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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/04/2025, n. 3141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3141 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE QUATTORDICESIMA - TRIBUNALE DELLE IMPRESE -
SPECIALIZZATA IMPRESA “A” CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Giani Presidente dott.ssa Anna Bellesi Giudice Relatore dott.ssa Idamaria Chieffo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4278/2020 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
DANIELE VECCHIO e dell'avv. st. DOMENICO TRAMONTANA, presso il cui studio in Palermo, Via Parisi, 5, è elettivamente domiciliato;
(C.F. ), con il patrocinio Parte_2 C.F._2 dell'avv. DANIELE VECCHIO e dell'avv. st. DOMENICO TRAMONTANA, presso il cui studio in Palermo, Via Parisi, 5, è elettivamente domiciliata;
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_3 C.F._3
DANIELE VECCHIO e dell'avv. st. DOMENICO TRAMONTANA, presso il cui studio in Palermo, Via Parisi, 5, è elettivamente domiciliato;
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_4 C.F._4
DANIELE VECCHIO e dell'avv. st. DOMENICO TRAMONTANA, presso il cui studio in Palermo, Via Parisi, 5, è elettivamente domiciliato ATTORI contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. VINCENZO MARICONDA, presso il quale è elettivamente domiciliata in , Via Cerva, 8 CP_1
CONVENUTA
Oggetto: antitrust pagina 1 di 16 CONCLUSIONI
ATTORI:
“1) Nel merito: accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa degli atti difensivi, la nullità del contratto di fideiussione firmato dagli attori in data 16/03/2018 e per l'effetto dichiarare liberi gli stessi da qualunque obbligazione nei confronti della banca convenuta;
In subordine, accertata la nullità parziale della fideiussione, accertare e dichiarare la liberazione dei fideiussori dagli obblighi derivanti dal contratto, essendo spirato il termine di cui all'art 1957 c.c., per le ragioni meglio esposte in narrativa;
In ulteriore subordine, accertare e dichiarare la nullità parziale della fideiussione ai sensi della legge 662/96 e dell'art. 4 D.M. 23 settembre 2005, che regola le modalità di corresponsione della garanzia da parte di in relazione alle previsioni di cui alla Parte_5 legge 266/97; In ulteriore subordine, in ogni caso dichiarare, per tutte le ragioni descritte in narrativa degli atti difensivi, liberi i fideiussori dagli obblighi di corresponsione delle somme scaturenti dal contratto in oggetto.”
CONVENUTA:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così giudicare: a) accertare e dichiarare la tardività, e dunque la inammissibilità, della ulteriore domanda di nullità della fideiussione del 15/16.3.2018, per immeritevolezza ai sensi dell'art. 1322 c.c., su cui il NC BP s.p.a. ha dichiarato di non accettare il contraddittorio;
b) rigettare la domanda di nullità della fideiussione del 15.3.2018, sino alla concorrenza di € 600.000,00, rilasciata dai sigg.ri , Parte_1 Parte_2
, e nell'interesse della ed
[...] Parte_4 Parte_3 CP_2
a favore della Banca, per violazione della disciplina antitrust, in quanto non proponibile da chi non è consumatore;
inammissibile e, comunque, infondata in fatto ed in diritto, poiché si tratterebbe, a tutto voler concedere e senza nulla ammettere, comunque di garanzia valida, anche eventualmente emendata dalle clausole contestate;
c) rigettare tutte le altre domande, a qualsiasi titolo, formulate in giudizio perché totalmente infondate in fatto ed in diritto. Con il favore delle spese e dei compensi di causa.”
pagina 2 di 16 Ragioni della decisione
1. , , e Parte_1 Parte_2 Parte_4 Parte_3
, con citazione notificata il 10 gennaio 2020, hanno convenuto in giudizio
[...]
NC BP s.p.a., esponendo di aver sottoscritto, con quest'ultima, in data 16 marzo 2018, in favore della società una fideiussione omnibus fino CP_3
alla concorrenza di € 600.000,00 a garanzia de “l'adempimento delle obbligazioni verso codesta banca dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite al predetto nominativo o a chi gli fosse subentrato, quali ad esempio finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito.... la fideiussione garantisce inoltre qualsiasi altra obbligazione che il debitore principale si trovasse in qualunque momento ad avere verso codesta banca in relazione a garanzie già prestate o che venissero prestate dallo stesso debitore a favore di codesta banca e nell'interesse di terzi”.
