Articolo 2174 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 2161Articolo 2175
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9 ottobre 2010
Art. 2174. Promozione del benessere, formazione ed elevazione culturale delle Forze di polizia a ordinamento militare 1. Alle Forze di polizia a ordinamento militare si applica la disposizione di cui all'articolo 1832. Inoltre, le predette Forze di polizia promuovono il benessere del personale e della sua famiglia mediante:
a ) contributi e sovvenzioni in favore degli organismi di protezione sociale di cui all'articolo 2173;
b) borse di studio, conferite mediante concorso pubblico, in favore dei figli del personale dipendente o in quiescenza, nonche' degli orfani del personale medesimo;
c) contributi per il rimborso delle spese sostenute dal dipendente per le rette degli asili nido pubblici o privati;
d) altri interventi di protezione sociale, anche diretti a promuovere, mediante la frequenza di corsi interni ed esterni, l'elevazione culturale e la preparazione professionale del personale.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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