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Sentenza 4 gennaio 2025
Sentenza 4 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 04/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 7885/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Terza Sezione Civile, nella persona del Giudice monocratico, dott. Francesco Ambrosio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. 7885/2023 promossa
DA
C.F.: ), in persona del Curatore dott. Parte_1 P.IVA_1
autorizzato con decreto del Giudice Delegato del 9.10.2023, Parte_2
rappresentato e difeso dagli avv. Jacopo Rapisarda (C.F.: ) e C.F._1
(C.F.: ) Parte_3 C.F._2
attore
CONTRO
(C.F.: ), con sede legale in Carate Brianza (MB), via CP_1 P.IVA_2
Rivera n. 89, rappresentata e difesa dall'avv. Danilo Delia (C.F.:
) C.F._3
convenuta
Conclusioni delle parti
Nell'interesse del Parte_1
“Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, voglia l'Ill.mo Tribunale di Monza così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
- previe tutte le declaratorie e gli accertamenti del caso, accertare e dichiarare revocato ex articolo 67 comma 2 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, il pagamento della somma di Euro 26.080,59, effettuato da e meglio indicato nell'atto di Parte_1
citazione, in favore di o quella maggiore o minore somma che risulterà CP_1
dovuta in corso di causa;
- per l'effetto condannare alla restituzione in favore del CP_1 Parte_1
della somma di Euro 26.080,59 o quella maggiore o minore somma che
[...] risulterà dovuta in corso di causa;
ciò oltre agli interessi dovuti per legge e alla rivalutazione monetaria dalla data del dovuto sino alla restituzione effettiva;
- in ogni caso, condannare parte convenuta alla rifusione in favore del Parte_1 delle spese e compensi professionali di causa oltre accessori di legge”.
[...]
Nell'interesse di CP_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accogliere le seguenti conclusioni:
1) Accertare e dichiarare, per tutte le ragioni espresse in atti, l'infondatezza delle pretese economiche di parte attrice, per mancata sussistenza della scientia decoctionis in capo a e dichiarando, ove occorra, che i pagamenti CP_1
oggetto di lite sono stati fatti nei “termini d'uso”, conseguentemente e per l'effetto rigettare le domande avversarie con qualsivoglia statuizione.
2) Con vittoria di spese e compensi di causa, da maggiorarsi di Cassa Avvocati, Iva
e Spese Generali, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, il ha convenuto Parte_1 in giudizio ed ha domandato ai sensi dell'art. 67, comma 2, l.fall. la revoca CP_1 del pagamento di € 26.080,59 effettuato dalla in bonis in favore di Parte_1 CP_1
in data 1.4.2019, con conseguente condanna della parte convenuta alla
[...]
restituzione di tale importo.
2. Il ha esposto: Parte_1
• che, con sentenza del 30.10.2020, il Tribunale di Monza ha dichiarato il fallimento della Parte_1
• che la sentenza di fallimento era stata preceduta dalla declaratoria di inammissibilità della domanda di omologazione del concordato preventivo presentata in data 16.7.2019 ai sensi dell'art. 161, comma sesto, l.fall.;
• che, in data 1.4.2019, la in bonis aveva effettuato in favore della Parte_1 CP_1 un pagamento di € 26.080,59, mediante bonifico avente la causale
[...]
“pagamenti D.I. 5494/2018 del 23/11/2018 – BeVsrl”;
• che tale pagamento sarebbe revocabile ai sensi dell'art. 67, comma secondo, l.fall., in quanto:
➢ effettuato nel cd. “periodo sospetto”, ossia nel semestre antecedente al deposito della domanda prenotativa di concordato preventivo;
➢ il creditore, nel momento in cui ha ricevuto il pagamento, era consapevole dello stato di insolvenza in cui si trovava la debitrice, atteso che:
(i) il pagamento è stato ricevuto solo in seguito all'ottenimento di un decreto ingiuntivo relativo a molteplici fatture, anche di modesta entità, rimaste insolute da parecchio tempo, nonché a seguito dell'avvio di una procedura esecutiva presso terzi;
(ii) nel ricorso monitorio depositato da quest'ultima precisava CP_1 che nell'estate del 2018, aveva domandato una proroga del Parte_1
pagamento dovuto;
(iii) alla data di ricezione del pagamento, risultava iscritta sui beni immobili della una ipoteca giudiziale ed erano stati emessi nei Parte_1
suoi confronti molteplici decreti ingiuntivi.
3. In data 8.2.2024 si è costituita in giudizio la quale ha domandato il CP_1 rigetto della domanda in ragione dell'insussistenza del requisito della cd. scientia decoctionis, oltre che in ragione del fatto che il pagamento sarebbe stato effettuato secondo i termini d'uso.
A tal riguardo, la convenuta ha esposto che lo stato di insolvenza in cui si trovava la non poteva esserle noto in quanto: Parte_1
• la società debitrice appariva molto solida, atteso che nel 2018 aveva effettuato una grande campagna pubblicitaria tesa ad ampliare la propria clientela e che tale pubblicità si era protratta anche dopo l'effettuazione del pagamento in favore della la società aveva inoltre deliberato un aumento del capitale sociale per CP_1
l'importo di € 290.000;
• l'effettuazione dei pagamenti in ritardo rispetto alle scadenze previste costituiva un modus operandi della atteso che anche le due fatture già emesse nei Parte_1
suoi confronti erano state pagate in ritardo. Segnatamente, la fattura n. 416 del
2017, scadente il 24.11.2017 ed avente ad oggetto un importo di € 8.662, venne pagata il 27.11.2017, mentre la fattura n. 499, avente ad oggetto un importo di €
34.648, da pagarsi in due rate di pari importo, di cui la prima scadente in data
28.2.2018, venne pagata per metà in data 6.4.2018. Il pagamento oggetto del presente giudizio, pertanto, dovrebbe in ogni caso considerarsi effettuato “nei termini d'uso” ai sensi dell'art. 67, comma terzo, lett. a), l.fall.;
• la società in quel periodo aveva aperto nuovi punti vendita a Cinisello Balsamo, in via Fulvio Testi n. 172, a Corsico, in via Italia nn. 17/19, e a Bergamo;
• l'importo di € 26.080,59 rappresentava, infatti, il corrispettivo per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione del punto vendita di Corsico;
• anche i lavori di ristrutturazione del punto vendita di Cinisello Balsamo erano stati pagati dalla la quale aveva compensato il relativo esborso con gli Parte_1 importi dovuti a titolo di canone di locazione alla proprietaria dell'immobile
[...]