Per lo stesso importo di € 600.000,00, precisano gli attori, la medesima società garantita aveva richiesto in data 22 febbraio 2018 e poi ottenuto in CP_3
data 11 aprile 2018 la concessione di un mutuo chirografario con copertura a garanzia dell'80% della somma erogata da ex art. 2, comma Controparte_4
100, lettera a) della legge 662/96.
Al riguardo, gli attori evidenziano un comportamento scorretto da parte dell'istituto di credito, il quale, nonostante la già richiesta copertura a garanzia dell'80% della somma erogata da aveva fatto sottoscrivere ai medesimi Controparte_4
una fideiussione di importo coincidente con l'ammontare della somma di €
600.000,00 oggetto del mutuo garantito. Infatti, il D.M. 23 settembre 2005, che regola le modalità di corresponsione della garanzia da parte di in relazione Parte_5
alle previsioni di cui alla legge 266/97, all'art. 4.4, prevede che, sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo, non possa essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa, bancaria. Solo sulla parte residua del finanziamento possono essere, di conseguenza, acquisite le relative garanzie, il cui valore cauzionale pagina 3 di 16 complessivo non può comunque superare la quota di finanziamento non coperta dalla garanzia del Fondo.
Gli attori lamentano inoltre che tali fideiussioni contengono, agli artt. 2, 6 e 8, clausole identiche a quelle contenute nello schema negoziale dichiarato invalido dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, in quanto frutto di un'intesa anticoncorrenziale vietata dall'art. 2 della Legge n. 287 del 1990.
In particolare, gli stessi rilevano che:
- l'art. 2 della fideiussione sottoscritta contiene la “clausola di reviviscenza” così disponendo: "il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”;
- l'art. 6 del contratto di fideiussione contiene la cosiddetta "clausola di rinuncia al termine ex art 1957 c.c.", così disponendo: "i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni altro credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi
o qualsiasi altro coobligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 c.c. che si intende derogato";
- l'art. 9 riproduce la cosiddetta "clausola di sopravvivenza", che crea un effetto
“espansivo ed estensivo” della garanzia sugli obblighi di restituzione del debitore principale nel caso in cui il rapporto principale venga dichiarato invalido, così statuendo: “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”;
La presenza delle clausole indicate comporta, nella prospettazione di parte attrice, la totale nullità del contratto di fideiussione, perché basato su uno schema negoziale uniforme di “Fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie” contrastante con norme imperative e di legge.
pagina 4 di 16 Tali argomenti fondano la richiesta di declaratoria di nullità della fideiussione sottoscritta dagli attori il 15 marzo 2018.
Le clausole inserite agli artt. 2, 6 e 8 sarebbero infatti l'esatta riproduzione testuale e pedissequa delle clausole di riviviscenza, sopravvivenza e di rinuncia al termine ex art. 1957 c.c. contenute nei medesimi artt. 2, 6 e 8 del modello contrattuale uniforme ABI contrastante con l'art 2 della Legge n. 287/1990.
Gli attori richiamano l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n.29810/2017, evidenziando che il dato della coincidenza oggettiva delle condizioni contrattuali pattuite con quelle di cui agli artt. 2, 6, e 8 del modulo contrattuale uniforme ABI oggetto del provvedimento 55 di Banca d'Italia condizione necessaria e sufficiente per ritenere che l'invalidità dell'intesa a monte tra Istituti di credito, volta a restringere la concorrenza, si estenda in via derivata al contratto di garanzia a valle, stipulato tra la singola banca e il singolo garante.
L'intero rapporto fideiussorio sarebbe radicalmente nullo anche alla luce dell'art. 1419 c. 1 c.c. per cui “la nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita da nullità”, in quanto non è possibile la sostituzione di diritto di tutte le clausole con norme imperative ex art. 1419, c. 2 c.c., in considerazione della gravità delle violazioni in esame, che incidono pesantemente sulla posizione del garante, rispetto ai superiori valori solidaristici dettati dalla Costituzione.
