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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 14/10/2025, n. 835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 835 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SEZIONE I CIVILE
CONTROVERSIE DEL LAVORO
n. 2188/2024 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 14 ottobre 2025, innanzi al Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, sono comparsi: per l'avv. GIANOLLA GIACOMO, Parte_1
per nessuno. CP_1
L'avv. Gianolla precisa le conclusioni come da ricorso e discute la causa riportandosi a quanto già dedotto in atti, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito, decide la causa con sentenza ex art. 429 cpc, allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
Il Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile iscritta al n. 2188/2024 R.G. promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
- ricorrente -
con il patrocinio dell'avv. GIANOLLA GIACOMO, contro
(C.F. ) CP_1 P.IVA_1
- convenuta contumace -
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 14.10.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha introdotto il presente giudizio con ricorso esponendo di aver lavorato alle Parte_1
dipendenze della società fino al licenziamento intervenuto in data 31.12.2023, di CP_1
essere stato, nel corso del 2023, prima impiegato in appalto presso la società , CP_2
poi posto in cassa integrazione fino al 30.6.2023, e di aver poi ricevuto comunicazione, da parte del legale rappresentante di del fatto che “che da luglio non avrebbe più CP_1
lavorato in che la cassa integrazione era finita e che sarebbe stato chiamato per un CP_2
altro incarico appena possibile” (ricorso, pag. 1).
Ha lamentato il fatto, quindi, di non aver potuto lavorare e di non aver ricevuto alcuna retribuzione da luglio a dicembre 2023 in quanto il datore di lavoro non avrebbe accettato la prestazione: ciò fonderebbe il suo diritto ad ottenere, comunque, il salario dal 1.7.2023 al 31.12.2023, essendo il datore di lavoro, per il solo fatto del rifiuto di ricevere la pagina 2 di 6 prestazione, costituito in mora, e difettando altre ipotesi di impossibilità di ricevere la prestazione.
Ha quantificato il proprio credito in € 1.403,00 per ciascuna delle sei mensilità non pagate e a titolo di tredicesima mensilità per l'anno 2023, per totali € 9.821,00.
Ha pertanto concluso chiedendo “In principalità e di merito: -accertato e dichiarato per i motivi di cui in premessa il diritto creditorio del ricorrente, condannarsi a CP_1
pagare al ricorrente la somma di euro 9.821,00 lordi. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
La convenuta, regolarmente notificata, non si è costituita, rimanendo contumace.
La causa è stata discussa all'udienza del 14.10.2025.
***
Le domande di parte ricorrente sono fondate nei limiti che si espongono.
La ricorrente ha sufficientemente documentato il fatto di aver prestato la propria attività lavorativa in favore della convenuta, depositando copia dell'ultima busta paga ricevuta, relativa al mese di luglio 2023 (doc. 2) e della lettera di licenziamento (doc. 3).
Allegato l'inadempimento del datore di lavoro, che avrebbe unilateralmente ed illegittimamente rifiutato la prestazione lavorativa della odierna ricorrente al termine del periodo di cassa integrazione, a sua volta seguito allo svolgimento di un appalto per conto di società terza, la parte convenuta, rimanendo contumace, non ha offerto di fornite, invece, la prova della legittimità della sospensione dell'attività lavorativa, né di aver correttamente adempiuto agli obblighi di consegna delle buste paga e di pagamento della retribuzione.
Quanto alla sussistenza di un onere, in capo al lavoratore, di provare di aver formalmente offerto la prestazione della propria attività lavorativa in favore del datore di lavoro, il ricorrente correttamente richiama la giurisprudenza di legittimità che esclude un onere siffatto, e che ha al contrario affermato che “il datore di lavoro non può unilateralmente sospendere il rapporto di lavoro, salvo che ricorrano, ai sensi degli artt. 1463 e 1464 c.c.,
pagina 3 di 6 ipotesi di impossibilità della prestazione lavorativa totale o parziale, la esistenza delle quali ha l'onere di provare, senza che a questo fine possano assumere rilevanza eventi riconducibili alla stessa gestione imprenditoriale, compresa la diminuzione o
l'esaurimento dell'attività produttiva. Ne consegue che il dipendente "sospeso" non è tenuto a provare d'aver messo a disposizione del datore di lavoro le sue energie lavorative nel periodo in contestazione, in quanto, per il solo fatto della sospensione unilaterale del rapporto di lavoro, la quale realizza un'ipotesi di "mora credendi", il prestatore, a meno che non sopravvengano circostanze incompatibili con la volontà di protrarre il rapporto suddetto, conserva il diritto alla retribuzione” (Cass. Sez. L. Ordinanza n. 37716 del
23/12/2022; Ordinanza n. 17013 del 25/06/2025).
