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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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- 1. Anche un singolo episodio di percossa è idoneo per l’addebito della separazioneAccesso limitatoHamida Megherbi · https://www.altalex.com/ · 13 giugno 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 22/04/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1084/2024 Ruolo Generale
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
1) Dott. Paolo Sordi - Presidente della Corte
2) Dott. Vito Colucci - Presidente di Sezione Relatore
3) Dott.ssa Marcella Pizzillo - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1084/2024 Ruolo Generale avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1082/2024, emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, nel proc. n. 2783/2020 R.G., datata 7/5/2024, pubblicata in data 8/5/2024, avente ad oggetto “Separazione giudiziale”, e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Laura Landi per procura depositata in via telematica, Parte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Battipaglia (SA) alla via Udine n.
30;
APPELLANTE
E
rappresentata e difesa dall'avv. Adele de Notaris e dall'avv. Paola Pesce per procura CP
depositata in via telematica, elettivamente domiciliata presso lo studio de Notaris in Salerno alla via
Santi Martiri Salernitani n. 66;
APPELLATA
E
Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Salerno;
CONTRADDITTORE NECESSARIO
Conclusioni.
Le parti costituite hanno rassegnato le rispettive conclusioni come da note di trattazione scritta in relazione all'udienza del 3/4/2025, nei termini specificati nelle note stesse. La causa, quindi, è stata rimessa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 21/10/2024 ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza n. 1082/2024, emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, nel proc. n. 2783/2020 R.G., datata 7/5/2024, pubblicata in data 8/5/2024, nei confronti di Con tale atto ha chiesto, in particolare, quanto segue: CP Parte_1
«CHIEDE Che codesta Corte voglia riformare la sentenza qui impugnata: a) Riformare la sentenza in punto di addebito rigettandone la domanda a danno di;
b) Revocare l'affidamento Parte_1
esclusivo a favore della madre, sul figlio minore;
c) Prevedere che sia la sig.ra Per_1 CP ad accompagnare il figlio presso il padre nei giorni di frequentazione, eliminando l'educativa domiciliare – inutile sperpero delle casse della P.A. – suggerendo alle parti un percorso di mediazione familiare;
d) Prevedere il pernottamento del figlio presso l'abitazione paterna, considerato Per_1
che per il figlio, si tratta di andare a dormire al piano di sotto;
e) Rilevati i vizi di: mancata nomina del Curatore speciale del minore;
Omessa pronuncia sul procedimento interinale Per_1 depositato con ricorso il 9.10.2023 e per l'effetto mancato ascolto del minore anche in considerazione delle circostanze emerse di rifiuto ad incontrare il padre (art. 473bis punto 6 cpc); f) provvedere a
Nominare il Curatore speciale ai minori e ed a sentire gli stessi. g) ER Persona_3
Condannare l'appellata al pagamento delle spese di giudizio».
La parte appellata si è costituita in appello e, nell'atto di costituzione, ha CP
formulato, in particolare, le seguenti conclusioni: «così CONCLUDE»: «voglia l'Ecc.ma Corte di
Appello di Salerno, contrariis reiectis, rigettare l'appello notificato ex adverso via PEC il 2.12.2024, perché inammissibile e infondato in fatto e in diritto, oltre che pretestuoso e temerario, in uno a tutte le richieste comunque formulate da controparte, ugualmente inammissibili, infondate, pretestuose e temerarie e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 1082/2024 del Tribunale di Nocera Inferiore - 1^
Sezione Civile, depositata l'8.05.2024 e notificata il 21.09.2024. Il tutto con la condanna dell'appellante al pagamento delle spese e competenze per il presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali e oneri fiscali come per legge, con attribuzione alle sottoscritte procuratrici anticipanti».
Le parti costituite hanno rassegnato le rispettive conclusioni come da note di trattazione scritta in relazione all'udienza del 3/4/2025, nei termini specificati nelle note stesse. La causa, quindi,
è stata rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente osservato che non sussiste inammissibilità delle impugnazioni proposte, che le parti hanno avuto ampia possibilità di esporre le rispettive ragioni e di contraddire rispetto alle ragioni addotte da parte avversa;
non risultano, in definitiva, neppure allegati elementi da cui possa desumersi che alcuna delle parti non abbia potuto esercitare in maniera compiuta il suo diritto di difesa.
La sentenza impugnata.
Il primo grado di giudizio si è concluso con la sentenza attualmente impugnata, con la quale il Tribunale di Nocera Inferiore ha così statuito: «
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede: A. Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , che CP Parte_1
contrassero matrimonio in Cetara (SA) il 22.05.2004, (Atto N.9 parte II – Serie A del Registro degli
Atti di Matrimonio del predetto Comune, anno 2004), con addebito al marito;
B. Affida i figli minori in forma esclusiva alla madre con residenza presso di lei;
C. Assegna la casa coniugale in favore della ricorrente;
D. Disciplina il diritto di vista del padre come da motivazione;
E. Conferma il monitoraggio del nucleo familiare da parte dei competenti Servizi Sociali;
F. Pone a carico di l'obbligo Parte_1 di corrispondere in favore di l'importo mensile di euro 200,00 per ciascun minore oltre CP
il 50% delle spese straordinarie e rivalutazione Istat come per legge, detti importi dovranno essere versati a mezzo bonifico entro il gg. 4 di ciascun mese;
G. Dispone che la ricorrente CP percepisca il 50% dell'Assegno Unico se riconosciuto in favore del resistente;
H. Pone a carico di
[...]
l'assegno mensile di euro 200,00, da versare in favore del figlio maggiorenne CP [...]