Del resto, rilevano gli attori, l'inclusione di simili pattuizioni nelle condizioni generali di contratto contenute in formulari predisposti dalla banca convenuta e destinati alla massa generalizzata dei contraenti induce a concludere che la stessa banca non avrebbe stipulato il negozio senza tali clausole, perché specificamente funzionalizzate al raggiungimento del proprio scopo vessatoriamente capestro.
pagina 5 di 16 Il comportamento della banca deve quindi ritenersi complessivamente contrario alle norme di buona fede e correttezza.
Per le ragioni che precedono, gli attori hanno chiesto di accertare e dichiarare la nullità del contratto di fideiussione firmato in data 15 marzo 2018 e per l'effetto dichiarare liberi gli stessi da qualunque obbligazione nei confronti della banca convenuta.
In subordine, essi chiedono di accertare e dichiarare la nullità parziale della fideiussione ai sensi della legge 662/96 e dell'art. 4 D.M. 23 settembre 2005, che regola le modalità di corresponsione della garanzia da parte di in relazione Parte_5
alle previsioni di cui alla legge 266/97.
2. Si è costituito il NC BP s.p.a., chiedendo il rigetto delle domande svolte.
In particolare, la parte convenuta ha rilevato l'infondatezza della contestazione relativa alla violazione da parte della banca del disposto di cui all'art.
4.4. del D.M.
23.9.2005, che dispone che “sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria”, dal momento che la fideiussione di cui è causa è stata rilasciata ben prima della stipula del contratto de quo, non è specifica e garantisce tutti i rapporti che sono stati intrattenuti tra la e la e, quindi, qualsiasi CP_2 Controparte_5
obbligazione bancaria maturata. Conseguentemente, rileva il NC BP, non vi è violazione della menzionata disposizione regolamentare delle modalità di corresponsione della garanzia da parte del , dal momento Controparte_4
che, alla data del suo rilascio, non vi era in alcun modo certezza che il credito richiesto dalla sarebbe stato erogato a mezzo di un contratto di CP_2
finanziamento chirografario con garanzia del Fondo. Deve ritenersi conseguentemente infondata la pretesa degli attori di vedere limitato il proprio obbligo fideiussorio sino alla concorrenza di € 120.000,00, pari al 20% dell'importo originariamente erogato di € 600.000,00.
pagina 6 di 16 Quanto alla violazione della normativa Antitrust, la convenuta contesta la sussistenza della qualità di consumatore in capo agli attori che vorrebbero beneficiare della normativa in tema di concorrenza.
Viene contestata la tesi relativa alla nullità del contratto e, pur senza nulla ammettere, viene puntualizzato che gli artt. 2, 6 e 9 della fideiussione attengono alla sola fase esecutiva del contratto/negozio, con la conseguenza che è da escludere l'incompatibilità del regolamento contrattuale residuo con l'originaria volontà degli attori di costituirsi garanti personali della debitrice principale, non interferendo gli asseriti profili di nullità con l'an dell'obbligazione fideiussoria.
Sussisterebbe, inoltre, l'interesse della società, dei suoi amministratori e della banca a ottenere la garanzia fideiussoria anche a fronte di un eventuale testo emendato dalle clausole assunte come illegittime. Tanto è vero che la banca non si
è neppure avvalsa delle suddette condizioni, dal momento che ha azionato il proprio credito nell'immediato a fronte del maturato inadempimento. Ciò, tra l'altro, implica che la banca non ha neppure violato il disposto di cui all'art. 1957
c.c.
Pertanto, NC BP ha chiesto che la domanda venga dichiarata inammissibile e comunque respinta perché infondata in fatto e in diritto.
3. Non essendo state formulate istanze istruttorie, dopo alcuni rinvii dovuti all'avvicendarsi di diversi giudici istruttori, la causa, all'esito della precisazione delle conclusioni, è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli atti difensivi conclusivi.
4. All'esito dell'esame degli atti e dei documenti prodotti, ritiene il Collegio che la domanda non sia fondata e non possa pertanto essere accolta, per le ragioni di seguito esposte.
