Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Aosta, sez. I, sentenza 27/04/2026, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Aosta |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00020/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00042/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 42 del 2025, proposto dal signor TI EL, rappresentato e difeso dall'avvocato Mattia Crucioli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Ayas, lo Sportello unico degli enti locali della Valle d'Aosta e la Regione Valle d'Aosta, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento dell’8 luglio 2025 n. 264 adottato dallo Sportello Unico Enti Locali per il Comune di Ayas, avente ad oggetto “diffida alla rimozione di manufatto temporaneo e di tutte le opere accessorie (muretti, cordoli, gradini, elementi lignei per il passaggio, ecc.) e ripristino dell'intera area a verde (come da parere del Dipartimento paesaggistico dell'Assessorato Attività e Beni Culturali di cui alla nota prot. n. 7136 del 22/08/2024) ubicati in Comune di Ayas (AO) Route Ramey 105 (Foglio n. 30, Mappale n. 97 del Catasto urbano)”;
- di ogni atto antecedente, presupposto, preparatorio, conseguente e comunque connesso, ed in particolare:
a) del verbale di sopralluogo della Polizia Locale di Ayas del 25 giugno 2025;
b) della comunicazione di avvio del procedimento trasmessa dallo UE in data 4 luglio 2025 prot. n. 23080;
c) per quanto possa occorrere, del parere dell'Assessorato regionale Beni e attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali - Dipartimento Soprintendenza per i beni e le attività culturali - Patrimonio paesaggistico e architettonico del 22 agosto 2024 prot. n. 7136 limitatamente alle prescrizioni imposte in relazione al manufatto temporaneo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2026 il dott. NI BU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con ricorso notificato il 25 settembre 2025 e depositato il successivo giorno 30 il signor TI EL ha impugnato il provvedimento in epigrafe col quale il Comune di Ayas lo ha diffidato alla rimozione di un manufatto temporaneo e di tutte le opere accessorie (muretti, cordoli, gradini, elementi lignei per il passaggio, ecc.) siti nel predetto comune alla Route Ramey, 105 (foglio n. 30, mappale n. 97 del catasto urbano) e al ripristino dell’intera area a verde, perché realizzati in assenza di titolo ai sensi dell’art. 82, comma 1, della l.r. n. 11/1998.
Il ricorrente ha, in particolare, dedotto
- di essere titolare dell’attività commerciale “EL Sport”, con sede in Champoluc;
- di aver ottenuto, per le stagioni 2021/2022 e 2022/2023, autorizzazione all’installazione del medesimo manufatto per 180 giorni, all’esito positivo delle conferenze di servizi e sulla base di autorizzazione paesaggistica rilasciata il 2 novembre 2021, con validità quinquennale;
- di aver presentato anche per la stagione 2024/2025 la SCIA in data 15 ottobre 2024;
- che, in sede di conferenza di servizi, il Comune esprimeva parere paesaggistico negativo, richiamando per relationem un precedente parere del Dipartimento regionale soprintendenza per i beni e le attività culturali del 10 ottobre 2024, reso in un distinto procedimento concernente la ristrutturazione con ampliamento di altro fabbricato insistente sul medesimo mappale (oggetto del ricorso n. 6/2025);
- che, con provvedimento comunale n. 75 del 26 febbraio 2025, la SCIA veniva dichiarata inefficace (provvedimento oggetto del ricorso R.G. n. 21/2025);
- che con successivo provvedimento n. 264 del giorno 8 luglio 2025 era diffidato alla rimozione del predetto manufatto temporaneo e di tutte le opere accessorie (muretti, cordoli, gradini, elementi lignei per il passaggio, ecc.) e al ripristino dell’intera area a verde.
Va inoltre precisato
- che, per la stagione 2025/2026, il ricorrente presentava una nuova SCIA in data 30 settembre 2025, ritenendo tuttora efficace l’autorizzazione paesaggistica del 2021;
- che con il provvedimento n. 499 del 25 novembre 2025 il Comune disponeva un ulteriore diniego, affermando la necessità di una nuova autorizzazione paesaggistica e recependo il parere negativo dell’Ufficio edilizia e urbanistica del Comune (atto impugnato con ricorso R.G. n. 4/2026)
- che, infine, il 14 ottobre 2025 il signor EL ha proposto una SCIA in sanatoria rispetto alla quale è attualmente pendente il relativo procedimento (il 29 gennaio 2026 è stata convocata la conferenza di servizi per il suo esame).
