Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 31/01/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 14 /2024 R.G.
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 11/12/2024 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da nato a [...] il [...], C. F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. RIVILLI MAURIZIO NICOLA
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO GIANTONY verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di iportandosi alle conclusioni Parte_2
contenute nel ricorso introduttivo, insiste per l'accoglimento del medesimo, evidenziando che le domande in esso contenute sono comprovate dalla CTU, la quale riconosce i requisiti sanitari per la concessione della prestazione dedotta nel ricorso.-
Si chiede pertanto, che la causa venga trattenuta per la decisione, con condanna di parte resistente al pagamento delle spese, e dei compensi del giudizio, da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., al procuratore che ne ha fatto anticipo vista la nota depositata dal procuratore dell' Controparte_1
“ richiama le conclusioni precedentemente formulate, da intendersi
[...]
qui come integralmente ritrascritte oggetto Assegno - pensione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del giudizio di merito ex art. 445 bis comma VI c.p.c, depositato il
04/01/2024, il ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale del Lavoro di Sciacca, chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità civile di cui alla l. n. 222/84, non riconosciuta in sede di A.T.P. con condanna dell' . CP_2
l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto per l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della provvidenza in questione.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; indi depositata la relazione di consulenza tecnica, all'odierna udienza – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. –è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta
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Preliminarmente, va ritenuto osservato il requisito della tempestività, riferito sia alla domanda per accertamento tecnico preventivo, che al ricorso introduttivo del giudizio di merito
Nel merito, va ritenuta la sussistenza del dedotto requisito sanitario.
Il consulente tecnico d'ufficio, in fedele esecuzione dell'incarico ricevuto, sulla base delle risultanze degli esami clinici e degli accertamenti espletati, ha accertato che il ricorrente è affetto da “Sulla scorta dei dati rilevati si può affermare che il signor ,bracciante agricolo è affetto Parte_1
da :Diabete mellito scompensato (50%) – Cardiopatia ipertensiva (10%) – bronchite asmatica (40%)
– sindrome ansiose reattiva medio grave (25%)
CONSIDERAZIONI MEDICO-LEGALI
Occorre stabilire adesso se le infermità riscontrate determinano una riduzione della validità del
100% e se sono anche condizione pregiudizievole per il diritto alla indennità di accompagnamento.
Così recita l'art.1 della Legge 18/80 " ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un acompagnatore o non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di assistenza continua, è concessa una indennità di accompagnamento".
A tutt'oggi si ritiene che la deambulanza si identifichi essenzialmente nella presenza di minorazioni anatomiche o funzionali che pregiudicano l'attività motoria;
e che non siano in grado di compiere gli atti quotidiani della vita coloro che non sono autosufficienti neppure in occupazioni ordinarie, quali accudire alla propria persona,nutrirsi con la necessaria razionalità,ovvero coloro che non sono in grado di affrontare i più semplici atti della vita extradomiciliarte senza esporre se od altri a grave pericolo.
Peraltro bisogna ancora citare la recente modifica della normativa in tema di invalidità civile : "
Norme per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti nonchè dei benefici previsti per tali categorie che così recita : " Ai soli fini dell'assistenza socio sanitaria e della concessione della indennità di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi civili i soggetti ultra65enni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.
Nel caso in esame il signor è affetto da malattie , che determinano secondo le tabelle Parte_1 approvate con decreto Ministeriale del 05/02/1992 ) una inabilità dell'80% e riducono a meno di un terzo le capacità di lavoro per la legge 222/84 art.1
CONCLUSIONI
Firmato Da: Qualified Certificates CA G1 Emesso Da: Qualified CP_3 CP_3
Certificates CA G1 Serial#: - Firmato Da: Emesso C.F._2 Controparte_4
Da: EU Qualified Certificates CA G1 Serial#: CP_3
6
Il periziando , per le malattie riconosciute e per quanto esposto nelle considerazioni Parte_1
medico-legali, và considerato invalido con totale e permanente inabilità lavorativa all'80%.
Il signor presenta una riduzione della capacità Parte_1 lavorativa dell'80% dal 19.12.2022, data di VISITA da parte della commissione invalidi civili competente per territorio.
RISPOSTA ALLE CONTRODEDUZIONI
Parte convenute , nelle osservazioni dell'09.09.2024, operano delle critiche alla relazione principale predisposta dallo scrivente CTU, critiche di natura metodologica e l'eventuale quantificazione dell'invalidità patita dall'attore . Parte_1
Al riguardo la valutazione dell'invalidità è stata operata in piena osservanza dei criteri tabellari da cui risulta affetta l'attore con piena rispondenza della documentazione allegata al fascicolo della causa.
Pertanto ribadisco quanto relazionato nella bozza inviata alle parti con invalidità dell'80% dal
19.12.2022. “ (v. conclusioni della relazione tecnica).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio meritano di essere integralmente condivise perché immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e basate su rigorosi accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria esaminata.
Pertanto, va ritenuto che il ricorrente presenta i requisiti per il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità avendo una invalidità dell'80% con decorrenza dal 19/12/2022.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Essendo stato riconosciuto il diritto del ricorrente con decorrenza dalla domanda amministrativa Le vanno riconosciute le spese legali che liquida come in dispositivo. CP_ Le spese relative alla consulenza tecnica vanno poste definitivamente carico dell' con riferimento ad entrambe le fasi di giudizio (sommaria e di merito).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- accoglie la domanda e dichiara che presenta i requisiti per il riconoscimento Parte_1
diritto all'assegno ordinario di invalidità avendo una invalidità dell'80% con decorrenza dal
19/12/2022.
- condanna l'Ente resistente al pagamento in favore di delle spese di lite che Parte_1 liquida in € 1.500,00 oltre Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario;
- lascia definitivamente a carico dell' convenuto il compenso al c.t.u. già liquidato ( con CP_5
riferimento ad entrambe le fasi, sommaria e di merito) –
Così deciso in Sciacca 31/01/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini