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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 26/05/2025, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1494/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1494/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. EMANUELE Parte_1 C.F._1
FREGOLA ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Ravenna, via Gioacchino Rasponi n. 16
- ATTORE -
Nei confronti di
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. EDY GUERRINI Controparte_1 C.F._2 ed elettivamente domiciliato nel suo studio a Solarolo (RA), via Guglielmo Marconi n. 25
- CONVENUTO -
e
(C.F. ) Controparte_2 C.F._3
- CONVENUTO CONTUMACE -
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della
Repubblica in sede.
OGGETTO: CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO FIGLIO MAGGIORENNE NON
AUTOSUFFICIENTE
CONCLUSIONI
Parte attrice concludeva come da verbale d'udienza del 26.03.2025.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 337 septies c.c. depositato in data 04.07.2024, conveniva in giudizio Parte_1
i genitori e innanzi all'intestato Tribunale deducendo che, con decreto Controparte_1 Controparte_2
n. 5882/2014 emesso in data 29.12.2014, il Tribunale di Ravenna, in conformità all'accordo raggiunto dai suoi genitori, aveva stabilito che fosse affidato congiuntamente ai medesimi, che la sua collocazione abitativa fosse presso la madre e che fosse posto a carico del padre un contributo per il suo mantenimento pari alla somma mensile di euro 280,00, annualmente rivalutabile in base agli indici
Istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie, da corrispondersi a favore della sig.ra che, Controparte_2 in data 12.07.2017, il Tribunale di Ravenna condannava il sig. per il reato di cui Controparte_1 all'art. 570 c.p. per aver fatto mancare al figlio i necessari mezzi di sussistenza e che, con decreto n.
7506/2018 emesso in data 13.09.2018, il medesimo Tribunale, stante l'inadempimento del sig. all'obbligazione di mantenimento su di lui gravante, aveva ordinato alla Vulcaflex Controparte_1
S.p.A., società datrice di lavoro del sig. di corrispondere direttamente alla sig.ra Controparte_1
l'importo mensile già rivalutato a titolo di contributo ordinario pari ad euro 282,37, Controparte_2 ulteriormente rivalutabile secondo gli indici Istat, detraendolo da quanto dovuto al proprio dipendente in forza del rapporto di lavoro.
L'attore, divenuto nelle more maggiorenne, allegava altresì di non vivere più da anni presso l'abitazione materna, essendosi trasferito, a causa di attriti e contrasti con la madre, presso l'abitazione della nonna materna, sig.ra sita a Cervia, via Salara Statale n. 25, come da certificato Persona_1 contestuale di residenza e di stato di famiglia prodotto agli atti, e di non essere ancora economicamente autosufficiente in quanto studente universitario iscritto al secondo anno del corso di laurea in astronomia dell'università di Bologna.
Alla luce dei suddetti mutamenti, il sig. chiedeva al Tribunale di Ravenna di accogliere Parte_1 le seguenti conclusioni: “Voglia disporre, anche in modifica dei provvedimenti adottati tra i signori
e , che l'importo di euro 282,37, rivalutato secondo gli indici Istat, Controparte_1 Controparte_2 pari alla somma totale corrisposta mensilmente da (ad oggi da Vulcaflex S.p.A. Controparte_1 quale datore di lavoro del debitore), alla sig.ra a titolo di mantenimento del figlio CP T_
, venga versata direttamente al ricorrente affinché possa utilizzarla per le proprie occorrenze
[...] quotidiane e che tale versamento venga effettuato da parte della società Vulcaflex S.p.A. per i motivi di cui in narrativa”.
Con decreto di fissazione di udienza emesso in data 16.07.2024, il Giudice delegato fissava l'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. per la comparizione delle parti in data 12.12.2024.
In data 08.08.2024, interveniva ritualmente nel procedimento il Pubblico Ministero.
In data 11.12.2024 si costituiva in giudizio al solo fine di aderire alle domande Controparte_1 proposte dal figlio.
Nessuno si costituiva nel procedimento per Controparte_2
All'udienza del 12.12.2024, il Giudice, dopo aver verificato in relazione alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza nei confronti della sig.ra che non risultava rispettato il Controparte_2 termine a comparire di sessanta giorni stabilito dall'art. 473-bis.14 c.p.c., disponeva la rinnovazione pagina 2 di 4 della notificazione entro il termine del 20.01.2025 e rinviava il processo per i medesimi incombenti all'udienza del 26.03.2025.
Alla suddetta udienza compariva solo la difesa di parte attrice, che insisteva per l'accoglimento del ricorso. Il Giudice delegato, dopo aver verificato la regolarità della notifica nei confronti della sig.ra e averne dichiarato la contumacia, ritenendo il procedimento maturo per la decisione Controparte_2 senza necessità di svolgimento di attività istruttoria rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, con il ricorso introduttivo del presente procedimento il sig. ha chiesto al Tribunale di stabilire che il contributo per il suo Parte_1 mantenimento a carico del padre in forza del decreto cron n. 5882/2014 gli fosse versato direttamente dalla società datrice di lavoro del medesimo, stante il suo avvenuto trasferimento presso l'abitazione della nonna.
In primo luogo, si rileva come il ricorso, introdotto ai sensi dell'art. 337 septies c.c., debba essere riqualificato anche ai sensi dell'art. 337 quinquies c.c. e 473-bis.29 c.p.c. in quanto l'attore ha sì chiesto la corresponsione a suo favore di un assegno per il suo mantenimento in ragione della non ancora raggiunta autosufficienza economica, ma tale corresponsione diretta implica necessariamente la modifica del precedente provvedimento giudiziale che, statuendo sulla regolamentazione della responsabilità genitoriale da parte dei genitori nei suoi confronti ai sensi degli artt. 337 bis ss. c.c., aveva stabilito che il contributo al mantenimento a carico del sig. fosse versato alla Controparte_1 madre, sig.ra Controparte_2
Nel merito, la domanda è fondata e va accolta nei termini che seguono.
L'attore, già maggiorenne, non è ancora economicamente autosufficiente, essendo iscritto al corso di laurea di astronomia dell'università di Bologna, come risulta dalla scheda recante il profilo personale dello studente prodotta agli atti.
È inoltre circostanza documentalmente provata, tramite la produzione in giudizio del certificato cumulativo di residenza e di stato di famiglia del sig. che quest'ultimo non conviva più Parte_1 con la madre ma risieda assieme alla nonna materna.
Secondo consolidata giurisprudenza, “(i)n tema di mantenimento dei figli, la legittimazione del genitore convivente con il figlio maggiorenne, essendo fondata sulla continuità dei doveri gravanti su uno dei genitori nella persistenza della situazione di convivenza, concorre con la diversa legittimazione del figlio, che trova invece fondamento nella titolarità del diritto al mantenimento” (Cass. civ., sez. I,
11.10.2024, n. 26503; Cass. civ., sez. VI, 20.08.2020, n. 17380).
È dunque pacifico che la sig.ra non abbia più alcun titolo a percepire l'assegno di Controparte_2 mantenimento per il figlio stabilito nel decreto cron n. 5882/2014, essendo venuto meno il rapporto di convivenza con l'attore e che quest'ultimo abbia diritto a ricevere il contributo economico.
Il sig. ha chiesto altresì al Tribunale di ordinare alla società datrice di lavoro del padre Parte_1 di versargli direttamente tale assegno, in ragione del precedente inadempimento paterno all'obbligo di mantenimento previsto nel provvedimento giudiziale.
Osserva il Collegio come il decreto legislativo n. 149/2022, che ha introdotto nel codice di procedura civile il titolo IV-bis recante norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie, abbia normato all'art. 473-bis.37 c.p.c. le modalità con cui il creditore di un assegno mantenimento può agire nei confronti di un terzo debitore dell'obbligato, come il suo datore di lavoro.
pagina 3 di 4 Tale articolo stabilisce al primo comma che “(i)l creditore cui spetta la corresponsione periodica del contributo in favore suo o della prole, dopo la costituzione in mora del debitore, inadempiente per un periodo di almeno trenta giorni, può notificare il provvedimento o l'accordo di negoziazione assistita in cui è stabilita la misura dell'assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al soggetto obbligato, con la richiesta di versargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al debitore inadempiente” e al secondo comma che “(i)l terzo è tenuto al pagamento dell'assegno dal mese successivo a quello in cui è stata effettuata la notificazione. Ove il terzo non adempia, il creditore ha azione esecutiva diretta nei suoi confronti per il pagamento delle somme dovute”.
