Ordinanza cautelare 22 ottobre 2015
Sentenza 24 giugno 2022
Ordinanza cautelare 23 novembre 2022
Improcedibile
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 03/10/2025, n. 7741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7741 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07741/2025REG.PROV.COLL.
N. 08067/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8067 del 2022, proposto da La Recupera S.r.l. in Liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Walter Mauriello, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Comune di Avellino, in persona del sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Amerigo Bascetta e Berardina Manganiello, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno, Sezione Prima, n. 1819/2022, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Avellino;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 1 ottobre 2025 il Cons. Ugo De Carlo e vista l’istanza di passaggio in decisione dell’appellante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Recupera s.r.l. in liquidazione ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe che ha respinto il suo ricorso per ottenere l’annullamento dell’Ordinanza di ingiunzione n. 222 del 14.7.2015, emessa dal Comune di Avellino, Settore Pianificazione e Uso del Territorio.
2. Dopo la proposizione dell’appello la società ha aderito alla Rottamazione quater in relazione a una serie di atti impositivi ivi compresa la cartella di pagamento cui si riferisce l’atto impugnato.
L’adesione alla definizione agevolata, e il pagamento ordinato delle rate, impone l’abbandono dei giudizi correlati e pendenti; in ogni caso fa venir meno l’interesse alla prosecuzione del giudizio atteso che la vicenda conservava solo un interesse pecuniario, atteso che si era ottemperato alla demolizione ordinata già durante la pendenza del primo grado.
3. Il Comune di Avellino si era a suo tempo costituita in giudizio chiedendo la reiezione dell’appello.
4. Il Collegio non può che prendere atto della cessazione della materia del contendere.
5. Le spese possono compensarsi stante la natura della decisione.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 1 ottobre 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF
Giordano Lamberti, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ugo De Carlo | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO