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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 13/06/2025, n. 2298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2298 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
R. G. N. 11335/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Terza sezione civile in persona del giudice unico dott. Luciano Ferrara, ha pronunciato la seguente
S E N T E N ZA nella causa civile iscritta al n. 11335 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: opposizione tardiva a decreto ingiuntivo in materia di rapporti bancari, proposta con citazione da:
, (c.f.: ) nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 come da procura in atti, dall'avv.to Antonietta Savoia, (c.f.: ), elettivamente domiciliati C.F._2 in Aversa (CE), alla Via Alfonso D'Aragona n. 28, pec: Email_1
PARTE OPPONENTE
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), con sede in Conegliano (TV), via Vittorio Alfieri 1, e per essa, quale Controparte_1 P.IVA_1 procuratrice, c.f. , in persona dei rispettivi legali rappresentanti Controparte_2 P.IVA_2
p.t., rapp.ta e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Raffaella Greco (c.f. ), tutti C.F._3 elettivamente domiciliati, per quanto possa occorrere, ex art. 82 R.D. n. 37/1934, presso la cancelleria del
Tribunale di Napoli nord, pec: Email_2
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c. in materia bancaria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come rassegnate in atti e all'udienza cartolare del 20 febbraio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 22 ottobre 2021 e iscritto a ruolo in data 26 ottobre 2021, il sig. Pt_1
ha proposto opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 3307/2018 (r. g. n.
[...]
6933/18) emesso dal Tribunale di Napoli nord in data 2 luglio 2018, notificato in data 28 novembre 2018 e reso esecutivo in data 20.03.2019, con il quale gli è stato ingiunto, in solido con la coobbligata , il Parte_2 pagamento in favore della della somma di € 12.424,72, oltre interessi e spese del procedimento. Controparte_1
L'importo in esame, secondo l'impostazione assunta da parte ricorrente in sede monitoria, deriverebbe dal residuo insoluto del finanziamento n. 2129722, stipulato in data 12 dicembre 2006 con la (poi Controparte_3
1 incorporata in , e successivamente pervenuto alla in virtù di Controparte_4 Controparte_1 un'operazione di cartolarizzazione.
Con il presente atto introduttivo, ha sostenuto, innanzitutto, l'ammissibilità della propria Parte_1 opposizione proposta ai sensi dell'art. 650 co. 1 c.p.c., stante l'irregolarità della notifica del titolo monitorio.
Deduceva, in tal senso, di aver appreso dell'esistenza del decreto opposto solo al momento della notifica dell'atto di precetto, avvenuta in data 14 ottobre 2021, che sarebbe a sua volta nullo proprio in considerazione della mancata valida notifica del titolo esecutivo.
Secondo la prospettazione dell'opponente, infatti, la notifica del decreto ingiuntivo opposto effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. sarebbe affetta da nullità poiché posta in essere in assenza delle necessarie attività di ricerca del destinatario e della loro specifica indicazione, da parte dell'agente notificatore.
Nel merito, parte opponente ha poi eccepito il difetto di legittimazione attiva in senso sostanziale della opposta;
l'inefficacia della cessione per mancata comunicazione al debitore ceduto;
l'estinzione del credito azionato per effetto della intervenuta prescrizione;
la infondatezza della pretesa relativa agli interessi corrispettivi richiesti, in quanto mai pattuiti;
la nullità delle clausole che prevedono la capitalizzazione degli interessi;
la abusività delle clausole relative agli interessi moratori, in quanto vessatorie ex art. 33, comma II, lett. F, del Codice del
Consumo.
Tanto premesso, l'opponente ha rassegnato le seguenti testuali conclusioni: “in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo e/o l'esecuzione forzata stante la sussistenza dei presupposti di legge anche in ragione dei fondati motivi di opposizione, comprovati da documenti prodotti in giudizio;
Sempre in via preliminare, accogliere l'opposizione all'esecuzione e per
l'effetto accertare e dichiarare la nullità assoluta dell'atto di precetto di pagamento notificato, per mancanza di notifica preventiva
o contestuale del titolo esecutivo tale da legittimare l'esecuzione forzata, ed in ogni caso la nullità e/o inefficacia dello stesso titolo esecutivo, in ragione delle eccezioni e deduzioni formulate in premessa;
in via preliminare e nel merito ed in accoglimento della spiegata opposizione, revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il DECRETO INGIUNTIVO
n. 3307/2018 R.G. 6933/2018 emesso dal Tribunale di Napoli Nord – Giudice Cristina Capone emesso il 29.06.2018 e depositato il 02.07.2018, e dichiararlo nullo ed inefficace;
- Dichiarare che l'attore opponente nulla deve alla società CP_1 essendo caduto in prescrizione ogni credito come vantato, ed ogni interesse come calcolato, in modo illegittimo ed ingiusto;
- In
[...] via meramente subordinata e nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni sollevate, ridurre l'importo intimato nella misura che verrà stabilita di Giustizia - Condannare, altresì, parte convenuta, al pagamento di spese, diritti ed onorari del
2 presente giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA da distrarsi in favore del procuratore antistatario, secondo le regole della soccombenza processuale”.
In data 3 febbraio 2022, si è costituita in giudizio la contestando tutte le avverse deduzioni e Controparte_1 insistendo per il rigetto dell'opposizione, in quanto basata su contestazioni del tutto generiche e infondate, e per la conferma del decreto ingiuntivo o, in subordine, per la condanna dell'opponente alla diversa somma risultante all'esito del giudizio, il tutto con vittoria di spese.
***
Alla udienza cartolare dell'8 settembre 2022, il giudice istruttore ha rigettato la richiesta di sospensione dell'esecutività del decreto opposto e assegnato i termini per esperire il procedimento di mediazione.
Esperito il tentativo di mediazione con esito negativo, sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, VI co.,
c.p.c.
Le parti hanno depositato le rispettive memorie istruttorie.
Con ordinanza del 19 ottobre 2023, il giudice istruttore, lette le note depositate dalle parti per l'udienza cartolare tenuta in pari data, ha formulato una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., consistente nel pagamento in favore di parte opposta della complessiva somma di euro 7.500,00, rinviando a successiva udienza per la verifica dell'adesione delle parti alla proposta formulata.
Alle successive udienze (una tenuta in data 29 febbraio 2024 e l'altra in data 2 maggio 2024), il giudice, preso atto delle difficoltà evidenziate da parte opponente, ha formulato in successione due ulteriori proposte conciliative, precisando al contempo le modalità e i tempi di corresponsione.
