TRIB
Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 27/06/2025, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Albenzio ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 341/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. DIOMEDE Parte_1 C.F._1 LIDIA elettivamente domiciliato in presso lo studio dell'avv. DIOMEDE LIDIA ATTORE/I contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. BORLINA Controparte_1 C.F._2 TIZIANO elettivamente domiciliato in VIA MAESTRI DEL LAVORO, 20/M 33083 CHIONS presso lo studio dell'avv. BORLINA TIZIANO
(C.F ) Controparte_2 C.F._3
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte ex art 127 ter c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio e al fine Controparte_1 Controparte_2 di ottenere l'esatto accertamento della linea confinaria tra i fondi di proprietà delle parti in causa e altresì l'accertamento della maturata usucapione acquisitiva della porzione di terreno oggetto di sconfinamento.
Ha dedotto, in fatto, di essere divenuto proprietario del terreno, meglio identificato in narrativa, in forza di atto di compravendita, confinante con quello di proprietà degli odierni convenuti.
Ha dedotto che una parte della porzione di fabbricato ricade nel terreno degli odierni convenuti rispetto alla quale tuttavia sarebbe maturato il possesso ultraventennale.
Ha inoltre dedotto che, stante l'incertezza del confine tra i due fondi, lo stesso debba includere anche l'area antistante il muro del fabbricato in questione.
pagina 1 di 6 Si è costituito in giudizio parte convenuta contestando quanto ex adverso dedotto in relazione alla linea confinaria individuata da parte attrice.
La causa è stata trattenuta in decisione in data odierna, a seguito di discussione orale ex art 281 sexies c.p.c., tramite deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c.
Le due domande, per come prospettate da parte attrice, sono infondate.
Si deve innanzitutto rilevare come una delle due azioni promosse da parte attrice debba essere qualificata quale azione di regolamento di confini (actio finium regundorum) attenendo la contestazione esclusivamente all'estensione dei rispettivi fondi confinanti (c.d. conflitto tra fondi), senza che siano controversi i rispettivi titoli di proprietà.
Occorre altresì osservare, sempre ai fini della corretta qualificazione giuridica delle domande attoree, che, secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato, l'azione di regolamento dei confini di cui all'art. 950 c.c., finalizzata, come noto, a provocare un accertamento giudiziale dell'esatta superficie dei fondi confinanti, può essere accompagnata anche da una domanda di rilascio delle porzioni del fondo occupate senza titolo che si configura come meramente accessoria rispetto all'accertamento dei confini e, quindi, non vale a snaturare l'azione di regolamento di confini, trasformandola in azione di rivendicazione.
Nel merito della domanda attorea, si rileva, sul piano probatorio, che "in relazione alla finalità dell'azione di regolamento di confini, che è quella di imprimere certezza a un confine obiettivamente incerto tra due fondi, l'art. 950 c.c. riconosce al giudice poteri più ampi di quelli spettanti nelle controversie di rivendica, svincolandolo per un verso dall'osservanza del principio "actore non probante reus absolvitur", poiché l'onere di indicare gli elementi utili grava su entrambe le parti e dandogli, per altro verso, ampia facoltà di scegliere gli elementi ritenuti decisivi o di avvalersi di più elementi concordanti, senza fissare alcuna graduatoria di importanza tra gli stessi, a parte il carattere di sussidiarietà esplicitamente attribuito alle risultanze delle mappe catastali" (ex multis C. 5115/93; C. 3723/2011).
Ciò premesso, si devono quindi valutare gli elementi acquisiti in giudizio.
Innanzitutto, quanto ai titoli di provenienza prodotti dalle parti in giudizio, essi non forniscono alcuna indicazione utile all'esatta individuazione della linea di confine: non sono riportante, infatti, indicazioni analitiche circa l'esatta estensione del fabbricato acquisito da parte attrice ed il posizionamento della linea di confine, tali da assumere rilievo preminente ai fini pagina 2 di 6 dell'individuazione dell'esatto confine, limitandosi, il titolo in atti, ad indicare le porzioni di terreno confinante senza che vi sia tuttavia una descrizione dello stato dei luoghi che consenta di materializzare il confine.
