CA
Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 02/05/2025, n. 1592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1592 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia composta dai magistrati dott. Guido Marzella Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere relatore dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2258 del Ruolo Generale dell'anno 2023 promossa da
(C.F. ) in proprio e quale socio della Parte_1 C.F._1
Immobiliare Gi (C.F. e P. IVA ), Parte_2 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Tirondola ed elettivamente domiciliato a
Vicenza, viale Margherita n. 115, presso lo studio del difensore;
appellante contro
(C.F. e P. IVA , Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Locatelli ed elettivamente domiciliata a
Padova, galleria Alcide De Gasperi, n. 4, presso lo studio del difensore;
appellata contro
(C.F. ; Controparte_2 C.F._2 appellata contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1643/2023 emessa dal Tribunale di
Vicenza
pagina 1 di 10 Conclusioni
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Vicenza n. 1643/2023, Rep. n. 2540/2023, pronunciata il 06.09.2023 dal Giudice monocratico dott. Ludovico Rossi nella causa civile n.
5534/2020 RG e pubblicata il 07.09.2023, così pronunciarsi:
In via principale:
1) Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della conducente e proprietaria del veicolo VW POLO tg. DN078CY nella causazione del sinistro per cui è causa.
2) Per l'effetto condannare in solido le convenute a rifondere al geom. Parte_1
anche in qualità di socio della IMMOBILIARE GI. tutti i danni
[...] Parte_2 subiti in conseguenza del sinistro per cui è causa, e in particolare nella misura non ancora percepita di €.403.433,35 a titolo di risarcimento per invalidità lavorativa specifica ed €.97.470,00 a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante, in ogni caso con la rivalutazione monetaria ed interessi dal dì del dovuto al saldo, il tutto nella misura, maggiore o minore, in causa provata o ritenuta di giustizia.
3) Con rifusione delle spese di lite del grado.
Per Controparte_1
Il difensore di in ottemperanza a quanto disposto Controparte_1 dalla Corte con ordinanza del 29 marzo 2024, richiamato integralmente ogni precedente scritto difensivo e dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande e/o eccezioni, precisa, anche ai sensi dell'art. 346
c.p.c., le conclusioni come di seguito riportate:
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: respingersi l'appello avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermarsi la sentenza n.
2540/2023 del Tribunale di Vicenza;
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di riconoscimento del diritto ad un maggior risarcimento del danno a favore di parte appellante, ridursi in ogni caso le pretese avanzate in citazione mantenendosi l'obbligazione della
pagina 2 di 10 convenuta in termini di stretta proporzione con gli effettivi danni subiti da controparte, questi ultimi da accertarsi con ricorso a strumenti tecnici e di prova rigorosi, ampiamente ridimensionandosi le avverse pretese e, comunque, deducendosi dal dovuto gli importi versati da Controparte_1
IN OGNI CASO: con vittoria di spese ed onorari di lite.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione datato 25 settembre 2020 e Parte_1 Pt_3
, in proprio e quali soci della Immobiliare Gi
[...] Parte_2 convenivano avanti al Tribunale di Vicenza e
[...] Controparte_2 [...] al fine di accertare l'esclusiva responsabilità della Controparte_1 per il sinistro occorso al e, per l'effetto, sentirla condannare CP_2 Pt_1 in solido con la Compagnia al pagamento di tutti i danni subiti in conseguenza del sinistro.
Deducevano gli attori che in data 19 marzo 2018 il si trovava in via Trento Pt_1 ad Arzignano (VI) quando, attraversando le strisce pedonali presenti in corrispondenza dell'incrocio con via Trieste, veniva investito dall'autovettura condotta e di proprietà della che ometteva di dargli la precedenza. Il CP_2 veniva subito trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Arzignano Pt_1 ove gli veniva diagnosticato un politrauma per il quale veniva sottoposto ad un intervento all'anca, poi seguito da un periodo di ospedalizzazione domiciliare, da visite di controllo, da un nuovo ricovero presso l'ospedale di Vicenza e, infine, da un ricovero presso una clinica per la riabilitazione.
Il chiedeva, dunque, di condannare i convenuti al risarcimento, in solido Pt_1 tra loro, dei danni conseguenti al sinistro a titolo di danno biologico temporaneo e permanente, con applicazione di una personalizzazione del 40%, oltre alle spese sostenute in seguito al sinistro, anche per l'attività stragiudiziale.