2. Il ricorrente, nell’impugnare la diffida del giorno 8 luglio 2025, ha dedotto vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili, censurando in particolare, col primo motivo, l’illegittimità derivata della diffida dall’illegittimità del presupposto provvedimento di inefficacia della SCIA, oggetto del ricorso n. 21/2025. Ha inoltre dedotto vizi propri dell’atto, lamentando:
- la violazione delle garanzie partecipative al procedimento (secondo motivo);
- l’inattualità dell’ordine di rimozione/ripostino dell’area perché il manufatto temporaneo è già stato in realtà ricoverato altrove ed è allo stato inutilizzato (terzo motivo);
- che l’assenza di SCIA comporterebbe unicamente la sanzione pecuniaria e non quella ripristinatoria/demolitoria, perché la prescrizione del Dipartimento regionale soprintendenza per i beni e le attività culturali non è mai stata efficace e perché gli “accessori” indicati sono attività di edilizia libera e, comunque, non sono non strettamente funzionali al ritenuto abuso (terzo motivo).
3. Le Amministrazioni intimate non si sono costituite in giudizio.
4. All’udienza pubblica del 12 marzo 2026 la causa è passata in decisione.
5. Il ricorso deve essere accolto.
6. Col primo motivo il ricorrente ha dedotto che la diffida sarebbe affetta da illegittimità derivata dai vizi del provvedimento del 26 febbraio 2025 n. 75, con il quale il Comune ha dichiarato inefficace la SCIA 15 ottobre 2024 presentata per il riposizionamento del manufatto temporaneo per la stagione invernale 2024/2025.
6.1. La censura è fondata.
6.2. È necessario premettere che, dall’esame dell’atto impugnato, emerge in modo chiaro e inequivocabile un collegamento diretto con il precedente provvedimento n. 75 del 26 febbraio 2025, che ne costituisce il presupposto giuridico e fattuale.
Infatti, il Comune non ha fatto derivare la qualificazione di abusività del manufatto temporaneo da una valutazione autonoma legata, ad esempio, alla scadenza del titolo (originariamente fissata in 180 giorni) né al fatto che la stagione di riferimento (2024/2025) sia ormai conclusa. Al contrario, tale abusività è espressamente fondata sull’efficacia e sulla validità del provvedimento con cui è stata inibita la SCIA temporanea.
Questo collegamento emerge, anzitutto, dal tenore letterale del provvedimento impugnato, che richiama espressamente il fascicolo n. 35246 del 15 ottobre 2024 relativo proprio all’intervento soggetto a SCIA edilizia per l’installazione del manufatto temporaneo (procedimento poi conclusosi negativamente con il provvedimento unico n. 75 del 26 febbraio 2025).
Lo stesso atto evidenzia inoltre che, alla luce e in ragione dell’esito negativo di quel procedimento, le difformità riscontrate dal Comune di Ayas devono essere considerate, a tutti gli effetti, come opere edilizie rientranti nella fattispecie di cui all’art. 82, comma 1, della l.r. n. 11/1998 ((“VISTO il fascicolo 35246 del 15/10/2024 […] conclusosi negativamente con provvedimento conclusivo del procedimento unico n. 75 del 26/02/2025; DATO ATTO che per quanto sopra esposto, le difformità riscontrate dal Comune di Ayas risultano a tutti gli effetti come opere edili realizzate e rientranti nella casistica di cui all’art. 82, comma 1, della lr 11/1998”).
Inoltre, proprio il richiamo all’art. 82 non è neutro, ma presuppone logicamente e giuridicamente che la SCIA sia stata considerata come inefficace o comunque inidonea a legittimare l’intervento proprio perché inibita dal provvedimento n. 75/2025.