Di contro, sulla base della CTU espletata è emerso che, il confine tra i fondi per cui è causa, è suscettibile di essere individuato come corrispondente al confine risultante dalla mappa di impianto, essendo stata accertata la corrispondenza a tale linea confinaria di tutte le misure riportate nella documentazione esaminata (i.e. i frazionamenti e le mappe catastali in atti) con la conseguenza che, per come riportato dal consulente tecnico di parte convenuta “La superficie indebitamente occupata in misura difforme dalla distanza legale prevista è pari: a 123 mq di area di sedime recintata, di cui
19,50 mq sono occupati dal corpo scala a servizio del fabbricato residenziale di proprietà del CONVENUTO”.
Alla luce delle risultanze peritali, pertanto, è da ritenersi accertata, come da planimetria prodotta dall'ausiliario tecnico, l'esatta linea di confinamento delle due particelle in questione, rappresentato dalla linea di confine del fabbricato di proprietà di parte attrice.
Le conclusioni del CTU, non seriamente contestate, devono essere condivise e poste a fondamento della presente pronuncia, in quanto conformi, anche nel metodo adottato e nelle modalità di ricerche effettuate, ai criteri giurisprudenziali forniti dalla Suprema Corte secondo la quale elementi probatori decisivi nella individuazione del confine sono gli atti traslativi della proprietà e le indicazioni catastali e che solo "la mancanza o la insufficienza di indicazioni specifiche, desumibili dai rispettivi titoli di provenienza, giustifichi il ricorso ad altri mezzi di prova" (Cass. 5-7-2006 n.
15304; Cass. 15-7-2002 n. 10234; Cass. 17-5-2001 n. 6770).
Conseguentemente deve ritenersi accertato che i confini originari tra i fondi oggetto del presente giudizio siano stati quelli indicati dal
CTU nella sua relazione e relativi allegati e che parte del fabbricato di proprietà di parte attrice, ha occupato il terreno di proprietà di parte convenuta.
Priva di pregio si appalesa l'esistenza di reti idriche, nella zona antistante il fabbricato di parte attrice giacché, per come osservato dal CTU tali opere sono state realizzate in epoca successiva al momento della edificazione del fabbricato e quindi in epoca successiva alla stessa determinazione della linea confinaria pagina 3 di 6 desumibile dalla documentazione, di formazione antecedente, sopra evidenziata.
Ne consegue, pertanto, che il confine tra le proprietà in oggetto deve essere individuato nella porzione di fabbricato già presente a delimitazione delle due proprietà, a nulla rilevando lo sconfinamento determinato da parte attrice.
Parimenti priva di pregio l'esistenza di un palo e/o di un cancelletto di accesso dal fondo di proprietà di parte attrice sulla porzione di proprietà di parte convenuta giacché tali elementi di per sé non consentono di ritenere individuabile una diversa linea confinaria
Tale soluzione appare, del resto, coerente all'insegnamento della Suprema Corte, che a fronte dell'incertezza nelle delimitazione del confine, impone di privilegiare, a definizione del contenzioso sul punto, la linea di demarcazione indicata sul terreno “da una serie di termini lapidei allineati ad una stabile e remota struttura muraria” (C. 3723/2011) che, nel caso di specie, è rappresentata proprio dalla struttura originaria del fabbricato stesso.
Ne consegue che deve ritenersi accertata, tra le altre cose, che il vano scale esterno del fabbricato in questione sia stato realizzato per intero nella particella di proprietà di parte convenuta.
Rispetto a tale sconfinamento è da ritenersi non meritevole di accoglimento la domanda di usucapione formulata da parte attrice.
