Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 17/03/2025, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PERUGIA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Gaia Muscato Presidente dott.ssa Ilenia Miccichè Giudice rel. dott.ssa Elena Stramaccioni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3526 del Ruolo Generale dell'anno 2023 avente ad oggetto: ricorso ex art. 473-bis.49e ss. c.p.c., promossa da:
(C.F. ), nata ad [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente a [...]\a, elettivamente, domiciliata in Spoleto
(PG), alla via Norvegia 32, presso lo studio dell'Avv. Patrizia Marziani che la difende, rappresenta ed assiste giusta procura allegata al ricorso (p.e.c.:
; Email_1
Ricorrente
Contro
, (C.F. ), nato a [...] in data [...] e Controparte_1 CodiceFiscale_2
residente a [...], elettivamente, domiciliato a Perugia, alla Via delle Ghiande n. 64, presso lo studio dell'Avv. Cristina Feliziani che lo difende, rappresentata ed assiste, giusta procura allegata alla memoria di costituzione, (p.e.c.:
; Email_2
Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Perugia.
1
2025, “istanza congiunta trasformazione divorzio giudiziale in consensuale”, al cui contenuto i difensori si sono integralmente riportati nelle note depositate per l'udienza del 12.2.25 ed il cui contenuto si riporta, integralmente:
“a) Nelle more della procedura, la IG della coppia, GN maggiorenne, è Persona_1 Per_ diventata autonoma economicamente, al pari degli altrui due figli maggiorenni, e Persona_3 per cui nessun contributo dovrà essere versato in favore degli stessi da parte del padre, Signor
b) Il Signor si impegna a versare in favore della GN Controparte_1 Controparte_1 [...] la somma complessiva di euro 285.000,00 (duecentottancinquemila euro) a titolo di Parte_1 assegno divorzile una tantum e ciò a tacitazione di qualsivoglia pretesa economica, comunque intesa, presente o futura, che possa vantare la GN nei confronti del marito, sia come Parte_1 moglie che come madre, direttamente e-o indirettamente ricollegata alla vita matrimoniale e-o al vincolo coniugale e-o nascente da qualsivoglia altro rapporto passato e-o presente tra le parti. Le parti danno atto di essere d'accordo a che la predetta somma venga versata dal Signor Controparte_1 alla GN in due volte e, quindi, euro 235.000,00 (duecentotrentacinquemila Parte_1 euro) entro un mese dalla pubblicazione della sentenza che dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate e comunque ed in ogni caso contestualmente a quanto di seguito stabilito alle lettere c) 1. e c) 3. a seguire dettagliate;
mentre, la restante somma di euro
50,000,00 (cinquantamila euro) sarà versata contestualmente al verificarsi di quanto illustrato alla lettera c) 2. che segue, c) Ciò detto, nel quadro della regolamentazione dei reciproci rapporti economici inerente alla definizione transattiva del legame matrimoniale, la GN quindi, Parte_1 promette e si impegna a trasferire al Signor senza pagamento di alcun corrispettivo Controparte_1
e senza che costituisca liberalità, quanto precisato ai punti 1), 2) e 3) e, quindi: 1) Ramo di azienda agricola costituito dal predio agricolo costituito da terreni agricoli con sovrastanti fabbricati di diversa natura ma funzionali ed inscindibili all'attività agricola oltre ad attrezzature e scorte, il tutto posto nei Comuni di Assisi e TI MB. Ai fini dell'individuazione degli immobili, gli stessi sono così distinti:
(C.F. ) PROPRIETA' Parte_1 C.F._1 [...]
Parte_2
- Foglio n. 57 Part. 84 Sub. 2 Zon. Cens. 2 Cat. A/3 Cl. 2 Cons. 5,5 Rendita €. 369,27
- Foglio n. 57 Part. 84 Sub. 3 Zon. Cens. 2 Cat. A/3 Cl. 2 Cons. 5,5 Rendita €. 369,27
PROPRIETA' PER 1/2 Parte_3
- Foglio n. 57 Part. 358 Sup mq.
1.406 Qualità Seminativo Cl. 1 R.D. €. 10,89 R. A. €. 7,99
(C.F. ) PROPRIETA' PER 1000/1000 Parte_1 C.F._1
Parte_2
- Foglio n. 57 Part. 352 Zon. Cens. 2 Cat. C/2 Cl. 2 Cons. mq. 222 Rendita €. 1.077,74
2 - Foglio n. 57 Part. 350 Zon. Cens. 2 Cat. C/7 Cl. U Cons. mq. 295 Rendita €. 150,83
- Foglio n. 12 Part. 96 Zon. Cens. 2 Cat. C/7 Cl. U Cons. mq. 212 Rendita €. 108,39
Par
- Foglio n. 57 Part. 349 . Cens. 2 Cat. C/2 Cl. 2 Cons. mq. 222 Rendita €. 1.077,74
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 [...]
