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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/04/2025, n. 3001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3001 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Ordinario di Milano
PRIMA CIVILE in persona del giudice dott. Andrea Manlio Borrelli, dato atto che sono trascorsi i termini assegnati per il deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c.; lette le note sostitutive dell'udienza depositate dalle parti;
pronuncia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la seguente
SENTENZA ex art. 437 c.p.c. nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 26477/2023 R.G.
promossa da:
(c.f. , in persona del Parte_1 P.IVA_1 Pt_2 Parte_3
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonello Mandarano (c.f. ), C.F._1
Enrico Barbagiovanni (c.f. ), (c.f. C.F._2 Parte_4
), Anna Tavano (c.f. ), Gloria Centineo C.F._3 C.F._4
Cavarretta Mazzoleni (c.f. ), SA Francesca SI (c.f. C.F._5 ), Anna Tavano (c.f. ) e EL SI (c.f. C.F._6 C.F._4
presso i quali è elettivamente domiciliato in , Via della C.F._7 Pt_1
Guastalla n. 6 (PEC: - FAX: 02/88453610); Email_1
- appellante –
contro
(c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco CP_1 C.F._8
Bagalà (c.f. , presso il quale è elettivamente domiciliato in , C.F._9 Pt_1
Via Dell'Usignolo n. 1 (PEC: Email_2
– FAX: 02/419132); Email_2
- appellato –
con ricorso in appello trasmesso telematicamente il 10.7.2023;
oggetto: appello avverso sentenza n. 7599 in data 28.11.2022/10.1.2023 del Giudice di
Pace di - Sez. II Civ. pronunciata nel giudizio n. 39743/22 RG); Pt_1
conclusioni di parte appellante:
< rejectis:
- per le ragioni esposte in narrativa, accogliere l'appello proposto dal e Parte_1 riformare la sentenza n. 7599/22 del Giudice di Pace di e, per l'effetto, confermare i Pt_1
verbali di accertamento nn- 1054764/2022, 1054941/2022, 1096569/2022, 1096767/2022,
1096835/2022, 1097059/2022, 1099366/2022, 1146485/2022 e 1146751/2022, elevati dalla
Polizia Locale di e conseguentemente condannare il al pagamento Pt_1 CP_1
della sanzione pecuniaria nella misura non inferiore alla metà del massimo previsto per le infrazioni accertate in tali verbali (violazione dell'art. 7, comma 14, Dlgs. 285/1992 - €.
166,00), oltre a spese di accertamento e notifica pari a €. 102,24 (€. 0,36 per spese di accertamento e €. 11,00 per notifica per ciascun verbale).
2 Con vittoria delle spese del primo grado di giudizio, come da nota spese depositata dal
Funzionario della Polizia Locale pari ad €. 150,00, e del presente grado di giudizio, rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre oneri riflessi (in luogo di Iva e Cpa) trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell'Ente Pubblico Comune di .>> Pt_1
conclusioni di parte appellata:
<
In subordine, si insta affinché l'eventuale condanna sia limitata alla sola prima multa o a quelle che la S.V. riterrà quantomeno non ripetitive nello stesso giorno, per tutte le considerazioni sopra svolte.>>
Concisa esposizione delle
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Il ha proposto appello avverso la sentenza n. 7599 pubblicata in data Parte_1
10.1.2023, non notificata, resa dal Giudice di Pace di - Sezione II Civile, nel Pt_1 procedimento n. 39743/22 RG, che ha accolto integralmente l'opposizione ex art. 7 d.lgs.
150/2011 proposta personalmente dal Sig. (senza il ministero di difensore) CP_1
avverso nove verbali di contestazione (nn. 1054764/2022, 1054941/2022, 1096569/2022,
1096767/2022, 1096835/2022, 1097059/2022, 1099366/2022, 1146485/2022 e
1146751/2022), elevati dalla Polizia Locale di a carico del Sig. per altrettante Pt_1 CP_1 violazioni dell'art. 7 co. 14 del Codice della Strada (accessi alla ZTL Area B), commesse con il ciclomotore non autorizzato (motore Euro 1) targato X2G7JB, tra il 9 e il 20 giugno
2022.
Con la sentenza impugnata il primo Giudice ha annullato i verbali sopra elencati, ritenendo la sussistenza dell'esimente della buona fede, avendo l'opponente ignorato senza colpa che il divieto di accesso alla ZTL Area B di riguarda anche i ciclomotori. Pt_1
3 L'appellante censura la decisione del GdP e ne chiede la riforma nella parte in cui questa ha fatto erronea applicazione del principio stabilito dall'art. 3 della L. 689/1981.
