Sentenza 13 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 13/04/2001, n. 5532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5532 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2001 |
Testo completo
553 2 /01 L O B P REPUBBL D A T DEL POPOLO ITALIANO S 1 0 O P 2 . M .R LA CORT PREMA DI CASSAZIONE I P Oggetto . INDENNITA-Di A D D B ESPROPRIAZIONE l SEZIONE PRIMA CIVILE E l a EDI OCCUPAZIONE T . N E Magli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: S 4 E R.G.N. 8605/99 Dott. Pasquale REALE - Presidente 11355/99 Rel. Consigliere Dott. Mario ADAMO a. 12080 Dott. Massimo BONOMO Consigliere Cron Consigliere Rep. 2006 Dott. Sergio DI AMATO Consigliere Ud. 18/01/2001 Dott. Paolo GIULIANI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CONSORZIO VELIA PER LA BONIFICA DEL BACINO DELL'ALENTO, IL SOLE 24 ORE in persona del Presidente pro tempore, elettivamente 6000 11 2001 domiciliato in ROMA VIA MONTE DELLE GIOIE 1, presso l'avvocato VALENSISE C., rappresentato e difeso dagli avvocati LISI PIETRO e DI MAIO MICHELE, giusta procura a margine del ricorso;
€ 13000 CANCELLERIA
- ricorrente -
contro
ZZ NI, RA IA, ZZ SE, NI 0 0 9 9 . 4 2 1 ER, ZZ MA, ZZ EL ROSA, REGIONE 3000 2001 CANCELLERIA CAMPANIA;
125 - intimati 00663772 e sul 2° ricorso n° 11355/99 proposto da: ZZ NI, RA IA, ZZ SE, NI ER, ZZ MA, ZZ ELL ROSA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA SIMONE DE SAINT BON 42, presso l'avvocato MIGLINO FRANCO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato MIGLINO ARMANDO, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali
contro
CONSORZIO VELIA PER LA BONIFICA DEL BACINO DELL'ALENTO, REGIONE CAMPANIA;
intimati avversO la sentenza n. 284/98 della Corte d'Appello di SALERNO, depositata il 15/06/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/01/2001 dal Consigliere Dott. Mario ADAMO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Valensise, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il ricorso principale: l'accoglimento del quarto motivo e rigetto degli altri motivi;
per il ricorso incidentale: rigetto. Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato in data 22.7.1996 NI, PP e RO ZO e le rispettive consor- ti convenivano in giudizio, avanti alla Corte di appel- lo di Salerno la Regione Campania ed il Consorzio Velia al fine di sentir condannare, chi di ragione, al paga- mento dell' eventuale conguaglio fra l'indennità prov- visoria di espropriazione corrisposta e l'indennità de- finitiva dovuta, a seguito dell' espropriazione di un terreno di loro proprietà di mq.
3.165 sito in Marina di Ascea, distinto al locale catasto al fg. 52 n 84. Precisavano gli attori di agire in giudizio benchè non fosse stata redatta la relazione di stima. Costituitosi in giudizio il Consorzio Velia conte- stava la domanda attrice eccependo: a) l'incompetenza per materia della Corte di appel- lo%; b) il proprio difetto di legittimazione passiva per essere passivamente legittimati l'impresa esecutrice dei lavori, alla quale erano stati conferiti tutti relativi poteri, fra i quali quelli di procedere al- l'espropriazione delle aree e in subordine la Regione Campania beneficiaria delle espropriazioni medesime;
3 c) l'infondatezza nel merito della domanda. In via ulteriormente subordinata il Consorzio con- venuto chiedeva l'applicazione dei criteri contenuti nell'art. 5 bis L. 359/92, con abbattimento del 40% dell'indennità di espropriazione ritenuta dovuta;
l'ap- plicazione degli interesi legali sulla sola somma rite- nuta ancora dovuta e non sull'intero ammontare del- l'espropriazione; la non rivalutazione della somma li- quidanda, trattandosi di debito di valuta e non di va- lore. La Regione Campania a sua volta contestava la pro- pria legittimazione passiva e in relazione al merito la fondatezza della domanda. Con sentenza in data 15.6.1998 la Corte di appello di Salerno determinava in £ 195.090.600 la giusta in- dennità di esproprio e in £ 52.717.031 l'indennità di occupazione legittima. Per la cassazione della sentenza della Corte di ap- pello propone ricorso, fondato su quatro motivi, illu- strati con memoria, il Consorzio Velia. Resistono con controricorso