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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 18/11/2025, n. 1383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1383 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 96/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei magistrati dott. Anna Bora Presidente dott. Paola Mureddu Consigliere dott. Annalisa Giusti Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 96/2024 R.G.
PROMOSSO DA nata il [...] in [...] Parte_1
Janeiro/RJ AS (C.F.: ) residente in [...]C.F._1
25/401 Humaità, Rio de Janeiro/RJ AS;
nato il [...] in [...]/RJ AS Controparte_1
(C.F.: ) residente in [...], 165/204 Rio de C.F._2
Janeiro/RJ AS;
nato il [...] in [...]/RJ Parte_2
AS(C.F. residente in [...]C.F._3
311 casa 11b Vargem Pequena Rio de Janeiro/RJ AS per se stesso e per la figlia minore nata il [...] in [...]/RJ Persona_1 AS e la signora nata il [...] in [...] Parte_3
Janeiro/RJ AS residente in [...]37, Tijuca Rio de Janeiro/RJ
AS sempre per la figlia minore nata il [...] Persona_1 in Rio de Janeiro/RJ AS;
nata il [...] in [...]/RJ Parte_4
AS (C.F.: ) residente in [...] Bl1/105 C.F._4
Recreio Rio de Janeiro/RJ AS per se stessa e per i figli minori
[...] nato il [...], Persona_2 Per_3 Parte_5
nata il [...] ed Persona_4 Parte_6 nata il [...] tutti in Rio de Janeiro/RJ AS ed il signor Parte_7
nato il [...] in [...]/RJ AS per il figlio minore
[...]
nato il [...] in [...]/RJ Persona_2
AS ed il signor nato il [...] in Parte_8
RA DO RE /RJ per le figlie minori Persona_5 nata il [...] ed nata il [...] tutte Parte_6 in Rio de Janeiro/RJ AS;
nata il [...] in [...]/RJ AS (C.F.: Controparte_2
residente in [...]165/204 Rio de C.F._5
Janeiro/RJ AS;
nato il [...] in [...]/PA AS (C.F.: Persona_6 Controparte_1
) residente in [...]8041 Bloco 2 Apto C.F._6
708 Camarim/RJ AS per sé stesso e per il figlio minore
[...]
nato il [...] in [...]/RJ AS e la Persona_7 signora nata il [...] in [...] Parte_9
Janeiro/RJ AS per il figlio minore Persona_7 nato il [...] in [...]/RJ AS;
nato il [...] in [...]/RJ AS Parte_10
(C.F.: ) residente in [...]165/204 Rio C.F._7 de Janeiro/RJ AS rappresentati e difesi dall'avv. Gabriele Zucchetta APPELLANTI
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_3 rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona
APPELLATO CONTUMACE
NEI CONFRONTI DI
Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Ancona
INTERVENUTA
Oggetto: appello avverso sentenza n.
3.2024 pubblicata in data 2.1.2024 dal
Tribunale di Ancona
Sulle CONCLUSIONI
Parte appellante: riformarsi l'impugnata sentenza n.3/2024 Repertorio n.6/2024 del 02/01/2024, depositata in cancelleria e comunicata via PEC in data 02/01/2024 emessa in data 30/12/2023 dal Tribunale di Ancona Sezione Specializzata In Materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea Giudice dott.ssa Tania De Antoniis nell'ambito del procedimento ex art. 281 decies c.p.c. avente R.G. n. 2445/2023 Repertorio n.
6/2024 del 02/01/2024, per i motivi esposti in narrativa e, conseguentemente, accertarsi e dichiararsi gli appellanti cittadini italiani jure sanguinis, condannarsi il di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di Controparte_3 legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate nel presente atto di appello, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Competenze legali di entrambe i gradi integralmente rifuse o quantomeno compensate.”
Procura intervenuta:
“Chiede il rigetto del gravame” FATTI DI CAUSA
Gli appellanti, in quanto nati da avo italiano emigrato in AS, si sono rivolti al
Tribunale di Ancona, ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., al fine di sentir accertare la propria cittadinanza italiana, in quanto discendenti diretti dall'avo italiano
, nato il [...] in [...], poi trasferitosi in Persona_8
AS.
