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Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 05/04/2025, n. 1747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1747 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VENEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dr. Tania VETTORE, giudice della seconda sezione civile di questo Tribunale, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 4948 degli affari contenziosi civili per l'anno 2021, promossa con atto di citazione notificato in data 22.06.2021;
da
- (c.f. , elettivamente domiciliato in Venezia (VE), Parte_1 C.F._1
San Marco, 5134, presso lo Studio dell'avv. Giovanni Giantin , Email_1 il quale lo rappresenta e difende per procura allegata telematicamente all'atto di citazione;
(attore opponente)
contro
- (c.f. ), elettivamente domiciliato in Fossò (VE), via CP_1 C.F._2
Provinciale Sud, n. 11/B, presso lo Studio dell'avv. Germana Bacco
( , il quale lo rappresenta e difende per procura allegata Email_2 telematicamente alla comparsa di costituzione;
(convenuto opposto)
In punto: altri contratti d'opera.
Conclusioni: per parte attrice: <In via preliminare: Accertato quanto dedotto nelle note di trattazione scritta già versate, nel verbale di prima udienza e nelle memorie ex art. 183 c.p.c., affermarsi l'ammissibilità e la tempestività della svolta
1 opposizione a decreto ingiuntivo, in subordine disporsi la rimessione nel termine ex artt. 152, co. 2, 294 c.p.c. così come già domandata a prima udienza, con conseguente tempestività della svolta opposizione avverso al d.i. notificato, ribadita, altresì, l'istanza di ammissione di prova orale formulata sia a verbale di prima udienza, sia nella memoria 183, c.p.c., n.
2; in ulteriore subordine qualificarsi l'atto di citazione in opposizione come opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., per
l'effetto affermandone la tempestività per ogni fine e conseguenza. In via principale: Accertato quanto nell'atto di citazione, nelle successive note di trattazione scritta e nelle memorie ex art. 183 c.p.c. del deducente, dichiararsi inammissibili, inesigibili, indebite, nulle e/o comunque infondate le domande e le pretese avversarie e, per l'effetto, annullarsi e/o revocarsi l'opposto decreto ingiuntivo, n. 1047/2021 del 4/5/2021, con ogni conseguente azione di ripetizione di quanto illegittimamente corrisposto all'ingiungente. In via subordinata: Accertato quanto nell'atto di citazione, nelle successive note di trattazione scritta e nelle memorie ex art. 183 c.p.c. del deducente, dichiararsi indebite, infondate e/o indimostrate le domande e le pretese avversarie e, per l'effetto, annullarsi e/o revocarsi il decreto ingiuntivo opposto. In via ancora subordinata: Accertato quanto nell'atto di citazione, nelle successive note di trattazione scritta e nelle memorie ex art. 183 c.p.c. del deducente, dichiararsi non dovute, in tutto e/o in parte, le somme oggetto delle domande avversarie e, per l'effetto, annullarsi e/o revocarsi il decreto ingiuntivo opposto, determinandosi quanto, in via ipotetica e denegata, ancora spettante per le ragioni dedotte nel ricorso per ingiunzione, in ogni caso, quantificandosi la giusta misura del rapporto di dare/avere tra le parti. In via ulteriormente subordinata: nella denegatissima ipotesi di ritenuta non tempestività della svolta opposizione: 1) accertato quanto nell'atto di citazione, nelle successive note di trattazione scritta e nelle memorie ex art. 183 c.p.c. del deducente, dichiararsi, in via autonoma, la nullità, annullabilità, illiceità e, comunque, invalidità e contrarietà a norme imperative del rapporto negoziale sottostante le pretese oggetto di ingiunzione, così come delle prestazioni di beni per cui è stato chiesto e ingiunto il pagamento di corrispettivo, e condannarsi l'opposto ingiungente a corrispondere tutto quanto già ricevuto e tutto quanto avrà a ricevere per gli stessi titoli
e, comunque, accertarsi il carattere indebito di tutte le somme così corrisposte e da corrispondere, il tutto oltre interessi e rivalutazione dal versamento al saldo;
2) dichiararsi la nullità del decreto ingiuntivo n. 1047/2021 del Tribunale intestato, poiché avente ad oggetto pagamento di importi derivanti da negozio giuridico e da prestazioni invalidi, nulli, illeciti e, comunque, contrari a norme imperative, conseguentemente condannarsi l'opposto ingiungente a corrispondere tutto quanto già ricevuto e tutto quanto avrà a ricevere per gli stessi titoli, comunque accertandosi il carattere indebito di tutte le somme così corrisposte e da corrispondere, il tutto oltre interessi e rivalutazione dal versamento al saldo;
