TRIB
Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 30/06/2025, n. 1593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1593 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4477/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TARANTO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Perrone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 4477/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MINARDI MARISA, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso il difensore avv. MINARDI MARISA
APPELLANTE
Contro
(C.F. ), in qualità di genitore esercente la responsabilità Controparte_1 C.F._1 genitoriale di (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Persona_1 C.F._2
ORLANDO ROSARIO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. ORLANDO ROSARIO
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente all'udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi in modalità scritta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, il impugnava la sentenza n. Parte_1
74/2022, depositata il 07.02.2022, con la quale il Giudice di Pace di San Giorgio Jonico aveva accolto la domanda risarcitoria proposta da , in qualità di genitore esercente la patria potestà sul Controparte_1 minore , in seguito ad una caduta occorsa a quest'ultimo in data 29.06.2020 alle ore 18.00, Persona_1 mentre percorreva - a bordo alla propria bicicletta- via Mazzini nel centro abitato di . Pt_1
A sostegno dei propri assunti, l'appellante preliminarmente eccepiva il difetto di legittimazione ad agire;
nel merito, lamentava l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie, in particolare della prova testimoniale e della documentazione fotografica allegata in atti;
lamentava altresì l'erroneità della conclusione cui era giunto il Giudicante per mancato riconoscimento del caso fortuito;
concludeva, pertanto, per la richiesta di accoglimento dell'appello con conseguente rigetto della domanda e, in subordine, per il riconoscimento di un concorso di colpa a carico del danneggiato.
pagina 1 di 4 Ritualmente costituito in giudizio, , nella qualità di genitore esercente la patria potestà sul Controparte_1 minore , eccepiva l'inammissibilità del primo e del secondo motivo di appello per Persona_1 violazione del disposto di cui all'art. 345 c. 2 c.p.c.; nel merito, evidenziava la correttezza dell'iter motivazionale seguito dal Giudice di prime cure e concludeva per la conferma della sentenza impugnata.
Acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, all'udienza del 27.03.2025 tenutasi con modalità scritta, le parti precisavano le rispettive conclusioni, come da note depositate telematicamente, ed il Tribunale si riservava per la decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
L'appello deve trovare accoglimento.
In base alla ragione più liquida, prescindendo dalle questioni preliminari, la domanda azionata in primo grado è infondata per i motivi che seguono.
In punto di diritto va innanzitutto rilevato che l'azione di risarcimento oggetto del presente giudizio rientra nella fattispecie dei danni cagionati da cosa in custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c.
In ossequio alla consolidata giurisprudenza di legittimità, occorre precisare che "la responsabilità ex art.
2051 c.c. postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa" (Cass. n. 15761/2016). Ad integrare la responsabilità è necessario (e sufficiente) che il danno sia stato "cagionato" dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, mentre non occorre accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio del suo potere sul bene, giacché il profilo della condotta del custode è - come detto - del tutto estraneo al paradigma della responsabilità delineata dell'art. 2051 cc (ex multis, Cass. n. 4476/2011). Sempre in tema di responsabilità da cose in custodia è bene precisare che è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità (come in sé una sede stradale), dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato (Cass. civ., sez.
VI, 09/05/2018, n. 11023).
In particolare, nel caso ex art. 2051 cc, il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione della cosa invocando la responsabilità del custode
è tenuto, secondo le regole generali in tema di responsabilità civile, a dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto. Tale prova consiste nella dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia e può essere data anche con presunzioni.
Giova inoltre ricordare che "la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art.
2051 cod. civ. ha carattere oggettivo e perché possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il
pagina 2 di 4 nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia nel caso rilevante non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario, e funzione della norma è, d'altro canto, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, dovendo pertanto considerarsi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta. Ne consegue che tale tipo di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito
(da intendersi nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato), fattore che attiene non già ad un comportamento del custode bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità. L'attore che agisce per il riconoscimento del danno ha, quindi,
l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale" (Cass. civ. n. 4279 del 19.2.2008).
Quanto alla posizione del danneggiato è bene ancora evidenziare che "in tema di danno da insidia stradale, quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della strada pubblica è suscettibile di essere prevista e superata dall'utente-danneggiato con l'adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino a rendere possibile che il suo contegno interrompa il nesso eziologico tra la condotta omissiva dell'ente proprietario della strada e l'evento dannoso” (Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 287 del
13/01/2015 e Cassazione sez. 3 sentenza 23919 del 22/10/2013 secondo cui: “ L'ente proprietario d'una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con
l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso”).
Ciò significa che anche il comportamento del danneggiato ben può essere idoneo ad interrompere il nesso causale e, dunque, ad escludere la responsabilità della P.A.
