TRIB
Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 21/03/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Lecco
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Dario Colasanti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la separazione personale dei coniugi, iscritto al numero di ruolo generale 1878/2023, promosso da:
(C.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
(LC) il 7.8.1975 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. MARILENA GUGLIELMANA, ricorrente contro
(C.F. ), nato a Controparte_1 C.F._2
BE (LC) il 29.1.1975 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. FRANCESCO DI MAMBRO, resistente con l'intervento dell'AVV. ANNA MARIA RIVA in qualità di Curatore Speciale del minore
Persona_1
e del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecco
CONCLUSIONI CONGIUNTE come da accordo raggiunto da parte ricorrente e da parte resistente all'udienza del 29.1.2025, alle condizioni riportate per esteso in motivazione ed in dispositivo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1) Oggetto del giudizio. e Parte_1 [...]
già conviventi dal 2008 nell'abitazione allora in Controparte_1
comproprietà tra gli stessi sita in Valmadrera, Via Verdi n. 2/a, hanno contratto matrimonio concordatario a BE (LC) in data 28.10.2014, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni (reg. atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di BE, Anno 2014, n. 10,
Parte II, Serie A, v. estratto per sunto atto di matrimonio allegato al ricorso).
Dall'unione coniugale è nato il figlio , a Lecco Persona_1
in data 20.3.2016, che oggi ha nove anni.
Stante il venir meno dell'affectio coniugalis e la definitiva cessazione della convivenza dei coniugi dal settembre 2020, con ricorso in data 19.10.2023
ha convenuto in giudizio davanti all'intestato Parte_1
Tribunale il marito, chiedendo la pronuncia della separazione personale dal coniuge, con addebito della frattura coniugale in capo allo stesso;
l'affidamento condiviso del figlio , con collocamento Persona_1
prevalente presso di sé e tempi di permanenza del minore con ciascun genitore come specificati in ricorso;
l'assegnazione della casa familiare sita in
Valmadrera, Via Verdi n. 2/a, di esclusiva proprietà della stessa a far data dal
3.6.2021; l'obbligo, a carico del padre, di corrispondere alla stessa a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio minore, l'importo mensile di €
700,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
il percepimento per intero dell'Assegno Unico familiare spettante per;
la Persona_1
2 frequentazione da parte del marito di un percorso rieducativo di supporto alla genitorialità.
In estrema sintesi, a detta della ricorrente, la rottura coniugale ed il grave malessere della stessa, con ripercussioni anche economiche sulla propria attività di libera professionista, sarebbero da ricondurre esclusivamente alle condotte vessatorie, denigratorie e contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio poste in essere nei propri confronti da parte dal marito, nonché all'abbandono del tetto coniugale da parte dello stesso ed al disinteresse del resistente sia al benessere psico-fisico che al mantenimento del figlio. Di più,
[...]
ha lamentato che il marito riserverebbe maggiore attenzione Parte_1
alla vita con la sua attuale compagna ed i figli di quest'ultima, imponendo a la loro frequentazione. Persona_1
Costituendosi in giudizio, ha contestato Controparte_1
la rappresentazione dei fatti fornita da controparte, in particolare rispetto alle ragioni fondanti la richiesta di addebito della moglie, al nesso causale tra le proprie condotte e lo stato di sofferenza e depressione della stessa, all'asserito mancato sostegno paterno -sia morale che materiale- nei confronti del figlio, nonché al malessere di quest'ultimo causato, a detta della madre, dalla frequentazione della nuova compagna del padre e dei di lei figli, con i quali avrebbe invece un ottimo rapporto. A detta del marito, Persona_1
anzi, sarebbe la stessa ricorrente ad interferire nella frequentazione padre- figlio, addirittura ostacolandola, nel tentativo di costringere il resistente a soddisfare le nuove pretese economiche avanzate nel tempo nei suoi confronti. Pertanto, pur aderendo alle domande attoree relative alla pronuncia di separazione, all'affido condiviso e al collocamento materno, le domande di divergono da quelle della moglie in Controparte_1
punto di modalità della frequentazione paterna e determinazione degli aspetti economici relativi al mantenimento ordinario del minore. Parte resistente ha
3 chiesto altresì il rigetto della domanda di addebito della separazione in capo allo stesso.
Assunti provvedimenti temporanei ed urgenti, nonché istruttori, con l'ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. in data 12.4.2024, successivamente è stato ascoltato il minore e sono stati sentiti i testi di entrambe Persona_1
le parti (principalmente in ordine a questioni rilevanti ai fini della domanda di addebito).
