Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 02/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunita in camera di consiglio e composta da:
D.ssa Isabella Mariani Presidente
D.ssa Daniela Lococo Consigliere
D.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo il 01/02/2021 al numero 177/2021 del Registro generale avente a oggetto: appello avverso sentenza n.1868/2020 emessa dal Tribunale di
Firenze il 26.08.2020 e pubblicata il 26.08.2020 pendente fra
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. e (C.F.
[...] C.F._2 Parte_3
, rappresentati e difesi dall'Avv. Piero Fillioley (C.F. C.F._3
, ed elettivamente domiciliati presso lo studio legale Buffoni- C.F._4
Cardone, giusta procura in atti;
PARTE APPELLANTE contro
(P.IVA ), quale impresa nata dalla fusione per Controparte_1 P.IVA_1 incorporazione de ed in qualità di impresa territorialmente Controparte_2 designata al FONDO DELLA STRADA, in persona del Controparte_3 legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Katy Rovini
(C.F. ed elettivamente domiciliata presso lo studio del C.F._5 difensore, giusta procura in atti;
PARTE APPELLATA sulle seguenti conclusioni:
1
IG.ri , , ad Parte_1 Parte_2 Parte_3 CP_4
- in subordine e nel merito, per tutti i motivi dedotti in narrativa, accogliere
[...]
l'appello proposto e, in riforma dell'impugnata sentenza, ridurre la condanna dei
IG.ri , e a rimborsare Parte_1 Parte_2 Parte_3
a la somma di Euro 30.707,90 cadauno, pari a 1/3 della metà Controparte_4 della maggior somma percepita e liquidata in favore di nella Controparte_4 sentenza impugnata, e corrispondente alla propria quota ereditaria, ex art. 752,
c.c. Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi”.
Parte appellata: “Piaccia all'Eccellentissima Corte adita, contrariis reiectis, per
i motivi ut supra esposti in rigettare l'appello proposto in quanto destituito di fondamento in fatto e diritto e confermare la sentenza n. 1868/2020 emessa dal
Tribunale di Firenze;
sempre in via principale dichiarare inammissibile la contestazione ex art. 752 cc in quanto contestazione nuova. Con vittoria di spese, diritti ed onorario e sentenza provvisoriamente esecutiva ope legis.”.
*
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, Controparte_1 di fronte al Tribunale di Firenze, , e Parte_1 Parte_3 Parte_2
, quali eredi di a sua volta erede di , per sentirli
[...] RS Persona_2 condannare al rimborso nei confronti di quale impresa designata Controparte_1 alla gestione del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, della somma, indebitamente percepita, di € 184.247,45, oltre interessi e competenze legali.
Si costituivano in giudizio , e Parte_1 Parte_3 Parte_2
eccependo il difetto di legittimazione attiva di
[...] Controparte_1
l'intervenuto giudicato sulle statuizioni della sentenza n.795/2002 della Corte
d'Appello di Catania con conseguente inammissibilità della domanda giudiziale proposta alla luce del principio del ne bis in idem, nonché eccependo il giudicato
2 formatosi con l'ordinanza del 28.01.2016 resa dal Tribunale di Firenze nel giudizio
R.G. 10852/2013 e con la sentenza n. 724/2016 del Tribunale di Latina.
Il Tribunale di Firenze, con sentenza n.1868/2020 del 26.08.2020, così statuiva:”
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: a) in accoglimento della domanda attorea, condanna i convenuti in solido a corrispondere ad la somma di € CP_4
184.247,45, oltre interessi al tasso legale dal dì della notifica dell'atto di citazione sino al soddisfo;
b) condanna i convenuti a rimborsare all'attrice le spese di lite, che liquida in € 8.030,00 per compenso, oltre spese di iscrizione della causa a ruolo, spese di notifica, spese generali, IVA e CPA come per legge”.
Il primo giudice, in primo luogo, ricostruiva nei seguenti termini la complessa vicenda giudiziaria:
- Con sentenza n. 291/1999, il Tribunale di Siracusa, in relazione al sinistro stradale verificatosi in Floridia il 22.12.1993, condannava CP_5
e (quali esercenti la potestà sul minore
[...] Controparte_6 Persona_3
) nonché, in solido, il Commissario liquidatore di
[...] Controparte_7
autorizzato a procedere anche per conto del F.G.V.S., al
[...] risarcimento dei danni in favore della danneggiata nella misura Persona_2 di £. 504.420.000, oltre interessi legali dall'evento al soddisfo, spese di spedalità e spese di CTU
- In data 06.11.2000 La quale impresa designata per Controparte_2 la liquidazione dei sinistri a carico del FGVS, corrispondeva a la Persona_2 somma di £. 763.565.000 in esecuzione della suddetta sentenza del
Tribunale di Siracusa, con espressa riserva di ripetizione delle somme.
