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Sentenza 26 luglio 2024
Sentenza 26 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/07/2024, n. 20867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20867 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 23068/2023 R.G. proposto da: DISCIPLINARE AVVOCATI prescrizione Civile Sent. Sez. U Num. 20867 Anno 2024 Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO Relatore: LUCIOTTI LUCIO Data pubblicazione: 26/07/2024 2 LL AL MA, rappresentato e difeso da sé stesso, elettivamente domiciliato presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, alexandromaria.tirelli@forotorre.it; – ricorrente – contro CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORRE ANNUNZIATA (PEC: ord.torreannunziata@cert.legalmail.it), in persona del Presidente pro tempore;
– intimato – e contro PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE elettivamente domiciliato in Roma presso la cancelleria della Procura Generale della Corte di Cassazione (PEC prot.pg.cassazione@giustiziacert.it); – intimato – avverso la sentenza n. 227/23 del Consiglio Nazionale Forense presso il Ministero della Giustizia depositata il 25/10/2023, notificata in data 28/10/2023 Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 9 luglio 2024 dal Consigliere Lucio Luciotti. udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Stanislao DE MATTEIS, che ha chiesto l’accoglimento del quarto motivo. FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza n. 227/23 del 25/10/2023 il Consiglio Nazionale 3 Forense presso il Ministero della Giustizia (di seguito CNF), in parziale accoglimento del ricorso proposto dall’avv. AL MA LL avverso la decisione n. 45/20 del 28/01/2020 del Consiglio Distrettuale di disciplina di Napoli (di seguito CDD), che, in relazione a due capi di incolpazione formulati a carico dello stesso, gli aveva irrogato la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione forense per la durata di dodici mesi, lo proscioglieva da uno dei due capi di incolpazione della violazione dell’art. 27 del codice deontologico forense (CDF) irrogandogli la meno afflittiva sanzione della censura per non aver assolto il mandato difensivo assunto in favore di soggetti sottoposti a fermo dalle Autorità francesi in quanto trovati in possesso di sostanze stupefacenti. 2. Dal contenuto della sentenza impugnata emerge che: - l’avv. LL venne contattato in data 10 novembre 2015 da NC ON, EP CI, NA TI e IO RO perché assumesse la difesa dei propri figli che si trovavano in stato di fermo a AN in Francia;
- l’avv. LL si dichiarò disponibile ad assumere la difesa unitamente all’avvocato francese IE BR, assicurando che quest’ultimo si sarebbe recato il giorno successivo a AN per parlare con i ragazzi e partecipare all'udienza di convalida del fermo;
- i genitori dei ragazzi, appreso dal Consolato che due dei ragazzi fermati sarebbero stati rilasciati e solo uno trattenuto in quanto trovato in possesso dello stupefacente, inviarono all’avv. LL la nomina fiduciaria per la difesa del ragazzo in stato di fermo ed effettuarono in favore del legale un bonifico di 2.500,00 euro quale fondo spese per la difesa;
- nonostante avesse assunto la difesa unitamente all’avvocato francese IE BR, assicurando che quest’ultimo si sarebbe recato il giorno successivo a AN per parlare con i ragazzi e partecipare all'udienza di convalida del fermo, in realtà omise del 4 tutto lo svolgimento del mandato difensivo tanto che l’udienza di convalida del fermo poi disposto nei confronti di uno solo dei fermati, si era svolta con l’assistenza di un difensore d’ufficio, il quale informò i genitori che il giudizio per direttissima si sarebbe celebrato a AN il giorno 13 novembre 2015; - recatisi in Francia unitamente all’avv. Davide Pascalucci, i genitori del ragazzo sottoposto a fermo, declinato l’invito dell’avv. LL a recarsi presso lo studio del corrispondente francese, distante 850 km dal luogo ove si sarebbe celebrata l’udienza di convalida, ed avuta comunque assicurazione dal predetto legale della sua presenza insieme al collega francese all’udienza di convalida, ritenendosi vittime di una truffa da parte dell’avv. LL che la mattina successiva pretese l’invio di ulteriori compensi per recarsi a AN, gli revocarono il mandato;
- pertanto, l’avv. SC, per conto dei genitori del ragazzo, richiese all’avv. LL la restituzione delle somme a lui corrisposte in quanto egli non aveva svolto alcuna attività, preannunciando l’inoltro della denuncia dei suoi confronti, ma per tutta risposta, l’avv. LL inviò ai clienti una fattura dell’importo di 5.000,00 euro. Ne seguì la denuncia-querela sporta nei confronti dell’avv. LL dal medesimo avv. SC e da NC ON, EP CI, NA TI e IO RO, nonché l’esposto che in data 19 novembre 2015 l’avv. SC inoltrò al COA di Torre Annunziata con allegata la predetta denuncia-querela, da cui originò il procedimento disciplinare nei confronti dell’avv. LL. 2.1. A seguito dell’istruttoria, consistita nell’acquisizione dell’esposto, il CDD di Napoli deliberò l’approvazione nei confronti dell’avv. LL di due capi di incolpazione per le seguenti violazioni: 1. Dei doveri di probità, dignità, decoro, indipendenza, lealtà e correttezza verso i colleghi e le istituzloni forensi, del dovere di fedeltà, diligenza e informazione nonché del dovere di adempimento 5 del mandato ex artt 9, 10, 12, 19, 26 co. 3 e 27 del Codice Deontologico, ciò, così come riportato nell'esposto inviato a mezzo pec all'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata in data 19.11.2015 a firma dell'Avv. Davide Pascalucci, nato a [...] il [...], congiuntamente ai Sigg.ri NC ON, nato a [...] il [...], EP CI, nato a [...] il [...], NA TI, nata a [...] il 22.06 1969 e IO RO, nato a [...] il [...], perché nell'ambito del pro- cedimento penale pendente presso AN (Francia) a carico dei Sigg.ri MI CI, HI CI e CA RO, difesi di fiducia dall'Avv. AL MA LL, lo stesso;
- ometteva di fornire alcuna informazione agli esponenti circa la strategia difensiva da voler adottare nell'interesse degli indagati;
non si recava presso la Polizia di AN al fine di intrattenere un colloquio difensivo con i ragazzi in stato di fermo;
in data 11.11.2015, non si presentava all'udienza di convalida del fermo del Sig. MI CI, neppure a mezzo di sostituto processuale;
con le su indicate condotte, non ha salvaguardato la propria reputazione e l'immagine della professione forense. 2. Art. 29 del Codice Deontologico '"Richiesta di pagamento", e ciò, così come riportato nell'esposto inviato a mezzo pec all'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata in data 19.11.2015, a firma dell'Avv. Davide Pascalucci, nato a [...] il [...], congiuntamente ai Sigg.ri NC ON, nato a [...] il 6.11,1960, EP CI, nato a [...] il [...], NA TI, nata a [...] il 22.06 1969 e IO RO, nato a [...] il [...], perché nell'ambito del procedimento penale pendente presso AN (Francia) a carico dei Sigg.ri MI CI, HI CI e CA RO, difesi di fiducia dall'Avv. AL MA LL, lo stesso percepiva, a mezzo bonifico, l'acconto di € 2.500,00 (altri € 2.500,00, come concordato con la 6 Sig.ra TI, sarebbero stati corrisposti a AN) da parte dei familiari dei detenuti per l'espletamento dell'incarico ricevuto, al quale non conseguiva alcuna attività difensiva;
nonostante il predetto acconto e l'accordo pattuito, l'Avv, LL chiedeva agli esponenti la corresponsione immediata di ulteriori € 3.000,00 al fine di incontrare e difendere il detenuto MI CI (attività che avrebbe già dovuto svolgere); emetteva la fattura numero 15 del 2015 recante un importo diverso rispetto alle somme dagli esponenti. 2.2. Il CDD di Napoli, ritenendo che dall’istruttoria era emerso che l’avv. LL aveva avuto quale principale obiettivo quello di assicurarsi il versamento di un congruo compenso senza alcuna volontà di assolvere personalmente l'incarico ricevuto, condannò l’incolpato alla sanzione della sospensione per dodici mesi dall’esercizio della professione forense. 3. Il CNF, in parziale accoglimento dell’appello proposto dall’avv. LL, esclusa ogni responsabilità per i fatti di cui al primo capo di incolpazione e per violazione dell’art. 27 del codice deontologico forense (CDF), confermando, invece, la responsabilità dello stesso per il mancato assolvimento del mandato difensivo conferitogli, gli irrogava la meno afflittiva sanzione della censura ritenuta «equa sia in considerazione della risalenza dei fatti che per assenza di precedenti disciplinari del ricorrente» (sentenza impugnata, pag. 8). 3.1. Si sostiene nella sentenza impugnata, per quanto qui ancora di interesse, che l’avv. LL non si era limitato, come dallo stesso sostenuto, ad offrire ai genitori dei ragazzi fermati «un parere di natura stragiudiziale in ambito penale internazionale», in quanto, dalle «mail intercorse fra il ricorrente e l’avv. Pascalucci nonché dei messaggi telefonici scambiati fra avvocato e clienti», aveva assunto il mandato, poi non assolto, di difendere quei ragazzi. Risultava, infatti, che «alle ore 21.41 del giorno 10 novembre 2015 il ricorrente 7 inviava all’avv. Pascalucci una mail con il testo in lingua francese della nomina fiduciaria a proprio favore e a favore dell’avv. BR da far sottoscrivere ai genitori dei ragazzi detenuti. Nella stessa mail vi è la richiesta di bonificare la somma richiesta a titolo di fondo spese e si legge “nella mattinata di domani, ricevuta la contabile di bonifico ci recheremo immediatamente a AN”. La nomina veniva quindi inoltrata all’avv. LL alle ore 10.59 del giorno successivo (11.11.2015) con allegazione di copia del bonifico a versamento del richiesto fondo spese» (sentenza impugnata, pag. 7). Il CNF, infine, sul rilievo che l’avv. LL «non avesse, né probabilmente fosse in grado di avere, contezza degli atti di indagine in quanto il fermo era eseguito in territorio francese» (sentenza, pag. 8), escludeva la responsabilità dell’incolpato per non aver fornito ai genitori dei ragazzi fermati informazioni sulla strategia difensiva da adottare nel caso di specie. 4. Avverso tale statuizione l’avv. LL ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. 5. Nessuno degli intimati ha svolto attività difensiva. 6. In prossimità dell’udienza pubblica, il Pubblico Ministero ha depositato una memoria con cui ha chiesto dichiararsi la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione dell’azione disciplinare (che è eccezione rilevabile in ogni stato e grado del giudizio), stante il superamento in epoca antecedente alla data di fissazione dell’udienza dinanzi a queste Sezioni unite, del termine massimo di sette anni e mezzo, comprensivo di eventuali sospensioni ed interruzioni (cfr. Cass., Sez. U, n. 14054 del 2022), decorrente dall’11 novembre 2015, data indicata nel capo di incolpazione come quella in cui era fissata l’udienza di convalida del fermo del sig. MI LU e, quindi, di verificazione del fatto. Termine comunque decorso anche ove lo si faccia decorrere dal 19 novembre 2011, data di presentazione dell’esposto disciplinare. 8 MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione dell’art. 56 della legge n. 247 del 2012 in materia di prescrizione dell’azione disciplinare, che il ricorrente sostiene essere applicabile nel caso di specie per essere l’illecito disciplinare contestato successivo alla data del 2 febbraio 2013, di entrata in vigore della predetta disposizione. 1.1. Richiamando le recenti pronunce di queste Sezioni unite in materia di termine massimo di prescrizione degli illeciti disciplinari, che non può superare, al di là di eventuali sospensioni ed interruzioni, quello di sette anni e mezzo, il ricorrente sostiene che, assumendo quale dies a quo quello del 10/11/2015 «allorché la condotta addebitata all’incolpato nel procedimento disciplinare si è consumata», ovvero quello del 19/11/2015 in cui veniva presentato l’esposto a suo carico, il predetto termine si era compiuto in epoca antecedente alla data del 25 ottobre 2023, di deposito della decisione impugnata dinanzi a questa Corte. 2. Con il secondo motivo viene dedotta violazione di legge ed eccesso di potere in relazione all’art. 23, comma 1, lettera c), del Regolamento CNF 21 febbraio 2014, n.