Oltre a ciò, il chiedeva il risarcimento del danno da invalidità lavorativa Pt_1 specifica e da mancato guadagno per i contratti in essere in quanto i postumi del sinistro avevano inciso sulle sue condizioni fisiche impedendogli di svolgere la sua professione di geometra, la quale implicava non solo una fase di studio, ma anche una fase pratica che, in seguito al sinistro, gli era totalmente preclusa.
pagina 3 di 10 Te
, moglie del e socia accomandante al 10% della Immobiliare Pt_3 Pt_1
Gi.Da s.a.s., chiedeva il risarcimento del danno da minor reddito e da mancato guadagno per i contratti in essere in quanto tutti gli introiti della Immobiliare
Gi.Da s.a.s. derivavano dall'attività del marito che, in seguito al sinistro, erano venuti meno.
Si costituiva in giudizio la quale non contestava la Controparte_1 ricostruzione dei fatti fornita dagli attori bensì soltanto le voci di danno in quanto ritenute infondate e quantificate in modo eccessivo.
Non si costituiva in giudizio , la quale veniva dichiarata Controparte_2 contumace.
La causa veniva istruita mediante la produzione di documenti, la prova testimoniale e l'espletamento di CTU medico legale.
Con sentenza n. 1643/2023 il Tribunale di Vicenza accertava l'esclusiva responsabilità della per il sinistro stradale subito dal e CP_2 Pt_1 condannava l'automobilista, in solido con la Compagnia assicurativa, al risarcimento del danno biologico, temporaneo e permanente, del danno morale e dei danni patrimoniali per gli esborsi conseguenti al sinistro.
Il Tribunale rigettava la richiesta risarcitoria relativa alla personalizzazione del danno e non riconosceva il danno da lesione della capacità lavorativa specifica del in quanto l'attività istruttoria espletata aveva dimostrato che l'attività del Pt_1 geometra aveva natura mista, materiale e teorica, e le mansioni di carattere materiale avevano un rilievo assolutamente minoritario, essendo preponderante l'attività di carattere intellettuale, pacificamente non limitata a seguito del sinistro. In conseguenza di ciò il primo Giudice rigettava anche la richiesta risarcitoria avanzata dalla e la domanda dei coniugi relativa al Pt_3 risarcimento del danno da lucro cessante per la perdita degli incarichi già conferiti, non avendo le parti dato prova dell'esatto contenuto delle intese contrattuali con la committente e che tali attività, di natura intellettuale, CP_3 avrebbero dovuto svolgersi nel periodo in cui il era impossibilitato a Pt_1 muoversi.
pagina 4 di 10 Avverso tale decisione ha proposto appello formulando le Parte_1 conclusioni di cui in epigrafe e censurando il provvedimento sulla base dei due motivi di seguito illustrati.
Si è costituita in giudizio chiedendo, in via principale, Controparte_1 il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata e, in via subordinata, la riduzione delle pretese avanzate dall'appellante.
Dichiarata la contumacia di , all'udienza del 2 aprile 2025, Controparte_2 sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 352 c.p.c.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di appello censura la sentenza impugnata Parte_1 laddove il Tribunale ha rigettato la domanda risarcitoria relativa alla lesione della capacità lavorativa specifica in quanto, ad avviso dell'appellante, le deposizioni testimoniali avrebbero provato che il era solito recarsi nei cantieri Pt_1 accedendo a ponteggi e impalcature a più piani e, come evidenziato dalla CTU, gli esiti del sinistro avevano inciso sulle attività “non intellettuali” caratterizzate dalla necessità di salire/scendere scale, da terreni sconnessi e/o da raggiungimento di luoghi sopraelevati con necessità di particolare equilibrio, cosicché il Pt_1 avrebbe subito una totale perdita della sua capacità lavorativa.
Il motivo, a giudizio del Collegio, è infondato.
Dall'esame delle deposizioni testimoniali rese da e Testimone_2 Tes_3
si evince che l'attività prestata dal geometra era composita in
[...] Pt_1 quanto ricomprendeva sia una fase teorica di studio e realizzazione del progetto/disegno, sia una fase materiale consistente nell'accedere ai cantieri per prendere le misure e controllare la posa in opera dei materiali.
Le dichiarazioni dei testi trovano conferma nei due preventivi prodotti dal Pt_1
(doc. n. 21) dai quali si evince inoltre che, dal punto di vista economico, i maggiori introiti provenivano dall'attività di “sviluppo di disegni e casellari”, mentre l'attività di “rilievi sul posto” aveva un'incidenza marginale con la pattuizione di euro 400 al giorno, a fronte di euro 91.855,00 per l'attività di progettazione di “Villa Mayndorf” e di euro 33.500,00 per il lavoro a Courchevel.
pagina 5 di 10 Tra le varie voci inserite nei preventivi non compare l'attività di controllo della posa in opera dei materiali e ciò trova conferma nella testimonianza dello Tes_3 il quale ha affermato che “per i cantieri esteri prendeva le misure all'inizio e poteva capitare che dovesse tornare per la posa in opera” e poi “l'attività prevalente era la presa delle misure e la realizzazione del progetto/disegno. La verifica della posa era un'attività complementare”.