Occorre innanzitutto premettere che, secondo l'insegnamento consolidato della Suprema Corte, il principio di non contestazione attiene unicamente alle circostanze di fatto e non anche alla loro componente valutativa.
Ciò implica conseguentemente che il disposto di cui all'art 115
c.p.c., il quale produce l'effetto della "relevatio ai onere probandi", non opera rispetto a fattispecie giuridiche, come l'accertamento di un diritto, che richiedono un riscontro concreto sulla condotta di fatto tenuta dal soggetto agente, le quali devono essere necessariamente ricondotte al thema probandum come disciplinato dall'art. 2697 cod. civ. e la cui verificazione spetta al giudice.
In ragione di quanto testé dedotto, la circostanza che parte convenuta si sia costituita limitandosi a riconoscere in toto il diritto azionato da controparte e, in particolare, il possesso ultraventennale e pacifico della porzione di immobile oggetto di pagina 4 di 6 causa, è priva del benché minimo pregio giuridico, atteso che il carattere del possesso (nella sua concreta manifestazione in un'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà) nonché il suo esercizio in modo “continuo” ed “ininterrotto” richiedono necessariamente, stante il loro carattere fortemente valutativo, un accertamento concreto sul tipo di relazione materiale tenuta dal soggetto agente con la res oggetto di causa e sulla sua effettiva modalità di esplicazione nel corso degli anni.
Si rammenta invero che, ai sensi dell'art 1158 c.c., diritti suscettibili di usucapione sono, per espressa previsione normativa, tutti i diritti reali in senso proprio.
Ne consegue, pertanto, che ai fini della pronuncia dichiarativa invocata da parte attrice, non è sufficiente che sia provato (o sia rimasta incontestata) una mera relazione materiale con la res, essendo di contro necessario l'accertamento della sussistenza in capo al soggetto agente di un concreto assetto possessorio conforme al diritto reale invocato (nel caso di specie la proprietà dell'immobile oggetto di causa).
Solo in questo modo, potrà ritenersi accertata la continuità del possesso che, lo si ribadisce, postula la corrispondenza del potere di fatto esercitato al diritto reale posseduto ed invocato da parte attrice e la sua conseguente manifestazione attraverso atti di possesso conformi alla qualità, alla destinazione della cosa idonei a palesare una indiscussa e piena signoria di fatto sulla cosa stessa
(C. 15145/2004).
La pienezza e l'esclusività del potere esercitato in misura tale da rendere il possesso univoco ed idoneo al compimento della prescrizione acquisitiva, aspetti propri del carattere continuato della relazione materiale, sono pertanto necessariamente rimessi all'attività valutativa e di accertamento dello scrivente Giudice, con conseguente onere probatorio, ex art 2697 c.c., in capo al soggetto agente.
Nel caso di specie, parte attrice non ha assolto all'onere di allegazione e prova suddetta atteso non avendo fornito alcun elemento idoneo a comprovare in capo a parte attrice il compimento di una serie di concrete e specifiche attività di signoria sul bene inequivocabilmente corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà.
pagina 5 di 6 La liquidazione delle spese segue la soccombenza.
p.q.m.
il Tribunale di Pordenone, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara che il confine tra i fondi delle parti in causa si individui nella linea di confine risultante dalla mappa di impianto, ossia dalla linea di confine del fabbricato di proprietà di parte attrice, come da planimetria prodotta dall'ausiliario tecnico, da considerare parte integrante della presente sentenza, disponendo che l'eventuale apposizione dei relativi termini sia effettuata dalle parti con oneri e spese da dividere in parti uguali;
- rigetta la domanda di usucapione formulata da Parte_1
- condanna parte attrice a rifondere a parte convenuta le spese di lite che liquida in euro 7500,00 oltre rimborso forfettario al 15% delle spese generali, IVA e CPA come per legge
- pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata ex art 127 ter c.p.c..
