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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 17/04/2025, n. 791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 791 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6138/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Elena de Tura ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 6138/2021 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to CONTE GIACOMO, giusta procura in Controparte_1
atti, elettivamente domiciliato presso il difensore, via XXV Aprile n. 64, Cerignola;
APPELLANTE contro
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con Controparte_2
il patrocinio degli avv.ti DIBISCEGLIA RAFFAELE, RUOCCO PIETRO, PERCHINUNNO
SAVERIO M., giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso i difensori, via Mazzini n. 4,
Cerignola;
APPELLATA contro
; Controparte_3
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace;
risarcimento danni materiali.
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 20 gennaio
2025, tenutasi in modalità cartolare, da intendersi ivi integralmente trascritte. Ragioni di fatto e diritto della decisione.
Con atto di appello ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Controparte_1 CP_3
e la , in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] Controparte_4
impugnando la sentenza emessa nel corso del giudizio di primo grado svoltosi dinanzi al Giudice di
Pace di Cerignola, n. 265/2021, depositata e pubblicata in data 26/08/2021.
In fatto, ha evocato in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Cerignola, i già Controparte_1
citati convenuti al fine di sentir condannare la , in qualità di CP_4 Controparte_2
assicuratrice del veicolo Alfa Romeo 147, tg. CA568LB, di proprietà di al Controparte_3
pagamento della somma di euro 4.837,60 a titolo di risarcimento dei danni materiali subiti dall'autovettura Ford KU, tg. GZ7106A, di sua proprietà (assicurata presso l' Controparte_5
, a seguito del sinistro occorso in data 14/05/2018, ore 20,00 circa.
[...]
Segnatamente, ha esposto l'attore che il veicolo Alfa Romeo 147, condotto da Controparte_3 nell'uscire in retromarcia da un parcheggio presente sul lato sinistro di Via Garigliano, con direzione di marcia Foggia – Bari, urtava nella parte laterale sinistra la propria autovettura Ford
KU, alla cui guida sopraggiungeva lungo la medesima Via Garigliano, con direzione di marcia
Foggia – Bari, in Cerignola.
Ha chiesto, quindi, accertata la responsabilità di la condanna della CI Controparte_3
al risarcimento dei danni materiali subiti, quantificati nella somma di euro Controparte_2
4.837,60 come in citazione meglio specificata, oltre interessi e rivalutazioni, vinte le spese di lite, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Con comparsa, si è costituita in giudizio la contestando, nel merito, la CP_4 Controparte_2
domanda attorea sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur del danno, con vittoria di spese processuali. Più precisamente, parte convenuta ha rilevato la non riconducibilità dei danni al sinistro lamentato, atteso che il veicolo attoreo presentava una deformazione di entrambe le portiere del lato sinistro, con esplosione degli air – bag laterali, ma non danni al sottoporta sinistro, che, in considerazione del veicolo antagonista e della dinamica denunciata, in caso di impatto, avrebbe dovuto risultare danneggiato.
Il convenuto, benché regolarmente citato, non si è costituito;
ne è stata, quindi, Controparte_3
dichiarata la contumacia.
Il giudizio di primo grado, consistito in attività di produzione documentale, nell'escussione di un teste e nell'espletamento di CTU tecnica - ricostruttiva, è stato definito con sentenza n. 265/2021,
R.G. n. 1104/2019, emessa dal Giudice di Pace di Cerignola, il quale ha rigettato la domanda attorea per risarcimento danni materiali, poiché infondata, per mancanza di nesso causale;
con condanna della parte attrice al pagamento in favore della CI , in persona Controparte_2 del legale rappresentante p.t., delle spese e competenze di giudizio, liquidate in euro 671,00, ponendo a carico della parte attrice le anticipate spese di CTU tecnico – ricostruttiva;
nulla sulle spese tra parte attrice e il convenuto, stante la contumacia dello stesso. Controparte_3
Contro tale sentenza ha presentato appello, chiedendo la riforma della Controparte_1 sentenza impugnata. Più precisamente, l'appellante ha censurato la sentenza resa dal Giudice di primo grado, per le seguenti motivazioni: “1) Omessa ed/od erronea valutazione dei mezzi di prova da parte del tribunale – omessa ed/od erronea valutazione delle prove testimoniali e delle risultanze peritali – illegittimità ed illogicità della sentenza gravata – violazione degli artt. 115 et.
116 c.p.c.”.
In particolare, l'appellante ha lamentato l'erroneità delle motivazioni del Giudice di prime cure, il quale avrebbe valutato, a suo dire con insufficienza e in modo errato, le risultanze istruttorie, eludendo le dichiarazioni rese dal testimone, durante l'espletamento Testimone_1 dell'istruttoria tenutasi all'udienza del 05/06/2019.
L'appellante ha dedotto come il teste escusso avrebbe confermato la dinamica narrata negli scritti difensivi, provando, dunque, il danno evento e il nesso eziologico tra il sinistro e i danni materiali subiti dall'autoveicolo. Ancora, parte appellante ha censurato le valutazioni in termini di inattendibilità del teste, in quanto teste non indicato nel modello CAI, nella lettera di costituzione in mora inoltrata alla compagnia assicurativa, in data 22/05/2018, e nell'atto introduttivo;
infine, ha lamentato la mancata valutazione critica da parte del Gdp nel disattendere le risultanze del parere espresso nella CTU tecnico – ricostruttiva in ordine alla sussistenza del nesso di causalità e ai danni materiali subiti dall'autoveicolo Ford KU.
Parte appellante ha chiesto, dunque, concessione della sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, con risarcimento di tutti i danni subiti quantificati in euro 3.078,37, sulla scorta delle risultanze peritali della CTU;
con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
La CI , costituitasi con comparsa di costituzione e risposta ha chiesto il Controparte_2
rigetto dell'appello, perché infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, ha chiesto altresì di confermare la sentenza n. 265/2021 resa dal Giudice di Pace di Cerignola, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.
Il convenuto, benché regolarmente citato, non si è costituito;
ne è stata, Controparte_3
pertanto, dichiarata la contumacia. La causa, previa acquisizione del fascicolo di primo grado, è stata assunta in decisione mediante trattazione scritta, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., all'udienza del 20 gennaio
2025.
*****
2. L'appello non può trovare accoglimento.
Esaminata nel merito la domanda e considerato che le censure mosse risultano tutte orientate a minare la valutazione degli elementi della fattispecie invocata e del materiale probatorio, oltreché delle argomentazioni poste a fondamento della decisione di merito, se ne svolgerà una trattazione unitaria, in applicazione del principio della ragione più liquida.
La fattispecie invocata in giudizio è quella del combinato disposto ex artt. 149 Codice di ass.ni private e 2054 co. 2 c.c.
In primo luogo, giova rammentare che la fattispecie dedotta in giudizio configura una ipotesi di responsabilità extracontrattuale e, più propriamente, un fatto illecito in relazione alla circolazione dei veicoli, fattispecie per la quale l'obbligo del risarcimento del danno sussiste solo qualora vi sia il concorso di tre elementi: 1) il verificarsi dell'evento storico;
2) l'esistenza di un rapporto causa- effetto tra il fatto storico e il danno ingiusto;
3) il dolo o la colpa dell'agente.
Mentre con riguardo all'ultimo dei tre elementi indicati soccorre la presunzione di colpa concorrente nel caso di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c., i primi due elementi, ai sensi dell'art. 2697 c.c., devono essere interamente provati da chi agisce in giudizio in applicazione delle normali regole di distribuzione dell'onere probatorio.
In particolare, l'art. 2697 c.c. accolla su chi vuol far valere un diritto in giudizio l'onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento (c.d. fatti costitutivi).
Viceversa, chi contesta la rilevanza di quei fatti ha l'onere di provarne l'inefficacia o gli altri fatti modificativi o estintivi del diritto fatto valere (c.d. fatti impeditivi, modificativi ed estintivi).
Dal punto di vista della distribuzione dell'onere probatorio, l'art. 2697 c.c. grava, quindi, il danneggiato della prova del danno evento e del nesso di causalità.
Ciò posto, la valutazione del giudice di primo grado secondo cui non è stato assolto l'onere probatorio relativamente al sinistro stradale merita infatti di essere pienamente condivisa, proprio all'esito di quell'esame complessivo delle risultanze istruttorie che lo stesso attore-appellante ritiene sia stato omesso nell'emettere la sentenza impugnata.
Difatti, è proprio esaminando il complesso degli atti del processo di primo grado, infatti, che deve affermarsi che non risulta sufficientemente provato il fatto storico posto a fondamento della domanda. In primo luogo, va rilevato come la prova si fondi essenzialmente sulle dichiarazioni de l teste che avrebbero assistito al sinistro stradale, il quale, tuttavia, ha fornito delle dichiarazioni alquanto sommarie.
Infatti, con riferimento al teste , giova rilevare che, quest'ultimo, all'udienza del Testimone_1
05/06/2019, ha fornito la seguente dichiarazione: “Posso dichiarare di aver assistito il giorno 14 maggio 2018 erano circa le ore 20,00 ad un incidente stradale che si è verificato in Via Garigliano,
a Cerignola, tra due autovetture;
io percorrevo Via Garigliano e mi trovavo a bordo della mia autovettura a circa 20 – 30 metri dietro l'autovettura Ford KU. Preciso che percorrevo Via
Garigliano con direzione di marcia verso Bari;
ad un tratto ho visto l'autovettura Alfa Romeo 147 uscendo in retromarcia da un parcheggio presente sul lato sinistro di Via Garigliano con la sua parte posteriore ha impattato quella laterale sinistra della Ford KU provocandole danni;
riconosco alle foto presenti al fascicolo di parte attrice l'autovettura Ford KU coinvolta nell'incidente ed i danni riportati dalla stessa a seguito dello stesso;
ricordo che l'autovettura Alfa
Romeo con targa italiana, era condotta da un uomo e l'autovettura Ford KU era con targa estera ed era condotta da un uomo;
io sono sceso per vedere se le persone coinvolte all'incidente avevano necessità di soccorso ma nessuna delle due lamentava dolori;
preciso che oltre a me sul posto venivano altri testimoni dell'incidente; io sono rimasto sul posto per circa 20 – 30 minuti e poi sono andato via. Durante questo tempo non ho visto autorità o mezzi di soccorso;
preciso che
l'autovettura Ford KU sebbene fosse dotata di targa estera era condotta da un italiano. Tanto lo affermo perché l'ho sentito discutere con il conducente dell'Alfa Romeo 147”.
Parte appellante ritiene che tale testimonianza sia fondamentale ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro e della sua sussistenza.
Sul punto, sebbene non si dubiti, in accordo con la costante giurisprudenza di merito, che la prova di un fatto quale un sinistro stradale possa essere fornita anche attraverso un solo testimone, è parimenti indubitabile che, in tali fattispecie, la valutazione delle dichiarazioni testimoniali (che devono essere particolarmente precise e puntuali oltreché circostanziate), all'interno dell'intera cornice probatoria delineatasi dall'istruttoria, dovrà essere operata con particolare prudenza, soprattutto laddove si tratti di un incidente in cui non siano intervenuti, come nella specie, né il 118 né le forze dell'ordine.
Ciò posto, il predetto teste ha reso dichiarazioni alquanto generiche e nulla ha riferito circa molti elementi rilevanti per la ricostruzione del sinistro e per valutare la stessa attendibilità delle sue affermazioni (tra cui la condotta di guida dei conducenti di entrambi i veicoli coinvolti nel sinistro).
Inoltre, il medesimo in maniera replicata e meccanica ripete quanto dichiarato dalla parte danneggiata, ovverosia aver visto l'autovettura Alfa Romeo 147 uscire in retromarcia da un parcheggio presente sul lato sinistro di Via Garigliano e con la sua parte posteriore impattare quella laterale sinistra della Ford KU provocandole danni, senza, tuttavia, fornire ulteriori dettagli o precise indicazioni: il teste, difatti, non ha fornito elementi ulteriori che consentano di vagliarne l'attendibilità e la ricostruzione della dinamica fattuale, come le modalità di svolgimento dell'urto.
In definitiva, il teste non ha indicato né descritto la precisa dinamica dell'asserito sinistro, non fornendo prova concreta del fatto in sé e delle sue modalità.
A ciò si aggiunga come la dichiarazione di aver assistito ad un presunto incidente di così poco rilievo ad una distanza di circa 20/30 mt dà la misura dell'inattendibilità delle dichiarazioni genericamente rese in ordine ai fatti di causa.
Sul punto, non può non rivelarsi come le dichiarazioni rese nel corso dell'istruttoria dal teste di parte attrice riferiscano di una dinamica generica, superficiale dell'accaduto e per certi versi anche contradditoria, che non permettono di ritenere provato in sé il sinistro né di contestare una specifica responsabilità del veicolo in ordine all'effettivo investimento e alle concrete modalità e responsabilità del sinistro, né di dimostrare una condotta diligente dell'attore; specie se si considerano come queste costituiscano elementi specifici ed indefettibili in base ai quali chiedere responsabilità esclusiva e, conseguentemente, risarcimento dei danni subiti.
Da ultimo, desta ulteriore perplessità la circostanza per la quale, nonostante i danni all'auto e all'urto con un'altra autovettura a seguito dell'incidente lamentato, non siano state allertate le forze dell'ordine.