Tanto premesso pare evidente come l'attività di carattere materiale, consistente perlopiù nei “rilievi sul posto”, avesse un rilievo assolutamente minoritario, essendo del tutto preponderante l'attività di carattere intellettuale che, pacificamente, non è stata in alcun modo intaccata dalle conseguenze del sinistro.
In particolare, il CTU ha chiaramente affermato che “i predetti esiti NON incidono in alcun modo sulle attività sopra inquadrate come intellettuali/non manuali”, essendo invece idonei ad incidere negativamente sulle attività non intellettuali.
Tuttavia, posto che tali attività hanno natura non omogenea, il CTU ha precisato che il sinistro ha inciso negativamente sulla capacità del di svolgere Pt_1 sopralluoghi in luoghi/cantieri caratterizzati dalla necessità di salire/scendere scale, da terreni sconnessi e/o da raggiungimento di luoghi sopraelevanti con necessità di particolare equilibrio, essendo rimasta impregiudicata la sua capacità di svolgere rilievi in luoghi privi di tali caratteristiche. Sulla base di tali evidenze il
CTU ha quindi affermato di poter quantificare la riduzione della capacità lavorativa nella misura dl 30% con la precisazione che tale riduzione “è riferita solo alle ripercussioni che le menomazioni concretamente accertate determinano sulla componente di attività inerente ai sopralluoghi di cantieri/luoghi di lavoro che pongano impegno per l'apparato locomotore (necessità di accosciamento completo;
necessità di raggiungere sedi sopraelevate mediante scale;
necessità di mantenimento dell'equilibrio su terreni sconnessi/sopraelevati)”.
Ed allora merita di essere condivisa la decisione del Tribunale che ha escluso che il abbia subito un danno da lesione della capacità lavorativa specifica in Pt_1 considerazione del fatto che la parte prevalente della sua attività lavorativa consisteva in attività di studio e progettazione, attività che non sono state in alcun modo compromesse dai postumi del sinistro. Quanto all'attività materiale,
pagina 6 di 10 che aveva natura marginale, non è stata completamente preclusa al in Pt_1 quanto gli esiti del sinistro hanno influito sulla sua capacità di svolgere alcune attività, quali l'accosciamento completo, la necessità di raggiungere sedi sopraelevate mediante scale e la necessità di mantenere l'equilibrio su terreni sconnessi/sopraelevati, per l'espletamento delle quali il avrebbe ben Pt_1 potuto avvalersi di un ausiliare.
Non persuade l'affermazione dell'appellante secondo cui egli, in seguito al sinistro, non avrebbe potuto dedicarsi alla sola progettazione nel settore del marmo in quanto tale attività solitamente viene affidata allo stesso professionista che effettua i rilievi.
A tal proposito si osserva che sebbene entrambi i testi abbiano dichiarato che è più funzionale affidare la fase dei rilievi al progettista, tuttavia il teste Tes_2 ha affermato che “a mio avviso, è possibile far fare le misure a un soggetto diverso da chi realizza il progetto” e il teste ha sostenuto che “sarebbe Tes_3 meglio che i rilievi e i progetti vengano eseguiti dallo stesso professionista, ma non sempre questo accade”, sicché entrambi i testi non hanno escluso la possibilità di una divisione dei ruoli che, nel caso di specie, avrebbe evidentemente consentito al di continuare a svolgere la propria attività. Pt_1
Parzialmente fondato è invece il secondo motivo di appello con il quale l'appellante censura in provvedimento impugnato laddove il primo Giudice ha rigettato la richiesta risarcitoria conseguente alla revoca delle commesse già assunte con la società prima del sinistro. CP_3
Ritiene il Collegio che la richiesta risarcitoria avanzata dal vada Pt_1 parzialmente accolta limitatamente ai due incarichi documentati in atti e consistenti nel progetto di “Villa Mayndorf Mosca” (pag. 1 doc. 21) e nel progetto di “Courchevel 1850 – Francia” (pag. 2 doc. 21).
In particolare, dalla CTU emerge che il in conseguenza del sinistro, ha Pt_1 subito un luogo periodo di inattività di cui 140 giorni al 100%, pari alla durata delle degenze ospedaliere per il trattamento delle lesioni e al successivo periodo di immobilizzazione a letto, e ulteriori 110 giorni al 75% e 200 giorni al 50%, per pagina 7 di 10 i postumi conseguenti agli interventi chirurgici e per la successiva fase evolutiva e riabilitativa.