5. Con la domanda principale, gli attori hanno chiesto che venga dichiarata la nullità del contratto di fideiussione firmato in data 16 marzo 2018. Tale contratto contiene infatti, replicandole, le tre clausole di deroga del termine di decadenza pagina 7 di 16 previsto dall'art. 1957 c.c., di c.d. “reviviscenza” e di c.d. “sopravvivenza” contenute nel modello di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI e giudicato contrastante con la normativa antitrust con provvedimento della Banca d'Italia n.
55 del 2005.
In subordine, con domanda formulata per la prima volta nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183, sesto comma n.1 c.p.c., gli attori hanno chiesto di accertare la nullità parziale della fideiussione e di accertare e dichiarare la liberazione dei medesimi dagli obblighi derivanti dal contratto, essendo spirato il termine di cui all'art 1957 c.c.
5.1. In via preliminare, va innanzitutto smentito l'assunto di parte convenuta secondo la quale, poiché in capo agli attori difetta la qualità di consumatori, gli stessi non potrebbero beneficiare della normativa in tema di concorrenza.
Infatti, la legge Antitrust 10 ottobre 1990, n. 287 detta norme a tutela della libertà di concorrenza aventi come destinatari tutti i soggetti del mercato e in generale chiunque abbia interesse, processualmente rilevante, alla conservazione del suo carattere competitivo al punto da poter allegare uno specifico pregiudizio conseguente alla rottura o alla diminuzione di tale carattere per effetto di un'intesa vietata (in tal senso, fra le altre, Cass. n. 4001/2024 del 13.2.2024).
Pertanto, se l'obiettivo della normativa Antitrust è la tutela del mercato ed essa mira a garantire una libera e corretta concorrenza all'interno del mercato stesso, non vi è ragione di limitare a una singola categoria di soggetti, in ipotesi i consumatori, la sua applicabilità.
Fatta tale premessa, si osserva che, con riferimento alla situazione antecedente all'entrata in vigore dell'art. 7 d.lgs. n. 3 del 2017, nei giudizi promossi ai sensi dell'art. 33 della legge n. 287 del 1990, le conclusioni assunte dall'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato, nonché le decisioni del giudice amministrativo che eventualmente avessero confermato o riformato quelle decisioni, costituivano prova privilegiata in relazione alla sussistenza del comportamento accertato o della pagina 8 di 16 posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso (Cass. Civ. 22 maggio
2019 n. 13846), anche se ciò non escludeva la possibilità che le parti offrissero prove a sostegno di tale accertamento o ad esso contrarie (Cass. Civ. 13 febbraio
2009, n. 3640).
Con riferimento alla situazione attuale, l'art. 7 citato dispone che, ai fini dell'azione per il risarcimento del danno “si ritiene definitivamente accertata, nei confronti dell'autore, la violazione del diritto della concorrenza constatata da una decisione dell'autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287”.
Ebbene, con il provvedimento n. 55 del 2005 la Banca d'Italia – all'epoca Autorità garante della concorrenza tra Istituti creditizi ai sensi degli artt. 14 e 20 della legge n. 287 del 1990, in vigore sino al trasferimento dei poteri all'AGCM per effetto della legge n. 262 del 2005 – aveva appurato che “gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90”. La stessa aveva evidenziato in particolare come le verifiche compiute nel corso dell'istruttoria avessero “mostrato, con riferimento alle clausole esaminate, la sostanziale uniformità dei contratti utilizzati dalle banche rispetto allo schema standard dell'ABI” e come tale uniformità discendesse
“da una consolidata prassi bancaria preesistente rispetto allo schema dell'ABI
(non ancora diffuso presso le associate), che potrebbe però essere perpetuata dall'effettiva introduzione di quest'ultimo” (punto 93).
A tale conclusione l' era pervenuto sulla scorta del parere reso dall'Autorità CP_6
garante della concorrenza e del mercato in data 22 agosto 2003, secondo cui
“l'ampia diffusione delle clausole oggetto di verifica non può essere ascritta a un fenomeno “spontaneo” del mercato, ma piuttosto agli effetti di un'intesa esistente tra le banche sul tema della contrattualistica” (punto 50).
pagina 9 di 16 5.2. Va però evidenziato che la produzione in giudizio di quel provvedimento non fornisce di per sé prova idonea dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza allorquando la stipulazione delle garanzie fideiussorie sia intervenuta a distanza di anni dal provvedimento con il quale la Banca d'Italia ha valutato come anticoncorrenziali le clausole 2, 6 e 8 dello schema ABI.