Va sottolineato come l'attore, a monte, non abbia fornito neppure in termini di allegazione una chiara ed esatta ricostruzione della dinamica del sinistro, non fornendo i dettagli del fatto in sé e, più precisamente, sulle modalità del sinistro, ovvero sulle rispettive condotte, sia sulle proprie, sia del convenuto, subito prima e subito dopo il danno evento, nonché dell'urto sub specie di punti di contatto e di causalità con i danni lamentati.
Ebbene, alla luce di quanto ut supra illustrato, esaminando proprio il complesso degli atti del processo di primo grado, deve affermarsi che non risulta sufficientemente dimostrato da parte appellante, in primis, il verificarsi dell'evento storico, per il quale vi è una forte incertezza sugli elementi fondanti la fattispecie invocata, da cui ne consegue anche l'insussistenza di un rapporto causa-effetto tra il fatto storico e il danno ingiusto, precludendo qualsivoglia valutazione in ordine alle asserite responsabilità, tantomeno il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054 c.c. in favore del conducente attore per poter accertare e dichiarare una responsabilità esclusiva in capo alla conducente convenuta.
Il secondo comma dell'art. 2054 c.c. tratta, infatti, dello scontro tra veicoli e introduce una ulteriore presunzione legale: quella della corresponsabilità tra i conducenti, la quale tanto può operare ove l'onere di allegazione e prova in ordine allo scontro tra i veicoli, che ne costituisce l'antecedente logico giuridico, siano assolti.
La ricostruzione del fatto storico è stata, infatti, presentata complessivamente da parte attrice in modo lacunoso e, dunque, appare inidonea a perfezionare un quadro probatorio sull'accaduto e sulle rispettive responsabilità.
In definitiva, non è stato assolto il relativo onere di allegazione di prova in ordine alla fattispecie invocata.
Le predette carenze si riflettono anche sul profilo del quadro probatorio, non risultando provati nel giudizio di primo grado quei fatti costitutivi della fattispecie mancanti, in quanto neppure specificamente allegati, e che comunque spettava alla parte istante provare, secondo il noto principio dell'onere della prova espresso dall'art. 2697 c.c.
Ne consegue anche l'insussistenza del secondo elemento costitutivo la fattispecie invocata, la mancanza di un nesso eziologico di causa-effetto tra il fatto storico e il danno ingiusto, da cui ne deriva l'impossibilità di accertare una responsabilità tanto esclusiva in ordine alla convenuta quanto concorrente tra le parti in causa.
A conferma di un quadro istruttorio propedeutico al rigetto milita anche la doglianza di parte appellante per cui il Giudice di pace avrebbe dovuto fornire una valutazione critica per giustificare una decisione contrastante col parere del CTU espresso durante il giudizio di primo grado, giova rammentare che la relazione del CTU “non può essere utilizzata (come nel caso di specie) per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio. Le parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 cod.civ., e pensare di poter rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti”, (cfr., Cass. n. 31886/2019; Cass., Ord. n. 196317/2020).
Sul punto, parte appellante ha sostenuto che l'espletata CTU abbia confermato l'accaduto sinistro in favore del medesimo, asserendo che il giudice di prime cure non abbia valutato criticamente l'elaborato peritale.
A tal proposito, sulla relazione di CTU è necessario svolgere delle opportune osservazioni , fermo restando che appare corretto affermare che i quesiti posti al CTU non possono essere utilizzati per sopperire o colmare le carenze e le omissioni in ordine agli oneri di allegazione e prova incombenti sulla parte. Lo stesso CTU, ing. , a pagg. 4 e ss, del paragrafo 4.1., rubricato “ricostruzione Persona_1 della dinamica del sinistro” della sua relazione, ha precisato che la ricostruzione della dinamica del sinistro sia avvenuta sulla sola scorta delle fotografie delle autovetture danneggiate versate in atti;
difatti, ha riferito che: “con riferimento alle tracce che l'urto ha lasciato sul veicolo di parte attoreo coinvolto;
i quali sono evincibili con esclusivo riferimento alla documentazione fotografica in atti, vista l'indisponibilità di cui al paragrafo 3.1. del veicolo” e, infatti, al citato paragrafo di cui al 3.1, il CTU riferisce che: “L'Avv. Conte Giacomo comunicava al CTU che il veicolo attoreo fosse stato venduto e si impegnava di fornire allo stesso la documentazione che ne attestasse il trasferimento
(cfr., All. 4)”. Più precisamente, il CTU dichiara nel par.
4.2. della relazione che: “non è stato possibile riscontrare in maniera diretta i danni subiti dal veicolo attoreo, nonché quelli riportati dal veicolo antagonista per indisponibilità di entrambi i mezzi nel corso delle operazioni peritali;
per cui le considerazioni che seguiranno saranno elaborate sulla scorta di quanto descritto precedentemente e dei fotogrammi allegati ai fascicolati di causa”.
In definitiva, ne consegue, come dedotto nel paragrafo 4.2 della relazione in esame, che il CTU non ha potuto riscontrare in maniera diretta i danni riportati dai veicoli coinvolti;
bensì, si è limitato a una valutazione dei danni e a una ricostruzione della dinamica del presunto incidente sul mero ed insufficiente supporto della documentazione fotografica in atti.
Inoltre, parte convenuta, la compagnia assicuratrice , ha riferito che Controparte_4
dagli accertamenti tecnici eseguiti per conto della Compagnia, (cfr., osservazioni del C.T. di parte convenuta, geom. , vd fascicolo di primo grado) è risultato che non vi sia coerenza tra le Per_2
tipologie di danni esistenti sui veicoli presunti collidenti e, più precisamente, l'assenza di danni nella parte latero/superiore del veicolo Ford, tg. GZ7106A.
E, difatti, seppur in un primo momento, precisamente al paragrafo 4.2 dell'elaborato, il CTU abbia affermato che i danni riportati dal veicolo di parte attrice/appellante siano stati il frutto di un urto diretto, definito di “media intensità e con direzione ortogonale alla direzione di marcia”, e che “la tipologia dei danni riportati contraddistingue la gravità dell'urto ricevuto che necessariamente doveva essere di media intensità […]”, a seguito delle osservazioni del perito di parte convenuta, il
CTU ha concluso che “In effetti, l'urto avvenuto tra i due veicoli, presuppone più che il veicolo attoreo abbia “strisciato” il proprio fianco sul paraurti posteriore dell'Alfa Romeo 147 e non che quest'ultima sia entrata in maniera violenta nel laterale del primo (tanto da doverlo penetrare più di 5 cm). Infatti, il veicolo convenuto usciva in retromarcia da un parcheggio, per cui ad una velocità che doveva essere sicuramente molto bassa;
invece, la Ford KU, che percorreva via
Garigliano, viaggiava sicuramente ad una velocità più sostenuta (in relazione al veicolo convenuto che partiva praticamente da fermo)”. E ancora, a pag. 8 della relazione di CTU, si è dato atto che “il confronto grafico non può tener conto delle reali altezze dei due veicoli venuti a contatto, in quanto il peso trasportato, lo stato di usura degli ammortizzatori ed altri fattori non riscontrabili in fase peritale avrebbero potuto influire sulle stesse. Tuttavia, detto confronto permette una rapida disamina sulla possibilità che ciò viene descritto sia verosimile o meno”.