Non può dubitarsi che in tali periodi le condizioni di salute del gli abbiano Pt_1 impedito di portare a termine gli incarichi che gli erano stati conferiti dalla e che richiedevano la redazione e il completamento dei progetti. CP_3
Sulla base di tali evidenze pare, dunque, congruo riconoscere al un Pt_1 risarcimento per il danno conseguente alla revoca delle commesse già assunte, da intendersi alla stregua del mancato profitto subito poiché, nella liquidazione del danno, deve anche tenersi conto, in detrazione, dei costi sopportati e delle energie spese per far fronte al lavoro. Tale danno che può essere quantificato in via equitativa nella misura del 20% delle somme riconosciute dalla committente come ancora dovute. CP_3
Dalla missiva inviata da in data 26 aprile 2018 (doc. 22) si evince che il CP_3 non ha conseguito il corrispettivo di euro 21.000,00 per il completamento Pt_1 del progetto “Croix du Sud-Francia” e di euro 53.000,00 per il completamento del progetto “Mayndorf-Mosca”, per un totale complessivo di euro 74.000,00, il cui
20%, pari ad euro 14.800,00, deve essergli riconosciuto a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante per la perdita delle commesse.
Trattandosi di debito di valore tale importo deve essere rivalutato alla data della presente sentenza ed è pari a euro 17.671,20.
Su detta somma capitale spettano gli interessi al tasso legale calcolati sulla somma devalutata alla data del sinistro e rivalutata di anno in anno secondo gli indici Istat fino all'effettivo soddisfo.
Stante le contestazioni svolta dalla società appellata, si osserva che la circostanza che i contratti non siano stati formalizzati per iscritto appare irrilevante, trattandosi di contratti d'opera per i quali non è obbligatoria la forma scritta, mentre, dall'esame delle proposte, in uno con la revoca degli incarichi formalizzata da si evince che i contratti erano stati conclusi tra le parti, CP_3 tanto che la committente, nella predetta revoca, indicava anche i compensi ancora dovuti, di importo inferiore a quanto indicato nella proposta, e ciò
pagina 8 di 10 dimostra che ai contratti, seppur non portati a termine a seguito delle condizioni di salute del era stata data esecuzione. Pt_1
Nulla, invece, può essere riconosciuto per le altre commesse indicate dal Pt_1
(“Palazzo della Luna- Miami”, “Progetto stand fiera di Milano” e “Rifacimento sauna Croix du Sud- Francia”) in considerazione del fatto che non vi è alcun documento comprovante la natura di tale attività, né che esse si sarebbero dovute svolgere nel periodo in cui il era impossibilitato a lavorare. Pt_1
Alla luce della parziale riforma della sentenza impugnata occorre procedere a una nuova statuizione sul regime delle spese processuali, anche di primo grado, che seguono la sostanziale soccombenza di e Controparte_2 [...]
e sono liquidate in favore di quanto al primo Controparte_1 Parte_1 grado nella misura già tassata dal Tribunale, non comportando l'accoglimento del motivo di appello una modifica dello scaglione di riferimento, e quanto al presente grado nella misura indicata in dispositivo, secondo il decisum (euro 17.671,20), con parametri tra minimi e medi data la non complessità della questione e senza fase istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa d'appello avverso la sentenza n. 1643/2023 del Tribunale di Vicenza:
- in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza n.
1643/2023 emessa dal Tribunale di Vicenza, che per il resto conferma, determina l'ulteriore credito risarcitorio a titolo di danno patrimoniale spettante a rispetto a quanto disposto nella sentenza impugnata, nella Parte_1 somma di euro 17.671,20, oltre interessi legali come in parte motiva e condanna e in solido tra Controparte_2 Controparte_1 loro, a corrispondere detti importi a Parte_1
- condanna e in solido tra Controparte_2 Controparte_1 loro, alla rifusione in favore dell'appellato delle spese di lite Parte_1 di entrambi i gradi, liquidati, quanto al primo grado in euro 2.723,65 per esborsi e in euro 9.900,80 per compensi, oltre spese generali (15%), IVA e pagina 9 di 10 CPA, e quanto al presente grado in euro 355,50 per anticipazioni e in euro
2.500,00 per compensi, oltre spese generali (15%), IVA e CPA.