Di conseguenza, anche sotto questo profilo, la qualificazione delle opere come abusive non deriva da circostanze autonome — quali la scadenza del termine di efficacia del titolo o il venir meno della stagione di riferimento — bensì discende direttamente dall’intervenuta inibizione della SCIA. È dunque proprio attraverso il richiamo alla norma sanzionatoria che si rende evidente il nesso di dipendenza tra il provvedimento impugnato e quello presupposto.
Ne consegue che è la stessa Amministrazione comunale ad aver configurato un rapporto di pregiudizialità tra la diffida impugnata e il precedente provvedimento di inibizione della SCIA, ponendo quest’ultimo quale fondamento necessario della qualificazione di abusività contestata.
6.3. Ciò posto in premessa occorre allora immediatamente richiamare la decisione relativa al ricorso n. R.G. 21/2025 (che, chiamato anch’esso all’odierna udienza pubblica, aveva a bersaglio proprio il provvedimento n. 75/2025) con la quale è stata accolta la relativa impugnativa con il conseguente annullamento del provvedimento presupposto all’odierna diffida.
“7. Quel che il ricorrente fondatamente contesta è che il provvedimento impugnato si basa esclusivamente e si sia aprioristicamente appiattito sul parere del Dipartimento soprintendenza per i beni e le attività culturali del 10 ottobre 2024, col quale l’Amministrazione regionale aveva ritenuto il manufatto “… di scarsa qualità architettonica e visivamente impattante…”.
In effetti, il Comune – come confermato dalla sua difesa anche all’odierna discussione - ha puramente e semplicemente recepito l’indicazione regionale, sia nella conferenza di servizi del 23 dicembre 2024 quale autorità delegata alla tutela del paesaggio (“Si ribadisce il Parere paesaggistico delegato del 25/11/2024 prot. 16126 (parere negativo), tale parere si fonda, come già espresso, su quanto comunicato dalla Soprintendenza in data 10/10/2024 prot. 8506 la quale definisce il manufatto temporaneo quale “…. Di scarsa qualità architettonica e visivamente impattante…”. Si evidenzia che lo scrivente ufficio non può prescindere da quanto riportato dalla Soprintendenza stessa e pertanto ne prende atto a livello paesaggistico”), sia quale autorità procedente nel provvedimento conclusivo (“non si ritiene possibile prescindere da quanto riportato” nel parere del Dipartimento regionale soprintendenza per i beni e le attività culturali “che costituisce già la motivazione della determinazione della conferenza di servizi del 23/12/2024”).
8. Tuttavia, come sostenuto nel ricorso, il parere del 10 ottobre 2024 era stato reso dal Dipartimento regionale soprintendenza per i beni e le attività culturali nell’ambito di un procedimento differente, parallelo a quello per cui è causa e avente ad oggetto il rilascio di un altro titolo edilizio richiesto sempre dall’odierno ricorrente per la ristrutturazione con ampliamento e cambio di destinazione d’uso di un’autorimessa (per trasformarla in un negozio).
La considerazione negativa circa l’opportunità di mantenere o ri-autorizzare il manufatto temporaneo risultava, in quel contesto, strettamente connessa a due presupposti fattuali: da un lato, il venir meno delle esigenze commerciali originariamente poste a fondamento dell’installazione stagionale, in ragione dell’ampliamento dei locali dell’attività; dall’altro, l’incremento dell’effetto “costruito” derivante dalla compresenza del fabbricato ampliato e del manufatto precario.
È però incontestato che il progetto di ristrutturazione e ampliamento non solo non è stato realizzato, ma nemmeno è stato autorizzato (essendo il relativo diniego sub iudice, ricorso n. R.G. 6/2025, chiamato all’odierna udienza); ne consegue che i presupposti sui quali si fondava il parere del Dipartimento regionale soprintendenza per i beni e le attività culturali non si sono in effetti verificati.
9. Perciò, contrariamente a quanto fatto dal Comune, il contenuto e la portata del parere del 10 ottobre 2024 non potevano essere isolati e riutilizzati ad altri fini in via atomistica, ma dovevano essere necessariamente letti in stretta e inscindibile correlazione con il progetto di ampliamento complessivo cui accedevano.
