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Sentenza 9 gennaio 2024
Sentenza 9 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 09/01/2024, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO
Il giudice, dott.ssa Rosa Molé, alla pubblica udienza del 09.01.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1156 /2022 R.G. vertente
TRA
rapp.ta e difesa dagli avv.ti Giuliano Di Palma e Ciro Coticelli, come in atti Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t. rappresentato e difeso in virtù di procura generale alle liti dall'avv. Antonella
Tomasello, come in atti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 25.02.2022, la ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l' , chiedendo di CP_1 accertare e dichiarare il suo diritto all'indennità di disoccupazione e conseguentemente Org_1 condannare l' all'accoglimento della domanda presentata il 9.7.2021 ed alla liquidazione CP_1 della oltre interessi e rivalutazione, con vittoria delle spese di lite con attribuzione ai Org_1 procuratori antistatari. A fondamento del ricorso, ha esposto: di avere lavorato dal 6.11.2020 al
30.6.2021 con contratto a tempo determinato come docente al Organizzazione_2
di avere presentato in data 8.7.2021 domanda di indennità di
[...] Org_1 avere ricevuto da PEC del 4.8.2021 di richiesta di integrazione documentale, cui provvedeva CP_1 con PEC del 12.8.2021; di avere poi ricevuto altra PEC del 23.8.2021 di richiesta di altra integrazione documentale cui provvedeva con PEC del 28.8.2021; di avere ricevuto dall' la CP_1
PEC del 30.9.2021 con cui le era comunicato che la domanda era stata respinta per mancata presentazione della documentazione richiesta;
di aver proposto in data 5.10.2021 prima domanda di riesame e poi ricorso amministrativo contro il provvedimento di reiezione, ma senza esito. Ha quindi dedotto di avere diritto alla ichiesta, sussistendone i presupposti di legge. Org_1
Si è costituito in giudizio l' , resistendo all'avversa domanda e chiedendone il rigetto. In CP_1 particolare, ha eccepito che in sede di istruttoria l' rilevava che la era iscritta dal 2015 CP_1 Pt_1 alla Gestione Separata, e perciò inviava la PEC del 4.8.2021 con la richiesta della dichiarazione dei presunti redditi, da presentare entro 30 giorni dalla presentazione della domanda. L'integrazione documentale era presentata dopo i 30 giorni dall'8.7.2021. Il ricorso amministrativo veniva rigettato per mancata presentazione della dichiarazione dei redditi presunti nei termini, in quanto la ricorrente provvedeva solo in data 12.8.2021 a inviare l'autodichiarazione in ordine ai redditi da lavoro parasubordinato presunti di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 22/2015, oltre i 30 giorni dalla domanda di el 9.7.2021, così incorrendo nella decadenza dalla prestazione ai sensi e per gli Org_1 effetti del successivo art. 11, comma 1, lett. c).
Sulla base della documentazione in atti, questo giudicante designato per la trattazione del procedimento, ha deciso la causa.
Il ricorso è fondato nei termini e per le motivazioni che seguono.
E' opportuno ricordare il quadro normativo in cui va inquadrata la fattispecie in esame;
l'art. 10 del d.lgs. 22/2015 titolato “compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale”, dispone che ““1. Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava un Org_1 reddito che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve informare l' entro un mese dall'inizio dell'attività, CP_1 dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne. La è ridotta di un importo pari all'80 Org_1 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il lavoratore esentato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi è tenuto a presentare all un'apposita autodichiarazione CP_1 concernente il reddito ricavato dall'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale entro il
31 marzo dell'anno successivo. Nel caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore è tenuto a restituire la NASpI percepita dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale”. Il successivo art. 11, titolato “decadenza”, dispone che “1.