Venezia, camera di consiglio del 9 aprile 2025
Il Presidente
Guido Marzella
Il Consigliere estensore
Elena Rossi
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia composta dai magistrati dott. Guido Marzella Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere relatore dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2258 del Ruolo Generale dell'anno 2023 promossa da
(C.F. ) in proprio e quale socio della Parte_1 C.F._1
Immobiliare Gi (C.F. e P. IVA ), Parte_2 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Tirondola ed elettivamente domiciliato a
Vicenza, viale Margherita n. 115, presso lo studio del difensore;
appellante contro
(C.F. e P. IVA , Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Locatelli ed elettivamente domiciliata a
Padova, galleria Alcide De Gasperi, n. 4, presso lo studio del difensore;
appellata contro
(C.F. ; Controparte_2 C.F._2 appellata contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1643/2023 emessa dal Tribunale di
Vicenza
pagina 1 di 10 Conclusioni
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Vicenza n. 1643/2023, Rep. n. 2540/2023, pronunciata il 06.09.2023 dal Giudice monocratico dott. Ludovico Rossi nella causa civile n.
5534/2020 RG e pubblicata il 07.09.2023, così pronunciarsi:
In via principale:
1) Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della conducente e proprietaria del veicolo VW POLO tg. DN078CY nella causazione del sinistro per cui è causa.
2) Per l'effetto condannare in solido le convenute a rifondere al geom. Parte_1
anche in qualità di socio della IMMOBILIARE GI. tutti i danni
[...] Parte_2 subiti in conseguenza del sinistro per cui è causa, e in particolare nella misura non ancora percepita di €.403.433,35 a titolo di risarcimento per invalidità lavorativa specifica ed €.97.470,00 a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante, in ogni caso con la rivalutazione monetaria ed interessi dal dì del dovuto al saldo, il tutto nella misura, maggiore o minore, in causa provata o ritenuta di giustizia.
3) Con rifusione delle spese di lite del grado.
Per Controparte_1
Il difensore di in ottemperanza a quanto disposto Controparte_1 dalla Corte con ordinanza del 29 marzo 2024, richiamato integralmente ogni precedente scritto difensivo e dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande e/o eccezioni, precisa, anche ai sensi dell'art. 346
c.p.c., le conclusioni come di seguito riportate:
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: respingersi l'appello avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermarsi la sentenza n.
2540/2023 del Tribunale di Vicenza;
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di riconoscimento del diritto ad un maggior risarcimento del danno a favore di parte appellante, ridursi in ogni caso le pretese avanzate in citazione mantenendosi l'obbligazione della
pagina 2 di 10 convenuta in termini di stretta proporzione con gli effettivi danni subiti da controparte, questi ultimi da accertarsi con ricorso a strumenti tecnici e di prova rigorosi, ampiamente ridimensionandosi le avverse pretese e, comunque, deducendosi dal dovuto gli importi versati da Controparte_1
IN OGNI CASO: con vittoria di spese ed onorari di lite.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione datato 25 settembre 2020 e Parte_1 Pt_3
, in proprio e quali soci della Immobiliare Gi
[...] Parte_2 convenivano avanti al Tribunale di Vicenza e
[...] Controparte_2 [...] al fine di accertare l'esclusiva responsabilità della Controparte_1 per il sinistro occorso al e, per l'effetto, sentirla condannare CP_2 Pt_1 in solido con la Compagnia al pagamento di tutti i danni subiti in conseguenza del sinistro.
Deducevano gli attori che in data 19 marzo 2018 il si trovava in via Trento Pt_1 ad Arzignano (VI) quando, attraversando le strisce pedonali presenti in corrispondenza dell'incrocio con via Trieste, veniva investito dall'autovettura condotta e di proprietà della che ometteva di dargli la precedenza. Il CP_2 veniva subito trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Arzignano Pt_1 ove gli veniva diagnosticato un politrauma per il quale veniva sottoposto ad un intervento all'anca, poi seguito da un periodo di ospedalizzazione domiciliare, da visite di controllo, da un nuovo ricovero presso l'ospedale di Vicenza e, infine, da un ricovero presso una clinica per la riabilitazione.
Il chiedeva, dunque, di condannare i convenuti al risarcimento, in solido Pt_1 tra loro, dei danni conseguenti al sinistro a titolo di danno biologico temporaneo e permanente, con applicazione di una personalizzazione del 40%, oltre alle spese sostenute in seguito al sinistro, anche per l'attività stragiudiziale.
