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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 03/10/2025, n. 870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 870 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 444/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
IA Morabito Presidente
MA Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
TR NT
appellante e
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. STRANGIO GIUSEPPE
ZO TR (C.F. ), contumace C.F._2
appellati
CONCLUSIONI
per parte appellante: Riformare integralmente la sentenza n. 1107/2019 accogliendo il presente appello e, per l'effetto, accertare e dichiarare la responsabilità del sig.
OP in ordine alla causazione del sinistro per cui è causa e condannare gli appellati, in solido, al risarcimento di tutti i danni patiti dal sig. che si Parte_2 quantificano nella somma di € 49.171,24 o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto e fino all'effettivo soddisfo;
Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi da distrarsi in favore del procuratore costituito.
In via istruttoria, si chiede disporsi CTU medico-legale sulla persona dell'appellante al fine di determinare la natura e l'entità delle lesioni causalmente riconducibili al sinistro, verificando il nesso di causalità tra le lesioni e la dinamica nonché la sussistenza e la misura dei postumi permanenti nonché la durata dall'invalidità temporanea sia assoluta che relativa e le spese mediche sostenute.
Sempre in via istruttoria, si chiede disporsi CTU cinematica al fine di ricostruire l'esatta dinamica del sinistro, nonché le modalità di caduta dell'attore dal motociclo e la compatibilità delle lesioni riportate rispetto all'evento descritte e/o ricostruito all'esito dell'istruttoria.;
per parte appellata: rigettare l'appello avversario perché infondato in fatto e diritto, con la conferma della sentenza n. 1107/2019 resa dall'On.le Tribunale di Palmi in data
5.12.2019.
Con vittoria di spese ed onorari.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 20.06.2017, conveniva in giudizio Parte_2 dinanzi al Tribunale di Palmi, (di seguito e Controparte_1 CP_1
CE OP per ottenere il risarcimento dei danni subiti in qualità di terzo trasportato sul motociclo assicurato con la in conseguenza del sinistro CP_1 verificatosi il 22.06.2014.
Si costituiva in giudizio la che contestava la proponibilità dell'azione ed il CP_1 verificarsi del sinistro, nonché il danno subito.
Con sentenza n. 1107/2019 il Tribunale di Palmi rigettava la domanda dell'attore.
Con atto di citazione notificato il 5.9.2020, impugnava la sentenza Parte_2 con un unico motivo di appello, ritenendo errata la valutazione delle prove e chiedendone la riforma: A. nella parte in cui ha rigettato la domanda di risarcimento pag. 2/7 danni inoltrata dalla parte attrice perché non è stato provato il fatto storico allegato in citazione (pagina 3 della sentenza); B. nella parte in cui ha fornito una erronea interpretazione della dichiarazione del teste (pag. 3 e 4 della sentenza); C. nella parte in cui ha enfatizzato la validità delle dichiarazioni rilasciate all'incaricato dell'assicurazione (pag. 4 della sentenza); D. nella parte in cui ha ritenuto che l'attore non abbia assolto all'onere probatorio sullo stesso incombente (pag. 4 e 5 della sentenza).
Si costituiva in giudizio la che concludeva per il rigetto dell'appello e la CP_1 conferma della sentenza impugnata.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
L'appellante ha reputato errata la decisione impugnata perché il rigetto sarebbe fondato su piccole incongruenze tra la descrizione del sinistro offerta dall'attore e le deposizioni dei testimoni, incongruenze che in parte sono il frutto della fallibilità dei ricordi su particolari poco significativi, in parte l'effetto di fraintendimenti rispetto alle dichiarazioni delle parti.
La valutazione del giudice di prime cure appare in realtà corretta.
Nell'atto di citazione, affermava di essere caduto dal motociclo Parte_2
Yamaha Majestic tg. BC94051 condotto da CE OP, il quale, per evitare l'impatto con una Fiat Panda che stava effettuando una manovra di retromarcia sulla carreggiata opposta, perdeva il controllo del motociclo e si proiettava verso il margine dx della carreggiata. L'appellante cercava di evitare l'impatto con il muretto e contro la
Panda, per cui perdeva l'equilibrio e cadeva a terra, riportando lesioni.
La medesima dinamica veniva descritta dal danneggiato diversamente nella dichiarazione a sua firma resa al delegato della nella quale afferma che non CP_1
c'erano testimoni al sinistro, e che procedendo verso Melicucco il motociclo urtava contro la parte posteriore di una Panda, che proveniva in retromarcia dalla traversa posta alla sinistra rispetto al senso di marcia, nonostante la sterzata verso destra. Parte_2 urtava quindi il piede destro contro il muretto posto sulla destra della
[...]
pag. 3/7 carreggiata, e cadeva all'indietro urtando bacino e schiena. Anche OP CE riferiva che nessun testimone aveva assistito al sinistro, nella nota a sua firma consegnata alla e descriveva la dinamica in modo diverso, riferendo che CP_1 stavano rientrando a Melicucco quando una Fiat Panda si immetteva in retromarcia da una traversa posta sulla destra. A quel punto il conducente del veicolo provava ad evitare l'impatto sterzando a sinistra, per cui urtava con la fiancata sinistra contro il muro posto sul margine sinistro della carreggiata. A causa dell'urto Parte_2 cadeva e riportava lesioni alla colonna vertebrale.
Entrambi allegavano alla dichiarazione una rappresentazione grafica dei luoghi e della posizione dei veicoli coinvolti, rappresentazione che appare speculare, con individuazione simmetrica della traversa e del punto di impatto.
Le dichiarazioni sono sottoscritte e sono dirette ad una parte del giudizio, per cui possono essere liberamente apprezzate quali dichiarazioni di scienza, e sono state in questo senso apprezzate dal giudice di prime cure.
Alla luce di questi elementi, la testimonianza di non appare Testimone_1 attendibile, visto che dichiara “stavo rientrando a casa a bordo della mia autovettura che seguiva lo scooterone a circa un metro e mezzo di distanza” e nelle prime dichiarazioni invece le parti non hanno mai riferito della presenza di un testimone, pur essendo facilmente percepibile un'auto che si trovava ad una tale distanza.
Inoltre, il testimone proseguiva affermando che “davanti a me, nella direzione
Anoia/Cinquefrondi della strada che ho descritto, procedeva lo scooterone allorquando, da una strada in perpendicolare a quella in cui ci trovavamo, sulla sinistra a salire, è giunta a marcia indietro e ad una bella velocità un'autovettura panda di colore verde che ha occupato la corsia in cui viaggiava lo scooterone, il quale, per evitare l'impatto si è dovuto stringere sul muro che delimitava la corsia di marcia (… per proteggersi dalla macchina che gli stava venendo addosso e per Pt_2 non sbattere contro il muretto ha aperto le gambe, ma nonostante ciò è caduto all'indietro sbattendo con il sedere, la schiena e con la testa. Preciso che è stato spinto dalla Panda che ha urtato il piede del ragazzo, che lo aveva appoggiato cercando di proteggersi…ed è scivolato dal sedile”, ossia riferisce la Panda proveniva da sinistra, che lo scooter si accostava a destra e che è caduto per l'urto della gamba contro la pag. 4/7 Panda, con una descrizione che non coincide con quella resa da OP e alla Pt_2
né con quella indicata in citazione. CP_1
Secondo l'appellante le due versioni dei fatti sono complementari, ma in realtà la dinamica descritta è diversa, visto che il danneggiato afferma di aver appoggiato una gamba contro il muretto ed il testimone invece riferisce di aver visto Pt_2 appoggiare una gamba contro l'autovettura. Si tratta di una piccola incongruenza che non si giustifica vista la distanza ravvicinata dalla quale il teste pretende di aver osservato il sinistro. Questa differenza va poi letta unitamente alla iniziale affermazione dell'assenza di testimoni al sinistro ed alla dichiarazione del proprietario del motociclo.
Si aggiungano a questi elementi di dubbio sull'effettiva dinamica della caduta la circostanza che non il motociclo era stato trasferito a OP con atto non registrato
(tanto che l'assicurato è il precedente proprietario) e che il proprietario non ha consentito di visionare il motociclo per verificare l'esistenza di danni riconducibili al sinistro e compatibili con la dinamica narrata dall'attore.
Il quadro probatorio non appare scalfito dalla mancata risposta all'interrogatorio formale deferito a CE OP, visto che non possono ritenersi ammessi i fatti dedotti, sia per la presenza di una azione diretta nei confronti dell'assicurazione sia in ragione del contrasto delle circostanze oggetto di interpello con le precedenti dichiarazioni già rese dalla medesima parte nella dichiarazione stragiudiziale.