Con sentenza pubblicata in data 2.1.2024, il Tribunale di Ancona ha rigettato il ricorso con compensazione delle spese di lite, ritenendo che, ai sensi dell'art. 12 della legge n.555/1912, l'avo degli odierni ricorrenti abbia perso la cittadinanza italiana nel momento in cui ha ottenuto la cittadinanza brasiliana e che, pertanto, non abbia potuto poi trasferire tale status ai propri discendenti.
Avverso tale ordinanza hanno proposto appello gli appellanti sopra indicati, ribadendo che la presente vicenda dovrebbe, invece, essere regolata dall'art. 7 della medesima legge, ai sensi del quale il minore conserva la cittadinanza italiana anche qualora sia cittadino straniero per nascita, salva la possibilità di rinunciarvi una volta maggiorenne o emancipato.
Nessuno si è costituito per il che veniva dichiarato Controparte_3 contumace.
Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del gravame.
Con ordinanza in data 30.10.2025, veniva rilevato che non risultava depositata in atti la notifica all'appellato dell'atto di appello (risultando tra gli allegati alla pec trasmessa all'appellato la sentenza di primo grado e non anche l'atto di citazione in appello) e veniva concesso termine per integrare detta documentazione in assenza della quale non risultava validamente instaurato il rapporto processuale.
Con note di trattazione scritta per l'udienza del 10.11.2025, il difensore degli appellanti chiedeva disporsi la rinnovazione della notifica ex art 291 cpc, stante anche la violazione del dovere di collaborazione da parte dell'appellato che avrebbe imposto di informare il mittente dell'errore nella notifica.
La Corte, viste le note di trattazione scritta, riservava la decisione RAGIONI DELLA DECISIONE
Emerge dagli atti che gli appellanti hanno notificato al ministero appellato, presso l'Avvocatura di Stato, nonché alla Procura Generale presso la Corte di
Appello di Ancona ed alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona,
a mezzo pec, il file denominato “30961289s.pdf Sentenza” che altro non è che la sentenza di primo grado e le procura ad litem, attestandone la conformità all'originale come da relata in atti.
Ciò posto, occorre premettere che è ben noto al collegio, richiamando la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 14916 del 2016, che il vizio di inesistenza della notifica riveste, nell'ordinamento, carattere residuale, essendo configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile quell'atto. L'inesistenza non è, dunque, in senso stretto, un vizio dell'atto più grave della nullità, poiché la dicotomia nullità/inesistenza va, alla fine, ricondotta alla bipartizione tra l'atto e il non atto.
(così Cass. S.U., p. 8, par. 2.3.).
Su tali premesse e valorizzando il requisito di concreta conoscibilità dell'atto notificato, la Suprema Corte ha recentemente affermato (Cass. n. 30082 del
2023) che, in tema di notificazioni a mezzo PEC, qualora il messaggio regolarmente pervenuto al destinatario indichi chiaramente gli estremi essenziali della notificazione (soggetto notificante, destinatario e oggetto della notifica), qualsiasi anomalia che renda illeggibili gli allegati (atti notificati e relata di notifica) comporta la nullità, e non l'inesistenza, della notificazione. (cfr anche
Cass civ sez lav 17969/2024)
Con altra pronuncia (Cass. n. 4902 del 2024), relativa a fattispecie assimilabile a quella oggetto di causa, si è statuito che, nel rito del lavoro, la mancanza del ricorso in appello fra i documenti inviati a mezzo PEC alla parte appellata, integra un'ipotesi di nullità sanabile, non già di inesistenza, della notificazione telematica, a condizione che il ricorso sia stato effettivamente depositato nella cancelleria ed il messaggio pervenuto al destinatario consenta comunque di comprendere gli estremi essenziali dell'impugnazione (appellante, appellato, pronuncia impugnata).
Orbene, nel caso in esame, come sopra evidenziato, nel messaggio pec trasmesso agli appellati vi erano solo i dati necessari a far comprendere la provenienza dell'atto da parte degli appellanti, ma non anche quelli necessari per rendere noto che si trattasse di notifica di un atto di appello avverso la sentenza di primo grado, con la conseguenza che detto messaggio pec non era in alcun modo idoneo a far conoscere ai destinatari né l'oggetto né il contenuto della notifica.