L'appellato, costituitosi in questo grado di giudizio con comparsa di risposta depositata telematicamente il 7.2.2024, sostiene l'infondatezza del gravame, negando che la decisione del primo Giudice sia errata e chiedendo, in subordine, la considerazione unitaria (a fini sanzionatori) delle condotte compiute nella medesima giornata.
*
La sentenza del GdP è errata e da correggere, conformemente alla richiesta dell'appellante.
Il gravame proposto dal ha fondatamente denunciato l'erroneità della decisione del Pt_1
Giudice di Pace laddove essa ha, nella sostanza, con argomentazione priva di qualsiasi riferimento a fatti concreti e vaga in diritto, escluso la sussistenza dell'elemento soggettivo delle infrazioni contestate con i verbali sopra elencati, in considerazione della non meglio illustrata assenza di colpa dell'opponente nell'ignorare l'estensione della disciplina dei limiti di accesso all'Area B del Comune di . Pt_1
Secondo questo giudice d'appello non può ritenersi la buona fede dell'opponente.
È infatti principio da tempo consolidato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione quello secondo cui, < integrare l'elemento soggettivo delle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa è sufficiente la semplice colpa, l'errore sulla liceità del fatto, comunemente indicato come buona fede, può rilevare come causa di esclusione della responsabilità amministrativa - al pari di quanto avviene per la responsabilità penale, in materia di contravvenzioni - solo quando esso risulti incolpevole, ed a tal fine occorre un elemento positivo (come, ad es., un'assicurazione di liceità da parte della pubblica amministrazione)
4 idoneo ad indurre un errore siffatto, non ovviabile dall'interessato con l'ordinaria diligenza>> (Cass. 21.2.1995 n. 1873)1.
Sulla base di tale principio di diritto, osservato che non ha dedotto alcun CP_1
concreto <> del tipo cui allude la massima sopra riportata, deve escludersi, nella fattispecie all'esame di questo giudice d'appello, l'esistenza di un errore incolpevole.
Inoltre, inapplicabile alla presente fattispecie è l'art. 198 del Codice della Strada (d.lgs.
30.4.1992 n. 285), per il quale < una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo>>. Deve infatti escludersi che le violazioni, accertate in orari diversi (con intervalli mai inferiori all'ora e mezza), siano state commesse da con una sola azione. CP_1
Ma all'applicazione di un'unica sanzione si oppone soprattutto il disposto dell'art. 198 co. 2
CdS, secondo il quale < pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato, il trasgressore ai divieti di accesso e agli altri singoli obblighi e divieti o limitazioni soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione>>.
Per la medesima ragione (carenza di unicità di azione) non può trovare applicazione nella fattispecie neppure l'art. 8 L. 689/1981.
Né soccorre, in favore della richiesta subordinata di parte appellata, l'art. 8 bis co. 4 della L.
689/1981, poiché, secondo il qui pienamente condiviso insegnamento di Cass. Sez. II
8.8.2007 n. 17347, <
5 nell'illecito, previsto dall'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981 n. 689, introdotto dall'articolo 94 d.lgs. 30 dicembre 1999 n. 507, rappresenta il corrispondente in materia amministrativa di alcune forme della recidiva penale (specifica ed infraquinquennale, articolo 99, secondo comma, numeri 1 e 2, cod. pen.), fungendo da circostanza aggravante nei casi espressamente previsti dalla legge. Pertanto, esso non opera quale elemento unificante ai fini della sanzione del precedente articolo 8 a guisa di continuazione (articolo
81, secondo comma, cod. pen.), e non ha modificato il principio generale, desumibile dal citato articolo 8, secondo cui la sanzione più grave aumentata sino al triplo non può essere irrogata, salve le ipotesi eccezionali del secondo comma (violazioni delle norme previdenziali ed assistenziali), che nei soli casi di concorso formale (corrispondente al primo comma dell'articolo 81 cod. pen.). La previsione di cui al quarto comma del medesimo articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981 n. 689, relativa alle "violazioni amministrative...commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria", è dettata al solo fine di escludere l'effetto aggravante che deriverebbe dalla reiterazione e non in funzione di unificazione della sanzione>>.
Gli accertamenti di cui ai verbali impugnati sono dunque tutti pienamente legittimi, così come è conforme a legge l'irrogazione delle relative sanzioni.