Accertato, quindi, l'obbligo di parte datoriale di corrispondere le retribuzioni anche per le mensilità comprese tra luglio 2023 (la cui busta paga depositata come doc. 2 dimostra non già, come pure pare sostenere il ricorrente, una “retribuzione a zero”, ma il fatto che rispetto alla retribuzione ordinaria per € 1.403,00 per 173 ore lavorate risultarono non lavorate ben 120 ore) e dicembre 2023, risalendo il licenziamento al 31.12.2023, rimane da considerare il quantum del credito spettante al lavoratore.
La busta paga depositata - che individua, come già evidenziato, una retribuzione base di €
1.403,00 per 173 ore – consente di ritenere provato il fatto che quella fosse la ultima retribuzione ordinaria del lavoratore, che gli sarà pertanto dovuta anche per le sei mensilità nelle quali la prestazione lavorativa è stata illegittimamente ed unilateralmente sospesa da parte datoriale. Da ciò consegue un suo credito di € 8.418,00 oltre interessi e rivalutazione, che è quantificato al lordo delle ritenuta previdenziali “essendo ius receptum che “In tema di contributi previdenziali, quando il datore di lavoro corrisponde tempestivamente i crediti retributivi può legittimamente operare la trattenuta dei contributi da versare all'ente previdenziale, non può farlo, invece, in caso di intempestività, da valutarsi con riferimento al momento di maturazione dei crediti e non a quello di accertamento giudiziale degli stessi, sicchè in detta ipotesi il credito retributivo del lavoratore si estende automaticamente alla quota contributiva a suo carico” (Cass. n. 18897/2019)” (Cass. L.
pagina 4 di 6 Ord. n. 18001/2025).
Diversamente, non può essere accolta la domanda di pagamento di una ulteriore mensilità a titolo di tredicesima.
Il ricorrente la ritiene dovuta “ex DPR 1070/1960”, relativo alla disciplina del trattamento economico dei lavoratori dell'industria, ma ha omesso anche solo di allegare, oltrechè di provare anche solo in via indiziaria, le mansioni svolte per conto della convenuta, e la retribuzione percepita nei primi sei mesi del 2023, quando pure, per sua stessa ammissione, il rapporto è stato caratterizzato dapprima (il ricorrente non precisa per quanto tempo ciò è avvenuto) per lo svolgimento di un appalto per conto di società terza, e poi dalla cassa integrazione guadagni.
La visura camerale della convenuta non soccorre, descrivendo l'oggetto dell'attività di impresa svolta comprensivo tanto di attività edilizia quanto, in via esemplificativa, lavori di giardinaggio, pulizia, facchinaggio: ciò impedisce di applicare tout court il DPR
1070/1960.
In assenza, poi, del deposito del contratto collettivo nazionale applicato al rapporto, non sono stati forniti gli elementi minimi necessari per verificare che la tredicesima mensilità sia dovuta nell'an al lavoratore odierno ricorrente, e per poi eventualmente quantificarne il dovuto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano applicando i valori minimi per le fasi effettivamente celebrate tenendo conto della scarsa complessità della lite e dell'attività svolta.
p.q.m.
il Giudice, definitivamente decidendo:
1. condanna la società in persona del legale rappresentante p.t., a CP_1
corrispondere al ricorrente le retribuzioni dal 1.7.2023 al 31.12.2023 per un totale di €
8.418,00 oltre rivalutazione e interessi dalle singole scadenze al saldo;
2. condanna la società in persona del legale rappresentante p.t., a rifondere alla CP_1
ricorrente le spese di lite, che liquida in € 1.300,00 per compensi, oltre al rimborso di pagina 5 di 6 spese generali, iva e cpa come per legge.
Sentenza resa nelle forme di cui all'art. 429 cpc.