2. Sostiene che sia il CDD che il CNF di Napoli avevano ritenuto sussistente la responsabilità disciplinare di esso ricorrente sulla base di prove inutilizzabili, ovvero soltanto «sul contenuto dell’esposto formalizzato dall’avv. Davide Pascalucci, nonché sulla base della documentazione allegata allo stesso, ovvero la denuncia/querela formalizzata dai Sigg.ri NC ON, EP CI, NA TI e IO RO» (ricorso, pag. 9), essendo stata omessa l’escussione di tali soggetti, in spregio alla disposizione regolamentare citata «che ripete il principio della norma primaria dell’art. 59, co. 6 della Lex 247/2012, secondo cui sono utilizzabili gli esposti e le segnalazioni inerenti alla notizia di illecito disciplinare esclusivamente nel caso in cui la persona dalla quale 9 provengono sia stata citata come teste per il dibattimento» (ricorso, pag. 10). 3. Il primo motivo è fondato. 4. Va preliminarmente rilevata l’ammissibilità del motivo con cui viene dedotta per la prima volta l’intervenuta prescrizione dell’azione disciplinare, in quanto la prescrizione dell’azione disciplinare è rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio e la sua soluzione non comporta indagini fattuali (che sarebbero precluse in questa sede), essendo pacifici i dati assunti (Cass., Sez. U, 4 novembre 2022, n. 32634). 5. Ancora preliminarmente va precisato che nella specie il regime di prescrizione applicabile è, ratione temporis, quello introdotto dall’art. 56 della legge n. 247 del 2012, essendo l’illecito contestato stato commesso, come si dirà al successivo paragrafo, in data 11 novembre 2015 e, quindi, successivamente al 2 febbraio 2013, data di entrata in vigore della citata disposizione. Ne consegue che il termine prescrizionale massimo è di sette anni e mezzo, in tal senso essendosi espresse queste Sezioni unite (da ultimo, Cass. n. 20464 del 2023) affermando che, nel nuovo ordinamento professionale forense, la prescrizione, al di là degli effetti della sospensione e dell'interruzione, non può comunque essere prolungata di oltre un quarto rispetto ai sei anni indicati nell'art. 56, comma 1 e, quindi, non può essere superiore al termine sopra indicato (Cass., Sez. Un., 4 novembre 2022, n. 32634). Infatti, la nuova legge professionale segue criteri di natura penalistica, laddove secondo la disciplina previgente, ispirata a un criterio di natura civilistica, la prescrizione, una volta interrotta, riprendeva a decorrere nuovamente per altri cinque anni (Cass., Sez. Un., 14 aprile 2023, n. 10085). Al riguardo, si tratta di prescrizione non di un diritto ma dell'azione disciplinare, in relazione alla quale la nuova legge, se da un lato ha elevato la durata della prescrizione, portandola a sei anni, ed ha tipizzato alcuni 10 eventi interruttivi, prevedendo che da quelle date il termine di prescrizione riprenda a decorrere, seppur per una durata più breve, di cinque anni, ha poi introdotto un termine finale complessivo e inderogabile, entro il quale il procedimento disciplinare deve concludersi a pena di prescrizione, di sette anni e mezzo dalla consumazione dell’illecito. 6. Quanto al dies a quo, esso va individuato in quello dell’11 novembre 2015, data in cui, secondo le non contestate emergenze processuali e gli addebiti formulati al capo 1 dell’incolpazione, si tenne l’udienza di convalida del fermo di uno dei ragazzi, svoltasi con l’assistenza di un difensore d’ufficio per non avervi partecipato l’avv. LL «neppure a mezzo di sostituto processuale», al quale venne immediatamente revocato il mandato difensivo. A tale data deve, pertanto, ritenersi consumata la condotta addebitata all’incolpato nel procedimento disciplinare. 6.1. Poiché il termine di prescrizione è stato interrotto, per stessa ammissione del ricorrente (pag. 7 del ricorso), con la comunicazione all’iscritto della notizia dell’illecito, opera il termine massimo di prescrizione dell'azione disciplinare di sette anni e mezzo, che è spirato in data 11 maggio 2019, anteriore alla data del 22 ottobre 2022, di notifica della decisione del CDD di Napoli. 7. Pertanto, il primo motivo di ricorso, sulle conformi conclusioni del Pubblico Ministero, va accolto con assorbimento del secondo motivo e la sentenza impugnata, stante l’intervenuta prescrizione dell’azione disciplinare, va cassata senza rinvio. 8. L’applicazione di principi giurisprudenziali sostanzialmente coevi alla decisione del Consiglio nazionale forense giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo;
cassa senza rinvio la sentenza impugnata per intervenuta prescrizione 11 dell'azione disciplinare. Dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 luglio 2024.
– intimato – e contro PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE elettivamente domiciliato in Roma presso la cancelleria della Procura Generale della Corte di Cassazione (PEC prot.pg.cassazione@giustiziacert.it); – intimato – avverso la sentenza n. 227/23 del Consiglio Nazionale Forense presso il Ministero della Giustizia depositata il 25/10/2023, notificata in data 28/10/2023 Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 9 luglio 2024 dal Consigliere Lucio Luciotti. udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Stanislao DE MATTEIS, che ha chiesto l’accoglimento del quarto motivo. FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza n. 227/23 del 25/10/2023 il Consiglio Nazionale 3 Forense presso il Ministero della Giustizia (di seguito CNF), in parziale accoglimento del ricorso proposto dall’avv. AL MA LL avverso la decisione n. 45/20 del 28/01/2020 del Consiglio Distrettuale di disciplina di Napoli (di seguito CDD), che, in relazione a due capi di incolpazione formulati a carico dello stesso, gli aveva irrogato la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione forense per la durata di dodici mesi, lo proscioglieva da uno dei due capi di incolpazione della violazione dell’art. 27 del codice deontologico forense (CDF) irrogandogli la meno afflittiva sanzione della censura per non aver assolto il mandato difensivo assunto in favore di soggetti sottoposti a fermo dalle Autorità francesi in quanto trovati in possesso di sostanze stupefacenti. 2. Dal contenuto della sentenza impugnata emerge che: - l’avv. LL venne contattato in data 10 novembre 2015 da NC ON, EP CI, NA TI e IO RO perché assumesse la difesa dei propri figli che si trovavano in stato di fermo a AN in Francia;
- l’avv. LL si dichiarò disponibile ad assumere la difesa unitamente all’avvocato francese IE BR, assicurando che quest’ultimo si sarebbe recato il giorno successivo a AN per parlare con i ragazzi e partecipare all'udienza di convalida del fermo;
- i genitori dei ragazzi, appreso dal Consolato che due dei ragazzi fermati sarebbero stati rilasciati e solo uno trattenuto in quanto trovato in possesso dello stupefacente, inviarono all’avv. LL la nomina fiduciaria per la difesa del ragazzo in stato di fermo ed effettuarono in favore del legale un bonifico di 2.500,00 euro quale fondo spese per la difesa;
- nonostante avesse assunto la difesa unitamente all’avvocato francese IE BR, assicurando che quest’ultimo si sarebbe recato il giorno successivo a AN per parlare con i ragazzi e partecipare all'udienza di convalida del fermo, in realtà omise del 4 tutto lo svolgimento del mandato difensivo tanto che l’udienza di convalida del fermo poi disposto nei confronti di uno solo dei fermati, si era svolta con l’assistenza di un difensore d’ufficio, il quale informò i genitori che il giudizio per direttissima si sarebbe celebrato a AN il giorno 13 novembre 2015; - recatisi in Francia unitamente all’avv. Davide Pascalucci, i genitori del ragazzo sottoposto a fermo, declinato l’invito dell’avv. LL a recarsi presso lo studio del corrispondente francese, distante 850 km dal luogo ove si sarebbe celebrata l’udienza di convalida, ed avuta comunque assicurazione dal predetto legale della sua presenza insieme al collega francese all’udienza di convalida, ritenendosi vittime di una truffa da parte dell’avv. LL che la mattina successiva pretese l’invio di ulteriori compensi per recarsi a AN, gli revocarono il mandato;
- pertanto, l’avv. SC, per conto dei genitori del ragazzo, richiese all’avv. LL la restituzione delle somme a lui corrisposte in quanto egli non aveva svolto alcuna attività, preannunciando l’inoltro della denuncia dei suoi confronti, ma per tutta risposta, l’avv. LL inviò ai clienti una fattura dell’importo di 5.000,00 euro. Ne seguì la denuncia-querela sporta nei confronti dell’avv. LL dal medesimo avv. SC e da NC ON, EP CI, NA TI e IO RO, nonché l’esposto che in data 19 novembre 2015 l’avv. SC inoltrò al COA di Torre Annunziata con allegata la predetta denuncia-querela, da cui originò il procedimento disciplinare nei confronti dell’avv. LL. 2.1. A seguito dell’istruttoria, consistita nell’acquisizione dell’esposto, il CDD di Napoli deliberò l’approvazione nei confronti dell’avv. LL di due capi di incolpazione per le seguenti violazioni: 1. Dei doveri di probità, dignità, decoro, indipendenza, lealtà e correttezza verso i colleghi e le istituzloni forensi, del dovere di fedeltà, diligenza e informazione nonché del dovere di adempimento 5 del mandato ex artt 9, 10, 12, 19, 26 co. 3 e 27 del Codice Deontologico, ciò, così come riportato nell'esposto inviato a mezzo pec all'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata in data 19.11.2015 a firma dell'Avv. Davide Pascalucci, nato a [...] il [...], congiuntamente ai Sigg.ri NC ON, nato a [...] il [...], EP CI, nato a [...] il [...], NA TI, nata a [...] il 22.06 1969 e IO RO, nato a [...] il [...], perché nell'ambito del pro- cedimento penale pendente presso AN (Francia) a carico dei Sigg.ri MI CI, HI CI e CA RO, difesi di fiducia dall'Avv. AL MA LL, lo stesso;
- ometteva di fornire alcuna informazione agli esponenti circa la strategia difensiva da voler adottare nell'interesse degli indagati;
non si recava presso la Polizia di AN al fine di intrattenere un colloquio difensivo con i ragazzi in stato di fermo;
in data 11.11.2015, non si presentava all'udienza di convalida del fermo del Sig. MI CI, neppure a mezzo di sostituto processuale;
con le su indicate condotte, non ha salvaguardato la propria reputazione e l'immagine della professione forense. 2. Art. 29 del Codice Deontologico '"Richiesta di pagamento", e ciò, così come riportato nell'esposto inviato a mezzo pec all'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata in data 19.11.2015, a firma dell'Avv. Davide Pascalucci, nato a [...] il [...], congiuntamente ai Sigg.ri NC ON, nato a [...] il 6.11,1960, EP CI, nato a [...] il [...], NA TI, nata a [...] il 22.06 1969 e IO RO, nato a [...] il [...], perché nell'ambito del procedimento penale pendente presso AN (Francia) a carico dei Sigg.ri MI CI, HI CI e CA RO, difesi di fiducia dall'Avv. AL MA LL, lo stesso percepiva, a mezzo bonifico, l'acconto di € 2.500,00 (altri € 2.500,00, come concordato con la 6 Sig.ra TI, sarebbero stati corrisposti a AN) da parte dei familiari dei detenuti per l'espletamento dell'incarico ricevuto, al quale non conseguiva alcuna attività difensiva;
nonostante il predetto acconto e l'accordo pattuito, l'Avv, LL chiedeva agli esponenti la corresponsione immediata di ulteriori € 3.000,00 al fine di incontrare e difendere il detenuto MI CI (attività che avrebbe già dovuto svolgere); emetteva la fattura numero 15 del 2015 recante un importo diverso rispetto alle somme dagli esponenti. 2.2. Il CDD di Napoli, ritenendo che dall’istruttoria era emerso che l’avv. LL aveva avuto quale principale obiettivo quello di assicurarsi il versamento di un congruo compenso senza alcuna volontà di assolvere personalmente l'incarico ricevuto, condannò l’incolpato alla sanzione della sospensione per dodici mesi dall’esercizio della professione forense. 3. Il CNF, in parziale accoglimento dell’appello proposto dall’avv. LL, esclusa ogni responsabilità per i fatti di cui al primo capo di incolpazione e per violazione dell’art. 27 del codice deontologico forense (CDF), confermando, invece, la responsabilità dello stesso per il mancato assolvimento del mandato difensivo conferitogli, gli irrogava la meno afflittiva sanzione della censura ritenuta «equa sia in considerazione della risalenza dei fatti che per assenza di precedenti disciplinari del ricorrente» (sentenza impugnata, pag. 8). 