La sentenza impugnata deve pertanto essere riformata e le sanzioni di cui ai nove verbali di contestazione elevati dalla Polizia Locale del (nn. 1054764/2022, Parte_1
1054941/2022, 1096569/2022, 1096767/2022, 1096835/2022, 1097059/2022,
1099366/2022, 1146485/2022 e 1146751/2022) devono essere rideterminate nella misura di cui in dispositivo, ai sensi del co. 11 dell'art. 7 d.lgs. 150/2011.
Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e si liquidano nella misura di cui in dispositivo, tenendo conto dei parametri di cui al DM
13.8.2022 n. 147. Nulla spetta invece all'appellante per spese relative al giudizio di primo grado, atteso che avanti al GdP il si è costituito senza il ministero di difensore e che Pt_1
le spese vive sostenute non risultano documentate.
6
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano – Sezione 1^ Civile, in composizione monocratica, in funzione di Giudice di Appello, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, in accoglimento dell'appello proposto dal , in riforma della sentenza n. 7599 in data Parte_1
28.11.2022/10.1.2023 del Giudice di Pace di - Sez. II Civ. pronunciata nel giudizio Pt_1
n. 39743/22 RG):
rigetta le opposizioni proposte da avverso i verbali di contestazione della CP_1
Polizia Locale di , relativi a violazioni dell'art. 7, comma 14, d.lgs. 285/1992, nn. Pt_1
1054764/2022, 1054941/2022, 1096569/2022, 1096767/2022, 1096835/2022,
1097059/2022, 1099366/2022, 1146485/2022 e 1146751/2022;
determina le sanzioni in € 85,00 per ciascuna violazione di cui ai verbali sopra indicati;
condanna a rifondere al le spese di questo grado di CP_1 Parte_1
giudizio, che liquida in complessivi euro 500,00 per onorari, oltre rimborso forfettario spese generali e oneri riflessi e oltre € 174,00 per anticipazioni.
Milano, 8.4.2025.
Il giudice
Andrea Manlio Borrelli
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 più recentemente la Cassazione ha affermato che < secondo il quale, per le violazioni amministrativamente sanzionate, è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa, postula una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, non essendo necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all'agente, sul quale grava, pertanto, l'onere della dimostrazione di aver agito senza colpa>> (Ordinanza n. 11777 del 18/6/2020).
Il Tribunale Ordinario di Milano
PRIMA CIVILE in persona del giudice dott. Andrea Manlio Borrelli, dato atto che sono trascorsi i termini assegnati per il deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c.; lette le note sostitutive dell'udienza depositate dalle parti;
pronuncia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la seguente
SENTENZA ex art. 437 c.p.c. nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 26477/2023 R.G.
promossa da:
(c.f. , in persona del Parte_1 P.IVA_1 Pt_2 Parte_3
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonello Mandarano (c.f. ), C.F._1
Enrico Barbagiovanni (c.f. ), (c.f. C.F._2 Parte_4
), Anna Tavano (c.f. ), Gloria Centineo C.F._3 C.F._4
Cavarretta Mazzoleni (c.f. ), SA Francesca SI (c.f. C.F._5 ), Anna Tavano (c.f. ) e EL SI (c.f. C.F._6 C.F._4
presso i quali è elettivamente domiciliato in , Via della C.F._7 Pt_1
Guastalla n. 6 (PEC: - FAX: 02/88453610); Email_1
- appellante –
contro
(c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco CP_1 C.F._8
Bagalà (c.f. , presso il quale è elettivamente domiciliato in , C.F._9 Pt_1
Via Dell'Usignolo n. 1 (PEC: Email_2
– FAX: 02/419132); Email_2
- appellato –
con ricorso in appello trasmesso telematicamente il 10.7.2023;
oggetto: appello avverso sentenza n. 7599 in data 28.11.2022/10.1.2023 del Giudice di
Pace di - Sez. II Civ. pronunciata nel giudizio n. 39743/22 RG); Pt_1
conclusioni di parte appellante:
< rejectis:
- per le ragioni esposte in narrativa, accogliere l'appello proposto dal e Parte_1 riformare la sentenza n. 7599/22 del Giudice di Pace di e, per l'effetto, confermare i Pt_1
verbali di accertamento nn- 1054764/2022, 1054941/2022, 1096569/2022, 1096767/2022,
1096835/2022, 1097059/2022, 1099366/2022, 1146485/2022 e 1146751/2022, elevati dalla
Polizia Locale di e conseguentemente condannare il al pagamento Pt_1 CP_1
della sanzione pecuniaria nella misura non inferiore alla metà del massimo previsto per le infrazioni accertate in tali verbali (violazione dell'art. 7, comma 14, Dlgs. 285/1992 - €.