Quanto al valore delle foto prodotte in giudizio, si deve osservare che non è contestato che si tratti della rappresentazione dei luoghi del sinistro, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata. Siffatta circostanza non conduce a ritenere accertato il verificarsi del sinistro e la dinamica narrata dal danneggiato, visto che le foto non sono state oggetto di dichiarazioni testimoniali né sono state utilizzate per chiarire dove si trovassero i mezzi al momento dell'impatto.
La medesima conclusione vale per la documentazione medica, dalla quale emerge l'intervento dell'ambulanza per sinistro stradale, ben potendo detto intervento essere giustificato da qualunque altro tipo di sinistro, non necessariamente riconducibile al trasporto sullo scooter.
2.1. Alla luce di queste considerazioni, si deve reputare che l'appellante non abbia assolto il proprio onere probatorio. pag. 5/7 Il terzo trasportato può agire nei confronti dell'assicuratore del proprio vettore sulla base della allegazione e prova del danno e del nesso causale, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. Il danneggiato non deve provare esattamente come sia avvenuto il sinistro ma deve dimostrare che si sia verificato e che le lesioni siano conseguenza diretta, prova che è mancata nel caso di specie. Come illustrato nel paragrafo che precede, le differenti versioni della dinamica della caduta, l'indicazione di un testimone solo in sede processuale, la diversa prospettazione dello stato dei luoghi nelle dichiarazioni delle parti e del teste, la impossibilità di verificare le condizioni dello scooter (la cui proprietà era stata trasferita senza rituale passaggio pochi giorni prima del sinistro) assicurato dal precedente proprietario non consentono di ritenere provato che la caduta sia avvenuta mentre era trasportato da CE OP sullo scooter assicurato dalla Parte_2
CP_1
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate utilizzando le tariffe previste dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche per le fasi di giudizio precedenti, in € 4.996,00 (€ 1.029,00 per la fase di studio, € 709,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la fase di trattazione, € 1.735,00 per la fase decisionale).
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. 1107/2019, Parte_1 così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna la parte appellata al pagamento, in favore , delle Controparte_1 spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 4.996,00 per compensi, oltre 15
% per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
pag. 6/7 3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 19 settembre 2025
La Consigliera est. La Presidente
MA Morrone IA Morabito
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 444/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
IA Morabito Presidente
MA Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
TR NT
appellante e
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. STRANGIO GIUSEPPE
ZO TR (C.F. ), contumace C.F._2
appellati
CONCLUSIONI
per parte appellante: Riformare integralmente la sentenza n. 1107/2019 accogliendo il presente appello e, per l'effetto, accertare e dichiarare la responsabilità del sig.
OP in ordine alla causazione del sinistro per cui è causa e condannare gli appellati, in solido, al risarcimento di tutti i danni patiti dal sig. che si Parte_2 quantificano nella somma di € 49.171,24 o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto e fino all'effettivo soddisfo;
Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi da distrarsi in favore del procuratore costituito.
In via istruttoria, si chiede disporsi CTU medico-legale sulla persona dell'appellante al fine di determinare la natura e l'entità delle lesioni causalmente riconducibili al sinistro, verificando il nesso di causalità tra le lesioni e la dinamica nonché la sussistenza e la misura dei postumi permanenti nonché la durata dall'invalidità temporanea sia assoluta che relativa e le spese mediche sostenute.
Sempre in via istruttoria, si chiede disporsi CTU cinematica al fine di ricostruire l'esatta dinamica del sinistro, nonché le modalità di caduta dell'attore dal motociclo e la compatibilità delle lesioni riportate rispetto all'evento descritte e/o ricostruito all'esito dell'istruttoria.;
per parte appellata: rigettare l'appello avversario perché infondato in fatto e diritto, con la conferma della sentenza n. 1107/2019 resa dall'On.le Tribunale di Palmi in data
5.12.2019.
Con vittoria di spese ed onorari.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 20.06.2017, conveniva in giudizio Parte_2 dinanzi al Tribunale di Palmi, (di seguito e Controparte_1 CP_1
CE OP per ottenere il risarcimento dei danni subiti in qualità di terzo trasportato sul motociclo assicurato con la in conseguenza del sinistro CP_1 verificatosi il 22.06.2014.
Si costituiva in giudizio la che contestava la proponibilità dell'azione ed il CP_1 verificarsi del sinistro, nonché il danno subito.
Con sentenza n. 1107/2019 il Tribunale di Palmi rigettava la domanda dell'attore.
