_3 elettivamente domiciliato in Napoli alla via A. De Gasperi n. 55 (Sede ), presso l'avv. CP_2
ES AR LA ( ) che lo rappresenta e difende giusta C.F._2 procura in atti (PEC t) Email_2
- convenuto -
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO Con ricorso depositato in data 18.4.2025 la ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 0I - 000767416 (Protocollo n. CP_2
5100.13/03/2025.0190873), notificata in data 20.03.2025, con la quale era stato richiesto di pagare a ed alla società quale obbligato in solido la Parte_1 Controparte_1 somma di euro 1.428,99 a titolo di sanzione amministrativa per mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali in riferimento all'annualità 2020. Deduceva che tale ingiunzione aveva ad oggetto la sanzione amministrativa ex L. 689/81 per la violazione della seguente disposizione di legge: articolo 2, comma 1 bis, del decreto- legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre
1983, n. 638, e ss.mm.ii. (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali).
Eccepiva la maturata decadenza dalla potestà sanzionatoria ex art. 14 l. 689/81, non essendo stata la violazione oggetto di notificazione da parte dell'ente previdenziale nel termine di novanta giorni. Ciò premesso, rassegnava le seguenti conclusioni: “accertare la nullità, e/o l'illegittimità e/o l'inefficacia di: n. 0I - 000767416 (Protocollo n. 5100.13/03/2025.0190873)
CP_2 notificata in data 20.03.2025 e dichiarare l'illegittimità e/o infondatezza della pretesa creditoria asseritamente vantata dall' per intervenuta decadenza dell'ente
CP_2 previdenziale dal potere di irrogare la sanzione ex art 14 L. 689/81 e conseguente estinzione dell'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione. Condannare l' al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari del presente giudizio in favore
CP_2 dello scrivente procuratore antistatario”. Si è costituito, in data 28.7.2025 l' convenuto che, opponendosi al ricorso, ha,
CP_2 tuttavia, rilevato che, a seguito di attività istruttoria interna, l' in data 30.5.2025, ha
CP_2 provveduto in autotutela ad annullare l'ordinanza ingiunzione, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere. All'udienza del 9.10.2025, concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza, la causa è stata assegnata in riserva, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze, e poi decisa, con il deposito in data odierna, della motivazione.
*****
In considerazione del contenuto dei documenti e delle note depositate va dichiarata la cessazione della materia del contendere, conformemente con la richiesta formulata dalle parti. Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075;
Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614;
Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, nel caso di specie risulta annullato in autotutela il provvedimento sanzionatorio emesso a carico della ricorrente, come dimostrato dagli atti allegati alla memoria difensiva dell' . CP_2 Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass.,
28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923). Nel caso, si ritiene di dover procedere alla compensazione delle spese di lite, dato che la vicenda processuale è stata definita a seguito dell'intervento normativo già richiamato.
P. Q. M.
a) dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
b) compensa le spese. Si comunichi.
Napoli, 17.10.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Federico Bile