L'istruttoria svolta dall'autorità di vigilanza copre infatti un arco temporale compreso tra il 2002 e il maggio del 2005.
La vicenda oggetto di esame dà quindi origine a un giudizio c.d. stand alone, nel quale l'attore, chiamato a dar prova dei fatti costitutivi della domanda, non può giovarsi – come nelle c.d. follow on actions – dell'accertamento dell'intesa illecita contenuto in un provvedimento dell'autorità amministrativa competente a vigilare sulla conservazione dell'assetto concorrenziale del mercato, e ciò perché un simile accertamento o manca del tutto o c'è, ma riguarda un periodo diverso da quello in cui si colloca la specifica vicenda negoziale che avrebbe leso la sfera giuridica dell'attore.
Nessuno spunto in senso contrario può peraltro trarsi dall'ordinanza della Suprema
Corte del 12 dicembre 2017 n. 29810, secondo cui “in tema di accertamento del danno da condotte anticoncorrenziali ai sensi della L. n. 287 del 1990, art. 2 spetta il risarcimento per tutti i contratti che costituiscano applicazione di intese illecite, anche se conclusi in epoca anteriore all'accertamento della loro illiceità da parte dell'autorità indipendente preposta alla regolazione di quel mercato”, giacché – come la stessa Corte ha avuto modo di precisare – quella pronuncia “affronta il peculiare tema della ricaduta degli effetti del provvedimento della Banca di Italia del 2 maggio 2005 sui contratti stipulati prima del maggio 2005”, onde i richiami ad essa non risultano pertinenti laddove si discuta di contratti di fideiussione stipulati in epoca successiva (così Cass. Civ. 26 settembre 2019, n. 24044, folio 7, con riferimento a un contratto sottoscritto nel 2013).
pagina 10 di 16 5.3. L'inquadramento della controversia tra le cause stand alone fa sì che parte attrice sia onerata dell'allegazione e dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, tra i quali rientra quello della perdurante esistenza di un'intesa illecita all'epoca della sottoscrizione del contratto impugnato, risalente al 2018.
Gli attori avrebbero dovuto quindi dimostrare la persistenza dell'intesa illecita già accertata sino al 2005.
Al fine di fornire tale prova, gli stessi, oltre al provvedimento n. 55 del 2005 della
Banca d'Italia, hanno prodotto diverse decine di moduli relativi a fideiussioni bancarie.
Dei numerosi moduli prodotti, tuttavia, soltanto tre riguardano contratti di fideiussione stipulati nel 2018 e, tra questi ultimi, soltanto due, entrambi di Intesa
Sanpaolo s.p.a., riguardano fideiussioni omnibus (pagg. 113-115 e pagg. 117-121 del doc. 2 ter), mentre il modulo della Cassa di Risparmio di Volterra s.p.a. - Filiale di Fauglia riguarda una fideiussione specifica (pagg. 122-126 del doc. n. 2 ter).
Appare evidente che la produzione effettuata non può ritenersi idonea a dimostrare l'esistenza, nel 2018, di un'intesa avente come oggetto o per effetto quello di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale degli impieghi bancari attraverso la fissazione di specifiche condizioni contrattuali in materia di garanzie fideiussorie omnibus.
In proposito, gli attori sostengono di non aver necessità di provare l'intesa anticoncorrenziale perché la convenuta non avrebbe contestato specificatamente l'esistenza della stessa. In particolare, essa avrebbe omesso di contestare la circostanza specifica relativa alla persistenza nell'anno 2018 della lamentata intesa anticoncorrenziale Sarebbe pertanto applicabile l'art. 115 c.p.c. e l'intesa restrittiva della concorrenza dovrebbe ritenersi provata soltanto perché non contestata dalla convenuta.