gli espropriati che propongono anche ricorso incidentale condizionato fon- dato su unico motivo. Non svolge attività difensiva la Regione Campania. Motivi della decisione 4 Con il primo motivo di ricorso il Consorzio ricor- rente lamenta nullità della sentenza e del procedimen- to, in relazione all'art. 360 n 4 c.p.c., nonchè insuf- ficiente e contraddittoria motivazione su un punto de- cisivo della controversia, in relazione all'art. 360 n 5 c.p.c. Rileva il Consorzio che erroneamente la Corte ter- ritoriale ha escluso la legittimazione passiva della Regione Campania, senza considerare che la stessa era l'effettiva beneficiaria dei provvedimenti di espro- priazione, essendo i terreni espropriati entrati а far parte del demanio regionale. Nè nella specie può trovare applicazione il princi- pio espresso in alcune sentenze della Corte di Cassa- zione secondo il quale la legitimazione passiva del be- neficiario è esclusa nell'ipotesi in cui dal decreto di esproprio, da norme di legge o da atti amministrativi emerga che il compito di acquisire le aree e di promuo- vere e curare in nome propio le procedure ablative sia stato conferito ad altro ente. Infatti in relazione al caso in esame non risulta dal decreto di esproprio che siano stati conferiti al Consorzio poteri pubblici che lo abilitassero ad agire in nome proprio. La legittimazione passiva va quindi attribuita 5 esclusivamente alla Regione Campania beneficiaria del- l'espropriazione posto che sarebbe iniquo addossare al Consorzio l'onere di un costo dell'espropriazione al quale non corrisponda alcun beneficio. Qualora al contrario si volesse escludere la legit- timazione passiva della Regione Campania, tornerebbe di attualità l'eccepito difetto di legittimazione passiva in riferimento all'impresa appaltatrice, incaricata di svolgere tutte le procedure espropriative. Ipotesi ritenuta ammissibile dalla stessa Corte di Cassazioe nei casi in cui all'impresa appaltatrice sia- no stati conferiti pubblici poteri, finalizzati al- l'espletamento delle procedure espropriative. Il motivo è infondato e va pertanto respinto. Invero questa Corte Suprema ha più volte precisato in linea generale che legittimato passivo nel giudizio di opposizione alla stima è il soggetto beneficiario dei provvedimenti di espropriazione, salvo che dal de- creto emerga che in base a norme di legge o ad atti am- ministrativi il compito di acquisire le aree e di pro- muovere e curare le procedure espropriative sia stato comferito ad altro ente, abilitato ad agire in nome proprio. ( Cass. civ. I sez. 25.7.1997 n 6959; Cass. civ. sez. I 28.5.1991 n 60 29 ) Tuttavia nella specie risulta dall'impugnata sen- 6 tenza che, a seguito di delibera CIPE del 10.7.1985 con la quale è stato approvato il programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno e sono stati individuati gli enti attuatori del piano, è stata stipulata fra la Re- gione Campania ed il Consorzio ricorrente una conven- zione, a seguito della quale il Consorzio Velia assume- va il compito di sovraintendere all' esecuzione delle opere di restauro e ristrutturazione del palazzo Ala- rio, da affidarsi in appalto ad impresa scelta dal Con- sorzio. Il giudice di merito ha altresì accertato che l'im- globale della convenzione, pari a £. porto 6.000.000.000 comprendeva il costo dei lavori, delle spese generali, dell'IVA, delle indennità di espropria- zione e di occupazione e di ogni altro onere finanzia- rio, connesso all'esecuzione dei lavori. Consegue che, sulla base degli accertamenti in fat- to contenuti nell'impugnata sentenza, deve concordarsi con la valutazione della Corte territoriale che ha ri- tenuto di poter configurare nella specie un'ipotesi di 'concessione traslativa" in base alla quale i poteri dell'ente espropriante sono stati trasferiti al conces- sionario che ha perciò agito in nome proprio, assumendo verso i terzi, con i quali è venuto a contatto, respon- sabiità dirette che giustificano il riconoscimento del- 7 la legittimazione passiva, nel giudizio di opposizione alla stima. Pertanto, dando continuità alla riportata giuri- sprudenza, che si condivide pienamento, la prima censu- ra del primo motivo di