CA
Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 18/09/2025, n. 810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 810 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________ La Corte di Appello di GI CA, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Natalino Sapone Consigliere ,
3) dott.ssa Angelina Maria Giud.Aus.rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 695/2018 R.G., introitata in decisione all'udienza collegiale del 4.12.2023 e vertente
T R A
, nata a Locri il [...], in [...] e quale coniuge Parte_1 superstite ed erede di , elettivamente domiciliata in Marina di Persona_1
Gioiosa Ionica, via P.Gobetti, 95, , nello studio dell'avv. FEMIA MARIA GRAZIA , che la rappresenta e difende giusta procura in atti ,
APPELLANTE E
c.f. ) in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
do eggio CA, via Castello, 5 , nello studio dell'avv. M.D. Grillo, rappresentata e difesa dagli avv.ti RIZZO MARCO, CANTONE FRANCESCA ANDREA e SANSALONE RENATA giusta procura in atti,
APPELLATA
OGGETTO: - Appello avverso l'Ordinanza del Tribunale di Locri del Pt_2
18/07/2018 .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art.702 bis c.p.c., depositato il 6.4.2018 , agiva davanti Parte_1 al Tribunale di Locri per ottenere la ripetizione delle maggiori somme che affermava essere state indebitamente percepite dalla in esecuzione del Controparte_1 contratto di mutuo con garanzia ipotecaria stipulato , il 19.5.2003, con la convenuta unitamente al marito defunto. Precisava che l'importo del finanziamento era di euro 50.000,00 da rimborsare in 15 anni, secondo un piano di ammortamento alla francese che prevedeva il pagamento di 180 rate da addebitare ogni mese su un conto corrente bancario , con un saggio di interesse annuo del 5,70% e interesse moratorio al tasso Euribor maggiorato di 3,50 punti percentuali in caso di rate scadute Chiedeva in via principale la declaratoria di nullità delle clausole del contratto che avevano determinato l'addebito per spese ed incasso di titoli scaduti nella misura usuraria del 15% in caso di inadempimento e la condanna della al CP pagamento della somma euro 25.302,91, oltre rivalutazione ed interessi;
in via secondaria , la condanna della resistente al pagamento di euro 16.603,99 ottenuta con il ricalcolo del dovuto secondo il tasso sostitutivo del 2,21 % ,ex art.117 TUB, per omessa indicazione del T.A.E.G. e pattuizione di spese in misura superiore a quanto dichiarato in sede di stipula. La si costituiva chiedendo il rigetto integrale delle domande della Controparte_1 ricorrente e la condanna della stessa ai sensi dell'art.96, c.1 e 3, c.p.c. Con ordinanza datata 18.7.2018 il Tribunale rigettava le domande della ricorrente e la condannava al pagamento delle spese di lite.
con atto, notificato il 17.9.2018, impugna il provvedimento e rileva Parte_1 che :
-il giudice di prime cure nel corpo dell'ordinanza dedica particolare attenzione ad un punto della domanda marginalmente richiamato dall'appellante , ossia il tema della presunta natura usuraria nei contratti di finanziamento del dato scaturente dalla somma di interessi corrispettivi e moratori. Nella realtà il ricorso della conteneva una descrizione dell'iter logico Pt_1 matematico di determinazione del tasso d'interesse pattuito nel contratto al quale, in caso di inadempimento sarebbero stati applicati, oltre agli interessi moratori, le contestate “ spese per recupero crediti scaduti “ (15% oltre IVA) . La descrizione aveva la finalità di consentire al giudicante di valutare autonomamente e singolarmente la natura usuraria di detta voce. Ma lo stesso giudicante nel richiamare gli oneri aventi funzione di remunerazione del credito tali da incidere ai fini del superamento del T.S.U. , ha escluso alle pagine 6 e 8 dell'Ordinanza, unitamente ad imposte e tasse, qualsiasi spesa subordinata ad “ eventi che non si sono verificati , né potranno in seguito verificarsi “, così stravolgendo il dato letterale della norma, ossia l'art.1 della legge n.108/1996 che invece dispone che “ per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito “. Ciò risultando dalla lettura dell'Ordinanza impugnata è da capire se il Tribunale abbia inteso ricondurre tra “ gli eventi che non si sono verificati “ gli interessi moratori o le
“spese incasso crediti scaduti” in quanto nella prima ipotesi sarebbe caduto in contraddizione per avere riconosciuto l'assoggettamento alla disciplina antiusura degli oneri di mora per definizione non prevedibili;
diversamente , ove al medesimo imprevedibile evento di un tardivo pagamento delle rate, avesse voluto ricondurre le