Venendo al caso di specie, il Giudice di Pace non ha fatto buon governo dei principi sopra richiamati, avendo riconosciuto la responsabilità in capo all'ente comunale nonostante non sia stata fornita la prova che il ragazzo sia caduto a causa della presenza di una buca;
ed invero, la teste , che ha Testimone_1 assistito al sinistro, pur confermando genericamente l'assunto attoreo “il giorno 29 giugno 2020 il giovane
cadeva rovinosamente dalla bici mentre percorreva la via Mazzini in ”, nulla ha Persona_1 Pt_1 aggiunto sulla presenza della buca, limitandosi a riferire "Quel pomeriggio uscivo dalla mia abitazione dal
pagina 3 di 4 portone di Via Mazzini per fare attività motoria allorquando, mentre percorrevo la strada, dopo circa 200 metri, esattamente non so, ho notato lo che, mentre pedalava, rovinava per terra”; la Persona_1 stessa teste ha poi affermato che “quando mi sono avvicinata allo il manto stradale, su quel CP_1 punto, era in effetti dissestato”; orbene, anche a prescindere dalla valutazione personale resa, il teste ha indicato il difetto stradale in un punto diverso rispetto a quello in cui è caduto il ciclista, che invece è stato rinvenuto dagli agenti di Polizia Locale sull'altro senso di marcia (cfr dich. teste Testimone_2 agente di Polizia Locale, intervenuta sui luoghi di causa “abbiamo rinvenuto il giovane Persona_1 riverso per terra, sul lato destro direzione Francavilla” ed ancora “il ragazzo ci riferiva che aveva perso il controllo del manubrio della bici mentre percorreva via Mazzini sul lato opposto rispetto a dove lo abbiamo rinvenuto e quindi sul tratto direzione paese di ”). Pt_1
Oltretutto, anche dalla documentazione fotografica in atti non è possibile individuare una buca né un avvallamento, atteso che la sede stradale presenta una linea di confine tra un asfalto più chiaro ed uno più scuro, il che fa ragionevolmente ritenere la perfetta visibilità delle condizioni del manto.
Infatti, può ragionevolmente ritenersi che la irregolarità del manto, per la sua conformazione - come si evince dalle foto prodotte in primo grado –, era facilmente visibile sia per la sua dimensione che per la differenza cromatica con il resto dell'asfalto.
A ciò si aggiunga che il sinistro è avvenuto nel mese di giugno alle ore 18:00, alla presenza di luce naturale che avrebbe dovuto rendere perfettamente visibile l'imperfezione del manto stradale, tanto da poter essere notata anche a distanza.
Conclusivamente, l'appello va pertanto accolto con riforma integrale della sentenza impugnata.
La particolarità degli accertamenti effettuati e gli orientamenti giurisprudenziali non omogeni in materia consentono di compensare le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta da
, in qualità di genitore esercente la patria potestà sul minore;
Controparte_1 Persona_1
- spese compensate per entrambi i gradi di giudizio;
- spese di Ctu definitivamente a carico di parte appellata.
Taranto, 30 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Perrone
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TARANTO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Perrone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 4477/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MINARDI MARISA, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso il difensore avv. MINARDI MARISA
APPELLANTE
Contro
(C.F. ), in qualità di genitore esercente la responsabilità Controparte_1 C.F._1 genitoriale di (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Persona_1 C.F._2
ORLANDO ROSARIO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. ORLANDO ROSARIO
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente all'udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi in modalità scritta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, il impugnava la sentenza n. Parte_1
74/2022, depositata il 07.02.2022, con la quale il Giudice di Pace di San Giorgio Jonico aveva accolto la domanda risarcitoria proposta da , in qualità di genitore esercente la patria potestà sul Controparte_1 minore , in seguito ad una caduta occorsa a quest'ultimo in data 29.06.2020 alle ore 18.00, Persona_1 mentre percorreva - a bordo alla propria bicicletta- via Mazzini nel centro abitato di . Pt_1
A sostegno dei propri assunti, l'appellante preliminarmente eccepiva il difetto di legittimazione ad agire;
nel merito, lamentava l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie, in particolare della prova testimoniale e della documentazione fotografica allegata in atti;
lamentava altresì l'erroneità della conclusione cui era giunto il Giudicante per mancato riconoscimento del caso fortuito;
concludeva, pertanto, per la richiesta di accoglimento dell'appello con conseguente rigetto della domanda e, in subordine, per il riconoscimento di un concorso di colpa a carico del danneggiato.
pagina 1 di 4 Ritualmente costituito in giudizio, , nella qualità di genitore esercente la patria potestà sul Controparte_1 minore , eccepiva l'inammissibilità del primo e del secondo motivo di appello per Persona_1 violazione del disposto di cui all'art. 345 c. 2 c.p.c.; nel merito, evidenziava la correttezza dell'iter motivazionale seguito dal Giudice di prime cure e concludeva per la conferma della sentenza impugnata.
Acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, all'udienza del 27.03.2025 tenutasi con modalità scritta, le parti precisavano le rispettive conclusioni, come da note depositate telematicamente, ed il Tribunale si riservava per la decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
L'appello deve trovare accoglimento.
In base alla ragione più liquida, prescindendo dalle questioni preliminari, la domanda azionata in primo grado è infondata per i motivi che seguono.
In punto di diritto va innanzitutto rilevato che l'azione di risarcimento oggetto del presente giudizio rientra nella fattispecie dei danni cagionati da cosa in custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c.
In ossequio alla consolidata giurisprudenza di legittimità, occorre precisare che "la responsabilità ex art.