Controparte_2
• il pignoramento presso terzi non è stato neanche iscritto a ruolo, in quanto subito dopo la notifica del pignoramento aveva pagato l'intero importo in Parte_1 un'unica soluzione, ancor prima che la banca bloccasse il conto corrente;
• l'avvenuta iscrizione ipotecaria sugli immobili di proprietà della non Parte_1
era nota, in quanto la si era limitata a notificare un pignoramento presso CP_1
terzi, senza effettuare alcuna ispezione ipotecaria.
4. Nella memoria di cui all'art. 171-ter n. 1 c.p.c. il ha rilevato, in Parte_1
particolare, che:
• mentre le fatture n. 416 e 499 erano state pagate rispettivamente con un ritardo di tre e di circa trenta giorni, le fatture oggetto del pagamento effettuato in data
1.4.2019 erano scadute da diversi mesi.
Segnatamente:
➢ la fattura n. 499/2017 (per il restante importo di € 17.324) avrebbe dovuto esser saldata da entro il 31.3.2018; Parte_1
➢ le fatture n. 54/2018 (di complessivi € 1.830), n. 55/2018 (di complessivi
€ 3675,86) e 56/2018 (di complessivi € 732) avrebbero tutte dovuto esser pagate da per il 50%, il 30.4.2018 e, per il residuo 50%, il Parte_1
31.5.2018;
➢ la fattura n. 191/2018 (di complessivi € 424,90) avrebbe dovuto esser pagata da per il 50%, il 30.6.2018 e, per il residuo 50%, il Parte_1
31.7.2018;
• il pagamento non era stato effettuato immediatamente dopo la notifica del decreto ingiuntivo, bensì dopo quasi tre mesi, e dopo che era trascorso un mese dalla notifica del pignoramento presso terzi;
• le aperture dei nuovi punti vendita erano avvenute nel 2017, ossia quasi due anni prima della ricezione del pagamento;
• la circostanza che la avesse compensato gli esborsi per l'effettuazione Parte_1
dei lavori relativi al punto vendita di Cinisello Balsamo con quanto dovuto a titolo di canoni di locazione costituiva ulteriore elemento sintomatico dello stato di insolvenza in cui si trovava la debitrice.
5. Nella memoria di cui all'art. 171-ter n. 2 c.p.c. ha invece ribadito che CP_1
aveva effettuato tutti i pagamenti in ritardo, di talché tale circostanza non Parte_1
potrebbe considerarsi sintomatica della conoscenza dello stato di insolvenza;
inoltre,
a sostegno dell'impossibilità di percepire lo stato di insolvenza in cui si trovava la società, ha rilevato il pagamento era stato effettuato prima ancora che CP_1
venisse iscritto a ruolo il pignoramento presso terzi, e con danari diversi rispetto a quelli oggetto del pignoramento.
6. Tale ultima affermazione è stata contestata dal nella memoria n. 3, in Parte_1 quanto la stessa risulterebbe contraddittoria rispetto all'affermazione contenuta nella comparsa di costituzione e risposta, secondo cui “il pagamento del dovuto fu fatto…ben prima che la banca bloccasse il conto della debitrice”.
7. Nella propria memoria n. 3 ha formulato istanza di ammissione della CP_1 prova testimoniale, chiedendo l'audizione dell'arch. con riferimento: Persona_1
(i) alla circostanza che egli presentò la come una azienda solida e in Parte_1
crescita; (ii) alla circostanza che dal 2018 al dicembre 2020 veniva effettuata sui social network la pubblicità dell'attività svolta da (iii) alla circostanza Parte_1 dell'avvenuta apertura di nuovi punti vendita.
8. All'udienza del 18.4.2024 il ha contestato la tardività dell'istanza Parte_1
istruttoria formulata da la quale ha invece ribadito la tempestività della CP_1
stessa in quanto si trattava di capi formulati a prova contraria.
Con ordinanza riservata del 13.5.2024, il Giudice ha rigettato le istanze istruttorie formulate da ed ha assegnato i termini di cui all'art. 189 c.p.c. CP_1
9. Nelle comparse conclusionali e nelle memorie di replica le parti hanno ripercorso le argomentazioni già svolte nei precedenti atti ed all'udienza del 5.12.2024 la causa
è stata trattenuta in decisione.
***
10. La domanda formulata dal è fondata in quanto sussistono Parte_1
tutti i presupposti per la revocatoria fallimentare dei pagamenti di debiti liquidi ed esigibili previsti dall'art. 67, comma secondo, l.fall.
Detta disposizione prevede, anzitutto, uno stringente requisito temporale, in quanto i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili possono essere revocati unicamente quando gli stessi siano stati effettuati nei sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento. Qualora, tuttavia, la dichiarazione di fallimento sia intervenuta successivamente alla proposizione di una domanda di concordato preventivo, il termine semestrale decorre a partire dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese, secondo quanto previsto dall'art. 69-bis l.fall.
L'ulteriore elemento di fattispecie delineato dall'art. 67, comma 2, l.fall. è rappresentato dalla cd. scientia decoctionis, ossia dalla conoscenza, in capo a chi ha ricevuto il pagamento, dello stato di insolvenza in cui versava in quel momento il debitore.
Con riguardo al requisito della scientia decoctionis – la cui sussistenza deve essere provata dal Curatore – la giurisprudenza di legittimità è consolidata nell'affermare che “la conoscenza dello stato d'insolvenza deve essere effettiva, e non meramente potenziale, potendosi tuttavia la relativa dimostrazione basare anche su elementi indiziari caratterizzati dagli ordinari requisiti della gravità, precisione e concordanza, in applicazione del disposto degli articoli 2727 e 2729 cod. civ., i quali conducono a ritenere che il terzo, facendo uso della sua normale prudenza ed avvedutezza (..) non possa non aver percepito i sintomi rivelatori dello stato di decozione del debitore” (in tal senso, ex multis, Cass. Civ. 18196/2012); inoltre “la certezza logica dell'esistenza di tale stato soggettivo (vertendosi in tema di prova indiziaria e non diretta) può legittimamente dirsi acquisita non quando sia provata la conoscenza effettiva, da parte di quello specifico creditore, dello stato di decozione dell'impresa (…), né quando tale conoscenza possa ravvisarsi con riferimento ad una figura di contraente astratto (..), bensì quando la probabilità della "scientia decoctionis" trovi il suo fondamento nei presupposti e nelle condizioni
(..)nelle quali si sia concretamente trovato ad operare (..) il creditore del fallito”
(Cass. Civ. 6686/2012).
Il giudice, pertanto, è tenuto innanzitutto a selezionare analiticamente gli elementi indiziari provvisti di potenziale efficacia probatoria, e successivamente a sottoporli ad una valutazione complessiva, volta ad accertarne la concordanza, in modo tale da appurare se la loro combinazione risulti idonea ad integrare una valida prova presuntiva (in tal senso Cass. Civ. 29257/2019).
In presenza dei presupposti sinora delineati, il pagamento di un debito liquido ed esigibile deve essere revocato, salvo che si configuri una delle fattispecie di esenzione dalla revocatoria delineate dall'art. 67, comma terzo, l.fall. Tra queste assume particolare rilievo nella vicenda in esame, in quanto espressamente richiamata dalla convenuta, la fattispecie di esenzione prevista dalla lett. a) con riguardo ai “pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso”.
Con riguardo a tale disposizione, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che
“l'interpretazione dell'art. 67, comma 3, lett. a), l.fall. è nel senso che non sono revocabili quei pagamenti i quali, pur avvenuti oltre i tempi contrattualmente previsti, siano stati, anche per comportamenti di fatto, eseguiti ed accettati in termini diversi, nell'ambito di plurimi adempimenti con le nuove caratteristiche, evidenziatesi già in epoca anteriore a quelli in discorso, i quali, pertanto, non possono più ritenersi pagamenti eseguiti "in ritardo", ossia inesatti adempimenti, ma divengono esatti adempimenti;
l'onere della prova di tale situazione è, ai sensi dell'art. 2697 c.c., in capo all'accipiens” (Cass. Civ. 27939/2020).
11. Tanto premesso, occorre anzitutto rilevare che, nella vicenda in esame, non costituiscono oggetto di contestazione:
• la circostanza che in data 1.4.2019 ha ricevuto dalla in bonis CP_1 Parte_1 il pagamento di € 26.080,59, avente ad oggetto le somme dovute in forza del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 5494/2018 emesso dal Tribunale di Monza in data 13.11.2018;
• la circostanza che tale pagamento sia stato effettuato nei sei mesi anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di concordato preventivo, avvenuta in data 18.7.2019 (cfr. visura storica di doc. 3 di parte attrice). Parte_1
Occorre pertanto verificare se possa ritenersi dimostrata la cd. scientia decoctionis in capo alla convenuta, nonché la configurabilità di una delle fattispecie di esenzione dalla revocatoria previste dall'art. 67, terzo comma, l.fall., ed in particolare quella prevista dalla lett. a).
Con riguardo alla sussistenza del requisito della scientia decoctionis, alla luce dei principi di diritto sopra richiamati, si osserva quanto segue.
In primo luogo, deve rilevarsi che il pagamento ricevuto in data 1.4.2019 aveva ad oggetto gli importi dovuti in forza delle fatture poste alla base del ricorso monitorio depositato da in data 19.10.2018 (doc. 6 di parte attrice). CP_1
Dall'esame di tale ricorso emerge che non aveva provveduto al pagamento Parte_1
delle seguenti fatture: • fattura n. 499 del 31.12.2017 emessa per complessivi € 34.648, di cui ancora dovuti € 17.324;
• fattura n. 54 del 28.2.2018, interamente insoluta per complessivi € 1.830;
• fattura n. 55 del 28.2.2018, interamente insoluta per complessivi € 3.675,86;
• fattura n. 56 del 28.2.2018, interamente insoluta per complessivi € 732,00
• fattura n. 191 del 30.4.2018, interamente insoluta per complessivi € 424,90.
Considerato che, come si afferma nel ricorso monitorio, tali fatture dovevano essere pagate entro novanta giorni, i pagamenti avrebbero dovuto essere effettuati rispettivamente entro il 31.3.2018 (per la fattura n. 499), il 28.5.2018 (per le fatture nn. 54, 55 e 56) ed il 30.7.2018 (per la fattura n. 191).
L'intero debito, tuttavia, è stato saldato solamente in data 1.4.2019, ossia oltre nove mesi dalla scadenza dell'ultima fattura, e solo in seguito all'ottenimento di un decreto ingiuntivo e alla notifica di un atto di precetto (avvenuta in data 2.1.2019) e di un pignoramento presso terzi.