“spese incasso crediti scaduti” , ha operato una autonoma ed errata aggiunta ad una disposizione di legge dal contenuto lapalissiano. Infatti, la fattispecie di cui agli artt. 4, legge n.108/96, 1 D.L.394/2000 e 644 c.p. nelle intenzioni del legislatore comprende di certo anche quelle condizioni che, seppur pattuite, possono verificarsi solo eventualmente in quanto il loro mancato avveramento non le esime dall'applicazione delle norme poste a contrasto dell'usura, non rilevando affatto , ai fini dell'accertamento del danno, che detto costo venga in concreto sborsato dal cliente , quanto semmai la natura illegittima di una promessa unilaterale imposta dalla Banca ai contraenti. A tal proposito va quindi richiamato il principio dettato dalle sezioni unite della Cassazione n. 16303/2018 in virtù del quale la valutazione del superamento del tasso soglia usura va compiuta con la maggiorazione indicata nel decreto ministeriale di rilevazione per cui nel calcolo di detto tasso non è da apporre l'ulteriore aumento del 2,1% determinato dalla Banca d'Italia del 2002 in assenza di ulteriore intervento del legislatore . Va da sé che per aversi natura usuraria della mora è indifferente che il finanziamento entri in fase patologica, essendo irrilevante che l'inadempimento si verifichi o che la banca eserciti in tal senso la facoltà di chiedere il costo convenuto, o che detto costo venga effettivamente pagato, dal momento che la promessa di natura usuraria si concretizza già all'atto della pattuizione di sborsare quella specifica somma , anche eventualmente, ma comunque connessa all'erogazione del credito. Suscita dunque nella scrivente perplessità quando affermato sul punto nell'Ordinanza circa l'irrilevanza della allegazione ai fini probatori di copie di atti pubblici successivi a quello per cui è causa nei quali è la stessa Banca a prevedere, per la medesima pattuizione onerosa a carico della clientela , una “ clausola di salvaguardia “ tale per cui l'onere del 15% previsto sarebbe stato automaticamente contenuto nei limiti previsti dalle norme in materia di usura . Quanto sin qui rilevato è riscontrabile attraverso il confronto tra il documento prodotto dall'appellante come allegato 11 del fascicolo di primo grado con l'atto pubblico del 19.5.2003;
- il Tribunale ha proseguito sulla via dell'equivoco quando richiama travisandone il significato la sentenza della Suprema Corte n.12965 del 2016 che invece ha correttamente statuito che è “ nulla per contrarietà a norme imperative la clausola ivi contenuta che preveda l'applicazione di un tasso sugli interessi con fluttuazione tendenzialmente aperta con la correzione dell'automatica riduzione del tasso in caso di superamento del cd. tasso soglia usurario…..”;
-rimanendo ancora nell'ambito dell'illegittimità di un aggravio del 15%, artatamente dissimulato sotto altra voce, superiore al tasso soglia usura all'epoca pari al 7,185%, va ribadito il pacifico e acquisito concetto per il quale tale onere non rileva al momento della contestazione o dell'azione legale , ma al momento della pattuizione per come chiaramente previsto nell'art.644 C.P., nell'art.1815, comma 2 , c.c. ; nell'art 1 del D.L. 394/2000;
-ulteriore conferma della rilevanza ai fini dell'usura dell'onere pattuito nella misura del 15% si rinviene nella circostanza che simili costi risultano addebitati alla ricorrente in occasione del tardivo pagamento di alcune rate di rimborso del finanziamento : è proprio la modalità di addebito , automatica ed integrativa degli interessi corrispettivi e moratori, operata in assenza di attività di recupero , a dimostrare come detto aggravio andasse a costituire una forma di remunerazione per la Banca surrettizia, usuraria e quindi illegittima atteso che se si fosse trattato di un'effettiva attività di recupero di crediti scaduti ( attività peraltro da assoggettare ad IVA ) , già in primo grado la CP_2 avrebbe dovuto dimostrare di avere incaricato soggetti operanti per il recupero di crediti , cosa non avvenuta. E' dunque chiaro che un contratto dal simile contenuto è usurario al momento della sottoscrizione , mentre l'entità e la veste del costo usurario o del danno . Il Tribunale è pertanto incorso in detto grave errore nel momento in cui , assecondando la difesa della Banca resistente, ha definito il “ costo recupero crediti scaduti “, pattuito al 15% , un rimborso per attività di esazione , mai svolta e/o documentata. In conclusione , nell'escludere i costi pattuiti a titolo di penali, anche se CP fittiziamente denominati “spese “ , dal vaglio usurario, ha imposto una pattuizione illegittima che le ha fatto conseguire una remunerazione, un vantaggio , un corrispettivo, eccedente la soglia usuraria in evidente violazione di legge. Conclude chiedendo di dichiarare nulla l'Ordinanza resa dal Tribunale di Locri nell'ambito del procedimento n.563/2018 R.G.A.C.C., per non avere correttamente accertato la natura usuraria della clausola pattuita in sede di stipula che ha previsto un onere a carico dell'appellante pari al 15%, in violazione alla normativa anti-usura; di riconoscere che ha diritto alla ripetizione della somma di euro Parte_1
25.302, 91, dal dovuto e sino al soddisfo, maggiorata di interessi legali e rivalutazione come per legge;
la vittoria delle spese processuali del doppio grado di giudizio.
