Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 11/02/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 933/2023 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
RIUNITO IN CAMERA DI CONSIGLIO E COMPOSTO DAI SEGUENTI MAGISTRATI:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
Dott. Vincenzo Ciliberti Giudice
------------- sul ricorso presentato
da
rappresentato e difeso dall'avv. CALZAVARA Parte_1
VALENTINA, presso quest'ultima elettivamente domiciliato, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
- Ricorrente -
contro
e rappresentati e difesi Controparte_1 Controparte_2
dall'avv. SCHIOPPA FRANCESCO, presso quest'ultimo elettivamente domiciliati, per mandato in calce alla comparsa di costituzione,
- Resistenti -
con l'intervento del P.M.;
sulle seguenti conclusioni congiunte rassegnate dalle parti:
“Viene dato atto della indipendenza economica di Parte_2
e quando viene chiesta la modifica delle condizioni di divorzio nel
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contributo al mantenimento del figlio da maggio 2023 e le parti rinunciano a qualsiasi pretesa in ordine al pregresso.
Le parti concludono in conformità a spese compensate con rinuncia alla solidarietà professionale e ai termini per memorie conclusionali e repliche.”
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 27.02.2023 il ricorrente Parte_1
esponeva che con sentenza n. 512/2018 il Tribunale di Venezia aveva pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto con CP_1
in data 30.10.1999, alle condizioni concordate dalle parti,
[...]
in forza delle quali il figlio nato il Parte_2
30.03.2000, allora minorenne, veniva affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e obbligo del padre di contribuire al suo mantenimento mediante la corresponsione della somma mensile di euro 350,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Ciò premesso, rappresentato che il figlio risulta avere una stabile occupazione lavorativa e comunque ritenendo sulla base delle circostanze dedotte non più sussistenti presupposti fondanti di un obbligo di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne, il ricorrente formulava domanda volta a ottenere la parziale modifica delle condizioni di divorzio chiedendo la revoca dell'obbligo, in
Pag. 2 di 4 capo allo stesso, di contribuire al mantenimento del figlio,
accertata l'autosufficienza economica di quest'ultimo.
Regolarmente notificata, si costituivano la resistente CP_1
insieme al figlio chiedendo, contestati
[...] Parte_2
i fatti come dedotti da controparte, il rigetto della domanda formulata dal ricorrente;
in via subordinata la rideterminazione dell'importo dell'assegno previsto a carico del signor Parte_1
.
[...]
In seguito a vari rinvii, atteso il passaggio del fascicolo ad altro magistrato, il Giudice fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 16.06.2024, all'esito della quale, poiché nessuno si era presentato, dichiarava con ordinanza del 20.06.2024 estinto il procedimento. Le parti formulavano congiuntamente reclamo avverso la suddetta ordinanza, in quanto il Giudice aveva disposto che l'udienza si tenesse in modalità cartolare e, in ottemperanza a tale ordine,
le stesse avevano depositato le relative note in PCT. Celebrata
l'udienza in data 18.12.2024, il Tribunale di Venezia in composizione collegiale, ritenuto fondato il reclamo, revocava l'ordinanza in oggetto e disponeva che la causa fosse chiamata nel ruolo del Giudice
relatore. Fissata quindi nuova udienza per il 21.01.2025, preso atto in tale sede del raggiungimento di un accordo tra le parti, il
Giudice tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
La domanda formulata dalle parti congiuntamente merita di essere accolta, preso atto dell'accordo raggiunto e ritenuto di poterlo
Pag. 3 di 4 recepire in quanto coerente con la situazione economica e personale rappresentata.
Atteso l'esito del procedimento e la concorde richiesta delle parti,
si dispone la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
1) a modifica parziale delle condizioni di cui alla sentenza n.
512/2018 del Tribunale di Venezia pubblicata il 06.03.2018, ratifica gli accordi tra le parti in punto di mantenimento del figlio maggiorenne nei seguenti termini: viene dato Parte_2
atto della indipendenza economica di viene Parte_2
statuito il venir meno dell'obbligo del sig. di Parte_1
versare un contributo al mantenimento del figlio da maggio 2023;
viene dato atto che le parti rinunciano a qualsiasi pretesa in ordine al pregresso;
2) dichiara integralmente compensate fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 6.2.2025
La Presidente
Dott.ssa Lisa Micochero
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