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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 22/12/2025, n. 893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 893 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI UDINE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa TA DI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n° 2789/24 del R.A.C.C. in data 31.10.2024 promossa da
- Avv. MONAI CARLO, in proprio,
RICORRENTE contro
- Controparte_1
- Controparte_2
RESISTENTI CONTUMACI avente per oggetto: accettazione tacita di eredità trattenuta a sentenza all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del giorno 2.12.2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
- per la ricorrente:
In via principale: accertare che entrambi i fratelli (c.f.: Controparte_1
) e (c.f.: ) sono gli unici eredi C.F._1 Controparte_2 C.F._2 del sig. (denuncia di successione voltura n. 7465.1/2002 Pratica n.00159672 in Persona_1 atti dal 7.10.2002) e ordinare la trascrizione dell'emananda decisione ai RR.II. di Udine essendo essi proprietari della quota di 1/2 ciascuno dei seguenti cespiti ereditari:
1) CATASTO FABBRICATI DEL COMUNE DI COLLOREDO - FG. 6 Parte_1
PART. 22 SUB 4, VIA AVEACCO 46 PIANO T-1, RENDITA EURO 173,53 CATEGORIA C/6
CLASSE 1 CONSISETNZA 160 MQ DATI DI SUPERFICIE 196 MQ (CORRISPONDENTE AL
CATASTO TERRENI DELLO STESSO COMUNE AL FG. 6 PART.22)
2) CATASTO TERRENI DEL COMUNE DI COLLOREDO DI - FG. 6 Parte_1
PART. 305, PARTITA 1515, SEMIN.ARB. CLASSE 2, SUPERIFICIE 4.720 MQ, REDDITO
1 DOMINICALE 25 EURO, REDDITO AGRARIO 15,84 EURO
3) CATASTO TERRENI DEL COMUNE DI COLLOREDO DI MONTE ALBANO - FG. 6
PART. 307, PARTITA 2071 SEMIN.ARB. CLASSE 3, SUPERIFICIE 5.100 MQ, REDDITO
DOMINICALE 22,39 EURO, REDDITO AGRARIO 15,80 EURO.
Condannare i resistenti al rimborso delle spese di lite e una somma aggiuntiva ex art. 96 u.c. c.p.c. per il comportamento processuale sleale e inutilmente dannoso, somme da qualificarsi come spese esecutive da soddisfare in prededuzione sul ricavato della vendita.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'avv. Carlo Monai ha citato in giudizio e Controparte_1 Controparte_2 premettendo che il primo è esecutato nella procedura esecutiva immobiliare n. 84/2022 RG ES. del
Tribunale di Udine.
In tale procedimento esecutivo venivano pignorate le quote di proprietà del debitore sui seguenti immobili:
1) , foglio 6 Parte_2 particella 22 sub. 4, categoria C/6, classe 1^, consistenza 160 mq, rendita 173,53 Euro, indirizzo catastale: Comune di COLLOREDO DI MONTE ALBANO, VIA AVEACCO n. 46, piano: T-1;
2) DEL COMUNE DI COLLOREDO DI MONTE ALBANO, foglio 6 Parte_3 particella 305 (catasto terreni), qualità/classe SEMIN ARBOR 2^, superficie 4720, reddito agrario
15,84 €, reddito dominicale 25,60 €, indirizzo catastale: Comune di COLLOREDO DI MONTE
ALBANO
3) DEL COMUNE DI COLLOREDO DI MONTE ALBANO, foglio 6 Parte_3 particella 307 (catasto terreni), qualità/classe SEMIN ARBOR 3^, superficie 5100, reddito agrario
15,80 €, reddito dominicale 22,39 €, indirizzo catastale: Comune di COLLOREDO DI MONTE
ALBANO
Pur dando atto della provenienza ereditaria dei beni staggiti, veniva attestata l'omessa trascrizione dell'accettazione di eredità in morte del padre, signor , da parte del debitore Persona_1 esecutato e da parte del comproprietario, il fratello . Controparte_2
Con l'ordinanza dd. 30.9.2024 il G.E. ha disposto che la parte creditrice si attivi in modo tale da dare corso agli atti necessari ad ottenere un titolo trascrivibile che accerti la qualità di erede in capo all'esecutato e al comproprietario che garantisca la continuità delle trascrizioni.
