Ordinanza cautelare 16 ottobre 2024
Ordinanza collegiale 19 marzo 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 26/06/2025, n. 12748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12748 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 12748/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09429/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9429 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Poerio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Crotone, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del provvedimento del 12.8.2024 emesso dal Ministero dell’Interno attraverso il quale si disponeva la “sospensione dal servizio del sig. -OMISSIS-, dipendente comunale a tempo pieno e indeterminato, inquadrato nell’Area degli istruttori (ex Cat. C-6) assegnato all’Area Finanziaria – Ufficio Tributi del comune di -OMISSIS-”;
- di ogni atto connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Crotone;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 giugno 2025 il dott. Giovanni Mercone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato il 12.9.2024 e depositato il successivo 16.9.2024, -OMISSIS- ha impugnato il decreto emesso il 12.8.2024 dal Ministero dell’Interno, notificato in data 14.8.2024, con il quale si disponeva, ai sensi dell’art. 143 co. 5 TUEL, la sospensione del ricorrente, dipendente del comune di -OMISSIS-, per la durata di mesi sei, con conseguente interruzione anche del pagamento dello stipendio.
Il provvedimento, come risulta dallo stralcio della relazione della Commissione di indagine, è dipeso dalla circostanza che, tra il 2014 (momento nel quale si verificava un furto di un trattore agricolo del comune di -OMISSIS-) e il 2017 (momento nel quale il mezzo veniva ritrovato, per poi essere però bruciato il 15.7.2018), il servizio di pulizia delle spiagge e degli arenili è stato affidato in via diretta all’impresa Movitrans di -OMISSIS-, quest’ultimo cugino del genero dello -OMISSIS-, -OMISSIS- (dal 28.5.2016 spostato con la figlia del ricorrente), nonché soggetto vicino a -OMISSIS- e -OMISSIS-, il cui profilo criminale è emerso nell’inchiesta “ultimo atto” della D.D.A. di Catanzaro. Più nello specifico, dall’indagine ultima, è risultato che il furto del trattore nel 2014 era stato approvato da una cosca locale e finalizzato proprio ad ottenere degli affidamenti diretti dei servizi anzidetti a persone contigue e vicine al -OMISSIS- e al -OMISSIS-.
Questo, peraltro, aveva condotto la D.D.A. di Catanzaro a formulare richiesta di rinvio a giudizio anche nei confronti dello -OMISSIS- e di altro dipendente comunale per il reato di cui all’art. 110, 81 cpv., 323 e 416 bis.1 c.p., perché il ricorrente, quale dipendente dell’area tecnica, nonché responsabile in alcuni periodi di tale settore, in violazione del principio della libera concorrenza, aveva affidato i lavori alla Movitrans, con l’aggravante di aver commesso il fatto a favore di soggetti collegati alla consorteria denominata “Ndrina di Strongoli”.
2. Avverso il provvedimento anzidetto veniva proposto ricorso per i seguenti motivi:
A) “ Violazione ed errata applicazione dell’art. 143 D. Lgs n. 267/2000 co. 1 e 5; eccesso di potere per carenza dei presupposti, travisamento dei fatti, illogicità manifesta; contraddittorietà; carenza di istruttoria; violazione ed errata applicazione dell’art. 107 e 109 del TUEL nonché dell’art. 5 l. 241/1990 ”, perché l’amministrazione non avrebbe considerato che il ricorrente risulta indagato per un atto compiuto molti anni prima, nel 2015 (determina n. 93 del 12.6.2015), e, inoltre, dal 21.6.2024, cioè prima che venisse emesso l’atto impugnato, era stato trasferito dall’Area tecnico-manutentiva ad altro ufficio, precisamente all’Area finanziaria - Ufficio tributi; altresì, dagli atti non risulta emergere alcun elemento, neppure di carattere presuntivo, da cui trarre che vi sia stato un condizionamento criminale nell’adottare la determina menzionata, anche perché all’epoca dei fatti la Movistrans, già individuata, peraltro, in passato per i medesimi lavori (cfr. determine n. 80 e 174 del 2012 e n. 198 del 2013; all. 14 al ricorso), era in possesso della documentazione antimafia, nonché degli altri atti occorrenti, e il ricorrente non poteva in alcun modo sapere che la stessa fosse direttamente oppure indirettamente coinvolta nel furto del trattore, come sembrerebbe emerso dalle indagini della DDA di Catanzaro; senza, tralasciare, infine, che alcun collegamento, salvo il vincolo parentale, risulta dagli atti tra -OMISSIS- e -OMISSIS-; dunque, l’atto impugnato sarebbe stato emesso travisando i fatti;
B) “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 143 del D. Lgs n. 267/2000 co. 1, 3 e 5 e degli art. 30, 35 e 36 del D. Lgs 50/2016; assenza di irregolarità e violazioni normative nell’atto amministrativo contestato ”, poiché, essendo stato il ricorrente responsabile dell’area tecnico-manutentiva del comune di -OMISSIS- solo quando è stata emessa la determina n. 93/2015 (esattamente ha svolto il ruolo citato esclusivamente dal 4.6.2015 al 6.7.2015), non è stato considerato che quest’ultima è stata adottata non discrezionalmente bensì sulla scorta della precedente determina n. 165 del 7.11.2014 (cfr. 15 e 17 e al ricorso), allorché il comune di -OMISSIS- aveva affidato, con procedura negoziata, il “ servizio di nolo a caldo e fornitura di inerti ” per un anno alla Movistrans; dunque, diversamente da quanto sostenuto in fase di imputazione provvisoria, non c’era stata alcuna violazione del principio di libera concorrenza né di quello di rotazione degli affidamenti; in sintesi, pertanto, nel provvedimento impugnato mancherebbe la prova della irregolarità oltre che del condizionamento di stampo mafioso alla luce di quanto indicato già col primo motivo;
C) “ Violazione del principio di affidamento, violazione dell’art. 1, co. 2 bis l. n. 241/1990; eccesso di potere per sviamento, ingiustizia e contraddittorietà; violazione art. 3 L. n. 241/90, eccesso di potere per difetto e contraddittorietà della motivazione nonché all’adeguatezza dell’istruttoria, alla ragionevolezza del momento valutativo manifestatamente illogico ”, poiché disporre la sospensione di un dipendente, già di fatto trasferito ad altre mansioni, per mesi sei a distanza di quasi dieci anni dal momento del compimento della scelta ritenuta illecita, risulta evidentemente contraddittorio con la finalità dell’art. 143 co. 5 TUEL; inoltre, il provvedimento sarebbe viziato perché motivato solo per relationem , facendo riferimento ad atti che non sono stati resi ostensibili al ricorrente in ragione di quanto previsto dalla l. 124/2007; senza dimenticare, ancora, che, dagli atti a disposizione, secondo parte ricorrente, la sospensione del dipendente non era stata individuata quale misura da adottare da parte della Prefettura;
D) “ Eccesso di Potere; disparità di trattamento, congruità e proporzionalità rispetto al fine perseguito ”, perché per casi ben più gravi è stato disposto il solo trasferimento ad altro ufficio e non la sospensione.
Con domanda di condanna dell’amministrazione anche al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali arrecati al ricorrente, da quantificarsi nel rimborso di quanto non percepito a titolo di stipendio.
3. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e la Prefettura - UTG di Crotone, contestando il gravame e chiedendone il rigetto.
4. Con ordinanza n. 4649/2024 il Collegio rigettava la richiesta di misura cautelare.
5. Con ordinanza n. 4689/2024 il Consiglio di Stato, sez. III, in fase di appello cautelare, accoglieva l’istanza anche al fine di una rapida fissazione dell’udienza di merito ai sensi di quanto previsto dall’art. 55 co. 10 c.p.a.
6. All’udienza pubblica dell’11.3.2025 il Collegio disponeva integrarsi l’istruttoria.
7. All’udienza pubblica del 24.6.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
8. Preliminarmente deve darsi atto del fatto che, a seguito dell’ordinanza del Consiglio di Stato, sez. III, n. 4689/2024, lo -OMISSIS-, come rappresentato dal legale di parte ricorrente all’udienza ultima, è tornato in servizio in data 27.12.2024. Dunque, non è rimasto sospeso per l’intero periodo stabilito ma per poco più di quattro mesi, con la conseguenza che permane un interesse anche con riferimento alla domanda caducatoria proposta.
In effetti, laddove non venisse accolto il ricorso, parte ricorrente dovrebbe ancora scontare parte della sospensione.
9. Chiarito tale aspetto, deve premettersi che l’art. 143 D. Lgs. n. 267/2000, ai co. 1 e 5, richiede, ai fini dell’adozione dei provvedimenti ivi previsti, anche a prescindere dallo scioglimento dell’ente pubblico oggetto di controllo, che la situazione di condizionamento dello stesso da parte della criminalità sia resa evidente da elementi “ concreti, univoci e rilevanti ”, che assumano valenza tale da determinare “ un’alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento o l’imparzialità delle amministrazioni comunali e provinciali ”.