Parte_5
- Foglio n. 11 Part. 62 Sup mq. 80 Qualità Cl. 2 R.D. €. 0,08 R. A. €. 0,03 Parte_6
- Foglio n. 11 Part. 66 Sup mq. 740 Qualità Seminativo Cl. 4 R.D. €. 2,29 R. A. €. 3,06
- Foglio n. 57 Part. 348 Sup mq. 22.361 Qualità Sem. Arb. Cl. 3 R.D. €. 92,39 R. A. €. 98,16
- Foglio n. 57 Part. 351 Sup mq. 70.781 Qualità Seminativo Cl. 5 R.D. €. 164,50 R. A. €. 255,89
- Foglio n. 12 Part. 15 Sup mq. 500 Porz AA Qualità Seminativo Cl. 5 R.D. €. 1,16 R. A. €. 1,81
- Foglio n. 12 Part. 15 Sup mq. 340 Porz AB Qualità Pasc. Cespug Cl. 2 R.D. €. 0,16 R. A. €. 0,18
- Foglio n. 12 Part. 91 Sup mq. 35.825 Porz AA Qualità Semin. Cl. 5 R.D. €. 83,26 R. A. €. 129,51
- Foglio n. 12 Part. 91 Sup mq.
1.625 Porz AB Qualità Cl. 1 R.D. €. 2,10 R. A. €. 0,76 Parte_7
- Foglio n. 12 Part. 92 Sup mq.
1.330 Qualità Seminativo Cl. 5 R.D. €. 3,09 R. A. €. 4,81
- Foglio n. 12 Part. 93 Sup mq.
2.170 Qualità Seminativo Cl. 5 R.D. €. 5,04 R. A. €. 7,84
- Foglio n. 12 Part. 94 Sup mq. 310 Qualità Seminativo Cl. 5 R.D. €. 0,72 R. A. €. 1,12
- Foglio n. 12 Part. 97 Sup mq.
3.590 Qualità Seminativo Cl. 5 R.D. €. 8,34 R. A. €. 12,98
- Foglio n. 12 Part. 98 Sup mq.
1.130 Qualità Seminativo Cl. 5 R.D. €. 2,63 R. A. €. 4,09
- Foglio n. 12 Part. 100 Sup mq. 100 Porz AA Qualità Semin. Cl. 5 R.D. €. 0,23 R. A. €. 0,36
- Foglio n. 12 Part. 100 Sup mq. 20 Porz AB Qualità Area Rurale
- Foglio n. 12 Part. 102 Sup mq. 150 Qualità Incolt Ster
- Foglio n. 34 Part. 115 Sup mq. 35.634 Porz AA Qualità Bos. Mist. Cl. 2 R.D. €. 25,76 R. A. €. 7,36
- Foglio n. 34 Part. 115 Sup mq. 466 Porz AB Qualità Pascolo Cl. 2 R.D. €. 0,34 R. A. €. 0,14
- Foglio n. 56 Part. 37 Sup mq. 28.050 Qualità Bosco Misto Cl. 3 R.D. €. 13,04 R. A. €. 2,90
- Foglio n. 56 Part. 46 Sup mq. 39.150 Qualità Bosco Misto Cl. 3 R.D. €. 18,20 R. A. €. 4,04
- Foglio n. 56 Part. 47 Sup mq.
2.270 Qualità Bosco Misto Cl. 3 R.D. €. 1,06 R. A. €. 0,23
- Foglio n. 56 Part. 117 Sup mq. 17.020 Qualità Bosco Misto Cl. 3 R.D. €. 7,91 R. A. €. 1,76
- Foglio n. 57 Part. 15 Sup mq.
5.450 Qualità Seminativo Cl. 5 R.D. €. 12,67 R. A. €. 19,70
- Foglio n. 57 Part. 20 Sup mq. 773 Porz AA Qualità Seminativo Cl. 5 R.D. €. 1,80 R. A. €. 2,79
- Foglio n. 57 Part. 20 Sup mq.
8.847 Porz AB Qualità Cl. 2 R.D. €. 6,40 R. A. €. 1,83 Parte_8
- Foglio n. 57 Part. 21 Sup mq. 16.010 Qualità Semin Arbor Cl. 4 R.D. €. 53,75 R. A. €. 62,01
- Foglio n. 57 Part. 22 Sup mq. 20.509 Porz AA Qualità Seminat. Cl. 5 R.D. €. 47,66 R. A. €. 74,14
- Foglio n. 57 Part. 22 Sup mq. 51.021 Porz AB Qualità Bosc Mis Cl. 2 R.D. €. 36,89 R. A. €. 10,54
- Foglio n. 57 Part. 32 Sup mq.
6.010 Porz AA Qualità Seminativo Cl. 5 R.D. €. 13,97 R. A. €. 21,73
- Foglio n. 57 Part. 32 Sup mq. 22.940 Porz AB Qualità Bosc Alto Cl. 2 R.D. €. 29,62 R. A. €. 4,74
- Foglio n. 57 Part. 49 Sup mq.
5.850 Qualità Semin Arbor Cl. 3 R.D. €. 24,17 R. A. €. 25,68
- Foglio n. 57 Part. 50 Sup mq.
7.030 Qualità Seminativo Cl. 5 R.D. €. 16,34 R. A. €. 25,41
3 - Foglio n. 57 Part. 51 Sup mq.
4.120 Qualità Seminativo Cl. 3 R.D. €. 17,02 R. A. €. 19,15
- Foglio n. 57 Part. 52 Sup mq.
2.850 Qualità Semin Arbor Cl. 3 R.D. €. 11,78 R. A. €. 12,51
- Foglio n. 57 Part. 55 Sup mq.
2.080 Qualità Seminativo Cl. 4 R.D. €. 6,45 R. A. €. 8,59
- Foglio n. 57 Part. 56 Sup mq. 46.920 Qualità Seminativo Cl. 5 R.D. €. 109,04 R. A. €. 169,63
- Foglio n. 57 Part. 57 Sup mq.
6.150 Qualità Semin Arbor Cl. 4 R.D. €. 20,65 R. A. €. 23,82
- Foglio n. 57 Part. 83 Sup mq.
3.990 Qualità Seminativo Cl. 5 R.D. €. 9,27 R. A. €. 14,42
- Foglio n. 57 Part. 85 Sup mq. 740 Qualità Seminativo Cl. 3 R.D. €. 3,06 R. A. €. 3,44
- Foglio n. 57 Part. 87 Sup mq.
8.410 Qualità Semin Arbor Cl. 4 R.D. €. 28,23 R. A. €. 32,58
- Foglio n. 57 Part. 88 Sup mq. 49.690 Qualità Seminativo Cl. 5 R.D. €. 115,48 R. A. €. 179,64
- Foglio n. 57 Part. 89 Sup mq. 550 Qualità Seminativo Cl. 5 R.D. €. 1,28 R. A. €. 1,99
- Foglio n. 57 Part. 90 Sup mq.
1.780 Qualità Seminativo Cl. 4 R.D. €. 5,52 R. A. €. 7,35
- Foglio n. 57 Part. 91 Sup mq.
9.590 Qualità Seminativo Cl. 4 R.D. €. 32,19 R. A. €. 37,15
- Foglio n. 57 Part. 94 Sup mq. 40 Qualità Pasc Cespug Cl. 2 R.D. €. 0,02 R. A. €. 0,02
- Foglio n. 57 Part. 95 Sup mq. 270 Qualità Pasc Cespug Cl. 2 R.D. €. 0,13 R. A. €. 0,14
- Foglio n. 57 Part. 96 Sup mq.
1.103 Porz AA Qualità Seminativo Cl. 5 R.D. €. 2,56 R. A. €. 3,99
- Foglio n. 57 Part. 96 Sup mq. 24.347 Porz AB Qualità Bosc Misto Cl. 2 R.D. €. 17,60 R. A. €. 5,03
- Foglio n. 57 Part. 97 Sup mq.
3.000 Porz AA Qualità Seminativo Cl. 5 R.D. €. 6,97 R. A. €. 10,85
- Foglio n. 57 Part. 97 Sup mq.
1.540 Porz AB Qualità Pasc Cl. 2 R.D. €. 0,72 R. A. €. 0,80 Pt_9
- Foglio n. 57 Part. 103 Sup mq. 14.420 Qualità Seminativo Cl. 4 R.D. €. 44,68 R. A. €. 59,58
- Foglio n. 57 Part. 104 Sup mq.