A seguito dell'udienza tenuta in data 20 giugno 2024, il giudice istruttore, preso atto della mancata disponibilità delle parti a transigere la controversia, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato a successiva udienza di precisazione delle conclusioni.
All' udienza del 20 febbraio 2025, fatte precisare alle parti le rispettive conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Entrambe le parti hanno depositato la comparsa conclusionale e la memoria di replica e il Tribunale ha, poi, deciso come da provvedimento che segue.
***
3 L'opposizione proposta va rigettata, per i motivi che si indicano di seguito.
1. Giova premettere che il presupposto indefettibile per l'esperimento dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c., risulta - ferme le ipotesi di caso fortuito e forza maggiore - la nullità/irregolarità della notifica del provvedimento monitorio.
Il vizio afferente al procedimento notificatorio, infatti, incidendo sulla tempestiva conoscenza della esistenza del titolo opposto in capo al debitore ingiunto, pregiudica la facoltà di questi di azionare il rimedio ordinario di cui agli artt. 641 e 645 c.p.c. entro il termine ivi previsto.
Come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, inoltre, “ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo (prevista dall'art. 650 c.p.c.) non è sufficiente l'accertamento dell'irregolarità o della nullità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova – il cui onere incombe sull'opponente – che a causa di detta irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione” (cfr., ex plurimis, Cassazione civile sez. VI, 27/09/2021, n.26155; nonché Trib.
Milano 09.08.2021 n. 6931).
Sull'opponente che invoca l'irregolarità della notifica grava, quindi, l'onere di dimostrare non solo di non avere avuto conoscenza tempestiva del decreto, ma anche che tale ignoranza sia stata cagionata da un vizio della notifica, qualificabile in termini di nullità.
Tale prova deve considerarsi raggiunta ogniqualvolta, dalla analisi del procedimento notificatorio seguito dalla parte opposta, emerga che l'atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario e, dunque, che l'attività notificatoria non sia stata idonea a provocare quantomeno la conoscibilità legale dell'atto.
Nel caso di specie, parte opponente lamenta la mancata tempestiva conoscenza del decreto opposto dovuta alla nullità della notifica effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c., in quanto compiuta senza indicazione specifica delle verifiche effettuate dall'ufficiale giudiziario.
Inoltre, secondo la prospettazione di parte opponente, alla data del deposito dell'atto presso la Casa comunale di Trentola Ducenta, la propria residenza non era più nel suddetto Comune, ma nel Comune di AR, come dimostrato dal certificato di residenza storico prodotto in atti. Parte opponente precisa, altresì, di essersi trasferito di fatto nel Comune di AR già dal 14.05.2018, per motivi di lavoro, e che soltanto in data 23.11.2018, il suddetto Comune ha provveduto a completare il procedimento amministrativo di cambio di residenza.
4 Ciò posto, ai fini del vaglio dell'ammissibilità dell'opposizione, occorre preliminarmente verificare la regolarità della notifica del decreto ingiuntivo effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c.
Tale modalità di notificazione risulta applicabile nella ipotesi di "irreperibilità assoluta" del destinatario e per il suo perfezionamento occorrono il deposito, da parte del notificatore, di copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza o, se questa è ignota e non sono conosciuti neanche la dimora ed il domicilio del destinatario, in quella del luogo di nascita di quest'ultimo, nonché il decorso di venti giorni per il perfezionamento della notifica.
Come più volte chiarito dalla giurisprudenza sia di legittimità che di merito, i presupposti, legittimanti la notificazione a norma dell'art. 143 c.p.c., non sono solo il dato soggettivo dell'ignoranza, da parte del richiedente o dell'ufficiale giudiziario, circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto, né il mero possesso del certificato anagrafico, essendo anche richiesto che la condizione di ignoranza non sia superabile attraverso le indagini possibili nel caso concreto, da compiersi ad opera del mittente con l'ordinaria diligenza (cfr. Cass.
n.19012/2017).
Risulta di tutta evidenza, quindi, che, al di là di un'eventuale scarna indicazione delle ricerche fatte, è necessario che nessun addebito di negligenza e di ignoranza colpevole possa essere attribuito al notificante (cfr. Cass.
32444/2021).
L'ordinaria diligenza, alla quale il notificante è tenuto a conformare la propria condotta, per vincere l'ignoranza in cui versi circa la residenza, il domicilio o la dimora del notificando, al fine del legittimo ricorso alle modalità di notificazione previste dall'art 143 c.p.c., deve essere valutata in relazione a parametri di normalità e buona fede secondo la regola generale dell'art 1147 c.c. e non può tradursi nel dovere di compiere ogni indagine che possa in astratto dimostrarsi idonea all'acquisizione delle notizie necessarie per eseguire la notifica a norma dell'art. 139 c.p.c.
Orbene, è provato che, nella caso in esame, sono stati esperiti due distinti tentativi di notificazione.
Il primo è avvenuto a mezzo del servizio postale e si è concluso in data 5 settembre 2018 con esito negativo.
Successivamente, è stato eseguito un secondo tentativo di notificazione, in data 21 novembre 2018, ad opera dell'ufficiale giudiziario, presso il medesimo indirizzo di Trentola Ducenta, via Monte Bianco snc, corrispondente alla residenza anagrafica del destinatario, come risultante dal certificato rilasciato dal Comune di Trentola Ducenta in data 18 ottobre 2018.
5 Non avendo rinvenuto il destinatario nel luogo indicato, l'ufficiale giudiziario ha attestato l'esito negativo del tentativo, redigendo relata di notifica dove si legge: “… sedi indirizzo insufficiente, come da informazioni assunte”.
Pertanto, l'ufficiale giudiziario, una volta effettuato il suddetto tentativo di notifica, con esito negativo, in data
22 novembre 2018 ha correttamente dato seguito alla richiesta di procedere alla notifica secondo quanto prescritto dall'art. 143 c.p.c. come emerge dall'esame dell'etichetta del cronologico Unep, apposta in calce all'atto notificato, depositando poi materialmente il plico presso la casa comunale di Trentola Ducenta in data
28 novembre 2018.
Del resto, parte opponente ha prodotto una comunicazione del Comune di AR, la quale attesta che solo in data 23 novembre 2018 è stato definito il procedimento per cambio di abitazione e iscrizione all'anagrafe della popolazione residente dell' . Parte_1
Al contrario non rileva la circostanza dedotta dall'opponente, per cui già a far data dal 14 maggio 2018 si era trasferito nel Comune di AR, richiedendo al contempo il cambio di residenza, in quanto non supportata da adeguato riscontro documentale.
Alla data del 22 novembre 2018, quindi, non risultava ancora perfezionato il cambio di residenza nell'anagrafe del Comune di AR (avvenuto di fatti il giorno successivo), per cui non può assumere alcun rilievo la circostanza dedotta da parte opponente circa la sussistenza di un procedimento di variazione anagrafica ancora non perfezionatosi. Come ribadito anche dalla giurisprudenza di legittimità, la validità della notifica ex art. 143 c.p.c. dipende dalla effettiva e concreta conoscibilità con l'ordinaria diligenza della residenza al momento della notifica
(cfr. Cass. n. 12348/2016). Quest'ultimo, pertanto, alla luce delle indagini effettuate e dopo aver tentato per due volte di completare l'iter notificatorio presso l'indirizzo risultante dal certificato di residenza aggiornato e dopo aver constatato, per il tramite dell'agente notificatore, l'irreperibilità assoluta del destinatario presso tale indirizzo, non aveva altra opportunità che procedere alla notifica del titolo monitorio nelle forme di cui all'art. 143 del codice di rito.
Alla luce di tali considerazioni, non può ritenersi nulla la notifica effettuata ex art. 143 co. 1 c.p.c., proprio perché, in definitiva, l'opponente non era rintracciabile lì dove risultava essere residente in base ai certificati anagrafici effettuati.
Nella situazione concreta, pertanto, non residuavano altre indagini utilmente esperibili da parte della società opposta, secondo l'ordinaria diligenza.
6 2. Ad ogni modo, la spiegata opposizione, a prescindere dalla sua riscontrata e constatata inammissibilità, appare infondata anche nel merito, come si dirà in breve.
Si osserva, infatti, che l'opposta ha fornito la prova della sussistenza dei fatti costitutivi della propria pretesa creditoria.
Risulta depositato in atti: il contratto di finanziamento (n. 2129722), datato 12.12.2006, sottoscritto da Pt_1
e in qualità di coobbligata, con la recante
[...] Parte_2 Controparte_5
l'indicazione delle clausole contrattuali e delle condizioni economiche - tan, taeg, importo rata - applicate al rapporto (cfr. doc.3 prod. opposta); l'estratto conto analitico certificato ex art. 50 Tub, rilasciato da
[...]
(società incorporante la , con l'indicazione specifica di tutti i movimenti contabili a Controparte_4 CP_3 far data dal 22.12.2006 (cfr. doc. 4 prod. opposta).
Si rileva, inoltre, che l'effettiva erogazione delle somme e, di conseguenza, la conclusione del contratto reale di mutuo non è stata oggetto di contestazione, sicché può ritenersi provata sulla base dell'art. 115, primo comma,
c.p.c. e, ad ogni modo, il parziale adempimento del rapporto contrattuale in esame, come emerge dalle risultanze dell'estratto conto analitico, conferma ulteriormente tale circostanza.
3. Parte opponente ha invero contestato, sin dal primo atto difensivo, la effettiva titolarità del rapporto azionato in capo alla opposta la quale, secondo tale prospettazione, non avrebbe fornito la Controparte_1 prova di aver acquisito i crediti in esame dal creditore originario.
La titolarità del diritto, come è noto, attiene ad un elemento costitutivo della domanda che è onere dell'attore dimostrare (cfr. Cass. Civ, sez. VI, 05/11/2020, n. 24798) e, qualora questi alleghi di essere titolare della situazione sostanziale che lo abilita all'azione, ma senza fornirne la relativa prova, la questione attiene al merito della causa ed è idonea a pregiudicare l'accoglimento della domanda.
Orbene, l'opposta, al fine di comprovare di aver effettivamente acquisito la titolarità del credito in esame ha prodotto in atti: l'avviso pubblicato in Gazzetta ufficiale, Parte Seconda, n.75 del 2.07.2015, relativo al contratto di cessione di crediti pro soluto, intervenuto in data 22 giugno 2015, tra la Controparte_4
quale avente causa di a seguito di un'operazione di fusione per incorporazione di ques
[...] Controparte_3
t'ultima nella cedente con efficacia a far data dal 1 giugno 2015), e la l'estratto conto analitico Controparte_1 su carta intestata della creditrice originaria recante la lista integrale dei Controparte_4 movimenti, con indicazione della avvenuta cessione del credito alla medesima data del 22 giugno 2015; nonché
l'estratto della lista dei crediti ceduti alla depositata su richiesta della cedente Monte dei Paschi Controparte_1
7 di Siena s.p.a. presso il notaio in data 22 giugno 2015, con allegato il relativo verbale di deposito (cfr. Per_1 doc.6 prod. opposta).
Nella suddetta lista, munita di certificazione notarile di deposito, viene riportato il numero di rapporto, il nominativo del debitore ), nonché il saldo contabile del rapporto. Parte_1
In riferimento al menzionato avviso di cessione pubblicato in G.U., prodotto in atti, va evidenziato che lo stesso riporta criteri inclusivi sufficientemente specifici e corrispondenti ai requisiti del credito in esame e segnatamente:
i) crediti che derivano da contratti di credito stipulati ed erogati direttamente da (ii) crediti Controparte_3 che derivano da contratti di credito che sono denominati in euro;
(viii) crediti derivanti da contratti di credito al consumo che risultano da rate prestabilite contrattualmente e ogni rata è composta da una componente capitale e da una componente interessi;
(xii) crediti indicati nella lista notarizzata in data 22 giugno 2015 dal notaio consultabile presso la sua sede in via delle Terme, 73, . Persona_2 CP_4
La documentazione offerta dall'opposta appare sufficiente a comprovare, anche ai sensi dell'art. 2729 c.c.,
l'effettiva inclusione del credito derivante dal finanziamento in questione, tra quelli oggetto di trasferimento tra la e la Controparte_4 Controparte_1
4. Per altro verso si evidenzia invece che è del tutto irrilevante la circostanza, pure lamentata dall'opponente, della mancata comunicazione, nei suoi confronti, della cessione del credito intervenuta tra l'odierna CP_5 società opposta.
Dottrina e giurisprudenza, infatti, sono unanimi nel ritenere che la cessione di credito si perfeziona con l'accordo fra cedente e cessionario ed indipendentemente dall'accettazione o notificazione al debitore (cfr. Cass.
n. 23463/2009; Cass. n. 5786/1984; Cass. n. 3400/1979). Pertanto, la notifica al debitore ceduto non costituisce elemento essenziale della fattispecie traslativa, ma svolge la più ridotta funzione di consentire al debitore di adempiere nei confronti dell'esatto creditore e di evitare così l'insorgere tra le parti di un indebito soggettivo, secondo il dettato dell'art. 1264 cod. civ. In mancanza di rituale comunicazione, al debitore è consentito di effettuare il pagamento con pieno effetto liberatorio nei confronti del cedente, perché la cessione da lui ignorata non può essere a lui opponibile, senza che questa circostanza infici in alcun modo la validità della cessione conclusa separatamente dalle parti. L'eventuale comunicazione consente, inoltre, al debitore ceduto di opporre al cessionario tutte le eccezioni già opponibili al cedente attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito, nonché ai fatti modificativi ed estintivi del rapporto, individuando il legittimo contraddittore del rapporto, ma
8 la sua omissione non priva di efficacia la cessione intercorsa tra le parti (così Trib. Roma, 15/09/2015, n.18158;
Cass. 17/1/2001, n. 575; Cass. 6/8/1999, n. 8485).
Quanto alle modalità della notificazione, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la notifica del negozio di cessione può avvenire con qualsiasi mezzo idoneo a fargli conoscere la mutata titolarità attiva del rapporto, senza necessità che sia trasmesso al debitore ceduto l'originale o la copia autentica della cessione, purché possa conoscerne gli elementi identificativi e costitutivi (cfr. Cass. n. 9761/2005).
La notifica può avvenire, pertanto, mediante comunicazione scritta ed eventualmente anche mediante citazione in giudizio con la quale il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto o anche successivamente nel corso del giudizio (cfr. Cass. n. 20143/2005; Cass. n. 14610/2004).
5. Esaminando le ulteriori eccezioni sollevate dall'opponente, del tutto infondata deve ritenersi quella di prescrizione del credito preteso. È infatti noto che, in tema di contratti di finanziamento, cui si applica la prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., il termine per il diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata (cfr., ex multis, Cass.
17798/2011). Ciò in quanto la rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito nascente da un mutuo bancario non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, con la conseguenza che deve escludersi, per tali tipologie di interessi, l'applicabilità dell'art. 2948, n. 4, c.c. sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome ed indipendenti (cfr.
Cass. 18951/2013).
Pertanto, nel caso di specie, il finanziamento con la sottoscritto in data 12.12.2006, da Controparte_3 estinguersi in 47 rate mensili più 1maxi rata finale, a far data dal 22.12.2006, con rate quindi fino al 22.12.2010, si sarebbe prescritto, qualora non fosse intervenuto alcun atto interruttivo, in data 22.12.2020.
Risulta chiaro, dunque, come non sia maturata alcuna prescrizione del diritto di credito, essendo intervenuta la notifica del decreto ingiuntivo in data 28 novembre 2018, perfezionatasi in data 18 dicembre 2018, della cui validità già si è detto. Si precisa altresì che anche laddove si dovesse propendere per la nullità di detta notifica, ciò nondimeno dovrebbe escludersi la prescrizione del credito azionato. Ciò in quanto ha in ogni caso validamente interrotto il decorso della prescrizione anche la comunicazione di cessione e contestuale diffida,
9 datata 4.09.2017, inviata quale mandataria della al debitore Controparte_6 Controparte_1 principale, odierno opponente (cfr. doc.ti 8-9 prod. opposta).
6. Priva di pregio risulta, altresì, l'eccezione di nullità delle clausole che prevedono la capitalizzazione degli interessi passivi, in quanto generica e priva di un concreto riferimento al rapporto oggetto di causa. Basti considerare, da questo punto di vista, che l'operazione di finanziamento in esame, come detto in precedenza, prevedeva l'applicazione di un piano di ammortamento prestabilito e non la concessione di una apertura di credito flessibile rimessa all'utilizzo del cliente. Ebbene, come è noto, in operazioni di finanziamento di questo tipo (con piano di ammortamento prestabilito), contrariamente a quanto prospettato da parte opponente, non può verificarsi nessun fenomeno anatocistico o di illegittima capitalizzazione degli interessi.
Si richiama sul punto quella giurisprudenza di merito che ha efficacemente osservato che “la previsione di un piano di rimborso del finanziamento con una rata fissa costante (cd. ammortamento alla francese), non comporta alcuna violazione dell'art. 1283 cc, poiché gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo e, alla scadenza della rata, gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso” (così Corte d Appello di
Napoli n. 772/2020).
7. Passando ad esaminare l'eccezione relativa alla vessatorietà delle clausole determinative degli interessi applicabili al rapporto, si precisa quanto segue.
L'art. 33, secondo comma, lett. f) Codice del consumo presume la vessatorietà di quelle clausole che hanno quale risultato quello di “…imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo;…”.
Nel caso in esame parte opponente non ha dedotto elementi specifici da cui desumere il carattere manifestamente eccessivo degli importi convenuti in contratto a titolo di interessi di mora o di penale. Dall'art. 16 del contratto si evince che gli interessi di mora sono stati convenuti dalle parti in misura prossima al 16% annuo, a fronte di un TAN già previsto per gli interessi corrispettivi del 9%. Né il carattere manifestamente eccessivo del tasso pattuito per gli interessi di mora è stato comprovato mediante un raffronto con gli interessi di mora praticati nel medesimo periodo da altri istituti di credito per operazioni similari. E' evidente che la doglianza, così come effettuata, non consente al giudicante di percepire il carattere eventualmente vessatorio della disposizione contrattuale. Anche tale censura, pertanto, appare infondata.
8. In definitiva, per tutti i motivi sopra esposti, deve pervenirsi al rigetto dell'opposizione e per l'effetto alla conferma del decreto opposto.
10 Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi aggiornati al D.M. 147/2022, in ragione della non particolare complessità delle questioni affrontate, con esclusione della fase istruttoria che non ha avuto luogo (non è stata compiuta attività istruttoria e le memorie prodotte sono state pressoché riproduttive di tutto quanto già dedotto coi rispettivi scritti difensivi).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, Terza Sezione civile, in persona del Dr. Luciano Ferrara, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 11335 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, pendente tra le parti come in epigrafe indicate, così provvede:
- Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 3307/2018 emesso dal Tribunale di
Napoli nord in data 2 luglio 2018, già reso esecutivo in virtù di decreto di esecutorietà del 20 marzo 2019;
- Condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta, che si liquidano in euro
1.700,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa, il 13 giugno 2025.