Su tali presupposti, non possono che condividersi, pertanto, le conclusioni del Giudice di prime cure, secondo il quale “dall'esame congiunto e comparato delle risultanze processuali non emerge la sussistenza di un diretto nesso causale tra il danno materiale riportato dal veicolo Ford KU tg.
GZ7106A, di proprietà di e la collisione dello stesso con il veicolo Alfa Controparte_1
Romeo 147 tg.CA568LB”.
In definitiva, l'analisi compiuta è pacificamente incompleta e lacunosa;
ciò viene acclarato dallo stesso CTU il quale svolge l'incarico su premesse documentali inesistenti fin anche senza un esame diretto dei veicoli.
Il sinistro stradale denunciato non trova sufficienti elementi di prova attraverso l'esame della documentazione agli atti di causa e neppure in sede di CTU, che non ha potuto visionare neanche il veicolo asseritamente incidentato dell'attore. Si precisa che il CTU non ha potuto visionare materialmente né il veicolo Ford KU, non più disponibile perché alienato, né l'altro veicolo coinvolto nel sinistro, Alfa Romeo 147, vista l'assenza del proprietario.
Gli elementi fattuali e tecnici, presenti nel fascicolo, a cui ha fatto riferimento il CTU sono stati le foto del veicolo attoreo e il rilievo planimetrico del campo del sinistro realizzati dal CTU.
Con questi pochi elementi il CTU ha effettuato una ricostruzione del sinistro in termini meramente probabilistici e sulla base di dati non riscontrabili che non risulta sufficiente a dimostrare la verificazione del fatto occorso e i danni lamentati da parte appellante.
Ancora, a disattendere quanto sostenuto da parte appellante e evidenziare la misura della fragilità e della contraddittorietà dell'elaborato peritale è l'ulteriore conclusione cui il CTU è pervenuto, come ut supra riportato, a seguito delle osservazioni sollevate dalla difesa di parte convenuta, rispetto alle quali parte attrice non ha presentato alcuna contestazione. Inoltre, ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro, non vi è stato alcun approfondimento circa l'esplosione degli air – bag laterali di parte attrice, non giustificato, nè confermato dal teste di parte attrice.
Quanto valutato non consente a questo Tribunale di poter applicare nel caso di specie il principio del più probabile che non, ovvero poter con ragionevole probabilità logica ritenere un dato fatto avvenuto secondo determinate modalità da cui siano derivate causalmente date conseguenze, secondo la ben nota giurisprudenza per cui “la regola del “più probabile che non” implica che, rispetto ad ogni enunciato, si consideri l'eventualità che esso possa essere vero o falso […] sicché, tra queste due ipotesi alternative, il giudice deve scegliere quella che, in base alle prove disponibili, ha un grado di conferma logica superiore all'altra”, (cfr., Cass., sent. n. 26304/2021).
Ad abundantiam, circa l'omissione dell'indicazione del nominativo del teste di parte attorea nel modello CAI, nella richiesta risarcitoria e nell'atto di citazione notificato, sebbene l'appellante abbia inviato in data 19.10.2018 a mezzo fax alla compagnia assicuratrice la Controparte_6 documentazione con il nominativo del teste e sebbene abbia evidenziato come all'epoca dei fatti di causa non vi fosse alcun obbligo da parte del danneggiato di indicare i testi già nell'atto di costituzione in mora o nel corso della gestione della pratica da parte dell'assicurazione, poiché tale obbligo è stato introdotto solo con l'entrata in vigore della L. n. 124/2017, successivo alle circostanze di tempo dei fatti di causa, occorre evidenziare, tuttavia, che la giurisprudenza di merito deduce come “l'omessa indicazione dei testimoni nella denuncia di sinistro, nella lettera di costituzione in mora inoltrata alla compagnia di assicurazione e nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado incide significativamente sulla valutazione di attendibilità dei testi e conseguentemente della veridicità della dinamica del sinistro da essi riferita, essendo inverosimile
e contrario ad ogni regola di logica e buon senso che il danneggiato, pur avendo avuto la straordinaria e rara ventura di avere testimoni oculari al proprio sinistro, abbia omesso di indicarne prontamente le generalità, anche al fine di favorire la definizione stragiudiziale della lite” (cfr., Tribunale di Reggio Calabria, sez. I, n. 206 del 2014).
Ebbene, alla luce delle argomentazioni ut supra illustrate, attese le incertezze in ordine a una specifica e precisa descrizione del fatto evento, (rectius: sinistro stradale), e delle sue modalità, oltreché della carenza di prova documentale e dell'omessa disponibilità dell'auto in sede di CTU, ne consegue l'impossibilità di fornire un altrettanto quadro probatorio dello stesso, nonché delle contestate responsabilità in ordine al fatto di causa, a cui si aggiunge la totale incertezza in ordine agli invocati danni conseguenza.
La domanda risulta, quindi – a conferma di quanto affermato dal Giudice di Pace –, infondata in ordine all'an del diritto fatto valere in giudizio, proprio per la accertata genericità e lacunosità, nonché mancanza di prova in ordine ai richiamati elementi costitutivi della fattispecie, già evidenziata nella sentenza di primo grado, seppur in questa sede con maggior impegno esplicativo rappresentati.
In conseguenza di tanto, si ritiene superfluo in quanto assorbito anche in questa sede l'esame del richiesto quantum debeatur.
3. Venendo alle spese di lite del presente giudizio d'appello – che si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, aggiornato sulla base del D.M. n. 147/2022, secondo i valori medi per le fasi espletate (nulla per l'istruttoria di fatto non tenutasi) – vista la soccombenza dell'appellante - esse vanno poste a carico di quest'ultimo ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e andranno pagate alla parte appellata;
nulla sulle spese tra parte attrice e il convenuto, stante la contumacia Controparte_3
dello stesso.
4. Da ultimo, ai sensi dell'art.13, comma 1quater, del d.p.r. n. 115/2002 (TU Spese di Giustizia), si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il presente appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in grado di appello, ogni diversa istanza, ragione ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello, con conseguente integrale conferma della sentenza di primo grado;
- condanna l'appellante a rifondere in favore della le spese del CP_4 Controparte_2
presente giudizio di II grado, liquidate in euro 1.701,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge;
- nulla sulle spese tra parte attrice e il convenuto, stante la contumacia dello Controparte_3
stesso;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, co. 1quater DPR n.115/2002 nel testo inserito dall'art. 1, co. 17 L. n. 228/2012, mandando alla
Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione.
Così deciso in Foggia, in data 16 aprile 2025.