Il suddetto articolo ha dunque disciplinato una procedura stragiudiziale con cui il creditore di un assegno a titolo di mantenimento può ottenerne il pagamento direttamente da un soggetto terzo tenuto a corrispondere periodicamente somme al soggetto obbligato.
In caso di inadempimento paterno, il sig. dovrà dunque ai sensi della predetta disciplina Parte_1 costituire in mora il padre per poi procedere direttamente a richiedere il pagamento dell'assegno alla
Vulcaflex S.p.A..
La domanda di ordine giudiziale di pagamento dell'assegno a favore dell'attore nei confronti della
Vulcaflex S.p.A. deve essere quindi respinta.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, in parziale modifica del decreto cron n. 5882/2014 emesso in data 29.12.2014, deve essere stabilito che il sig. versi direttamente al figlio Controparte_1
l'assegno a titolo di contributo ordinario di euro 282,37, annualmente rivalutabile secondo gli indici
Istat.
Stante la natura della lite e la circostanza che la domanda proposta nel presente giudizio si è resa necessaria a seguito dell'evento sopravvenuto costituito dal trasferimento dell'attore presso l'abitazione della nonna, le spese di lite vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, a parziale modifica del decreto cron n. 5882/2014 emesso in data 29.12.2014, così provvede:
- STABILISCE che il sig. versi direttamente al figlio l'assegno Controparte_1 Parte_1 mensile di euro 282,37, annualmente rivalutabile in base agli indici Istat, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del medesimo;
- RIGETTA la domanda di condanna di Vulcaflex S.p.A. al pagamento diretto di tale assegno a favore di Parte_1
- COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso a Ravenna, in camera di consiglio il 19.05.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Elena Orlandi Dott.ssa Mariapia Parisi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1494/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. EMANUELE Parte_1 C.F._1
FREGOLA ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Ravenna, via Gioacchino Rasponi n. 16
- ATTORE -
Nei confronti di
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. EDY GUERRINI Controparte_1 C.F._2 ed elettivamente domiciliato nel suo studio a Solarolo (RA), via Guglielmo Marconi n. 25
- CONVENUTO -
e
(C.F. ) Controparte_2 C.F._3
- CONVENUTO CONTUMACE -
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della
Repubblica in sede.
OGGETTO: CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO FIGLIO MAGGIORENNE NON
AUTOSUFFICIENTE
CONCLUSIONI
Parte attrice concludeva come da verbale d'udienza del 26.03.2025.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 337 septies c.c. depositato in data 04.07.2024, conveniva in giudizio Parte_1
i genitori e innanzi all'intestato Tribunale deducendo che, con decreto Controparte_1 Controparte_2
n. 5882/2014 emesso in data 29.12.2014, il Tribunale di Ravenna, in conformità all'accordo raggiunto dai suoi genitori, aveva stabilito che fosse affidato congiuntamente ai medesimi, che la sua collocazione abitativa fosse presso la madre e che fosse posto a carico del padre un contributo per il suo mantenimento pari alla somma mensile di euro 280,00, annualmente rivalutabile in base agli indici
Istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie, da corrispondersi a favore della sig.ra che, Controparte_2 in data 12.07.2017, il Tribunale di Ravenna condannava il sig. per il reato di cui Controparte_1 all'art. 570 c.p. per aver fatto mancare al figlio i necessari mezzi di sussistenza e che, con decreto n.
7506/2018 emesso in data 13.09.2018, il medesimo Tribunale, stante l'inadempimento del sig. all'obbligazione di mantenimento su di lui gravante, aveva ordinato alla Vulcaflex Controparte_1
S.p.A., società datrice di lavoro del sig. di corrispondere direttamente alla sig.ra Controparte_1
l'importo mensile già rivalutato a titolo di contributo ordinario pari ad euro 282,37, Controparte_2 ulteriormente rivalutabile secondo gli indici Istat, detraendolo da quanto dovuto al proprio dipendente in forza del rapporto di lavoro.
L'attore, divenuto nelle more maggiorenne, allegava altresì di non vivere più da anni presso l'abitazione materna, essendosi trasferito, a causa di attriti e contrasti con la madre, presso l'abitazione della nonna materna, sig.ra sita a Cervia, via Salara Statale n. 25, come da certificato Persona_1 contestuale di residenza e di stato di famiglia prodotto agli atti, e di non essere ancora economicamente autosufficiente in quanto studente universitario iscritto al secondo anno del corso di laurea in astronomia dell'università di Bologna.
Alla luce dei suddetti mutamenti, il sig. chiedeva al Tribunale di Ravenna di accogliere Parte_1 le seguenti conclusioni: “Voglia disporre, anche in modifica dei provvedimenti adottati tra i signori
e , che l'importo di euro 282,37, rivalutato secondo gli indici Istat, Controparte_1 Controparte_2 pari alla somma totale corrisposta mensilmente da (ad oggi da Vulcaflex S.p.A. Controparte_1 quale datore di lavoro del debitore), alla sig.ra a titolo di mantenimento del figlio CP T_
, venga versata direttamente al ricorrente affinché possa utilizzarla per le proprie occorrenze
[...] quotidiane e che tale versamento venga effettuato da parte della società Vulcaflex S.p.A. per i motivi di cui in narrativa”.
Con decreto di fissazione di udienza emesso in data 16.07.2024, il Giudice delegato fissava l'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. per la comparizione delle parti in data 12.12.2024.
In data 08.08.2024, interveniva ritualmente nel procedimento il Pubblico Ministero.
In data 11.12.2024 si costituiva in giudizio al solo fine di aderire alle domande Controparte_1 proposte dal figlio.
Nessuno si costituiva nel procedimento per Controparte_2
All'udienza del 12.12.2024, il Giudice, dopo aver verificato in relazione alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza nei confronti della sig.ra che non risultava rispettato il Controparte_2 termine a comparire di sessanta giorni stabilito dall'art. 473-bis.14 c.p.c., disponeva la rinnovazione pagina 2 di 4 della notificazione entro il termine del 20.01.2025 e rinviava il processo per i medesimi incombenti all'udienza del 26.03.2025.
Alla suddetta udienza compariva solo la difesa di parte attrice, che insisteva per l'accoglimento del ricorso. Il Giudice delegato, dopo aver verificato la regolarità della notifica nei confronti della sig.ra e averne dichiarato la contumacia, ritenendo il procedimento maturo per la decisione Controparte_2 senza necessità di svolgimento di attività istruttoria rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, con il ricorso introduttivo del presente procedimento il sig. ha chiesto al Tribunale di stabilire che il contributo per il suo Parte_1 mantenimento a carico del padre in forza del decreto cron n. 5882/2014 gli fosse versato direttamente dalla società datrice di lavoro del medesimo, stante il suo avvenuto trasferimento presso l'abitazione della nonna.
In primo luogo, si rileva come il ricorso, introdotto ai sensi dell'art. 337 septies c.c., debba essere riqualificato anche ai sensi dell'art. 337 quinquies c.c. e 473-bis.29 c.p.c. in quanto l'attore ha sì chiesto la corresponsione a suo favore di un assegno per il suo mantenimento in ragione della non ancora raggiunta autosufficienza economica, ma tale corresponsione diretta implica necessariamente la modifica del precedente provvedimento giudiziale che, statuendo sulla regolamentazione della responsabilità genitoriale da parte dei genitori nei suoi confronti ai sensi degli artt. 337 bis ss. c.c., aveva stabilito che il contributo al mantenimento a carico del sig. fosse versato alla Controparte_1 madre, sig.ra Controparte_2
Nel merito, la domanda è fondata e va accolta nei termini che seguono.
L'attore, già maggiorenne, non è ancora economicamente autosufficiente, essendo iscritto al corso di laurea di astronomia dell'università di Bologna, come risulta dalla scheda recante il profilo personale dello studente prodotta agli atti.