Emerge altresì, dalla corrispondenza intercorsa tra le parti (doc. 19 e 20 di parte attrice), che prima di depositare il ricorso monitorio aveva in più occasioni CP_1
sollecitato il pagamento e che in data 6.6.2018 aveva risposto: “ci Parte_1
scusiamo per il mancato pagamento del vostro scaduto, ma purtroppo tutta una serie di problemi ci hanno portato ad avere ritardi nei pagamenti concordati. Ben capiamo che questo non risolve il fatto che non abbiamo ancora provveduto al saldo dello scoperto, ma purtroppo abbiamo davvero necessità di altro tempo per poter saldare
l'ultima rata della fattura n. 499. Vi chiediamo, quindi, se è possibile, di spostare il saldo di quanto scaduto alla prima settimana di luglio, se così non fosse in questo momento non sappiamo darvi una data certa per il pagamento”.
pertanto, quantomeno a far data dal 6.6.2018 era a conoscenza del fatto CP_1
che il ritardo nei pagamenti non fosse dovuto ad un modus operandi della società debitrice, bensì al verificarsi di una serie di problematiche concernenti tale società.
Orbene, dall'esame complessivo degli elementi indiziari sin qui richiamati (ossia: rilevante ritardo nell'effettuazione dei pagamenti;
espressa dichiarazione della debitrice di non essere in grado di adempiere tempestivamente;
pagamento ricevuto soltanto in seguito all'ottenimento di un decreto ingiuntivo e della notifica di un atto di precetto e di pignoramento presso terzi) deve ritenersi in via presuntiva che, nel momento in cui ha ricevuto il pagamento, fosse consapevole dello stato CP_1
di insolvenza in cui si trovava la debitrice. 12. Deve invece escludersi la rilevanza probatoria degli elementi addotti da CP_1
al fine di escludere la sussistenza della scientia decoctionis.
[...]
In particolare, non può condividersi la prospettazione secondo cui il ritardo nei pagamenti non rappresenterebbe un elemento sintomatico di uno stato di insolvenza, bensì un semplice modus operandi della debitrice.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, infatti, non risulta affatto dimostrato che fosse solita pagare con rilevante ritardo le fatture emesse Parte_1
nei suoi confronti, dato che le pregresse fatture erano state pagate con un ritardo di soli tre giorni (fattura n. 416 del 2017) e di circa sessanta giorni (fattura n. 499), ossia con un ritardo sensibilmente inferiore rispetto a quello oggetto delle fatture poste alla base del ricorso monitorio.
Deve altresì escludersi che possa assumere rilievo, ai fini dell'esclusione della scientia decoctionis, l'apertura di nuovi punti vendita e la pubblicità dell'attività svolta: tali circostanze, invero, lungi dall'escludere l'apparenza di uno stato di decozione, ne confermano in realtà la sussistenza, essendo del tutto inverosimile che una società di tali dimensioni scelga deliberatamente di non pagare un importo modesto come quello dovuto a costringendo quest'ultima ad agire in via CP_1
monitoria ed a notificare gli atti di precetto e pignoramento. La spiegazione più probabile del ritardato pagamento, pertanto, non poteva che ravvisarsi nello stato di insolvenza in cui versava la società.
Deve infine escludersi la configurabilità della fattispecie di esenzione dalla revocatoria relativa ai pagamenti effettuati nei “termini d'uso”: è sufficiente al riguardo richiamare quanto sopra osservato, ossia che il pagamento con un ritardo così rilevante non costituiva affatto una prassi invalsa tra le parti, dato che i precedenti ritardi nei pagamenti avevano avuto una durata sensibilmente inferiore.
13. Alla luce di quanto esposto, sussistendo i presupposti oggettivi e soggettivi dell'azione revocatoria fallimentare, deve essere revocato il pagamento di €
26.080,59 effettuato dalla in favore di in data 1.4.2019 e, per Parte_1 CP_1
l'effetto, quest'ultima deve essere condannata alla restituzione di tale importo.
Devono altresì essere corrisposti al gli interessi al tasso legale decorrenti Parte_1
dalla data dell'introduzione del giudizio (30.10.2023), mentre deve essere rigettata la domanda concernente la rivalutazione monetaria, in conformità al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “l'obbligazione restitutoria dell'accipiens soccombente in revocatoria ha natura di debito di valuta e non di valore, atteso che l'atto posto in essere dal fallito è originariamente lecito
e la sua inefficacia sopravviene solo in esito alla sentenza di accoglimento della revocatoria, che ha natura costitutiva;
ne consegue che gli interessi sulla somma da restituire decorrono dalla data della domanda giudiziale e che il risarcimento del maggior danno conseguente al ritardo con cui sia stata restituita la somma di denaro oggetto della revocatoria spetta solo nel caso in cui l'attore alleghi specificamente tale danno e dimostri di averlo subito”, il che non è avvenuto nel caso di specie (in tal senso Cass. Civ. 12736/2011).
14. In applicazione del principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., CP_1
deve essere condannata al pagamento delle spese del presente giudizio in favore del liquidate come in dispositivo. Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa introdotta con atto di citazione notificato in data 30.10.2023 dal ei confronti di così provvede: Parte_1 CP_1
1. Revoca il pagamento di € 26.080,59 effettuato da n favore di Parte_1 CP_1
in data 1.4.2019.
[...]
2. Per l'effetto, condanna l pagamento, in favore del CP_1 Parte_1
dell'importo di € 26.080,59 oltre interessi legali dalla data della notifica
[...]
dell'atto di citazione (30.10.2023) al saldo.
3. Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore del CP_1 che si liquidano in € 4.411 oltre al 15% per spese Parte_1
generali, IVA (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A., ed € 545 per esborsi.
Così deciso in Monza, il 4 gennaio 2025.