Pordenone, 27 giugno 2025
Il Giudice dott. Antonio Albenzio
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Albenzio ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 341/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. DIOMEDE Parte_1 C.F._1 LIDIA elettivamente domiciliato in presso lo studio dell'avv. DIOMEDE LIDIA ATTORE/I contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. BORLINA Controparte_1 C.F._2 TIZIANO elettivamente domiciliato in VIA MAESTRI DEL LAVORO, 20/M 33083 CHIONS presso lo studio dell'avv. BORLINA TIZIANO
(C.F ) Controparte_2 C.F._3
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte ex art 127 ter c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio e al fine Controparte_1 Controparte_2 di ottenere l'esatto accertamento della linea confinaria tra i fondi di proprietà delle parti in causa e altresì l'accertamento della maturata usucapione acquisitiva della porzione di terreno oggetto di sconfinamento.
Ha dedotto, in fatto, di essere divenuto proprietario del terreno, meglio identificato in narrativa, in forza di atto di compravendita, confinante con quello di proprietà degli odierni convenuti.
Ha dedotto che una parte della porzione di fabbricato ricade nel terreno degli odierni convenuti rispetto alla quale tuttavia sarebbe maturato il possesso ultraventennale.
Ha inoltre dedotto che, stante l'incertezza del confine tra i due fondi, lo stesso debba includere anche l'area antistante il muro del fabbricato in questione.
pagina 1 di 6 Si è costituito in giudizio parte convenuta contestando quanto ex adverso dedotto in relazione alla linea confinaria individuata da parte attrice.
La causa è stata trattenuta in decisione in data odierna, a seguito di discussione orale ex art 281 sexies c.p.c., tramite deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c.
Le due domande, per come prospettate da parte attrice, sono infondate.
Si deve innanzitutto rilevare come una delle due azioni promosse da parte attrice debba essere qualificata quale azione di regolamento di confini (actio finium regundorum) attenendo la contestazione esclusivamente all'estensione dei rispettivi fondi confinanti (c.d. conflitto tra fondi), senza che siano controversi i rispettivi titoli di proprietà.
Occorre altresì osservare, sempre ai fini della corretta qualificazione giuridica delle domande attoree, che, secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato, l'azione di regolamento dei confini di cui all'art. 950 c.c., finalizzata, come noto, a provocare un accertamento giudiziale dell'esatta superficie dei fondi confinanti, può essere accompagnata anche da una domanda di rilascio delle porzioni del fondo occupate senza titolo che si configura come meramente accessoria rispetto all'accertamento dei confini e, quindi, non vale a snaturare l'azione di regolamento di confini, trasformandola in azione di rivendicazione.
Nel merito della domanda attorea, si rileva, sul piano probatorio, che "in relazione alla finalità dell'azione di regolamento di confini, che è quella di imprimere certezza a un confine obiettivamente incerto tra due fondi, l'art. 950 c.c. riconosce al giudice poteri più ampi di quelli spettanti nelle controversie di rivendica, svincolandolo per un verso dall'osservanza del principio "actore non probante reus absolvitur", poiché l'onere di indicare gli elementi utili grava su entrambe le parti e dandogli, per altro verso, ampia facoltà di scegliere gli elementi ritenuti decisivi o di avvalersi di più elementi concordanti, senza fissare alcuna graduatoria di importanza tra gli stessi, a parte il carattere di sussidiarietà esplicitamente attribuito alle risultanze delle mappe catastali" (ex multis C. 5115/93; C. 3723/2011).
Ciò premesso, si devono quindi valutare gli elementi acquisiti in giudizio.
Innanzitutto, quanto ai titoli di provenienza prodotti dalle parti in giudizio, essi non forniscono alcuna indicazione utile all'esatta individuazione della linea di confine: non sono riportante, infatti, indicazioni analitiche circa l'esatta estensione del fabbricato acquisito da parte attrice ed il posizionamento della linea di confine, tali da assumere rilievo preminente ai fini pagina 2 di 6 dell'individuazione dell'esatto confine, limitandosi, il titolo in atti, ad indicare le porzioni di terreno confinante senza che vi sia tuttavia una descrizione dello stato dei luoghi che consenta di materializzare il confine.