Nella comparsa di costituzione e di risposta la dopo Controparte_1 un'elencazione cronologica dei fatti di causa e dello svolgimento del giudizio di primo grado rileva, preliminarmente, che l'appellante nelle conclusioni chiede di dichiararsi nulla l'Ordinanza impugnata prescindendo completamente dal motivo d'impugnazione dove non risulta che l'ipotizzata erronea interpretazione dei fatti di causa integri un'ipotesi di nullità della pronuncia. Quanto al merito dell' impugnazione osserva che è in contrasto con l'odierna interpretazione delle disposizioni in materia di usura e, con riferimento alle eccezioni proposte in primo grado, non fa altro se non chiedere una nuova valutazione delle circostanze e delle eccezioni già avanzate e rigettate , senza fornire alcun nuovo spunto sul tema trattato e senza avanzare valide ragioni di fatto e/o giuridiche secondo cui la statuizione dovrebbe ritenersi errata e, quindi riformata. In particolare deduce che la censura mossa all'Ordinanza è quella di non avere riconosciuto la natura usuraria delle “ spese incasso crediti scaduti “ , pattuite nella misura del 15% oltre Iva dell'importo scaduto. Su tale punto specifica che :
-gli interessi corrispettivi costituiscono, assieme alle spese collegate all'erogazione del credito, il costo del finanziamento . Interessi corrispettivi e spese correlate all'erogazione del credito vengono utilizzati per il calcolo del T.A.E.G. , tasso da raffrontarsi alla soglia usura per valutare la legittimità di un finanziamento;
-gli interessi di mora costituiscono una forma di liquidazione anticipata e forfettaria per il ritardo. Non hanno funzione remuneratoria , ma risarcitoria;
-le spese correlate all'inadempimento del mutuatario sono quegli oneri che il contraente inadempiente è tenuto a sopportare in conseguenza del proprio stesso inadempimento. Ferma questa precisazione , è evidente che le “spese incasso crediti scaduti” non possono essere soggette alle norme sull'usura per come rilevabile dalla lettura dell'art.644 c.p. secondo cui “……… Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, delle remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese , escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito “. E' quindi evidente che le spese collegate all'inadempimento se quantificate anticipatamente costituiscono una sorta di rimborso forfetario dei costi che dovessero essere sostenuti per il recupero del credito e quindi non rientrano nell'ambito di applicazione della disciplina sull'usura. Insomma, l'interesse pattuito può considerarsi usurario , e per conseguenza nullo, solo se configura il reato di usura come definito dall'art.644 c.p.c.;
-sotto diverso aspetto le “spese incasso crediti scaduti “ non sono equiparabili agli interessi di mora per natura e funzione atteso che : questi ultimi hanno lo scopo di risarcire la Banca del danno per il ritardo nei pagamenti;
le prime sono dovute dal mutuatario inadempiente a titolo di rimborso delle spese sopportate in conseguenza dell'inadempimento; non sono raffrontabili con la soglia usura che viene calcolata non tenendo conto delle spese di insoluto ma solo dei T.A.E.G. applicati dagli operatori di settore per determinate categorie di operazioni;
- ha consapevolmente sottoscritto davanti al Notaio rogante il Parte_1 contratto de quo con i relativi allegati e, quindi, non si comprende di cosa oggi pretenda di dolersi;
- la sottoscrizione comporta l'accettazione di clausole contrattuali indipendenti l'una dall'altra, con la conseguenza che l'eventuale nullità di una di esse non determina la nullità delle altre e, al massimo , si tratterebbe di nullità parziale del contratto. Pertanto, nella denegata ipotesi dovesse riconoscersi fondata la prospettazione dell'appellante, solo la pattuizione relativa alle “ spese incasso crediti scaduti” verrebbe travolta dalla nullità parziale , con conseguente obbligo di restituzione delle stesse. Senonché la si è ben guardata dall'allegare in quante e in quali rate Pt_1 sarebbero state applicate le “spese incasso crediti scaduti “; dal provare che le stesse siano state effettivamente applicate nella misura del 15% oltre IVA;
dal quantificare le somme complessivamente sborsate a tale titolo visto che nella consulenza di parte allegata figurano solo le somme versate per la restituzione del capitale , senza alcun riferimento alle spese per recupero crediti. Conclude chiedendo di respingere le domande formulate dall'appellante e di condannare la stessa al pagamento delle spese processuali.