Il Giudice
Dott. Luciano Ferrara
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Terza sezione civile in persona del giudice unico dott. Luciano Ferrara, ha pronunciato la seguente
S E N T E N ZA nella causa civile iscritta al n. 11335 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: opposizione tardiva a decreto ingiuntivo in materia di rapporti bancari, proposta con citazione da:
, (c.f.: ) nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 come da procura in atti, dall'avv.to Antonietta Savoia, (c.f.: ), elettivamente domiciliati C.F._2 in Aversa (CE), alla Via Alfonso D'Aragona n. 28, pec: Email_1
PARTE OPPONENTE
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), con sede in Conegliano (TV), via Vittorio Alfieri 1, e per essa, quale Controparte_1 P.IVA_1 procuratrice, c.f. , in persona dei rispettivi legali rappresentanti Controparte_2 P.IVA_2
p.t., rapp.ta e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Raffaella Greco (c.f. ), tutti C.F._3 elettivamente domiciliati, per quanto possa occorrere, ex art. 82 R.D. n. 37/1934, presso la cancelleria del
Tribunale di Napoli nord, pec: Email_2
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c. in materia bancaria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come rassegnate in atti e all'udienza cartolare del 20 febbraio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 22 ottobre 2021 e iscritto a ruolo in data 26 ottobre 2021, il sig. Pt_1
ha proposto opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 3307/2018 (r. g. n.
[...]
6933/18) emesso dal Tribunale di Napoli nord in data 2 luglio 2018, notificato in data 28 novembre 2018 e reso esecutivo in data 20.03.2019, con il quale gli è stato ingiunto, in solido con la coobbligata , il Parte_2 pagamento in favore della della somma di € 12.424,72, oltre interessi e spese del procedimento. Controparte_1
L'importo in esame, secondo l'impostazione assunta da parte ricorrente in sede monitoria, deriverebbe dal residuo insoluto del finanziamento n. 2129722, stipulato in data 12 dicembre 2006 con la (poi Controparte_3
1 incorporata in , e successivamente pervenuto alla in virtù di Controparte_4 Controparte_1 un'operazione di cartolarizzazione.
Con il presente atto introduttivo, ha sostenuto, innanzitutto, l'ammissibilità della propria Parte_1 opposizione proposta ai sensi dell'art. 650 co. 1 c.p.c., stante l'irregolarità della notifica del titolo monitorio.
Deduceva, in tal senso, di aver appreso dell'esistenza del decreto opposto solo al momento della notifica dell'atto di precetto, avvenuta in data 14 ottobre 2021, che sarebbe a sua volta nullo proprio in considerazione della mancata valida notifica del titolo esecutivo.
Secondo la prospettazione dell'opponente, infatti, la notifica del decreto ingiuntivo opposto effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. sarebbe affetta da nullità poiché posta in essere in assenza delle necessarie attività di ricerca del destinatario e della loro specifica indicazione, da parte dell'agente notificatore.
Nel merito, parte opponente ha poi eccepito il difetto di legittimazione attiva in senso sostanziale della opposta;
l'inefficacia della cessione per mancata comunicazione al debitore ceduto;
l'estinzione del credito azionato per effetto della intervenuta prescrizione;
la infondatezza della pretesa relativa agli interessi corrispettivi richiesti, in quanto mai pattuiti;
la nullità delle clausole che prevedono la capitalizzazione degli interessi;
la abusività delle clausole relative agli interessi moratori, in quanto vessatorie ex art. 33, comma II, lett. F, del Codice del
Consumo.
Tanto premesso, l'opponente ha rassegnato le seguenti testuali conclusioni: “in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo e/o l'esecuzione forzata stante la sussistenza dei presupposti di legge anche in ragione dei fondati motivi di opposizione, comprovati da documenti prodotti in giudizio;
Sempre in via preliminare, accogliere l'opposizione all'esecuzione e per
l'effetto accertare e dichiarare la nullità assoluta dell'atto di precetto di pagamento notificato, per mancanza di notifica preventiva
o contestuale del titolo esecutivo tale da legittimare l'esecuzione forzata, ed in ogni caso la nullità e/o inefficacia dello stesso titolo esecutivo, in ragione delle eccezioni e deduzioni formulate in premessa;
in via preliminare e nel merito ed in accoglimento della spiegata opposizione, revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il DECRETO INGIUNTIVO
n. 3307/2018 R.G. 6933/2018 emesso dal Tribunale di Napoli Nord – Giudice Cristina Capone emesso il 29.06.2018 e depositato il 02.07.2018, e dichiararlo nullo ed inefficace;
- Dichiarare che l'attore opponente nulla deve alla società CP_1 essendo caduto in prescrizione ogni credito come vantato, ed ogni interesse come calcolato, in modo illegittimo ed ingiusto;
- In
[...] via meramente subordinata e nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni sollevate, ridurre l'importo intimato nella misura che verrà stabilita di Giustizia - Condannare, altresì, parte convenuta, al pagamento di spese, diritti ed onorari del
2 presente giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA da distrarsi in favore del procuratore antistatario, secondo le regole della soccombenza processuale”.
In data 3 febbraio 2022, si è costituita in giudizio la contestando tutte le avverse deduzioni e Controparte_1 insistendo per il rigetto dell'opposizione, in quanto basata su contestazioni del tutto generiche e infondate, e per la conferma del decreto ingiuntivo o, in subordine, per la condanna dell'opponente alla diversa somma risultante all'esito del giudizio, il tutto con vittoria di spese.
***
Alla udienza cartolare dell'8 settembre 2022, il giudice istruttore ha rigettato la richiesta di sospensione dell'esecutività del decreto opposto e assegnato i termini per esperire il procedimento di mediazione.
Esperito il tentativo di mediazione con esito negativo, sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, VI co.,
c.p.c.
Le parti hanno depositato le rispettive memorie istruttorie.
Con ordinanza del 19 ottobre 2023, il giudice istruttore, lette le note depositate dalle parti per l'udienza cartolare tenuta in pari data, ha formulato una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., consistente nel pagamento in favore di parte opposta della complessiva somma di euro 7.500,00, rinviando a successiva udienza per la verifica dell'adesione delle parti alla proposta formulata.
Alle successive udienze (una tenuta in data 29 febbraio 2024 e l'altra in data 2 maggio 2024), il giudice, preso atto delle difficoltà evidenziate da parte opponente, ha formulato in successione due ulteriori proposte conciliative, precisando al contempo le modalità e i tempi di corresponsione.
