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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 05/06/2025, n. 698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 698 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1732 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024, e vertente
TRA
, nato a [...]è (TN) il 12.05.1950 e residente in [...]Parte_1
(RM), rappresentato e difeso dall'avv. Piera Pezzola, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
, nata a [...] il [...]; Controparte_1
- resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio civile.
CONCLUSIONI All'udienza del 21.05.2025 svolta ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c. il procuratore del resistente ha chiesto l'emissione di una sentenza parziale di divorzio, ed il Giudice ha riservato la causa al Collegio per la sentenza sullo status.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 16.07.2024, tempestivamente e ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione d'udienza, Parte_1 ha dedotto:
- che ha contratto matrimonio in Roma il 16.08.1996 con Controparte_1
, registro atti di stato civile all'anno 1996 parte II serie C3 atto 171;
[...]
- che dalla loro unione non sono nati figli;
- che con sentenza n. 1225/2009 del 20.10.2009 il Tribunale di Civitavecchia ha pronunciato la separazione giudiziale dei coniugi, disponendo a suo carico un assegno di mantenimento in favore della moglie di euro 1.000,00 al mese, oltre rivalutazione ISTAT;
- che il suddetto giudizio si è celebrato in sua contumacia;
- di avere avuto un precedente matrimonio i cui effetti sono cessati in esito alla sentenza di divorzio del Tribunale della Spezia emessa nel 1995;
- che corrisponde un assegno divorzile a favore della prima moglie di euro
388,96 al mese;
- che in forza di provvedimento emesso dal Tribunale di La Spezia del
11.04.2019 non versa più il mantenimento per la figlia nata dalla Persona_1 pecedente unione matrimoniale.
Tanto dedotto, il ricorrente ha chiesto emettersi pronuncia di scioglimento del matrimonio, ponendo a suo carico l'obbligo di corrispondere un assegno divorzile in favore di di euro 500,00 al mese, oltre Controparte_1 rivalutazione ISTAT.
Il Giudice delegato alla trattazione, letto il ricorso e la documentazione complessivamente acquisita, ha fissato udienza di comparizione delle parti ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c., onerando il ricorrente alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza alla controparte.
All'udienza del 21.05.2025 è comparso assieme al difensore e Parte_1
2 ha dedotto di essere venuto a conoscenza della nomina di un amministratore di sostegno in favore della resistente ed ha insistito per l'accoglimento del ricorso e per l'emissione di una sentenza parziale di divorzio.
Il Giudice istruttore, preso atto, ha quindi disposto la verifica della pendenza Contr del procedimento di presso la cancelleria della Volontaria Giurisdizione del
Tribunale di Civitavecchia ed ha rinviato la causa per le successive incombenze della notifica all'udienza del 26.11.2025 ore 12.00 riservando al Collegio la decisione sullo status.
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in Roma il 16.08.1996, giacché decorso è il termine previsto dalla legge dal momento in cui i coniugi comparvero dinanzi al
Presidente del Tribunale in sede di separazione personale (art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
La statuizione sulle spese di lite è demandata alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1732/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma il 16.08.1996 tra
, nato a [...]è (TN) il 12.05.1950 e Parte_1 Controparte_1
, nata a [...] il [...], registrato agli atti dello Stato
[...] civile del Comune all'anno 1996 parte II serie C3 atto 171; manda al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Spese al definitivo.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso, in Civitavecchia il 03.06.2025
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1732 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024, e vertente
TRA
, nato a [...]è (TN) il 12.05.1950 e residente in [...]Parte_1
(RM), rappresentato e difeso dall'avv. Piera Pezzola, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
, nata a [...] il [...]; Controparte_1
- resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio civile.
CONCLUSIONI All'udienza del 21.05.2025 svolta ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c. il procuratore del resistente ha chiesto l'emissione di una sentenza parziale di divorzio, ed il Giudice ha riservato la causa al Collegio per la sentenza sullo status.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 16.07.2024, tempestivamente e ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione d'udienza, Parte_1 ha dedotto:
- che ha contratto matrimonio in Roma il 16.08.1996 con Controparte_1
, registro atti di stato civile all'anno 1996 parte II serie C3 atto 171;
[...]
- che dalla loro unione non sono nati figli;
- che con sentenza n. 1225/2009 del 20.10.2009 il Tribunale di Civitavecchia ha pronunciato la separazione giudiziale dei coniugi, disponendo a suo carico un assegno di mantenimento in favore della moglie di euro 1.000,00 al mese, oltre rivalutazione ISTAT;
- che il suddetto giudizio si è celebrato in sua contumacia;
- di avere avuto un precedente matrimonio i cui effetti sono cessati in esito alla sentenza di divorzio del Tribunale della Spezia emessa nel 1995;
- che corrisponde un assegno divorzile a favore della prima moglie di euro
388,96 al mese;
- che in forza di provvedimento emesso dal Tribunale di La Spezia del
11.04.2019 non versa più il mantenimento per la figlia nata dalla Persona_1 pecedente unione matrimoniale.
Tanto dedotto, il ricorrente ha chiesto emettersi pronuncia di scioglimento del matrimonio, ponendo a suo carico l'obbligo di corrispondere un assegno divorzile in favore di di euro 500,00 al mese, oltre Controparte_1 rivalutazione ISTAT.
Il Giudice delegato alla trattazione, letto il ricorso e la documentazione complessivamente acquisita, ha fissato udienza di comparizione delle parti ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c., onerando il ricorrente alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza alla controparte.
All'udienza del 21.05.2025 è comparso assieme al difensore e Parte_1
2 ha dedotto di essere venuto a conoscenza della nomina di un amministratore di sostegno in favore della resistente ed ha insistito per l'accoglimento del ricorso e per l'emissione di una sentenza parziale di divorzio.
Il Giudice istruttore, preso atto, ha quindi disposto la verifica della pendenza Contr del procedimento di presso la cancelleria della Volontaria Giurisdizione del
Tribunale di Civitavecchia ed ha rinviato la causa per le successive incombenze della notifica all'udienza del 26.11.2025 ore 12.00 riservando al Collegio la decisione sullo status.
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in Roma il 16.08.1996, giacché decorso è il termine previsto dalla legge dal momento in cui i coniugi comparvero dinanzi al
Presidente del Tribunale in sede di separazione personale (art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
La statuizione sulle spese di lite è demandata alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1732/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma il 16.08.1996 tra
, nato a [...]è (TN) il 12.05.1950 e Parte_1 Controparte_1
, nata a [...] il [...], registrato agli atti dello Stato
[...] civile del Comune all'anno 1996 parte II serie C3 atto 171; manda al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Spese al definitivo.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso, in Civitavecchia il 03.06.2025
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
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