Stabilita con decreto la trattazione dell'udienza del 4.12.2023 a norma dell'art.127 ter c.p.c., con ordinanza del 21.12.2023 la causa è stata trattenuta in decisione con i termini previsti dall'art.190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il motivo sul quale fonda l'impugnazione è titolato “ Nullità Parte_1 dell'Ordinanza resa nell'ambito del proc. n. 563/2018 R.G.A.C.C. , per erronea, insufficiente e contraddittoria motivazione in merito alla inidoneità dell'onere surrettiziamente denominato “ spese incasso crediti scaduti “ , posto in via unilaterale da parte della nella percentuale del 15%, a concorrere al superamento del CP
T.S.U., anche ove autonomamente considerato nella sua unità “. L'utilizzo della frase “>>………alla inidoneità dell'onere surrettiziamente denominato
“spese incasso crediti scaduti “, posto in via unilaterale da parte della nella CP percentuale del 15%, a concorrere al superamento del TSU…..>> determina la riproposizione delle affermazioni di primo grado, ossia dell'usurarietà di tutte le clausole contenute nel contratto di mutuo oggetto di giudizio derivante dall'addizione agli interessi di mora degli interessi corrispettivi e delle spese di recupero crediti. Così posta la censura è infondata atteso che da tempo la Suprema Corte di Cassazione detta il principio secondo cui lo scrutinio sull'usurarietà , o sulla non usurarietà dell'operazione finanziaria va effettuato sia sugli interessi corrispettivi che su quelli moratori, ma che la verifica circa l'eventuale superamento del tasso soglia deve essere autonomamente eseguita , di tal che il c.d. “cumulo “ non va inteso in termini matematici ma giuridici nel senso di rapportare il costo dell'operazione creditizia nel suo complesso alla verifica di cui alla legge n.108 del 1996 in ragione della diversa natura e funzione degli interessi in parola . Va inoltre precisato che per la determinazione del tasso soglia , ossia il tasso oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, occorre fare riferimento al tasso globale effettivo medio risultante dall'ultima rilevazione relativa alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso aumentato della metà per come previsto dal comma 4 dell'art.2 della legge n.108/1996 nel testo in vigore il 19.5.2003 data, questa, di stipula del contratto tra le parti. Il contratto tra la e la risulta concluso con atto pubblico del Pt_1 CP
19.5.2003, ossia in vigenza del D.M. del 25.3.2003 che fissava, con decorrenza dall'1.4.2003 e fino al 30.6.2003, il tasso soglia per i mutui al 7,185 %, pari al tasso effettivo globale medio rilevato del 4,79% aumentato della metà a norma dell'art 2 del medesimo decreto ministeriale. Dalla lettura del contratto risulta che si tratta di un mutuo dell'importo di euro 50.000,00 da rimborsare in 15 anni (180 rate mensili posticipate ) al tasso fisso del 5,70% ; inoltre prevedeva l'applicazione di un tasso di mora pari alla media mensile Euribor 3 mesi + 3,50 % in ragione dell'anno che alla data di sottoscrizione del contratto era pari al 2,53%. Ne consegue che sia l'interesse corrispettivo che l'interesse di mora , ammontanti al tempo del contratto rispettivamente al 6,05% e al 6,03% ( 2,53% + 3,50% ) singolarmente considerati non superano il tasso soglia usura fissato dal sopra citato DM in ragione del 7,185 %. D'altra parte non risulta provata l'esistenza di aggiunta agli interessi corrispettivi di somme con funzione remuneratoria del credito quali commissioni o spese comunque remuneratorie del credito. Da ultimo, il rimborso delle “ spese recupero crediti “ è pattuizione distinta ed indipendente rispetto a quelle per interessi corrispettivi e per interessi moratori ed è prevista solo quando la banca ha posto in essere un'attività di recupero di un credito scaduto sopportandone la relativa spesa . Nella fattispecie dai conteggi contenuti nella CTP allegata al ricorso non risultano somme versate dalla cliente alla Banca a tale titolo. Pertanto anche sotto tale aspetto l'appello è infondato. Per quanto attiene il regolamento delle spese processuali, tenuto conto che le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione sono intervenute sull'applicabilità della disciplina antiusura agli interessi moratori con l'arresto n. 19597/2020, ossia durante il giudizio d'appello, si compensano interamente tra le parti per questo grado di giudizio. Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/2002, si dà atto di avere emesso un provvedimento di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di GI CA, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 con atto di citazione notificato il 17.9.2018 nei confronti di CP
, in persona del legale rappresentante pro tempore disattesa ogni contraria
[...] nda, eccezione e difesa, così decide:
1) rigetta l'appello;
2) compensa interamente tra le parti le spese processuali di questo grado di giudizio;
3) dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, do avere emesso un provvedimento di integrale rigetto dell'appello GI CA , 08/09/2025.
La Giud.Aus.est.