- Proponevano appello avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa la
[...]
e quale impresa designata per Controparte_7 Controparte_2 la liquidazione dei sinistri a carico del F.G.V.S., eccependo quest'ultima l'inopponibilità della sentenza appellata al F.G.V.S. e chiedendo la riduzione del risarcimento liquidato a più equo importo. Nel predetto giudizio, si costituiva chiedendo il rigetto del gravame e la conferma Persona_2 integrale della sentenza impugnata.
- Con sentenza n. 795/2002 la Corte di Appello di Catania dichiarava inammissibile l'appello proposto da per difetto di Parte_4 legittimazione ad impugnare, “in quanto, ancorché nella qualità di impresa designata per la gestione del FGVS, non era stata parte nel giudizio di primo
3 grado”, e riformava la sentenza impugnata rideterminando il quantum del risarcimento nella complessiva somma di € 144.347,64, oltre interessi nella misura legale, dichiarando tenuta in solido con gli Controparte_7 altri convenuti a corrispondere la suddetta somma a titolo risarcitorio, e tenuta alla restituzione delle maggiori somme eventualmente Persona_2 percepite.
- e , nella loro qualità di eredi della deceduta Parte_5 RS R_
, proponevano ricorso per Cassazione avverso la sopra indicata
[...] sentenza, lamentando l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione in ordine alla rideterminazione dell'entità del risarcimento e, per l'effetto, la cassazione del provvedimento impugnato. La in qualità CP_2 CP_4 di impresa designata dal F.G.V.S. si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso e proponendo ricorso incidentale in relazione alla dichiarazione di inammissibilità dell'appello proposto da e al Parte_4 riconoscimento degli interessi legali sulla somma liquidata per il periodo successivo alla messa in liquidazione di Controparte_7
- Con sentenza n.869/2008 la Corte di Cassazione respingeva il ricorso principale e accoglieva il primo motivo del ricorso incidentale proposto da affermando il principio, per cui “ove l'impresa Parte_4 assicuratrice convenuta in giudizio dal danneggiato sia posta in liquidazione coatta amministrativa, in base all'art. 25 L. 990/1969 si verifica una successione a titolo particolare del F.G.V.S. per il tramite dell'impresa designata, per cui la detta impresa assume la qualità di parte in senso sostanziale ed è legittimata ai sensi dell'art. 111 c.p.c. a proporre impugnazione avverso la sentenza pronunciata contro l'impresa in liquidazione coatta amministrativa, ancorché non sia intervenuta nelle fasi pregresse del giudizio (Cass. 17.6.2002, n. 8698; Cass. 5.7.1991, n.
74091)”. Cassava quindi la sentenza impugnata e rinviava ad altra sezione della Corte di Appello di Catania.
- La notificava atto di riassunzione avanti alla Corte Parte_4
d'Appello di Catania, quale giudice del rinvio, a , in realtà già RS deceduta al tempo della notifica, ed agli eredi di , a loro volta Parte_5 eredi di . Persona_2
- La Corte d'Appello di Catania, con sentenza n. 1021/2011, dichiarata la contumacia di tutti i convenuti, li condannava al pagamento in favore de
[...]
[...] quale impresa designata dal F.G.V.S. della somma di Parte_6
€ 173.636,23, oltre al pagamento delle spese legali.
- La (dopo aver instaurato nel 2013 avanti al Tribunale Parte_4 di Firenze analogo giudizio, che si concludeva con ordinanza del 28.01.2016 di dichiarazione della litispendenza rispetto ad una pregressa causa di opposizione a precetto pendente dinanzi al Tribunale di Latina, il quale a sua volta, con sentenza n. 724/2016, dichiarava la cessazione della materia del contendere per intervenuta rinuncia al precetto), instaurava quindi l'odierno giudizio.