IL GIUDICE dott.ssa Maria Elena de Tura
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Elena de Tura ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 6138/2021 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to CONTE GIACOMO, giusta procura in Controparte_1
atti, elettivamente domiciliato presso il difensore, via XXV Aprile n. 64, Cerignola;
APPELLANTE contro
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con Controparte_2
il patrocinio degli avv.ti DIBISCEGLIA RAFFAELE, RUOCCO PIETRO, PERCHINUNNO
SAVERIO M., giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso i difensori, via Mazzini n. 4,
Cerignola;
APPELLATA contro
; Controparte_3
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace;
risarcimento danni materiali.
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 20 gennaio
2025, tenutasi in modalità cartolare, da intendersi ivi integralmente trascritte. Ragioni di fatto e diritto della decisione.
Con atto di appello ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Controparte_1 CP_3
e la , in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] Controparte_4
impugnando la sentenza emessa nel corso del giudizio di primo grado svoltosi dinanzi al Giudice di
Pace di Cerignola, n. 265/2021, depositata e pubblicata in data 26/08/2021.
In fatto, ha evocato in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Cerignola, i già Controparte_1
citati convenuti al fine di sentir condannare la , in qualità di CP_4 Controparte_2
assicuratrice del veicolo Alfa Romeo 147, tg. CA568LB, di proprietà di al Controparte_3
pagamento della somma di euro 4.837,60 a titolo di risarcimento dei danni materiali subiti dall'autovettura Ford KU, tg. GZ7106A, di sua proprietà (assicurata presso l' Controparte_5
, a seguito del sinistro occorso in data 14/05/2018, ore 20,00 circa.
[...]
Segnatamente, ha esposto l'attore che il veicolo Alfa Romeo 147, condotto da Controparte_3 nell'uscire in retromarcia da un parcheggio presente sul lato sinistro di Via Garigliano, con direzione di marcia Foggia – Bari, urtava nella parte laterale sinistra la propria autovettura Ford
KU, alla cui guida sopraggiungeva lungo la medesima Via Garigliano, con direzione di marcia
Foggia – Bari, in Cerignola.
Ha chiesto, quindi, accertata la responsabilità di la condanna della CI Controparte_3
al risarcimento dei danni materiali subiti, quantificati nella somma di euro Controparte_2
4.837,60 come in citazione meglio specificata, oltre interessi e rivalutazioni, vinte le spese di lite, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Con comparsa, si è costituita in giudizio la contestando, nel merito, la CP_4 Controparte_2
domanda attorea sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur del danno, con vittoria di spese processuali. Più precisamente, parte convenuta ha rilevato la non riconducibilità dei danni al sinistro lamentato, atteso che il veicolo attoreo presentava una deformazione di entrambe le portiere del lato sinistro, con esplosione degli air – bag laterali, ma non danni al sottoporta sinistro, che, in considerazione del veicolo antagonista e della dinamica denunciata, in caso di impatto, avrebbe dovuto risultare danneggiato.
Il convenuto, benché regolarmente citato, non si è costituito;
ne è stata, quindi, Controparte_3
dichiarata la contumacia.
Il giudizio di primo grado, consistito in attività di produzione documentale, nell'escussione di un teste e nell'espletamento di CTU tecnica - ricostruttiva, è stato definito con sentenza n. 265/2021,
R.G. n. 1104/2019, emessa dal Giudice di Pace di Cerignola, il quale ha rigettato la domanda attorea per risarcimento danni materiali, poiché infondata, per mancanza di nesso causale;
con condanna della parte attrice al pagamento in favore della CI , in persona Controparte_2 del legale rappresentante p.t., delle spese e competenze di giudizio, liquidate in euro 671,00, ponendo a carico della parte attrice le anticipate spese di CTU tecnico – ricostruttiva;
nulla sulle spese tra parte attrice e il convenuto, stante la contumacia dello stesso. Controparte_3
Contro tale sentenza ha presentato appello, chiedendo la riforma della Controparte_1 sentenza impugnata. Più precisamente, l'appellante ha censurato la sentenza resa dal Giudice di primo grado, per le seguenti motivazioni: “1) Omessa ed/od erronea valutazione dei mezzi di prova da parte del tribunale – omessa ed/od erronea valutazione delle prove testimoniali e delle risultanze peritali – illegittimità ed illogicità della sentenza gravata – violazione degli artt. 115 et.
116 c.p.c.”.
In particolare, l'appellante ha lamentato l'erroneità delle motivazioni del Giudice di prime cure, il quale avrebbe valutato, a suo dire con insufficienza e in modo errato, le risultanze istruttorie, eludendo le dichiarazioni rese dal testimone, durante l'espletamento Testimone_1 dell'istruttoria tenutasi all'udienza del 05/06/2019.
L'appellante ha dedotto come il teste escusso avrebbe confermato la dinamica narrata negli scritti difensivi, provando, dunque, il danno evento e il nesso eziologico tra il sinistro e i danni materiali subiti dall'autoveicolo. Ancora, parte appellante ha censurato le valutazioni in termini di inattendibilità del teste, in quanto teste non indicato nel modello CAI, nella lettera di costituzione in mora inoltrata alla compagnia assicurativa, in data 22/05/2018, e nell'atto introduttivo;
infine, ha lamentato la mancata valutazione critica da parte del Gdp nel disattendere le risultanze del parere espresso nella CTU tecnico – ricostruttiva in ordine alla sussistenza del nesso di causalità e ai danni materiali subiti dall'autoveicolo Ford KU.
Parte appellante ha chiesto, dunque, concessione della sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, con risarcimento di tutti i danni subiti quantificati in euro 3.078,37, sulla scorta delle risultanze peritali della CTU;
con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
La CI , costituitasi con comparsa di costituzione e risposta ha chiesto il Controparte_2
rigetto dell'appello, perché infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, ha chiesto altresì di confermare la sentenza n. 265/2021 resa dal Giudice di Pace di Cerignola, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.
Il convenuto, benché regolarmente citato, non si è costituito;
ne è stata, Controparte_3
pertanto, dichiarata la contumacia. La causa, previa acquisizione del fascicolo di primo grado, è stata assunta in decisione mediante trattazione scritta, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., all'udienza del 20 gennaio
2025.
*****
2. L'appello non può trovare accoglimento.
Esaminata nel merito la domanda e considerato che le censure mosse risultano tutte orientate a minare la valutazione degli elementi della fattispecie invocata e del materiale probatorio, oltreché delle argomentazioni poste a fondamento della decisione di merito, se ne svolgerà una trattazione unitaria, in applicazione del principio della ragione più liquida.
La fattispecie invocata in giudizio è quella del combinato disposto ex artt. 149 Codice di ass.ni private e 2054 co. 2 c.c.