(dott.ssa Angelina Maria) La Presidente
(dott.ssa Patrizia Morabito)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________ La Corte di Appello di GI CA, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Natalino Sapone Consigliere ,
3) dott.ssa Angelina Maria Giud.Aus.rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 695/2018 R.G., introitata in decisione all'udienza collegiale del 4.12.2023 e vertente
T R A
, nata a Locri il [...], in [...] e quale coniuge Parte_1 superstite ed erede di , elettivamente domiciliata in Marina di Persona_1
Gioiosa Ionica, via P.Gobetti, 95, , nello studio dell'avv. FEMIA MARIA GRAZIA , che la rappresenta e difende giusta procura in atti ,
APPELLANTE E
c.f. ) in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
do eggio CA, via Castello, 5 , nello studio dell'avv. M.D. Grillo, rappresentata e difesa dagli avv.ti RIZZO MARCO, CANTONE FRANCESCA ANDREA e SANSALONE RENATA giusta procura in atti,
APPELLATA
OGGETTO: - Appello avverso l'Ordinanza del Tribunale di Locri del Pt_2
18/07/2018 .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art.702 bis c.p.c., depositato il 6.4.2018 , agiva davanti Parte_1 al Tribunale di Locri per ottenere la ripetizione delle maggiori somme che affermava essere state indebitamente percepite dalla in esecuzione del Controparte_1 contratto di mutuo con garanzia ipotecaria stipulato , il 19.5.2003, con la convenuta unitamente al marito defunto. Precisava che l'importo del finanziamento era di euro 50.000,00 da rimborsare in 15 anni, secondo un piano di ammortamento alla francese che prevedeva il pagamento di 180 rate da addebitare ogni mese su un conto corrente bancario , con un saggio di interesse annuo del 5,70% e interesse moratorio al tasso Euribor maggiorato di 3,50 punti percentuali in caso di rate scadute Chiedeva in via principale la declaratoria di nullità delle clausole del contratto che avevano determinato l'addebito per spese ed incasso di titoli scaduti nella misura usuraria del 15% in caso di inadempimento e la condanna della al CP pagamento della somma euro 25.302,91, oltre rivalutazione ed interessi;
in via secondaria , la condanna della resistente al pagamento di euro 16.603,99 ottenuta con il ricalcolo del dovuto secondo il tasso sostitutivo del 2,21 % ,ex art.117 TUB, per omessa indicazione del T.A.E.G. e pattuizione di spese in misura superiore a quanto dichiarato in sede di stipula. La si costituiva chiedendo il rigetto integrale delle domande della Controparte_1 ricorrente e la condanna della stessa ai sensi dell'art.96, c.1 e 3, c.p.c. Con ordinanza datata 18.7.2018 il Tribunale rigettava le domande della ricorrente e la condannava al pagamento delle spese di lite.
con atto, notificato il 17.9.2018, impugna il provvedimento e rileva Parte_1 che :
-il giudice di prime cure nel corpo dell'ordinanza dedica particolare attenzione ad un punto della domanda marginalmente richiamato dall'appellante , ossia il tema della presunta natura usuraria nei contratti di finanziamento del dato scaturente dalla somma di interessi corrispettivi e moratori. Nella realtà il ricorso della conteneva una descrizione dell'iter logico Pt_1 matematico di determinazione del tasso d'interesse pattuito nel contratto al quale, in caso di inadempimento sarebbero stati applicati, oltre agli interessi moratori, le contestate “ spese per recupero crediti scaduti “ (15% oltre IVA) . La descrizione aveva la finalità di consentire al giudicante di valutare autonomamente e singolarmente la natura usuraria di detta voce. Ma lo stesso giudicante nel richiamare gli oneri aventi funzione di remunerazione del credito tali da incidere ai fini del superamento del T.S.U. , ha escluso alle pagine 6 e 8 dell'Ordinanza, unitamente ad imposte e tasse, qualsiasi spesa subordinata ad “ eventi che non si sono verificati , né potranno in seguito verificarsi “, così stravolgendo il dato letterale della norma, ossia l'art.1 della legge n.108/1996 che invece dispone che “ per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito “. Ciò risultando dalla lettura dell'Ordinanza impugnata è da capire se il Tribunale abbia inteso ricondurre tra “ gli eventi che non si sono verificati “ gli interessi moratori o le
“spese incasso crediti scaduti” in quanto nella prima ipotesi sarebbe caduto in contraddizione per avere riconosciuto l'assoggettamento alla disciplina antiusura degli oneri di mora per definizione non prevedibili;
diversamente , ove al medesimo imprevedibile evento di un tardivo pagamento delle rate, avesse voluto ricondurre le