Argomentava il primo Giudice che fossero tutte da disattendere le eccezioni dei convenuti/odierni appellanti. In particolare:
A) l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di era da ritenersi Controparte_1 infondata poiché la legitimatio ad causam e la titolarità attiva della medesima trovavano fondamento negli atti allegati al giudizio ovvero:
- sentenza n. 291/1999 del Tribunale di Siracusa ove, tra i convenuti e nella parte dispositiva, si indicava e si precisava che in l.c.a., stava Controparte_7 in giudizio per il tramite del commissario liquidatore, autorizzato a procedere, anche per conto del F.G.V.S. ed in deroga all'art. 19 co. 3 L. 24.12.1969 N. 990, alla liquidazione dei danni;
- quietanza del 06.11.2000 (doc.2 fascicolo parte attrice) con la quale CP_4 quale impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del F.G.V.S, provvedeva al pagamento dell'indennizzo a con animo di rivalsa;
Persona_2
- sentenza n. 795/2002, con la quale la Corte di Appello di Catania dichiarava inammissibile l'appello proposto da per difetto di legittimazione ad CP_4 impugnare per non essere stata parte del giudizio di primo grado e rideterminava il quantum del risarcimento, dichiarando tenuta in solido Controparte_7 con gli altri convenuti a corrispondere la suddetta somma a titolo risarcitorio e tenuta alla restituzione delle maggiori somme eventualmente Persona_2 percepite;
- sentenza n. 869/2008, con la quale la Corte di Cassazione, accogliendo il primo motivo del ricorso incidentale proposto da affermava il Parte_4 principio, per cui “ove l'impresa assicuratrice convenuta in giudizio dal danneggiato sia posta in liquidazione coatta amministrativa, in base all'art. 25 L. 990/1969 si verifica una successione a titolo particolare del F.G.V.S. per il tramite dell'impresa designata, per cui la detta impresa assume la qualità di parte in senso sostanziale
5 ed è legittimata ai sensi dell'art. 111 c.p.c. a proporre impugnazione avverso la sentenza pronunciata contro l'impresa in liquidazione coatta amministrativa, ancorché non sia intervenuta nelle fasi pregresse del giudizio (Cass. 17.6.2002, n.
8698; Cass. 5.7.1991, n. 74091)”.
B) l'eccezione di ne bis in idem in relazione alla sentenza della Corte di Appello di
Catania n.795/2002 era da disattendere, in quanto trattavasi di una pronuncia di accertamento con la quale si dichiarava “tenuta” alla restituzione delle Persona_2 maggiori somme eventualmente percepite, mentre con il giudizio avanti al
Tribunale di Firenze RG 18391/2016 la aveva chiesto Controparte_1 pronunciarsi una sentenza di condanna.
C) l'eccezione di giudicato era da ritenersi infondata, in quanto sia l'estinzione conseguente alla declaratoria di litispendenza pronunciata con ordinanza del
Tribunale di Firenze del 28.01.2016, sia l'estinzione conseguente alla cessazione della materia del contendere pronunciata con sentenza n.724/2016 del Tribunale di Latina, costituendo pronunce in rito, non precludevano la proposizione di altra domanda;
inoltre, nel procedimento avanti al Tribunale di Latina, La Parte_4 aveva rinunciato al precetto, ma non anche al diritto sottostante.
[...]
D) Circa le eccezioni relative alla sentenza della Corte di Appello di Catania n.1021/
2011, riconosciuta come pronuncia tamquam non esset dalla stessa CP_1
le stesse non meritavano approfondimento dal momento che la Compagnia
[...]
Assicurativa invocava, ai fini del giudizio, la sentenza della Corte di Appello di
Catania n. 795/2002.
Secondo il giudice di prime cure, in virtù dell'effettivo pagamento effettuato da
[...]
a in data 06.11.2000, ed in forza della sentenza n.795/2002 CP_4 Persona_2 della Corte d'Appello di Catania, seguita dalla sentenza della Corte di Cassazione
n.869/2008, che aveva superato l'assunto del difetto di legittimazione attiva dell'impresa assicurativa, gli odierni appellanti erano tenuti alla restituzione della maggior somma percepita dalla de cuius , quantificata nella somma Persona_2 indicata nella domanda giudiziale di € 184.247,45 in ossequio al principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.