, entro il giorno 4 di ciascun mese, con rivalutazione come per legge e spese straordinarie Per_4
nella misura del 50% a carico di entrambi i genitori;
I. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite, per le causali di cui in motivazione;
J. Ordina all'ufficio anagrafe e stato civile del Comune Cetara
(SA) di annotare la presente sentenza in calce all'atto di matrimonio (Atto N.9 parte II – Serie A del
Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune, anno 2004).».
I motivi dell'impugnazione.
ha proposto appello avverso la sentenza pronunziata in primo grado. I motivi Parte_1 dell'impugnazione possono essere sintetizzati nei termini seguenti: la decisione sull'addebito della separazione in capo a scaturisce da un errore di ragionamento e da una violazione di legge;
Parte_1
il Tribunale cade in errore presupponendo a danno di una condanna penale per i reati di Parte_1
“maltrattamento, minaccia e lesioni ai danni della ricorrente”, mentre non c'è alcuna menzione di tale condanna;
il reato per cui è stato condannato è di “lesione personale e minacce”, fatti Parte_1
collocati in unico spazio temporale;
ci troviamo davanti a due fattispecie di reato differenti: il reato di maltrattamento è un reato abituale (a differenza del reato di lesione personale). che presuppone una reiterazione di comportamenti nel tempo, quindi un protrarsi di violenza che inquina il rapporto rendendo difficile il superamento del disagio;
nel caso in specie si è trattato di un episodio in particolare (nel primo episodio descritto appare più come un richiamo di attenzione da parte del marito in modo veemente) in ogni caso fatti circoscritti e isolati;
anche la Corte d'Appello (sent. 23/23) ribadisce che nessuna ipotesi di maltrattamento poteva addursi a danno della;
quanto alle CP
dichiarazioni del figlio , lo stesso figlio, ascoltato a sommarie informazioni nell'ambito Per_4
del proc 2098/2020, dichiara che i genitori non vanno d'accordo da anni;
da quanto esposto emerge incontrovertibilmente che il malessere familiare aveva radici lontane nel tempo, tanto che l'affectio maritalis era già cessata all'atto del compimento dell'episodio di lesione ai danni della;
CP pertanto, non può ricollegarsi la fine del rapporto matrimoniale all'episodio oggetto di querela del
3/4/2020; la stessa denunciante ha dichiarato quanto segue: «Il rapporto tra me ed , da quel Pt_1
momento è diventato come due estranei. Io gli permettevo di venire nel nostro appartamento solo per incontrare i figli e sostanzialmente non ci guardavamo neppure in faccia»; il Tribunale statuisce l'affidamento esclusivo dei minori a favore della madre e a danno del padre, “nonostante le conclusioni cui è pervenuta la CTU in tema di sufficienti (anche se carenti sotto alcuni aspetti) capacità genitoriali in capo ad entrambe le parti” sussistendo, a parere del Tribunale, “gli estremi per addivenire ad una pronuncia di affidamento esclusivo dei figli minori alla madre”; nell'esposizione del ragionamento, il giudice di prime cure fa intendere che nella statuizione dell'affidamento esclusivo abbiano avuto un peso (sia pure in modo non determinate) le risultanze del procedimento penale a danno di;
infatti, si legge: “in disparte delle condotte violente aggressive poste in essere Parte_1
Part dal nei confronti della moglie, per come accertato in via definitiva nel processo penale conclusosi con sentenza 23/23 resa dalla Corte d'appello di Salerno …”; quindi, il giudice ha valutato il rapporto padre-figlio con un ragionamento inquinato dal rapporto marito-moglie inficiato dallo schiaffo del 3 aprile 2020; è assolutamente errato richiamare il procedimento penale e porlo (tra gli altri elementi) a presupposto giustificativo dell'affidamento esclusivo;
ciò perché, se il Tribunale avesse posto maggiore attenzione alle risultanze istruttorie, avrebbe dovuto tener conto che non sono stati accertati avvenimenti delittuosi in cui sono stati coinvolti i minori, né in modo diretto né in forma di violenza assistita;
riguardo alla figlia ormai “grande minore” di anni sedici, il ricorrente prende atto ER
della sua volontà (benché convinto che il processo di formazione della stessa non sia stato indipendente) comprendendo che l'amore genitoriale, nelle sue svariate forme, possa declinarsi anche nella sospensione della sua espressione e non formula richiesta di affidamento condiviso;
va detto, però, che ciò che il Tribunale ha preso a icona di incapacità genitoriale a sintonizzarsi sulle esigenze della figlia, non è altro che lo spaccato familiare di ordinaria amministrazione con figli adolescenti;
non può addebitarsi al ricorrente l'incapacità di far fronte alla crisi di pianto dei figli, atteso che il complesso di lealtà per il genitore con cui vive mai le avrebbe fatto accettare l'aiuto del padre;
ER
va valorizzata la circostanza che in quell'occasione il papà è capitato nel bel mezzo di un litigio solo con la speranza di poter essere utile ed è stato l'unico a subire le conseguenze;
altra imputazione che gli è costata l'affidamento esclusivo è la leggerezza rispetto alla cura dei figli minori, tra cui l'aver lasciato da solo per lungo tempo il figlio di soli 5 anni, a lui affidato durante l'incontro Per_1
settimanale; in merito il ricorrente si duole ancora dell'accaduto, che purtroppo è stato determinato da un combinato di eventi imprevisti;
al piano sottostante alla sua abitazione, vi è il suo studio e il Part pomeriggio del 23/3/2023 venne chiamato per l'arrivo imprevisto di un cliente;
l'avv. certo di poter lasciare il piccolo col figlio maggiorenne e di allontanarsi solo pochi minuti, non Per_1
poteva immaginare che questi uscisse da casa senza rendersi conto di lasciare incustodito il fratellino;