Con atto di citazione notificato il 5.9.2020, impugnava la sentenza Parte_2 con un unico motivo di appello, ritenendo errata la valutazione delle prove e chiedendone la riforma: A. nella parte in cui ha rigettato la domanda di risarcimento pag. 2/7 danni inoltrata dalla parte attrice perché non è stato provato il fatto storico allegato in citazione (pagina 3 della sentenza); B. nella parte in cui ha fornito una erronea interpretazione della dichiarazione del teste (pag. 3 e 4 della sentenza); C. nella parte in cui ha enfatizzato la validità delle dichiarazioni rilasciate all'incaricato dell'assicurazione (pag. 4 della sentenza); D. nella parte in cui ha ritenuto che l'attore non abbia assolto all'onere probatorio sullo stesso incombente (pag. 4 e 5 della sentenza).
Si costituiva in giudizio la che concludeva per il rigetto dell'appello e la CP_1 conferma della sentenza impugnata.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
L'appellante ha reputato errata la decisione impugnata perché il rigetto sarebbe fondato su piccole incongruenze tra la descrizione del sinistro offerta dall'attore e le deposizioni dei testimoni, incongruenze che in parte sono il frutto della fallibilità dei ricordi su particolari poco significativi, in parte l'effetto di fraintendimenti rispetto alle dichiarazioni delle parti.
La valutazione del giudice di prime cure appare in realtà corretta.
Nell'atto di citazione, affermava di essere caduto dal motociclo Parte_2
Yamaha Majestic tg. BC94051 condotto da CE OP, il quale, per evitare l'impatto con una Fiat Panda che stava effettuando una manovra di retromarcia sulla carreggiata opposta, perdeva il controllo del motociclo e si proiettava verso il margine dx della carreggiata. L'appellante cercava di evitare l'impatto con il muretto e contro la
Panda, per cui perdeva l'equilibrio e cadeva a terra, riportando lesioni.
La medesima dinamica veniva descritta dal danneggiato diversamente nella dichiarazione a sua firma resa al delegato della nella quale afferma che non CP_1
c'erano testimoni al sinistro, e che procedendo verso Melicucco il motociclo urtava contro la parte posteriore di una Panda, che proveniva in retromarcia dalla traversa posta alla sinistra rispetto al senso di marcia, nonostante la sterzata verso destra. Parte_2 urtava quindi il piede destro contro il muretto posto sulla destra della
[...]
pag. 3/7 carreggiata, e cadeva all'indietro urtando bacino e schiena. Anche OP CE riferiva che nessun testimone aveva assistito al sinistro, nella nota a sua firma consegnata alla e descriveva la dinamica in modo diverso, riferendo che CP_1 stavano rientrando a Melicucco quando una Fiat Panda si immetteva in retromarcia da una traversa posta sulla destra. A quel punto il conducente del veicolo provava ad evitare l'impatto sterzando a sinistra, per cui urtava con la fiancata sinistra contro il muro posto sul margine sinistro della carreggiata. A causa dell'urto Parte_2 cadeva e riportava lesioni alla colonna vertebrale.
Entrambi allegavano alla dichiarazione una rappresentazione grafica dei luoghi e della posizione dei veicoli coinvolti, rappresentazione che appare speculare, con individuazione simmetrica della traversa e del punto di impatto.
Le dichiarazioni sono sottoscritte e sono dirette ad una parte del giudizio, per cui possono essere liberamente apprezzate quali dichiarazioni di scienza, e sono state in questo senso apprezzate dal giudice di prime cure.
Alla luce di questi elementi, la testimonianza di non appare Testimone_1 attendibile, visto che dichiara “stavo rientrando a casa a bordo della mia autovettura che seguiva lo scooterone a circa un metro e mezzo di distanza” e nelle prime dichiarazioni invece le parti non hanno mai riferito della presenza di un testimone, pur essendo facilmente percepibile un'auto che si trovava ad una tale distanza.