2. Il giudizio di secondo grado
2.1 , e hanno Parte_1 Parte_3 Parte_2 appellato la sentenza e hanno rassegnato le istanze sopra trascritte, deducendo i seguenti motivi:
6 I) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. in relazione agli artt.
393 e 310 c.p.c.
Con il primo motivo di appello i sostengono che, stante il vizio di Pt_1 notifica dell'atto di riassunzione del giudizio di rinvio alla deceduta , la RS sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 1021/2011 dovrebbe considerarsi pacificamente tanquam non esset e dunque inesistente;
ciò equivarrebbe ad omessa riassunzione e quindi estinzione dell'intero giudizio ex art. 393 c.p.c., che avrebbe travolto non solamente la sentenza della Corte d'Appello di Catania n.
1021/2011, ma anche la precedente sentenza della medesima Corte d'Appello di
Catania n.795/2002 che aveva rideterminato il quantum del risarcimento.
Pertanto, ritengono gli appellanti che il giudice di prime cure avrebbe errato nell'affermare il diritto alla restituzione delle somme eccedenti ricevute dalla danneggiata fondato sulla sentenza della Corte d'Appello di Catania n.795/2002.
II) Violazione o falsa applicazione dell'art. 752, c.c.
Con il secondo motivo di appello i deducono di essere stati convenuti Pt_1 nel giudizio di primo grado “quali eredi di , a sua volta erede di RS R_
” e che, ai sensi dell'art. 752 c.c. i coeredi sono tenuti al pagamento dei debiti
[...]
e dei pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie.
Eccepiscono quindi che la condanna alla restituzione pronunciata dal Giudice di prime cure nei confronti di , e Parte_1 Parte_3 Parte_2
in solido tra loro sia errata, in quanto se e , figlie
[...] RS Parte_5
e coeredi di , rispondevano dell'obbligo di restituzione delle somme Persona_2 solo per la quota di ½ ciascuna, allora gli odierni appellanti, coeredi di RS avrebbero dovuto al più essere condannati al pagamento di 1/3 ciascuno della metà della somma liquidata.
Gli stessi infatti sarebbero succeduti per la quota di 1/3 ciascuno nei rapporti attivi e passivi di , che a sua volta succedeva a per la RS Persona_2 quota di ½.
2.2 Si è costituita in giudizio la in qualità di impresa Controparte_1 territorialmente designata al Fondo di Garanzia vittime della strada, chiedendo il rigetto dell'impugnazione, perché infondata, e chiedendo altresì di dichiarare inammissibile la contestazione ex art. 752 c.c. in quanto contestazione nuova.
In particolare:
I) Quanto al primo motivo di appello la parte appellata deduce che, pur essendo pacifica la circostanza dell'inesistenza del giudizio riassunto avanti alla
7 Corte d'Appello di Catania che si è concluso con la sentenza n. 1021/2011, ciò non comporterebbe l'estinzione dell'intero processo.
Infatti, il giudizio di riassunzione del 2011 verteva esclusivamente sul diritto del F.G.V.S. di esercitare la propria azione di rivalsa, con conseguente passaggio in giudicato delle ulteriori questioni.
La Corte di Cassazione con sentenza n.869/2008 rigettava il ricorso delle eredi di , e determinava il giudicato definitivo sul quantum in risarcimento;
Persona_2
l'unica questione ancora sub judice era dunque solamente l'opponibilità della sentenza di appello al F.G.V.S., ma non l'obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite da , circostanza questa già definitivamente Persona_2 accertata.
Diversamente, seguendo il ragionamento avversario, anche la sentenza di primo grado del Tribunale di Siracusa risulterebbe travolta dalla estinzione per mancata riassunzione.
II) Circa il secondo motivo di appello, deduce che Controparte_1 R_
, danneggiata nel sinistro, decedeva nel 1993 lasciando quali eredi le figlie
[...]
e . RS Parte_5
decedeva nel 2010, non aveva avuto figli ed il coniuge era Parte_5 premorto.
decedeva nel 2007 e lasciava quali eredi il marito RS Parte_1
ed i figli e;
pertanto, questi ultimi sarebbero gli unici
[...] Parte_3 Pt_2 eredi anche di in quanto unici nipoti. Parte_5
Inoltre, eccepisce l'appellata che i non avrebbero sollevato Pt_1 tempestivamente l'eccezione della responsabilità pro quota e non solidale, e che pertanto la contestazione apparirebbe come domanda nuova non ammissibile in appello.