Di contro, sulla base della CTU espletata è emerso che, il confine tra i fondi per cui è causa, è suscettibile di essere individuato come corrispondente al confine risultante dalla mappa di impianto, essendo stata accertata la corrispondenza a tale linea confinaria di tutte le misure riportate nella documentazione esaminata (i.e. i frazionamenti e le mappe catastali in atti) con la conseguenza che, per come riportato dal consulente tecnico di parte convenuta “La superficie indebitamente occupata in misura difforme dalla distanza legale prevista è pari: a 123 mq di area di sedime recintata, di cui
19,50 mq sono occupati dal corpo scala a servizio del fabbricato residenziale di proprietà del CONVENUTO”.
Alla luce delle risultanze peritali, pertanto, è da ritenersi accertata, come da planimetria prodotta dall'ausiliario tecnico, l'esatta linea di confinamento delle due particelle in questione, rappresentato dalla linea di confine del fabbricato di proprietà di parte attrice.
Le conclusioni del CTU, non seriamente contestate, devono essere condivise e poste a fondamento della presente pronuncia, in quanto conformi, anche nel metodo adottato e nelle modalità di ricerche effettuate, ai criteri giurisprudenziali forniti dalla Suprema Corte secondo la quale elementi probatori decisivi nella individuazione del confine sono gli atti traslativi della proprietà e le indicazioni catastali e che solo "la mancanza o la insufficienza di indicazioni specifiche, desumibili dai rispettivi titoli di provenienza, giustifichi il ricorso ad altri mezzi di prova" (Cass. 5-7-2006 n.
15304; Cass. 15-7-2002 n. 10234; Cass. 17-5-2001 n. 6770).
Conseguentemente deve ritenersi accertato che i confini originari tra i fondi oggetto del presente giudizio siano stati quelli indicati dal
CTU nella sua relazione e relativi allegati e che parte del fabbricato di proprietà di parte attrice, ha occupato il terreno di proprietà di parte convenuta.
Priva di pregio si appalesa l'esistenza di reti idriche, nella zona antistante il fabbricato di parte attrice giacché, per come osservato dal CTU tali opere sono state realizzate in epoca successiva al momento della edificazione del fabbricato e quindi in epoca successiva alla stessa determinazione della linea confinaria pagina 3 di 6 desumibile dalla documentazione, di formazione antecedente, sopra evidenziata.
Ne consegue, pertanto, che il confine tra le proprietà in oggetto deve essere individuato nella porzione di fabbricato già presente a delimitazione delle due proprietà, a nulla rilevando lo sconfinamento determinato da parte attrice.
Parimenti priva di pregio l'esistenza di un palo e/o di un cancelletto di accesso dal fondo di proprietà di parte attrice sulla porzione di proprietà di parte convenuta giacché tali elementi di per sé non consentono di ritenere individuabile una diversa linea confinaria
Tale soluzione appare, del resto, coerente all'insegnamento della Suprema Corte, che a fronte dell'incertezza nelle delimitazione del confine, impone di privilegiare, a definizione del contenzioso sul punto, la linea di demarcazione indicata sul terreno “da una serie di termini lapidei allineati ad una stabile e remota struttura muraria” (C. 3723/2011) che, nel caso di specie, è rappresentata proprio dalla struttura originaria del fabbricato stesso.
Ne consegue che deve ritenersi accertata, tra le altre cose, che il vano scale esterno del fabbricato in questione sia stato realizzato per intero nella particella di proprietà di parte convenuta.
Rispetto a tale sconfinamento è da ritenersi non meritevole di accoglimento la domanda di usucapione formulata da parte attrice.