166,00), oltre a spese di accertamento e notifica pari a €. 102,24 (€. 0,36 per spese di accertamento e €. 11,00 per notifica per ciascun verbale).
2 Con vittoria delle spese del primo grado di giudizio, come da nota spese depositata dal
Funzionario della Polizia Locale pari ad €. 150,00, e del presente grado di giudizio, rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre oneri riflessi (in luogo di Iva e Cpa) trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell'Ente Pubblico Comune di .>> Pt_1
conclusioni di parte appellata:
<
In subordine, si insta affinché l'eventuale condanna sia limitata alla sola prima multa o a quelle che la S.V. riterrà quantomeno non ripetitive nello stesso giorno, per tutte le considerazioni sopra svolte.>>
Concisa esposizione delle
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Il ha proposto appello avverso la sentenza n. 7599 pubblicata in data Parte_1
10.1.2023, non notificata, resa dal Giudice di Pace di - Sezione II Civile, nel Pt_1 procedimento n. 39743/22 RG, che ha accolto integralmente l'opposizione ex art. 7 d.lgs.
150/2011 proposta personalmente dal Sig. (senza il ministero di difensore) CP_1
avverso nove verbali di contestazione (nn. 1054764/2022, 1054941/2022, 1096569/2022,
1096767/2022, 1096835/2022, 1097059/2022, 1099366/2022, 1146485/2022 e
1146751/2022), elevati dalla Polizia Locale di a carico del Sig. per altrettante Pt_1 CP_1 violazioni dell'art. 7 co. 14 del Codice della Strada (accessi alla ZTL Area B), commesse con il ciclomotore non autorizzato (motore Euro 1) targato X2G7JB, tra il 9 e il 20 giugno
2022.
Con la sentenza impugnata il primo Giudice ha annullato i verbali sopra elencati, ritenendo la sussistenza dell'esimente della buona fede, avendo l'opponente ignorato senza colpa che il divieto di accesso alla ZTL Area B di riguarda anche i ciclomotori. Pt_1
3 L'appellante censura la decisione del GdP e ne chiede la riforma nella parte in cui questa ha fatto erronea applicazione del principio stabilito dall'art. 3 della L. 689/1981.
L'appellato, costituitosi in questo grado di giudizio con comparsa di risposta depositata telematicamente il 7.2.2024, sostiene l'infondatezza del gravame, negando che la decisione del primo Giudice sia errata e chiedendo, in subordine, la considerazione unitaria (a fini sanzionatori) delle condotte compiute nella medesima giornata.
*
La sentenza del GdP è errata e da correggere, conformemente alla richiesta dell'appellante.
Il gravame proposto dal ha fondatamente denunciato l'erroneità della decisione del Pt_1
Giudice di Pace laddove essa ha, nella sostanza, con argomentazione priva di qualsiasi riferimento a fatti concreti e vaga in diritto, escluso la sussistenza dell'elemento soggettivo delle infrazioni contestate con i verbali sopra elencati, in considerazione della non meglio illustrata assenza di colpa dell'opponente nell'ignorare l'estensione della disciplina dei limiti di accesso all'Area B del Comune di . Pt_1
Secondo questo giudice d'appello non può ritenersi la buona fede dell'opponente.
È infatti principio da tempo consolidato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione quello secondo cui, < integrare l'elemento soggettivo delle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa è sufficiente la semplice colpa, l'errore sulla liceità del fatto, comunemente indicato come buona fede, può rilevare come causa di esclusione della responsabilità amministrativa - al pari di quanto avviene per la responsabilità penale, in materia di contravvenzioni - solo quando esso risulti incolpevole, ed a tal fine occorre un elemento positivo (come, ad es., un'assicurazione di liceità da parte della pubblica amministrazione)
4 idoneo ad indurre un errore siffatto, non ovviabile dall'interessato con l'ordinaria diligenza>> (Cass. 21.2.1995 n. 1873)1.
Sulla base di tale principio di diritto, osservato che non ha dedotto alcun CP_1
concreto <> del tipo cui allude la massima sopra riportata, deve escludersi, nella fattispecie all'esame di questo giudice d'appello, l'esistenza di un errore incolpevole.
Inoltre, inapplicabile alla presente fattispecie è l'art. 198 del Codice della Strada (d.lgs.