Ferme restando le misure conseguenti all'inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva previste dal decreto di cui all'articolo 7, comma 3, il lavoratore decade dalla fruizione della nei seguenti casi: a) perdita dello stato di disoccupazione;
b) inizio di Org_1 un'attività lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni di cui all'articolo 9, commi
2 e 3; c) inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, primo periodo;
d) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
e) acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per la . Org_1
La ricorrente sostiene che nel caso di specie non trovi applicazione l'art. 10 del d. lgs. 22/2015 che fa riferimento all'onere di informazione in capo al “lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale”; Org_1 neppure il successivo art.11 , che stabilisce che il lavoratore decade dalla fruizione della ei Org_1 seguenti casi: a) perdita dello stato di disoccupazione;
b) inizio di un'attività lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni di cui all'articolo 9, commi 2 e 3; c) inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, primo periodo;
d) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
e) acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per la Ciò in quanto la sig.ra al momento della presentazione Org_1 Pt_1 della domanda e sino al provvedimento di diniego non aveva svolto alcuna attività lavorativa, né autonoma né subordinata.
Parte ricorrente assume che, in ogni caso, non poteva incorrere in alcuna decadenza per l'omessa comunicazione dei redditi presunti entro il termine di 30 giorni, poiché non prevista dalla legge per l'ipotesi di attività preesistente alla percezione della ipotesi ben diversa dall'inizio Org_1 dell'attività nel corso della percezione dell'indennità in oggetto.
I rilievi della ricorrente sono condivisibili.
Invero, nel caso di specie la sig.ra al momento della presentazione della domanda e sino al Pt_1 provvedimento di diniego non ha svolto alcuna attività lavorativa, né autonoma né subordinata.
Peraltro, è pacifica e provata, la sussistenza dei requisiti (stato di disoccupazione involontario;
requisito contributivo e retributivo) previsti dalla legge per il godimento della Naspi. Pacifico e non contestato è, altresì, che la sig.ra abbia assolto, in data 12.08.2021, alla richiesta di Pt_1 CP_ integrazione documentale inviata dall' in data 04.08.2021 CP_ L' , di contro, ha richiamato la circolare applicativa n. 94/2015, al punto 2.10.b relativo al lavoro autonomo, secondo cui, in caso di svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma, di impresa individuale o parasubordinata, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, il soggetto beneficiario deve informare l' CP_1 entro un mese dall'inizio dell'attività, o entro un mese dalla domanda di se l'attività era Org_1 preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre da tale attività. Alla stregua di detta normativa la ricorrente, già iscritta alla Gestione Separata dal 2015, non aveva presentato nei trenta giorni dalla domanda di la dichiarazione relativa al reddito presunto da lavoro Org_1 parasubordinato, e perciò decadeva dalla fruizione della x art. 11, comma 1, lettera c), del Org_1
D.Lgs. n. 22/2015.
In effetti, anche la lettura della suddetta circolare conferma che l'omessa comunicazione dei redditi entro il termine di 30 giorni dalla domanda non è sanzionata a pena di decadenza per l'ipotesi di attività preesistente alla percezione della che è ovviamente ipotesi diversa dall'inizio Org_1 dell'attività nel corso della percezione dell'indennità.
Del resto, l'art. 10 del citato d. lgs 22/15 recita “Il lavoratore esentato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi e' tenuto a presentare all un'apposita autodichiarazione CP_1 concernente il reddito ricavato dall'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale entro il
31 marzo dell'anno successivo”.
La domanda pertanto va accolta sino al 30.10.2021.
Invero, dall'1.11.2021 la ricorrente ha iniziato un nuovo rapporto di collaborazione con l' di IN , la cui mancata comunicazione all' nei termini di Controparte_2 CP_1 legge determina la decadenza dal diritto come sopra esposto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Rosa Molé, così provvede:
dichiara il diritto della ricorrente all'indennità di disoccupazione in accoglimento della Org_1 domanda presentata il 9.7.2021 sino alla data del 30.10.2021e per l'effetto condanna l' al CP_1 pagamento della prestazione, per il suindicato periodo, oltre interessi legali. condanna l' al pagamento delle spese del giudizio liquidate in complessivi euro 1000,00 oltre CP_1 spese generali, IVA e CPA, con attribuzione.
Cosi deciso in RR AN , il 09.01.2024
Il Giudice
dott.ssa Rosa Molé
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO
Il giudice, dott.ssa Rosa Molé, alla pubblica udienza del 09.01.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1156 /2022 R.G. vertente
TRA
rapp.ta e difesa dagli avv.ti Giuliano Di Palma e Ciro Coticelli, come in atti Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t. rappresentato e difeso in virtù di procura generale alle liti dall'avv. Antonella
Tomasello, come in atti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 25.02.2022, la ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l' , chiedendo di CP_1 accertare e dichiarare il suo diritto all'indennità di disoccupazione e conseguentemente Org_1 condannare l' all'accoglimento della domanda presentata il 9.7.2021 ed alla liquidazione CP_1 della oltre interessi e rivalutazione, con vittoria delle spese di lite con attribuzione ai Org_1 procuratori antistatari. A fondamento del ricorso, ha esposto: di avere lavorato dal 6.11.2020 al
30.6.2021 con contratto a tempo determinato come docente al Organizzazione_2
di avere presentato in data 8.7.2021 domanda di indennità di
[...] Org_1 avere ricevuto da PEC del 4.8.2021 di richiesta di integrazione documentale, cui provvedeva CP_1 con PEC del 12.8.2021; di avere poi ricevuto altra PEC del 23.8.2021 di richiesta di altra integrazione documentale cui provvedeva con PEC del 28.8.2021; di avere ricevuto dall' la CP_1
PEC del 30.9.2021 con cui le era comunicato che la domanda era stata respinta per mancata presentazione della documentazione richiesta;
di aver proposto in data 5.10.2021 prima domanda di riesame e poi ricorso amministrativo contro il provvedimento di reiezione, ma senza esito. Ha quindi dedotto di avere diritto alla ichiesta, sussistendone i presupposti di legge. Org_1
Si è costituito in giudizio l' , resistendo all'avversa domanda e chiedendone il rigetto. In CP_1 particolare, ha eccepito che in sede di istruttoria l' rilevava che la era iscritta dal 2015 CP_1 Pt_1 alla Gestione Separata, e perciò inviava la PEC del 4.8.2021 con la richiesta della dichiarazione dei presunti redditi, da presentare entro 30 giorni dalla presentazione della domanda. L'integrazione documentale era presentata dopo i 30 giorni dall'8.7.2021. Il ricorso amministrativo veniva rigettato per mancata presentazione della dichiarazione dei redditi presunti nei termini, in quanto la ricorrente provvedeva solo in data 12.8.2021 a inviare l'autodichiarazione in ordine ai redditi da lavoro parasubordinato presunti di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 22/2015, oltre i 30 giorni dalla domanda di el 9.7.2021, così incorrendo nella decadenza dalla prestazione ai sensi e per gli Org_1 effetti del successivo art. 11, comma 1, lett. c).
Sulla base della documentazione in atti, questo giudicante designato per la trattazione del procedimento, ha deciso la causa.
Il ricorso è fondato nei termini e per le motivazioni che seguono.
E' opportuno ricordare il quadro normativo in cui va inquadrata la fattispecie in esame;
l'art. 10 del d.lgs. 22/2015 titolato “compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale”, dispone che ““1. Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava un Org_1 reddito che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve informare l' entro un mese dall'inizio dell'attività, CP_1 dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne. La è ridotta di un importo pari all'80 Org_1 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il lavoratore esentato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi è tenuto a presentare all un'apposita autodichiarazione CP_1 concernente il reddito ricavato dall'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale entro il
31 marzo dell'anno successivo. Nel caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore è tenuto a restituire la NASpI percepita dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale”. Il successivo art. 11, titolato “decadenza”, dispone che “1.