Padova, 14 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 6 di 6
SEZIONE I CIVILE
CONTROVERSIE DEL LAVORO
n. 2188/2024 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 14 ottobre 2025, innanzi al Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, sono comparsi: per l'avv. GIANOLLA GIACOMO, Parte_1
per nessuno. CP_1
L'avv. Gianolla precisa le conclusioni come da ricorso e discute la causa riportandosi a quanto già dedotto in atti, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito, decide la causa con sentenza ex art. 429 cpc, allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
Il Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile iscritta al n. 2188/2024 R.G. promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
- ricorrente -
con il patrocinio dell'avv. GIANOLLA GIACOMO, contro
(C.F. ) CP_1 P.IVA_1
- convenuta contumace -
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 14.10.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha introdotto il presente giudizio con ricorso esponendo di aver lavorato alle Parte_1
dipendenze della società fino al licenziamento intervenuto in data 31.12.2023, di CP_1
essere stato, nel corso del 2023, prima impiegato in appalto presso la società , CP_2
poi posto in cassa integrazione fino al 30.6.2023, e di aver poi ricevuto comunicazione, da parte del legale rappresentante di del fatto che “che da luglio non avrebbe più CP_1
lavorato in che la cassa integrazione era finita e che sarebbe stato chiamato per un CP_2
altro incarico appena possibile” (ricorso, pag. 1).
Ha lamentato il fatto, quindi, di non aver potuto lavorare e di non aver ricevuto alcuna retribuzione da luglio a dicembre 2023 in quanto il datore di lavoro non avrebbe accettato la prestazione: ciò fonderebbe il suo diritto ad ottenere, comunque, il salario dal 1.7.2023 al 31.12.2023, essendo il datore di lavoro, per il solo fatto del rifiuto di ricevere la pagina 2 di 6 prestazione, costituito in mora, e difettando altre ipotesi di impossibilità di ricevere la prestazione.
Ha quantificato il proprio credito in € 1.403,00 per ciascuna delle sei mensilità non pagate e a titolo di tredicesima mensilità per l'anno 2023, per totali € 9.821,00.
Ha pertanto concluso chiedendo “In principalità e di merito: -accertato e dichiarato per i motivi di cui in premessa il diritto creditorio del ricorrente, condannarsi a CP_1
pagare al ricorrente la somma di euro 9.821,00 lordi. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
La convenuta, regolarmente notificata, non si è costituita, rimanendo contumace.
La causa è stata discussa all'udienza del 14.10.2025.
***
Le domande di parte ricorrente sono fondate nei limiti che si espongono.
La ricorrente ha sufficientemente documentato il fatto di aver prestato la propria attività lavorativa in favore della convenuta, depositando copia dell'ultima busta paga ricevuta, relativa al mese di luglio 2023 (doc. 2) e della lettera di licenziamento (doc. 3).
Allegato l'inadempimento del datore di lavoro, che avrebbe unilateralmente ed illegittimamente rifiutato la prestazione lavorativa della odierna ricorrente al termine del periodo di cassa integrazione, a sua volta seguito allo svolgimento di un appalto per conto di società terza, la parte convenuta, rimanendo contumace, non ha offerto di fornite, invece, la prova della legittimità della sospensione dell'attività lavorativa, né di aver correttamente adempiuto agli obblighi di consegna delle buste paga e di pagamento della retribuzione.
Quanto alla sussistenza di un onere, in capo al lavoratore, di provare di aver formalmente offerto la prestazione della propria attività lavorativa in favore del datore di lavoro, il ricorrente correttamente richiama la giurisprudenza di legittimità che esclude un onere siffatto, e che ha al contrario affermato che “il datore di lavoro non può unilateralmente sospendere il rapporto di lavoro, salvo che ricorrano, ai sensi degli artt. 1463 e 1464 c.c.,
pagina 3 di 6 ipotesi di impossibilità della prestazione lavorativa totale o parziale, la esistenza delle quali ha l'onere di provare, senza che a questo fine possano assumere rilevanza eventi riconducibili alla stessa gestione imprenditoriale, compresa la diminuzione o
l'esaurimento dell'attività produttiva. Ne consegue che il dipendente "sospeso" non è tenuto a provare d'aver messo a disposizione del datore di lavoro le sue energie lavorative nel periodo in contestazione, in quanto, per il solo fatto della sospensione unilaterale del rapporto di lavoro, la quale realizza un'ipotesi di "mora credendi", il prestatore, a meno che non sopravvengano circostanze incompatibili con la volontà di protrarre il rapporto suddetto, conserva il diritto alla retribuzione” (Cass. Sez. L. Ordinanza n. 37716 del
23/12/2022; Ordinanza n. 17013 del 25/06/2025).