In primo luogo, giova rammentare che la fattispecie dedotta in giudizio configura una ipotesi di responsabilità extracontrattuale e, più propriamente, un fatto illecito in relazione alla circolazione dei veicoli, fattispecie per la quale l'obbligo del risarcimento del danno sussiste solo qualora vi sia il concorso di tre elementi: 1) il verificarsi dell'evento storico;
2) l'esistenza di un rapporto causa- effetto tra il fatto storico e il danno ingiusto;
3) il dolo o la colpa dell'agente.
Mentre con riguardo all'ultimo dei tre elementi indicati soccorre la presunzione di colpa concorrente nel caso di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c., i primi due elementi, ai sensi dell'art. 2697 c.c., devono essere interamente provati da chi agisce in giudizio in applicazione delle normali regole di distribuzione dell'onere probatorio.
In particolare, l'art. 2697 c.c. accolla su chi vuol far valere un diritto in giudizio l'onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento (c.d. fatti costitutivi).
Viceversa, chi contesta la rilevanza di quei fatti ha l'onere di provarne l'inefficacia o gli altri fatti modificativi o estintivi del diritto fatto valere (c.d. fatti impeditivi, modificativi ed estintivi).
Dal punto di vista della distribuzione dell'onere probatorio, l'art. 2697 c.c. grava, quindi, il danneggiato della prova del danno evento e del nesso di causalità.
Ciò posto, la valutazione del giudice di primo grado secondo cui non è stato assolto l'onere probatorio relativamente al sinistro stradale merita infatti di essere pienamente condivisa, proprio all'esito di quell'esame complessivo delle risultanze istruttorie che lo stesso attore-appellante ritiene sia stato omesso nell'emettere la sentenza impugnata.
Difatti, è proprio esaminando il complesso degli atti del processo di primo grado, infatti, che deve affermarsi che non risulta sufficientemente provato il fatto storico posto a fondamento della domanda. In primo luogo, va rilevato come la prova si fondi essenzialmente sulle dichiarazioni de l teste che avrebbero assistito al sinistro stradale, il quale, tuttavia, ha fornito delle dichiarazioni alquanto sommarie.
Infatti, con riferimento al teste , giova rilevare che, quest'ultimo, all'udienza del Testimone_1
05/06/2019, ha fornito la seguente dichiarazione: “Posso dichiarare di aver assistito il giorno 14 maggio 2018 erano circa le ore 20,00 ad un incidente stradale che si è verificato in Via Garigliano,
a Cerignola, tra due autovetture;
io percorrevo Via Garigliano e mi trovavo a bordo della mia autovettura a circa 20 – 30 metri dietro l'autovettura Ford KU. Preciso che percorrevo Via
Garigliano con direzione di marcia verso Bari;
ad un tratto ho visto l'autovettura Alfa Romeo 147 uscendo in retromarcia da un parcheggio presente sul lato sinistro di Via Garigliano con la sua parte posteriore ha impattato quella laterale sinistra della Ford KU provocandole danni;
riconosco alle foto presenti al fascicolo di parte attrice l'autovettura Ford KU coinvolta nell'incidente ed i danni riportati dalla stessa a seguito dello stesso;
ricordo che l'autovettura Alfa
Romeo con targa italiana, era condotta da un uomo e l'autovettura Ford KU era con targa estera ed era condotta da un uomo;
io sono sceso per vedere se le persone coinvolte all'incidente avevano necessità di soccorso ma nessuna delle due lamentava dolori;
preciso che oltre a me sul posto venivano altri testimoni dell'incidente; io sono rimasto sul posto per circa 20 – 30 minuti e poi sono andato via. Durante questo tempo non ho visto autorità o mezzi di soccorso;
preciso che
l'autovettura Ford KU sebbene fosse dotata di targa estera era condotta da un italiano. Tanto lo affermo perché l'ho sentito discutere con il conducente dell'Alfa Romeo 147”.
Parte appellante ritiene che tale testimonianza sia fondamentale ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro e della sua sussistenza.
Sul punto, sebbene non si dubiti, in accordo con la costante giurisprudenza di merito, che la prova di un fatto quale un sinistro stradale possa essere fornita anche attraverso un solo testimone, è parimenti indubitabile che, in tali fattispecie, la valutazione delle dichiarazioni testimoniali (che devono essere particolarmente precise e puntuali oltreché circostanziate), all'interno dell'intera cornice probatoria delineatasi dall'istruttoria, dovrà essere operata con particolare prudenza, soprattutto laddove si tratti di un incidente in cui non siano intervenuti, come nella specie, né il 118 né le forze dell'ordine.
Ciò posto, il predetto teste ha reso dichiarazioni alquanto generiche e nulla ha riferito circa molti elementi rilevanti per la ricostruzione del sinistro e per valutare la stessa attendibilità delle sue affermazioni (tra cui la condotta di guida dei conducenti di entrambi i veicoli coinvolti nel sinistro).
Inoltre, il medesimo in maniera replicata e meccanica ripete quanto dichiarato dalla parte danneggiata, ovverosia aver visto l'autovettura Alfa Romeo 147 uscire in retromarcia da un parcheggio presente sul lato sinistro di Via Garigliano e con la sua parte posteriore impattare quella laterale sinistra della Ford KU provocandole danni, senza, tuttavia, fornire ulteriori dettagli o precise indicazioni: il teste, difatti, non ha fornito elementi ulteriori che consentano di vagliarne l'attendibilità e la ricostruzione della dinamica fattuale, come le modalità di svolgimento dell'urto.
In definitiva, il teste non ha indicato né descritto la precisa dinamica dell'asserito sinistro, non fornendo prova concreta del fatto in sé e delle sue modalità.
A ciò si aggiunga come la dichiarazione di aver assistito ad un presunto incidente di così poco rilievo ad una distanza di circa 20/30 mt dà la misura dell'inattendibilità delle dichiarazioni genericamente rese in ordine ai fatti di causa.
Sul punto, non può non rivelarsi come le dichiarazioni rese nel corso dell'istruttoria dal teste di parte attrice riferiscano di una dinamica generica, superficiale dell'accaduto e per certi versi anche contradditoria, che non permettono di ritenere provato in sé il sinistro né di contestare una specifica responsabilità del veicolo in ordine all'effettivo investimento e alle concrete modalità e responsabilità del sinistro, né di dimostrare una condotta diligente dell'attore; specie se si considerano come queste costituiscano elementi specifici ed indefettibili in base ai quali chiedere responsabilità esclusiva e, conseguentemente, risarcimento dei danni subiti.
Da ultimo, desta ulteriore perplessità la circostanza per la quale, nonostante i danni all'auto e all'urto con un'altra autovettura a seguito dell'incidente lamentato, non siano state allertate le forze dell'ordine.
Va sottolineato come l'attore, a monte, non abbia fornito neppure in termini di allegazione una chiara ed esatta ricostruzione della dinamica del sinistro, non fornendo i dettagli del fatto in sé e, più precisamente, sulle modalità del sinistro, ovvero sulle rispettive condotte, sia sulle proprie, sia del convenuto, subito prima e subito dopo il danno evento, nonché dell'urto sub specie di punti di contatto e di causalità con i danni lamentati.