ricorso va respinta. Riguardo alla seconda censura attinente alla legit- timazione passiva della società R.T.I.CER si Osserva è parte in causa preliminarmente che tale società non talchè nessuna pronunzia può essere, allo stato, assun- ta nei suoi confronti. Nè ritiene il Collegio che si debba procedere al- l'integrazione del contraddittorio. nei confronti della società stessa posto che la Corte territoriale, con ac- certamento in fatto, non censurabile nel giudizio di legittimità, in quanto immune da vizi logici, ha esclu- so che alla soc. R.T.I. CER siano stati attribuiti pub- blici poteri, risultando dal contratto stipulato con il Consorzio che nell' appalto era ricompreso anche l'espletamento di un servizio aggiuntivo, consistente nel curare in nome e per conto del Consorzio medesimo, le procedure di esproprio. Situazione che non consente di individuare un'ipo- SOC. R.T.I. CER, tesi di legittimazione passiva della contraddittorio nei con conseguente integrazione del confronti della medesima. 8 Il primo motivo va quindi interamente disatteso. Con il secondo motivo il Consorzio ricorrente dedu- ce violazione e falsa applicazione dell'art. 101 c.p.c. e del combinato disposto degli artt. 189 e 183 c.p.c., in relazione all'art. 360 n 3 c.p.c., nonchè insuffi- ciente motivazione in ordine ad un punto rilevante del- la controversia, in relazione all'art. 360 n 5 c.p.c. Rileva che con l'atto introduttivo del giudizio gli attori si erano limitati a richiedere solo la determi- nazione della giusta indennità di epropriazione, senza far cenno alcuno all'indennità di occupazione legitti- ma, menzionata per la prima volta all'atto della preci- sazione delle conclusioni. Alla medesima udienza il Consorzio aveva espressa- mente eccepito l'inammissibilità della domanda in quan- to nuova e quindi irritualmente introdotta. La Corte territoriale nonostante la riportata si- tuazione processuale ha ugualmente pronunziato sulla domanda di liquidazione dell'indennità di occupazione legittima osservando che: a) la relativa domanda era stata dedotta in giudi- zio fin dall'inizio del giudizio stesso, come desumibi- le dall'uso delle espressione" le indennità di espro- prio", espressione del tutto insufficiente se si tien conto che in altra parte dell'atto di citazione gli at- 9 tori hanno usato il singolare e che diverse sono le cause petendi delle due indennità ; b) il contraddittorio era stato accettato dal Con- contraddittorio sul sorzio, senza considerare che il punto non era stato accettato e che comunque l'inammis- sibilità della domanda era rilevabile d'ufficio, in ba- se al testo novellato dell'art. 189 c.p.c. Il motivo è infondato e va pertanto respinto. Invero benchè questa Corte Suprema abbia già preci- sato che la tardività della proposizione di domande, eccezioni, allegazioni e richieste deve essere rilevata d'ufficio ( Cass. civ. sez. I, 7.4.2000 n 4376 ) tutta- b via nella specie la Corte territoriale con motivazione o r in fatto, non censurabile in sede di legittimità, in i n g quanto immune da vizi logici, del resto neppure eviden- ziati nel ricorso, ha ritenuto che la richiesta di li- quidazione dell'indennità di occupazione legittima fos- se stata proposta dagli attori, con l'atto di citazio- ne. Pertanto il motivo in esame si sostanzia nella pro- posizione di un'interpretazione dell'atto di citazione diversa da quella ritenuta esatta dalla Corte di meri- non consentita nel giudizio di legittimità. to, Consegue che, nonostante il motivo sia fondato nel- sua prospettazione in diritto, per la parte attinen- la 10 te alla rilevabilità d'ufficio di domande nuove, lo stesso va ugualmente respinto, in quanto non idoneo ad incidere sull'interpretazione data dalla Corte territo- riale, nell'esercizio di una sua legittima facoltà, al- l'atto di citazione. Con il terzo motivo il Consorzio ricorrente censura 1'impugnata sentenza per violazione e falsa applicazio- ne dell'art. 5 bis L. 359/92, in relazione all'art. 360 n 3 c.p.c., nonchè per erronea ed insufficiente motiva- zione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 n 5 c.p.c. Rileva che i terreni oggetto del giudizio, estesi complessivamente per mq.