ciò detto, all'epoca aveva 5 anni, ora ne ha sei e se la sentenza non sarà riformata, resterà Per_1 una sanzione abnorme rispetto alla maturità crescente del figlio, che punirà fortemente quest'ultimo non consentendogli di stare col padre con maggiore autonomia e autodeterminazione;
agli atti ci sono tante altre relazioni dei servizi sociali che non possono essere disattese e alle quali bisognava dare esecuzione;
purtroppo, il mancato intervento fermo e tempestivo (indispensabile intervento nelle relazioni familiari, onde evitare che si cronicizzino le patologie del rifiuto) non c'è stato e la situazione di fatto attuale è la prova di una gestione giudiziaria superficiale;
la signora usa sempre la stessa tecnica: palesa il rifiuto del figlio;
demanda l'opera di convincimento ad altri (padre o assistente sociale: figure “estranee” rispetto alle quali il bambino non ha un rapporto di fiducia e quotidianità);
e lei non fa nulla per indurre il bambino al padre (l verifica che il bimbo non è neanche stato CP_2
preparato con scarpe e calzini); i servizi invocano l'intervento del Tribunale;
non c'è bisogno di scomodare la psicologia per comprendere le responsabilità materne e, quel che è peggio, la preordinazione, la manipolazione, in altri termini “il dolo”, con pregiudizio per il bambino;
la madre di è riuscita ad alterare la funzione dell'educativa domiciliare con una presa d'atto del Per_1
rifiuto del bambino;
il prolungato tempo trascorso in una silente accondiscendenza della giustizia rispetto ai comportamenti materni (apparentemente omissivi ma celatamente commissivi)- ha prodotto i suoi effetti;
vi è stata mancata considerazione dell'atteggiamento paterno;
dalle stesse relazioni appare una figura paterna “riabilitata” dall'errore, circoscritto a una sola circostanza (commesso lasciando il figlioletto in compagnia del figlio maggiore che lo aveva lasciato solo); il comportamento materno andava corretto;
dalla sequenza degli interventi dei S.S. appare che con lo scorrere del tempo i rapporti e le relazioni tra padre e figli sono mutate e le relazioni sono il termometro del disfacimento
Part della relazione;
il Tribunale non ha tenuto conto delle responsabilità della signora tratteggiate e stigmatizzate nelle relazioni, neanche al fine della formalizzata domanda ex punto 39 del 473 bis cpc;
la circostanza sempre ricorrente nelle relazioni dei Servizi sociali è che il bambino doveva essere convinto ad andare col padre;
è fatto notorio che il bambino si fida e si affida all'adulto di riferimento
(generalmente il genitore collocatario col quale trascorre la giornata) e che, pertanto, essere da questi accompagnato in un luogo o presso una persona fa passare il messaggio che sia cosa buona e approvata dal genitore accompagnatore;
il Tribunale avrebbe dovuto ordinare alla madre di farsi carico di accompagnare personalmente il bambino dal padre, magari in un primo momento in un posto neutro,
Part come un parco, e successivamente a casa dell'avv. invece, col trascorrere del tempo si è preso la responsabilità di avallare i comportamenti e “calcificare” nel bambino il timore del nuovo: andare dal padre, avvertendo il disappunto materno (che si trasmette sulle frequenze invisibili del legame madre figli); alla luce delle risultanze delle relazioni dei servizi sociali e delle quattro procedure interinali, il
Tribunale non poteva non avere cognizione del disagio dei minori ( prima e dopo); ER Per_1
il giudice di prime cure, aveva l'onere di disporre immediatamente l'ascolto - nell'esercizio dei suoi poteri ufficiosi - secondo il punto 6 dell'art 473bis cpc;
in ogni caso, l'affidamento non può consistere in un conferimento premiale o punitivo, considerato che riguarda la capacità genitoriale di discernere
Part ciò che sia meglio per il figlio;
che l'avv. sia stato superficiale nella valutazione del figlio ritenendo di potergli affidare per un breve tempo il fratellino, non può andare a danno del Per_4
piccolo ; la varietà dell'apporto garantisce al figlio diverse visioni delle scelte di vita, che Per_1
non avrebbe se fosse appiattito dalla crescita monogenitoriale, secondo un affidamento esclusivo;
quanto al “diritto di visita”, il Tribunale impartisce statuizioni limitative (escludendo il pernottamento con il padre) non sottoposte a possibilità di incremento nel tempo;
eppure conferma il servizio di educativa domiciliare e il monitoraggio dei Servizi, e avrebbe fatto bene a conferire ai Servizi il potere di inserimento di spazi crescenti tra il padre ed il figlio , compreso il pernottamento;
è Per_1
evidente la violazione di legge da parte del Tribunale anche in ordine all'obbligo di nomina del
Curatore speciale;
la conflittualità tra i genitori è incontrovertibile e il curatore speciale dei minori avrebbe assicurato nel processo la voce imparziale di e del piccolo;
vi è omessa ER Per_1
pronuncia, in quanto depositava un ricorso ex punto 39 del 473bis cpc in cui si Parte_1
Part rappresentavano i comportamenti ostruzionistici della signora a danno del figlio . Per_1
L'appellata si è costituito opponendosi a quanto richiesto dalla parte appellante. CP
Nella comparsa di costituzione l'appellata ha formulato le seguenti conclusioni: «C O N C L U D E»:
«voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Salerno, contrariis reiectis, rigettare l'appello notificato ex adverso via PEC il 2.12.2024, perché inammissibile e infondato in fatto e in diritto, oltre che pretestuoso e temerario, in uno a tutte le richieste comunque formulate da controparte, ugualmente inammissibili, infondate, pretestuose e temerarie e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 1082/2024 del Tribunale di Nocera Inferiore - 1^ Sezione Civile, depositata l'8.05.2024 e notificata il 21.09.2024.
