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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 04/12/2025, n. 662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 662 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del giudice, dott.ssa LI BERTILLO, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 429, 1° comma, c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 1573 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2021, vertente
T R A rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Naso Parte_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 20 ottobre 2021, il ricorrente, premesso di essere dipendente del a tempo indeterminato dall'1 settembre 2016 nella qualifica professionale di CP_2
Assistente Amministrativo, di essere iscritto per le classi di concorso B016 – B015 – B003 – B010
– B017 – ADSS nelle GPS di seconda fascia della Provincia di Roma e di aver presentato presso l'ufficio scolastico provinciale di Roma domanda volta ad ottenere il conferimento di supplenze annuali, senza ottenere alcun incarico, ha chiesto al Tribunale di:
«- ACCERTARE E DICHIARARE l'illegittimità della condotta del Controparte_1 consistita nell'attribuzione di incarichi di supplenza in favore di docenti inseriti nelle medesime graduatorie del ricorrente, ma con punteggi inferiori rispetto allo stesso;
- ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente a ricevere l'incarico annuale presso l'istituto
Einaudi, cod. mecc. rmis118006 o, in alternativa, presso una delle sedi disponibili negli ambiti territoriali indicati da quest'ultimo nella propria domanda e nel rispetto dell'ordine di preferenze ivi indicato e, per l'effetto
1 di 3 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
- ORDINARE all'Amministrazione resistente di conferire al ricorrente l'incarico annuale presso l'istituto
Einaudi, cod. mecc. rmis118006 o, in alternativa, presso una delle sedi disponibili negli ambiti territoriali indicati da quest'ultimo nella propria domanda e nel rispetto dell'ordine di preferenze ivi indicato.
In ogni caso
- ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente a vedersi riconosciute le differenze retributive tra il trattamento economico in godimento nel ruolo di assistente amministrativo e quello che gli sarebbe stato attribuito
a seguito del conferimento dell'incarico in qualità di docente di scuola secondaria di secondo grado per il periodo intercorrente dal 07.09.2021 al 30.06.2022 e così per un importo pari ad €. 4.421,16 salvo errori e/o omissioni
e, per l'effetto
- CONDANNARE l'Amministrazione resistente al risarcimento del danno patrimoniale subito, quantificato in € 4.421,16 per l'anno scolastico 2021/22, oltre interessi per legge o nella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
- ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto il maggior punteggio che avrebbe conseguito se gli fosse stata assegnata la detta supplenza e, per l'effetto
- CONDANNARE il resistente ad attribuire al ricorrente il punteggio ulteriore per l'a.s. CP_1
2021/22, in ragione della mancata stipula del contratto di supplenza illegittimamente non conferito».
1.2. Regolarmente citato, il non si è costituito ed è stato dichiarato contumace. CP_2
2. Concesso termine per note, la causa è stata decisa come da dispositivo.
3. Parte ricorrente, premesso di essere iscritto nelle GPS di seconda fascia della Provincia di
Roma per le classi di concorso B016, B015, B003, B010, B017, ADSS, lamenta il mancato conferimento di un incarico su posto di sostegno malgrado il possesso di un punteggio superiore a quello dei docenti che gli sono stati preferiti.
Nell'effettuare tale comparazione, tuttavia, il ricorrente deduce di possedere un punteggio superiore a quello dei colleghi in classi di concorso diverse dal sostegno. Inoltre dall'esame delle graduatorie sub. doc. n. 3 il ricorrente non risulta iscritto nella classe ADSS, al contrario dei colleghi che gli sono stati preferiti.
Invitato a fornire chiarimenti in ordine alla propria posizione nella graduatoria ADSS e al punteggio posseduto in detta classe di concorso, il ricorrente nulla ha chiarito.
Non può pertanto che concludersi nel senso che il ricorrente non sia inserito nella graduatoria della classe di concorso ADSS.
L'operato dell'Amministrazione non può allora essere censurato.
E invero l'art. 2, comma 2, dell'ordinanza ministeriale n. 60 del 2020 (cfr. doc. n. 9 fasc. ric.) prevede che «Ai fini di un utilizzo ottimale dell'organico dell'autonomia, i posti di insegnamento a qualsiasi titolo
2 di 3 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
disponibili all'esito delle operazioni di immissione in ruolo sono coperti prioritariamente, con particolare riferimento alle ore di insegnamento curricolari stabilite dagli ordinamenti didattici vigenti, con i docenti dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 5, della Legge 107/2015, in possesso di specifica abilitazione o specializzazione sul sostegno. Il dirigente scolastico, ai sensi dell'articolo 1, comma 79, della Legge 107/2015, può altresì utilizzare i docenti di ruolo in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché in possesso dei titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina ovvero di percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire, nel caso di assenza di aspiranti in possesso del predetto titolo di abilitazione nelle GPS ovvero nelle graduatorie di istituto».
Ne consegue che, correttamente, il ha conferito la cattedra di sostegno con priorità ai CP_2 docenti specializzati, inseriti nella graduatoria ADSS (come risultante dal doc. sub n. 3), preferendoli al ricorrente che non risulta in possesso del medesimo titolo, né inserito nella medesima graduatoria, a nulla rilevando il possesso di un punteggio superiore in altre classi di concorso.
Ne consegue l'integrale rigetto del ricorso.
4. Nulla per le spese attesa la contumacia della parte vittoriosa.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. - rigetta il ricorso;
2. - nulla per le spese.