Basta, a tal fine, evidenziare che nella relata, come detto, si fa espresso riferimento alla sentenza di primo grado e che le stesse procure allegate sono generiche e conferite per la rappresentanza in giudizio in ogni stato e grado, per cui nemmeno dalla lettura delle stesse, il destinatario della notifica avrebbe potuto comprendere che ci si trovava al cospetto di una impugnazione.
Ciò implica che nel caso de quo non si può parlare di nullità della notifica, ricorrente solo nelle ipotesi in cui risultino notificati documenti sufficienti a far percepire alla controparte che si tratti di un'impugnazione avverso una determinata sentenza, ma di “totale mancanza dell'atto”, con conseguente ricorrenza dell'ipotesi estrema e residuale della inesistenza della notificazione
(cfr Cass civ 2408/2024) e con conseguente impossibilità per il collegio di assegnare il termine ex art 291 cpc per provvedere ad una nuova notifica, in quanto l'omissione riscontrata lede la legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un termine prestabilito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso.
Non può, infine, ritenersi come il difensore degli appellanti fa che il destinatario abbia violato il dovere di collaborazione omettendo di informare il mittente delle anomalie riscontrate onde permettergli di rimediare all'inconveniente, atteso che ben avrebbe potuto pensare, in assenza totale di elementi riconducibili ad una volontà di impugnare, che ci si trovava al cospetto di una notifica della sentenza finalizzata a consentire la decorrenza del termine breve per l'appello.
Ne discende l'inammissibilità dell'appello. Nulla sulle spese di lite in assenza di costituzione degli appellati.
Sussistono tuttavia i presupposti perché, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
d.p.r. 115/2002, gli appellanti debbano versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 3/24 pubblicata in data 2.1.2024 dal Tribunale di Ancona, così dispone:
dichiara inammissibile l'appello.
nulla sulle spese di lite.
DA' ATTO della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. n. 115 del 2002 perché gli appellanti versino un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 12.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Annalisa Giusti dott. ssa Anna Bora
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei magistrati dott. Anna Bora Presidente dott. Paola Mureddu Consigliere dott. Annalisa Giusti Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 96/2024 R.G.
PROMOSSO DA nata il [...] in [...] Parte_1
Janeiro/RJ AS (C.F.: ) residente in [...]C.F._1
25/401 Humaità, Rio de Janeiro/RJ AS;
nato il [...] in [...]/RJ AS Controparte_1
(C.F.: ) residente in [...], 165/204 Rio de C.F._2
Janeiro/RJ AS;
nato il [...] in [...]/RJ Parte_2
AS(C.F. residente in [...]C.F._3
311 casa 11b Vargem Pequena Rio de Janeiro/RJ AS per se stesso e per la figlia minore nata il [...] in [...]/RJ Persona_1 AS e la signora nata il [...] in [...] Parte_3
Janeiro/RJ AS residente in [...]37, Tijuca Rio de Janeiro/RJ
AS sempre per la figlia minore nata il [...] Persona_1 in Rio de Janeiro/RJ AS;
nata il [...] in [...]/RJ Parte_4
AS (C.F.: ) residente in [...] Bl1/105 C.F._4
Recreio Rio de Janeiro/RJ AS per se stessa e per i figli minori
[...] nato il [...], Persona_2 Per_3 Parte_5
nata il [...] ed Persona_4 Parte_6 nata il [...] tutti in Rio de Janeiro/RJ AS ed il signor Parte_7
nato il [...] in [...]/RJ AS per il figlio minore
[...]
nato il [...] in [...]/RJ Persona_2
AS ed il signor nato il [...] in Parte_8
RA DO RE /RJ per le figlie minori Persona_5 nata il [...] ed nata il [...] tutte Parte_6 in Rio de Janeiro/RJ AS;
nata il [...] in [...]/RJ AS (C.F.: Controparte_2
residente in [...]165/204 Rio de C.F._5
Janeiro/RJ AS;
nato il [...] in [...]/PA AS (C.F.: Persona_6 Controparte_1
) residente in [...]8041 Bloco 2 Apto C.F._6
708 Camarim/RJ AS per sé stesso e per il figlio minore
[...]
