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Sentenza 13 maggio 2024
Sentenza 13 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 13/05/2024, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2024 |
Testo completo
R.G. n. 1306/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Heather M.R. Lo Giudice Giudice
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. n.1306/2024 promosso da:
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e:
(C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. TONANI BRUNA presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti;
RICORRENTI CONGIUNTAMENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede (atti vistati in data 17.4.2024).
OGGETTO: “Procedimento su domanda congiunta a norma dell'art. 473bis.51 c.p.c. –Modifica delle condizioni di divorzio”.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente riportandosi all'accordo raggiunto, del seguente tenore:
“omologare le seguenti nuove condizioni di modifica della Sentenza N 86/2020
pagina 1 di 3 1) Disporre a carico del Sig. a favore del figlio minore , assegno di Parte_1 Per_1
mantenimento di €. 465,00, da versarsi dalla data del presente ricorso, oltre rivalutazione ISTAT secondo i termini di legge, oltre il 50% delle spese straordinarie, di cui alle Linee Guida del
Tribunale di Varese;
2) Revocare l'assegno di mantenimento di €. 400,00 a suo tempo posto a carico del Sig. per il mantenimento di maggiorenne e divenuto economicamente Parte_1 Per_2
autosufficiente;
3) Revocare l'Assegno divorzile di €. 200,00 posto a carico del Sig. a favore della Parte_1
moglie Sig.ra non sussistendo più le condizioni che ne avevano determinato la previsione. Pt_2
4) Disporsi che il padre possa incontrare il figlio minore una volta alla settimana, Per_1
individuando il giorno compatibilmente con gli impegni di entrambi, dalle h. 18,00 alle h. 21,00, oltre week-end alternati dalle h. 18,00 del venerdì alle h. 19,00 della domenica. Invariate tutte le altre condizioni per la regolamentazione degli incontri e visite tra il padre e il figlio minorenne
per le ferie Natalizie e Pasquali. Per quelle estive, ridurre da due e una la settimana da Per_1 trascorrere con il padre .”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27/03/2024 e hanno Parte_1 Parte_2
adìto congiuntamente l'intestato Tribunale al fine di ottenere pronuncia di modifica delle condizioni della sentenza di divorzio pronunciata dal Tribunale di Varese n. 86/2020 pubblicata in data
5.2.2020 nel procedimento n. 3177/2019 R.G.
Le parti hanno dato atto che gli stessi sono concordi circa le condizioni a cui deve avvenire la richiesta pronuncia, riportandosi all'accordo fra loro intercorso sul punto, come sopra riportato.
Preso atto di tale concorde volontà, la causa è stata dunque trattenuta in decisione al Collegio, previa acquisizione del parere del Pubblico Ministero, il quale ha vistato gli atti senza osservazioni in data 26.4.2024.
***********
Ritiene il Collegio che ricorrano tutti i presupposti per la pronuncia di sentenza con la quale prendere atto degli accordi intercorsi fra le parti, a norma dell'art. 473bis.51 c.p.c.
pagina 2 di 3 La pronuncia richiesta deve avvenire alle condizioni concordate tra i coniugi in quanto non contrarie a norme imperative e conformi all'interesse morale e materiale della prole, nonché rispondenti ai principi di cui alla disciplina legislativa vigente.
Alla luce della natura congiunta della procedura e degli elementi di fatto e di diritto allegati dalle parti a fondamento del loro accordo, ritiene il Collegio che l'ascolto dei figli minorenni ultradodicenni non sia necessario, a norma dell'art. 473bis.4 co. 3 c.p.c.
Spese di lite compensate.
P.Q.M.
Visto l'art. 473bis.51 c.p.c., il Tribunale di Varese in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti fra le parti;
2) COMPENSA le spese di lite fra le parti.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 2.5.2024.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Heather M.R. Lo Giudice Giudice
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. n.1306/2024 promosso da:
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e:
(C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. TONANI BRUNA presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti;
RICORRENTI CONGIUNTAMENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede (atti vistati in data 17.4.2024).
OGGETTO: “Procedimento su domanda congiunta a norma dell'art. 473bis.51 c.p.c. –Modifica delle condizioni di divorzio”.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente riportandosi all'accordo raggiunto, del seguente tenore:
“omologare le seguenti nuove condizioni di modifica della Sentenza N 86/2020
pagina 1 di 3 1) Disporre a carico del Sig. a favore del figlio minore , assegno di Parte_1 Per_1
mantenimento di €. 465,00, da versarsi dalla data del presente ricorso, oltre rivalutazione ISTAT secondo i termini di legge, oltre il 50% delle spese straordinarie, di cui alle Linee Guida del
Tribunale di Varese;
2) Revocare l'assegno di mantenimento di €. 400,00 a suo tempo posto a carico del Sig. per il mantenimento di maggiorenne e divenuto economicamente Parte_1 Per_2
autosufficiente;
3) Revocare l'Assegno divorzile di €. 200,00 posto a carico del Sig. a favore della Parte_1
moglie Sig.ra non sussistendo più le condizioni che ne avevano determinato la previsione. Pt_2
4) Disporsi che il padre possa incontrare il figlio minore una volta alla settimana, Per_1
individuando il giorno compatibilmente con gli impegni di entrambi, dalle h. 18,00 alle h. 21,00, oltre week-end alternati dalle h. 18,00 del venerdì alle h. 19,00 della domenica. Invariate tutte le altre condizioni per la regolamentazione degli incontri e visite tra il padre e il figlio minorenne
per le ferie Natalizie e Pasquali. Per quelle estive, ridurre da due e una la settimana da Per_1 trascorrere con il padre .”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27/03/2024 e hanno Parte_1 Parte_2
adìto congiuntamente l'intestato Tribunale al fine di ottenere pronuncia di modifica delle condizioni della sentenza di divorzio pronunciata dal Tribunale di Varese n. 86/2020 pubblicata in data
5.2.2020 nel procedimento n. 3177/2019 R.G.
Le parti hanno dato atto che gli stessi sono concordi circa le condizioni a cui deve avvenire la richiesta pronuncia, riportandosi all'accordo fra loro intercorso sul punto, come sopra riportato.
Preso atto di tale concorde volontà, la causa è stata dunque trattenuta in decisione al Collegio, previa acquisizione del parere del Pubblico Ministero, il quale ha vistato gli atti senza osservazioni in data 26.4.2024.
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Ritiene il Collegio che ricorrano tutti i presupposti per la pronuncia di sentenza con la quale prendere atto degli accordi intercorsi fra le parti, a norma dell'art. 473bis.51 c.p.c.
pagina 2 di 3 La pronuncia richiesta deve avvenire alle condizioni concordate tra i coniugi in quanto non contrarie a norme imperative e conformi all'interesse morale e materiale della prole, nonché rispondenti ai principi di cui alla disciplina legislativa vigente.
Alla luce della natura congiunta della procedura e degli elementi di fatto e di diritto allegati dalle parti a fondamento del loro accordo, ritiene il Collegio che l'ascolto dei figli minorenni ultradodicenni non sia necessario, a norma dell'art. 473bis.4 co. 3 c.p.c.
Spese di lite compensate.
P.Q.M.
Visto l'art. 473bis.51 c.p.c., il Tribunale di Varese in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti fra le parti;
2) COMPENSA le spese di lite fra le parti.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 2.5.2024.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03.
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