Il tutto con la condanna dell'appellante al pagamento delle spese e competenze per il presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali e oneri fiscali come per legge, con attribuzione alle sottoscritte procuratrici anticipanti». La decisione.
Va, a questo punto, osservato quanto segue. La sentenza impugnata è corretta e va confermata.
L'addebito della separazione.
La sentenza impugnata ha pronunziato l'addebito della separazione al marito , Parte_1
attuale appellante. Il giudice di primo grado ha così motivato la sua decisione: «La separazione deve essere pronunciata con addebito al marito, poiché l'istruttoria espletata in corso di causa consente di ritenere provati: a) i comportamenti, tenuti da , contrari ai doveri del matrimonio, con Parte_1
particolare riferimento alle aggressioni fisiche e morali reiterate in costanza di matrimonio ai danni della ricorrente;
b) il nesso di causalità tra tali condotte e la disgregazione irreversibile dell'unione familiare. La ricorrente ha riferito di reiterate condotte violente perpetrate in suo danno anche alla presenza dei figli minori;
dette allegazioni sono corroborate dalla condanna comminata con sentenza resa dal Tribunale penale di Nocera Inferiore ai danni di per il delitto di maltrattamenti, Parte_1
minaccia e lesioni aggravate ai danni della» ricorrente «in costanza di matrimonio, sostanzialmente confermata poi con sentenza n. 23/23 resa dalla Corte d'Appello di Salerno. Ed invero se, come sopra detto, di norma, l'indagine sull'intollerabilità della convivenza, provocata dal comportamento trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, deve essere condotta sulla base della valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi (cfr. Cass. n. 15101/2004), tuttavia - continua la Suprema Corte - "sfuggono ad ogni giudizio di comparazione i fatti accertati a carico di un coniuge integranti violazione di norme di condotta imperative ed inderogabili, in alcun modo giustificabili come atti di reazione o ritorsione rispetto a comportamenti dell'altro, in quanto si traducano nell'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, quali l'incolumità e l'integrità fisica, morale e sociale e la dignità dell'altro coniuge, così superando la soglia minima di solidarietà
e di rispetto per la personalità del partner" (principio ribadito da Cass. n. 8548/2011). Tale è il caso di specie, dove è stato provato in generale un comportamento aggressivo e violento (fisicamente e moralmente) del marito, che ha violato l'integrità fisica e la dignità della moglie. Da qui la» pronuncia
«di addebito della separazione a carico di ». Parte_1
In ordine alla domanda di addebito della separazione a , va evidenziato che la Parte_1
dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati e il determinarsi della intollerabilità della ulteriore convivenza, con la conseguenza che, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito [cfr. Cass. civ., sez. I, sentenza n. 14840 del 27/6/2006].
La cassazione ha anche precisato che le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità al loro autore;
ne consegue che il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei [cfr. Cass. civ., sez. 1 -, ordinanza n. 22294 del 7/8/2024; in applicazione del detto principio la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto che le condotte violente e maltrattanti del marito erano state la causa scatenante della irreversibilità della crisi coniugale, non assumendo rilievo che il giudizio penale per il reato di maltrattamenti si fosse concluso con l'assoluzione del ricorrente].
La cassazione ha, poi, puntualizzato che le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi e inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse –, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale [cfr. Cass. civ., sez. 6 – 1, ordinanza n. 7388 del 22/3/2017; in motivazione la cassazione ha precisato quanto segue: «Quanto infine alla dedotta posteriorità temporale delle violenze rispetto alla crisi coniugale a parte l'attinenza della censura a una valutazione di merito preclusa al giudice di legittimità deve rilevarsi comunque, alla luce della giurisprudenza citata, l'inaccettabilità di un comportamento violento nella relazione coniugale e la sua incidenza causale preminente rispetto a qualsiasi causa» preesistente «di crisi dell'affectio coniugalis.»].