Accertato, quindi, l'obbligo di parte datoriale di corrispondere le retribuzioni anche per le mensilità comprese tra luglio 2023 (la cui busta paga depositata come doc. 2 dimostra non già, come pure pare sostenere il ricorrente, una “retribuzione a zero”, ma il fatto che rispetto alla retribuzione ordinaria per € 1.403,00 per 173 ore lavorate risultarono non lavorate ben 120 ore) e dicembre 2023, risalendo il licenziamento al 31.12.2023, rimane da considerare il quantum del credito spettante al lavoratore.
La busta paga depositata - che individua, come già evidenziato, una retribuzione base di €
1.403,00 per 173 ore – consente di ritenere provato il fatto che quella fosse la ultima retribuzione ordinaria del lavoratore, che gli sarà pertanto dovuta anche per le sei mensilità nelle quali la prestazione lavorativa è stata illegittimamente ed unilateralmente sospesa da parte datoriale. Da ciò consegue un suo credito di € 8.418,00 oltre interessi e rivalutazione, che è quantificato al lordo delle ritenuta previdenziali “essendo ius receptum che “In tema di contributi previdenziali, quando il datore di lavoro corrisponde tempestivamente i crediti retributivi può legittimamente operare la trattenuta dei contributi da versare all'ente previdenziale, non può farlo, invece, in caso di intempestività, da valutarsi con riferimento al momento di maturazione dei crediti e non a quello di accertamento giudiziale degli stessi, sicchè in detta ipotesi il credito retributivo del lavoratore si estende automaticamente alla quota contributiva a suo carico” (Cass. n. 18897/2019)” (Cass. L.
pagina 4 di 6 Ord. n. 18001/2025).
Diversamente, non può essere accolta la domanda di pagamento di una ulteriore mensilità a titolo di tredicesima.
Il ricorrente la ritiene dovuta “ex DPR 1070/1960”, relativo alla disciplina del trattamento economico dei lavoratori dell'industria, ma ha omesso anche solo di allegare, oltrechè di provare anche solo in via indiziaria, le mansioni svolte per conto della convenuta, e la retribuzione percepita nei primi sei mesi del 2023, quando pure, per sua stessa ammissione, il rapporto è stato caratterizzato dapprima (il ricorrente non precisa per quanto tempo ciò è avvenuto) per lo svolgimento di un appalto per conto di società terza, e poi dalla cassa integrazione guadagni.
La visura camerale della convenuta non soccorre, descrivendo l'oggetto dell'attività di impresa svolta comprensivo tanto di attività edilizia quanto, in via esemplificativa, lavori di giardinaggio, pulizia, facchinaggio: ciò impedisce di applicare tout court il DPR
1070/1960.
In assenza, poi, del deposito del contratto collettivo nazionale applicato al rapporto, non sono stati forniti gli elementi minimi necessari per verificare che la tredicesima mensilità sia dovuta nell'an al lavoratore odierno ricorrente, e per poi eventualmente quantificarne il dovuto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano applicando i valori minimi per le fasi effettivamente celebrate tenendo conto della scarsa complessità della lite e dell'attività svolta.
p.q.m.
il Giudice, definitivamente decidendo:
1. condanna la società in persona del legale rappresentante p.t., a CP_1
corrispondere al ricorrente le retribuzioni dal 1.7.2023 al 31.12.2023 per un totale di €
8.418,00 oltre rivalutazione e interessi dalle singole scadenze al saldo;
2. condanna la società in persona del legale rappresentante p.t., a rifondere alla CP_1
ricorrente le spese di lite, che liquida in € 1.300,00 per compensi, oltre al rimborso di pagina 5 di 6 spese generali, iva e cpa come per legge.
Sentenza resa nelle forme di cui all'art. 429 cpc.
Padova, 14 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 6 di 6