3) accertato tutto quanto a capo IV) dell'atto di citazione e nelle memorie ex art. 183 c.p.c. del deducente, condannarsi l'opposto ingiungente a corrispondere tutte le somme indebitamente percepite e, comunque, delle somme indebitamente percepite in eccedenza rispetto a quanto oggetto del decreto ingiuntivo, il che nella misura di € 159.400,00 (sommatoria delle poste indicate nei capi sopra indicati), ovvero nella diversa, anche minore, somma venisse accertata giudizialmente, oltre interessi
e rivalutazione dal versamento al saldo. Spese e compensi di lite interamente rifusi, oltre rimborso forfettario e ulteriori accessori di legge. In via istruttoria: Ammettersi le istanze istruttorie formulate nelle memorie ex art. 183 c.p.c. n. 2 del deducente e quelle, a prova contraria, di cui alla memoria ex art. 183 c.p.c. In ogni caso: rigettarsi ogni diversa domanda, eccezione e richiesta, anche istruttoria, avversaria.>>;
2 per parte convenuta: <In via principale e preliminare: esaminata la documentazione prodotta, accertata la tardività dell'opposizione, in quanto l'atto di citazione in opposizione è stato notificato il 41° giorno, Voglia Codesto
Giudice dichiarare l'inammissibilità della domanda, l'improcedibilità del giudizio e per l'effetto dichiarare il definitivo passaggio in giudicato del Decreto ingiuntivo n. 1047/2021 emesso dal Tribunale di Venezia in data 04.05.2021.
Sempre in via preliminare: nella denegata e non sperata ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione formulata in via principale e preliminare di inammissibilità della domanda per tardività della notifica oltre il 40° giorno, accertato che
l'opposizione non si fonda su prova scritta e di pronta soluzione, Voglia Codesto Giudice, previa autorizzazione al deposito del n. di 17 files audio (messaggi vocali inviati su whatsapp) su supporto cd-rom, respingendo ogni domanda attorea, dichiarare provvisoriamente esecutivo il Decreto Ingiuntivo opposto n. 1047/2021. In via principale: nella denegata e non sperata ipotesi di mancato accoglimento della domanda formulata in via principale e preliminare di inammissibilità della domanda per tardività della notifica oltre il 40° giorno, Voglia Codesto Giudice respingere ogni domanda formulata da parte attrice opponente in quanto priva di fondamento in fatto (insufficienza delle prove) ed in diritto (ininfluenza delle eccezione sollevate) e per l'effetto confermare il Decreto Ingiuntivo n. 1047/2021emesso dal
Tribunale di Venezia in data 04.05.2021, dichiarandolo definitivamente esecutivo. In via subordinata: nella denegata e non sperata ipotesi di mancato accoglimento della domanda formulata in via principale e preliminare di inammissibilità della domanda per tardività della notifica oltre il 40° giorno, in caso di parziale accoglimento delle domande attoree, all'esito dell'espletanda fase istruttoria, Voglia Codesto Giudice condannare parte attrice opponente al pagamento della somma che risulterà essere dovuta al sig. oltre agli interessi moratori dal dovuto al saldo. CP_1
In via istruttoria: Voglia Codesto Giudice autorizzare la produzione mediante supporto CD-Rom dei file audio vocali di messaggistica whatsapp come riportati in narrativa e più precisamente il numero di 17 vocali (anche mediante trascrizione asseverata su autorizzazione del giudice). Si chiede altresì la nomina di CTU per esame del supporto informatico e della chat finalizzato all'accertamento dell'autenticità dei vocali whatsapp prodotti. Sempre in via istruttoria: alla luce del disconoscimento delle firme da parte dell'attore opponente, con riferimento ai documenti da 7 a
10 si formula istanza ex art. 216 c.p.c. con richiesta di termine per il deposito degli originali e delle scritture di comparazione. Sempre in via istruttoria: ogni più ampia riserva di ulteriore produzione documentale e formulazione di istanze istruttorie nei concedendi termini ex art. 183/6° co. c.p.c>>.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. ha proposto opposizione Parte_1 avverso al decreto non esecutivo n. R.G. 3016/2021 emesso da questo Tribunale in data 4 maggio 2021
e notificatogli sia a mezzo p.e.c., l'11 maggio 2021, sia a mezzo posta, il 13 maggio 2021, con il quale è stato ingiunto di pagare al sig. la somma di € 151.470,00, oltre a interessi e spese. CP_1
Riferisce il dott. di essere un dentista e di aver avuto rapporti professionali con il , suo Pt_1 CP_1 odontotecnico di fiducia;
afferma inoltre che la somma ingiunta, che in ipotesi sarebbe maturata
3 nell'ambito di prestazioni professionali resegli dal , non sarebbe dovuta per svariate ragioni. CP_1
In primo luogo, le prescrizioni mediche prodotte nella fase monitoria e documentanti l'ordine di alcune protesi dentarie non sarebbero mai state sottoscritte personalmente dal , che ha disconosciuto Pt_1 espressamente le sottoscrizioni.; Conseguentemente, mancherebbe dunque la prova che all'opposto sia stato conferito alcun incarico.