Nel caso qui esaminato l'attuala appellante è risultato condannato con sentenza Parte_1
della del G.I.P. del Tribunale di Nocera Inferiore n. 42/2022 del 9/3/2022, confermata, quanto alla condanna, dalla sentenza della Corte di Appello di Salerno n. 23/23 del 10/1/2023 (in ordine alla quale non risulta sussistere idonea impugnazione) in relazione ai seguenti reati: «imputato dei delitti p. e p. dagli art. 572, 582 – 585 in relazione all'art. 576, n. 5 c.p., perché maltrattava la moglie convivente mediante continue violenze fisiche e psichiche, consistite in particolare e tra l'altro: - CP nell'insultarla in più occasioni, con espressioni quali “stupida, ignorante”, accusandola di “non capire niente”; - lanciando contro di lei, in un'occasione, un bicchiere d'acqua; - nell'apostrofarla come
“stronza, puttana”; - nel minacciarla di ucciderla se non se ne fosse andata da casa;
- nell'afferrarla per le braccia accusandola di distruggere la famiglia;
- nello sferrarle degli schiaffi al volto, così cagionandole lesioni personali consistite in “contusione regione zigomatica dx, pregressa contusione braccio dx”, giudicate guaribili in giorni 5; in tal modo sottoponendola a reiterate sofferenze e rendendo penosa ed intollerabile la convivenza. In Siano dal mese di novembre 2018 al 9 aprile 2020»
(imputazioni desunte dalla sentenza della Corte di Appello di Salerno n. 23/23 appena citata). Va precisato che il G.I.P. del Tribunale di Nocera Inferiore ha assolto il dal reato di cui all'art. Parte_1
572 c.p. essenzialmente per una diversa qualificazione die fatti materiali contestati, i quali restano, quindi, accertati in sede penale. Risulta, poi, di rilievo pressoché nullo il numero degli schiaffi (se uno o più) risultando comunque accertato il reato di lesioni.
L'appellante deduce che, in sostanza, la violenza sarebbe stata esercitata dopo che era già sopravvenuta la crisi coniugale. Questa circostanza è, in sostanza, irrilevante, atteso che la violenza è
Part stata esercitata quando ancora il frequentava stabilmente la casa coniugale (nella quale è stata esercitata la violenza) almeno per frequentare i figli, non potendosi, fra l'altro, ritenere venuta meno la convivenza. Come più sopra evidenziato, peraltro, la cassazione ha puntualizzato che le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi e inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole (anche se concretantisi in un unico episodio di percosse), non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse (ai fini dell'adozione delle relative pronunce) il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale [cfr. la già citata Cass. civ., sez. 6 – 1, ordinanza n. 7388 del
22/3/2017].
Correttamente, in definitiva, la cassazione ha precisato che la violenza esercitata anche dopo il manifestarsi della crisi coniugale, anche per una sola volta, è elemento idoneo di per sé a giustificare l'addebito della separazione a colui che esercita la violenza, atteso che la violazione (che in tal modo si verifica) di diritti fondamentali della persona non è comparabile se non con atti di pari natura. Va,
d'altra parte, precisato che dalla motivazione della sentenza di condanna pronunziata dal G.I.P. si evince quanto segue: «… Nel novembre 2018 per l'ennesima discussione dovuta a divergenze di Part vedute circa l'istituto scolastico che il maggiore dei figli avrebbe dovuto frequentare, il decideva di trasferirsi nella mansarda;
in tale periodo, come espressamente dichiarato dalla persona offesa,
l'imputato continuava a frequentare la casa familiare;
nell'estate del 2019 tutta la famiglia trascorreva un periodo di vacanza, ma, considerato che solo tra fine marzo e inizio aprile 2020 l'imputato tornava stabilmente a casa, si deve concludere che l'armonia tra i due non fosse stabile e duratura: in quel periodo, infatti, l'imputato era tornato a casa contro il volere della denunciante per tentare di ricostruire il rapporto coniugale, ma questo non aveva fatto altro che riaccendere le discussioni e i litigi. Il contesto familiare che emerge dalle dichiarazioni della persona offesa trova riscontro, almeno parziale, nelle affermazioni dell'imputato: questi nello specifico ha accennato alla gelosia della donna, circostanza a cui anche quest'ultima ha fatto indiretto riferimento, come causa dei problemi e ha parlato dei tentativi di ricostruire il legame con la moglie con incerti risultati. Ebbene, che il rapporto tra l'imputato e la persona offesa abbia attraversato fasi alterne lo si comprende sia dalla descrizione delle vicende sopra riportate, sia dal fatto che anche la persona offesa abbia – almeno inizialmente – accettato di riprendere la convivenza, probabilmente su insistenza del marito desideroso di ricostruire il rapporto, per poi verosimilmente scoprire di non nutrire più sentimenti di affetto nei suoi confronti.
Questo provocava il risentimento dell'imputato, che poneva in essere le condotte violente e minacciose sopra descritte».