Occorre innanzitutto premettere che, secondo l'insegnamento consolidato della Suprema Corte, il principio di non contestazione attiene unicamente alle circostanze di fatto e non anche alla loro componente valutativa.
Ciò implica conseguentemente che il disposto di cui all'art 115
c.p.c., il quale produce l'effetto della "relevatio ai onere probandi", non opera rispetto a fattispecie giuridiche, come l'accertamento di un diritto, che richiedono un riscontro concreto sulla condotta di fatto tenuta dal soggetto agente, le quali devono essere necessariamente ricondotte al thema probandum come disciplinato dall'art. 2697 cod. civ. e la cui verificazione spetta al giudice.
In ragione di quanto testé dedotto, la circostanza che parte convenuta si sia costituita limitandosi a riconoscere in toto il diritto azionato da controparte e, in particolare, il possesso ultraventennale e pacifico della porzione di immobile oggetto di pagina 4 di 6 causa, è priva del benché minimo pregio giuridico, atteso che il carattere del possesso (nella sua concreta manifestazione in un'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà) nonché il suo esercizio in modo “continuo” ed “ininterrotto” richiedono necessariamente, stante il loro carattere fortemente valutativo, un accertamento concreto sul tipo di relazione materiale tenuta dal soggetto agente con la res oggetto di causa e sulla sua effettiva modalità di esplicazione nel corso degli anni.
Si rammenta invero che, ai sensi dell'art 1158 c.c., diritti suscettibili di usucapione sono, per espressa previsione normativa, tutti i diritti reali in senso proprio.
Ne consegue, pertanto, che ai fini della pronuncia dichiarativa invocata da parte attrice, non è sufficiente che sia provato (o sia rimasta incontestata) una mera relazione materiale con la res, essendo di contro necessario l'accertamento della sussistenza in capo al soggetto agente di un concreto assetto possessorio conforme al diritto reale invocato (nel caso di specie la proprietà dell'immobile oggetto di causa).
Solo in questo modo, potrà ritenersi accertata la continuità del possesso che, lo si ribadisce, postula la corrispondenza del potere di fatto esercitato al diritto reale posseduto ed invocato da parte attrice e la sua conseguente manifestazione attraverso atti di possesso conformi alla qualità, alla destinazione della cosa idonei a palesare una indiscussa e piena signoria di fatto sulla cosa stessa
(C. 15145/2004).
La pienezza e l'esclusività del potere esercitato in misura tale da rendere il possesso univoco ed idoneo al compimento della prescrizione acquisitiva, aspetti propri del carattere continuato della relazione materiale, sono pertanto necessariamente rimessi all'attività valutativa e di accertamento dello scrivente Giudice, con conseguente onere probatorio, ex art 2697 c.c., in capo al soggetto agente.
Nel caso di specie, parte attrice non ha assolto all'onere di allegazione e prova suddetta atteso non avendo fornito alcun elemento idoneo a comprovare in capo a parte attrice il compimento di una serie di concrete e specifiche attività di signoria sul bene inequivocabilmente corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà.
pagina 5 di 6 La liquidazione delle spese segue la soccombenza.
p.q.m.
il Tribunale di Pordenone, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara che il confine tra i fondi delle parti in causa si individui nella linea di confine risultante dalla mappa di impianto, ossia dalla linea di confine del fabbricato di proprietà di parte attrice, come da planimetria prodotta dall'ausiliario tecnico, da considerare parte integrante della presente sentenza, disponendo che l'eventuale apposizione dei relativi termini sia effettuata dalle parti con oneri e spese da dividere in parti uguali;
- rigetta la domanda di usucapione formulata da Parte_1
- condanna parte attrice a rifondere a parte convenuta le spese di lite che liquida in euro 7500,00 oltre rimborso forfettario al 15% delle spese generali, IVA e CPA come per legge
- pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata ex art 127 ter c.p.c..
Pordenone, 27 giugno 2025
Il Giudice dott. Antonio Albenzio
pagina 6 di 6