3.165 avevano, all'atto della pronunzia del decreto di esproprio, diversa destinazio- ne urbanistica: infatti per mq.
2.100 erano destinati a verde attrezzato, per mq. 965 a completamento edifica- torio con indice di frabbricabilità di 1,75 mc/mq. e per mq. 100 a servizi generali. Contrariamente a quanto ritenuto dal C.T.U. la Cor- territoriale ha erroneamente qualificato l'intera te "estensione come area edificatoria tenuto conto da una parte della connotazione fornita dal P.R.G. e dall'al tra dall'effettivo inserimento in un centro abitato che costituisce addirittura il fulcro vitale della frazione Ascea Marina". 11 Tale motivazione è errata e carente sotto moltepli- ci profili. Invero a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 5 bis L. 359/92, ai fini della qualificazione edificato- ria di un' area si deve imprescindibilmente tenere con- to della sua destinazione urbanistica, prescindendo dai vincoli preordinati all'esproprio. Pertanto la Corte territoriale non si sarebbe dovu- ta limitare ad affermare la non rilevanza dei vincoli preordinati all'esproprio ma avrebbe dovuto accertare, Loginl anche mediante supplemento di C.T.U., quale fosse la situazione legale e di fatto dell'area prima dell'impo- sizione del vincolo preordinato all'esproprio. In particolare la Corte territoriale avrebbe dovuto tenere conto che prima dell'adozione del P.R.G.il Comu- ne di Ascea era privo di piano regolatore per cui tro- vava applicazione la L. 765/1967, in base alla quale l'area oggetto dell'espropriazione era situata fuori fabbricabilità del perimetro urbano, con un indice di di mc/mq. di 0,03. Pertanto tale indice il giudice di merito avrebbe dovuto porre a fondamento della sua decisione ad ecce- zione per la porzione di mq. 965, destinata dal P.R.G. а zona residenziale di completamento B2, sempre che si ritenga sufficiente per la definizione di area edifica- 12 toria la semplice adozione del P.R.G., mentre qualora si ritenga necessario l'adozione dello strumento urba- nistico attuativo, anche per la porzione in esame la destinazione urbanistica di riferimento, prima dell'ap- posizione del vincolo preordinato all'esproprio, sareb- be quella di un area situata fuori del perimetro urba- no con indice di fabbricabilità di mc/mq. 0,03. All'area andrebbe quindi assegnato il valore agri- colo medio di cui alla legge 865/1971. Con la seconda censura del motivo in esame il Con- sorzio ricorrente rileva che la Corte territoriale avrebbe comunque dovuto procedere alla decurtazione del 40% dell'indennità di espropriazione, non avendo gli attori accettato l'offerta. Il motivo è infondato e va pertanto respinto. Invero questa Corte Suprema ha già precisato, in riferimento alla prima censura contenuta nel motivo in esame, che dei vincoli preordinati all'esproprio non si deve tenere conto e che al fine di stabilire la natura edificatoria o meno dell'area, al momento della pronun- zia del decreto di esproprio, si deve far riferimento alla destinazione contenuta nel piano regolatore, in base al quale sono stati apposti i vincoli preordinati all'esproprio. Pertanto irrilevante deve ritenersi ogni riferimen- 13 to alla legge ponte n 765/67 che non può trovare appli- cazione nella specie, essendo, al momento dell'emissio- ne del decreto di esproprio, già vigente il P.R.G. al quale, prescindendo dai vincoli preordinati all'espro- prio, si deve fare riferimento. ( Cass. civ. sez. I, 15.3.1999 n 2272 ) A tale criterio si è attenuta la Corte territoriale "avendo questa testualmente precisato che gli indicati vincoli ( V.A.) e ( S.G. ) sono preordinati all'espro- priazione, - statuizione non censurata dal ricorrente e quindi passata in giudicato, - onde di essi non si deve tenere conto, valutandosi l'area con riferimento