A seguito dell'udienza tenuta in data 20 giugno 2024, il giudice istruttore, preso atto della mancata disponibilità delle parti a transigere la controversia, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato a successiva udienza di precisazione delle conclusioni.
All' udienza del 20 febbraio 2025, fatte precisare alle parti le rispettive conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Entrambe le parti hanno depositato la comparsa conclusionale e la memoria di replica e il Tribunale ha, poi, deciso come da provvedimento che segue.
***
3 L'opposizione proposta va rigettata, per i motivi che si indicano di seguito.
1. Giova premettere che il presupposto indefettibile per l'esperimento dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c., risulta - ferme le ipotesi di caso fortuito e forza maggiore - la nullità/irregolarità della notifica del provvedimento monitorio.
Il vizio afferente al procedimento notificatorio, infatti, incidendo sulla tempestiva conoscenza della esistenza del titolo opposto in capo al debitore ingiunto, pregiudica la facoltà di questi di azionare il rimedio ordinario di cui agli artt. 641 e 645 c.p.c. entro il termine ivi previsto.
Come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, inoltre, “ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo (prevista dall'art. 650 c.p.c.) non è sufficiente l'accertamento dell'irregolarità o della nullità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova – il cui onere incombe sull'opponente – che a causa di detta irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione” (cfr., ex plurimis, Cassazione civile sez. VI, 27/09/2021, n.26155; nonché Trib.
Milano 09.08.2021 n. 6931).
Sull'opponente che invoca l'irregolarità della notifica grava, quindi, l'onere di dimostrare non solo di non avere avuto conoscenza tempestiva del decreto, ma anche che tale ignoranza sia stata cagionata da un vizio della notifica, qualificabile in termini di nullità.
Tale prova deve considerarsi raggiunta ogniqualvolta, dalla analisi del procedimento notificatorio seguito dalla parte opposta, emerga che l'atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario e, dunque, che l'attività notificatoria non sia stata idonea a provocare quantomeno la conoscibilità legale dell'atto.
Nel caso di specie, parte opponente lamenta la mancata tempestiva conoscenza del decreto opposto dovuta alla nullità della notifica effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c., in quanto compiuta senza indicazione specifica delle verifiche effettuate dall'ufficiale giudiziario.
Inoltre, secondo la prospettazione di parte opponente, alla data del deposito dell'atto presso la Casa comunale di Trentola Ducenta, la propria residenza non era più nel suddetto Comune, ma nel Comune di AR, come dimostrato dal certificato di residenza storico prodotto in atti. Parte opponente precisa, altresì, di essersi trasferito di fatto nel Comune di AR già dal 14.05.2018, per motivi di lavoro, e che soltanto in data 23.11.2018, il suddetto Comune ha provveduto a completare il procedimento amministrativo di cambio di residenza.
4 Ciò posto, ai fini del vaglio dell'ammissibilità dell'opposizione, occorre preliminarmente verificare la regolarità della notifica del decreto ingiuntivo effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c.
Tale modalità di notificazione risulta applicabile nella ipotesi di "irreperibilità assoluta" del destinatario e per il suo perfezionamento occorrono il deposito, da parte del notificatore, di copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza o, se questa è ignota e non sono conosciuti neanche la dimora ed il domicilio del destinatario, in quella del luogo di nascita di quest'ultimo, nonché il decorso di venti giorni per il perfezionamento della notifica.
Come più volte chiarito dalla giurisprudenza sia di legittimità che di merito, i presupposti, legittimanti la notificazione a norma dell'art. 143 c.p.c., non sono solo il dato soggettivo dell'ignoranza, da parte del richiedente o dell'ufficiale giudiziario, circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto, né il mero possesso del certificato anagrafico, essendo anche richiesto che la condizione di ignoranza non sia superabile attraverso le indagini possibili nel caso concreto, da compiersi ad opera del mittente con l'ordinaria diligenza (cfr. Cass.
n.19012/2017).
Risulta di tutta evidenza, quindi, che, al di là di un'eventuale scarna indicazione delle ricerche fatte, è necessario che nessun addebito di negligenza e di ignoranza colpevole possa essere attribuito al notificante (cfr. Cass.
32444/2021).
L'ordinaria diligenza, alla quale il notificante è tenuto a conformare la propria condotta, per vincere l'ignoranza in cui versi circa la residenza, il domicilio o la dimora del notificando, al fine del legittimo ricorso alle modalità di notificazione previste dall'art 143 c.p.c., deve essere valutata in relazione a parametri di normalità e buona fede secondo la regola generale dell'art 1147 c.c. e non può tradursi nel dovere di compiere ogni indagine che possa in astratto dimostrarsi idonea all'acquisizione delle notizie necessarie per eseguire la notifica a norma dell'art. 139 c.p.c.
Orbene, è provato che, nella caso in esame, sono stati esperiti due distinti tentativi di notificazione.
Il primo è avvenuto a mezzo del servizio postale e si è concluso in data 5 settembre 2018 con esito negativo.
Successivamente, è stato eseguito un secondo tentativo di notificazione, in data 21 novembre 2018, ad opera dell'ufficiale giudiziario, presso il medesimo indirizzo di Trentola Ducenta, via Monte Bianco snc, corrispondente alla residenza anagrafica del destinatario, come risultante dal certificato rilasciato dal Comune di Trentola Ducenta in data 18 ottobre 2018.
5 Non avendo rinvenuto il destinatario nel luogo indicato, l'ufficiale giudiziario ha attestato l'esito negativo del tentativo, redigendo relata di notifica dove si legge: “… sedi indirizzo insufficiente, come da informazioni assunte”.
Pertanto, l'ufficiale giudiziario, una volta effettuato il suddetto tentativo di notifica, con esito negativo, in data
22 novembre 2018 ha correttamente dato seguito alla richiesta di procedere alla notifica secondo quanto prescritto dall'art. 143 c.p.c. come emerge dall'esame dell'etichetta del cronologico Unep, apposta in calce all'atto notificato, depositando poi materialmente il plico presso la casa comunale di Trentola Ducenta in data
28 novembre 2018.
Del resto, parte opponente ha prodotto una comunicazione del Comune di AR, la quale attesta che solo in data 23 novembre 2018 è stato definito il procedimento per cambio di abitazione e iscrizione all'anagrafe della popolazione residente dell' . Parte_1
Al contrario non rileva la circostanza dedotta dall'opponente, per cui già a far data dal 14 maggio 2018 si era trasferito nel Comune di AR, richiedendo al contempo il cambio di residenza, in quanto non supportata da adeguato riscontro documentale.