In questo quadro altalenante dei rapporti marito – moglie la violenza esercitata da Parte_1
(il 3/4/2020), accompagnata da minacce di morte, risulta elemento del tutto intollerabile, che risulta sicuramente idoneo di per sé a giustificare l'addebito della separazione al marito;
la condotta tenuta da quest'ultimo, preceduta da un episodio di “strattonamento” della moglie da parte del marito (in data 28/3/2020) (cfr. la motivazione della sentenza emessa dal G.I.P. del Tribunale di Nocera
Inferiore), è elemento di per sé idoneo a rendere impossibile qualsiasi prosecuzione della convivenza coniugale.
La sentenza impugnata va, pertanto, confermata nella parte in cui ha addebitato la separazione al marito . Parte_1
L'affidamento esclusivo dei figli minorenni.
Il Tribunale ha, poi, disposto, l'affidamento esclusivo alla madre dei figli minorenni R_
(nata il [...]) e (nato il [...]), con residenza presso la madre
[...] Persona_6
stessa. Anche questa statuizione merita conferma. Occorre, in proposito, evidenziare che emergono dagli atti condotte del padre nei confronti della madre aventi carattere di aggressività verbale che hanno coinvolto i figli minori.
Quanto alla figlia minorenne questa ha manifestato la volontà di non incontrare il ER padre (cfr., fra l'altro, la relazione, datata 13/3/2023, della dott.ssa , psicologa, e della dott.ssa Tes_1
, psicologa, del Consorzio Sociale Valle dell'Irno – Ambito S6). L'appellante, peraltro, non ha Tes_2 proposto impugnazione rispetto all'affidamento esclusivo di questa figlia alla madre.
Quanto al figlio minorenne , va osservato quanto segue. Per_1
In particolare, in sede di presentazione della denuncia sporta il 3/4/2020 dinanzi al Carabinieri della Stazione di Siano ha, fra l'altro, dichiarato quanto segue: «tutti e tre i CP
figli hanno assistito ai nostri continui litigi e soprattutto alle violenze psicologiche e fisiche che vi ho raccontato. Infatti dopo l'episodio di stasera, io ho preso i figli e per paura di subire ulteriori violenze, ho deciso di rifugiarmi a casa dei miei genitori … . Naturalmente i miei figli si sono resi conto della situazione di pericolo e delle continue angherie che subivo da . … ». Pt_1
Dal verbale di sommarie informazioni rese in data 6/4/2020 dinanzi ai Carabinieri della
Stazione di Siano, si desume che , padre di ha, fra l'altro, dichiarato quanto Per_7 CP segue: «… Infatti mentre mia figlia oltre a lavorare si occupava della famiglia accudendo i tre figli,
forse credendo di essere un giovincello acquistava moto di grossa cilindrata e si allontanava Pt_1 dall'abitazione per lunghi periodi ed a volte per un mese intero, lasciando la famiglia da sola ai suoi problemi e soprattutto che si doveva dividere tra il lavoro e famiglia». CP
Dal verbale di sommarie informazioni rese in data 6/4/2020 dinanzi ai Carabinieri della
Stazione di Siano, si evince che madre di ha, fra l'altro, dichiarato Persona_8 CP quanto segue: «…ero solo a conoscenza che l'uomo non si preoccupava affatto dei problemi della famiglia e dei figli e tutto ricadeva sulle spalle di mia figlia che non sopportava il suo disinteressamento».
Dal verbale di sommarie informazioni rese in data 10/4/2020 dinanzi ai Carabinieri della
Stazione di Siano, si desume che amica di ha, fra l'altro, dichiarato quanto Per_9 CP segue: «…Ricordo che la sera del 3/4/2020, mi ha chiamata e sono andata a prenderla sotto CP
casa di sua madre dove lei aveva accompagnato i suoi bambini e mi ha chiesto di accompagnarla a sporgere denuncia-querela perché era molto scossa e non era in grado di guidare. mi ha CP raccontato che quella sera durante l'ennesimo litigio l'aveva schiaffeggiata in volto. … Ricordo Pt_1
un altro episodio verificatosi un paio di settimane prima del 03/04/2020 quando mi ha CP
raccontato di essere stata strattonata in maniera violenta da al punto da subire lividi sul Pt_1
braccio».
Il Tribunale di Nocera Inferiore, poi, in data 21/12/2020 ha emesso provvedimento ex artt.
342 bis e ter c.c., con divieto, fra l'altro, per il di avvicinarsi alla moglie ai luoghi Parte_1 CP
ove dimora o quotidianamente si reca e dovendo mantenere, ove la incontri per strada o in altro luogo pubblico, una distanza minima di 150 mt». Il provvedimento è stato revocato soltanto in data
11/6/2021.
Dalla sentenza attualmente impugnata si evince, poi, quanto segue: «… Inoltre, non possono Part non segnalarsi ulteriori comportamenti da parte del che hanno evidenziato una eccessiva
“leggerezza” rispetto alla cura dei figli minori, tra cui l'aver lasciato da solo per lungo tempo il figlio di soli 5 anni ad egli affidato durante un incontro settimanale, episodio che ha poi condotto Per_1 il GI a rideterminare le modalità di esercizio del diritto di visita padre-figlio con la partecipazione
Part attiva del servizio sociale. Infine, il Collegio rileva il reiterato inadempimento del rispetto all'obbligo di mantenimento della prole, dedotto dalla ricorrente e rispetto al quale alcuna prova contraria è stata fornita dal medesimo». Al di là delle giustificazioni addotte da , da quanto Parte_1
esposto emerge una difficoltà dello stesso a correttamente adempiere ai suoi doveri genitoriali rispetto all'affidamento dei figli minori.