La valutazione del Dipartimento regionale soprintendenza per i beni e le attività culturali, si ripete, si collocava all’interno di un giudizio unitario avente ad oggetto l’intervento di ristrutturazione con ampliamento dell’autorimessa; solo in tale contesto veniva in rilievo anche la presenza del manufatto stagionale, considerata cumulativamente ai fini della percezione dell’“effetto costruito” sull’area.
L’estrapolazione di singole espressioni da quel quadro valutativo complessivo, operata dal Comune, altera il significato originario del parere e ne travisa la portata, trasformando una valutazione condizionata e contestualizzata in un giudizio negativo autonomo e generalizzato sul manufatto in sé.
10. È significativo, in tal senso, che il Dipartimento regionale soprintendenza per i beni e le attività culturali qualifichi il bene come “manufatto temporaneo, precario, di scarsa qualità architettonica e visivamente impattante”, mentre il Comune, nel recepirne il contenuto, ometta i primi due aggettivi e si limiti a richiamare quelli relativi alla pretesa “scarsa qualità architettonica” e al carattere “visivamente impattante”. Tale operazione selettiva non è neutra, poiché elide proprio gli elementi – temporaneità e precarietà – che connotano ontologicamente l’opera e che ne costituiscono la cifra qualificante anche sul piano edilizio.
Un manufatto temporaneo e precario, smontabile e non infisso al suolo, destinato ad essere rimosso entro centottanta giorni, difficilmente può essere valutato secondo i medesimi parametri estetici propri di un edificio stabile; la sua eventuale assenza di particolare “qualità architettonica” è, come correttamente sostenuto dal ricorrente, fisiologica, in quanto si tratta di struttura stagionale destinata ad essere rimossa. Pretendere da un’opera siffatta standard qualitativi propri dell’edilizia permanente significa applicare un parametro incongruo rispetto alla natura dell’intervento.
11. Inoltre, nel presente quadro, il giudizio di “scarsa qualità architettonica”, per quanto adatto ad esprimere una semplice condizionalità all’interno di un parere complessivamente positivo, risulta qui - in quanto estrapolato dal suo originario contesto - del tutto apodittico, non essendo indicati gli elementi concreti da cui tale giudizio deriverebbe. Nessuna specificazione viene fornita in ordine a forme, materiali, cromie o inserimento paesaggistico che determinerebbero un contrasto con i valori tutelati. Al contrario non appare del tutto implausibile la contestazione attorea che fa rilevare che, in realtà, il manufatto è integralmente rivestito in legno di noce, materiale tradizionalmente coerente con il contesto alpino e privo, in sé, di caratteristiche dissonanti rispetto all’ambiente circostante.
Parimenti generica è l’affermazione circa il suo impatto visivo, non accompagnata da alcuna analisi concreta dello stato dei luoghi, delle visuali tutelate o delle specifiche ragioni di compromissione del paesaggio.
12. Dalle considerazioni che precedono deriva che il Comune, nel fare proprie in modo parziale e decontestualizzato le espressioni utilizzate dal Dipartimento regionale soprintendenza per i beni e le attività culturali, ha non solo omesso di svolgere un’autonoma valutazione, ma ha anche attribuito a quel parere un significato diverso e più ampio rispetto a quello originariamente espresso, fondando il diniego su un giudizio frammentato, avulso dal contesto procedimentale e privo di un adeguato supporto motivazionale.
Né può trascurarsi che, in assenza di mutamenti delle condizioni dei luoghi, un eventuale mutamento di orientamento rispetto alle autorizzazioni già in precedenza ottenute dal ricorrente avrebbe richiesto una motivazione rafforzata, idonea a esplicitare le ragioni della diversa valutazione; motivazione che nel caso di specie difetta del tutto.
13. In conclusione, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, il provvedimento impugnato deve essere annullato”.
6.4. All’accoglimento del ricorso n. R.G. 21/2025 e all’annullamento del provvedimento n. 75/2025 del Comune consegue – per le anzidette ragioni – l’annullamento della diffida n. 264 dell’8 luglio 2025 per illegittimità derivata.
7. Il secondo motivo col quale si lamenta la violazione delle garanzie partecipative è anch’esso fondato.
Il 4 luglio 2025 lo UE ha avviato il procedimento sanzionatorio (cfr. la nota trasmessa a mezzo pec il 4 luglio 2025 prot. n. 23080, richiamata nella stessa diffida) e, dopo appena quattro giorni, l’Amministrazione ha notificato la diffida a rimuovere le opere, impedendo di fatto ogni possibile contraddittorio con l’interessato, senza neppure addurre specifiche ragioni di urgenza, in palese violazione degli artt. 12, 13 e 15 della l.r. n. 19/2007.
Come rilevato dalla difesa attorea, quand’anche si opinasse che, in materia edilizia, il Comune non fosse tenuto a comunicare l’avvio del procedimento, rileverebbe comunque la circostanza che, avendo l’Amministrazione emesso l’avviso ex art. 7 della l. n. 241/1990 e 12 della l.r. n. 19/2007, comunque, si è autovincolata a tale modulo procedimentale (tenuta, o meno, che fosse stata ex ante al rispetto di tale modalità procedimentale), sicché ogni deviazione da esso risulta ormai comunque illegittima (C.G.A.R.S., n. 259/2023).
8. Il terzo motivo è anch’esso fondato, nella parte che censura l’ordine di rimozione/demolizione delle opere definite come “accessorie”.
8.1. Infatti, l’accertata illegittimità in via derivata non si limita a travolgere la diffida “alla rimozione del manufatto temporaneo”, ma si estende necessariamente anche agli ulteriori ordini contenuti nel medesimo provvedimento.
In particolare, risultano parimenti illegittimi sia la diffida alla rimozione “di tutte le opere accessorie (muretti, cordoli, gradini, elementi lignei per il passaggio, ecc.)”, di cui alla seconda parte del punto 1), sia l’ordine di “ripristino a verde dell’area (come da parere del Dipartimento paesaggistico dell’Assessorato attività e beni culturali di cui alla nota prot. n. 7136 del 22/08/2024)”, di cui al punto 2).
8.2. Tale estensione dell’illegittimità discende, anzitutto, dal fatto che il Comune ha desunto, ancora una volta, l’abusività di tutte le opere in modo meramente automatico, facendola derivare esclusivamente dalla ritenuta inefficacia della SCIA relativa al manufatto temporaneo. Ne consegue che, una volta accertata l’illegittimità del provvedimento n. 75/2025 - che costituisce il presupposto logico e giuridico della parte di provvedimento ora in esame - viene meno il fondamento stesso anche degli ulteriori ordini di rimozione e ripristino, i quali risultano quindi illegittimi in via derivata, perché adottati in funzione accessoria e consequenziale rispetto a quel medesimo presupposto.
8.3. In secondo luogo, il provvedimento impugnato risulta viziato anche sotto il dedotto profilo del difetto di istruttoria e di motivazione.
L’Amministrazione, infatti, ha accomunato opere tra loro eterogenee sotto un’unica qualificazione di abusività, senza considerare le rilevanti differenze oggettive tra le stesse.
In particolare, le opere accessorie indicate (quali muretti, cordoli e gradini) presentano caratteri di stabilità e non possono essere automaticamente assimilate al manufatto temporaneo cui accedevano.
L’assenza di una valutazione distinta in ordine alla natura, alla funzione e al regime edilizio di tali interventi evidenzia, pertanto, un’istruttoria incompleta e una motivazione apparente, che non si confronta con la concreta disomogeneità delle fattispecie considerate. Anche per tale autonoma ragione, gli ordini di rimozione e di ripristino devono pertanto ritenersi illegittimi.
9. In conclusione il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, la diffida deve essere integralmente annullata.
Le spese di lite, per il complessivo andamento del contenzioso inter partes , possono essere compensate.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale della Valle d'Aosta, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
SE DA, Presidente
Paola Malanetto, Consigliere
NI BU, Primo Referendario, Estensore
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| NI BU | SE DA |
IL SEGRETARIO