Civitavecchia, 4 dicembre 2025
GIUDICE
LI BE
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del giudice, dott.ssa LI BERTILLO, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 429, 1° comma, c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 1573 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2021, vertente
T R A rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Naso Parte_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 20 ottobre 2021, il ricorrente, premesso di essere dipendente del a tempo indeterminato dall'1 settembre 2016 nella qualifica professionale di CP_2
Assistente Amministrativo, di essere iscritto per le classi di concorso B016 – B015 – B003 – B010
– B017 – ADSS nelle GPS di seconda fascia della Provincia di Roma e di aver presentato presso l'ufficio scolastico provinciale di Roma domanda volta ad ottenere il conferimento di supplenze annuali, senza ottenere alcun incarico, ha chiesto al Tribunale di:
«- ACCERTARE E DICHIARARE l'illegittimità della condotta del Controparte_1 consistita nell'attribuzione di incarichi di supplenza in favore di docenti inseriti nelle medesime graduatorie del ricorrente, ma con punteggi inferiori rispetto allo stesso;
- ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente a ricevere l'incarico annuale presso l'istituto
Einaudi, cod. mecc. rmis118006 o, in alternativa, presso una delle sedi disponibili negli ambiti territoriali indicati da quest'ultimo nella propria domanda e nel rispetto dell'ordine di preferenze ivi indicato e, per l'effetto
1 di 3 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
- ORDINARE all'Amministrazione resistente di conferire al ricorrente l'incarico annuale presso l'istituto
Einaudi, cod. mecc. rmis118006 o, in alternativa, presso una delle sedi disponibili negli ambiti territoriali indicati da quest'ultimo nella propria domanda e nel rispetto dell'ordine di preferenze ivi indicato.
In ogni caso
- ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente a vedersi riconosciute le differenze retributive tra il trattamento economico in godimento nel ruolo di assistente amministrativo e quello che gli sarebbe stato attribuito
a seguito del conferimento dell'incarico in qualità di docente di scuola secondaria di secondo grado per il periodo intercorrente dal 07.09.2021 al 30.06.2022 e così per un importo pari ad €. 4.421,16 salvo errori e/o omissioni
e, per l'effetto
- CONDANNARE l'Amministrazione resistente al risarcimento del danno patrimoniale subito, quantificato in € 4.421,16 per l'anno scolastico 2021/22, oltre interessi per legge o nella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
- ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto il maggior punteggio che avrebbe conseguito se gli fosse stata assegnata la detta supplenza e, per l'effetto
- CONDANNARE il resistente ad attribuire al ricorrente il punteggio ulteriore per l'a.s. CP_1
2021/22, in ragione della mancata stipula del contratto di supplenza illegittimamente non conferito».
1.2. Regolarmente citato, il non si è costituito ed è stato dichiarato contumace. CP_2
2. Concesso termine per note, la causa è stata decisa come da dispositivo.
3. Parte ricorrente, premesso di essere iscritto nelle GPS di seconda fascia della Provincia di
Roma per le classi di concorso B016, B015, B003, B010, B017, ADSS, lamenta il mancato conferimento di un incarico su posto di sostegno malgrado il possesso di un punteggio superiore a quello dei docenti che gli sono stati preferiti.
Nell'effettuare tale comparazione, tuttavia, il ricorrente deduce di possedere un punteggio superiore a quello dei colleghi in classi di concorso diverse dal sostegno. Inoltre dall'esame delle graduatorie sub. doc. n. 3 il ricorrente non risulta iscritto nella classe ADSS, al contrario dei colleghi che gli sono stati preferiti.
Invitato a fornire chiarimenti in ordine alla propria posizione nella graduatoria ADSS e al punteggio posseduto in detta classe di concorso, il ricorrente nulla ha chiarito.
Non può pertanto che concludersi nel senso che il ricorrente non sia inserito nella graduatoria della classe di concorso ADSS.
L'operato dell'Amministrazione non può allora essere censurato.
E invero l'art. 2, comma 2, dell'ordinanza ministeriale n. 60 del 2020 (cfr. doc. n. 9 fasc. ric.) prevede che «Ai fini di un utilizzo ottimale dell'organico dell'autonomia, i posti di insegnamento a qualsiasi titolo
2 di 3 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
disponibili all'esito delle operazioni di immissione in ruolo sono coperti prioritariamente, con particolare riferimento alle ore di insegnamento curricolari stabilite dagli ordinamenti didattici vigenti, con i docenti dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 5, della Legge 107/2015, in possesso di specifica abilitazione o specializzazione sul sostegno. Il dirigente scolastico, ai sensi dell'articolo 1, comma 79, della Legge 107/2015, può altresì utilizzare i docenti di ruolo in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché in possesso dei titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina ovvero di percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire, nel caso di assenza di aspiranti in possesso del predetto titolo di abilitazione nelle GPS ovvero nelle graduatorie di istituto».
Ne consegue che, correttamente, il ha conferito la cattedra di sostegno con priorità ai CP_2 docenti specializzati, inseriti nella graduatoria ADSS (come risultante dal doc. sub n. 3), preferendoli al ricorrente che non risulta in possesso del medesimo titolo, né inserito nella medesima graduatoria, a nulla rilevando il possesso di un punteggio superiore in altre classi di concorso.
Ne consegue l'integrale rigetto del ricorso.
4. Nulla per le spese attesa la contumacia della parte vittoriosa.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. - rigetta il ricorso;
2. - nulla per le spese.
Civitavecchia, 4 dicembre 2025
GIUDICE
LI BE
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