Dalla relazione del c.t.u. dott.ssa datata 2/5/2022 (espletata in primo Persona_10 grado) emerge, fra l'altro, emerge quanto segue (cfr. pag. 67 della relazione): «… - Entrambi i figli minori e dovrebbero sottoporsi ad un percorso di sostegno psicologico, atto a ER Per_4
garantire un riequilibrio interno, che consenta loro di intervenire sui vissuti di malessere nutriti e sulla possibilità di ripristinare rapporti sani con entrambi i genitori. Al riguardo, non si ritiene utile suggerire la prescrizione (intesa quale obbligo) dei percorsi, in quanto potrebbero non avere il risultato atteso, ma è doveroso precisarne l'importanza, in quanto fungerebbero da aiuto ad entrambi per auspicare ad una serenità personale e risoluzione della rabbia e risentimento, sentimenti ed emozioni, ad oggi presenti in loro. - Infine, si ritiene indispensabile prevedere che, con l'avvio dei percorsi individuali, Part i signori vengano, parallelamente, seguiti in un percorso di mediazione familiare, in modo essere aiutati a ristabilire un dialogo e collaborazione tra di loro. Sarebbe opportuno che ad occuparsi della coppia fosse la Dott.ssa , la quale ha già svolto diversi incontri con entrambi i genitori e Tes_1
conosce la storia di questa famiglia».
Dal complesso degli atti emerge, in definitiva, un clima di assoluto difetto di serenità nei rapporti fra i vari soggetti del nucleo familiare coinvolti. Al momento, peraltro, occorre avere il massimo riguardo per l'interesse del minore (nato in data [...]), il quale si è trovato Per_1
coinvolto nel clima di conflitto instauratosi fra i vari componenti della famiglia. All'uopo risulta sicuramente congrua la scelta del tribunale di prevedere l'affido esclusivo del figlio minore alla madre, la quale, fra l'altro, svolge il lavoro di insegnante (cfr., in particolare, pag. 11 Per_1
della relazione del c.t.u.). Il minore è in tenera età, è abituato ad avere come figura di Per_1
riferimento la madre, è stato comunque coinvolto nel clima di aggressione del padre nei confronti della madre. Tutti questi elementi inducono ad affermare che allo stato l'affidamento esclusivo alla madre costituisce la migliore soluzione al fine della realizzazione dell'interesse del minore, a prescindere da qualsiasi giudizio di imputabilità del clima all'uno o all'altro genitore. La statuizione resa sul punto dal tribunale va, quindi, confermata.
Gli elementi più sopra indicati [il minore è in tenera età, è abituato ad avere Per_1
come figura di riferimento la madre, è stato comunque coinvolto nel clima di aggressione del padre nei confronti della madre], poi, inducono ad affermare che è senz'altro corretta la scelta del tribunale di escludere il pernottamento del minore presso il padre.
La sentenza, peraltro, prevede, in favore del padre, un ampio diritto di frequentazione del minore. Ciò consentirà di mantenere i rapporti padre – figlio e di porre eventualmente le basi per provvedimenti di segno diverso con il crescere del piccolo e con l'evolversi dei rapporti Per_1
padre – figlio. Anche sul punto del “diritto di visita”, quindi, la sentenza impugnata va integralmente confermata. Non emergono, poi, elementi che suggeriscano la opportunità che la madre accompagni il figlio presso il padre nei giorni di frequentazione;
il clima fra i genitori non è sereno, ma non è neppure tale da imporre soluzioni del tipo richiesto dall'appellante. Ogni statuizione sul punto resa dal tribunale va, quindi, confermata.
Il monitoraggio del nucleo familiare.
Quanto al monitoraggio del nucleo familiare da parte dei competenti Servizi Sociali, disposto dal tribunale, anche questa statuizione merita conferma. Dal complesso degli atti emerge, infatti, la opportunità che questo monitoraggio sia ulteriormente svolto, al fine di verificare l'evoluzione dei rapporti fra i vari soggetti coinvolti nella vicenda dedotta in giudizio. Al momento questo strumento appare idoneo e sufficiente, senza che occorra, allo stato, prescrivere percorsi di mediazione. Ogni statuizione sul punto resa dal tribunale merita, quindi, conferma.
La nomina del curatore speciale.
La mancata nomina di un curatore speciale per i figli minorenni risulta senz'altro giustificata. Nel caso in esame, infatti, non emerge dagli atti alcuno dei casi di cui all'art. 473 bis.8
c.p.c.. In particolare, non emerge alcuna “situazione di pregiudizio per il minore tale da precluderne l'adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori”. Lo svolgimento della vicenda processuale dimostra che l'interesse del minore è tutelato in maniera adeguata e che il giudice è posto in condizione di ben comprendere e valutare tale interesse. Allo stato risulta non utile il coinvolgimento di ulteriori figure che provvedano a rappresentare l'interesse di minori e ER
. Per_1
L'ascolto dei minori.