Ebbene, alla luce di quanto ut supra illustrato, esaminando proprio il complesso degli atti del processo di primo grado, deve affermarsi che non risulta sufficientemente dimostrato da parte appellante, in primis, il verificarsi dell'evento storico, per il quale vi è una forte incertezza sugli elementi fondanti la fattispecie invocata, da cui ne consegue anche l'insussistenza di un rapporto causa-effetto tra il fatto storico e il danno ingiusto, precludendo qualsivoglia valutazione in ordine alle asserite responsabilità, tantomeno il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054 c.c. in favore del conducente attore per poter accertare e dichiarare una responsabilità esclusiva in capo alla conducente convenuta.
Il secondo comma dell'art. 2054 c.c. tratta, infatti, dello scontro tra veicoli e introduce una ulteriore presunzione legale: quella della corresponsabilità tra i conducenti, la quale tanto può operare ove l'onere di allegazione e prova in ordine allo scontro tra i veicoli, che ne costituisce l'antecedente logico giuridico, siano assolti.
La ricostruzione del fatto storico è stata, infatti, presentata complessivamente da parte attrice in modo lacunoso e, dunque, appare inidonea a perfezionare un quadro probatorio sull'accaduto e sulle rispettive responsabilità.
In definitiva, non è stato assolto il relativo onere di allegazione di prova in ordine alla fattispecie invocata.
Le predette carenze si riflettono anche sul profilo del quadro probatorio, non risultando provati nel giudizio di primo grado quei fatti costitutivi della fattispecie mancanti, in quanto neppure specificamente allegati, e che comunque spettava alla parte istante provare, secondo il noto principio dell'onere della prova espresso dall'art. 2697 c.c.
Ne consegue anche l'insussistenza del secondo elemento costitutivo la fattispecie invocata, la mancanza di un nesso eziologico di causa-effetto tra il fatto storico e il danno ingiusto, da cui ne deriva l'impossibilità di accertare una responsabilità tanto esclusiva in ordine alla convenuta quanto concorrente tra le parti in causa.
A conferma di un quadro istruttorio propedeutico al rigetto milita anche la doglianza di parte appellante per cui il Giudice di pace avrebbe dovuto fornire una valutazione critica per giustificare una decisione contrastante col parere del CTU espresso durante il giudizio di primo grado, giova rammentare che la relazione del CTU “non può essere utilizzata (come nel caso di specie) per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio. Le parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 cod.civ., e pensare di poter rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti”, (cfr., Cass. n. 31886/2019; Cass., Ord. n. 196317/2020).
Sul punto, parte appellante ha sostenuto che l'espletata CTU abbia confermato l'accaduto sinistro in favore del medesimo, asserendo che il giudice di prime cure non abbia valutato criticamente l'elaborato peritale.
A tal proposito, sulla relazione di CTU è necessario svolgere delle opportune osservazioni , fermo restando che appare corretto affermare che i quesiti posti al CTU non possono essere utilizzati per sopperire o colmare le carenze e le omissioni in ordine agli oneri di allegazione e prova incombenti sulla parte. Lo stesso CTU, ing. , a pagg. 4 e ss, del paragrafo 4.1., rubricato “ricostruzione Persona_1 della dinamica del sinistro” della sua relazione, ha precisato che la ricostruzione della dinamica del sinistro sia avvenuta sulla sola scorta delle fotografie delle autovetture danneggiate versate in atti;
difatti, ha riferito che: “con riferimento alle tracce che l'urto ha lasciato sul veicolo di parte attoreo coinvolto;
i quali sono evincibili con esclusivo riferimento alla documentazione fotografica in atti, vista l'indisponibilità di cui al paragrafo 3.1. del veicolo” e, infatti, al citato paragrafo di cui al 3.1, il CTU riferisce che: “L'Avv. Conte Giacomo comunicava al CTU che il veicolo attoreo fosse stato venduto e si impegnava di fornire allo stesso la documentazione che ne attestasse il trasferimento
(cfr., All. 4)”. Più precisamente, il CTU dichiara nel par.
4.2. della relazione che: “non è stato possibile riscontrare in maniera diretta i danni subiti dal veicolo attoreo, nonché quelli riportati dal veicolo antagonista per indisponibilità di entrambi i mezzi nel corso delle operazioni peritali;
per cui le considerazioni che seguiranno saranno elaborate sulla scorta di quanto descritto precedentemente e dei fotogrammi allegati ai fascicolati di causa”.
In definitiva, ne consegue, come dedotto nel paragrafo 4.2 della relazione in esame, che il CTU non ha potuto riscontrare in maniera diretta i danni riportati dai veicoli coinvolti;
bensì, si è limitato a una valutazione dei danni e a una ricostruzione della dinamica del presunto incidente sul mero ed insufficiente supporto della documentazione fotografica in atti.
Inoltre, parte convenuta, la compagnia assicuratrice , ha riferito che Controparte_4
dagli accertamenti tecnici eseguiti per conto della Compagnia, (cfr., osservazioni del C.T. di parte convenuta, geom. , vd fascicolo di primo grado) è risultato che non vi sia coerenza tra le Per_2
tipologie di danni esistenti sui veicoli presunti collidenti e, più precisamente, l'assenza di danni nella parte latero/superiore del veicolo Ford, tg. GZ7106A.
E, difatti, seppur in un primo momento, precisamente al paragrafo 4.2 dell'elaborato, il CTU abbia affermato che i danni riportati dal veicolo di parte attrice/appellante siano stati il frutto di un urto diretto, definito di “media intensità e con direzione ortogonale alla direzione di marcia”, e che “la tipologia dei danni riportati contraddistingue la gravità dell'urto ricevuto che necessariamente doveva essere di media intensità […]”, a seguito delle osservazioni del perito di parte convenuta, il
CTU ha concluso che “In effetti, l'urto avvenuto tra i due veicoli, presuppone più che il veicolo attoreo abbia “strisciato” il proprio fianco sul paraurti posteriore dell'Alfa Romeo 147 e non che quest'ultima sia entrata in maniera violenta nel laterale del primo (tanto da doverlo penetrare più di 5 cm). Infatti, il veicolo convenuto usciva in retromarcia da un parcheggio, per cui ad una velocità che doveva essere sicuramente molto bassa;
invece, la Ford KU, che percorreva via
Garigliano, viaggiava sicuramente ad una velocità più sostenuta (in relazione al veicolo convenuto che partiva praticamente da fermo)”. E ancora, a pag. 8 della relazione di CTU, si è dato atto che “il confronto grafico non può tener conto delle reali altezze dei due veicoli venuti a contatto, in quanto il peso trasportato, lo stato di usura degli ammortizzatori ed altri fattori non riscontrabili in fase peritale avrebbero potuto influire sulle stesse. Tuttavia, detto confronto permette una rapida disamina sulla possibilità che ciò viene descritto sia verosimile o meno”.
