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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/03/2025, n. 2066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2066 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
n. 1691/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE SETTIMA CIVILE
in composizione monocratica, in persona del giudice designato dr. Gian Piero Vitale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1691 del Registro Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
C.F. ), in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, con sede in Coccaglio (BS), via Padre David Maria Turoldo n. 21, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Andrea Auletta ed elettivamente domiciliata presso l'Avv. Tatiana
Guarisco in Milano, via Zanetto Bugatto n. 6;
OPPONENTE
E
(P.I. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, con sede in Milano, Galleria Passarella n. 2, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, dall'Avv. Andrea Davide Arnaldi del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito in Milano, Via Pietro Cossa
n. 2; OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 18311/2023 del Tribunale di Milano.
CONCLUSIONI: come da fogli di precisazione conclusioni allegati telematicamente, da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere che la motivazione della presente sentenza sarà redatta sulla base della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
Con atto di citazione ritualmente notificato il 09.01.2024 ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 18311/2023, emesso in data 28.11.2023 e notificato in data 01.12.2023, con il quale il Tribunale di Milano le ha ingiunto il pagamento, in favore della ricorrente dell'importo di € 48.532,82 (oltre agli interessi Controparte_1
moratori ex d.lgs n. 231/2002 ed alle spese del procedimento), a titolo di corrispettivi dovuti da a fronte delle attività di ricerca e selezione del personale svolte dalla ricorrente Parte_1
in esecuzione di contratti sottoscritti il 14.02.2023, il 21.02.2023 e il 22.03.2023.
L'opponente, in particolare, eccepiva che due dei tre rapporti contrattuali non avevano avuto esecuzione e che, in ogni caso, due candidati selezionati si erano dimessi dopo due mesi dall'assunzione, contestando, pertanto, la quantificazione del compenso esposto nelle fatture allegate da controparte. Pertanto, chiedeva a questo Tribunale, in accoglimento della proposta opposizione, di revocare il decreto ingiuntivo emesso in favore dell'opposta con la determinazione dell'esatto compenso dovuto alla Controparte_1
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società opposta, contestando la fondatezza di quanto eccepito e dedotto da controparte e concludendo per il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo impugnato e vittoria di spese e competenze di lite.
Espletata la prima udienza di comparizione, il Giudice, con ordinanza emessa il 05.11.2024, concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e rinviava per discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 12.03.2025, ove la causa veniva assegnata in decisione.
Occorre premettere innanzitutto – come ritenuto dall'orientamento consolidato della giurisprudenza e della dottrina - che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice è tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova;
per cui resta a carico del creditore opposto – avente veste di attore per aver richiesto l'ingiunzione – la prova dell'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente – avente la veste di convenuto – quella degli eventuali fatti estintivi o impeditivi dell'obbligazione (cfr. fra le tante, Cass. 27 giugno 2000, n. 8718; Cass.,
25 maggio 1999, n. 5055).
Sempre in tema di principi generali in materia di onere probatorio, va poi ricordato che il primo comma dell'art. 115 c.p.c. dispone che «salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita», con la conseguenza che la non specifica contestazione dell'altra parte dispensa dal provare i fatti non contestati (relevatio ab onere probandi).
Ciò premesso, l'opposizione proposta nell'interesse di è infondata e va, Parte_1
pertanto, rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo impugnato.
Quanto al caso di specie, parte opposta ha prodotto i titoli su cui si fonda la pretesa creditoria: ossia i contratti sottoscritti dalle parti in data 14.02.2023, 21.02.2023 e 22.03.2023, con cui Parte_1
incaricava di ricercare profili aventi le
[...] Controparte_1
caratteristiche di PO SA (contratto del 14.02.2023) e PO ER (gli altri 2 contratti), con indicazione dei relativi compensi e fee (v. doc. 2-3-4 fascicolo monitorio).
La ricorrente ha poi documentato di avere svolto, in esecuzione dei contratti del 14.02.2023 e del
21.02.2023, le attività di ricerca del personale indicato, cui seguiva l'effettiva assunzione dei signori e (v. corrispondenza con presentazione dei candidati e relativi CV, Persona_1 Persona_2
lettere di assunzione sub docc. 6a, 8a,9a; 10a; screen-shot delle pubblicazioni su web degli annunci a suo tempo eseguite sub. doc. 13).