3.1. Si sostiene nella sentenza impugnata, per quanto qui ancora di interesse, che l’avv. LL non si era limitato, come dallo stesso sostenuto, ad offrire ai genitori dei ragazzi fermati «un parere di natura stragiudiziale in ambito penale internazionale», in quanto, dalle «mail intercorse fra il ricorrente e l’avv. Pascalucci nonché dei messaggi telefonici scambiati fra avvocato e clienti», aveva assunto il mandato, poi non assolto, di difendere quei ragazzi. Risultava, infatti, che «alle ore 21.41 del giorno 10 novembre 2015 il ricorrente 7 inviava all’avv. Pascalucci una mail con il testo in lingua francese della nomina fiduciaria a proprio favore e a favore dell’avv. BR da far sottoscrivere ai genitori dei ragazzi detenuti. Nella stessa mail vi è la richiesta di bonificare la somma richiesta a titolo di fondo spese e si legge “nella mattinata di domani, ricevuta la contabile di bonifico ci recheremo immediatamente a AN”. La nomina veniva quindi inoltrata all’avv. LL alle ore 10.59 del giorno successivo (11.11.2015) con allegazione di copia del bonifico a versamento del richiesto fondo spese» (sentenza impugnata, pag. 7). Il CNF, infine, sul rilievo che l’avv. LL «non avesse, né probabilmente fosse in grado di avere, contezza degli atti di indagine in quanto il fermo era eseguito in territorio francese» (sentenza, pag. 8), escludeva la responsabilità dell’incolpato per non aver fornito ai genitori dei ragazzi fermati informazioni sulla strategia difensiva da adottare nel caso di specie. 4. Avverso tale statuizione l’avv. LL ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. 5. Nessuno degli intimati ha svolto attività difensiva. 6. In prossimità dell’udienza pubblica, il Pubblico Ministero ha depositato una memoria con cui ha chiesto dichiararsi la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione dell’azione disciplinare (che è eccezione rilevabile in ogni stato e grado del giudizio), stante il superamento in epoca antecedente alla data di fissazione dell’udienza dinanzi a queste Sezioni unite, del termine massimo di sette anni e mezzo, comprensivo di eventuali sospensioni ed interruzioni (cfr. Cass., Sez. U, n. 14054 del 2022), decorrente dall’11 novembre 2015, data indicata nel capo di incolpazione come quella in cui era fissata l’udienza di convalida del fermo del sig. MI LU e, quindi, di verificazione del fatto. Termine comunque decorso anche ove lo si faccia decorrere dal 19 novembre 2011, data di presentazione dell’esposto disciplinare. 8 MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione dell’art. 56 della legge n. 247 del 2012 in materia di prescrizione dell’azione disciplinare, che il ricorrente sostiene essere applicabile nel caso di specie per essere l’illecito disciplinare contestato successivo alla data del 2 febbraio 2013, di entrata in vigore della predetta disposizione. 1.1. Richiamando le recenti pronunce di queste Sezioni unite in materia di termine massimo di prescrizione degli illeciti disciplinari, che non può superare, al di là di eventuali sospensioni ed interruzioni, quello di sette anni e mezzo, il ricorrente sostiene che, assumendo quale dies a quo quello del 10/11/2015 «allorché la condotta addebitata all’incolpato nel procedimento disciplinare si è consumata», ovvero quello del 19/11/2015 in cui veniva presentato l’esposto a suo carico, il predetto termine si era compiuto in epoca antecedente alla data del 25 ottobre 2023, di deposito della decisione impugnata dinanzi a questa Corte. 2. Con il secondo motivo viene dedotta violazione di legge ed eccesso di potere in relazione all’art. 23, comma 1, lettera c), del Regolamento CNF 21 febbraio 2014, n.