Su tali presupposti, non possono che condividersi, pertanto, le conclusioni del Giudice di prime cure, secondo il quale “dall'esame congiunto e comparato delle risultanze processuali non emerge la sussistenza di un diretto nesso causale tra il danno materiale riportato dal veicolo Ford KU tg.
GZ7106A, di proprietà di e la collisione dello stesso con il veicolo Alfa Controparte_1
Romeo 147 tg.CA568LB”.
In definitiva, l'analisi compiuta è pacificamente incompleta e lacunosa;
ciò viene acclarato dallo stesso CTU il quale svolge l'incarico su premesse documentali inesistenti fin anche senza un esame diretto dei veicoli.
Il sinistro stradale denunciato non trova sufficienti elementi di prova attraverso l'esame della documentazione agli atti di causa e neppure in sede di CTU, che non ha potuto visionare neanche il veicolo asseritamente incidentato dell'attore. Si precisa che il CTU non ha potuto visionare materialmente né il veicolo Ford KU, non più disponibile perché alienato, né l'altro veicolo coinvolto nel sinistro, Alfa Romeo 147, vista l'assenza del proprietario.
Gli elementi fattuali e tecnici, presenti nel fascicolo, a cui ha fatto riferimento il CTU sono stati le foto del veicolo attoreo e il rilievo planimetrico del campo del sinistro realizzati dal CTU.
Con questi pochi elementi il CTU ha effettuato una ricostruzione del sinistro in termini meramente probabilistici e sulla base di dati non riscontrabili che non risulta sufficiente a dimostrare la verificazione del fatto occorso e i danni lamentati da parte appellante.
Ancora, a disattendere quanto sostenuto da parte appellante e evidenziare la misura della fragilità e della contraddittorietà dell'elaborato peritale è l'ulteriore conclusione cui il CTU è pervenuto, come ut supra riportato, a seguito delle osservazioni sollevate dalla difesa di parte convenuta, rispetto alle quali parte attrice non ha presentato alcuna contestazione. Inoltre, ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro, non vi è stato alcun approfondimento circa l'esplosione degli air – bag laterali di parte attrice, non giustificato, nè confermato dal teste di parte attrice.
Quanto valutato non consente a questo Tribunale di poter applicare nel caso di specie il principio del più probabile che non, ovvero poter con ragionevole probabilità logica ritenere un dato fatto avvenuto secondo determinate modalità da cui siano derivate causalmente date conseguenze, secondo la ben nota giurisprudenza per cui “la regola del “più probabile che non” implica che, rispetto ad ogni enunciato, si consideri l'eventualità che esso possa essere vero o falso […] sicché, tra queste due ipotesi alternative, il giudice deve scegliere quella che, in base alle prove disponibili, ha un grado di conferma logica superiore all'altra”, (cfr., Cass., sent. n. 26304/2021).
Ad abundantiam, circa l'omissione dell'indicazione del nominativo del teste di parte attorea nel modello CAI, nella richiesta risarcitoria e nell'atto di citazione notificato, sebbene l'appellante abbia inviato in data 19.10.2018 a mezzo fax alla compagnia assicuratrice la Controparte_6 documentazione con il nominativo del teste e sebbene abbia evidenziato come all'epoca dei fatti di causa non vi fosse alcun obbligo da parte del danneggiato di indicare i testi già nell'atto di costituzione in mora o nel corso della gestione della pratica da parte dell'assicurazione, poiché tale obbligo è stato introdotto solo con l'entrata in vigore della L. n. 124/2017, successivo alle circostanze di tempo dei fatti di causa, occorre evidenziare, tuttavia, che la giurisprudenza di merito deduce come “l'omessa indicazione dei testimoni nella denuncia di sinistro, nella lettera di costituzione in mora inoltrata alla compagnia di assicurazione e nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado incide significativamente sulla valutazione di attendibilità dei testi e conseguentemente della veridicità della dinamica del sinistro da essi riferita, essendo inverosimile
e contrario ad ogni regola di logica e buon senso che il danneggiato, pur avendo avuto la straordinaria e rara ventura di avere testimoni oculari al proprio sinistro, abbia omesso di indicarne prontamente le generalità, anche al fine di favorire la definizione stragiudiziale della lite” (cfr., Tribunale di Reggio Calabria, sez. I, n. 206 del 2014).
Ebbene, alla luce delle argomentazioni ut supra illustrate, attese le incertezze in ordine a una specifica e precisa descrizione del fatto evento, (rectius: sinistro stradale), e delle sue modalità, oltreché della carenza di prova documentale e dell'omessa disponibilità dell'auto in sede di CTU, ne consegue l'impossibilità di fornire un altrettanto quadro probatorio dello stesso, nonché delle contestate responsabilità in ordine al fatto di causa, a cui si aggiunge la totale incertezza in ordine agli invocati danni conseguenza.
La domanda risulta, quindi – a conferma di quanto affermato dal Giudice di Pace –, infondata in ordine all'an del diritto fatto valere in giudizio, proprio per la accertata genericità e lacunosità, nonché mancanza di prova in ordine ai richiamati elementi costitutivi della fattispecie, già evidenziata nella sentenza di primo grado, seppur in questa sede con maggior impegno esplicativo rappresentati.
In conseguenza di tanto, si ritiene superfluo in quanto assorbito anche in questa sede l'esame del richiesto quantum debeatur.
3. Venendo alle spese di lite del presente giudizio d'appello – che si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, aggiornato sulla base del D.M. n. 147/2022, secondo i valori medi per le fasi espletate (nulla per l'istruttoria di fatto non tenutasi) – vista la soccombenza dell'appellante - esse vanno poste a carico di quest'ultimo ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e andranno pagate alla parte appellata;
nulla sulle spese tra parte attrice e il convenuto, stante la contumacia Controparte_3
dello stesso.
4. Da ultimo, ai sensi dell'art.13, comma 1quater, del d.p.r. n. 115/2002 (TU Spese di Giustizia), si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il presente appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in grado di appello, ogni diversa istanza, ragione ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello, con conseguente integrale conferma della sentenza di primo grado;
- condanna l'appellante a rifondere in favore della le spese del CP_4 Controparte_2
presente giudizio di II grado, liquidate in euro 1.701,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge;
- nulla sulle spese tra parte attrice e il convenuto, stante la contumacia dello Controparte_3
stesso;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, co. 1quater DPR n.115/2002 nel testo inserito dall'art. 1, co. 17 L. n. 228/2012, mandando alla
Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione.
Così deciso in Foggia, in data 16 aprile 2025.
IL GIUDICE dott.ssa Maria Elena de Tura