1.298 Porz AA Qualità Seminativo Cl. 5 R.D. €. 3,02 R. A. €. 4,69
- Foglio n. 57 Part. 104 Sup mq.
9.912 Porz AB Qualità Bosc Misto Cl. 2 R.D. €. 7,17 R. A. €. 2,05
(C.F. ) PROPRIETA' PER 1/1 Parte_1 C.F._1
Parte_10
- Foglio n. 4 Part. 518 Sup mq. 340 Qualità Seminativo Cl. 2 R.D. €. 1,93 R. A. €. 1,76
- Foglio n. 4 Part. 519 Sup mq. 10 Qualità Seminativo Cl. 2 R.D. €. 0,06 R. A. €. 0,05
- Foglio n. 4 Part. 520 Sup mq. 30 Qualità Seminativo Cl. 2 R.D. €. 0,17 R. A. €. 0,15
- Foglio n. 4 Part. 733 Sup mq. 96.900 Porz AA Qualità Semin Cl. 2 R.D. €. 550,49 R. A. €. 500,45
- Foglio n. 4 Part. 733 Sup mq.
5.797 Porz AB Qualità Cl. 2 R.D. €. 32,93 R. A. €. 29,94 Pt_11
L'elencazione sopra riportata è a titolo meramente esemplificativo e quindi comunque ne formano parte anche gli eventuali immobili che per motivi di eventuale erronea intestazione catastale non facessero parte dell'elenco sopra indicato ma parte integrante del ramo di azienda, il tutto con esonero di responsabilità per allora del Conservatore dei Registri Immobiliari. I beni immobili, sia fabbricati che terreni, sopra indicati verranno trasferiti, quindi, al Signor con garanzia da parte Controparte_1 della GN che essi sono liberi da pegni, ipoteche e-o vincoli di sorta e con Parte_1 espressa riserva e salvezza di rettifica e-o integrazione in sede di registrazione del trasferimento dei relativi dati catastali, stante quanto sopra precisato. Ai fini della continuità del ramo trasferito, soprattutto per gli accrediti delle misure Pac e similari, si dà atto che, pur rimanendo il conto aziendale
4 n. 12014/62 acceso presso la Banca Monte dei Paschi di Siena intestato alla GN Parte_1 fino al completamento di tutte le operazioni di trasferimento, la stessa si è già obbligata irrevocabilmente a conferire mandato irrevocabile alla Banca Monte dei Paschi di Siena di trasferire tutte le attività del caso sul conto corrente del Signor acceso presso la Banca Monte Controparte_1 dei Paschi di Siena n. 6266/43 e trattasi anche di tutti i contributi per le annate agrarie 2023/2024 e precedenti annate e successive relative a domande dei capi bestiame come benessere animale e quant'altro. Si precisa che formano parte del ramo di azienda agricolo che la GN
[...] si impegna a trasferire al Signor anche i titoli pac, giusto elenco che si Parte_1 Controparte_1 allega (doc 1) e segnatamente i seguenti titoli pac:
- titoli pac dal n. 000007254228 al 000007254268 sup. unitaria 1,
- titolo pac n. 000007254269 sup unitaria 0,26,
- titolo pac n. 000007254226 sup. unitaria 0,20,
- titolo pac n. 000007254227 sup, unitaria 1,
- titolo pac n. 000028640059 sup. unitaria 0,46,
2) la quota parte di proprietà (1/2) dell'immobile distinto al Catasto fabbricati del Comune di Assisi al
Foglio n. 57 Part. 84 Sub. 4 Graffato Part. 86 Sub. 2 Zon. Cens. 2 Cat. D/10 Rendita €. 3.604,87 (stalla
- accatastato insieme al fienile e parte della casa) quest'ultima verrà trasferita dalla GN
[...] al Signor verosimilmente in un secondo momento rispetto al termine di un Parte_1 Controparte_1 mese dal deposito della sentenza che dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio e, comunque, non appena ciò si renda possibile, 3) Ed ancora, tutte le quote di partecipazione di cui è titolare la GN all'interno della (P.Iva Parte_1 Controparte_2
/ Cf , con sede legale alla Via Boschetti n. 14/a, TI MB (PG). Il tutto andrà P.IVA_1 perfezionato a mezzo della stipula dell'atto pubblico di cessione ritenuto idoneo allo scopo e da effettuarsi entro i termini indicati alla lettera b), Si precisa che tali trasferimenti in favore del Signor da parte della GN sono connessi e funzionali alla definizione Controparte_1 Parte_1 dei rapporti tra i coniugi. Ai fini fiscali per i trasferimenti indicati ai punti 1) e 2) sopra le parti chiedono, quindi, sin da ora l'applicazione dell'esenzioni di cui all'articolo 19 della legge 6 marzo 1987
n. 74 ed in particolare l'esenzione da imposta di bollo, imposta di registro, imposta ipotecaria, ai sensi dell'articolo 19 Legge 6.3.1987 n.ro 74 nonché della Circolare Ministeriale del Ministero delle Finanze