Il Giudice
Francesco Ambrosio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Terza Sezione Civile, nella persona del Giudice monocratico, dott. Francesco Ambrosio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. 7885/2023 promossa
DA
C.F.: ), in persona del Curatore dott. Parte_1 P.IVA_1
autorizzato con decreto del Giudice Delegato del 9.10.2023, Parte_2
rappresentato e difeso dagli avv. Jacopo Rapisarda (C.F.: ) e C.F._1
(C.F.: ) Parte_3 C.F._2
attore
CONTRO
(C.F.: ), con sede legale in Carate Brianza (MB), via CP_1 P.IVA_2
Rivera n. 89, rappresentata e difesa dall'avv. Danilo Delia (C.F.:
) C.F._3
convenuta
Conclusioni delle parti
Nell'interesse del Parte_1
“Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, voglia l'Ill.mo Tribunale di Monza così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
- previe tutte le declaratorie e gli accertamenti del caso, accertare e dichiarare revocato ex articolo 67 comma 2 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, il pagamento della somma di Euro 26.080,59, effettuato da e meglio indicato nell'atto di Parte_1
citazione, in favore di o quella maggiore o minore somma che risulterà CP_1
dovuta in corso di causa;
- per l'effetto condannare alla restituzione in favore del CP_1 Parte_1
della somma di Euro 26.080,59 o quella maggiore o minore somma che
[...] risulterà dovuta in corso di causa;
ciò oltre agli interessi dovuti per legge e alla rivalutazione monetaria dalla data del dovuto sino alla restituzione effettiva;
- in ogni caso, condannare parte convenuta alla rifusione in favore del Parte_1 delle spese e compensi professionali di causa oltre accessori di legge”.
[...]
Nell'interesse di CP_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accogliere le seguenti conclusioni:
1) Accertare e dichiarare, per tutte le ragioni espresse in atti, l'infondatezza delle pretese economiche di parte attrice, per mancata sussistenza della scientia decoctionis in capo a e dichiarando, ove occorra, che i pagamenti CP_1
oggetto di lite sono stati fatti nei “termini d'uso”, conseguentemente e per l'effetto rigettare le domande avversarie con qualsivoglia statuizione.
2) Con vittoria di spese e compensi di causa, da maggiorarsi di Cassa Avvocati, Iva
e Spese Generali, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, il ha convenuto Parte_1 in giudizio ed ha domandato ai sensi dell'art. 67, comma 2, l.fall. la revoca CP_1 del pagamento di € 26.080,59 effettuato dalla in bonis in favore di Parte_1 CP_1
in data 1.4.2019, con conseguente condanna della parte convenuta alla
[...]
restituzione di tale importo.
2. Il ha esposto: Parte_1
• che, con sentenza del 30.10.2020, il Tribunale di Monza ha dichiarato il fallimento della Parte_1
• che la sentenza di fallimento era stata preceduta dalla declaratoria di inammissibilità della domanda di omologazione del concordato preventivo presentata in data 16.7.2019 ai sensi dell'art. 161, comma sesto, l.fall.;
• che, in data 1.4.2019, la in bonis aveva effettuato in favore della Parte_1 CP_1 un pagamento di € 26.080,59, mediante bonifico avente la causale
[...]
“pagamenti D.I. 5494/2018 del 23/11/2018 – BeVsrl”;
• che tale pagamento sarebbe revocabile ai sensi dell'art. 67, comma secondo, l.fall., in quanto:
➢ effettuato nel cd. “periodo sospetto”, ossia nel semestre antecedente al deposito della domanda prenotativa di concordato preventivo;
➢ il creditore, nel momento in cui ha ricevuto il pagamento, era consapevole dello stato di insolvenza in cui si trovava la debitrice, atteso che:
(i) il pagamento è stato ricevuto solo in seguito all'ottenimento di un decreto ingiuntivo relativo a molteplici fatture, anche di modesta entità, rimaste insolute da parecchio tempo, nonché a seguito dell'avvio di una procedura esecutiva presso terzi;
(ii) nel ricorso monitorio depositato da quest'ultima precisava CP_1 che nell'estate del 2018, aveva domandato una proroga del Parte_1
pagamento dovuto;
(iii) alla data di ricezione del pagamento, risultava iscritta sui beni immobili della una ipoteca giudiziale ed erano stati emessi nei Parte_1
suoi confronti molteplici decreti ingiuntivi.
3. In data 8.2.2024 si è costituita in giudizio la quale ha domandato il CP_1 rigetto della domanda in ragione dell'insussistenza del requisito della cd. scientia decoctionis, oltre che in ragione del fatto che il pagamento sarebbe stato effettuato secondo i termini d'uso.
A tal riguardo, la convenuta ha esposto che lo stato di insolvenza in cui si trovava la non poteva esserle noto in quanto: Parte_1
• la società debitrice appariva molto solida, atteso che nel 2018 aveva effettuato una grande campagna pubblicitaria tesa ad ampliare la propria clientela e che tale pubblicità si era protratta anche dopo l'effettuazione del pagamento in favore della la società aveva inoltre deliberato un aumento del capitale sociale per CP_1
l'importo di € 290.000;
• l'effettuazione dei pagamenti in ritardo rispetto alle scadenze previste costituiva un modus operandi della atteso che anche le due fatture già emesse nei Parte_1
suoi confronti erano state pagate in ritardo. Segnatamente, la fattura n. 416 del
2017, scadente il 24.11.2017 ed avente ad oggetto un importo di € 8.662, venne pagata il 27.11.2017, mentre la fattura n. 499, avente ad oggetto un importo di €
34.648, da pagarsi in due rate di pari importo, di cui la prima scadente in data
28.2.2018, venne pagata per metà in data 6.4.2018. Il pagamento oggetto del presente giudizio, pertanto, dovrebbe in ogni caso considerarsi effettuato “nei termini d'uso” ai sensi dell'art. 67, comma terzo, lett. a), l.fall.;
• la società in quel periodo aveva aperto nuovi punti vendita a Cinisello Balsamo, in via Fulvio Testi n. 172, a Corsico, in via Italia nn. 17/19, e a Bergamo;
• l'importo di € 26.080,59 rappresentava, infatti, il corrispettivo per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione del punto vendita di Corsico;
• anche i lavori di ristrutturazione del punto vendita di Cinisello Balsamo erano stati pagati dalla la quale aveva compensato il relativo esborso con gli Parte_1 importi dovuti a titolo di canone di locazione alla proprietaria dell'immobile
[...]