30.4.1992 n. 285), per il quale < una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo>>. Deve infatti escludersi che le violazioni, accertate in orari diversi (con intervalli mai inferiori all'ora e mezza), siano state commesse da con una sola azione. CP_1
Ma all'applicazione di un'unica sanzione si oppone soprattutto il disposto dell'art. 198 co. 2
CdS, secondo il quale < pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato, il trasgressore ai divieti di accesso e agli altri singoli obblighi e divieti o limitazioni soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione>>.
Per la medesima ragione (carenza di unicità di azione) non può trovare applicazione nella fattispecie neppure l'art. 8 L. 689/1981.
Né soccorre, in favore della richiesta subordinata di parte appellata, l'art. 8 bis co. 4 della L.
689/1981, poiché, secondo il qui pienamente condiviso insegnamento di Cass. Sez. II
8.8.2007 n. 17347, <
5 nell'illecito, previsto dall'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981 n. 689, introdotto dall'articolo 94 d.lgs. 30 dicembre 1999 n. 507, rappresenta il corrispondente in materia amministrativa di alcune forme della recidiva penale (specifica ed infraquinquennale, articolo 99, secondo comma, numeri 1 e 2, cod. pen.), fungendo da circostanza aggravante nei casi espressamente previsti dalla legge. Pertanto, esso non opera quale elemento unificante ai fini della sanzione del precedente articolo 8 a guisa di continuazione (articolo
81, secondo comma, cod. pen.), e non ha modificato il principio generale, desumibile dal citato articolo 8, secondo cui la sanzione più grave aumentata sino al triplo non può essere irrogata, salve le ipotesi eccezionali del secondo comma (violazioni delle norme previdenziali ed assistenziali), che nei soli casi di concorso formale (corrispondente al primo comma dell'articolo 81 cod. pen.). La previsione di cui al quarto comma del medesimo articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981 n. 689, relativa alle "violazioni amministrative...commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria", è dettata al solo fine di escludere l'effetto aggravante che deriverebbe dalla reiterazione e non in funzione di unificazione della sanzione>>.
Gli accertamenti di cui ai verbali impugnati sono dunque tutti pienamente legittimi, così come è conforme a legge l'irrogazione delle relative sanzioni.
La sentenza impugnata deve pertanto essere riformata e le sanzioni di cui ai nove verbali di contestazione elevati dalla Polizia Locale del (nn. 1054764/2022, Parte_1
1054941/2022, 1096569/2022, 1096767/2022, 1096835/2022, 1097059/2022,
1099366/2022, 1146485/2022 e 1146751/2022) devono essere rideterminate nella misura di cui in dispositivo, ai sensi del co. 11 dell'art. 7 d.lgs. 150/2011.
Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e si liquidano nella misura di cui in dispositivo, tenendo conto dei parametri di cui al DM
13.8.2022 n. 147. Nulla spetta invece all'appellante per spese relative al giudizio di primo grado, atteso che avanti al GdP il si è costituito senza il ministero di difensore e che Pt_1
le spese vive sostenute non risultano documentate.
6
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano – Sezione 1^ Civile, in composizione monocratica, in funzione di Giudice di Appello, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, in accoglimento dell'appello proposto dal , in riforma della sentenza n. 7599 in data Parte_1
28.11.2022/10.1.2023 del Giudice di Pace di - Sez. II Civ. pronunciata nel giudizio Pt_1
n. 39743/22 RG):
rigetta le opposizioni proposte da avverso i verbali di contestazione della CP_1
Polizia Locale di , relativi a violazioni dell'art. 7, comma 14, d.lgs. 285/1992, nn. Pt_1
1054764/2022, 1054941/2022, 1096569/2022, 1096767/2022, 1096835/2022,
1097059/2022, 1099366/2022, 1146485/2022 e 1146751/2022;
determina le sanzioni in € 85,00 per ciascuna violazione di cui ai verbali sopra indicati;
condanna a rifondere al le spese di questo grado di CP_1 Parte_1
giudizio, che liquida in complessivi euro 500,00 per onorari, oltre rimborso forfettario spese generali e oneri riflessi e oltre € 174,00 per anticipazioni.
Milano, 8.4.2025.
Il giudice
Andrea Manlio Borrelli
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 più recentemente la Cassazione ha affermato che < secondo il quale, per le violazioni amministrativamente sanzionate, è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa, postula una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, non essendo necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all'agente, sul quale grava, pertanto, l'onere della dimostrazione di aver agito senza colpa>> (Ordinanza n. 11777 del 18/6/2020).