2. Sostiene che sia il CDD che il CNF di Napoli avevano ritenuto sussistente la responsabilità disciplinare di esso ricorrente sulla base di prove inutilizzabili, ovvero soltanto «sul contenuto dell’esposto formalizzato dall’avv. Davide Pascalucci, nonché sulla base della documentazione allegata allo stesso, ovvero la denuncia/querela formalizzata dai Sigg.ri NC ON, EP CI, NA TI e IO RO» (ricorso, pag. 9), essendo stata omessa l’escussione di tali soggetti, in spregio alla disposizione regolamentare citata «che ripete il principio della norma primaria dell’art. 59, co. 6 della Lex 247/2012, secondo cui sono utilizzabili gli esposti e le segnalazioni inerenti alla notizia di illecito disciplinare esclusivamente nel caso in cui la persona dalla quale 9 provengono sia stata citata come teste per il dibattimento» (ricorso, pag. 10). 3. Il primo motivo è fondato. 4. Va preliminarmente rilevata l’ammissibilità del motivo con cui viene dedotta per la prima volta l’intervenuta prescrizione dell’azione disciplinare, in quanto la prescrizione dell’azione disciplinare è rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio e la sua soluzione non comporta indagini fattuali (che sarebbero precluse in questa sede), essendo pacifici i dati assunti (Cass., Sez. U, 4 novembre 2022, n. 32634). 5. Ancora preliminarmente va precisato che nella specie il regime di prescrizione applicabile è, ratione temporis, quello introdotto dall’art. 56 della legge n. 247 del 2012, essendo l’illecito contestato stato commesso, come si dirà al successivo paragrafo, in data 11 novembre 2015 e, quindi, successivamente al 2 febbraio 2013, data di entrata in vigore della citata disposizione. Ne consegue che il termine prescrizionale massimo è di sette anni e mezzo, in tal senso essendosi espresse queste Sezioni unite (da ultimo, Cass. n. 20464 del 2023) affermando che, nel nuovo ordinamento professionale forense, la prescrizione, al di là degli effetti della sospensione e dell'interruzione, non può comunque essere prolungata di oltre un quarto rispetto ai sei anni indicati nell'art. 56, comma 1 e, quindi, non può essere superiore al termine sopra indicato (Cass., Sez. Un., 4 novembre 2022, n. 32634). Infatti, la nuova legge professionale segue criteri di natura penalistica, laddove secondo la disciplina previgente, ispirata a un criterio di natura civilistica, la prescrizione, una volta interrotta, riprendeva a decorrere nuovamente per altri cinque anni (Cass., Sez. Un., 14 aprile 2023, n. 10085). Al riguardo, si tratta di prescrizione non di un diritto ma dell'azione disciplinare, in relazione alla quale la nuova legge, se da un lato ha elevato la durata della prescrizione, portandola a sei anni, ed ha tipizzato alcuni 10 eventi interruttivi, prevedendo che da quelle date il termine di prescrizione riprenda a decorrere, seppur per una durata più breve, di cinque anni, ha poi introdotto un termine finale complessivo e inderogabile, entro il quale il procedimento disciplinare deve concludersi a pena di prescrizione, di sette anni e mezzo dalla consumazione dell’illecito. 6. Quanto al dies a quo, esso va individuato in quello dell’11 novembre 2015, data in cui, secondo le non contestate emergenze processuali e gli addebiti formulati al capo 1 dell’incolpazione, si tenne l’udienza di convalida del fermo di uno dei ragazzi, svoltasi con l’assistenza di un difensore d’ufficio per non avervi partecipato l’avv. LL «neppure a mezzo di sostituto processuale», al quale venne immediatamente revocato il mandato difensivo. A tale data deve, pertanto, ritenersi consumata la condotta addebitata all’incolpato nel procedimento disciplinare. 6.1. Poiché il termine di prescrizione è stato interrotto, per stessa ammissione del ricorrente (pag. 7 del ricorso), con la comunicazione all’iscritto della notizia dell’illecito, opera il termine massimo di prescrizione dell'azione disciplinare di sette anni e mezzo, che è spirato in data 11 maggio 2019, anteriore alla data del 22 ottobre 2022, di notifica della decisione del CDD di Napoli. 7. Pertanto, il primo motivo di ricorso, sulle conformi conclusioni del Pubblico Ministero, va accolto con assorbimento del secondo motivo e la sentenza impugnata, stante l’intervenuta prescrizione dell’azione disciplinare, va cassata senza rinvio. 8. L’applicazione di principi giurisprudenziali sostanzialmente coevi alla decisione del Consiglio nazionale forense giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo;
cassa senza rinvio la sentenza impugnata per intervenuta prescrizione 11 dell'azione disciplinare. Dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 luglio 2024.