Controparte_2
• il pignoramento presso terzi non è stato neanche iscritto a ruolo, in quanto subito dopo la notifica del pignoramento aveva pagato l'intero importo in Parte_1 un'unica soluzione, ancor prima che la banca bloccasse il conto corrente;
• l'avvenuta iscrizione ipotecaria sugli immobili di proprietà della non Parte_1
era nota, in quanto la si era limitata a notificare un pignoramento presso CP_1
terzi, senza effettuare alcuna ispezione ipotecaria.
4. Nella memoria di cui all'art. 171-ter n. 1 c.p.c. il ha rilevato, in Parte_1
particolare, che:
• mentre le fatture n. 416 e 499 erano state pagate rispettivamente con un ritardo di tre e di circa trenta giorni, le fatture oggetto del pagamento effettuato in data
1.4.2019 erano scadute da diversi mesi.
Segnatamente:
➢ la fattura n. 499/2017 (per il restante importo di € 17.324) avrebbe dovuto esser saldata da entro il 31.3.2018; Parte_1
➢ le fatture n. 54/2018 (di complessivi € 1.830), n. 55/2018 (di complessivi
€ 3675,86) e 56/2018 (di complessivi € 732) avrebbero tutte dovuto esser pagate da per il 50%, il 30.4.2018 e, per il residuo 50%, il Parte_1
31.5.2018;
➢ la fattura n. 191/2018 (di complessivi € 424,90) avrebbe dovuto esser pagata da per il 50%, il 30.6.2018 e, per il residuo 50%, il Parte_1
31.7.2018;
• il pagamento non era stato effettuato immediatamente dopo la notifica del decreto ingiuntivo, bensì dopo quasi tre mesi, e dopo che era trascorso un mese dalla notifica del pignoramento presso terzi;
• le aperture dei nuovi punti vendita erano avvenute nel 2017, ossia quasi due anni prima della ricezione del pagamento;
• la circostanza che la avesse compensato gli esborsi per l'effettuazione Parte_1
dei lavori relativi al punto vendita di Cinisello Balsamo con quanto dovuto a titolo di canoni di locazione costituiva ulteriore elemento sintomatico dello stato di insolvenza in cui si trovava la debitrice.
5. Nella memoria di cui all'art. 171-ter n. 2 c.p.c. ha invece ribadito che CP_1
aveva effettuato tutti i pagamenti in ritardo, di talché tale circostanza non Parte_1
potrebbe considerarsi sintomatica della conoscenza dello stato di insolvenza;
inoltre,
a sostegno dell'impossibilità di percepire lo stato di insolvenza in cui si trovava la società, ha rilevato il pagamento era stato effettuato prima ancora che CP_1
venisse iscritto a ruolo il pignoramento presso terzi, e con danari diversi rispetto a quelli oggetto del pignoramento.
6. Tale ultima affermazione è stata contestata dal nella memoria n. 3, in Parte_1 quanto la stessa risulterebbe contraddittoria rispetto all'affermazione contenuta nella comparsa di costituzione e risposta, secondo cui “il pagamento del dovuto fu fatto…ben prima che la banca bloccasse il conto della debitrice”.
7. Nella propria memoria n. 3 ha formulato istanza di ammissione della CP_1 prova testimoniale, chiedendo l'audizione dell'arch. con riferimento: Persona_1
(i) alla circostanza che egli presentò la come una azienda solida e in Parte_1
crescita; (ii) alla circostanza che dal 2018 al dicembre 2020 veniva effettuata sui social network la pubblicità dell'attività svolta da (iii) alla circostanza Parte_1 dell'avvenuta apertura di nuovi punti vendita.
8. All'udienza del 18.4.2024 il ha contestato la tardività dell'istanza Parte_1
istruttoria formulata da la quale ha invece ribadito la tempestività della CP_1
stessa in quanto si trattava di capi formulati a prova contraria.
Con ordinanza riservata del 13.5.2024, il Giudice ha rigettato le istanze istruttorie formulate da ed ha assegnato i termini di cui all'art. 189 c.p.c. CP_1
9. Nelle comparse conclusionali e nelle memorie di replica le parti hanno ripercorso le argomentazioni già svolte nei precedenti atti ed all'udienza del 5.12.2024 la causa
è stata trattenuta in decisione.
***
10. La domanda formulata dal è fondata in quanto sussistono Parte_1
tutti i presupposti per la revocatoria fallimentare dei pagamenti di debiti liquidi ed esigibili previsti dall'art. 67, comma secondo, l.fall.
Detta disposizione prevede, anzitutto, uno stringente requisito temporale, in quanto i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili possono essere revocati unicamente quando gli stessi siano stati effettuati nei sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento. Qualora, tuttavia, la dichiarazione di fallimento sia intervenuta successivamente alla proposizione di una domanda di concordato preventivo, il termine semestrale decorre a partire dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese, secondo quanto previsto dall'art. 69-bis l.fall.