2051 c.c. postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa" (Cass. n. 15761/2016). Ad integrare la responsabilità è necessario (e sufficiente) che il danno sia stato "cagionato" dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, mentre non occorre accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio del suo potere sul bene, giacché il profilo della condotta del custode è - come detto - del tutto estraneo al paradigma della responsabilità delineata dell'art. 2051 cc (ex multis, Cass. n. 4476/2011). Sempre in tema di responsabilità da cose in custodia è bene precisare che è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità (come in sé una sede stradale), dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato (Cass. civ., sez.
VI, 09/05/2018, n. 11023).
In particolare, nel caso ex art. 2051 cc, il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione della cosa invocando la responsabilità del custode
è tenuto, secondo le regole generali in tema di responsabilità civile, a dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto. Tale prova consiste nella dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia e può essere data anche con presunzioni.
Giova inoltre ricordare che "la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art.
2051 cod. civ. ha carattere oggettivo e perché possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il
pagina 2 di 4 nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia nel caso rilevante non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario, e funzione della norma è, d'altro canto, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, dovendo pertanto considerarsi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta. Ne consegue che tale tipo di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito
(da intendersi nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato), fattore che attiene non già ad un comportamento del custode bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità. L'attore che agisce per il riconoscimento del danno ha, quindi,
l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale" (Cass. civ. n. 4279 del 19.2.2008).
Quanto alla posizione del danneggiato è bene ancora evidenziare che "in tema di danno da insidia stradale, quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della strada pubblica è suscettibile di essere prevista e superata dall'utente-danneggiato con l'adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino a rendere possibile che il suo contegno interrompa il nesso eziologico tra la condotta omissiva dell'ente proprietario della strada e l'evento dannoso” (Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 287 del
13/01/2015 e Cassazione sez. 3 sentenza 23919 del 22/10/2013 secondo cui: “ L'ente proprietario d'una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con
l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso”).
Ciò significa che anche il comportamento del danneggiato ben può essere idoneo ad interrompere il nesso causale e, dunque, ad escludere la responsabilità della P.A.
Venendo al caso di specie, il Giudice di Pace non ha fatto buon governo dei principi sopra richiamati, avendo riconosciuto la responsabilità in capo all'ente comunale nonostante non sia stata fornita la prova che il ragazzo sia caduto a causa della presenza di una buca;
ed invero, la teste , che ha Testimone_1 assistito al sinistro, pur confermando genericamente l'assunto attoreo “il giorno 29 giugno 2020 il giovane
cadeva rovinosamente dalla bici mentre percorreva la via Mazzini in ”, nulla ha Persona_1 Pt_1 aggiunto sulla presenza della buca, limitandosi a riferire "Quel pomeriggio uscivo dalla mia abitazione dal
pagina 3 di 4 portone di Via Mazzini per fare attività motoria allorquando, mentre percorrevo la strada, dopo circa 200 metri, esattamente non so, ho notato lo che, mentre pedalava, rovinava per terra”; la Persona_1 stessa teste ha poi affermato che “quando mi sono avvicinata allo il manto stradale, su quel CP_1 punto, era in effetti dissestato”; orbene, anche a prescindere dalla valutazione personale resa, il teste ha indicato il difetto stradale in un punto diverso rispetto a quello in cui è caduto il ciclista, che invece è stato rinvenuto dagli agenti di Polizia Locale sull'altro senso di marcia (cfr dich. teste Testimone_2 agente di Polizia Locale, intervenuta sui luoghi di causa “abbiamo rinvenuto il giovane Persona_1 riverso per terra, sul lato destro direzione Francavilla” ed ancora “il ragazzo ci riferiva che aveva perso il controllo del manubrio della bici mentre percorreva via Mazzini sul lato opposto rispetto a dove lo abbiamo rinvenuto e quindi sul tratto direzione paese di ”). Pt_1
Oltretutto, anche dalla documentazione fotografica in atti non è possibile individuare una buca né un avvallamento, atteso che la sede stradale presenta una linea di confine tra un asfalto più chiaro ed uno più scuro, il che fa ragionevolmente ritenere la perfetta visibilità delle condizioni del manto.
Infatti, può ragionevolmente ritenersi che la irregolarità del manto, per la sua conformazione - come si evince dalle foto prodotte in primo grado –, era facilmente visibile sia per la sua dimensione che per la differenza cromatica con il resto dell'asfalto.
A ciò si aggiunga che il sinistro è avvenuto nel mese di giugno alle ore 18:00, alla presenza di luce naturale che avrebbe dovuto rendere perfettamente visibile l'imperfezione del manto stradale, tanto da poter essere notata anche a distanza.
Conclusivamente, l'appello va pertanto accolto con riforma integrale della sentenza impugnata.
La particolarità degli accertamenti effettuati e gli orientamenti giurisprudenziali non omogeni in materia consentono di compensare le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta da
, in qualità di genitore esercente la patria potestà sul minore;
Controparte_1 Persona_1
- spese compensate per entrambi i gradi di giudizio;
- spese di Ctu definitivamente a carico di parte appellata.
Taranto, 30 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Perrone
pagina 4 di 4