“spese incasso crediti scaduti” , ha operato una autonoma ed errata aggiunta ad una disposizione di legge dal contenuto lapalissiano. Infatti, la fattispecie di cui agli artt. 4, legge n.108/96, 1 D.L.394/2000 e 644 c.p. nelle intenzioni del legislatore comprende di certo anche quelle condizioni che, seppur pattuite, possono verificarsi solo eventualmente in quanto il loro mancato avveramento non le esime dall'applicazione delle norme poste a contrasto dell'usura, non rilevando affatto , ai fini dell'accertamento del danno, che detto costo venga in concreto sborsato dal cliente , quanto semmai la natura illegittima di una promessa unilaterale imposta dalla Banca ai contraenti. A tal proposito va quindi richiamato il principio dettato dalle sezioni unite della Cassazione n. 16303/2018 in virtù del quale la valutazione del superamento del tasso soglia usura va compiuta con la maggiorazione indicata nel decreto ministeriale di rilevazione per cui nel calcolo di detto tasso non è da apporre l'ulteriore aumento del 2,1% determinato dalla Banca d'Italia del 2002 in assenza di ulteriore intervento del legislatore . Va da sé che per aversi natura usuraria della mora è indifferente che il finanziamento entri in fase patologica, essendo irrilevante che l'inadempimento si verifichi o che la banca eserciti in tal senso la facoltà di chiedere il costo convenuto, o che detto costo venga effettivamente pagato, dal momento che la promessa di natura usuraria si concretizza già all'atto della pattuizione di sborsare quella specifica somma , anche eventualmente, ma comunque connessa all'erogazione del credito. Suscita dunque nella scrivente perplessità quando affermato sul punto nell'Ordinanza circa l'irrilevanza della allegazione ai fini probatori di copie di atti pubblici successivi a quello per cui è causa nei quali è la stessa Banca a prevedere, per la medesima pattuizione onerosa a carico della clientela , una “ clausola di salvaguardia “ tale per cui l'onere del 15% previsto sarebbe stato automaticamente contenuto nei limiti previsti dalle norme in materia di usura . Quanto sin qui rilevato è riscontrabile attraverso il confronto tra il documento prodotto dall'appellante come allegato 11 del fascicolo di primo grado con l'atto pubblico del 19.5.2003;
- il Tribunale ha proseguito sulla via dell'equivoco quando richiama travisandone il significato la sentenza della Suprema Corte n.12965 del 2016 che invece ha correttamente statuito che è “ nulla per contrarietà a norme imperative la clausola ivi contenuta che preveda l'applicazione di un tasso sugli interessi con fluttuazione tendenzialmente aperta con la correzione dell'automatica riduzione del tasso in caso di superamento del cd. tasso soglia usurario…..”;
-rimanendo ancora nell'ambito dell'illegittimità di un aggravio del 15%, artatamente dissimulato sotto altra voce, superiore al tasso soglia usura all'epoca pari al 7,185%, va ribadito il pacifico e acquisito concetto per il quale tale onere non rileva al momento della contestazione o dell'azione legale , ma al momento della pattuizione per come chiaramente previsto nell'art.644 C.P., nell'art.1815, comma 2 , c.c. ; nell'art 1 del D.L. 394/2000;
-ulteriore conferma della rilevanza ai fini dell'usura dell'onere pattuito nella misura del 15% si rinviene nella circostanza che simili costi risultano addebitati alla ricorrente in occasione del tardivo pagamento di alcune rate di rimborso del finanziamento : è proprio la modalità di addebito , automatica ed integrativa degli interessi corrispettivi e moratori, operata in assenza di attività di recupero , a dimostrare come detto aggravio andasse a costituire una forma di remunerazione per la Banca surrettizia, usuraria e quindi illegittima atteso che se si fosse trattato di un'effettiva attività di recupero di crediti scaduti ( attività peraltro da assoggettare ad IVA ) , già in primo grado la CP_2 avrebbe dovuto dimostrare di avere incaricato soggetti operanti per il recupero di crediti , cosa non avvenuta. E' dunque chiaro che un contratto dal simile contenuto è usurario al momento della sottoscrizione , mentre l'entità e la veste del costo usurario o del danno . Il Tribunale è pertanto incorso in detto grave errore nel momento in cui , assecondando la difesa della Banca resistente, ha definito il “ costo recupero crediti scaduti “, pattuito al 15% , un rimborso per attività di esazione , mai svolta e/o documentata. In conclusione , nell'escludere i costi pattuiti a titolo di penali, anche se CP fittiziamente denominati “spese “ , dal vaglio usurario, ha imposto una pattuizione illegittima che le ha fatto conseguire una remunerazione, un vantaggio , un corrispettivo, eccedente la soglia usuraria in evidente violazione di legge. Conclude chiedendo di dichiarare nulla l'Ordinanza resa dal Tribunale di Locri nell'ambito del procedimento n.563/2018 R.G.A.C.C., per non avere correttamente accertato la natura usuraria della clausola pattuita in sede di stipula che ha previsto un onere a carico dell'appellante pari al 15%, in violazione alla normativa anti-usura; di riconoscere che ha diritto alla ripetizione della somma di euro Parte_1
25.302, 91, dal dovuto e sino al soddisfo, maggiorata di interessi legali e rivalutazione come per legge;
la vittoria delle spese processuali del doppio grado di giudizio.