Oltre a ciò, il chiedeva il risarcimento del danno da invalidità lavorativa Pt_1 specifica e da mancato guadagno per i contratti in essere in quanto i postumi del sinistro avevano inciso sulle sue condizioni fisiche impedendogli di svolgere la sua professione di geometra, la quale implicava non solo una fase di studio, ma anche una fase pratica che, in seguito al sinistro, gli era totalmente preclusa.
pagina 3 di 10 Te
, moglie del e socia accomandante al 10% della Immobiliare Pt_3 Pt_1
Gi.Da s.a.s., chiedeva il risarcimento del danno da minor reddito e da mancato guadagno per i contratti in essere in quanto tutti gli introiti della Immobiliare
Gi.Da s.a.s. derivavano dall'attività del marito che, in seguito al sinistro, erano venuti meno.
Si costituiva in giudizio la quale non contestava la Controparte_1 ricostruzione dei fatti fornita dagli attori bensì soltanto le voci di danno in quanto ritenute infondate e quantificate in modo eccessivo.
Non si costituiva in giudizio , la quale veniva dichiarata Controparte_2 contumace.
La causa veniva istruita mediante la produzione di documenti, la prova testimoniale e l'espletamento di CTU medico legale.
Con sentenza n. 1643/2023 il Tribunale di Vicenza accertava l'esclusiva responsabilità della per il sinistro stradale subito dal e CP_2 Pt_1 condannava l'automobilista, in solido con la Compagnia assicurativa, al risarcimento del danno biologico, temporaneo e permanente, del danno morale e dei danni patrimoniali per gli esborsi conseguenti al sinistro.
Il Tribunale rigettava la richiesta risarcitoria relativa alla personalizzazione del danno e non riconosceva il danno da lesione della capacità lavorativa specifica del in quanto l'attività istruttoria espletata aveva dimostrato che l'attività del Pt_1 geometra aveva natura mista, materiale e teorica, e le mansioni di carattere materiale avevano un rilievo assolutamente minoritario, essendo preponderante l'attività di carattere intellettuale, pacificamente non limitata a seguito del sinistro. In conseguenza di ciò il primo Giudice rigettava anche la richiesta risarcitoria avanzata dalla e la domanda dei coniugi relativa al Pt_3 risarcimento del danno da lucro cessante per la perdita degli incarichi già conferiti, non avendo le parti dato prova dell'esatto contenuto delle intese contrattuali con la committente e che tali attività, di natura intellettuale, CP_3 avrebbero dovuto svolgersi nel periodo in cui il era impossibilitato a Pt_1 muoversi.
pagina 4 di 10 Avverso tale decisione ha proposto appello formulando le Parte_1 conclusioni di cui in epigrafe e censurando il provvedimento sulla base dei due motivi di seguito illustrati.
Si è costituita in giudizio chiedendo, in via principale, Controparte_1 il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata e, in via subordinata, la riduzione delle pretese avanzate dall'appellante.
Dichiarata la contumacia di , all'udienza del 2 aprile 2025, Controparte_2 sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 352 c.p.c.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di appello censura la sentenza impugnata Parte_1 laddove il Tribunale ha rigettato la domanda risarcitoria relativa alla lesione della capacità lavorativa specifica in quanto, ad avviso dell'appellante, le deposizioni testimoniali avrebbero provato che il era solito recarsi nei cantieri Pt_1 accedendo a ponteggi e impalcature a più piani e, come evidenziato dalla CTU, gli esiti del sinistro avevano inciso sulle attività “non intellettuali” caratterizzate dalla necessità di salire/scendere scale, da terreni sconnessi e/o da raggiungimento di luoghi sopraelevati con necessità di particolare equilibrio, cosicché il Pt_1 avrebbe subito una totale perdita della sua capacità lavorativa.
Il motivo, a giudizio del Collegio, è infondato.
Dall'esame delle deposizioni testimoniali rese da e Testimone_2 Tes_3
si evince che l'attività prestata dal geometra era composita in
[...] Pt_1 quanto ricomprendeva sia una fase teorica di studio e realizzazione del progetto/disegno, sia una fase materiale consistente nell'accedere ai cantieri per prendere le misure e controllare la posa in opera dei materiali.
Le dichiarazioni dei testi trovano conferma nei due preventivi prodotti dal Pt_1
(doc. n. 21) dai quali si evince inoltre che, dal punto di vista economico, i maggiori introiti provenivano dall'attività di “sviluppo di disegni e casellari”, mentre l'attività di “rilievi sul posto” aveva un'incidenza marginale con la pattuizione di euro 400 al giorno, a fronte di euro 91.855,00 per l'attività di progettazione di “Villa Mayndorf” e di euro 33.500,00 per il lavoro a Courchevel.
pagina 5 di 10 Tra le varie voci inserite nei preventivi non compare l'attività di controllo della posa in opera dei materiali e ciò trova conferma nella testimonianza dello Tes_3 il quale ha affermato che “per i cantieri esteri prendeva le misure all'inizio e poteva capitare che dovesse tornare per la posa in opera” e poi “l'attività prevalente era la presa delle misure e la realizzazione del progetto/disegno. La verifica della posa era un'attività complementare”.