nato il [...] in [...]/RJ AS e la Persona_7 signora nata il [...] in [...] Parte_9
Janeiro/RJ AS per il figlio minore Persona_7 nato il [...] in [...]/RJ AS;
nato il [...] in [...]/RJ AS Parte_10
(C.F.: ) residente in [...]165/204 Rio C.F._7 de Janeiro/RJ AS rappresentati e difesi dall'avv. Gabriele Zucchetta APPELLANTI
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_3 rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona
APPELLATO CONTUMACE
NEI CONFRONTI DI
Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Ancona
INTERVENUTA
Oggetto: appello avverso sentenza n.
3.2024 pubblicata in data 2.1.2024 dal
Tribunale di Ancona
Sulle CONCLUSIONI
Parte appellante: riformarsi l'impugnata sentenza n.3/2024 Repertorio n.6/2024 del 02/01/2024, depositata in cancelleria e comunicata via PEC in data 02/01/2024 emessa in data 30/12/2023 dal Tribunale di Ancona Sezione Specializzata In Materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea Giudice dott.ssa Tania De Antoniis nell'ambito del procedimento ex art. 281 decies c.p.c. avente R.G. n. 2445/2023 Repertorio n.
6/2024 del 02/01/2024, per i motivi esposti in narrativa e, conseguentemente, accertarsi e dichiararsi gli appellanti cittadini italiani jure sanguinis, condannarsi il di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di Controparte_3 legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate nel presente atto di appello, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Competenze legali di entrambe i gradi integralmente rifuse o quantomeno compensate.”
Procura intervenuta:
“Chiede il rigetto del gravame” FATTI DI CAUSA
Gli appellanti, in quanto nati da avo italiano emigrato in AS, si sono rivolti al
Tribunale di Ancona, ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., al fine di sentir accertare la propria cittadinanza italiana, in quanto discendenti diretti dall'avo italiano
, nato il [...] in [...], poi trasferitosi in Persona_8
AS.
Con sentenza pubblicata in data 2.1.2024, il Tribunale di Ancona ha rigettato il ricorso con compensazione delle spese di lite, ritenendo che, ai sensi dell'art. 12 della legge n.555/1912, l'avo degli odierni ricorrenti abbia perso la cittadinanza italiana nel momento in cui ha ottenuto la cittadinanza brasiliana e che, pertanto, non abbia potuto poi trasferire tale status ai propri discendenti.
Avverso tale ordinanza hanno proposto appello gli appellanti sopra indicati, ribadendo che la presente vicenda dovrebbe, invece, essere regolata dall'art. 7 della medesima legge, ai sensi del quale il minore conserva la cittadinanza italiana anche qualora sia cittadino straniero per nascita, salva la possibilità di rinunciarvi una volta maggiorenne o emancipato.
Nessuno si è costituito per il che veniva dichiarato Controparte_3 contumace.
Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del gravame.
Con ordinanza in data 30.10.2025, veniva rilevato che non risultava depositata in atti la notifica all'appellato dell'atto di appello (risultando tra gli allegati alla pec trasmessa all'appellato la sentenza di primo grado e non anche l'atto di citazione in appello) e veniva concesso termine per integrare detta documentazione in assenza della quale non risultava validamente instaurato il rapporto processuale.
Con note di trattazione scritta per l'udienza del 10.11.2025, il difensore degli appellanti chiedeva disporsi la rinnovazione della notifica ex art 291 cpc, stante anche la violazione del dovere di collaborazione da parte dell'appellato che avrebbe imposto di informare il mittente dell'errore nella notifica.
La Corte, viste le note di trattazione scritta, riservava la decisione RAGIONI DELLA DECISIONE
Emerge dagli atti che gli appellanti hanno notificato al ministero appellato, presso l'Avvocatura di Stato, nonché alla Procura Generale presso la Corte di
Appello di Ancona ed alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona,
a mezzo pec, il file denominato “30961289s.pdf Sentenza” che altro non è che la sentenza di primo grado e le procura ad litem, attestandone la conformità all'originale come da relata in atti.
Ciò posto, occorre premettere che è ben noto al collegio, richiamando la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 14916 del 2016, che il vizio di inesistenza della notifica riveste, nell'ordinamento, carattere residuale, essendo configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile quell'atto. L'inesistenza non è, dunque, in senso stretto, un vizio dell'atto più grave della nullità, poiché la dicotomia nullità/inesistenza va, alla fine, ricondotta alla bipartizione tra l'atto e il non atto.
(così Cass. S.U., p. 8, par. 2.3.).
Su tali premesse e valorizzando il requisito di concreta conoscibilità dell'atto notificato, la Suprema Corte ha recentemente affermato (Cass. n. 30082 del
2023) che, in tema di notificazioni a mezzo PEC, qualora il messaggio regolarmente pervenuto al destinatario indichi chiaramente gli estremi essenziali della notificazione (soggetto notificante, destinatario e oggetto della notifica), qualsiasi anomalia che renda illeggibili gli allegati (atti notificati e relata di notifica) comporta la nullità, e non l'inesistenza, della notificazione. (cfr anche
Cass civ sez lav 17969/2024)
Con altra pronuncia (Cass. n. 4902 del 2024), relativa a fattispecie assimilabile a quella oggetto di causa, si è statuito che, nel rito del lavoro, la mancanza del ricorso in appello fra i documenti inviati a mezzo PEC alla parte appellata, integra un'ipotesi di nullità sanabile, non già di inesistenza, della notificazione telematica, a condizione che il ricorso sia stato effettivamente depositato nella cancelleria ed il messaggio pervenuto al destinatario consenta comunque di comprendere gli estremi essenziali dell'impugnazione (appellante, appellato, pronuncia impugnata).
Orbene, nel caso in esame, come sopra evidenziato, nel messaggio pec trasmesso agli appellati vi erano solo i dati necessari a far comprendere la provenienza dell'atto da parte degli appellanti, ma non anche quelli necessari per rendere noto che si trattasse di notifica di un atto di appello avverso la sentenza di primo grado, con la conseguenza che detto messaggio pec non era in alcun modo idoneo a far conoscere ai destinatari né l'oggetto né il contenuto della notifica.
Basta, a tal fine, evidenziare che nella relata, come detto, si fa espresso riferimento alla sentenza di primo grado e che le stesse procure allegate sono generiche e conferite per la rappresentanza in giudizio in ogni stato e grado, per cui nemmeno dalla lettura delle stesse, il destinatario della notifica avrebbe potuto comprendere che ci si trovava al cospetto di una impugnazione.
Ciò implica che nel caso de quo non si può parlare di nullità della notifica, ricorrente solo nelle ipotesi in cui risultino notificati documenti sufficienti a far percepire alla controparte che si tratti di un'impugnazione avverso una determinata sentenza, ma di “totale mancanza dell'atto”, con conseguente ricorrenza dell'ipotesi estrema e residuale della inesistenza della notificazione
(cfr Cass civ 2408/2024) e con conseguente impossibilità per il collegio di assegnare il termine ex art 291 cpc per provvedere ad una nuova notifica, in quanto l'omissione riscontrata lede la legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un termine prestabilito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso.
Non può, infine, ritenersi come il difensore degli appellanti fa che il destinatario abbia violato il dovere di collaborazione omettendo di informare il mittente delle anomalie riscontrate onde permettergli di rimediare all'inconveniente, atteso che ben avrebbe potuto pensare, in assenza totale di elementi riconducibili ad una volontà di impugnare, che ci si trovava al cospetto di una notifica della sentenza finalizzata a consentire la decorrenza del termine breve per l'appello.
Ne discende l'inammissibilità dell'appello. Nulla sulle spese di lite in assenza di costituzione degli appellati.
Sussistono tuttavia i presupposti perché, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
d.p.r. 115/2002, gli appellanti debbano versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 3/24 pubblicata in data 2.1.2024 dal Tribunale di Ancona, così dispone:
dichiara inammissibile l'appello.
nulla sulle spese di lite.
DA' ATTO della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. n. 115 del 2002 perché gli appellanti versino un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 12.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Annalisa Giusti dott. ssa Anna Bora