Nella comparsa di costituzione e di risposta la dopo Controparte_1 un'elencazione cronologica dei fatti di causa e dello svolgimento del giudizio di primo grado rileva, preliminarmente, che l'appellante nelle conclusioni chiede di dichiararsi nulla l'Ordinanza impugnata prescindendo completamente dal motivo d'impugnazione dove non risulta che l'ipotizzata erronea interpretazione dei fatti di causa integri un'ipotesi di nullità della pronuncia. Quanto al merito dell' impugnazione osserva che è in contrasto con l'odierna interpretazione delle disposizioni in materia di usura e, con riferimento alle eccezioni proposte in primo grado, non fa altro se non chiedere una nuova valutazione delle circostanze e delle eccezioni già avanzate e rigettate , senza fornire alcun nuovo spunto sul tema trattato e senza avanzare valide ragioni di fatto e/o giuridiche secondo cui la statuizione dovrebbe ritenersi errata e, quindi riformata. In particolare deduce che la censura mossa all'Ordinanza è quella di non avere riconosciuto la natura usuraria delle “ spese incasso crediti scaduti “ , pattuite nella misura del 15% oltre Iva dell'importo scaduto. Su tale punto specifica che :
-gli interessi corrispettivi costituiscono, assieme alle spese collegate all'erogazione del credito, il costo del finanziamento . Interessi corrispettivi e spese correlate all'erogazione del credito vengono utilizzati per il calcolo del T.A.E.G. , tasso da raffrontarsi alla soglia usura per valutare la legittimità di un finanziamento;
-gli interessi di mora costituiscono una forma di liquidazione anticipata e forfettaria per il ritardo. Non hanno funzione remuneratoria , ma risarcitoria;
-le spese correlate all'inadempimento del mutuatario sono quegli oneri che il contraente inadempiente è tenuto a sopportare in conseguenza del proprio stesso inadempimento. Ferma questa precisazione , è evidente che le “spese incasso crediti scaduti” non possono essere soggette alle norme sull'usura per come rilevabile dalla lettura dell'art.644 c.p. secondo cui “……… Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, delle remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese , escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito “. E' quindi evidente che le spese collegate all'inadempimento se quantificate anticipatamente costituiscono una sorta di rimborso forfetario dei costi che dovessero essere sostenuti per il recupero del credito e quindi non rientrano nell'ambito di applicazione della disciplina sull'usura. Insomma, l'interesse pattuito può considerarsi usurario , e per conseguenza nullo, solo se configura il reato di usura come definito dall'art.644 c.p.c.;
-sotto diverso aspetto le “spese incasso crediti scaduti “ non sono equiparabili agli interessi di mora per natura e funzione atteso che : questi ultimi hanno lo scopo di risarcire la Banca del danno per il ritardo nei pagamenti;
le prime sono dovute dal mutuatario inadempiente a titolo di rimborso delle spese sopportate in conseguenza dell'inadempimento; non sono raffrontabili con la soglia usura che viene calcolata non tenendo conto delle spese di insoluto ma solo dei T.A.E.G. applicati dagli operatori di settore per determinate categorie di operazioni;
- ha consapevolmente sottoscritto davanti al Notaio rogante il Parte_1 contratto de quo con i relativi allegati e, quindi, non si comprende di cosa oggi pretenda di dolersi;
- la sottoscrizione comporta l'accettazione di clausole contrattuali indipendenti l'una dall'altra, con la conseguenza che l'eventuale nullità di una di esse non determina la nullità delle altre e, al massimo , si tratterebbe di nullità parziale del contratto. Pertanto, nella denegata ipotesi dovesse riconoscersi fondata la prospettazione dell'appellante, solo la pattuizione relativa alle “ spese incasso crediti scaduti” verrebbe travolta dalla nullità parziale , con conseguente obbligo di restituzione delle stesse. Senonché la si è ben guardata dall'allegare in quante e in quali rate Pt_1 sarebbero state applicate le “spese incasso crediti scaduti “; dal provare che le stesse siano state effettivamente applicate nella misura del 15% oltre IVA;
dal quantificare le somme complessivamente sborsate a tale titolo visto che nella consulenza di parte allegata figurano solo le somme versate per la restituzione del capitale , senza alcun riferimento alle spese per recupero crediti. Conclude chiedendo di respingere le domande formulate dall'appellante e di condannare la stessa al pagamento delle spese processuali.