alla situazione generale della zona, inquadrata come comple- g o g L tamento edificatorio B2 e con indubbia connotazioni re- sidenziali." Consegue che il P.R.G. a quanto è dato desumere dall'impugnata sentenza, prima deldell'applicazione vincolo preordinato all'esproprio prevedeva per i ter- reni de quibus destinazione B2, completamento residen- ziale, e a tale destinazione ha rettamente fatto rife- rimento la Corte territoriale. La prima censura va quindi rspinta. Riguardo alla seconda censura si Osserva che nella specie l'opposizione alla stima è stata proposta prima che fosse redatta la relazione di stima e quindi a pre- 14 scindere dall'offerta della giusta indennità di espro- priazione. Consegue che gli attori espropriati non potevano, anche se lo avessero voluto, accettare un'offerta mai effettuata per cui anche in relazione alla censura in esame deve ritenersi corretta la decisione della Corte territoriale, che va quindi confermata. Il terzo motivo va pertanto respinto. Infine con il quarto motivo il Consorzio attribui- sce alla Corte di appello violazione e falsa applica- zione dell'art. 5 bis L. n 359/92, in relazione al- l'art. 360 n 3 c.p.. nonchè erronea ed insufficiente motivazione su un punto rilevante della controversia, a n L in relazione all'art. 360 n 5 c.p.c. Assume che erroneamente il giudice di merito ha calcolato gli interessi dovuti a titolo di indennità di occupazione legittima sul valore venale del bene espro- priato, anzicchè sull'indennità di espropriazione, de- terminata sulla base dei criteri previsti dall'art. 5 bis L. 359/92. Il motivo è fondato e va pertanto accolto. Invero le SS.UU. di questa Corte Supema con la sen- tenza 20.1.1998 n 493 hanno precisato che nell'ipotesi in cui la procedura espropriativa sia stata effettuata in base alla L. 865/71 l'indennità di occupazione le- 15 gittima, preordinata all'esproprio, va determinata in base agli interessi legali, calcolati sull'indennità di espropriazione, accertata secondo i criteri contenuti nell'art. 5 bis L. 359/92, per ciascun anno di occupa- zione. A tale impostazione si ritiene di dovere aderire, non avendo il giudice di merito addotto argomentazioni che giustifichino una diversa decisione. Il quarto motivo Va quindi accolto, 1'impugnata sentenza va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di appello di Napoli che attenendosi L al principio di diritto indicato provvederà alla liqui- an dazione dell'indennità di occupazione legittima. d Infine in relazione il ricorso incidentale, con il quale i controricorrenti hanno chiesto la riforma del- l'impugnata sentenza, nella parte in cui ha respinto la domanda da loro proposta nei confronti della Regione Campania, possono richiamarsi le argomentazioni già svolte in occasione dell'esame del primo motivo del ri- corso principale, con conseguente reiezione del ricorso incidentale stesso. Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine al- le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
respinge il primo, il secondo ed il terzo motivo 16 M del ricorso principale, e il ricorso incidentale, acco- glie il quarto motivo del ricorso principale, cassa in relazione al motivo accolto l'impugnata sentenza e rin- via alla Corte di appello di Napoli anche per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la prima sezione civile, in data 11. gennaio 2001 Il Presidente Il Consigliere estensore Pasquale Reale Perall мое Mario Adamo Maziv dang to 2 7 - O 0 L UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA :
1 - L 6 O 2 Registrato in den 7.9 NOV 2001 4. B L E I D D 52936 2 950.000 4 6 A al n. . T R AMILA . S DUECE P (lire . O D P p. B M . (PPO) I l l (D.sta a Giudiziari A Il Responsabile Ser . b D a (Dr. M. FACCHI t E 2 T 2 . N t r E a S E M 17