In secondo luogo, le protesi dentarie prodotte dal sarebbero extra commercium in quanto CP_1 contrarie alla normativa pubblicistica di riferimento. L'opponente evidenzia infatti che il d.lgs. n. 46 del
24 febbraio 1997, attuativo della direttiva 93/42/CE, sancisce che i dispositivi medici - tra i quali sono annoverabili le protesi dentarie - possono essere prodotti solo sulla base di una prescrizione medica e devono essere accompagnati da un'attestazione, rilasciata dal produttore, di conformità alle specifiche tecniche indicate dal medico. In mancanza della prescrizione o dell'attestazione di conformità il dispositivo non è commerciabile e i contratti ad esso relativi sono nulli per illiceità dell'oggetto.
Ebbene, l'opponente evidenzia che la controparte non abbia prodotto né le prescrizioni mediche (salvo quelle la cui sottoscrizione è stata disconosciuta dal dott. ) né le attestazioni di conformità; Pt_1 mancherebbe dunque la prova della liceità dell'oggetto del contratto e, dunque, della sua validità ai sensi degli artt. 1346 e 1418 co. 2 c.c.
In terzo luogo, quale ulteriore argomento di opposizione, il dott. contesta la ricognizione di Pt_1 debito contenuta in un documento prodotto dal in copia per scansione e rappresentante il CP_1 riepilogo delle fatture emesse con il calce la seguente dicitura, sottoscritta proprio dal : Pt_1
<Confermo che quanto sopra indicato è corretto per cui il mio debito totale è, oggi, 10/12/2015 pari a complessivi euro 84.905,00 che mi impegno a pagare come segue...>>.
Innanzitutto, l'opponente ha contestato la conformità della copia per scansione all'originale, e ha chiesto pertanto che quest'ultimo sia prodotto agli atti di causa.
Il medesimo inoltre, pur non disconoscendo la propria sottoscrizione, allega di non aver mai firmato un documento contenente la dicitura surriportata, e sostiene dunque che quest'ultima sarebbe stata artificiosamente aggiunta dal in un momento successivo. CP_1
In quarto luogo, infine, quale ultimo argomento di opposizione, il dott. allega di aver effettuato Pt_1 pagamenti per importi superiori rispetto a quelli ammessi dal in fase monitoria, sicché il debito, CP_1 quand'anche esistente, sarebbe comunque molto più basso di quello ingiunto. A tal proposito l'opponente produce gli estratti conto dai quali emergerebbero i pagamenti a favore del , e CP_1 allega inoltre di aver eseguito numerosi pagamenti in contanti senza mai ricevere alcuna quietanza;
per dimostrare questi ultimi chiede pertanto di essere ammesso alla prova testimoniale.
* * *
Con comparsa tempestivamente depositata si è costituito eccependo, in primo CP_1 luogo, l'inammissibilità dell'opposizione in quanto tardiva.
4 Ha rilevato, infatti, il convenuto opposto che il decreto ingiuntivo è stato notificato al dott. sia Pt_1 via p.e.c. (il 10 maggio 2021) sia via posta ordinaria (il 13 maggio 2021).
Essendosi perfezionata per prima la notifica via p.e.c., il termine di 40 giorni previsto dall'art. 641 c.p.c. avrebbe dovuto essere computato a partire dal 10 maggio 2021, e non dal 13 maggio 2021 come invece fatto dalla controparte. Il termine per l'opposizione sarebbe pertanto scaduto il 21 giugno 2021 e, dunque, la citazione notificata via p.e.c. dall'opponente il 22 giugno 2021 sarebbe tardiva.