La normativa di cui agli artt. 475 e ss. cod. civ. prevede l'ipotesi di accettazione espressa dell'eredità, quando la volontà di essere erede viene manifestata in modo diretto, con un atto formale, e l'ipotesi di accettazione tacita (di eredità), che si verifica, quando la persona chiamata all'eredità compie un atto che implica necessariamente la volontà di accettare, e che tale soggetto
2 non potrebbe compiere se non nella sua qualità di erede. La dottrina e la giurisprudenza concordano nel ritenere che presupposti fondamentali e indispensabili ai fini di una accettazione tacita sono: la presenza della consapevolezza, da parte del chiamato, dell'esistenza di una delazione in suo favore;
che il chiamato assuma un comportamento inequivoco, in cui si possa riscontrare sia l'elemento intenzionale di carattere soggettivo (c.d. animus), sia l'elemento oggettivo attinente all'atto, tale che solo chi si trovi nella qualità di erede avrebbe il diritto di compiere. Di norma, poi, vengono considerate forme di accettazione tacita di eredità: a) la proposizione da parte del chiamato dell'azione di rivendicazione, oppure l'esperire l'azione di riduzione, l'azione, cioè, volta a far valere la qualità di legittimario leso o, comunque, pretermesso dalla sua quota;
b) l'azione di risoluzione o di rescissione di un contratto;
c) l'azione di divisione ereditaria posto che può essere proposta solo da chi ha già assunto la qualità di erede;
d) la riassunzione di un giudizio già intrapreso dal de cuius o la rinuncia agli effetti di una pronuncia in grado di appello;
e) il pagamento da parte del chiamato dei debiti lasciati dal de cuius col patrimonio dell'eredità; f) anche la voltura catastale determinerebbe un'accettazione tacita dell'eredità, nella considerazione che, solo chi intenda accettare l'eredità, assumerebbe l'onere di effettuare tale atto e di attuare il passaggio legale della proprietà dell'immobile dal de cuius a se stesso;
g) la disposizione dei beni relitti da parte dell'erede così come la dichiarazione di essere proprietario di un bene ereditario.
Ed allora, non può non rilevarsi che il comproprietario , oltre ad essere Controparte_2 comparso avanti al G.E. chiedendo che la vendita venisse effettuata per l'intero con assegnazione a sé del 50% del ricavato, è comparso anche all'udienza del 12.2.2025 dichiarando spontaneamente a questo giudice di essere “nel compossesso assieme al fratello dei beni immobiliari ereditati dal defunto papà e di essere erede del padre”. Persona_1
La relativa qualità di erede del padre è stata, dunque, pacificamente dichiarata e ammessa dallo stesso comproprietario.
Quanto a , vanno senz'altro valorizzate le dichiarazioni del fratello, che, Controparte_1 appunto, ha precisato di trovarsi nel compossesso, assieme al primo, dei beni staggiti, ma anche il relativo comportamento processuale.
Infatti, il predetto non è comparso a rendere l'interrogatorio formale sui capitoli di prova ammessi: tale complessivo comportamento processuale di rinuncia alla difesa, sia pur legittimo, valutato nel complesso degli altri elementi di prova sopra citati secondo i principi stabiliti dagli artt. 116 e 232
c.p.c., consente di ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio con particolare riferimento al capitolo 10 (“ l'11.4.2023 il sig. si impegnò con l'avv. Carlo Controparte_1
Monai a pagare mensilmente 150 al mese chiedendo di rallentare l'esecuzione immobiliare sulla propria casa”). Tale comportamento integra inequivocabilmente un atto dispositivo che tale
3 soggetto non avrebbe potuto compiere se non nella qualità di erede del padre.
