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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 28/03/2025, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, esaminati gli atti inerenti alla causa di previdenza distinta dal n. 1231 2024 R.G., promossa (rappr. e dif. dall'avv. Parte_1
PIAZZESE BATTISTA) contro (rappr. e dif. dall'avv. TOMMASELLI CP_1
CLARA), avente ad oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev. ;
rilevato che
ha proposto opposizione avverso il provvedimento meglio Parte_1 indicato in ricorso;
l' ha dedotto in memoria difensiva di avere già provveduto, in data 12 CP_1 marzo 2025 (e dunque in epoca successiva alla instaurazione del presente giudizio, risalente al 17 maggio 2024), all'annullamento in autotutela di tale provvedimento;
la circostanza di cui sopra determina la cessazione della materia del contendere, rendendo palese, al contempo, la fondatezza della pretesa attrice;
in base al principio di soccombenza virtuale, l' va dunque condannato a CP_1 rifondere a parte ricorrente le spese di lite;
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate in € CP_1
1.100,00, oltre € 43,00 per c.u., IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali. Ragusa, 28/03/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. ssa Claudia M. A. Catalano)
TRIBUNALE DI RAGUSA Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, esaminati gli atti inerenti alla causa di previdenza distinta dal n. 1231 2024 R.G., promossa (rappr. e dif. dall'avv. Parte_1
PIAZZESE BATTISTA) contro (rappr. e dif. dall'avv. TOMMASELLI CP_1
CLARA), avente ad oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev. ;
rilevato che
ha proposto opposizione avverso il provvedimento meglio Parte_1 indicato in ricorso;
l' ha dedotto in memoria difensiva di avere già provveduto, in data 12 CP_1 marzo 2025 (e dunque in epoca successiva alla instaurazione del presente giudizio, risalente al 17 maggio 2024), all'annullamento in autotutela di tale provvedimento;
la circostanza di cui sopra determina la cessazione della materia del contendere, rendendo palese, al contempo, la fondatezza della pretesa attrice;
in base al principio di soccombenza virtuale, l' va dunque condannato a CP_1 rifondere a parte ricorrente le spese di lite;
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate in € CP_1
1.100,00, oltre € 43,00 per c.u., IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali. Ragusa, 28/03/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. ssa Claudia M. A. Catalano)