L'ulteriore elemento di fattispecie delineato dall'art. 67, comma 2, l.fall. è rappresentato dalla cd. scientia decoctionis, ossia dalla conoscenza, in capo a chi ha ricevuto il pagamento, dello stato di insolvenza in cui versava in quel momento il debitore.
Con riguardo al requisito della scientia decoctionis – la cui sussistenza deve essere provata dal Curatore – la giurisprudenza di legittimità è consolidata nell'affermare che “la conoscenza dello stato d'insolvenza deve essere effettiva, e non meramente potenziale, potendosi tuttavia la relativa dimostrazione basare anche su elementi indiziari caratterizzati dagli ordinari requisiti della gravità, precisione e concordanza, in applicazione del disposto degli articoli 2727 e 2729 cod. civ., i quali conducono a ritenere che il terzo, facendo uso della sua normale prudenza ed avvedutezza (..) non possa non aver percepito i sintomi rivelatori dello stato di decozione del debitore” (in tal senso, ex multis, Cass. Civ. 18196/2012); inoltre “la certezza logica dell'esistenza di tale stato soggettivo (vertendosi in tema di prova indiziaria e non diretta) può legittimamente dirsi acquisita non quando sia provata la conoscenza effettiva, da parte di quello specifico creditore, dello stato di decozione dell'impresa (…), né quando tale conoscenza possa ravvisarsi con riferimento ad una figura di contraente astratto (..), bensì quando la probabilità della "scientia decoctionis" trovi il suo fondamento nei presupposti e nelle condizioni
(..)nelle quali si sia concretamente trovato ad operare (..) il creditore del fallito”
(Cass. Civ. 6686/2012).
Il giudice, pertanto, è tenuto innanzitutto a selezionare analiticamente gli elementi indiziari provvisti di potenziale efficacia probatoria, e successivamente a sottoporli ad una valutazione complessiva, volta ad accertarne la concordanza, in modo tale da appurare se la loro combinazione risulti idonea ad integrare una valida prova presuntiva (in tal senso Cass. Civ. 29257/2019).
In presenza dei presupposti sinora delineati, il pagamento di un debito liquido ed esigibile deve essere revocato, salvo che si configuri una delle fattispecie di esenzione dalla revocatoria delineate dall'art. 67, comma terzo, l.fall. Tra queste assume particolare rilievo nella vicenda in esame, in quanto espressamente richiamata dalla convenuta, la fattispecie di esenzione prevista dalla lett. a) con riguardo ai “pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso”.
Con riguardo a tale disposizione, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che
“l'interpretazione dell'art. 67, comma 3, lett. a), l.fall. è nel senso che non sono revocabili quei pagamenti i quali, pur avvenuti oltre i tempi contrattualmente previsti, siano stati, anche per comportamenti di fatto, eseguiti ed accettati in termini diversi, nell'ambito di plurimi adempimenti con le nuove caratteristiche, evidenziatesi già in epoca anteriore a quelli in discorso, i quali, pertanto, non possono più ritenersi pagamenti eseguiti "in ritardo", ossia inesatti adempimenti, ma divengono esatti adempimenti;
l'onere della prova di tale situazione è, ai sensi dell'art. 2697 c.c., in capo all'accipiens” (Cass. Civ. 27939/2020).
11. Tanto premesso, occorre anzitutto rilevare che, nella vicenda in esame, non costituiscono oggetto di contestazione:
• la circostanza che in data 1.4.2019 ha ricevuto dalla in bonis CP_1 Parte_1 il pagamento di € 26.080,59, avente ad oggetto le somme dovute in forza del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 5494/2018 emesso dal Tribunale di Monza in data 13.11.2018;
• la circostanza che tale pagamento sia stato effettuato nei sei mesi anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di concordato preventivo, avvenuta in data 18.7.2019 (cfr. visura storica di doc. 3 di parte attrice). Parte_1
Occorre pertanto verificare se possa ritenersi dimostrata la cd. scientia decoctionis in capo alla convenuta, nonché la configurabilità di una delle fattispecie di esenzione dalla revocatoria previste dall'art. 67, terzo comma, l.fall., ed in particolare quella prevista dalla lett. a).
Con riguardo alla sussistenza del requisito della scientia decoctionis, alla luce dei principi di diritto sopra richiamati, si osserva quanto segue.
In primo luogo, deve rilevarsi che il pagamento ricevuto in data 1.4.2019 aveva ad oggetto gli importi dovuti in forza delle fatture poste alla base del ricorso monitorio depositato da in data 19.10.2018 (doc. 6 di parte attrice). CP_1
Dall'esame di tale ricorso emerge che non aveva provveduto al pagamento Parte_1
delle seguenti fatture: • fattura n. 499 del 31.12.2017 emessa per complessivi € 34.648, di cui ancora dovuti € 17.324;
• fattura n. 54 del 28.2.2018, interamente insoluta per complessivi € 1.830;
• fattura n. 55 del 28.2.2018, interamente insoluta per complessivi € 3.675,86;
• fattura n. 56 del 28.2.2018, interamente insoluta per complessivi € 732,00
• fattura n. 191 del 30.4.2018, interamente insoluta per complessivi € 424,90.
Considerato che, come si afferma nel ricorso monitorio, tali fatture dovevano essere pagate entro novanta giorni, i pagamenti avrebbero dovuto essere effettuati rispettivamente entro il 31.3.2018 (per la fattura n. 499), il 28.5.2018 (per le fatture nn. 54, 55 e 56) ed il 30.7.2018 (per la fattura n. 191).
L'intero debito, tuttavia, è stato saldato solamente in data 1.4.2019, ossia oltre nove mesi dalla scadenza dell'ultima fattura, e solo in seguito all'ottenimento di un decreto ingiuntivo e alla notifica di un atto di precetto (avvenuta in data 2.1.2019) e di un pignoramento presso terzi.