Non si può, quindi, che concludere nel senso che gli odierni resistenti risultino eredi del padre, avendone accettato tacitamente l'eredità.
Nulla per le spese in assenza di opposizione.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente decidendo tra le parti, ogni contraria e diversa eccezione, deduzione e istanza reietta, così giudica:
1) accerta e dichiara l'intervenuta accettazione tacita da parte di (c.f.: Controparte_1
) e (c.f.: ) in pari quote fra C.F._1 Controparte_2 C.F._2 loro dell'eredità relitta in morte del padre , in particolare sulle quote di ½ Persona_1 ciascuno dei seguenti immobili:
a) CATASTO DEL COMUNE DI COLLOREDO DI MONTE ALBANO, foglio 6 Parte_2 particella 22 sub. 4, categoria C/6, classe 1^, consistenza 160 mq, rendita 173,53 Euro, indirizzo catastale: Comune di COLLOREDO DI MONTE ALBANO, VIA AVEACCO n. 46, piano: T-1;
b) DEL COMUNE DI COLLOREDO DI MONTE ALBANO, foglio 6 Parte_3 particella 305 (catasto terreni), qualità/classe SEMIN ARBOR 2^, superficie 4720, reddito agrario
15,84 €, reddito dominicale 25,60 €, indirizzo catastale: Comune di COLLOREDO DI MONTE
ALBANO
c) DI MONTE ALBANO, foglio 6 Controparte_3 particella 307 (catasto terreni), qualità/classe SEMIN ARBOR 3^, superficie 5100, reddito agrario
15,80 €, reddito dominicale 22,39 €, indirizzo catastale: Comune di COLLOREDO DI MONTE
ALBANO;
2) nulla per le spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di sua competenza.
Udine, 22.12.2025
Il giudice
Dott.ssa TA DI
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI UDINE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa TA DI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n° 2789/24 del R.A.C.C. in data 31.10.2024 promossa da
- Avv. MONAI CARLO, in proprio,
RICORRENTE contro
- Controparte_1
- Controparte_2
RESISTENTI CONTUMACI avente per oggetto: accettazione tacita di eredità trattenuta a sentenza all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del giorno 2.12.2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
- per la ricorrente:
In via principale: accertare che entrambi i fratelli (c.f.: Controparte_1
) e (c.f.: ) sono gli unici eredi C.F._1 Controparte_2 C.F._2 del sig. (denuncia di successione voltura n. 7465.1/2002 Pratica n.00159672 in Persona_1 atti dal 7.10.2002) e ordinare la trascrizione dell'emananda decisione ai RR.II. di Udine essendo essi proprietari della quota di 1/2 ciascuno dei seguenti cespiti ereditari:
1) CATASTO FABBRICATI DEL COMUNE DI COLLOREDO - FG. 6 Parte_1
PART. 22 SUB 4, VIA AVEACCO 46 PIANO T-1, RENDITA EURO 173,53 CATEGORIA C/6
CLASSE 1 CONSISETNZA 160 MQ DATI DI SUPERFICIE 196 MQ (CORRISPONDENTE AL
CATASTO TERRENI DELLO STESSO COMUNE AL FG. 6 PART.22)
2) CATASTO TERRENI DEL COMUNE DI COLLOREDO DI - FG. 6 Parte_1
PART. 305, PARTITA 1515, SEMIN.ARB. CLASSE 2, SUPERIFICIE 4.720 MQ, REDDITO
1 DOMINICALE 25 EURO, REDDITO AGRARIO 15,84 EURO
3) CATASTO TERRENI DEL COMUNE DI COLLOREDO DI MONTE ALBANO - FG. 6
PART. 307, PARTITA 2071 SEMIN.ARB. CLASSE 3, SUPERIFICIE 5.100 MQ, REDDITO
DOMINICALE 22,39 EURO, REDDITO AGRARIO 15,80 EURO.