Tanto premesso pare evidente come l'attività di carattere materiale, consistente perlopiù nei “rilievi sul posto”, avesse un rilievo assolutamente minoritario, essendo del tutto preponderante l'attività di carattere intellettuale che, pacificamente, non è stata in alcun modo intaccata dalle conseguenze del sinistro.
In particolare, il CTU ha chiaramente affermato che “i predetti esiti NON incidono in alcun modo sulle attività sopra inquadrate come intellettuali/non manuali”, essendo invece idonei ad incidere negativamente sulle attività non intellettuali.
Tuttavia, posto che tali attività hanno natura non omogenea, il CTU ha precisato che il sinistro ha inciso negativamente sulla capacità del di svolgere Pt_1 sopralluoghi in luoghi/cantieri caratterizzati dalla necessità di salire/scendere scale, da terreni sconnessi e/o da raggiungimento di luoghi sopraelevanti con necessità di particolare equilibrio, essendo rimasta impregiudicata la sua capacità di svolgere rilievi in luoghi privi di tali caratteristiche. Sulla base di tali evidenze il
CTU ha quindi affermato di poter quantificare la riduzione della capacità lavorativa nella misura dl 30% con la precisazione che tale riduzione “è riferita solo alle ripercussioni che le menomazioni concretamente accertate determinano sulla componente di attività inerente ai sopralluoghi di cantieri/luoghi di lavoro che pongano impegno per l'apparato locomotore (necessità di accosciamento completo;
necessità di raggiungere sedi sopraelevate mediante scale;
necessità di mantenimento dell'equilibrio su terreni sconnessi/sopraelevati)”.
Ed allora merita di essere condivisa la decisione del Tribunale che ha escluso che il abbia subito un danno da lesione della capacità lavorativa specifica in Pt_1 considerazione del fatto che la parte prevalente della sua attività lavorativa consisteva in attività di studio e progettazione, attività che non sono state in alcun modo compromesse dai postumi del sinistro. Quanto all'attività materiale,
pagina 6 di 10 che aveva natura marginale, non è stata completamente preclusa al in Pt_1 quanto gli esiti del sinistro hanno influito sulla sua capacità di svolgere alcune attività, quali l'accosciamento completo, la necessità di raggiungere sedi sopraelevate mediante scale e la necessità di mantenere l'equilibrio su terreni sconnessi/sopraelevati, per l'espletamento delle quali il avrebbe ben Pt_1 potuto avvalersi di un ausiliare.
Non persuade l'affermazione dell'appellante secondo cui egli, in seguito al sinistro, non avrebbe potuto dedicarsi alla sola progettazione nel settore del marmo in quanto tale attività solitamente viene affidata allo stesso professionista che effettua i rilievi.
A tal proposito si osserva che sebbene entrambi i testi abbiano dichiarato che è più funzionale affidare la fase dei rilievi al progettista, tuttavia il teste Tes_2 ha affermato che “a mio avviso, è possibile far fare le misure a un soggetto diverso da chi realizza il progetto” e il teste ha sostenuto che “sarebbe Tes_3 meglio che i rilievi e i progetti vengano eseguiti dallo stesso professionista, ma non sempre questo accade”, sicché entrambi i testi non hanno escluso la possibilità di una divisione dei ruoli che, nel caso di specie, avrebbe evidentemente consentito al di continuare a svolgere la propria attività. Pt_1
Parzialmente fondato è invece il secondo motivo di appello con il quale l'appellante censura in provvedimento impugnato laddove il primo Giudice ha rigettato la richiesta risarcitoria conseguente alla revoca delle commesse già assunte con la società prima del sinistro. CP_3
Ritiene il Collegio che la richiesta risarcitoria avanzata dal vada Pt_1 parzialmente accolta limitatamente ai due incarichi documentati in atti e consistenti nel progetto di “Villa Mayndorf Mosca” (pag. 1 doc. 21) e nel progetto di “Courchevel 1850 – Francia” (pag. 2 doc. 21).
In particolare, dalla CTU emerge che il in conseguenza del sinistro, ha Pt_1 subito un luogo periodo di inattività di cui 140 giorni al 100%, pari alla durata delle degenze ospedaliere per il trattamento delle lesioni e al successivo periodo di immobilizzazione a letto, e ulteriori 110 giorni al 75% e 200 giorni al 50%, per pagina 7 di 10 i postumi conseguenti agli interventi chirurgici e per la successiva fase evolutiva e riabilitativa.
