2. Al fine del raggiungimento degli obiettivi delle direttive di cui al comma 1, e' istituito un sistema di controlli di natura preventiva che, a seguito di un accertamento favorevole sulla regolarita' della documentazione di bordo, delle dotazioni di sicurezza e dei titoli abilitativi al comando delle unita' da diporto, consente di evitare durante la stagione balneare la reiterazione di tali controlli, restando fermi quelli di diversa natura rientranti nelle attribuzioni e nei compiti di istituto propri di ciascuna Forza di polizia.
3. La pianificazione, la direzione e il coordinamento relativo ai controlli in materia di sicurezza della navigazione da diporto sono di competenza esclusiva del Corpo delle capitanerie di porto-guardia costiera.
4. I controlli alle unita' da diporto sono svolti anche tramite l'accesso all'anagrafe nazionale delle patenti nautiche di cui all'articolo 39-bis del presente codice, all'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN) e al Centro elaborazione dati di cui all' articolo 9, comma 1, della legge 1º aprile 1981, n. 121 , da parte degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti al Corpo delle Capitanerie di porto, nei limiti previsti dall' articolo 8-bis, comma 1, del decreto legge 23 maggio 2008, n. 92 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125 . ))