- Dipartimento delle Entrate - del 16.3.2000 n.ro 49/e, ciò in quanto il trasferimento sarà finalizzato all'esecuzione degli obblighi assunti nel presente procedimento, finalizzati alla sistemazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi e quindi strettamente e funzionalmente collegati allo scioglimento del matrimonio, in conformità dei principi stabiliti tra l'altro dalle Risoluzioni Ministeriali n.ro 151 del
19 ottobre 2005, 372 del 14 dicembre 2007, e per quanto concerne l'imposta ipotecaria dalla circolare n.ro 9 del 18.10.2002 dell'Agenzia del Territorio, nonché da ultimo giusta circolare 27/2012. Ogni spesa funzionale e connessa al perfezionamento dell'atto di cessione in favore del Signor CP_1
ivi compreso quanto dovuto a titolo di oneri fiscali, sarà ad esclusivo carico di quest'ultimo, d)
[...]
5 La Sig.ra da atto del fatto che è sua intenzione cessare la propria attività agricola, per cui Parte_1 le spese relative alla prosecuzione della stessa al solo fine di attuare gli accordi Persona_4 saranno da intendersi a carico del Signor che si impegna perciò a manlevare e tenere Controparte_1 indenne la stessa da spese quali: costi del commercialista, tasse, contributi Scau, spese bancarie e di qualsiasi altra natura purché connesse e funzionali alla prosecuzione della detta attività agricola fino all'effettivo trasferimento di proprietà di tutti i beni indicati ai punti in narrativa a mezzo di atto pubblico, e) La sigra sia quale titolare dell'azienda agricola omonima sia quale socia del Parte_1
Quadrifoglio ss resta esonerata e manlevata dal Signor da qualsivoglia responsabilità Controparte_1 sia patrimoniale che non per debiti contratti nello esclusivo interesse del Signor e della società CP_1
con banche, finanziarie e finanziatori ,che verso la PA (in particolare il Parte_12 Parte_10
e quello di Assisi) che verso terzi in genere e, se del caso esistenti, per risarcimento danni a
[...] titolo civile, penale ed amministrativo. f) Competenze e spese di lite della intera procedura da ritenersi compensate tra le parti”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M., cui gli atti sono stati inviati il 12.2.25, non ha fatto pervenire conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso cumulativo depositato ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. il 29.8.2023 la sig.ra ha adito il Tribunale di Perugia per ottenere dapprima la pronuncia di Parte_1
separazione e, successivamente, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con il il 13.8.1994, ed ha al fine esposto: che dall'unione sono nati i Controparte_1
figli (n. il 15.9.1997), (n. il 21.6.1995), autonomi ed economicamente indipendenti, Per_3 Per_2
e (n. il 18.2.2003), maggiorenne ma non ancora autonoma economicamente;
che la Per_1
convivenza era diventata intollerabile perché il marito, dopo 29 anni di matrimonio, la umiliava e denigrava continuamente, svilendone l'operato. Ha aggiunto di essere invalida, di percepire pensione INPS di euro 442,45 mensili, di essere intestataria di diversi terreni agricoli ed edifici rurali (coltivati e usati per scopi produttivi delle aziende agricole, senza che la ricorrente ne percepisca emolumenti) e di avere una partecipazione del 25% nella società agricola del marito e dei familiari (“Il di Calisti e C”), per la quale lavora dal 1994 CP_2
con mansioni d'ufficio percependo la somma di euro 1.000,00 mensili;
il marito è piccolo imprenditore agricolo, titolare dell'azienda agraria dal 1996, svolge una Parte_1
lucrosa attività come commerciante di carni e prodotti agricoli e durante il matrimonio aveva incrementato la propria attività acquistando parecchi terreni. Alla luce della evidente disparità nelle rispettive condizioni economiche, del fatto che il marito aveva abituato la famiglia a un
6 elevato tenore di vita, della durata del matrimonio e della propria volontà di cessare la stressante attività lavorativa, in quanto esausta di una vita di lavoro senza riposo e senza orari, ha chiesto prevedersi assegno di mantenimento di euro 5.000,00 per sé e di euro 3.000,00 in favore della IG , che non percepisce redditi perché sta svolgendo un tirocinio non Per_1
retribuito.
