Articolo 1 della Legge 28 luglio 1950, n. 712
Articolo 2
Versione
28 settembre 1950
Art. 1.
La spesa di lire dodici miliardi autorizzata dall' art. 7 del decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 36 , concernente le norme sulla riscossione delle rette di spedalita', e' elevata a lire tredici miliardi.
Entrata in vigore il 28 settembre 1950