Dalla documentazione in questione risulta che diversi profili lavorativi erano stati ricercati e selezionati dalla opposta, con conseguente assunzione di due figure.
L'attività oggetto del contratto, dunque, è stata regolarmente svolta da Controparte_1
a nulla rilevando la circostanza – dedotta dalla opponente – delle successive dimissioni
[...]
dei candidati assunti.
Invero, occorre osservare che quella di parte opposta è una tipica obbligazione di mezzi nella quale,
a differenza di un'obbligazione di risultato, ci si obbliga a svolgere un'attività determinata senza tuttavia garantire al committente il “risultato sperato” che può dipendere, oltre che dal comportamento del debitore, da fattori ulteriori e concomitanti non controllabili dall'obbligato.
Pertanto, il debitore "di mezzi" prova l'esatto adempimento dimostrando di aver osservato le regole dell'arte e di essersi conformato ai protocolli dell'attività, mentre (differentemente dall'obbligato ad un risultato) non ha l'onere di provare che il risultato (nel caso specifico la stabile assunzione del lavoratore) è mancato per cause a lui non imputabili (cfr., Cass. 2015, n. 10681, Cass. 2014 n. 4876).
Deve ritenersi dovuto, pertanto, il pagamento delle fatture relative ai corrispettivi dei servizi resi e alle fees espressamente previste nei contratti del 14.02.2023 e del 21.02.2023. In particolare, i contratti prevedevano, oltre ai compensi fissi per spese di dossier e per i servizi e prodotti web, delle fees in percentuale della retribuzione lorda annuale da corrispondersi il 5 % al conferimento dell'appalto (denominata Signing Fee); il 6 % alla presentazione dei candidati
(denominata Short List Fee); l'8 % alla assunzione del candidato (denominata Completion Fee).
Non può condividersi quanto sostenuto dall'opponente, secondo cui la percentuale delle fees andrebbe calcolata sul valore della retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore e, dunque, in base alla durata del rapporto nel caso in cui questo fosse inferiore ad un anno.
Tale assunto viene smentito, oltre che dalla natura di obbligazioni di mezzi e non di risultato delle prestazioni dovute dalla opposta (per cui l'esatto adempimento del servizio da parte dell'appaltatore prescinde dalla stabilità delle assunzioni delle figure professionali selezionate), dalle stesse previsioni contrattuali che stabiliscono come le fees maturino in parte prima della eventuale assunzione del candidato e, quanto alla Completion Fee, “al momento dell'accettazione di lavoro del Cliente da parte dei candidati” (art. 1 delle condizioni particolari di contratto).
Sono dovuti dall'opponente, inoltre, anche i compensi relativi al contratto del 22.03.2023 (fattura
04483 del 30.05.2023), da cui non è derivata alcuna assunzione: in particolare, oltre alle spese di dossier e alla Signing Fee dovute alla stipula del contratto, la short list fee (pari al 6% della RAL) giustificata dalla trasmissione in data 5 e 18.04/.023 dei profili dei dottori e (cfr. doc. Per_3 Per_4
10a), e il corrispettivo per i servizi e prodotti web, la cui esecuzione è dimostrata dagli screen-shot delle pubblicazioni su web degli annunci (doc. 14) non contestati dall'opponente.
Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, va rigettata l'opposizione proposta da con conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo impugnato. Parte_1 Parte_1
L'opponente va poi condannata alla refusione delle spese del presente giudizio di opposizione in favore dell'opposta, secondo il principio della soccombenza;
tali spese si liquidano in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. n. 55/2004 e successive modifiche tenuto conto del valore della causa e della effettiva attività difensiva espletata.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, nella persona del dr. Gian Piero Vitale, definitivamente pronunziando sulla causa in epigrafe, così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione avanzata nell'interesse di e, per l'effetto, Parte_1 conferma l'impugnato decreto ingiuntivo n. 18311/2023 del Tribunale di Milano;
2) CONDANNA l'opponente al pagamento delle spese del presente giudizio di opposizione in favore dell'opposta, liquidando le stesse in complessivi euro 4.000.00, oltre contributo forfettario del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Milano, 12 marzo 2025 Il Giudice
Dr. Gian Piero Vitale
.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE SETTIMA CIVILE
in composizione monocratica, in persona del giudice designato dr. Gian Piero Vitale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1691 del Registro Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
C.F. ), in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, con sede in Coccaglio (BS), via Padre David Maria Turoldo n. 21, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Andrea Auletta ed elettivamente domiciliata presso l'Avv. Tatiana
Guarisco in Milano, via Zanetto Bugatto n. 6;
OPPONENTE
E
(P.I. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, con sede in Milano, Galleria Passarella n. 2, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, dall'Avv. Andrea Davide Arnaldi del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito in Milano, Via Pietro Cossa
n. 2; OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 18311/2023 del Tribunale di Milano.