Con comparsa depositata il 20.12.23 si è costituito il sig. , che ha contrastato le Controparte_1
richieste economiche avanzate in ricorso, evidenziando: che la moglie, violando i doveri matrimoniali, si era allontanata dalla casa coniugale senza giusta causa da aprile 2022, prendendo in locazione un immobile al costo di 455,00 euro mensili;
che entrambi i coniugi sono proprietari di fabbricati, terreni e beni mobili registrati, svolgono la professione di imprenditori agricoli (coltivazione di fondi e allevamento di bovini) e partecipano, insieme ad altri, alla Società Agricola Quadrifoglio s.s., per la quota del 25% il resistente e del 23% la ricorrente che, oltre a lavorare per la detta società, partecipa alla ripartizione di utili. Ha aggiunto di essere gravato dal pagamento di vari mutui contratti nell'esercizio della propria attività lavorativa e che comunque, come emergerebbe dalle dichiarazioni dei redditi personali, le parti hanno redditi propri equivalenti. Ha precisato che la IG vive nella casa Per_1
familiare ove egli era rimasto a vivere e comunque aveva di recente sottoscritto contratto di lavoro retribuito.
Il resistente ha concluso chiedendo l'addebito della separazione alla moglie con rigetto della domanda di assegno di mantenimento. Ha chiesto nulla prevedersi per la IG , Per_1
ripartendo in subordine le spese straordinarie in misura del 50% su ciascun genitore.
All'udienza del 23.1.24 le parti comparivano personalmente innanzi al giudice delegato che all'esito rinviava ad altra udienza in ragione della opportunità di invitare le parti ad integrare la documentazione prodotta.
All'esito della successiva udienza del 21.5.24, ove le parti comparivano e venivano nuovamente sentite, veniva adottata ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c., nella quale si q uantificava in complessivi euro 750,00 l'importo degli assegni di mantenimento dovuti mensilmente dal in favore della (euro 500,00 quale mantenimento per la moglie ed euro CP_1 Parte_1
250,00 quale assegno di mantenimento per la IG maggiorenne).
7 Con sentenza non definitiva n. 1650/24, depositata l'8.12.24, veniva pronunciata su richiesta delle parti sentenza non definitiva di separazione, disponendo al contempo il prosieguo del giudizio per la decisione delle altre domande. All'udienza del 12.2.25, i difensori delle parti rappresentavano il raggiungimento di un accordo sulle condizioni accessorie alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nei termini di cui alla “istanza di trasformazione del divorzio giudiziale in consensuale”, sopra riportati. La causa veniva quindi rimessa al collegio per la decisione.
*****
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiesta da entrambe le parti, va certamente accolta, in quanto ricorrono nella specie tutte le condizioni richieste dalla legge.
Con sentenza n. 1650/24, depositata l'8.12.24, notificata dalla al in data Parte_1 CP_1
10.12.24 e pertanto passata in giudicato, è stata pronunciata la separazione tra i coniugi, e dalla udienza di prima comparizione, tenuta in data 13.1.24, ove i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati, lo stato di separazione si è protratto senza interruzioni. Ne deriva la procedibilità della domanda di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo decorsi i termini posti dall'art. 3, n. 2 lett. b) della legge n. 898/70.
L'accordo raggiunto tra le parti in ordine alle condizioni accessorie, che le impegna a formalizzare una serie di trasfermenti di quote e immObiliari, appare congruo, anche considerato che tutti e tre i figli nati dall'unione sono ormai maggiorenni ed economicamente autonomi;
nulla osta dunque alla sua formalizzazione.
Le spese, tenuto conto della condotta delle parti, nonché dell'accordo raggiunto anche sul punto, debbono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti e dal Pubblico Ministero, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Assisi il 13.8.1994 tra nata ad [...] il [...], e , nato a [...] il Parte_1 Controparte_1
14.10.1968, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Assisi al n. 121, parte II, serie A, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere nelle forme di legge all'annotazione della presente sentenza.
8 2) Provvede in ordine alle condizioni accessorie in conformità all'accordo raggiunto, sopra riportato sub “Conclusioni delle parti”.
3) Spese di lite interamente compensate.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 3 marzo 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Ilenia Miccichè Gaia Muscato
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