Gli elementi sintomatici del condizionamento criminale devono, quindi, essere, innanzitutto, assistiti da un obiettivo e documentato accertamento nella loro realtà storica, ossia “concreti”. Inoltre, devono essere “univoci”, intesa quale loro chiara direzione agli scopi che la misura di rigore è intesa a voler prevenire. Da ultimo, essere “rilevanti”, ossia idonei a compromettere il regolare svolgimento delle funzioni dell’ente locale (cfr. di recente TAR Lazio, sez. I ter, n. 10570/2023, nonché Cons. Stato, sez. III, n. 1038/2016).
Peraltro, secondo la giurisprudenza le vicende che costituiscono il presupposto del provvedimento di scioglimento di un Consiglio comunale (o di sospensione di un dipendente o ancora di destinazione ad altro ufficio), devono essere considerate nel loro insieme, e non atomisticamente, e risultare idonee a delineare, con una ragionevole ricostruzione, il quadro complessivo del condizionamento mafioso; assumono, quindi, rilievo situazioni non traducibili in episodici addebiti personali ma tali da rendere, nel loro insieme, plausibile, nella concreta realtà contingente e in base ai dati dell’esperienza, l’ipotesi di una soggezione degli amministratori locali alla criminalità organizzata (vincoli di parentela o affinità, rapporti di amicizia o di affari, frequentazioni), e ciò anche quando il valore indiziario degli elementi raccolti non è sufficiente per l’avvio dell’azione penale o per l'adozione di misure individuali di prevenzione.
La norma di cui all’art. 143 cit., infatti, consente l’adozione dei provvedimenti ivi previsti sulla scorta di indagini ad ampio raggio sulla sussistenza di rapporti tra gli amministratori e la criminalità organizzata, non limitate alle sole evenienze di carattere penale, e perciò sulla scorta di circostanze che presentino un grado di significatività e di concludenza serio, anche se - come detto - di livello inferiore rispetto a quello che legittima l’azione penale o l'adozione di misure di sicurezza (Cons. Stato, Sez. III, n. 1266/2012).
Giova precisare, a completamento dei principi interpretativi ora esposti, che gli elementi sintomatici del condizionamento criminale devono caratterizzarsi non già come meri sospetti ovvero costituire soltanto “voci correnti”, ma devono consistere in fatti concreti e, sul piano soggettivo, ricollegarsi direttamente ai soggetti operanti nell’ente locale (in cariche elettive o aventi incarichi gestionali), come individuati dall’art. 143.
10. Venendo all’esame delle doglianze proposte, con la prima censura il ricorrente lamenta, oltre alla circostanza che l’atto gravato è stato adottato dopo il suo trasferimento ad altro ufficio, non soltanto che l’amministrazione ha preso in esame un fatto accaduto molti anni prima, quando era in servizio all’area tecnico-manutentiva, ma anche l’insussistenza di elementi concreti che potessero far ritenere che la propria attività come dipendente del Comune di -OMISSIS- “ abbia recato pregiudizio all’imparzialità dell’amministrazione, compromettendo il regolare funzionamento dell’ufficio allo stesso affidato ”.
Il motivo è fondato.
10.1 Innanzitutto, diversamente da quanto risulta dall’istruttoria compiuta dall’amministrazione, deve rilevarsi, come evidenziato nel ricorso, che lo -OMISSIS-, con delibera del Commissario Straordinario n. 75 del 21.6.2024, veniva trasferito alla III Area Finanziaria - Ufficio Tributi. Ebbene, in merito a tale trasferimento e alla mancata sufficienza dello stesso (l’art. 143 co. 5 D. Lgs. n. 267/2000 prevede, in alternativa alla sospensione, anche tale misura) nulla viene indicato nell’atto impugnato del 12.8.2024 o in quelli acquisiti in atti con riferimento all’insufficienza di una tale misura - già adottata - a scongiurare i rischi di compromissione del regolare funzionamento degli uffici comunali, con la conseguenza che, in tale omessa valutazione, è ravvisabile un difetto di istruttoria e di motivazione, ciò considerando proprio la natura cautelare e non disciplinare dell’atto impugnato (cfr. in merito TAR Lazio, sez. I ter, sentenza n. 4215/2016 “ Come rilevato dall’Amministrazione resistente, il decreto impugnato non dispone l’applicazione di una sanzione disciplinare, ma l’applicazione di misure straordinarie previste da una disposizione speciale, art. 143 TUEL, che interviene sul versante cautelare a tutela della pubblica amministrazione ed, in particolare, dell’imparzialità e del buon andamento dell'azione pubblica; tale norma ha la finalità di far cessare il pregiudizio in atto e normalizzare la vita amministrativa del comune, anche attraverso la sospensione o la destinazione ad altro ufficio del dipendente interessato, assicurando, al riguardo, un’ampia discrezionalità all’autorità decidente ”).
10.2 Inoltre, pur godendo l’amministrazione di un’ampia discrezionalità nell’emanazione degli atti ex art. 143 co. 5 D. Lgs. cit. e senza entrare nel merito dell’indagine svolta e dei riflessi penali nei confronti dei soggetti accusati, fondato è il ricorso laddove lamenta che non risulta agli atti l’esistenza di circostanze che presentino un grado di significatività e di concludenza serio, cioè elementi rilevanti idonei a dimostrare, nella logica del “più probabile che non”, una potenziale pregiudizio per l’ente comunale.
Più nello specifico, l’ipotesi di una soggezione dello -OMISSIS- alla criminalità organizzata è nella specie basata non solo sul collegamento familiare con la figura di -OMISSIS-, genero del ricorrente e cugino di -OMISSIS-, ma soprattutto sui rapporti di quest’ultimo, titolare della Movitrans, con -OMISSIS- e -OMISSIS-, il cui profilo criminale è emerso nell’inchiesta “ultimo atto” della D.D.A. di Catanzaro, nonché sul fatto che la ditta anzidetta sarebbe stata favorita con affidamenti diretti dal ricorrente.
Tuttavia, proprio su tale ultimo aspetto, deve osservarsi che, sebbene la Movitrans è stata scelta più volte con un affidamento diretto, procedura possibile in ragione del valore economico dei lavori dai eseguirsi, questo fino a tutto il 2023, è altrettanto vero che era risultata affidataria nel periodo storico in esame di un servizio di nolo a caldo (aggiudicato a seguito di procedura negoziata; cfr. determina dell’area tecnica del 7.11.2014 di cui all’allegato n. 15 al ricorso) e in passato, cioè prima della determina n. 93 del 12.6.2015 (il primo dei provvedimenti contestati allo -OMISSIS-), già aveva svolto analogo servizio per il comune senza che fossero riscontrate anomalie, né mancanze dei requisiti di legge (cfr. determina n. 135 del 17.7.2014 di cui all’allegato n. 13 al ricorso, adottata dal predecessore dello -OMISSIS-). Dunque, si trattava di una ditta che da tempo intratteneva rapporti positivi con il comune di -OMISSIS-, non solo con affidamenti diretti, e, soprattutto, era risultata in regola con quanto richiesto dall’ordinamento, il tutto ben prima che lo -OMISSIS- assumesse la funzione di direzione dell’area tecnica.
In sintesi, è opinione del Collegio che le circostanze fattuali a base del provvedimento impugnato, alla luce delle puntuali allegazioni della parte ricorrente e della copiosa documentazione a supporto delle stesse, non restituiscano un quadro sufficientemente probante, nella logica del “più probabile che non”, del condizionamento o del collegamento mafioso dello -OMISSIS-, come, invece, ritenuto dal Ministero dell’Interno.
11. Ne consegue, assorbite le ulteriori censure mosse, che, in ragione del difetto di istruttoria e della mancanza di elementi sufficienti ai sensi dell’art. 143 co. 5 cit., l’atto impugnato deve considerarsi illegittimo e, in ragione di ciò, deve essere altresì risarcito il danno subito dallo -OMISSIS-, da quantificarsi, come richiesto, nel rimborso di quanto non percepito a titolo di stipendio durante i mesi di sospensione.
12. La complessità e peculiarità della vicenda consente di compensare le spese di lite ad eccezione della restituzione del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
- annulla il decreto emesso il 12.8.2024 dal Ministero dell’Interno nei riguardi del ricorrente;
- condanna le amministrazioni resistenti al risarcimento dei danni subiti dal ricorrente, consistenti nel rimborso di quanto non percepito dal ricorrente a titolo di stipendio durante i mesi nei quali è stato sospeso dal servizio.
Spese compensate ad eccezione dell’obbligo di restituzione in capo alle amministrazioni resistenti del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente, gli altri soggetti menzionati e la società Movitrans.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Dongiovanni, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario, Estensore
Silvia Simone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Mercone | Daniele Dongiovanni |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.