CONCLUSIONI: come da fogli di precisazione conclusioni allegati telematicamente, da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere che la motivazione della presente sentenza sarà redatta sulla base della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
Con atto di citazione ritualmente notificato il 09.01.2024 ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 18311/2023, emesso in data 28.11.2023 e notificato in data 01.12.2023, con il quale il Tribunale di Milano le ha ingiunto il pagamento, in favore della ricorrente dell'importo di € 48.532,82 (oltre agli interessi Controparte_1
moratori ex d.lgs n. 231/2002 ed alle spese del procedimento), a titolo di corrispettivi dovuti da a fronte delle attività di ricerca e selezione del personale svolte dalla ricorrente Parte_1
in esecuzione di contratti sottoscritti il 14.02.2023, il 21.02.2023 e il 22.03.2023.
L'opponente, in particolare, eccepiva che due dei tre rapporti contrattuali non avevano avuto esecuzione e che, in ogni caso, due candidati selezionati si erano dimessi dopo due mesi dall'assunzione, contestando, pertanto, la quantificazione del compenso esposto nelle fatture allegate da controparte. Pertanto, chiedeva a questo Tribunale, in accoglimento della proposta opposizione, di revocare il decreto ingiuntivo emesso in favore dell'opposta con la determinazione dell'esatto compenso dovuto alla Controparte_1
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società opposta, contestando la fondatezza di quanto eccepito e dedotto da controparte e concludendo per il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo impugnato e vittoria di spese e competenze di lite.
Espletata la prima udienza di comparizione, il Giudice, con ordinanza emessa il 05.11.2024, concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e rinviava per discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 12.03.2025, ove la causa veniva assegnata in decisione.
Occorre premettere innanzitutto – come ritenuto dall'orientamento consolidato della giurisprudenza e della dottrina - che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice è tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova;
per cui resta a carico del creditore opposto – avente veste di attore per aver richiesto l'ingiunzione – la prova dell'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente – avente la veste di convenuto – quella degli eventuali fatti estintivi o impeditivi dell'obbligazione (cfr. fra le tante, Cass. 27 giugno 2000, n. 8718; Cass.,
25 maggio 1999, n. 5055).
Sempre in tema di principi generali in materia di onere probatorio, va poi ricordato che il primo comma dell'art. 115 c.p.c. dispone che «salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita», con la conseguenza che la non specifica contestazione dell'altra parte dispensa dal provare i fatti non contestati (relevatio ab onere probandi).
Ciò premesso, l'opposizione proposta nell'interesse di è infondata e va, Parte_1
pertanto, rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo impugnato.
Quanto al caso di specie, parte opposta ha prodotto i titoli su cui si fonda la pretesa creditoria: ossia i contratti sottoscritti dalle parti in data 14.02.2023, 21.02.2023 e 22.03.2023, con cui Parte_1
incaricava di ricercare profili aventi le
[...] Controparte_1
caratteristiche di PO SA (contratto del 14.02.2023) e PO ER (gli altri 2 contratti), con indicazione dei relativi compensi e fee (v. doc. 2-3-4 fascicolo monitorio).
La ricorrente ha poi documentato di avere svolto, in esecuzione dei contratti del 14.02.2023 e del
21.02.2023, le attività di ricerca del personale indicato, cui seguiva l'effettiva assunzione dei signori e (v. corrispondenza con presentazione dei candidati e relativi CV, Persona_1 Persona_2
lettere di assunzione sub docc. 6a, 8a,9a; 10a; screen-shot delle pubblicazioni su web degli annunci a suo tempo eseguite sub. doc. 13).