Sul punto del mancato ascolto dei minori e va osservato che la disciplina ER Per_1 di cui all'art. 473 bis.6 c.p.c., invocata dalla parte appellante, non risultava applicabile al procedimento definito con la sentenza impugnata, introdotto con ricorso depositato in data 1/7/2020. Sul punto, quindi, non sussiste alcuna invalidità in ordine, in particolare, ai provvedimenti resi dal primo giudice.
Va, poi, evidenziato che, quanto alla minore , non viene chiesta attualmente Persona_5
alcuna modifica del regime adottato dal tribunale.
Per quel che concerne il minore , poi, va evidenziato che la cassazione ha Persona_6
affermato che il giudice può disporre l'audizione del minore infradodicenne, valutandone in modo discrezionale e officioso la capacità di discernimento, tenuto conto delle emergenze processuali, senza esser tenuto a motivare l'omissione di tale adempimento se l'audizione non è stata richiesta allegando le ragioni dell'avvenuta maturazione del minore, in maniera tanto più specifica e persuasiva quanto più egli è lontano dall'età degli anni dodici;
al contrario, in caso di richiesta di audizione, tale dovere di motivazione si affievolisce quando manca all'età legale del discernimento un lasso di tempo che può considerarsi significativo, a meno che non emerga un'eccezionale maturità del minore o altre gravi ragioni [cfr. Cass. civ., sez. 1 -, ordinanza n. 4595 del 21/2/2025]. Nel caso in esame il minore
(nato in data [...]) è ancora in tenera età. Egli, peraltro, è stato fortemente Persona_6
coinvolto nelle vicende relative ai violenti dissidi familiari sin da quando era piccolissimo (egli aveva circa due anni quando si sono verificati gli episodi oggetto della querela del 3/2020). IL piccolo ha, poi, avuto un incontro con la c.t.u. dott.ssa la quale ha, fra Persona_6 Persona_10
l'altro, esposto quanto segue (cfr. pag. 21 della relazione del c.t.u.): «… Domande sulla sua famiglia non trovano risposta, anzi, determinano uno stato di agitazione maggiore del bambino, manifesta muovendosi di continuo e facendo scontrare le macchine con le quali stava giocando, fino a quando ne sceglie una e la “seppellisce” con dei mattoncini di legno (schiacciandola)». Eventuali ulteriori ascolti del minore avrebbero rischiato di comportare un ulteriore coinvolgimento del minore nel clima di profondo conflitto determinatosi in seno alla famiglia, con possibile grave pregiudizio per la serenità del minore in una delicata fase della sua crescita. Ogni impugnazione e istanza sul punto proposta va, quindi, senz'altro disattesa.
Considerazioni finali. Le spese di giudizio.
Da quanto sopra esposto emerge, in definitiva, la non fondatezza delle censure mosse dalla parte appellante alla sentenza impugnata (la quale ha, fra l'altro, risposto in maniera adeguata alle varie istanze). Le relative deduzioni delle parti vanno, quindi, senz'altro disattese. La sentenza impugnata risulta corretta, con le precisazioni più sopra formulate. L'appello va, pertanto, rigettat0 e la sentenza impugnata va integralmente confermata.
Gli elementi presenti agli atti consentono di pervenire alla decisione senza che occorra procedere a ulteriori approfondimenti di carattere istruttorio. Ogni ulteriore questione resta assorbita in quanto sinora osservato. La decisione va contenuta nei limiti dei motivi di impugnazione proposti.
In ordine alle spese di giudizio, poi, la sentenza impugnata ha correttamente disposto la integrale compensazione delle spese di lite, tenuto conto della natura della controversia. Questa statuizione merita, quindi, conferma.
Le spese del secondo grado vanno, invece, poste a carico della parte appellante interamente soccombente in grado di appello;
tali spese vano liquidate nella misura, ritenuta congrua, specificata in dispositivo, tenuto conto delle attività difensive espletate (procedimento di valore indeterminato a bassa complessità, con ulteriore riduzione per l'assenza di questioni di particolare rilievo).
Va, poi, dato atto della sussistenza dei presupposti perché la parte appellante sia Parte_1
tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 30/5/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Sezione Civile, definitivamente pronunciando, in particolare, in ordine all'appello proposto nell'interesse di , nei confronti di essendo Parte_1 CP
l'impugnazione proposta avverso la sentenza n. 1082/2024, emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore,
Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, nel proc. n. 2783/2020 R.G., datata 7/5/2024, pubblicata in data 8/5/2024, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda, deduzione o eccezione, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. conferma la sentenza impugnata, anche in relazione alle disposizioni concernenti le spese del primo grado di giudizio;
3. condanna al pagamento, in favore di delle spese e competenze del Parte_1 CP secondo grado di giudizio e liquida tali spese e competenze nella somma di € 20,00 per esborsi, ed € 4.995,50 per compensi professionali della difesa, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % sui compensi predetti, oltre I.V.A. e C.N.A. nella misura di legge sull'imponibile, con attribuzione all'avv. Adele de Notaris e all'avv. Paola Pesce;
4. la Corte di Appello dà atto della sussistenza dei presupposti perché la parte appellante
[...]
sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello Pt_1 dovuto per l'impugnazione, ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del
30/5/2002.
Salerno, 16/4/2025
Il Presidente di Sezione Relatore Il Presidente della Corte
Dott. Vito Colucci dott. Paolo Sordi