L'assunto non è condivisibile.
pagina 11 di 16 Perché il principio di non contestazione possa operare, infatti, occorre innanzitutto che la circostanza oggetto dell'onere di contestazione sia effettivamente nella sfera di conoscibilità della parte. Nel caso qui considerato, sicuramente la convenuta non ha contestato la sussistenza di un'intesa illecita tra il 2002 e il 2005, che era dimostrata dal provvedimento n.55 del 2005 della Banca d'Italia, né avrebbe potuto farlo, poiché la prova dell'esistenza di tale intesa è costituita appunto da tale provvedimento che la dichiara.
A ben vedere, tuttavia, nel proprio atto di citazione, gli attori si sono limitati ad affermare la nullità della fideiussione sulla base dell'illiceità dell'intesa accertata nel 2005, ma non hanno esplicitamente asserito che tale intesa era persistente nel marzo del 2018, né hanno allegato elementi indiziari al riguardo. Gli stessi si sono limitati ad affermare che il contratto di fideiussione sottoscritto riportava le stesse clausole prese in considerazione dal provvedimento n.55 del 2005, ritenendo tale circostanza sufficiente per affermare la nullità del contratto.
Tuttavia, non è possibile prescindere dall'accertamento delle ragioni per cui tali clausole erano ancora presenti nel modulo utilizzato, ragioni che possono essere le più disparate.
Gli attori non imputano alla convenuta la partecipazione all'intesa illecita, ma evidenziano soltanto la presenza delle clausole censurate dalla Banca d'Italia, senza affermare esplicitamente la persistenza nel 2018 di un'intesa anticoncorrenziale.
Conseguentemente, la convenuta si è limitata ad affermare “senza nulla riconoscere ed ammettere” (pag.7 della comparsa di costituzione) che la questione giuridica da affrontare attiene alla valutazione dell'incidenza di tale intesa sui singoli contratti stipulati dagli istituti di credito con gli utenti.
Nessun rilievo può assumere pertanto l'omessa contestazione di una circostanza che non era stata oggetto di allegazione specifica.
5.4. Per completezza, va detto comunque che, se anche risultasse dimostrata la persistenza dell'intesa anticoncorrenziale, nessun vantaggio gli attori potrebbero pagina 12 di 16 trarre dalla declaratoria di nullità delle clausole censurate dalla Banca d'Italia, sotto il profilo della liberazione dalle obbligazioni di garanzia assunte.
Difatti il NC BP ha dimostrato di aver formulato tempestivamente la richiesta di adempimento e di aver quindi rispettato il termine decadenziale previsto dall'art. 1957 c.c.
Il doc. n. 9 di parte convenuta (diffida del 19 settembre 2019) contiene infatti l'invito ai fideiussori, “in forza della fideiussione da Voi rilasciata in data
21.032018”, a provvedere “al pagamento, entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione della presente comunicazione, dei nostri crediti che ammontano a: Euro
614.371,31”.
Per consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito, “quante volte il fideiussore sia tenuto al pagamento a prima o a semplice richiesta, o comunque entro un tempo convenzionalmente determinato, il rispetto dell'art. 1957 c.c. da parte del creditore garantito deve ritenersi soddisfatto con la stessa richiesta rivolta al fideiussore entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale […], con la conseguenza che, una volta tempestivamente effettuata la richiesta di pagamento al fideiussore il creditore non è più tenuto ad agire giudizialmente contro il debitore”. Inoltre, “in una pattuizione contrattuale in cui la garanzia si stabilisce a prima richiesta e, nel contempo, si prevede l'applicazione del primo comma dell'art. 1957 c.c., il criterio di esegesi di cui all'art 1363 c.c. impone di leggere il rinvio a detta norma, tanto più se espresso, con un riferimento al termine di cui ad essa e non ad altro dei suoi contenuti, nel senso che il termine debba osservarsi con una mera richiesta stragiudiziale e non con l'inizio dell'azione giurisdizionale, secondo la tradizionale esegesi della norma.
Diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare “a prima richiesta” l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio” (Cass. n. 10574/2003; Cass. n.