Condannare i resistenti al rimborso delle spese di lite e una somma aggiuntiva ex art. 96 u.c. c.p.c. per il comportamento processuale sleale e inutilmente dannoso, somme da qualificarsi come spese esecutive da soddisfare in prededuzione sul ricavato della vendita.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'avv. Carlo Monai ha citato in giudizio e Controparte_1 Controparte_2 premettendo che il primo è esecutato nella procedura esecutiva immobiliare n. 84/2022 RG ES. del
Tribunale di Udine.
In tale procedimento esecutivo venivano pignorate le quote di proprietà del debitore sui seguenti immobili:
1) , foglio 6 Parte_2 particella 22 sub. 4, categoria C/6, classe 1^, consistenza 160 mq, rendita 173,53 Euro, indirizzo catastale: Comune di COLLOREDO DI MONTE ALBANO, VIA AVEACCO n. 46, piano: T-1;
2) DEL COMUNE DI COLLOREDO DI MONTE ALBANO, foglio 6 Parte_3 particella 305 (catasto terreni), qualità/classe SEMIN ARBOR 2^, superficie 4720, reddito agrario
15,84 €, reddito dominicale 25,60 €, indirizzo catastale: Comune di COLLOREDO DI MONTE
ALBANO
3) DEL COMUNE DI COLLOREDO DI MONTE ALBANO, foglio 6 Parte_3 particella 307 (catasto terreni), qualità/classe SEMIN ARBOR 3^, superficie 5100, reddito agrario
15,80 €, reddito dominicale 22,39 €, indirizzo catastale: Comune di COLLOREDO DI MONTE
ALBANO
Pur dando atto della provenienza ereditaria dei beni staggiti, veniva attestata l'omessa trascrizione dell'accettazione di eredità in morte del padre, signor , da parte del debitore Persona_1 esecutato e da parte del comproprietario, il fratello . Controparte_2
Con l'ordinanza dd. 30.9.2024 il G.E. ha disposto che la parte creditrice si attivi in modo tale da dare corso agli atti necessari ad ottenere un titolo trascrivibile che accerti la qualità di erede in capo all'esecutato e al comproprietario che garantisca la continuità delle trascrizioni.
La normativa di cui agli artt. 475 e ss. cod. civ. prevede l'ipotesi di accettazione espressa dell'eredità, quando la volontà di essere erede viene manifestata in modo diretto, con un atto formale, e l'ipotesi di accettazione tacita (di eredità), che si verifica, quando la persona chiamata all'eredità compie un atto che implica necessariamente la volontà di accettare, e che tale soggetto
2 non potrebbe compiere se non nella sua qualità di erede. La dottrina e la giurisprudenza concordano nel ritenere che presupposti fondamentali e indispensabili ai fini di una accettazione tacita sono: la presenza della consapevolezza, da parte del chiamato, dell'esistenza di una delazione in suo favore;
che il chiamato assuma un comportamento inequivoco, in cui si possa riscontrare sia l'elemento intenzionale di carattere soggettivo (c.d. animus), sia l'elemento oggettivo attinente all'atto, tale che solo chi si trovi nella qualità di erede avrebbe il diritto di compiere. Di norma, poi, vengono considerate forme di accettazione tacita di eredità: a) la proposizione da parte del chiamato dell'azione di rivendicazione, oppure l'esperire l'azione di riduzione, l'azione, cioè, volta a far valere la qualità di legittimario leso o, comunque, pretermesso dalla sua quota;
b) l'azione di risoluzione o di rescissione di un contratto;
c) l'azione di divisione ereditaria posto che può essere proposta solo da chi ha già assunto la qualità di erede;
d) la riassunzione di un giudizio già intrapreso dal de cuius o la rinuncia agli effetti di una pronuncia in grado di appello;
e) il pagamento da parte del chiamato dei debiti lasciati dal de cuius col patrimonio dell'eredità; f) anche la voltura catastale determinerebbe un'accettazione tacita dell'eredità, nella considerazione che, solo chi intenda accettare l'eredità, assumerebbe l'onere di effettuare tale atto e di attuare il passaggio legale della proprietà dell'immobile dal de cuius a se stesso;
g) la disposizione dei beni relitti da parte dell'erede così come la dichiarazione di essere proprietario di un bene ereditario.
