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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 13/06/2025, n. 1178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1178 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 192/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 192/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CIUFFREDA ALBERTO
APPELLANTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MELCARNE Controparte_2 P.IVA_2
FRANCESCA ANNA
APPELLATI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
ha convenuto dinanzi al Giudice di Pace di Parte_1 Controparte_3 chiedendone la condanna al risarcimento del danno patrimoniale asseritamente subito in
[...] conseguenza dell'interruzione dell'erogazione di energia elettrica verificatasi nel periodo novembre 2011 – agosto 2012 sulla linea a servizio dell'immobile sito in Mattinata alla contrada Mergoli (numero cliente 720932385). A sostegno della domanda risarcitoria l'attrice ha dedotto in fatto che nel novembre del 2011 la fornitura di energia elettrica a servizio di detto immobile aveva subito
“inspiegabilmente, senza preavviso e motivo alcuno, un'interruzione”; che dopo aver constatato il disservizio aveva subito chiamato il servizio clienti e l'operatore contattato l'aveva invitata a CP_2 controllare la funzionalità dell'impianto elettrico interno in quanto non vi era riscontro di un guasto sulla rete di distribuzione;
che aveva pertanto contattato il proprio elettricista di fiducia, il quale, recatosi sul posto, aveva constatato il regolare funzionamento dell'impianto elettrico interno e la dipendenza dell'interruzione da un guasto sulla rete di distribuzione;
che dopo ripetuti reclami telefonici, soltanto in data 22 agosto 2012 i tecnici erano intervenuti verificando l'esistenza di un CP_2 guasto sulla rete elettrica esterna e risolvendo il problema;
che nel periodo di interruzione della fornitura aveva comunque regolarmente pagato le fatture e che, a causa del disservizio, il CP_2 pagina 1 di 3 conduttore di detto immobile aveva chiesto la risoluzione del contratto di locazione.
La convenuta non si è costituito in primo grado, mentre si è costituita con Controparte_3 intervento volontario affermando la propria esclusiva legittimazione passiva, Controparte_2 quale ente proprietario degli impianti e delle reti di distribuzione dell'energia elettrica, e chiedendo il rigetto dell'avversa domanda risarcitoria. In particolare, ha dedotto che il guasto è stato segnalato dalla in data 20.8.2012 ed è stato prontamente riparato dai tecnici il 22 agosto, due giorni Pt_1 CP_2 dopo, come desumibile dalla scheda di intervento CP_2
Il Giudice di primo grado, dopo aver escusso i testi indicati dalle parti, ha rigettato la domanda risarcitoria ritenendo non provata la decorrenza dell'interruzione della fornitura di energia elettrica dal mese di novembre 2011 e considerando in ogni caso non dimostrata la tempestiva segnalazione del guasto all' CP_2
La ha proposto appello lamentando l'omessa o carente valutazione delle testimonianze rese Pt_1 dai testi e e della “FATTURA DI €URO 223,19 DEL 12.05.2012 attestante il rimborso Tes_1 Tes_2 per interruzioni bt prolungate maggiori di 12 ore”.
si è costituita anche in questo grado di giudizio chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_2
Orbene, rileva questo giudicante che ha provato di aver riparato in data 23.8.2012 il Controparte_2 guasto verificatosi sulla rete di distribuzione dell'energia elettrica, tre giorni dopo la segnalazione del disservizio da parte della risultano infatti allegate le schede dell'intervento dei tecnici Pt_1 CP_2 non contestate dalla controparte, dalle quali si rileva che la segnalazione del guasto è pervenuta in data
20.8.2012 e che, dopo un primo accesso in loco non risolutivo in data 22.8.2012, i tecnici hanno CP_2 ripristinato la fornitura il 23.8.2012.
A fronte di tali risultanze documentali, non contestate e confermate anche dal tecnico Enel Taronna escusso come testimone, l'attrice non ha dimostrato la durata dell'interruzione della fornitura per l'intero periodo novembre 2011 – agosto 2012 e, in ogni caso, non ha dimostrato di aver segnalato il guasto in data anteriore al 20.8.2012. Al riguardo non può assumere rilievo la dichiarazione del teste , elettricista di fiducia Tes_1 dell'attrice, il quale ha sì confermato di aver constatato direttamente il disservizio sulla rete elettrica esterna nel mese di novembre 2011, ma in ordine alla segnalazione del guasto all' ha reso una CP_2 mera testimonianza de relato ex parte (“la signora mi disse che aveva contattato l'Enel…”), Pt_1 come tale priva di concreta valenza probatoria. Neppure può assumere rilievo dirimente a favore della prospettazione di parte appellante (durata dell'interruzione da novembre 2011 ad agosto 2012) la fattura di rimborso del 12.5.2012, che nel CP_2 dettaglio degli importi fa esclusivo riferimento ad un'interruzione della fornitura verificatasi il 6.2.2012.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi di cui al d.m. 147/22, con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
condanna la parte appellante a rimborsare alla controparte le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 1700,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore pagina 2 di 3 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il gravame, in osservanza dell'art. 13, co. 1 quater DPR 2002/n. 115 nel testo inserito dall'art. 1, co. 17 L. 2012/n. 228.
