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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VIII, sentenza 12/02/2026, n. 885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 885 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 885/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
FILOCAMO FRANCESCO, Presidente e Relatore
FRANGIOSA ANTONELLO, Giudice
NISPI LANDI MARIO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3873/2025 depositato il 17/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.Iva_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Subiaco - P.zza S. Andrea, 1 00028 Subiaco RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15613/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
31 e pubblicata il 17/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1963 IMU 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3480/2025 depositato il
19/11/2025
Richieste delle parti:
/
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello presentato dall'Ricorrente_1
-, subentrata all'Ente_1
, a seguito del decreto del Presidente della Regione Lazio n. 433 dell'11 novembre 2003, attuativo della legge regionale n. 30/2002, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, veniva avanzata richiesta di sospensione dell'esecuzione della sentenza n. 15613/2024 della Corte di Giustizia di primo grado di Roma, pronunciata in data 20.06.2024 e depositata in data 17.12.2024, che ha respinto il ricorso n. 24/2024, proposto dall'Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento n. 1693 relativo all'IMU -anno 2019-.
In sede di costituzione il Comune di Subiaco non si costituisce in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio ritiene fondato l'appello presentato e pertanto ne dispone l'accoglimento. Infatti le tesi prospettate dalla parte ricorrente possono ritenersi fondate in quanto basate su principi di diritto specificati al ricorso stesso. In proposito questa Corte di Giustizia Tributaria ritiene di non dover condividere l'impianto argomentativo svolto dal Giudice di prime cure. Tale convincimento trova sicuro conforto nelle considerazioni riportate così come si rileva dalla lettura dell'atto di appello presentato stante il puntuale riferimento sia al mezzo di prova che ha avuto a specifico oggetto delle circostanze in questione che al relativo risultato. In proposito deve evidenziarsi che l'avviso IMU -anno 2019- impugnato
è viziato ab origine per difetto del presupposto soggettivo e per erronea applicazione del regime delle esenzioni. In primo luogo, l'ente non riveste qualità di proprietario né di titolare di diritti reali sugli immobili, oggetto di imposizione, difettando la convenzione ex art. 35 L. 865/1971 e l'atto pubblico trascritto richiesti ad substantiam dall'art. 1350 c.c., sicché il mero “possesso di fatto” valorizzato dal primo giudice non è normativamente idoneo a fondare la soggettività passiva IMU. Peraltro gli alloggi ERP gestiti dalla parte appellante rientrano nella nozione di “alloggi sociali” di cui al D.M. 22 aprile 2008, come recepita dalla normativa regionale, con conseguente non assoggettabilità all'imposta ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett.
b), D.L. 201/2011, dovendo altresì riconoscersi l'esclusione pro quota per i periodi in cui taluni cespiti sono risultati occupati abusivamente a seguito di tempestiva denuncia penale. In tema di IMU, l'esenzione stabilita dall'art. 13, comma 2, lett. b, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla L. 214 del 2011, come modificato dall'art. 1, comma 707, della L. 147 del 2013, è applicabile agli alloggi assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari ovvero dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, che hanno le caratteristiche di “alloggio sociale”, secondo i parametri stabiliti dal d.m. 22 aprile 2008, in quanto unità immobiliari destinate ad uso residenziale ed oggetto di locazione permanente, intese a soddisfare la finalità pubblica di ridurre il disagio abitativo di soggetti e nuclei familiari svantaggiati, i quali non sono in grado di avere accesso alla locazione di alloggi nel libero mercato -vedi Cass. Sez. 5, 15/02/2025, n. 3844, Rv.
674096-01-. Nel caso di specie, devono evidenziarsi la completezza delle motivazioni esposte al ricorso in appello presentato evidenziando, in tal modo, le proprie ragioni in ordine a quanto dedotto alle proprie affermazioni stante il puntuale riferimento sia al mezzo di prova che ha avuto a specifico oggetto delle circostanze in questione che al relativo risultato.