Riprendendo l'esposizione degli argomenti spesi a sostegno della propria pretesa creditizia, il sig.
ha allegato che le prescrizioni mediche sarebbero state tutte sottoscritte dal o, CP_1 Pt_1 comunque, dai suoi collaboratori e, a fronte del disconoscimento delle sottoscrizioni, ha proposto istanza di verificazione.
Ha chiesto, inoltre, di essere ammesso a produrre dei files audio che registrerebbero delle ricognizioni di debito da parte del e che dimostrerebbero quindi l'esistenza dei crediti ingiunti. Pt_1
Ha contestato, poi, di aver ricevuto ulteriori acconti rispetto a quelli già indicati nel ricorso per decreto ingiuntivo (euro 51.767,00) e ha evidenziato che gli estratti conto prodotti dalla controparte non sarebbero in grado di dimostrare i versamenti, giacché non indicano i beneficiari delle operazioni bancarie ivi descritte.
* * *
Con ordinanza del 12 dicembre 2022 pronunciata a seguito dell'udienza ex art. 183 c.p.c., il giudice istruttore ha rigettato <l'istanza di rimessione in termini formulata da parte opponente ex art. 152, c.4, e 294
c.p.c. alla luce della ritualità della notifica effettuata a mezzo pec in data 10.5.2021 all'indirizzo risultante nel registro
Reginde>> e ha dichiarato <inammissibile la domanda ai sensi dell'art. 650 c.p.c. in difetto dei relativi presupposti>>.
Con riferimento all'istanza di provvisoria esecutività, quest'ultima è stata rigettata <vista la mancata produzione della documentazione prodotta nella fase monitoria>>.
Concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., le parti si sono scambiate le memorie.
Il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione e dichiarate inammissibili le istanze istruttorie presentate in quanto superflue, ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni e rimesso la causa in decisione concedendo i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
* * *
L'opposizione è inammissibile e va rigettata in quanto tardiva.
Sul punto il dott. ha dedotto in corso di causa che il comportamento della controparte, Pt_1 consistito nel notificare il medesimo atto dapprima via p.e.c. e poi anche via posta ordinaria, sarebbe scorretto e lesivo dell'affidamento ingeneratogli circa l'esclusività della notificazione postale e l'instaurazione, con essa, del giudizio di opposizione. Il dies a quo del termine di cui all'art. 641 c.p.c.
5 dovrebbe, pertanto, essere computato dal giorno del perfezionamento della notificazione postale (13 maggio 2021), con conseguente tempestività dell'opposizione.
L'opponente ha poi allegato di non aver colpa nel non essersi accorto della notifica via p.e.c., in quanto non avrebbe potuto accedere, tramite terminale e telefono cellulare, al proprio server di posta certificata per diversi mesi causa difficoltà tecniche, proprio nell'arco temporale in cui sarebbe avvenuto il recapito. “Pur nota l'interpretazione giurisprudenziale sul punto, che si ritiene, comunque, di non condividere, radicando una intransigenza formale che non considera per nulla le concrete possibilità dei privati cittadini, quanto gli innumerevoli problemi che possono pregiudicare accesso e utilizzo a strumenti informatici di cui ci si avvale da un tempo non certo così lungo da poter giustificare il forzoso e radicale cambiamento delle consuetudini culturali e sociali delle persone immaginato dai provvedimenti normativi che lo hanno imposto, è evidente che, anche questo inconveniente, ha fortemente inciso sulla ragionevole aspettativa, in capo all'opponente, a che l'unica e valida notificazione che l'ingiungente aveva inteso di indirizzargli coincideva, appunto, con l'atto pervenuto via posta alla sua residenza” (così testualmente a . pag. 2 della nota del 16 aprile 2022).
L'opponente ha, quindi, chiesto, in subordine, di essere rimesso nei termini ex artt. 153 co. 2 e 294 co. 2
c.p.c., “stante l'ingiusta gravità degli effetti che, diversamente, potrebbero derivare” ovvero di essere ammesso all'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.
Per dimostrare le “difficoltà tecniche” che “per diversi mesi” gli avrebbero impedito di accedere alla casella di posta elettronica certificata, ha chiesto di essere ammesso alla prova testimoniale.
Sul punto, peraltro, devono essere condivise le considerazioni svolte dall'opposto, già avallate dal giudice istruttore (dott.ssa Franzoso) con l'ordinanza del 12 dicembre 2022.