Alla data del 22 novembre 2018, quindi, non risultava ancora perfezionato il cambio di residenza nell'anagrafe del Comune di AR (avvenuto di fatti il giorno successivo), per cui non può assumere alcun rilievo la circostanza dedotta da parte opponente circa la sussistenza di un procedimento di variazione anagrafica ancora non perfezionatosi. Come ribadito anche dalla giurisprudenza di legittimità, la validità della notifica ex art. 143 c.p.c. dipende dalla effettiva e concreta conoscibilità con l'ordinaria diligenza della residenza al momento della notifica
(cfr. Cass. n. 12348/2016). Quest'ultimo, pertanto, alla luce delle indagini effettuate e dopo aver tentato per due volte di completare l'iter notificatorio presso l'indirizzo risultante dal certificato di residenza aggiornato e dopo aver constatato, per il tramite dell'agente notificatore, l'irreperibilità assoluta del destinatario presso tale indirizzo, non aveva altra opportunità che procedere alla notifica del titolo monitorio nelle forme di cui all'art. 143 del codice di rito.
Alla luce di tali considerazioni, non può ritenersi nulla la notifica effettuata ex art. 143 co. 1 c.p.c., proprio perché, in definitiva, l'opponente non era rintracciabile lì dove risultava essere residente in base ai certificati anagrafici effettuati.
Nella situazione concreta, pertanto, non residuavano altre indagini utilmente esperibili da parte della società opposta, secondo l'ordinaria diligenza.
6 2. Ad ogni modo, la spiegata opposizione, a prescindere dalla sua riscontrata e constatata inammissibilità, appare infondata anche nel merito, come si dirà in breve.
Si osserva, infatti, che l'opposta ha fornito la prova della sussistenza dei fatti costitutivi della propria pretesa creditoria.
Risulta depositato in atti: il contratto di finanziamento (n. 2129722), datato 12.12.2006, sottoscritto da Pt_1
e in qualità di coobbligata, con la recante
[...] Parte_2 Controparte_5
l'indicazione delle clausole contrattuali e delle condizioni economiche - tan, taeg, importo rata - applicate al rapporto (cfr. doc.3 prod. opposta); l'estratto conto analitico certificato ex art. 50 Tub, rilasciato da
[...]
(società incorporante la , con l'indicazione specifica di tutti i movimenti contabili a Controparte_4 CP_3 far data dal 22.12.2006 (cfr. doc. 4 prod. opposta).
Si rileva, inoltre, che l'effettiva erogazione delle somme e, di conseguenza, la conclusione del contratto reale di mutuo non è stata oggetto di contestazione, sicché può ritenersi provata sulla base dell'art. 115, primo comma,
c.p.c. e, ad ogni modo, il parziale adempimento del rapporto contrattuale in esame, come emerge dalle risultanze dell'estratto conto analitico, conferma ulteriormente tale circostanza.
3. Parte opponente ha invero contestato, sin dal primo atto difensivo, la effettiva titolarità del rapporto azionato in capo alla opposta la quale, secondo tale prospettazione, non avrebbe fornito la Controparte_1 prova di aver acquisito i crediti in esame dal creditore originario.
La titolarità del diritto, come è noto, attiene ad un elemento costitutivo della domanda che è onere dell'attore dimostrare (cfr. Cass. Civ, sez. VI, 05/11/2020, n. 24798) e, qualora questi alleghi di essere titolare della situazione sostanziale che lo abilita all'azione, ma senza fornirne la relativa prova, la questione attiene al merito della causa ed è idonea a pregiudicare l'accoglimento della domanda.
Orbene, l'opposta, al fine di comprovare di aver effettivamente acquisito la titolarità del credito in esame ha prodotto in atti: l'avviso pubblicato in Gazzetta ufficiale, Parte Seconda, n.75 del 2.07.2015, relativo al contratto di cessione di crediti pro soluto, intervenuto in data 22 giugno 2015, tra la Controparte_4
quale avente causa di a seguito di un'operazione di fusione per incorporazione di ques
[...] Controparte_3
t'ultima nella cedente con efficacia a far data dal 1 giugno 2015), e la l'estratto conto analitico Controparte_1 su carta intestata della creditrice originaria recante la lista integrale dei Controparte_4 movimenti, con indicazione della avvenuta cessione del credito alla medesima data del 22 giugno 2015; nonché
l'estratto della lista dei crediti ceduti alla depositata su richiesta della cedente Monte dei Paschi Controparte_1
7 di Siena s.p.a. presso il notaio in data 22 giugno 2015, con allegato il relativo verbale di deposito (cfr. Per_1 doc.6 prod. opposta).
Nella suddetta lista, munita di certificazione notarile di deposito, viene riportato il numero di rapporto, il nominativo del debitore ), nonché il saldo contabile del rapporto. Parte_1
In riferimento al menzionato avviso di cessione pubblicato in G.U., prodotto in atti, va evidenziato che lo stesso riporta criteri inclusivi sufficientemente specifici e corrispondenti ai requisiti del credito in esame e segnatamente:
i) crediti che derivano da contratti di credito stipulati ed erogati direttamente da (ii) crediti Controparte_3 che derivano da contratti di credito che sono denominati in euro;
(viii) crediti derivanti da contratti di credito al consumo che risultano da rate prestabilite contrattualmente e ogni rata è composta da una componente capitale e da una componente interessi;
(xii) crediti indicati nella lista notarizzata in data 22 giugno 2015 dal notaio consultabile presso la sua sede in via delle Terme, 73, . Persona_2 CP_4
La documentazione offerta dall'opposta appare sufficiente a comprovare, anche ai sensi dell'art. 2729 c.c.,
l'effettiva inclusione del credito derivante dal finanziamento in questione, tra quelli oggetto di trasferimento tra la e la Controparte_4 Controparte_1
4. Per altro verso si evidenzia invece che è del tutto irrilevante la circostanza, pure lamentata dall'opponente, della mancata comunicazione, nei suoi confronti, della cessione del credito intervenuta tra l'odierna CP_5 società opposta.