Ed allora, non può non rilevarsi che il comproprietario , oltre ad essere Controparte_2 comparso avanti al G.E. chiedendo che la vendita venisse effettuata per l'intero con assegnazione a sé del 50% del ricavato, è comparso anche all'udienza del 12.2.2025 dichiarando spontaneamente a questo giudice di essere “nel compossesso assieme al fratello dei beni immobiliari ereditati dal defunto papà e di essere erede del padre”. Persona_1
La relativa qualità di erede del padre è stata, dunque, pacificamente dichiarata e ammessa dallo stesso comproprietario.
Quanto a , vanno senz'altro valorizzate le dichiarazioni del fratello, che, Controparte_1 appunto, ha precisato di trovarsi nel compossesso, assieme al primo, dei beni staggiti, ma anche il relativo comportamento processuale.
Infatti, il predetto non è comparso a rendere l'interrogatorio formale sui capitoli di prova ammessi: tale complessivo comportamento processuale di rinuncia alla difesa, sia pur legittimo, valutato nel complesso degli altri elementi di prova sopra citati secondo i principi stabiliti dagli artt. 116 e 232
c.p.c., consente di ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio con particolare riferimento al capitolo 10 (“ l'11.4.2023 il sig. si impegnò con l'avv. Carlo Controparte_1
Monai a pagare mensilmente 150 al mese chiedendo di rallentare l'esecuzione immobiliare sulla propria casa”). Tale comportamento integra inequivocabilmente un atto dispositivo che tale
3 soggetto non avrebbe potuto compiere se non nella qualità di erede del padre.
Non si può, quindi, che concludere nel senso che gli odierni resistenti risultino eredi del padre, avendone accettato tacitamente l'eredità.
Nulla per le spese in assenza di opposizione.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente decidendo tra le parti, ogni contraria e diversa eccezione, deduzione e istanza reietta, così giudica:
1) accerta e dichiara l'intervenuta accettazione tacita da parte di (c.f.: Controparte_1
) e (c.f.: ) in pari quote fra C.F._1 Controparte_2 C.F._2 loro dell'eredità relitta in morte del padre , in particolare sulle quote di ½ Persona_1 ciascuno dei seguenti immobili:
a) CATASTO DEL COMUNE DI COLLOREDO DI MONTE ALBANO, foglio 6 Parte_2 particella 22 sub. 4, categoria C/6, classe 1^, consistenza 160 mq, rendita 173,53 Euro, indirizzo catastale: Comune di COLLOREDO DI MONTE ALBANO, VIA AVEACCO n. 46, piano: T-1;
b) DEL COMUNE DI COLLOREDO DI MONTE ALBANO, foglio 6 Parte_3 particella 305 (catasto terreni), qualità/classe SEMIN ARBOR 2^, superficie 4720, reddito agrario
15,84 €, reddito dominicale 25,60 €, indirizzo catastale: Comune di COLLOREDO DI MONTE
ALBANO
c) DI MONTE ALBANO, foglio 6 Controparte_3 particella 307 (catasto terreni), qualità/classe SEMIN ARBOR 3^, superficie 5100, reddito agrario
15,80 €, reddito dominicale 22,39 €, indirizzo catastale: Comune di COLLOREDO DI MONTE
ALBANO;
2) nulla per le spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di sua competenza.
Udine, 22.12.2025
Il giudice
Dott.ssa TA DI
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