Il decreto ingiuntivo è stato, invero, validamente notificato dal all'indirizzo di posta elettronica CP_1 certificata del dott. estratto dal registro REGINDE il 10 maggio 2021, come sancito dall'art. 3- Pt_1 bis, l. 21 gennaio 1994, n. 53.
Considerato il termine di 40 giorni previsto dall'art. 641 c.p.c. e la proroga al primo giorno non festivo prevista dall'art. 155 co. 4 c.p.c., il termine ultimo per notificare la citazione in opposizione scadeva il 21 giugno 2021, sicché l'opposizione notificata il 22 giugno 2021 è tardiva;
il decreto ingiuntivo è pertanto divenuto irrevocabile ed esecutivo.
Le affermazioni dell'opponente circa la scorrettezza del comportamento della controparte e la lesione dell'affidamento non possono essere condivise, poiché l'aver ricevuto una notifica via posta ordinaria non esonera il destinatario dall'onere di tenere sotto controllo la casella di posta elettronica certificata, dovere più volte sancito dalla Corte di Cassazione in numerose pronunce (ex multis Cass. civ., 8 aprile
2020, n. 7752: <Occorre preliminarmente esaminare l'istanza di rimessione in termini formulata dai resistenti, i quali affermano di aver potuto visionare la notifica del ricorso eseguita presso la casella di posta elettronica dell'avvocato...solo in data 2 agosto 2017 in quanto, per una ragione tecnica non dipendente dalla volontà del medesimo difensore, il messaggio contenente la predetta notifica non è stato dal sistema inserito nella cartella di posta in arrivo. Tale
6 istanza non può essere accolta. In materia questa Corte si è già pronunciata, affermando che il titolare dell'account di posta elettronica certificata ha il dovere di controllare prudentemente tutta la posta in arrivo, ivi compresa quella considerata dal programma gestionale utilizzato come “posta indesiderata”>>).
Prive di pregio sono dunque le difese esposte dall'opponente nella comparsa conclusionale, nella quale si legge che <a scelta di procedere alla notifica del D.I. con lo strumento postale cartaceo, all'indirizzo di residenza dell'ingiunto (come da certificato anagrafico allegato allo stesso ricorso), oltre a creare un'invincibile contraddittorietà con la precedente iniziativa, non poteva che recare, nel soggetto ricevente detta notificazione, l'inequivocabile presunzione di validità, utilità ed esclusività della notifica personale così ricevuta. Di pari passo, non poteva che creare tutelabile aspettativa che il provvedimento giudiziario da portare a conoscenza fosse quello ricevuto personalmente alla propria residenza>>, pag. 6 comparsa conclusionale.
Posto infatti il dovere di tenere sotto controllo la casella di posta elettronica certificata indicata nei pubblici registri (tra i quali il REGINDE), non può esservi alcuna <tutelabile aspettativa>> ad ignorare quanto ivi recapitato.
Nè l'opponente può far valere a sostegno dell'ipotetica lesione dell'affidamento e a riprova della scorrettezza del comportamento della controparte la presunta scissione tra il < >> Parte_1
e il < , poiché si tratta - è evidente - del medesimo soggetto Parte_1 giuridico: nessuna confusione può esservi sul punto.
Tanto chiarito sulla tardività dell'opposizione, deve essere confermato il provvedimento del giudice istruttore di rigetto dell'istanza di rimessione dei termini ex artt. 153 co. 2 e 294 c.p.c., poiché la parte non ha allegato alcun impedimento verosimile come causa incolpevole della decadenza dal termine di
40 giorni previsto dall'art. 641 c.p.c.
Segnatamente, non può essere considerato un impedimento verosimile e incolpevole la circostanza che vi sarebbero state <difficoltà tecniche, durate diversi mesi, nell'accesso al proprio server di posta certificata>>, vd. pag. 5 della comparsa conclusionale.
In primo luogo, il malfunzionamento del sistema di posta elettronica certificata non è stato documentato, ad esempio con eventuale attestazione da parte del gestore del servizio o altra documentazione di natura tecnica.
In secondo luogo, l'allegazione sul punto è estremamente generica e non consente di comprendere nemmeno la natura o il tipo di impedimento tecnico in cui sarebbe incappato l'opponente. Tale estrema genericità non consente neppure l'ammissione delle prove orali articolate in tal senso.