2.3 La Corte, all'udienza del 18.06.2024, ha raccolto le conclusioni delle parti, sopra trascritte, e ha trattenuto la causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*
3. L'appello va respinto.
3.1 Il primo motivo è infondato e non meritevole di accoglimento.
Risulta pacifica e non contestata la circostanza che la sentenza della Corte
d'Appello di Catania n.1021/2011 debba considerarsi “tamquam non esset”,
8 ovvero inesistente, in quanto l'atto di riassunzione è stato notificato da CP_1
a , allorquando la stessa era già deceduta.
[...] Parte_5
Da tale fatto, gli appellanti intendono far discendere l'estinzione delle sentenze emesse dalla Corte d'Appello di Catania n. 795/2002 e n. 1021/2011.
Osserva il Collegio che la sentenza n. 795/2002 della Corte d'Appello di
Catania dichiarava inammissibile l'appello proposto da per Parte_7 difetto di legittimazione ad impugnare, riformava la sentenza impugnata rideterminando il quantum del risarcimento nella complessiva somma di €
144.347,64, oltre interessi nella misura legale, dichiarava Controparte_7 tenuta in solido con gli altri convenuti a corrispondere la suddetta somma a
[...] titolo risarcitorio, ed infine dichiarava tenuta alla restituzione delle Persona_2 maggiori somme eventualmente percepite.
e proponevano ricorso per Cassazione formulando RS Parte_5 unico motivo di censura, quello di “insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla quantificazione del danno biologico e morale operata dalla Corte
d'Appello”.
La proponeva controricorso e ricorso incidentale avverso Parte_4 la predetta sentenza n. 795/02 chiedendo, tra l'altro, la cassazione della sentenza nella parte in cui veniva dichiarata l'inammissibilità dell'appello proposto dalla medesima Parte_4
La Suprema Corte, con sentenza n. 869/08, riuniva i ricorsi e rigettava il ricorso principale ed il secondo motivo del controricorso, accogliendo il primo motivo del ricorso di e rinviando alla Corte d'Appello di Parte_4
Catania.
Pertanto, con la sentenza n.869/2008, la Cassazione statuiva definitivamente sulla questione sollevata e contestata dalle eredi , inerente la quantificazione Per_1 del danno biologico dovuto in risarcimento, con il conseguente passaggio in giudicato della pronuncia sul punto.
L'unica questione ancora sub judice restava quindi quella relativa all'ammissibilità dell'appello proposto da Parte_4
Premessa per chiarezza espositiva questa ricostruzione delle vicende processuali intercorse tra le parti, la Corte osserva che il giudizio di rinvio non costituisce impugnazione, ma prosecuzione del giudizio precedente;
per tale motivo, nell'art. 393 c.p.c., viene sancita l'estinzione dell'intero processo per
9 effetto dell'estinzione del giudizio di rinvio, ovvero nel caso di mancata riassunzione nel termine previsto.
Tuttavia, resistono all'estinzione del processo le statuizioni per le quali si è già formata la cosa giudicata, in base ai canoni di formazione progressiva del giudicato;
infatti, l'estinzione del processo non influisce sulle statuizioni già irrevocabili, eventualmente rese su alcune delle domande cumulate nell'unico processo, avverso le quali non sia stato proposto gravame, ovvero nei cui confronti il gravame sia stato rigettato.
Si richiama, in proposito, la sentenza della Corte di Cassazione n.
23813/2012 che testualmente recita: “Nel caso di estinzione del giudizio di rinvio per mancata o tardiva riassunzione e di successiva instaurazione di un nuovo processo mediante riproposizione della domanda, conserva efficacia, ai sensi dell'art. 310, secondo comma, c.p.c., il giudicato di merito che si sia formato, in ordine all' "an debeatur", sulla domanda di condanna al risarcimento dei danni quale conseguenza, nella specie, del rigetto del motivo di ricorso per cassazione riguardante la spettanza di interessi e rivalutazione e dell'accoglimento della sola censura riguardante il calcolo degli stessi, caratterizzandosi il giudizio di rinvio come fase rescissoria, il cui "thema decidendum" rimane fissato dalla sentenza rescindente della Corte di cassazione”. Di analogo tenore anche la sentenza della
Corte di Cassazione, Sezione 2, n. 21469/2018: “In tema di giudizio di rinvio, la cancellazione dal ruolo della causa, non seguita dalla riassunzione nel termine prescritto, determina l'estinzione dell'intero processo, ma non preclude la riproposizione della domanda. In tal caso, la precedente statuizione della Corte di cassazione è ancora vincolante, ma, poiché la decisione di annullamento ha effetto soltanto sulle parti della decisione di merito in relazione alle quali essa è operante,
e cioè soltanto sulle parti cassate, i capi di pronuncia non cassati non sono travolti dall'estinzione e acquistano autorità di giudicato”.