Quindi, rilevata l'esasperata conflittualità tra le parti e l'estrema concentrazione di ognuna sulla propria situazione, in contrapposizione con l'altro genitore, con possibile pregiudizio della serenità delle valutazioni nell'interesse della prole, è stato nominato Curatore Speciale del minore, ex art. 473bis.8, comma I, lett. c) c.p.c., l'Avv. ANNA MARIA RIVA, costituitasi in giudizio in data 14.10.2024.
Infine, all'udienza del 29.1.2025 le parti hanno raggiunto un accordo, sostanzialmente aderendo all'ipotesi conciliativa formulata dal Giudice alla precedente udienza del 6.11.2024 e la causa è stata rimessa in decisione al
Collegio.
2) Accoglimento della domanda di separazione. La gravità della crisi del rapporto coniugale e l'impossibilità di addivenire ad una riconciliazione e/o ad una ripresa della convivenza emergono chiaramente dalle allegazioni di entrambe parti. Sorregge tale convincimento la definitiva cessazione della convivenza dei coniugi sin dal mese di settembre 2020, quando il marito ha lasciato la casa familiare, trasferendosi a casa dei propri genitori.
Dovendosi escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e sentimenti, che dell'unione coniugale costituisce l'indispensabile presupposto ed essendo venuta meno ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, con conseguente intollerabilità della prosecuzione della convivenza, ricorrono le condizioni previste dall'art. 151 c.c.
4 Di conseguenza, deve essere pronunziata la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
Non vi è ragione di provvedere in ordine alla richiesta di addebito formulata dalla moglie, stante l'accordo raggiunto dalle parti, che esclude tale previsione.
3) Accoglimento delle condizioni congiuntamente richieste dalle parti.
L'accordo raggiunto dalle parti, già all'udienza del 6.11.2024 e poi definitivamente all'udienza del 29.1.2025, prevede: “affidamento congiunto con collocamento presso la madre, frequentazione tra padre e figlio come da condizioni vigenti con aggiunta di un pomeriggio in più infrasettimanale
(giovedì) ogni 15 giorni, nella settimana in cui il weekend è di spettanza materna; determinazione del contributo al mantenimento ordinario in euro
450, con rinuncia integrale del pregresso;
spese straordinarie al 50% secondo il Protocollo del Tribunale;
AU integralmente alla ricorrente. Per quanto riguarda le vacanze natalizie starà ad anni alterni dal 24 al R_
30 dicembre con 1 genitore e dal 31 al 6 gennaio compreso con l'altro.
Accordo per la richiesta di carta di identità valida per l'espatrio. Accordo per dare a ciascun genitore in caso di viaggi l'originale della carta
d'identità” (cfr. verbale 29.1.2025).
Quanto concordato dai genitori nel corso dell'odierno giudizio, in ordine alla regolamentazione di tutti i rapporti personali e patrimoniali tra gli stessi ed il figlio minore, appare meritevole di accoglimento, in quanto rispondente agli interessi morali e materiali di per i motivi che seguono. Persona_1
Anzitutto, non essendo emerse significative problematicità rispetto ai genitori, nonostante l'iniziale accesa conflittualità tra gli stessi, si ritengono condivisibili le determinazioni delle parti in ordine ad affidamento condiviso con collocamento presso la madre e tempi di permanenza del minore con ciascun genitore, al fine di tutelare la serenità e la quotidianità di R_
5 , mantenendo le modalità con cui lo stesso ha sostanzialmente R_
vissuto dalla cessazione della convivenza dei genitori ad oggi.