Di conseguenza, posto che l'art. 294 co. 2 c.p.c. sancisce che il giudice <ammette, quando occorre, la prova dell'impedimento>> soltanto se <ritiene verosimile i fatti allegati>>, si condivide la decisione dell'allora giudice istruttore di non ammettere la prova testimoniale richiesta dall'opponente a dimostrazione del presunto impedimento e a rigettare l'istanza di rimessione nel termine.
Considerazioni del tutto analoghe devono essere svolte poi con riferimento alla richiesta di ammettere
7 l'opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c., poiché non ne sussistono i presupposti: la notifica è stata regolare ai sensi dell'art. 3-bis l. 53/1994 e le generiche e non adeguatamente provate <difficoltà tecniche durate diversi mesi>> non integrano di certo il caso fortuito o la forza maggiore. Si osserva ulteriormente che proprio il fatto che tali problemi sarebbero durati per mesi, senza prova che l'opponente si sia attivato in qualche modo per risolvere il problema, denota negligenza del professionista che esclude i presupposti per la richiesta rimessione in termini.
Al rigetto dell'opposizione in quanto tardiva conseguono l'irrevocabilità e l'esecutività del decreto ingiuntivo opposto, nonché l'accertamento con forza di giudicato sul credito ivi ingiunto, con assorbimento di tutte le questioni inerenti al merito dell'opposizione.
***
Per quanto concerne invece la domanda riconvenzionale dell'opponente di ripetizione di quanto indebitamente pagato nella misura eccedente la somma ingiunta (<accertato tutto quanto a capo 4) dell'atto di citazione e nelle memorie ex art. 183 cpc del deducente, condannarsi l'opposto ingiungente a corrispondere tutte le somme indebitamente percepite e, comunque, delle somme indebitamente percepite in eccedenza rispetto a quanto oggetto del decreto ingiuntivo, il che nella misura di € 159.400,00 (sommatoria delle poste indicate nei capi sopra indicati), ovvero nella diversa, anche minore, somma venisse accertata giudizialmente, oltre interessi e rivalutazione dal versamento al saldo>>), essa è inammissibile per due ragioni.
Innanzitutto, si tratta di una domanda riconvenzionale non connessa ai sensi dell'art. 36 c.p.c. per eccezione o per titolo con la domanda introdotta con il ricorso per decreto ingiuntivo. Invero, il pagamento indebito non è stato utilizzato dall'opponente come mezzo di eccezione per neutralizzare la pretesa dell'opposto, bensì come titolo per ottenere la restituzione di somme diverse e ulteriori rispetto a quelle ingiunte. D'altra parte, il titolo della pretesa restitutoria dell'opponente (ossia il pagamento indebito) non coincide con il titolo del diritto azionato dall'opposto in sede monitoria (ossia il contratto stipulato tra il e il ). Pt_1 CP_1
Difettando quindi nel caso che ci occupa alcuna della cause di connessione previste dall'art. 36 c.p.c. e posto che la domanda riconvenzionale è ammissibile soltanto allorché connessa ai sensi del medesimo articolo con la domanda principale, la riconvenzionale proposta dall'opponente è inammissibile.
Quest'ultima, inoltre, è inammissibile anche perché tardiva, essendo stata proposta con la prima memoria ex art. 183 c.p.c. del 12 gennaio 2023 e non con la prima difesa utile dell'opponente, attore dal punto di vista formale ma convenuto dal punto di vista sostanziale, vale a dire la citazione in opposizione o, al più, la prima udienza di comparizione delle parti ex art. 183, comma VI, c.p.c. del
9.6.2022.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 55/14, così come aggiornato con D.M. 147/22, tenuto conto da un lato del valore della controversia e, dall'altro, del mancato svolgimento di attività istruttoria e della non complessa attività svolta rispetto
8 alla fase decisionale, ove sono stati ripresi i medesimi argomenti già svolti in corso di causa.
P.Q.M.
Il Giudice, pronunciando in via definitiva,
1) rigetta in quanto inammissibile l'opposizione proposta avverso al decreto ingiuntivo n. R.G.
3016/2021 che, per l'effetto, conferma e dichiara definitivamente esecutivo;
2) rigetta in quanto inammissibile la domanda di ripetizione dell'indebito proposta in via riconvenzionale da parte opponente;
3) condanna la parte opponente alla rifusione delle spese di lite sostenute dal convenuto opposto che liquida in € 9.142 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, iva cpa.
Venezia, 5.4.2025.
Il Giudice
(Dott. Tania Vettore) Provvedimento redatto in collaborazione con il dott. Paolo Danelli, M.O.T.
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