Emerge altresì, dalla corrispondenza intercorsa tra le parti (doc. 19 e 20 di parte attrice), che prima di depositare il ricorso monitorio aveva in più occasioni CP_1
sollecitato il pagamento e che in data 6.6.2018 aveva risposto: “ci Parte_1
scusiamo per il mancato pagamento del vostro scaduto, ma purtroppo tutta una serie di problemi ci hanno portato ad avere ritardi nei pagamenti concordati. Ben capiamo che questo non risolve il fatto che non abbiamo ancora provveduto al saldo dello scoperto, ma purtroppo abbiamo davvero necessità di altro tempo per poter saldare
l'ultima rata della fattura n. 499. Vi chiediamo, quindi, se è possibile, di spostare il saldo di quanto scaduto alla prima settimana di luglio, se così non fosse in questo momento non sappiamo darvi una data certa per il pagamento”.
pertanto, quantomeno a far data dal 6.6.2018 era a conoscenza del fatto CP_1
che il ritardo nei pagamenti non fosse dovuto ad un modus operandi della società debitrice, bensì al verificarsi di una serie di problematiche concernenti tale società.
Orbene, dall'esame complessivo degli elementi indiziari sin qui richiamati (ossia: rilevante ritardo nell'effettuazione dei pagamenti;
espressa dichiarazione della debitrice di non essere in grado di adempiere tempestivamente;
pagamento ricevuto soltanto in seguito all'ottenimento di un decreto ingiuntivo e della notifica di un atto di precetto e di pignoramento presso terzi) deve ritenersi in via presuntiva che, nel momento in cui ha ricevuto il pagamento, fosse consapevole dello stato CP_1
di insolvenza in cui si trovava la debitrice. 12. Deve invece escludersi la rilevanza probatoria degli elementi addotti da CP_1
al fine di escludere la sussistenza della scientia decoctionis.
[...]
In particolare, non può condividersi la prospettazione secondo cui il ritardo nei pagamenti non rappresenterebbe un elemento sintomatico di uno stato di insolvenza, bensì un semplice modus operandi della debitrice.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, infatti, non risulta affatto dimostrato che fosse solita pagare con rilevante ritardo le fatture emesse Parte_1
nei suoi confronti, dato che le pregresse fatture erano state pagate con un ritardo di soli tre giorni (fattura n. 416 del 2017) e di circa sessanta giorni (fattura n. 499), ossia con un ritardo sensibilmente inferiore rispetto a quello oggetto delle fatture poste alla base del ricorso monitorio.
Deve altresì escludersi che possa assumere rilievo, ai fini dell'esclusione della scientia decoctionis, l'apertura di nuovi punti vendita e la pubblicità dell'attività svolta: tali circostanze, invero, lungi dall'escludere l'apparenza di uno stato di decozione, ne confermano in realtà la sussistenza, essendo del tutto inverosimile che una società di tali dimensioni scelga deliberatamente di non pagare un importo modesto come quello dovuto a costringendo quest'ultima ad agire in via CP_1
monitoria ed a notificare gli atti di precetto e pignoramento. La spiegazione più probabile del ritardato pagamento, pertanto, non poteva che ravvisarsi nello stato di insolvenza in cui versava la società.
Deve infine escludersi la configurabilità della fattispecie di esenzione dalla revocatoria relativa ai pagamenti effettuati nei “termini d'uso”: è sufficiente al riguardo richiamare quanto sopra osservato, ossia che il pagamento con un ritardo così rilevante non costituiva affatto una prassi invalsa tra le parti, dato che i precedenti ritardi nei pagamenti avevano avuto una durata sensibilmente inferiore.
13. Alla luce di quanto esposto, sussistendo i presupposti oggettivi e soggettivi dell'azione revocatoria fallimentare, deve essere revocato il pagamento di €
26.080,59 effettuato dalla in favore di in data 1.4.2019 e, per Parte_1 CP_1
l'effetto, quest'ultima deve essere condannata alla restituzione di tale importo.
Devono altresì essere corrisposti al gli interessi al tasso legale decorrenti Parte_1
dalla data dell'introduzione del giudizio (30.10.2023), mentre deve essere rigettata la domanda concernente la rivalutazione monetaria, in conformità al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “l'obbligazione restitutoria dell'accipiens soccombente in revocatoria ha natura di debito di valuta e non di valore, atteso che l'atto posto in essere dal fallito è originariamente lecito
e la sua inefficacia sopravviene solo in esito alla sentenza di accoglimento della revocatoria, che ha natura costitutiva;
ne consegue che gli interessi sulla somma da restituire decorrono dalla data della domanda giudiziale e che il risarcimento del maggior danno conseguente al ritardo con cui sia stata restituita la somma di denaro oggetto della revocatoria spetta solo nel caso in cui l'attore alleghi specificamente tale danno e dimostri di averlo subito”, il che non è avvenuto nel caso di specie (in tal senso Cass. Civ. 12736/2011).
14. In applicazione del principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., CP_1
deve essere condannata al pagamento delle spese del presente giudizio in favore del liquidate come in dispositivo. Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa introdotta con atto di citazione notificato in data 30.10.2023 dal ei confronti di così provvede: Parte_1 CP_1
1. Revoca il pagamento di € 26.080,59 effettuato da n favore di Parte_1 CP_1
in data 1.4.2019.
[...]
2. Per l'effetto, condanna l pagamento, in favore del CP_1 Parte_1
dell'importo di € 26.080,59 oltre interessi legali dalla data della notifica
[...]
dell'atto di citazione (30.10.2023) al saldo.
3. Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore del CP_1 che si liquidano in € 4.411 oltre al 15% per spese Parte_1
generali, IVA (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A., ed € 545 per esborsi.
Così deciso in Monza, il 4 gennaio 2025.
Il Giudice
Francesco Ambrosio