13078/2008; Cass. n. 22346/2017; App. Milano n. 3115/2023).
pagina 13 di 16 Risulta pertanto documentalmente provato che la richiesta venne inoltrata entro il termine semestrale di decadenza previsto dal dall'art. 1957 c.c.
In ogni caso, il Collegio osserva che l'eccezione di decadenza non è stata formulata dagli attori con l'atto di citazione, bensì soltanto nella prima memoria depositata ai sensi dell'art. 183 sesto comma c.p.c. La stessa, pertanto, prima ancora che infondata appare inammissibile perché tardiva.
6. Infine, in ulteriore subordine, gli attori hanno chiesto di accertare e dichiarare la nullità parziale della fideiussione ai sensi della legge 662/96 e dell'art. 4 D.M. 23 settembre 2005, per violazione da parte della Banca del disposto che prevede che, sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo, non possa essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa, bancaria. L'obbligo fideiussorio sarebbe limitato esclusivamente al 20% dell'importo complessivo erogato a mezzo del finanziamento del 18 aprile 2018, che rimarrebbe scoperto rispetto alla garanzia rilasciata dal Fondo di garanzia la quale coprirebbe, invece, il restante 80% del finanziamento (e cioè sino alla concorrenza di € 120.000,00).
Anche tale doglianza, ad avviso del Collegio, appare priva di fondamento.
Infatti, la fideiussione di cui si controverte è stata sottoscritta prima della stipula del contratto di finanziamento (precisamente, in data 15/16 marzo 2018), contestualmente all'apertura del rapporto di conto corrente presso la CP_5
come emerge dai documenti n. 6 (contratto di apertura di conto corrente
[...]
datato 16 marzo 2018) e n.8 (fideiussione omnibus datata 15 marzo 2018) di parte convenuta.
Dal documento n.7 di parte convenuta, si evince che “il Consiglio di gestione del
Fondo, in data 11/04/2018, ha ammesso l'operazione in oggetto all'intervento del
Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese costituito ex art.2, comma 100, lettera a) della legge 662/96”.
pagina 14 di 16 È vero che la richiesta venne inoltrata in data precedente, ma all'epoca della prestazione della fideiussione omnibus non era scontato che essa venisse accolta da
. Controparte_4
Soprattutto, appare rilevante, al fine di escludere la violazione prospettata dagli attori, la circostanza che il contratto di garanzia dai medesimi sottoscritto non è una fideiussione specifica, ma è una fideiussione omnibus, e garantisce quindi tutti i rapporti che sono stati intrattenuti tra la e la in CP_2 Controparte_5
particolare, “l'adempimento delle obbligazioni verso codesta banca dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite al predetto nominativo o a chi gli fosse subentrato, quali ad esempio finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazioni su titoli, si crediti o su merci, sconto o negoziazione di titoli cambiari o documenti, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita titoli e cambi, operazioni di intermediazione o prestazioni di servizi.
La fideiussione garantisce inoltre qualsiasi altra obbligazione che il debitore principale si trovasse in qualunque momento ad avere verso codesta banca in relazione a garanzie già prestate o che venissero prestate dallo stesso debitore a favore di codesta banca e nell'interesse di terzi”.
Non essendo sovrapponibile il contratto di fideiussione omnibus con la garanzia prestata dal Fondo, non è configurabile la lamentata violazione del disposto che vieta che, sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo, vengano acquisite altre garanzie.
Anche sotto tale profilo, la domanda degli attori va quindi respinta.
7. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri medi fissati dal D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, in base al valore (indeterminabile) della causa e all'attività processuale svolta, seguono il pagina 15 di 16 principio della soccombenza e vanno quindi rifuse dagli attori in solido alla convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo sulle domande proposte da , , e Parte_1 Parte_2 Parte_4 [...]
con citazione notificata il 10 gennaio 2020, disattesa o assorbita ogni Parte_3
diversa istanza o eccezione, così provvede:
- respinge le domande degli attori;
condanna gli attori a rifondere alla convenuta NC BP s.p.a. le spese di lite, liquidate in € 10.860,00, oltre 15%, a titolo di rimborso spese forfetario, e accessori,
Milano, 5 settembre 2024
Il giudice estensore Il presidente
Anna Bellesi Silvia Giani
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