Ferme restando le misure conseguenti all'inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva previste dal decreto di cui all'articolo 7, comma 3, il lavoratore decade dalla fruizione della nei seguenti casi: a) perdita dello stato di disoccupazione;
b) inizio di Org_1 un'attività lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni di cui all'articolo 9, commi
2 e 3; c) inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, primo periodo;
d) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
e) acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per la . Org_1
La ricorrente sostiene che nel caso di specie non trovi applicazione l'art. 10 del d. lgs. 22/2015 che fa riferimento all'onere di informazione in capo al “lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale”; Org_1 neppure il successivo art.11 , che stabilisce che il lavoratore decade dalla fruizione della ei Org_1 seguenti casi: a) perdita dello stato di disoccupazione;
b) inizio di un'attività lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni di cui all'articolo 9, commi 2 e 3; c) inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, primo periodo;
d) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
e) acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per la Ciò in quanto la sig.ra al momento della presentazione Org_1 Pt_1 della domanda e sino al provvedimento di diniego non aveva svolto alcuna attività lavorativa, né autonoma né subordinata.
Parte ricorrente assume che, in ogni caso, non poteva incorrere in alcuna decadenza per l'omessa comunicazione dei redditi presunti entro il termine di 30 giorni, poiché non prevista dalla legge per l'ipotesi di attività preesistente alla percezione della ipotesi ben diversa dall'inizio Org_1 dell'attività nel corso della percezione dell'indennità in oggetto.
I rilievi della ricorrente sono condivisibili.
Invero, nel caso di specie la sig.ra al momento della presentazione della domanda e sino al Pt_1 provvedimento di diniego non ha svolto alcuna attività lavorativa, né autonoma né subordinata.
Peraltro, è pacifica e provata, la sussistenza dei requisiti (stato di disoccupazione involontario;
requisito contributivo e retributivo) previsti dalla legge per il godimento della Naspi. Pacifico e non contestato è, altresì, che la sig.ra abbia assolto, in data 12.08.2021, alla richiesta di Pt_1 CP_ integrazione documentale inviata dall' in data 04.08.2021 CP_ L' , di contro, ha richiamato la circolare applicativa n. 94/2015, al punto 2.10.b relativo al lavoro autonomo, secondo cui, in caso di svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma, di impresa individuale o parasubordinata, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, il soggetto beneficiario deve informare l' CP_1 entro un mese dall'inizio dell'attività, o entro un mese dalla domanda di se l'attività era Org_1 preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre da tale attività. Alla stregua di detta normativa la ricorrente, già iscritta alla Gestione Separata dal 2015, non aveva presentato nei trenta giorni dalla domanda di la dichiarazione relativa al reddito presunto da lavoro Org_1 parasubordinato, e perciò decadeva dalla fruizione della x art. 11, comma 1, lettera c), del Org_1
D.Lgs. n. 22/2015.
In effetti, anche la lettura della suddetta circolare conferma che l'omessa comunicazione dei redditi entro il termine di 30 giorni dalla domanda non è sanzionata a pena di decadenza per l'ipotesi di attività preesistente alla percezione della che è ovviamente ipotesi diversa dall'inizio Org_1 dell'attività nel corso della percezione dell'indennità.
Del resto, l'art. 10 del citato d. lgs 22/15 recita “Il lavoratore esentato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi e' tenuto a presentare all un'apposita autodichiarazione CP_1 concernente il reddito ricavato dall'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale entro il
31 marzo dell'anno successivo”.
La domanda pertanto va accolta sino al 30.10.2021.
Invero, dall'1.11.2021 la ricorrente ha iniziato un nuovo rapporto di collaborazione con l' di IN , la cui mancata comunicazione all' nei termini di Controparte_2 CP_1 legge determina la decadenza dal diritto come sopra esposto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Rosa Molé, così provvede:
dichiara il diritto della ricorrente all'indennità di disoccupazione in accoglimento della Org_1 domanda presentata il 9.7.2021 sino alla data del 30.10.2021e per l'effetto condanna l' al CP_1 pagamento della prestazione, per il suindicato periodo, oltre interessi legali. condanna l' al pagamento delle spese del giudizio liquidate in complessivi euro 1000,00 oltre CP_1 spese generali, IVA e CPA, con attribuzione.
Cosi deciso in RR AN , il 09.01.2024
Il Giudice
dott.ssa Rosa Molé