TRIB
Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/11/2025, n. 8406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8406 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
17877 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott.ssa M. MONTUORI, alla pubblica udienza del
12.11.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa tra rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1
procura a margine del ricorso, dall' avv.to CURTI BRUNO presso cui elettivamente domicilia giusta procura in atti in Indirizzo
Telematico
C O N T R O
rapp.to e dif.so dall'Avv. LIZZI MARIA SOFIA presso cui CP_1
elettivamente domicilia giusta procura in atti inVia Ciro il Grande 21
00144 Roma dando lettura del dispositivo e della
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso in opposizione ad ordinanza ingiunzione n. OI-001644921 relativa ad avviso di accertamento .5100.23/02/2019.0101238 del 23/02/2019, CP_1 avente ad oggetto la somma di euro 8173,76, richiesta a titolo di sanzione amministrativa per omesso versamento all' dei contributi relativi all'anno CP_1
2017, notificata in data 18.7.2024, parte opponente deduceva la carenza di legittimazione passiva non essendo più legale rappresentante della società al 26/02/2018; la nullità ex art. 14 legge n. Parte_2
689 del 1981 atteso che l'atto di accertamento del 23.2.2019 non era mai stato notificato;
la prescrizione della sanzione amministrativa ex art. 28 legge 689/81.
1 Tanto premesso rassegnava le seguenti conclusioni: “preliminarmente, e in virtù delle deduzioni ed eccezioni ivi prospettate, si chiede la sospensione del provvedimento di cui all'Ordinanza impugnata;
2. Accertare e dichiarare, la carenza di legittimazione passiva del Sig. , poiché lo stesso Parte_1 non è legale rappresentante dal 26.02.2018; 3. Accertare che non essendovi stata alcuna notifica dell'accertamento del 23.02.2019, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 L. n. 689 del 1981, l'Ordinanza di Ingiunzione n. 01-001644921 5100.23/02/2019.0101238 del 23/02/2019 riferito all'anno 2017 deve CP_1 essere dichiarata nulla;
4. Accertare e dichiarare ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 della Legge 24/11/1981, n. 689 l'Ordinanza di Ingiunzione n. 01-001644921 5100.23/02/2019.0101238 del 23/02/2019 riferito all'anno 2017 deve CP_1 essere dichiarata inefficace;
5. Per l'effetto condannare l' al pagamento CP_1 delle spese, diritti ed onorari al sottoscritto avvocato dichiaratosi antistatario;
6. Per tutti i motivi di cui sopra, si ravvisa una condotta temeraria da parte dell' e pertanto si chiede la condanna ex art. 96 c.p.c.” Si costituiva l' CP_1 CP_1 che, con articolate argomentazioni, chiedeva il rigetto della domanda. All'udienza del 12.11.2025 le parti, congiuntamente, chiedevano che fosse dichiarata la cessata materia del contendere in quanto, nelle more del giudizio, era intervenuto il pagamento della sanzione e l'ordinanza ingiunzione era stata annullata. All'esito della camera di consiglio, il giudice definiva la causa con la presente sentenza. Come risulta dalla documentazione depositata dalle parti, in data 1.10.2025 la , nella qualità di obbligato principale, ha Parte_2 adempiuto al pagamento dell'intera obbligazione previdenziale, così come risulta inequivocabilmente dalla contabile di pagamento in atti. Anche l' è stata CP_1 notiziata dell'estinzione dell'obbligazione e ha annullato l'ordinanza. Va, pertanto, dichiarata cessata la materia del contendere. Spese compensate.
PQM
ILGL: dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese di lite. Napoli, 12.11.2025 ILGL dr.ssa M. Montori
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott.ssa M. MONTUORI, alla pubblica udienza del
12.11.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa tra rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1
procura a margine del ricorso, dall' avv.to CURTI BRUNO presso cui elettivamente domicilia giusta procura in atti in Indirizzo
Telematico
C O N T R O
rapp.to e dif.so dall'Avv. LIZZI MARIA SOFIA presso cui CP_1
elettivamente domicilia giusta procura in atti inVia Ciro il Grande 21
00144 Roma dando lettura del dispositivo e della
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso in opposizione ad ordinanza ingiunzione n. OI-001644921 relativa ad avviso di accertamento .5100.23/02/2019.0101238 del 23/02/2019, CP_1 avente ad oggetto la somma di euro 8173,76, richiesta a titolo di sanzione amministrativa per omesso versamento all' dei contributi relativi all'anno CP_1
2017, notificata in data 18.7.2024, parte opponente deduceva la carenza di legittimazione passiva non essendo più legale rappresentante della società al 26/02/2018; la nullità ex art. 14 legge n. Parte_2
689 del 1981 atteso che l'atto di accertamento del 23.2.2019 non era mai stato notificato;
la prescrizione della sanzione amministrativa ex art. 28 legge 689/81.
1 Tanto premesso rassegnava le seguenti conclusioni: “preliminarmente, e in virtù delle deduzioni ed eccezioni ivi prospettate, si chiede la sospensione del provvedimento di cui all'Ordinanza impugnata;
2. Accertare e dichiarare, la carenza di legittimazione passiva del Sig. , poiché lo stesso Parte_1 non è legale rappresentante dal 26.02.2018; 3. Accertare che non essendovi stata alcuna notifica dell'accertamento del 23.02.2019, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 L. n. 689 del 1981, l'Ordinanza di Ingiunzione n. 01-001644921 5100.23/02/2019.0101238 del 23/02/2019 riferito all'anno 2017 deve CP_1 essere dichiarata nulla;
4. Accertare e dichiarare ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 della Legge 24/11/1981, n. 689 l'Ordinanza di Ingiunzione n. 01-001644921 5100.23/02/2019.0101238 del 23/02/2019 riferito all'anno 2017 deve CP_1 essere dichiarata inefficace;
5. Per l'effetto condannare l' al pagamento CP_1 delle spese, diritti ed onorari al sottoscritto avvocato dichiaratosi antistatario;
6. Per tutti i motivi di cui sopra, si ravvisa una condotta temeraria da parte dell' e pertanto si chiede la condanna ex art. 96 c.p.c.” Si costituiva l' CP_1 CP_1 che, con articolate argomentazioni, chiedeva il rigetto della domanda. All'udienza del 12.11.2025 le parti, congiuntamente, chiedevano che fosse dichiarata la cessata materia del contendere in quanto, nelle more del giudizio, era intervenuto il pagamento della sanzione e l'ordinanza ingiunzione era stata annullata. All'esito della camera di consiglio, il giudice definiva la causa con la presente sentenza. Come risulta dalla documentazione depositata dalle parti, in data 1.10.2025 la , nella qualità di obbligato principale, ha Parte_2 adempiuto al pagamento dell'intera obbligazione previdenziale, così come risulta inequivocabilmente dalla contabile di pagamento in atti. Anche l' è stata CP_1 notiziata dell'estinzione dell'obbligazione e ha annullato l'ordinanza. Va, pertanto, dichiarata cessata la materia del contendere. Spese compensate.
PQM
ILGL: dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese di lite. Napoli, 12.11.2025 ILGL dr.ssa M. Montori
2