Stabilita con decreto la trattazione dell'udienza del 4.12.2023 a norma dell'art.127 ter c.p.c., con ordinanza del 21.12.2023 la causa è stata trattenuta in decisione con i termini previsti dall'art.190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il motivo sul quale fonda l'impugnazione è titolato “ Nullità Parte_1 dell'Ordinanza resa nell'ambito del proc. n. 563/2018 R.G.A.C.C. , per erronea, insufficiente e contraddittoria motivazione in merito alla inidoneità dell'onere surrettiziamente denominato “ spese incasso crediti scaduti “ , posto in via unilaterale da parte della nella percentuale del 15%, a concorrere al superamento del CP
T.S.U., anche ove autonomamente considerato nella sua unità “. L'utilizzo della frase “>>………alla inidoneità dell'onere surrettiziamente denominato
“spese incasso crediti scaduti “, posto in via unilaterale da parte della nella CP percentuale del 15%, a concorrere al superamento del TSU…..>> determina la riproposizione delle affermazioni di primo grado, ossia dell'usurarietà di tutte le clausole contenute nel contratto di mutuo oggetto di giudizio derivante dall'addizione agli interessi di mora degli interessi corrispettivi e delle spese di recupero crediti. Così posta la censura è infondata atteso che da tempo la Suprema Corte di Cassazione detta il principio secondo cui lo scrutinio sull'usurarietà , o sulla non usurarietà dell'operazione finanziaria va effettuato sia sugli interessi corrispettivi che su quelli moratori, ma che la verifica circa l'eventuale superamento del tasso soglia deve essere autonomamente eseguita , di tal che il c.d. “cumulo “ non va inteso in termini matematici ma giuridici nel senso di rapportare il costo dell'operazione creditizia nel suo complesso alla verifica di cui alla legge n.108 del 1996 in ragione della diversa natura e funzione degli interessi in parola . Va inoltre precisato che per la determinazione del tasso soglia , ossia il tasso oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, occorre fare riferimento al tasso globale effettivo medio risultante dall'ultima rilevazione relativa alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso aumentato della metà per come previsto dal comma 4 dell'art.2 della legge n.108/1996 nel testo in vigore il 19.5.2003 data, questa, di stipula del contratto tra le parti. Il contratto tra la e la risulta concluso con atto pubblico del Pt_1 CP
19.5.2003, ossia in vigenza del D.M. del 25.3.2003 che fissava, con decorrenza dall'1.4.2003 e fino al 30.6.2003, il tasso soglia per i mutui al 7,185 %, pari al tasso effettivo globale medio rilevato del 4,79% aumentato della metà a norma dell'art 2 del medesimo decreto ministeriale. Dalla lettura del contratto risulta che si tratta di un mutuo dell'importo di euro 50.000,00 da rimborsare in 15 anni (180 rate mensili posticipate ) al tasso fisso del 5,70% ; inoltre prevedeva l'applicazione di un tasso di mora pari alla media mensile Euribor 3 mesi + 3,50 % in ragione dell'anno che alla data di sottoscrizione del contratto era pari al 2,53%. Ne consegue che sia l'interesse corrispettivo che l'interesse di mora , ammontanti al tempo del contratto rispettivamente al 6,05% e al 6,03% ( 2,53% + 3,50% ) singolarmente considerati non superano il tasso soglia usura fissato dal sopra citato DM in ragione del 7,185 %. D'altra parte non risulta provata l'esistenza di aggiunta agli interessi corrispettivi di somme con funzione remuneratoria del credito quali commissioni o spese comunque remuneratorie del credito. Da ultimo, il rimborso delle “ spese recupero crediti “ è pattuizione distinta ed indipendente rispetto a quelle per interessi corrispettivi e per interessi moratori ed è prevista solo quando la banca ha posto in essere un'attività di recupero di un credito scaduto sopportandone la relativa spesa . Nella fattispecie dai conteggi contenuti nella CTP allegata al ricorso non risultano somme versate dalla cliente alla Banca a tale titolo. Pertanto anche sotto tale aspetto l'appello è infondato. Per quanto attiene il regolamento delle spese processuali, tenuto conto che le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione sono intervenute sull'applicabilità della disciplina antiusura agli interessi moratori con l'arresto n. 19597/2020, ossia durante il giudizio d'appello, si compensano interamente tra le parti per questo grado di giudizio. Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/2002, si dà atto di avere emesso un provvedimento di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di GI CA, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 con atto di citazione notificato il 17.9.2018 nei confronti di CP
, in persona del legale rappresentante pro tempore disattesa ogni contraria
[...] nda, eccezione e difesa, così decide:
1) rigetta l'appello;
2) compensa interamente tra le parti le spese processuali di questo grado di giudizio;
3) dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, do avere emesso un provvedimento di integrale rigetto dell'appello GI CA , 08/09/2025.
La Giud.Aus.est.
(dott.ssa Angelina Maria) La Presidente
(dott.ssa Patrizia Morabito)