All'accoglimento dell'appello presentato consegue la compensazione delle spese del giudizio stante la peculiarità della controversia, in considerazione delle ragioni della decisione ed attesa la sussistenza in merito ai fatti di cui è ricorso
P.Q.M.
accoglie il ricorso. Spese compensate
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
FILOCAMO FRANCESCO, Presidente e Relatore
FRANGIOSA ANTONELLO, Giudice
NISPI LANDI MARIO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3873/2025 depositato il 17/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.Iva_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Subiaco - P.zza S. Andrea, 1 00028 Subiaco RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15613/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
31 e pubblicata il 17/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1963 IMU 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3480/2025 depositato il
19/11/2025
Richieste delle parti:
/
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello presentato dall'Ricorrente_1
-, subentrata all'Ente_1
, a seguito del decreto del Presidente della Regione Lazio n. 433 dell'11 novembre 2003, attuativo della legge regionale n. 30/2002, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, veniva avanzata richiesta di sospensione dell'esecuzione della sentenza n. 15613/2024 della Corte di Giustizia di primo grado di Roma, pronunciata in data 20.06.2024 e depositata in data 17.12.2024, che ha respinto il ricorso n. 24/2024, proposto dall'Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento n. 1693 relativo all'IMU -anno 2019-.
In sede di costituzione il Comune di Subiaco non si costituisce in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio ritiene fondato l'appello presentato e pertanto ne dispone l'accoglimento. Infatti le tesi prospettate dalla parte ricorrente possono ritenersi fondate in quanto basate su principi di diritto specificati al ricorso stesso. In proposito questa Corte di Giustizia Tributaria ritiene di non dover condividere l'impianto argomentativo svolto dal Giudice di prime cure. Tale convincimento trova sicuro conforto nelle considerazioni riportate così come si rileva dalla lettura dell'atto di appello presentato stante il puntuale riferimento sia al mezzo di prova che ha avuto a specifico oggetto delle circostanze in questione che al relativo risultato. In proposito deve evidenziarsi che l'avviso IMU -anno 2019- impugnato
è viziato ab origine per difetto del presupposto soggettivo e per erronea applicazione del regime delle esenzioni. In primo luogo, l'ente non riveste qualità di proprietario né di titolare di diritti reali sugli immobili, oggetto di imposizione, difettando la convenzione ex art. 35 L. 865/1971 e l'atto pubblico trascritto richiesti ad substantiam dall'art. 1350 c.c., sicché il mero “possesso di fatto” valorizzato dal primo giudice non è normativamente idoneo a fondare la soggettività passiva IMU. Peraltro gli alloggi ERP gestiti dalla parte appellante rientrano nella nozione di “alloggi sociali” di cui al D.M. 22 aprile 2008, come recepita dalla normativa regionale, con conseguente non assoggettabilità all'imposta ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett.
b), D.L. 201/2011, dovendo altresì riconoscersi l'esclusione pro quota per i periodi in cui taluni cespiti sono risultati occupati abusivamente a seguito di tempestiva denuncia penale. In tema di IMU, l'esenzione stabilita dall'art. 13, comma 2, lett. b, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla L. 214 del 2011, come modificato dall'art. 1, comma 707, della L. 147 del 2013, è applicabile agli alloggi assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari ovvero dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, che hanno le caratteristiche di “alloggio sociale”, secondo i parametri stabiliti dal d.m. 22 aprile 2008, in quanto unità immobiliari destinate ad uso residenziale ed oggetto di locazione permanente, intese a soddisfare la finalità pubblica di ridurre il disagio abitativo di soggetti e nuclei familiari svantaggiati, i quali non sono in grado di avere accesso alla locazione di alloggi nel libero mercato -vedi Cass. Sez. 5, 15/02/2025, n. 3844, Rv.
674096-01-. Nel caso di specie, devono evidenziarsi la completezza delle motivazioni esposte al ricorso in appello presentato evidenziando, in tal modo, le proprie ragioni in ordine a quanto dedotto alle proprie affermazioni stante il puntuale riferimento sia al mezzo di prova che ha avuto a specifico oggetto delle circostanze in questione che al relativo risultato.
All'accoglimento dell'appello presentato consegue la compensazione delle spese del giudizio stante la peculiarità della controversia, in considerazione delle ragioni della decisione ed attesa la sussistenza in merito ai fatti di cui è ricorso
P.Q.M.
accoglie il ricorso. Spese compensate