Dottrina e giurisprudenza, infatti, sono unanimi nel ritenere che la cessione di credito si perfeziona con l'accordo fra cedente e cessionario ed indipendentemente dall'accettazione o notificazione al debitore (cfr. Cass.
n. 23463/2009; Cass. n. 5786/1984; Cass. n. 3400/1979). Pertanto, la notifica al debitore ceduto non costituisce elemento essenziale della fattispecie traslativa, ma svolge la più ridotta funzione di consentire al debitore di adempiere nei confronti dell'esatto creditore e di evitare così l'insorgere tra le parti di un indebito soggettivo, secondo il dettato dell'art. 1264 cod. civ. In mancanza di rituale comunicazione, al debitore è consentito di effettuare il pagamento con pieno effetto liberatorio nei confronti del cedente, perché la cessione da lui ignorata non può essere a lui opponibile, senza che questa circostanza infici in alcun modo la validità della cessione conclusa separatamente dalle parti. L'eventuale comunicazione consente, inoltre, al debitore ceduto di opporre al cessionario tutte le eccezioni già opponibili al cedente attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito, nonché ai fatti modificativi ed estintivi del rapporto, individuando il legittimo contraddittore del rapporto, ma
8 la sua omissione non priva di efficacia la cessione intercorsa tra le parti (così Trib. Roma, 15/09/2015, n.18158;
Cass. 17/1/2001, n. 575; Cass. 6/8/1999, n. 8485).
Quanto alle modalità della notificazione, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la notifica del negozio di cessione può avvenire con qualsiasi mezzo idoneo a fargli conoscere la mutata titolarità attiva del rapporto, senza necessità che sia trasmesso al debitore ceduto l'originale o la copia autentica della cessione, purché possa conoscerne gli elementi identificativi e costitutivi (cfr. Cass. n. 9761/2005).
La notifica può avvenire, pertanto, mediante comunicazione scritta ed eventualmente anche mediante citazione in giudizio con la quale il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto o anche successivamente nel corso del giudizio (cfr. Cass. n. 20143/2005; Cass. n. 14610/2004).
5. Esaminando le ulteriori eccezioni sollevate dall'opponente, del tutto infondata deve ritenersi quella di prescrizione del credito preteso. È infatti noto che, in tema di contratti di finanziamento, cui si applica la prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., il termine per il diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata (cfr., ex multis, Cass.
17798/2011). Ciò in quanto la rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito nascente da un mutuo bancario non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, con la conseguenza che deve escludersi, per tali tipologie di interessi, l'applicabilità dell'art. 2948, n. 4, c.c. sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome ed indipendenti (cfr.
Cass. 18951/2013).
Pertanto, nel caso di specie, il finanziamento con la sottoscritto in data 12.12.2006, da Controparte_3 estinguersi in 47 rate mensili più 1maxi rata finale, a far data dal 22.12.2006, con rate quindi fino al 22.12.2010, si sarebbe prescritto, qualora non fosse intervenuto alcun atto interruttivo, in data 22.12.2020.
Risulta chiaro, dunque, come non sia maturata alcuna prescrizione del diritto di credito, essendo intervenuta la notifica del decreto ingiuntivo in data 28 novembre 2018, perfezionatasi in data 18 dicembre 2018, della cui validità già si è detto. Si precisa altresì che anche laddove si dovesse propendere per la nullità di detta notifica, ciò nondimeno dovrebbe escludersi la prescrizione del credito azionato. Ciò in quanto ha in ogni caso validamente interrotto il decorso della prescrizione anche la comunicazione di cessione e contestuale diffida,
9 datata 4.09.2017, inviata quale mandataria della al debitore Controparte_6 Controparte_1 principale, odierno opponente (cfr. doc.ti 8-9 prod. opposta).
6. Priva di pregio risulta, altresì, l'eccezione di nullità delle clausole che prevedono la capitalizzazione degli interessi passivi, in quanto generica e priva di un concreto riferimento al rapporto oggetto di causa. Basti considerare, da questo punto di vista, che l'operazione di finanziamento in esame, come detto in precedenza, prevedeva l'applicazione di un piano di ammortamento prestabilito e non la concessione di una apertura di credito flessibile rimessa all'utilizzo del cliente. Ebbene, come è noto, in operazioni di finanziamento di questo tipo (con piano di ammortamento prestabilito), contrariamente a quanto prospettato da parte opponente, non può verificarsi nessun fenomeno anatocistico o di illegittima capitalizzazione degli interessi.
Si richiama sul punto quella giurisprudenza di merito che ha efficacemente osservato che “la previsione di un piano di rimborso del finanziamento con una rata fissa costante (cd. ammortamento alla francese), non comporta alcuna violazione dell'art. 1283 cc, poiché gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo e, alla scadenza della rata, gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso” (così Corte d Appello di
Napoli n. 772/2020).
7. Passando ad esaminare l'eccezione relativa alla vessatorietà delle clausole determinative degli interessi applicabili al rapporto, si precisa quanto segue.
L'art. 33, secondo comma, lett. f) Codice del consumo presume la vessatorietà di quelle clausole che hanno quale risultato quello di “…imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo;…”.
Nel caso in esame parte opponente non ha dedotto elementi specifici da cui desumere il carattere manifestamente eccessivo degli importi convenuti in contratto a titolo di interessi di mora o di penale. Dall'art. 16 del contratto si evince che gli interessi di mora sono stati convenuti dalle parti in misura prossima al 16% annuo, a fronte di un TAN già previsto per gli interessi corrispettivi del 9%. Né il carattere manifestamente eccessivo del tasso pattuito per gli interessi di mora è stato comprovato mediante un raffronto con gli interessi di mora praticati nel medesimo periodo da altri istituti di credito per operazioni similari. E' evidente che la doglianza, così come effettuata, non consente al giudicante di percepire il carattere eventualmente vessatorio della disposizione contrattuale. Anche tale censura, pertanto, appare infondata.
8. In definitiva, per tutti i motivi sopra esposti, deve pervenirsi al rigetto dell'opposizione e per l'effetto alla conferma del decreto opposto.
10 Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi aggiornati al D.M. 147/2022, in ragione della non particolare complessità delle questioni affrontate, con esclusione della fase istruttoria che non ha avuto luogo (non è stata compiuta attività istruttoria e le memorie prodotte sono state pressoché riproduttive di tutto quanto già dedotto coi rispettivi scritti difensivi).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, Terza Sezione civile, in persona del Dr. Luciano Ferrara, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 11335 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, pendente tra le parti come in epigrafe indicate, così provvede:
- Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 3307/2018 emesso dal Tribunale di
Napoli nord in data 2 luglio 2018, già reso esecutivo in virtù di decreto di esecutorietà del 20 marzo 2019;
- Condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta, che si liquidano in euro
1.700,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa, il 13 giugno 2025.
Il Giudice
Dott. Luciano Ferrara
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