Dalla documentazione in questione risulta che diversi profili lavorativi erano stati ricercati e selezionati dalla opposta, con conseguente assunzione di due figure.
L'attività oggetto del contratto, dunque, è stata regolarmente svolta da Controparte_1
a nulla rilevando la circostanza – dedotta dalla opponente – delle successive dimissioni
[...]
dei candidati assunti.
Invero, occorre osservare che quella di parte opposta è una tipica obbligazione di mezzi nella quale,
a differenza di un'obbligazione di risultato, ci si obbliga a svolgere un'attività determinata senza tuttavia garantire al committente il “risultato sperato” che può dipendere, oltre che dal comportamento del debitore, da fattori ulteriori e concomitanti non controllabili dall'obbligato.
Pertanto, il debitore "di mezzi" prova l'esatto adempimento dimostrando di aver osservato le regole dell'arte e di essersi conformato ai protocolli dell'attività, mentre (differentemente dall'obbligato ad un risultato) non ha l'onere di provare che il risultato (nel caso specifico la stabile assunzione del lavoratore) è mancato per cause a lui non imputabili (cfr., Cass. 2015, n. 10681, Cass. 2014 n. 4876).
Deve ritenersi dovuto, pertanto, il pagamento delle fatture relative ai corrispettivi dei servizi resi e alle fees espressamente previste nei contratti del 14.02.2023 e del 21.02.2023. In particolare, i contratti prevedevano, oltre ai compensi fissi per spese di dossier e per i servizi e prodotti web, delle fees in percentuale della retribuzione lorda annuale da corrispondersi il 5 % al conferimento dell'appalto (denominata Signing Fee); il 6 % alla presentazione dei candidati
(denominata Short List Fee); l'8 % alla assunzione del candidato (denominata Completion Fee).
Non può condividersi quanto sostenuto dall'opponente, secondo cui la percentuale delle fees andrebbe calcolata sul valore della retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore e, dunque, in base alla durata del rapporto nel caso in cui questo fosse inferiore ad un anno.
Tale assunto viene smentito, oltre che dalla natura di obbligazioni di mezzi e non di risultato delle prestazioni dovute dalla opposta (per cui l'esatto adempimento del servizio da parte dell'appaltatore prescinde dalla stabilità delle assunzioni delle figure professionali selezionate), dalle stesse previsioni contrattuali che stabiliscono come le fees maturino in parte prima della eventuale assunzione del candidato e, quanto alla Completion Fee, “al momento dell'accettazione di lavoro del Cliente da parte dei candidati” (art. 1 delle condizioni particolari di contratto).
Sono dovuti dall'opponente, inoltre, anche i compensi relativi al contratto del 22.03.2023 (fattura
04483 del 30.05.2023), da cui non è derivata alcuna assunzione: in particolare, oltre alle spese di dossier e alla Signing Fee dovute alla stipula del contratto, la short list fee (pari al 6% della RAL) giustificata dalla trasmissione in data 5 e 18.04/.023 dei profili dei dottori e (cfr. doc. Per_3 Per_4
10a), e il corrispettivo per i servizi e prodotti web, la cui esecuzione è dimostrata dagli screen-shot delle pubblicazioni su web degli annunci (doc. 14) non contestati dall'opponente.
Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, va rigettata l'opposizione proposta da con conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo impugnato. Parte_1 Parte_1
L'opponente va poi condannata alla refusione delle spese del presente giudizio di opposizione in favore dell'opposta, secondo il principio della soccombenza;
tali spese si liquidano in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. n. 55/2004 e successive modifiche tenuto conto del valore della causa e della effettiva attività difensiva espletata.
P.Q.M
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Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, nella persona del dr. Gian Piero Vitale, definitivamente pronunziando sulla causa in epigrafe, così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione avanzata nell'interesse di e, per l'effetto, Parte_1 conferma l'impugnato decreto ingiuntivo n. 18311/2023 del Tribunale di Milano;
2) CONDANNA l'opponente al pagamento delle spese del presente giudizio di opposizione in favore dell'opposta, liquidando le stesse in complessivi euro 4.000.00, oltre contributo forfettario del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Milano, 12 marzo 2025 Il Giudice
Dr. Gian Piero Vitale
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