Foggia, 12.6.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 192/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CIUFFREDA ALBERTO
APPELLANTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MELCARNE Controparte_2 P.IVA_2
FRANCESCA ANNA
APPELLATI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
ha convenuto dinanzi al Giudice di Pace di Parte_1 Controparte_3 chiedendone la condanna al risarcimento del danno patrimoniale asseritamente subito in
[...] conseguenza dell'interruzione dell'erogazione di energia elettrica verificatasi nel periodo novembre 2011 – agosto 2012 sulla linea a servizio dell'immobile sito in Mattinata alla contrada Mergoli (numero cliente 720932385). A sostegno della domanda risarcitoria l'attrice ha dedotto in fatto che nel novembre del 2011 la fornitura di energia elettrica a servizio di detto immobile aveva subito
“inspiegabilmente, senza preavviso e motivo alcuno, un'interruzione”; che dopo aver constatato il disservizio aveva subito chiamato il servizio clienti e l'operatore contattato l'aveva invitata a CP_2 controllare la funzionalità dell'impianto elettrico interno in quanto non vi era riscontro di un guasto sulla rete di distribuzione;
che aveva pertanto contattato il proprio elettricista di fiducia, il quale, recatosi sul posto, aveva constatato il regolare funzionamento dell'impianto elettrico interno e la dipendenza dell'interruzione da un guasto sulla rete di distribuzione;
che dopo ripetuti reclami telefonici, soltanto in data 22 agosto 2012 i tecnici erano intervenuti verificando l'esistenza di un CP_2 guasto sulla rete elettrica esterna e risolvendo il problema;
che nel periodo di interruzione della fornitura aveva comunque regolarmente pagato le fatture e che, a causa del disservizio, il CP_2 pagina 1 di 3 conduttore di detto immobile aveva chiesto la risoluzione del contratto di locazione.
La convenuta non si è costituito in primo grado, mentre si è costituita con Controparte_3 intervento volontario affermando la propria esclusiva legittimazione passiva, Controparte_2 quale ente proprietario degli impianti e delle reti di distribuzione dell'energia elettrica, e chiedendo il rigetto dell'avversa domanda risarcitoria. In particolare, ha dedotto che il guasto è stato segnalato dalla in data 20.8.2012 ed è stato prontamente riparato dai tecnici il 22 agosto, due giorni Pt_1 CP_2 dopo, come desumibile dalla scheda di intervento CP_2
Il Giudice di primo grado, dopo aver escusso i testi indicati dalle parti, ha rigettato la domanda risarcitoria ritenendo non provata la decorrenza dell'interruzione della fornitura di energia elettrica dal mese di novembre 2011 e considerando in ogni caso non dimostrata la tempestiva segnalazione del guasto all' CP_2
La ha proposto appello lamentando l'omessa o carente valutazione delle testimonianze rese Pt_1 dai testi e e della “FATTURA DI €URO 223,19 DEL 12.05.2012 attestante il rimborso Tes_1 Tes_2 per interruzioni bt prolungate maggiori di 12 ore”.
si è costituita anche in questo grado di giudizio chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_2
Orbene, rileva questo giudicante che ha provato di aver riparato in data 23.8.2012 il Controparte_2 guasto verificatosi sulla rete di distribuzione dell'energia elettrica, tre giorni dopo la segnalazione del disservizio da parte della risultano infatti allegate le schede dell'intervento dei tecnici Pt_1 CP_2 non contestate dalla controparte, dalle quali si rileva che la segnalazione del guasto è pervenuta in data
20.8.2012 e che, dopo un primo accesso in loco non risolutivo in data 22.8.2012, i tecnici hanno CP_2 ripristinato la fornitura il 23.8.2012.
A fronte di tali risultanze documentali, non contestate e confermate anche dal tecnico Enel Taronna escusso come testimone, l'attrice non ha dimostrato la durata dell'interruzione della fornitura per l'intero periodo novembre 2011 – agosto 2012 e, in ogni caso, non ha dimostrato di aver segnalato il guasto in data anteriore al 20.8.2012. Al riguardo non può assumere rilievo la dichiarazione del teste , elettricista di fiducia Tes_1 dell'attrice, il quale ha sì confermato di aver constatato direttamente il disservizio sulla rete elettrica esterna nel mese di novembre 2011, ma in ordine alla segnalazione del guasto all' ha reso una CP_2 mera testimonianza de relato ex parte (“la signora mi disse che aveva contattato l'Enel…”), Pt_1 come tale priva di concreta valenza probatoria. Neppure può assumere rilievo dirimente a favore della prospettazione di parte appellante (durata dell'interruzione da novembre 2011 ad agosto 2012) la fattura di rimborso del 12.5.2012, che nel CP_2 dettaglio degli importi fa esclusivo riferimento ad un'interruzione della fornitura verificatasi il 6.2.2012.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi di cui al d.m. 147/22, con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
condanna la parte appellante a rimborsare alla controparte le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 1700,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore pagina 2 di 3 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il gravame, in osservanza dell'art. 13, co. 1 quater DPR 2002/n. 115 nel testo inserito dall'art. 1, co. 17 L. 2012/n. 228.
Foggia, 12.6.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
pagina 3 di 3