È inoltre circostanza documentalmente provata, tramite la produzione in giudizio del certificato cumulativo di residenza e di stato di famiglia del sig. che quest'ultimo non conviva più Parte_1 con la madre ma risieda assieme alla nonna materna.
Secondo consolidata giurisprudenza, “(i)n tema di mantenimento dei figli, la legittimazione del genitore convivente con il figlio maggiorenne, essendo fondata sulla continuità dei doveri gravanti su uno dei genitori nella persistenza della situazione di convivenza, concorre con la diversa legittimazione del figlio, che trova invece fondamento nella titolarità del diritto al mantenimento” (Cass. civ., sez. I,
11.10.2024, n. 26503; Cass. civ., sez. VI, 20.08.2020, n. 17380).
È dunque pacifico che la sig.ra non abbia più alcun titolo a percepire l'assegno di Controparte_2 mantenimento per il figlio stabilito nel decreto cron n. 5882/2014, essendo venuto meno il rapporto di convivenza con l'attore e che quest'ultimo abbia diritto a ricevere il contributo economico.
Il sig. ha chiesto altresì al Tribunale di ordinare alla società datrice di lavoro del padre Parte_1 di versargli direttamente tale assegno, in ragione del precedente inadempimento paterno all'obbligo di mantenimento previsto nel provvedimento giudiziale.
Osserva il Collegio come il decreto legislativo n. 149/2022, che ha introdotto nel codice di procedura civile il titolo IV-bis recante norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie, abbia normato all'art. 473-bis.37 c.p.c. le modalità con cui il creditore di un assegno mantenimento può agire nei confronti di un terzo debitore dell'obbligato, come il suo datore di lavoro.
pagina 3 di 4 Tale articolo stabilisce al primo comma che “(i)l creditore cui spetta la corresponsione periodica del contributo in favore suo o della prole, dopo la costituzione in mora del debitore, inadempiente per un periodo di almeno trenta giorni, può notificare il provvedimento o l'accordo di negoziazione assistita in cui è stabilita la misura dell'assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al soggetto obbligato, con la richiesta di versargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al debitore inadempiente” e al secondo comma che “(i)l terzo è tenuto al pagamento dell'assegno dal mese successivo a quello in cui è stata effettuata la notificazione. Ove il terzo non adempia, il creditore ha azione esecutiva diretta nei suoi confronti per il pagamento delle somme dovute”.
Il suddetto articolo ha dunque disciplinato una procedura stragiudiziale con cui il creditore di un assegno a titolo di mantenimento può ottenerne il pagamento direttamente da un soggetto terzo tenuto a corrispondere periodicamente somme al soggetto obbligato.
In caso di inadempimento paterno, il sig. dovrà dunque ai sensi della predetta disciplina Parte_1 costituire in mora il padre per poi procedere direttamente a richiedere il pagamento dell'assegno alla
Vulcaflex S.p.A..
La domanda di ordine giudiziale di pagamento dell'assegno a favore dell'attore nei confronti della
Vulcaflex S.p.A. deve essere quindi respinta.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, in parziale modifica del decreto cron n. 5882/2014 emesso in data 29.12.2014, deve essere stabilito che il sig. versi direttamente al figlio Controparte_1
l'assegno a titolo di contributo ordinario di euro 282,37, annualmente rivalutabile secondo gli indici
Istat.
Stante la natura della lite e la circostanza che la domanda proposta nel presente giudizio si è resa necessaria a seguito dell'evento sopravvenuto costituito dal trasferimento dell'attore presso l'abitazione della nonna, le spese di lite vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, a parziale modifica del decreto cron n. 5882/2014 emesso in data 29.12.2014, così provvede:
- STABILISCE che il sig. versi direttamente al figlio l'assegno Controparte_1 Parte_1 mensile di euro 282,37, annualmente rivalutabile in base agli indici Istat, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del medesimo;
- RIGETTA la domanda di condanna di Vulcaflex S.p.A. al pagamento diretto di tale assegno a favore di Parte_1
- COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso a Ravenna, in camera di consiglio il 19.05.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Elena Orlandi Dott.ssa Mariapia Parisi
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