Inoltre, il testimone proseguiva affermando che “davanti a me, nella direzione
Anoia/Cinquefrondi della strada che ho descritto, procedeva lo scooterone allorquando, da una strada in perpendicolare a quella in cui ci trovavamo, sulla sinistra a salire, è giunta a marcia indietro e ad una bella velocità un'autovettura panda di colore verde che ha occupato la corsia in cui viaggiava lo scooterone, il quale, per evitare l'impatto si è dovuto stringere sul muro che delimitava la corsia di marcia (… per proteggersi dalla macchina che gli stava venendo addosso e per Pt_2 non sbattere contro il muretto ha aperto le gambe, ma nonostante ciò è caduto all'indietro sbattendo con il sedere, la schiena e con la testa. Preciso che è stato spinto dalla Panda che ha urtato il piede del ragazzo, che lo aveva appoggiato cercando di proteggersi…ed è scivolato dal sedile”, ossia riferisce la Panda proveniva da sinistra, che lo scooter si accostava a destra e che è caduto per l'urto della gamba contro la pag. 4/7 Panda, con una descrizione che non coincide con quella resa da OP e alla Pt_2
né con quella indicata in citazione. CP_1
Secondo l'appellante le due versioni dei fatti sono complementari, ma in realtà la dinamica descritta è diversa, visto che il danneggiato afferma di aver appoggiato una gamba contro il muretto ed il testimone invece riferisce di aver visto Pt_2 appoggiare una gamba contro l'autovettura. Si tratta di una piccola incongruenza che non si giustifica vista la distanza ravvicinata dalla quale il teste pretende di aver osservato il sinistro. Questa differenza va poi letta unitamente alla iniziale affermazione dell'assenza di testimoni al sinistro ed alla dichiarazione del proprietario del motociclo.
Si aggiungano a questi elementi di dubbio sull'effettiva dinamica della caduta la circostanza che non il motociclo era stato trasferito a OP con atto non registrato
(tanto che l'assicurato è il precedente proprietario) e che il proprietario non ha consentito di visionare il motociclo per verificare l'esistenza di danni riconducibili al sinistro e compatibili con la dinamica narrata dall'attore.
Il quadro probatorio non appare scalfito dalla mancata risposta all'interrogatorio formale deferito a CE OP, visto che non possono ritenersi ammessi i fatti dedotti, sia per la presenza di una azione diretta nei confronti dell'assicurazione sia in ragione del contrasto delle circostanze oggetto di interpello con le precedenti dichiarazioni già rese dalla medesima parte nella dichiarazione stragiudiziale.
Quanto al valore delle foto prodotte in giudizio, si deve osservare che non è contestato che si tratti della rappresentazione dei luoghi del sinistro, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata. Siffatta circostanza non conduce a ritenere accertato il verificarsi del sinistro e la dinamica narrata dal danneggiato, visto che le foto non sono state oggetto di dichiarazioni testimoniali né sono state utilizzate per chiarire dove si trovassero i mezzi al momento dell'impatto.
La medesima conclusione vale per la documentazione medica, dalla quale emerge l'intervento dell'ambulanza per sinistro stradale, ben potendo detto intervento essere giustificato da qualunque altro tipo di sinistro, non necessariamente riconducibile al trasporto sullo scooter.
2.1. Alla luce di queste considerazioni, si deve reputare che l'appellante non abbia assolto il proprio onere probatorio. pag. 5/7 Il terzo trasportato può agire nei confronti dell'assicuratore del proprio vettore sulla base della allegazione e prova del danno e del nesso causale, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. Il danneggiato non deve provare esattamente come sia avvenuto il sinistro ma deve dimostrare che si sia verificato e che le lesioni siano conseguenza diretta, prova che è mancata nel caso di specie. Come illustrato nel paragrafo che precede, le differenti versioni della dinamica della caduta, l'indicazione di un testimone solo in sede processuale, la diversa prospettazione dello stato dei luoghi nelle dichiarazioni delle parti e del teste, la impossibilità di verificare le condizioni dello scooter (la cui proprietà era stata trasferita senza rituale passaggio pochi giorni prima del sinistro) assicurato dal precedente proprietario non consentono di ritenere provato che la caduta sia avvenuta mentre era trasportato da CE OP sullo scooter assicurato dalla Parte_2
CP_1
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate utilizzando le tariffe previste dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche per le fasi di giudizio precedenti, in € 4.996,00 (€ 1.029,00 per la fase di studio, € 709,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la fase di trattazione, € 1.735,00 per la fase decisionale).
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. 1107/2019, Parte_1 così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna la parte appellata al pagamento, in favore , delle Controparte_1 spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 4.996,00 per compensi, oltre 15
% per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
pag. 6/7 3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 19 settembre 2025
La Consigliera est. La Presidente
MA Morrone IA Morabito
pag. 7/7