Non può dubitarsi che in tali periodi le condizioni di salute del gli abbiano Pt_1 impedito di portare a termine gli incarichi che gli erano stati conferiti dalla e che richiedevano la redazione e il completamento dei progetti. CP_3
Sulla base di tali evidenze pare, dunque, congruo riconoscere al un Pt_1 risarcimento per il danno conseguente alla revoca delle commesse già assunte, da intendersi alla stregua del mancato profitto subito poiché, nella liquidazione del danno, deve anche tenersi conto, in detrazione, dei costi sopportati e delle energie spese per far fronte al lavoro. Tale danno che può essere quantificato in via equitativa nella misura del 20% delle somme riconosciute dalla committente come ancora dovute. CP_3
Dalla missiva inviata da in data 26 aprile 2018 (doc. 22) si evince che il CP_3 non ha conseguito il corrispettivo di euro 21.000,00 per il completamento Pt_1 del progetto “Croix du Sud-Francia” e di euro 53.000,00 per il completamento del progetto “Mayndorf-Mosca”, per un totale complessivo di euro 74.000,00, il cui
20%, pari ad euro 14.800,00, deve essergli riconosciuto a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante per la perdita delle commesse.
Trattandosi di debito di valore tale importo deve essere rivalutato alla data della presente sentenza ed è pari a euro 17.671,20.
Su detta somma capitale spettano gli interessi al tasso legale calcolati sulla somma devalutata alla data del sinistro e rivalutata di anno in anno secondo gli indici Istat fino all'effettivo soddisfo.
Stante le contestazioni svolta dalla società appellata, si osserva che la circostanza che i contratti non siano stati formalizzati per iscritto appare irrilevante, trattandosi di contratti d'opera per i quali non è obbligatoria la forma scritta, mentre, dall'esame delle proposte, in uno con la revoca degli incarichi formalizzata da si evince che i contratti erano stati conclusi tra le parti, CP_3 tanto che la committente, nella predetta revoca, indicava anche i compensi ancora dovuti, di importo inferiore a quanto indicato nella proposta, e ciò
pagina 8 di 10 dimostra che ai contratti, seppur non portati a termine a seguito delle condizioni di salute del era stata data esecuzione. Pt_1
Nulla, invece, può essere riconosciuto per le altre commesse indicate dal Pt_1
(“Palazzo della Luna- Miami”, “Progetto stand fiera di Milano” e “Rifacimento sauna Croix du Sud- Francia”) in considerazione del fatto che non vi è alcun documento comprovante la natura di tale attività, né che esse si sarebbero dovute svolgere nel periodo in cui il era impossibilitato a lavorare. Pt_1
Alla luce della parziale riforma della sentenza impugnata occorre procedere a una nuova statuizione sul regime delle spese processuali, anche di primo grado, che seguono la sostanziale soccombenza di e Controparte_2 [...]
e sono liquidate in favore di quanto al primo Controparte_1 Parte_1 grado nella misura già tassata dal Tribunale, non comportando l'accoglimento del motivo di appello una modifica dello scaglione di riferimento, e quanto al presente grado nella misura indicata in dispositivo, secondo il decisum (euro 17.671,20), con parametri tra minimi e medi data la non complessità della questione e senza fase istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa d'appello avverso la sentenza n. 1643/2023 del Tribunale di Vicenza:
- in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza n.
1643/2023 emessa dal Tribunale di Vicenza, che per il resto conferma, determina l'ulteriore credito risarcitorio a titolo di danno patrimoniale spettante a rispetto a quanto disposto nella sentenza impugnata, nella Parte_1 somma di euro 17.671,20, oltre interessi legali come in parte motiva e condanna e in solido tra Controparte_2 Controparte_1 loro, a corrispondere detti importi a Parte_1
- condanna e in solido tra Controparte_2 Controparte_1 loro, alla rifusione in favore dell'appellato delle spese di lite Parte_1 di entrambi i gradi, liquidati, quanto al primo grado in euro 2.723,65 per esborsi e in euro 9.900,80 per compensi, oltre spese generali (15%), IVA e pagina 9 di 10 CPA, e quanto al presente grado in euro 355,50 per anticipazioni e in euro
2.500,00 per compensi, oltre spese generali (15%), IVA e CPA.
Venezia, camera di consiglio del 9 aprile 2025
Il Presidente
Guido Marzella
Il Consigliere estensore
Elena Rossi
pagina 10 di 10