Tale convincimento risulta rafforzato dalle conclusioni formulate dal Curatore speciale nella propria comparsa di costituzione del 14.10.2024. Dopo aver riportato dell'incontro con minore, avvenuto in data 25.9.2024 presso il proprio Studio, nel corso del quale “ è subito apparso a proprio agio, R_
vivace, spontaneo, non ha avuto difficoltà ad esprimersi in modo chiaro e comprensibile sin dall'inizio. (…) è sembrato un bambino sereno, molto intelligente e intuitivo, responsabile e più grande rispetto all'età anagrafica”
(cfr. pag. 6 comparsa costituzione Curatore), l'Avv. RIVA ha concluso chiedendo, in via principale, l'affidamento condiviso del minore, con collocamento materno e frequentazione padre-figlio come disposta con ordinanza del 12.04.2024, considerato che non sono stati ravvisate ragioni sufficienti per un diverso regime di affidamento, nonostante certo un grado di conflittualità tra i coniugi, che tuttavia “(…) è forse più legata alla regolamentazione delle questioni economiche ed alla dimostrazione delle reciproche inadempienze finalizzata all'addebito di responsabilità nella causazione della separazione, non tale dunque da poter irrimediabilmente compromettere la genitorialità ai fini dell'affidamento, rientrando dunque in una “normale” conflittualità che non impedirebbe l'affidamento condiviso del minore, non risultando oggettivamente pregiudizievole per lo stesso e non ponendo, allo stato, in pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psicofisico del figlio minore” (cfr. pag. 12 comparsa del Curatore). Tanto è vero se si considera che i genitori vivono separati di fatto dal 2020 e sino ad oggi hanno in concreto esercitato la genitorialità in modo condiviso, mantenendo comportamenti ed azioni inquadrabili in tale regime di affidamento, non essendo emerso, dagli atti e dall'istruttoria, che l'affidamento di all'altro Persona_1
genitore risulti contrario all'interesse dello stesso e non essendo state dedotte condotte pregiudizievoli del padre nei confronti del figlio, ad eccezione di una
6 modalità di frequentazione di con il padre, secondo cui - Persona_1
a detta della madre- quest'ultimo trascorrerebbe tutto il tempo con il minore presso l'abitazione della sua nuova compagna, di fatto imponendo al piccolo la frequentazione di costei e dei suoi figli minori. Tale circostanza, tuttavia, non è percepita come pregiudizievole da , che Persona_1
effettivamente ha smentito l'assunto della madre, sia in occasione dell'incontro con il Curatore (secondo cui “Ha riferito della R_
frequentazione con il padre, tempi e modalità con cui si incontrano e, del tutto spontaneamente, senza che la sottoscritta formulasse alcuna specifica domanda benché avesse in animo di farlo, ha parlato della sig.ra , Pt_2
ma soprattutto ha parlato dei di Lei figli, e , riferendo del Per_2 Per_3
“legame inseparabile” (testualmente) che lega a loro. ha R_ R_
descritto il legame con i due minori figli della compagna del padre, riferendo che sono “molto uniti”, “i migliori amici”, “gli unici che lo rispettano”. Alla domanda di spiegare meglio questo speciale legame, ha risposto di R_
avere in comune con i predetti minori “che non si prendono in giro tra di loro” ma, al contrario, di essere “presi in giro dagli altri ragazzi”, manifestando dunque, senza mezzi termini, di gradire la loro compagnia e frequentazione”. (cfr. pagg. 6 e 7 comparsa costituzione Curatore), che in occasione del suo ascolto davanti al Giudice (“Non ho problemi a frequentare la sig.ra ed i suoi figli di 10 ed 11 anni. Vado maggiormente Pt_2
d'accordo con quello più grande. Generalmente ci vediamo in uscite serale per pizza o altre attività e non passo le giornate da lei” (cfr. verbale udienza del 28.5.2024).
Nulla quaestio anche rispetto alla regolamentazione dei rapporti economici tra le parti.
Difatti, a fronte delle allegazioni e della documentazione dei coniugi, in ordine alle rispettive capacità economiche e disponibilità reddituali, l'importo concordato tra gli stessi a titolo di contributo al mantenimento ordinario del
7 figlio minore -corrispondente a quanto già disposto con l'ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. del 12.4.2024- appare congruo, tenuto conto in particolare dell'età del minore (nove anni), del reddito lavorativo del sig. CP_1
(pacificamente circa € 1.300,00 al netto della cessione del quinto) e della mancanza per lo stesso di spese di alloggio.
Il regime delle spese straordinarie va disciplinato come da dispositivo, con ripartizione al 50% delle spese straordinarie così come previste e regolamentate dal Protocollo di Lecco, mentre l'Assegno Unico verrà percepito integralmente dalla madre, stante l'accordo delle parti anche su questo punto.
Da ultimo, si dà atto che le parti hanno raggiunto un'intesa sull'effettuare richiesta di carta di identità per il minore valida per l'espatrio e sul poter disporre, ciascun genitore, dell'originale della carta d'identità del figlio, in caso di viaggi.
In conclusione, tenuto conto di quanto emerso nel corso dell'odierno giudizio e dell'accordo raggiunto tra i genitori, rispetto al quale il Curatore speciale nulla ha osservato all'udienza del 29.1.2025, non si rinvengono elementi o motivi tali da giustificare un assetto dei rapporti -sia personali che patrimoniali- diverso da quello richiesto dalle parti, auspicando un fattivo e proficuo prosieguo della collaborazione dei genitori nell'interesse di R_
.
[...]
4) Spese di lite. Le spese del presente procedimento devono essere integralmente compensate tra parte ricorrente e parte resistente, tenuto conto della natura del giudizio e dell'accordo raggiunto dalle stesse.
