Articolo 305 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Articolo 286Articolo 289
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31 dicembre 2019
Art. 305. Commissario liquidatore 1. Il commissario liquidatore procede a tutte le operazioni della liquidazione secondo le direttive dell'autorita' che vigila sulla liquidazione e sotto il controllo del comitato di sorveglianza.
2. Il commissario prende in consegna i beni compresi nella liquidazione, le scritture contabili e gli altri documenti dell'impresa o dell'ente richiedendo, ove occorra, l'assistenza di un notaio.
3. Il commissario forma quindi l'inventario, nominando, se necessario, uno o piu' stimatori per la valutazione dei beni.
Entrata in vigore il 31 dicembre 2019
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