Nel caso di specie, dunque, avendo la Corte di Cassazione con sentenza n.
869/2008 respinto il ricorso principale di e , eredi di RS Parte_5 R_
, si deve ritenere che sul punto della quantificazione del danno, in virtù del
[...] principio di formazione progressiva del giudicato, la statuizione di merito contenuta nella impugnata sentenza n. 795/2002 della Corte d'Appello di Catania abbia conservato efficacia e sia pienamente utilizzabile.
10 Pertanto, ritiene la Corte che il giudice di primo grado abbia correttamente deciso sul punto, ritenendo valida ed operante la statuizione prevista nella sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 795/2002, con conseguente obbligo di restituzione a carico di prima, e dei suoi eredi in seguito, dei Persona_2 maggiori importi percepiti.
3.2 Il secondo motivo d'appello è inammissibile poiché l'eccezione è stata sollevata tardivamente.
Gli appellanti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui gli stessi vengono condannati a corrispondere a in solido tra loro, la Controparte_1 somma di € 184.247,45, in spregio, a loro avviso, al disposto di cui all'art.752 c.c..
Osserva la Corte che le parti appellanti lamentano per la prima volta in appello la responsabilità parziaria dell'obbligazione di restituzione, con la conseguenza che la stessa censura risulta inammissibile.
Infatti, la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che il coerede convenuto per il pagamento di un debito ereditario debba indicare al creditore la sua condizione di coobbligato passivo pro quota, e che tale dichiarazione integri gli estremi dell'eccezione propria.
Si indica, ex multis, la sentenza della Cassazione civile sez. II, n.23737/2020 che testualmente recita: “L' articolo 754 del cc per il quale gli eredi rispondono dei debiti del de cuius in relazione al valore della quota nella quale sono stati chiamati
a succedere, si interpreta nel senso che il coerede convenuto per il pagamento di un debito ereditario ha l'onere di indicare al creditore la sua condizione di coobbligato passivo, entro i limiti della propria quota, sicché, integrando tale dichiarazione gli estremi dell'istituto processuale della eccezione propria, la sua mancata proposizione consente al creditore di chiedere legittimamente il pagamento per l'intero”. Nello stesso senso: Cass. civ. n. 4461/2006, Cass. civ. n.
15592/2007, Cass. civ. n. 25764/2008, Cass. civ. n. 8405/2014.
Nel caso di specie, gli eredi, con l'atto di costituzione nel giudizio di primo grado, non hanno proposto l'eccezione che avrebbero dovuto sollevare nel loro primo atto difensivo, ovvero non hanno eccepito la loro condizione di coobbligati passivi entro i limiti delle rispettive quote.
Pertanto, alla luce della giurisprudenza citata, appare corretta la decisione del giudice di primo grado nella parte in cui condanna degli odierni appellanti, in solido tra loro, al pagamento dell'intero in favore di e la doglianza, Controparte_4
11 proposta per la prima volta in sede di appello, deve essere dichiarata inammissibile ex art. 345, secondo comma, c.p.c.
Le spese - liquidate secondo dispositivo sulla base dei parametri medi di cui al DM 10.3.2014 n. 55 e succ. modif., ad esclusione della fase istruttoria, che non si è tenuta in questa fase del giudizio – seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione prima civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza rigettata, così provvede:
1. respinge l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza n.
1868/2020 resa in data 26.08.2020 dal Tribunale di Firenze;
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in € 9.991,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese forfettarie e Iva e Cap come per legge;
3. dà atto che ricorrono nei confronti dell'appellante i presupposti per l'applicazione del raddoppio del contributo unificato ex art. 13/1 quater DPR n.
115/2002.
Firenze, camera di consiglio del 10.12.2024.
LA CONS. EST.
D.ssa Alessandra Guerrieri
LA PRESIDENTE
D.ssa Isabella Mariani
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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