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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/04/2025, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1. DISABATO dott. Giuseppe - presidente
2. NOCERA dott.ssa Rosella - giudice rel.
3. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo di volontaria giurisdizione al n. 520/2025 V.G.
T R A
rappresentata e difesa come da mandato in atti dall'Avv.to Teresa Parte_1
Moschetta;
E
rappresentato e difeso come da mandato in atti dall'Avv.to Gianluca CP_1
Colamorea;
- RICORRENTI -
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO -
OGGETTO: affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori dal matrimonio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c., depositato il 22/01/2025 e Parte_1
premesso che: CP_1
- dalla loro relazione sentimentale more uxorio era nato un figlio, (il 04/06/2023), Per_1 riconosciuto da entrambi;
- la loro convivenza era cessata già da tempo;
- lei era inoccupata e percepiva integralmente l'AUU per il minore nonché il reddito di inclusione pari ad € 800,00 mentre lui, da marzo 2024, svolgeva attività di benzinaio presso la “Enerdrive s.r.l.” e percepiva una retribuzione mensile di € 1.300,00;
- si erano accordati per regolamentare l'affidamento del minore, il regime degli incontri ed il relativo mantenimento;
chiedevano al Tribunale di Bari di recepire tali loro accordi.
All'udienza a trattazione scritta del 26/02/2025, previo deposito di note scritte congiunte depositate il 21/02/2025, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Il P.M. con nota del 3/3/2025 chiedeva accogliersi il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso congiunto è fondato e va accolto.
1.- È incontroverso tra le parti che la loro convivenza more uxorio sia cessata, sicché si impone la necessità di regolamentare i loro rapporti personali ed economici rispetto alla prole. 2.- Premesso che l'accordo raggiunto tra le parti e contenuto nel ricorso congiunto determina la competenza del Tribunale in composizione collegiale, va osservato che la regolamentazione tra loro concordata sia in ordine all'affido del figlio minore , da loro generato fuori dal matrimonio, che Per_1 alla regolamentazione del diritto di visita paterno, oltre che alla disciplina economica dei loro rapporti rispetto al figlio, può essere condivisa e recepita nella presente sentenza.
Nel caso di specie, infatti, le parti:
• hanno pattuito l'affidamento condiviso del minore, con collocamento prevalente presso la madre;
• hanno regolamentato il diritto di visita paterno in termini compatibili con il proseguimento tra padre e figlio di un significativo rapporto affettivo, tenendo conto anche delle esigenze di vita, ludiche e relazionali del minore;
• hanno stabilito che il si obbliga a versare un contributo al mantenimento del CP_1 figlio, da aggiornare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, in misura congrua rispetto sia alle esigenze di spesa del figlio della coppia sia alla capacità contributiva paterna;
• hanno altresì concordato il diritto della a percepire integralmente l'A.U.U. Parte_1
Tali accordi sono conformi all'interesse del minore e, pertanto, possono essere recepiti in sentenza.
3.- Nulla va disposto in ordine alle spese processuali, in difetto di qualsiasi contrasto tra le parti sulla regolazione personale ed economica dei loro rapporti con il figlio.
4.- La presente sentenza è esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. proposto in data 22/01/2025 da e così provvede: Parte_1 CP_1
- prende atto che i rapporti personali ed economici tra i genitori relativamente al figlio , Per_1 da loro generato fuori dal matrimonio, saranno regolati secondo quanto concordato tra le parti nel ricorso congiunto del 15/01/2025;
- nulla per le spese;
- dichiara la presente sentenza esecutiva.
Bari, così deciso nella camera di consiglio della Sez. I Civile il 01/04/2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Rosella Nocera dott. Giuseppe Disabato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1. DISABATO dott. Giuseppe - presidente
2. NOCERA dott.ssa Rosella - giudice rel.
3. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo di volontaria giurisdizione al n. 520/2025 V.G.
T R A
rappresentata e difesa come da mandato in atti dall'Avv.to Teresa Parte_1
Moschetta;
E
rappresentato e difeso come da mandato in atti dall'Avv.to Gianluca CP_1
Colamorea;
- RICORRENTI -
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO -
OGGETTO: affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori dal matrimonio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c., depositato il 22/01/2025 e Parte_1
premesso che: CP_1
- dalla loro relazione sentimentale more uxorio era nato un figlio, (il 04/06/2023), Per_1 riconosciuto da entrambi;
- la loro convivenza era cessata già da tempo;
- lei era inoccupata e percepiva integralmente l'AUU per il minore nonché il reddito di inclusione pari ad € 800,00 mentre lui, da marzo 2024, svolgeva attività di benzinaio presso la “Enerdrive s.r.l.” e percepiva una retribuzione mensile di € 1.300,00;
- si erano accordati per regolamentare l'affidamento del minore, il regime degli incontri ed il relativo mantenimento;
chiedevano al Tribunale di Bari di recepire tali loro accordi.
All'udienza a trattazione scritta del 26/02/2025, previo deposito di note scritte congiunte depositate il 21/02/2025, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Il P.M. con nota del 3/3/2025 chiedeva accogliersi il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso congiunto è fondato e va accolto.
1.- È incontroverso tra le parti che la loro convivenza more uxorio sia cessata, sicché si impone la necessità di regolamentare i loro rapporti personali ed economici rispetto alla prole. 2.- Premesso che l'accordo raggiunto tra le parti e contenuto nel ricorso congiunto determina la competenza del Tribunale in composizione collegiale, va osservato che la regolamentazione tra loro concordata sia in ordine all'affido del figlio minore , da loro generato fuori dal matrimonio, che Per_1 alla regolamentazione del diritto di visita paterno, oltre che alla disciplina economica dei loro rapporti rispetto al figlio, può essere condivisa e recepita nella presente sentenza.
Nel caso di specie, infatti, le parti:
• hanno pattuito l'affidamento condiviso del minore, con collocamento prevalente presso la madre;
• hanno regolamentato il diritto di visita paterno in termini compatibili con il proseguimento tra padre e figlio di un significativo rapporto affettivo, tenendo conto anche delle esigenze di vita, ludiche e relazionali del minore;
• hanno stabilito che il si obbliga a versare un contributo al mantenimento del CP_1 figlio, da aggiornare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, in misura congrua rispetto sia alle esigenze di spesa del figlio della coppia sia alla capacità contributiva paterna;
• hanno altresì concordato il diritto della a percepire integralmente l'A.U.U. Parte_1
Tali accordi sono conformi all'interesse del minore e, pertanto, possono essere recepiti in sentenza.
3.- Nulla va disposto in ordine alle spese processuali, in difetto di qualsiasi contrasto tra le parti sulla regolazione personale ed economica dei loro rapporti con il figlio.
4.- La presente sentenza è esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. proposto in data 22/01/2025 da e così provvede: Parte_1 CP_1
- prende atto che i rapporti personali ed economici tra i genitori relativamente al figlio , Per_1 da loro generato fuori dal matrimonio, saranno regolati secondo quanto concordato tra le parti nel ricorso congiunto del 15/01/2025;
- nulla per le spese;
- dichiara la presente sentenza esecutiva.
Bari, così deciso nella camera di consiglio della Sez. I Civile il 01/04/2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Rosella Nocera dott. Giuseppe Disabato