Al contrario, tenuto conto della necessità di nominare Curatore Speciale del minore, ex art. 473bis.8, comma I, lett. c) c.p.c., l'Avv. ANNA MARIA
RIVA, a causa della conflittualità tra le parti con possibile pregiudizio per il minore, le spese di lite rispetto al Curatore, quantificate come da dispositivo con esclusione della fase istruttoria in ragione del fatto che la nomina è stata
8 effettuata successivamente all'assunzione delle prove, devono essere poste solidalmente a carico delle parti. Dal momento che il figlio minore
[...]
ha ottenuto l'ammissione al patrocinio a spese dello Persona_1
Stato (come da provvedimento in atti), ai sensi dell'art. 133 del D.P.R.
115/2002, e Parte_1 Controparte_1
vanno condannati a pagare a favore dello Stato senza
[...]
diminuzione alla metà di cui all'art. 130 (vedi Cass. 19.1.2021 n. 777; Cass.
8.1.2020 n. 136; Cass.
3.1.2020 n. 19; Cass.
3.5.2019 n. 11590; Cass.
11.9.2018 n. 22017).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio di separazione personale proposto con ricorso da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
[...]
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
sposati a BE (LC) in data 28.10.2014, Controparte_1
matrimonio trascritto nel reg. atti di matrimonio dello Stato Civile del
Comune di BE, Anno 2014, n. 10, Parte II, Serie A, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile presso il Comune competente di provvedere alle annotazioni e agli adempimenti di legge;
DISPONE
1) l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio
[...]
nato a [...] in data [...], con collocamento Persona_1
prevalente del minore con la madre presso la di lei abitazione sita in
Valmadrera, via Verdi n. 2/a, ove la stessa attualmente risiede con il
9 figlio ovvero in altra abitazione ove la stessa dovesse trasferire in futuro la propria residenza;
2) che rispetto ai tempi di permanenza del minore con ciascun genitore:
- il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio , Persona_1
compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche del medesimo, a fine settimana alternati, dalle ore 15:30 del venerdì sino al lunedì mattina con accompagnamento presso l'istituto scolastico, oltre ad un giorno infrasettimanale (di regola il martedì), orientativamente dalle ore 16, cioè al termine delle lezioni scolastiche, sino alle 21:00 con accompagnamento presso la madre ed inoltre di un ulteriore pomeriggio infrasettimanale (giovedì) ogni 15 giorni, nella settimana in cui il weekend è di spettanza materna;
- “Con riferimento al giorno di frequentazione infrasettimanale, le parti concordano che questo possa essere modificato di mese in mese a seconda dei turni del sig. , previa comunicazione non oltre il CP_1
giorno 30 di ogni mese” (cfr. verbale udienza 28.5.2024)
- per quanto riguarda le vacanze natalizie, starà ad Persona_1
anni alterni dal 24 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al
6 gennaio (compreso) con l'altro genitore;
- nel corso delle vacanze pasquali, trascorrerà tre Persona_1
giorni con ciascun genitore, alternando di anno in anno il giorno di
Pasqua;
- in generale, i giorni di vacanza del minore verranno alternati fra i genitori;
- durante le vacanze estive, trascorrerà con Persona_1
ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, previo accordo fra i genitori entro il 31 maggio di ciascun anno;
3) l'obbligo a carico di di versare, Controparte_1
entro il giorno 10 di ogni mese, a a titolo Parte_1
10 di contributo al mantenimento ordinario del figlio, l'importo mensile di
€ 450,00, cui va aggiunta, la rivalutazione monetaria con cadenza annuale da calcolare in base agli indici ISTAT ex costo vita e con rinuncia integrale della madre al pregresso;
4) la ripartizione tra i genitori al 50% delle spese straordinarie, regolamentate secondo i criteri stabiliti nel Protocollo in uso presso questo Tribunale e che di seguito si riporta:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante.
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto
11 dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto.
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre
- scuola e dopo - scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e /o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
- Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in
12 caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
- La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno).
5) l'attribuzione, direttamente e per intero, a Parte_1
dell'Assegno Unico spettante per il figlio;
Persona_1
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite tra parte ricorrente e parte resistente;
CONDANNA
e a Parte_1 Controparte_1
rifondere le spese legali per la difesa del Curatore speciale del minore liquidate in € 3.200,00 per compensi Persona_1
professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi professionali, IVA e CPA, come per legge, disponendone il pagamento in favore dello Stato stante l'ammissione in via anticipata e provvisoria del minore all'istituto del gratuito patrocinio;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio del 20.3.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dario Colasanti Marco Tremolada
13