Sentenza 27 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 27/01/2023, n. 626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 626 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/01/2023
N. 00626/2023 REG.PROV.COLL.
N. 03308/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3308 del 2020, proposto da
GH GI, rappresentata e difesa dall'avvocato Federica Esposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via G. Melisurgo n. 4;
contro
Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Barbara Accattatis Chalons D'Oranges, Antonio Andreottola, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Giacomo Pizza, Bruno Ricci, Eleonora Carpentieri, Anna Ivana Furnari, Gabriele Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Napoli, alla piazza Municipio, Palazzo San Giacomo;
per l'annullamento
dell'ordinanza del Comune di Napoli, disposizione dirigenziale n. 89/A del 06.05.2020, notificata il 22.07.2020;
di tutti gli atti presupposti, preparatori e conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 dicembre 2022 la dott.ssa Rita Luce e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente realizzava, alla via Vicinale Sant’Antonio ai Pisani di Napoli, una serie di opere, che il Comune sanzionava con l’ordinanza di demolizione n. 89/A del 6 maggio 2020, in quanto realizzate senza titolo edilizio. Tali opere consistevano in un manufatto in muratura di circa 70 mq di S.U. a destinazione residenziale, arredato parzialmente ed abitato ed in un box prefabbricato in lamiera di dimensioni di circa m 5,00 per m 2,50.
La ricorrente ha, quindi, proposto il presente ricorso deducendo l’illegittimità della suddetta ordinanza perché, a suo dire, priva di istruttoria e di motivazione ed in quanto non preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento; insisteva, altresì, per la piena legittimità dei manufatti sanzionati. Più nel dettaglio, il provvedimento impugnato non motiverebbe circa la necessità della comparazione degli interessi contrapposti, doverosa nella fattispecie in esame, dato il lungo
lasso di tempo trascorso dalla commissione dell’abuso e la natura prevalentemente urbanizzata del sito, ove i manufatti insistevano. Risulterebbe illegittima, infine, anche la sanzione pecuniaria che dovesse essere comminata ai sensi dell’art.31, comma 4-bis, del TUED per il caso di inottemperanza all’ordine di demolizione.
Si costituiva in giudizio il Comune di Napoli rilevando l’infondatezza delle avverse censure ed insistendo per il rigetto del ricorso.
Alla udienza pubblica del 13 dicembre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato, alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di abusi edilizi, a mente del quale "L'ordine di demolizione, in quanto atto dovuto e dal contenuto rigidamente vincolato, presuppone un mero accertamento tecnico sulla consistenza delle opere realizzate e sul carattere non assentito delle medesime; l'irrogazione della sanzione demolitoria, pertanto, non richiede la previa comunicazione di avvio del procedimento, così come rende irrilevante la mancanza del c.d. preavviso di diniego di cui all'art. 10-bis della l. n. 241 del 1990" (v., ex multis, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VI, 8 luglio 2021, n. 4689).
L'ordine di demolizione, inoltre, non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di questo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati; l'interesse pubblico al ripristino dello stato dei luoghi è, quindi, in re ipsa … (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VI, 1 gennaio 2022, n. 672). In quanto atto dovuto e rigorosamente vincolato, esso è, infine, affrancato dalla ponderazione discrezionale del confliggente interesse al mantenimento in loco della res, dove l’interesse pubblico risiede in re ipsa nella riparazione (tramite ripristino dello stato dei luoghi) dell’illecito edilizio e, stante il carattere permanente di quest’ultimo, non viene meno per il mero decorso del tempo, insuscettibile di ingenerare affidamenti nel soggetto trasgressore (T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 1 maggio 2020, n. 484).
Ciò premesso, e passando ad esaminare la fattispecie qui in esame, deve rilevarsi come tutte le censure proposte sono infondate, atteso che il provvedimento di demolizione impugnato contiene la analitica descrizione delle opere abusive, l’indicazione specifica delle norme violate ed il richiamo al verbale di sopralluogo, redatto dagli Agenti della Polizia Municipale in data 11.12.2018.
In particolare, dopo aver richiamato il verbale di accertamento di avvenuta violazione delle norme urbanistico-edilizie ed il precedente ordine di demolizione, già comminato per altre opere abusive eseguite sul medesimo cespite, con ingiunzione n. 187/A del 16.04.2013, il Comune ha descritto gli abusi qui in esame come riferiti a: “ Su di una piattaforma di in cemento armato di mq 100,00 realizzazione di manufatto in muratura di circa 70 mq di S.U. a destinazione residenziale,
arredato parzialmente ed abitato; la copertura è realizzata a doppia falda in legno e rivestita superiormente con guaina bituminosa; il fabbricato risulta circondato da montanti in legno.
- Su di una seconda piattaforma in cemento armato è ubicato un box prefabbricato in lamiera di dimensioni di circa m 5,00 x m 2,50”.
Specificava, poi, che l'area in oggetto (NCT foglio 42— p,lla 1227) “ rientra, come risulta dalla tavola della zonizzazione, nella zona E - componenti strutturanti la conformazione naturale del territorio - sottozona Ea - aree agricole disciplinata dagli artt. 39 e 40 delle norme di attuazione della variante per il centro storico, la zona orientale e la zona nord-occidentale; - rientra, come risulta dalla tavola 14, nel perimetro delle aree di interesse archeologico. - è classificata, come risulta dalla tavola dei vincoli geomorfologici, area stabile; - rientra nell'area della Pianificazione di Emergenza per il rischio vulcanico Campi Flegrei - Zona Rossa di cui al DPCM del 24.06.2016; - rientra nel Piano Stralcio per la Tutela del Suolo e delle Risorse Idriche, approvato con delibera di Giunta Regione Campania n. 488 del 21.09.2012, ed è indicata classe Molto bassa”.
L’ultima censura, infine, concernente l’illegittimità della previsione di cui all’art. 31, comma 4-bis, del TUED è inammissibile, in quanto tale sanzione non risulta comminata nell’atto gravato, ma solo preannunciata, in caso di mancata esecuzione dell’ordine di demolizione. E, del resto, si tratta di una sanzione di natura pecuniaria, prevista direttamente dalla legge per l’ipotesi di inottemperanza alla ingiunzione demolitoria. Nulla, infine, viene provato in ricorso circa la presunta legittimità dei manufatti sanzionati.
Per tali considerazioni, il ricorso va respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore del Comune di Napoli nella misura di euro 3.000,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Ida Raiola, Consigliere
Rita Luce, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rita Luce | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO